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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 605 /2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. DI RISIO Parte_1 C.F._1
CONCETTA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. PAVONE CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 9.1.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso stante l'avvenuta revoca del consenso da parte di uno dei ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso, inizialmente congiunto, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata in data [...] la figlia PE
, riconosciuta da entrambi i genitori, di avere raggiunto un accordo che prevedeva
[...]
l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento paritetico tra i genitori e le altre
Pag. 1 a 4 condizioni di mantenimento e affidamento, omologato dall'intestato Tribunale con provvedimento nn.3632/21 del 27.8.2021, in seno al procedimento R.G.n.518/21, ma che, successivamente a detti accordi, il sig. comunicava di non potervi far fronte a causa di CP_1 problemi di salute, hanno instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e mantenimento della figlia minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Nelle more della prima udienza , a mezzo del nominato difensore, ha comunicato CP_1 la propria volontà di non aderire ai patti inizialmente sottoscritti nel ricorso e che hanno dato impulso alla presente procedura. Il giudice relatore, ritenuto necessario, fissava apposita udienza di comparizione personale delle parti per verificare l'effettiva volontà delle stesse di definire congiuntamente il procedimento.
All'udienza di comparizione, svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, CP_1 confermava la revoca del proprio consenso alle condizioni congiuntamente rassegnate in sede di ricorso mentre insisteva nell'omologa degli accordi, stante l'inammissibilità Parte_1 della revoca del consenso da parte di uno solo dei genitori.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta alla decisione collegiale, previa acquisizione del parere del P.M. in sede, come sopra riportato.
***
Va premesso, in diritto, che per principio giurisprudenziale acquisito, è inammissibile la revoca unilaterale del consenso effettuata dopo il deposito in cancelleria dell'accordo raggiunto e sottoscritto dai genitori e dai rispettivi avvocati per l'affidamento e il mantenimento di un figlio nato fuori del matrimonio, trattandosi di un negozio giuridico perfetto e autonomo di diritto familiare, non più revocabile da una sola delle parti (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 19540 del
24.07.2018, Rv. 650192 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 10463 del 2.5.2018, in motivazione;
Cass. Sez. 1,
n. 6664 del 08.07.1998, Rv. 517042 - 01).
Secondo la Corte di legittimità, infatti, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio
(a cui oggi deve ritenersi equiparabile il ricorso congiunto per la separazione e per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla luce del rito uniforme introdotto dalla cd. riforma Cartabia) la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda ma il
Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli
Pag. 2 a 4 minori, poiché la domanda congiunta ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
Tale orientamento si pone d'altronde in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo al momento della manifestazione del consenso, nel rispetto dei principi generali di diritto.
Ciò fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai sensi del disposto di cui all'art.473-bis.51 comma 4 c.p.c..
Tutto ciò premesso e argomentato, ritiene il Collegio che le conclusioni inizialmente concordate dalle parti non possano essere recepite, in quanto contrastanti con l'interesse morale e materiale della figlia minore, oltre che con le norme di legge in punto di affidamento dei figli ed esercizio della responsabilità genitoriale (artt.337-ter e ss. c.c.).
In specie, le parti - contravvenendo ai loro stessi accordi assunti in seno al procedimento iscritto al n. R.G. 518/21 del Tribunale di Vasto, nel quale avevano concordato che la figlia fosse affidata in modo condiviso ai genitori e che, addirittura, il suo collocamento fosse paritetico, al fine di garantire un ampio e paritario esercizio della responsabilità genitoriale da ambo le parti – nell'odierno procedimento hanno concordato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, consentendo a quest'ultima di assumere, in piena autonomia e solo notiziando il padre, di
Pag. 3 a 4 adottare ogni decisione, ordinaria e straordinaria, relativa alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute della bambina.
Come noto, tuttavia, l'affidamento esclusivo della prole minorenne ad un solo genitore costituisce una deroga alla regola generale dell'affidamento congiunto e all'esercizio comune della responsabilità genitoriale che il giudice può disporre solo in casi eccezionali (es. conclamata carenza o inidoneità genitoriale), allorquando ritenga che le circostanze di fatto del singolo caso concreto rendano contrario all'interesse del minore l'affidamento anche all'altro genitore. Peraltro, a mente dell'art.337-quater comma 3 c.c., anche in caso di affidamento ad un solo genitore le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Sicché appare contrastante con il richiamato dato normativo oltre che, soprattutto, con l'interesse della minore omologare l'affidamento esclusivo alla madre e la sua facoltà di assumere ogni decisione per la figlia, anche in settori di maggior rilievo quali la salute e l'educazione, senza il coinvolgimento del padre, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alle motivazioni sottese a detta decisione ovvero ad elementi che facciano presumere come dannoso per la minore l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Va rilevato che, sul punto, in sede di ricorso introduttivo le parti hanno solo allegato che, per problemi di salute, il non riusciva più a far fronte agli accordi precedentemente CP_1 convenuti. Orbene, si tratta di circostanza generica, non documentata né specificata all'udienza svoltasi dinanzi al giudice relatore e comunque di per sé inidonea a giustificare il regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
Non sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La natura e l'esito del giudizio rendono equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio iscritto al R.G. n. 605 /2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. DI RISIO Parte_1 C.F._1
CONCETTA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. PAVONE CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 9.1.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso stante l'avvenuta revoca del consenso da parte di uno dei ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso, inizialmente congiunto, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata in data [...] la figlia PE
, riconosciuta da entrambi i genitori, di avere raggiunto un accordo che prevedeva
[...]
