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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, all'esito dell'udienza del
3 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito della discussione orale, ai sensi dell'articolo 281-sexies, co. 3, c.p.c., della causa civile di primo grado iscritta al n. 23102 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente
tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Del Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cornelia n. 498;
ATTRICE
e
(cf ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'Avv. Valeriano Caroleo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, Via
Francesco Crispi, n. 70 e presso il suo indirizzo pec
; Email_1
CONVENUTO
nonché
(cf ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto di fornitura-somministrazione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato, rispettivamente, il 12 giugno 2023 ed il 23 giugno 2023, la (di seguito, anche ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale, e il primo in qualità di contraente principale e il secondo in CP_2 CP_1 qualità di garante, in via diretta e paritetica, chiedendo che i convenuti venissero condannati, in solido, al pagamento dell'importo di € 18.288,93 quale penale contrattuale convenuta in caso di inadempimento, e dell'importo di € 6.622,70 quale pagamento dei vaglia cambiari insoluti e protestati, per l'importo complessivo di € 24.911,63 o per quello che sarebbe stato ritenuto di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (sulla base di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.) dalla domanda giudiziale.
A sostegno della domanda, la ha esposto, in punto di fatto, quanto segue. Pt_1
In data 9 giugno 2017 stipulava con la un contratto di CP_2 Parte_1 somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, di caffè tostato marca Gran Caffè Santos “Miscela Soave” per complessivi chilogrammi 1.800 (art. 1 – 1° comma).
In forza dell'art. 1 del menzionato contratto di fornitura/somministrazione, la si impegnava a Pt_1 fornire a , che contestualmente si impegnava ad acquistare, “… un quantitativo minimo CP_2 di caffè tostato Gran caffè “Miscela Soave” non inferiore a kg 30 (trenta) al mese, che Pt_1 pagherà al prezzo di € 22,418 (ventidue/418) al Kg + Iva”. Nello stesso articolo, le parti convenivano: “L'impegno del presente contratto ha la durata di mesi 60 (sessanta) a partire dal
9/06/2017 sino al completo ricevimento del quantitativo di caffè corrispondente all'impegno assunto in rapporto alla durata predetta intesa in Kg 1.800 (milleottocento) complessivi, entità che il cliente ritiene ampiamente corrispondente per difetto al normale fabbisogno del suo esercizio commerciale”.
Inoltre, la si impegnava a riconoscere a “… uno sconto incondizionato in Pt_1 CP_2 fattura pari al 10% (dieci per cento) da effettuare sul prezzo pattuito per la predetta Miscela Soave da
1 kg …”.
Con missiva del 12.03.2018 la a mezzo dell'Avv. Del Greco, deducendo pretese inadempienze Pt_1 di , lo diffidava al pagamento di € 12.981,93, quale penale del 30% sul prezzo di CP_2 acquisto del caffè non ritirato pari a 1.758 chilogrammi, e di € 5.307,00, quale prezzo di acquisto relativo ai macchinari contrattualmente concessi in comodato, minacciando, decorsi quindici giorni in difetto di pagamento o di immediato ripristino dei ritiri del caffè, come in contratto, il recupero
2 giudiziale di quanto dovuto;
ciò evidentemente sul presupposto della risoluzione del contratto, prospettata nell'oggetto della missiva.
In punto di diritto, parte attrice ha dedotto che, in forza della clausola n. 5 del contratto di fornitura azionato per il caso di interruzione del ritiro del caffè, il somministrato inadempiente è obbligato all'immediato acquisto dei beni concessi in comodato al prezzo contrattualmente concordato di €
5.307,00 (Iva inclusa), nonché al pagamento di una penale - per il caffè concordato, ma arbitrariamente non acquistato – pari, nel caso di specie, a € 12.981,93 cioè al 30% del prezzo di listino – € 22,418 al chilogrammo – del caffè non ritirato, che risulta essere di kg.
1.758 su 1.800 contrattualmente convenuti.
