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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Gaudio Vincenzo
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Battiato Rita e Andriulli Antonio
- Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma di € 10.247,71 richiesta dall' con la nota del 30.09.2024 e, per l'effetto, dichiarare dovuta solo la CP_1 somma di € 2.333,31.
Si costituiva l' che chiedeva di accertare e dichiarare come dovuta la CP_1 somma di cui alla richiesta attorea di € 2.333,31
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti e, cioè, la debenza della sola somma di euro
2.333,31.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, lì 28 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Gaudio Vincenzo
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Battiato Rita e Andriulli Antonio
- Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma di € 10.247,71 richiesta dall' con la nota del 30.09.2024 e, per l'effetto, dichiarare dovuta solo la CP_1 somma di € 2.333,31.
Si costituiva l' che chiedeva di accertare e dichiarare come dovuta la CP_1 somma di cui alla richiesta attorea di € 2.333,31
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti e, cioè, la debenza della sola somma di euro
2.333,31.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, lì 28 ottobre 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)