l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento paritetico tra i genitori e le altre
Pag. 1 a 4 condizioni di mantenimento e affidamento, omologato dall'intestato Tribunale con provvedimento nn.3632/21 del 27.8.2021, in seno al procedimento R.G.n.518/21, ma che, successivamente a detti accordi, il sig. comunicava di non potervi far fronte a causa di CP_1 problemi di salute, hanno instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e mantenimento della figlia minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Nelle more della prima udienza , a mezzo del nominato difensore, ha comunicato CP_1 la propria volontà di non aderire ai patti inizialmente sottoscritti nel ricorso e che hanno dato impulso alla presente procedura. Il giudice relatore, ritenuto necessario, fissava apposita udienza di comparizione personale delle parti per verificare l'effettiva volontà delle stesse di definire congiuntamente il procedimento.
All'udienza di comparizione, svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, CP_1 confermava la revoca del proprio consenso alle condizioni congiuntamente rassegnate in sede di ricorso mentre insisteva nell'omologa degli accordi, stante l'inammissibilità Parte_1 della revoca del consenso da parte di uno solo dei genitori.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta alla decisione collegiale, previa acquisizione del parere del P.M. in sede, come sopra riportato.
***
Va premesso, in diritto, che per principio giurisprudenziale acquisito, è inammissibile la revoca unilaterale del consenso effettuata dopo il deposito in cancelleria dell'accordo raggiunto e sottoscritto dai genitori e dai rispettivi avvocati per l'affidamento e il mantenimento di un figlio nato fuori del matrimonio, trattandosi di un negozio giuridico perfetto e autonomo di diritto familiare, non più revocabile da una sola delle parti (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 19540 del
24.07.2018, Rv. 650192 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 10463 del 2.5.2018, in motivazione;
Cass. Sez. 1,
n. 6664 del 08.07.1998, Rv. 517042 - 01).
Secondo la Corte di legittimità, infatti, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio
(a cui oggi deve ritenersi equiparabile il ricorso congiunto per la separazione e per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla luce del rito uniforme introdotto dalla cd. riforma Cartabia) la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda ma il
Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli
Pag. 2 a 4 minori, poiché la domanda congiunta ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
Tale orientamento si pone d'altronde in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo al momento della manifestazione del consenso, nel rispetto dei principi generali di diritto.
Ciò fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai sensi del disposto di cui all'art.473-bis.51 comma 4 c.p.c..
Tutto ciò premesso e argomentato, ritiene il Collegio che le conclusioni inizialmente concordate dalle parti non possano essere recepite, in quanto contrastanti con l'interesse morale e materiale della figlia minore, oltre che con le norme di legge in punto di affidamento dei figli ed esercizio della responsabilità genitoriale (artt.337-ter e ss. c.c.).
In specie, le parti - contravvenendo ai loro stessi accordi assunti in seno al procedimento iscritto al n. R.G. 518/21 del Tribunale di Vasto, nel quale avevano concordato che la figlia fosse affidata in modo condiviso ai genitori e che, addirittura, il suo collocamento fosse paritetico, al fine di garantire un ampio e paritario esercizio della responsabilità genitoriale da ambo le parti – nell'odierno procedimento hanno concordato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, consentendo a quest'ultima di assumere, in piena autonomia e solo notiziando il padre, di
Pag. 3 a 4 adottare ogni decisione, ordinaria e straordinaria, relativa alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute della bambina.
Come noto, tuttavia, l'affidamento esclusivo della prole minorenne ad un solo genitore costituisce una deroga alla regola generale dell'affidamento congiunto e all'esercizio comune della responsabilità genitoriale che il giudice può disporre solo in casi eccezionali (es. conclamata carenza o inidoneità genitoriale), allorquando ritenga che le circostanze di fatto del singolo caso concreto rendano contrario all'interesse del minore l'affidamento anche all'altro genitore. Peraltro, a mente dell'art.337-quater comma 3 c.c., anche in caso di affidamento ad un solo genitore le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Sicché appare contrastante con il richiamato dato normativo oltre che, soprattutto, con l'interesse della minore omologare l'affidamento esclusivo alla madre e la sua facoltà di assumere ogni decisione per la figlia, anche in settori di maggior rilievo quali la salute e l'educazione, senza il coinvolgimento del padre, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alle motivazioni sottese a detta decisione ovvero ad elementi che facciano presumere come dannoso per la minore l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Va rilevato che, sul punto, in sede di ricorso introduttivo le parti hanno solo allegato che, per problemi di salute, il non riusciva più a far fronte agli accordi precedentemente CP_1 convenuti. Orbene, si tratta di circostanza generica, non documentata né specificata all'udienza svoltasi dinanzi al giudice relatore e comunque di per sé inidonea a giustificare il regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
Non sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La natura e l'esito del giudizio rendono equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 4 a 4