Pertanto, essendosi verificato l'inadempimento dedotto nella clausola contrattuale, ossia l'interruzione del ritiro del caffè, in virtù degli artt. 1 e 5, sarebbe sorto l'obbligo del convenuto e, in CP_2 virtù dell'art. 6, quello del garante di corrispondere alla società attrice la penale CP_1 contrattualmente concordata, il prezzo di acquisto dei beni concessi in comodato d'uso e il pagamento degli effetti cambiari insoluti.
Si è costituito in giudizio il garante il quale ha eccepito: 1) la nullità dell'art. 8 del CP_1 contratto di somministrazione che prevede, in caso di controversia, la competenza esclusiva del Foro di Roma;
2) la nullità dell'art. 6 del contratto di somministrazione che prevede, a carico del Sig.
l'obbligo di garantire le obbligazioni assunte da senza l'applicazione CP_1 CP_2 dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e seguenti del codice civile relativi al contratto fideiussorio;
3) l'improcedibilità della domanda nei confronti di in quanto pur avendo CP_1 egli accettato l'invito di controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, tale procedura stragiudiziale non avrebbe avuto seguito.
All'udienza del 21.03.2024 il Giudice, considerato che, alla stregua delle contestazioni ed eccezioni sollevate, la causa non poteva essere trattata con il rito semplificato, ha disposto, ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. 1, cpc, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e ha fissato per l'esame e l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie, l'udienza di cui all'art. 183 cpc dell'11 giugno 2024 ore 10,30, rispetto alla quale sarebbero decorsi per le parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi e le memorie istruttorie depositate da parte attrice.
3 In merito all'ultima eccezione del convenuto costituito, all'udienza del 11.06.2024, dopo ampia discussione, i procuratori delle parti hanno concordato sulla opportunità di concludere la fase di negoziazione assistita. Cosicché, in data 2.12.2024, la società attrice ha depositato l'atto di rinuncia nei confronti del solo firmato per accettazione dal difensore di quest'ultimo, nel quale CP_1 dichiarava che tra le stesse parti era intervenuto accordo transattivo.
All'udienza del 3.12.2024, presente la sola difesa della società attrice, ha ribadito di aver rinunciato all'azione nei confronti di e ha chiesto di poter concludere ai sensi dell'art. 281 sexies CP_1 cpc, per ottenere la pronuncia giudiziale nei confronti di . CP_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato la parte costituita a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto richiesto nel ricorso introduttivo di cui ha chiesto l'accoglimento, rinunciando espressamente all'importo di € 4.800,00 oggetto dell'intervenuta transazione con ed insistendo per la CP_1 condanna di al pagamento della residua somma di € 20.111,63. CP_2
Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Ai fini della valutazione della responsabilità nell'esecuzione del contratto, vanno richiamati e applicati al caso in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
Sul punto, la S.C. ha infatti affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul
4 debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass.
826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Alla stregua di quanto innanzi esposto e all'esito della valutazione dell'inadempimento che le parte attorea ha addebitato alla parte convenuta, basata sull'apprezzamento degli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo, il Tribunale osserva quanto segue.
Appare accertata la circostanza che la abbia potuto vendere al somministrato Pt_1 CP_2 una quantità di caffè inferiore al quantitativo minimo previsto dall'art. 1 del contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti in data 9 giugno 2017.
A seguito della diffida ad adempiere (art. 1454 cc) intimata dalla a con missiva Pt_1 CP_2 del 12.03.2018, il contratto può ritenersi risolto alla data del 27.03.2018, ossia a seguito dell'inutile decorso del termine di 15 giorni concessi per l'adempimento, come prescritto dalla citata norma.
Difatti, dopo la suddetta data non risulta che il somministrato abbia richiesto la fornitura di caffè prevista in contratto.
Non essendo stata fornita la prova dell'adempimento (il cui onere gravava sul convenuto contumace,
), si può ritenere che il somministrato non abbia adempiuto all'obbligo di acquistare il CP_2 quantitativo minimo di caffè previsto dall'art. 1 del contratto di somministrazione per cui è causa.
Atteso l'inadempimento del somministrato, va dunque riconosciuto il diritto della società attrice di ottenere dallo stesso il pagamento della penale contrattuale pattuita.
Sennonché, nel quantificare l'ammontare della penale richiesta, la prende in considerazione i Pt_1 quantitativi minimi di caffè che il somministrato si era impegnato ad acquistare nel corso dell'intera durata quinquennale (sessanta mesi) del contratto di fornitura (30 Kg. mensili x 60 = 1.800 kg. totali), da cui ha detratto i quantitativi acquistati (Kg. 42).
Tale impostazione è tuttavia errata alla luce della risoluzione del contratto di cui si è innanzi trattato.
Difatti, avendo la risolto il contratto di fornitura con la diffida ad adempiere, ne consegue che Pt_1 la parte adempiente non può chiedere a quella inadempiente, a titolo di penale, il prezzo corrispondente ai quantitativi di merce non acquistata dopo l'intervenuta risoluzione del contratto.
In altri termini, gli effetti del contratto devono ritenersi esauriti alla data del 27 marzo 2018, sicché la parte adempiente non ha il diritto di chiedere il pagamento della penale anche in relazione ai quantitativi di merce che la parte inadempiente avrebbe avuto l'obbligo di acquistare nel periodo successivo, fino alla scadenza naturale del contratto.
5 A parte attrice spetta, quindi, il diritto al pagamento della penale contrattuale soltanto in relazione ai quantitativi di caffè che il somministrato, pur essendone obbligato, non ha acquistato fino alla data di risoluzione del contratto.
Nella specie, considerate le date di sottoscrizione e di risoluzione del contratto di fornitura, esso ha avuto una durata di 9,5 mesi, rispetto ai quali il somministrato avrebbe dovuto acquistare una quantità minima di caffè pari a 285 kg. (30 x 9,5 = 285). Avendo invece il somministrato acquistato nello stesso periodo soltanto 42 Kg. dalla egli è obbligato al pagamento della Parte_1 penale pari ad euro 6,72 (30% del prezzo unitario di € 22,418 al kg) al kg. relativamente ai 243 Kg. di caffè non acquistati nel medesimo periodo, pari all'importo complessivo di euro 1.634,27 (243 x 6,72
- 1.634,27).
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il pagamento del prezzo di acquisto dei beni concessi in comodato d'uso.
In merito si rileva che effettivamente l'art. 5 del contratto prevede che, in caso di interruzione del contratto prima dell'acquisto del quantitativo minimo di caffè previsto dall'art. 1, il cliente sia tenuto all'immediato acquisto dei beni concessi in comodato d'uso. Tale clausola, che nasce dall'autonomia contrattuale delle parti, appare realizzare interessi meritevoli di tutela, come prevede l'art. 1322 cc, in quanto il comodato d'uso di beni strumentali all'attività di gestione del bar è finalizzato all'acquisto del quantitativo minimo di caffè; pertanto, in caso di risoluzione del contratto, il venir meno della detta finalità comporta la risoluzione del contratto di comodato connesso al contratto di somministrazione. Agli atti non risulta che i beni, oggetto del comodato d'uso, siano stati restituiti;
tale circostanza doveva essere provata dal convenuto, che invece è rimasto contumace. Pertanto, la relativa richiesta del pagamento del prezzo di acquisto dei beni, che dal contratto risulta essere di €
5.307, Iva compresa, va accolta.
Infine, parte attrice ha chiesto il pagamento dei vaglia cambiari insoluti.
A tale riguardo, si rileva che l'art. 1 del contratto prevede il prestito da parte della somministrante al somministrato della somma di € 7.200, destinata a lavori utili all'incremento delle vendite di caffè nell'esercizio commerciale del cliente, che sarebbe stato restituito con il pagamento di 24 rate mensili, incorporate in altrettanti effetti cambiari, di € 300,00, a decorrere da 31.08.2017. Con nota di deposito del 14.03.2024 parte attrice ha depositato n. 18 cambiali, di cui quattordici protestate, per cui la relativa richiesta del pagamento di € 6.622,70 può essere accolta.
6 Sull'importo complessivo di € 13.603,97, dovuto alla somministrante (€ 1634,27 + € 5307 + €
6662,7), vanno calcolati gli interessi legali (art. 1224 cc) dalla messa in mora, avvenuta il 12.03.2018, al giorno della domanda giudiziale del 2.05.2023 (€ 547,28). Sulla stessa somma vanno calcolati gli interessi moratori, come prevede l'art. 1284 comma IV cc, dalla domanda giudiziale al giorno dell'udienza del 3.12.2024 (€ 2.614), in cui parte attrice ha rinunciato all'importo di € 4.800, che le è stato pagato dal garante, in base ad un accordo di transazione.
Sono dovute, dunque, alla somministrante la somma di € 13.603,97 a titolo di capitale e quella Pt_1 di € 3.161,29 (€ 547,28 + € 2.614) a titolo di interessi di mora. Dalla complessiva somma di €
16.765,26, l'importo di € 4.800,00 va decurtato secondo il criterio di imputazione del pagamento disposto dall'art. 1194 cc, imputandolo prima agli interessi e alle spese e poi al capitale.
In conclusione, va condannato al pagamento in favore di della residua somma di CP_2 CP_2
€ 11.965,26 per capitale residuo, sulla quale vanno calcolati gli ulteriori interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, cc, dal 3.12.2024 al soddisfo.
Nessuna condanna va invece pronunciata nei confronti di avendo la rinunciato CP_1 Pt_1 alla domanda proposta nei suoi confronti a seguito dell'intervenuta transazione.
Atteso il parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , nel rapporto CP_2 tra questi e la le spese di lite vanno compensate in misura della metà e poste a carico del primo Pt_1 per la restante metà, liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. n.
55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento e con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Prende atto della rinuncia alla domanda proposta nei confronti di CP_1
2) in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , lo CP_2
condanna al pagamento, a favore di della somma di euro Parte_1
11.965,26 per i diversi titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali di mora al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, cc, dal 3.12.2024 al saldo effettivo;
7 3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna alla CP_2
rifusione della restante metà in favore di parte attrice, che liquida in euro 65,25 per esborsi e in euro 1.688,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, all'esito dell'udienza del
3 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito della discussione orale, ai sensi dell'articolo 281-sexies, co. 3, c.p.c., della causa civile di primo grado iscritta al n. 23102 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente
tra
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Del Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cornelia n. 498;
ATTRICE
e
(cf ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'Avv. Valeriano Caroleo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, Via
Francesco Crispi, n. 70 e presso il suo indirizzo pec
; Email_1
CONVENUTO
nonché
(cf ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto di fornitura-somministrazione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato, rispettivamente, il 12 giugno 2023 ed il 23 giugno 2023, la (di seguito, anche ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale, e il primo in qualità di contraente principale e il secondo in CP_2 CP_1 qualità di garante, in via diretta e paritetica, chiedendo che i convenuti venissero condannati, in solido, al pagamento dell'importo di € 18.288,93 quale penale contrattuale convenuta in caso di inadempimento, e dell'importo di € 6.622,70 quale pagamento dei vaglia cambiari insoluti e protestati, per l'importo complessivo di € 24.911,63 o per quello che sarebbe stato ritenuto di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (sulla base di quanto stabilito dall'art. 1284 c.c.) dalla domanda giudiziale.
A sostegno della domanda, la ha esposto, in punto di fatto, quanto segue. Pt_1
In data 9 giugno 2017 stipulava con la un contratto di CP_2 Parte_1 somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, di caffè tostato marca Gran Caffè Santos “Miscela Soave” per complessivi chilogrammi 1.800 (art. 1 – 1° comma).
In forza dell'art. 1 del menzionato contratto di fornitura/somministrazione, la si impegnava a Pt_1 fornire a , che contestualmente si impegnava ad acquistare, “… un quantitativo minimo CP_2 di caffè tostato Gran caffè “Miscela Soave” non inferiore a kg 30 (trenta) al mese, che Pt_1 pagherà al prezzo di € 22,418 (ventidue/418) al Kg + Iva”. Nello stesso articolo, le parti convenivano: “L'impegno del presente contratto ha la durata di mesi 60 (sessanta) a partire dal
9/06/2017 sino al completo ricevimento del quantitativo di caffè corrispondente all'impegno assunto in rapporto alla durata predetta intesa in Kg 1.800 (milleottocento) complessivi, entità che il cliente ritiene ampiamente corrispondente per difetto al normale fabbisogno del suo esercizio commerciale”.
Inoltre, la si impegnava a riconoscere a “… uno sconto incondizionato in Pt_1 CP_2 fattura pari al 10% (dieci per cento) da effettuare sul prezzo pattuito per la predetta Miscela Soave da
1 kg …”.
Con missiva del 12.03.2018 la a mezzo dell'Avv. Del Greco, deducendo pretese inadempienze Pt_1 di , lo diffidava al pagamento di € 12.981,93, quale penale del 30% sul prezzo di CP_2 acquisto del caffè non ritirato pari a 1.758 chilogrammi, e di € 5.307,00, quale prezzo di acquisto relativo ai macchinari contrattualmente concessi in comodato, minacciando, decorsi quindici giorni in difetto di pagamento o di immediato ripristino dei ritiri del caffè, come in contratto, il recupero
2 giudiziale di quanto dovuto;
ciò evidentemente sul presupposto della risoluzione del contratto, prospettata nell'oggetto della missiva.
In punto di diritto, parte attrice ha dedotto che, in forza della clausola n. 5 del contratto di fornitura azionato per il caso di interruzione del ritiro del caffè, il somministrato inadempiente è obbligato all'immediato acquisto dei beni concessi in comodato al prezzo contrattualmente concordato di €
5.307,00 (Iva inclusa), nonché al pagamento di una penale - per il caffè concordato, ma arbitrariamente non acquistato – pari, nel caso di specie, a € 12.981,93 cioè al 30% del prezzo di listino – € 22,418 al chilogrammo – del caffè non ritirato, che risulta essere di kg.
1.758 su 1.800 contrattualmente convenuti.
Pertanto, essendosi verificato l'inadempimento dedotto nella clausola contrattuale, ossia l'interruzione del ritiro del caffè, in virtù degli artt. 1 e 5, sarebbe sorto l'obbligo del convenuto e, in CP_2 virtù dell'art. 6, quello del garante di corrispondere alla società attrice la penale CP_1 contrattualmente concordata, il prezzo di acquisto dei beni concessi in comodato d'uso e il pagamento degli effetti cambiari insoluti.
Si è costituito in giudizio il garante il quale ha eccepito: 1) la nullità dell'art. 8 del CP_1 contratto di somministrazione che prevede, in caso di controversia, la competenza esclusiva del Foro di Roma;
2) la nullità dell'art. 6 del contratto di somministrazione che prevede, a carico del Sig.
l'obbligo di garantire le obbligazioni assunte da senza l'applicazione CP_1 CP_2 dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e seguenti del codice civile relativi al contratto fideiussorio;
3) l'improcedibilità della domanda nei confronti di in quanto pur avendo CP_1 egli accettato l'invito di controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, tale procedura stragiudiziale non avrebbe avuto seguito.
All'udienza del 21.03.2024 il Giudice, considerato che, alla stregua delle contestazioni ed eccezioni sollevate, la causa non poteva essere trattata con il rito semplificato, ha disposto, ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. 1, cpc, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e ha fissato per l'esame e l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie, l'udienza di cui all'art. 183 cpc dell'11 giugno 2024 ore 10,30, rispetto alla quale sarebbero decorsi per le parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi e le memorie istruttorie depositate da parte attrice.
3 In merito all'ultima eccezione del convenuto costituito, all'udienza del 11.06.2024, dopo ampia discussione, i procuratori delle parti hanno concordato sulla opportunità di concludere la fase di negoziazione assistita. Cosicché, in data 2.12.2024, la società attrice ha depositato l'atto di rinuncia nei confronti del solo firmato per accettazione dal difensore di quest'ultimo, nel quale CP_1 dichiarava che tra le stesse parti era intervenuto accordo transattivo.
All'udienza del 3.12.2024, presente la sola difesa della società attrice, ha ribadito di aver rinunciato all'azione nei confronti di e ha chiesto di poter concludere ai sensi dell'art. 281 sexies CP_1 cpc, per ottenere la pronuncia giudiziale nei confronti di . CP_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato la parte costituita a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto richiesto nel ricorso introduttivo di cui ha chiesto l'accoglimento, rinunciando espressamente all'importo di € 4.800,00 oggetto dell'intervenuta transazione con ed insistendo per la CP_1 condanna di al pagamento della residua somma di € 20.111,63. CP_2
Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Ai fini della valutazione della responsabilità nell'esecuzione del contratto, vanno richiamati e applicati al caso in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
Sul punto, la S.C. ha infatti affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul
4 debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass.
826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Alla stregua di quanto innanzi esposto e all'esito della valutazione dell'inadempimento che le parte attorea ha addebitato alla parte convenuta, basata sull'apprezzamento degli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo, il Tribunale osserva quanto segue.
Appare accertata la circostanza che la abbia potuto vendere al somministrato Pt_1 CP_2 una quantità di caffè inferiore al quantitativo minimo previsto dall'art. 1 del contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti in data 9 giugno 2017.
A seguito della diffida ad adempiere (art. 1454 cc) intimata dalla a con missiva Pt_1 CP_2 del 12.03.2018, il contratto può ritenersi risolto alla data del 27.03.2018, ossia a seguito dell'inutile decorso del termine di 15 giorni concessi per l'adempimento, come prescritto dalla citata norma.
Difatti, dopo la suddetta data non risulta che il somministrato abbia richiesto la fornitura di caffè prevista in contratto.
Non essendo stata fornita la prova dell'adempimento (il cui onere gravava sul convenuto contumace,
), si può ritenere che il somministrato non abbia adempiuto all'obbligo di acquistare il CP_2 quantitativo minimo di caffè previsto dall'art. 1 del contratto di somministrazione per cui è causa.
Atteso l'inadempimento del somministrato, va dunque riconosciuto il diritto della società attrice di ottenere dallo stesso il pagamento della penale contrattuale pattuita.
Sennonché, nel quantificare l'ammontare della penale richiesta, la prende in considerazione i Pt_1 quantitativi minimi di caffè che il somministrato si era impegnato ad acquistare nel corso dell'intera durata quinquennale (sessanta mesi) del contratto di fornitura (30 Kg. mensili x 60 = 1.800 kg. totali), da cui ha detratto i quantitativi acquistati (Kg. 42).
Tale impostazione è tuttavia errata alla luce della risoluzione del contratto di cui si è innanzi trattato.
Difatti, avendo la risolto il contratto di fornitura con la diffida ad adempiere, ne consegue che Pt_1 la parte adempiente non può chiedere a quella inadempiente, a titolo di penale, il prezzo corrispondente ai quantitativi di merce non acquistata dopo l'intervenuta risoluzione del contratto.
In altri termini, gli effetti del contratto devono ritenersi esauriti alla data del 27 marzo 2018, sicché la parte adempiente non ha il diritto di chiedere il pagamento della penale anche in relazione ai quantitativi di merce che la parte inadempiente avrebbe avuto l'obbligo di acquistare nel periodo successivo, fino alla scadenza naturale del contratto.
5 A parte attrice spetta, quindi, il diritto al pagamento della penale contrattuale soltanto in relazione ai quantitativi di caffè che il somministrato, pur essendone obbligato, non ha acquistato fino alla data di risoluzione del contratto.
Nella specie, considerate le date di sottoscrizione e di risoluzione del contratto di fornitura, esso ha avuto una durata di 9,5 mesi, rispetto ai quali il somministrato avrebbe dovuto acquistare una quantità minima di caffè pari a 285 kg. (30 x 9,5 = 285). Avendo invece il somministrato acquistato nello stesso periodo soltanto 42 Kg. dalla egli è obbligato al pagamento della Parte_1 penale pari ad euro 6,72 (30% del prezzo unitario di € 22,418 al kg) al kg. relativamente ai 243 Kg. di caffè non acquistati nel medesimo periodo, pari all'importo complessivo di euro 1.634,27 (243 x 6,72
- 1.634,27).
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il pagamento del prezzo di acquisto dei beni concessi in comodato d'uso.
In merito si rileva che effettivamente l'art. 5 del contratto prevede che, in caso di interruzione del contratto prima dell'acquisto del quantitativo minimo di caffè previsto dall'art. 1, il cliente sia tenuto all'immediato acquisto dei beni concessi in comodato d'uso. Tale clausola, che nasce dall'autonomia contrattuale delle parti, appare realizzare interessi meritevoli di tutela, come prevede l'art. 1322 cc, in quanto il comodato d'uso di beni strumentali all'attività di gestione del bar è finalizzato all'acquisto del quantitativo minimo di caffè; pertanto, in caso di risoluzione del contratto, il venir meno della detta finalità comporta la risoluzione del contratto di comodato connesso al contratto di somministrazione. Agli atti non risulta che i beni, oggetto del comodato d'uso, siano stati restituiti;
tale circostanza doveva essere provata dal convenuto, che invece è rimasto contumace. Pertanto, la relativa richiesta del pagamento del prezzo di acquisto dei beni, che dal contratto risulta essere di €
5.307, Iva compresa, va accolta.
Infine, parte attrice ha chiesto il pagamento dei vaglia cambiari insoluti.
A tale riguardo, si rileva che l'art. 1 del contratto prevede il prestito da parte della somministrante al somministrato della somma di € 7.200, destinata a lavori utili all'incremento delle vendite di caffè nell'esercizio commerciale del cliente, che sarebbe stato restituito con il pagamento di 24 rate mensili, incorporate in altrettanti effetti cambiari, di € 300,00, a decorrere da 31.08.2017. Con nota di deposito del 14.03.2024 parte attrice ha depositato n. 18 cambiali, di cui quattordici protestate, per cui la relativa richiesta del pagamento di € 6.622,70 può essere accolta.
6 Sull'importo complessivo di € 13.603,97, dovuto alla somministrante (€ 1634,27 + € 5307 + €
6662,7), vanno calcolati gli interessi legali (art. 1224 cc) dalla messa in mora, avvenuta il 12.03.2018, al giorno della domanda giudiziale del 2.05.2023 (€ 547,28). Sulla stessa somma vanno calcolati gli interessi moratori, come prevede l'art. 1284 comma IV cc, dalla domanda giudiziale al giorno dell'udienza del 3.12.2024 (€ 2.614), in cui parte attrice ha rinunciato all'importo di € 4.800, che le è stato pagato dal garante, in base ad un accordo di transazione.
Sono dovute, dunque, alla somministrante la somma di € 13.603,97 a titolo di capitale e quella Pt_1 di € 3.161,29 (€ 547,28 + € 2.614) a titolo di interessi di mora. Dalla complessiva somma di €
16.765,26, l'importo di € 4.800,00 va decurtato secondo il criterio di imputazione del pagamento disposto dall'art. 1194 cc, imputandolo prima agli interessi e alle spese e poi al capitale.
In conclusione, va condannato al pagamento in favore di della residua somma di CP_2 CP_2
€ 11.965,26 per capitale residuo, sulla quale vanno calcolati gli ulteriori interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, co. 4, cc, dal 3.12.2024 al soddisfo.
Nessuna condanna va invece pronunciata nei confronti di avendo la rinunciato CP_1 Pt_1 alla domanda proposta nei suoi confronti a seguito dell'intervenuta transazione.
Atteso il parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , nel rapporto CP_2 tra questi e la le spese di lite vanno compensate in misura della metà e poste a carico del primo Pt_1 per la restante metà, liquidata come in dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. n.
55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento e con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Prende atto della rinuncia alla domanda proposta nei confronti di CP_1
2) in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , lo CP_2
condanna al pagamento, a favore di della somma di euro Parte_1
11.965,26 per i diversi titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali di mora al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, cc, dal 3.12.2024 al saldo effettivo;
7 3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna alla CP_2
rifusione della restante metà in favore di parte attrice, che liquida in euro 65,25 per esborsi e in euro 1.688,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
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