Ordinanza cautelare 27 febbraio 2020
Sentenza 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/01/2021, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00068/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
-OMISSIS-, tramite l’amministratore di sostegno sig-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti 8;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 19.04.2019 del Comune di -OMISSIS- ricevuta il 26.04.2019;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 03.05.2019 con la quale il Comune di-OMISSIS-limitava la propria compartecipazione al “periodo gennaio-marzo 2019” “come da determina del 03.05.2019 n. 92”, ritenendo obbligati “per i successivi periodi” “i fratelli”;
- della determina n. -OMISSIS-con la quale il Comune assumeva “parte della spesa” per la “degenza” stabilendo che il ricorrente “concorrerà al pagamento della retta con le proprie pensioni”;
- del Regolamento comunale, approvato con D.C.C. n. 14 del 11.04.2012, “per la presa in carico di persone anziane accolte in strutture residenziali”;
- della “nota del 08.01.2019 prot. n. -OMISSIS- Uff. SS.SS” mai ricevuta dall'amministratore di sostegno, né dalla scrivente difesa, richiamata nella predetta nota prot. n.-OMISSIS-del 2019;
- nonché, in parte qua, quale atto presupposto del verbale di UVMD in data 05.12.2018;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d'incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 febbraio 2020:
per l’annullamento:
- in parte qua, della determinazione comunale Settore Amministrativo-Sociale-Contabile n.-OMISSIS-del 29.11.2019, notificata in pari data, ad oggetto “assunzione a carico del bilancio comunale di parte della spesa per degenza del Sig. omissis 1 presso omissis 2 periodo da gennaio ad ottobre 2019. Contestuale revoca della determinazione n.-OMISSIS-del 03.05.2019” con la quale il Comune di-OMISSIS-assumeva parte della spesa per la degenza stabilendo che il sig. -OMISSIS- “concorrerà al pagamento” della retta con ogni provento (“invalidità civile …, indennità di accompagnamento… pensione di reversibilità…”) mantenendo la “quota di conservazione del reddito, pari al 20% della pensione minima Inps, pari ad € 100,00 al mese”;
nonché, per quanto occorrer possa:
- in parte qua, quale atto presupposto, del verbale di UVMD in data 29.11.2019;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio “-OMISSIS- - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d’incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi in via telematica tramite collegamento in videoconferenza, la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, sig. -OMISSIS-, disabile grave non autosufficiente, tramite l’amministratore di sostegno, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti meglio indicati in epigrafe, lamentando l’illegittimità delle determinazioni del Comune di-OMISSIS-in relazione alla sua richiesta di compartecipazione per l’inserimento, a partire del 1° gennaio 2019, presso la struttura residenziale-OMISSIS-”, avvenuto previa valutazione della competente UVMD della ULSS 3.
2. Nel ricorso si espone che:
- il ricorrente è stato riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)” con la diagnosi di “-OMISSIS-” ed in data 30.03.2009 persona con handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 con anamnesi “-OMISSIS-” (doc. 13 e 14 in atti deposito ricorrente);
- ha come unica entrata una pensione categoria IN n. -OMISSIS-: pensione lorda mensile di € 290,00 circa ed indennità di accompagnamento di € 510,00 circa (doc. 17 in atti deposito ricorrente), interamente e periodicamente versata sul proprio libretto di risparmio postale presso Poste IA (doc. 18) dalla quale attinge per coprire le spese personali che sostiene in proprio (nel 2018 le spese personali ammonterebbero a € 1.292,66);
- aveva sempre vissuto con i genitori e, dopo la morte del padre, con la madre, ma a seguito di gravi atteggiamenti aggressivi nei confronti -OMISSIS-con cui viveva e dell’impossibilità di continuare ad essere seguito a domicilio, è stato inserito in via d’urgenza dai familiari nella struttura residenziale-OMISSIS-” con costi interamente a carico del ricorrente (sostenuti attingendo ai propri risparmi), avendo chiesto invano la presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari;
- in data 5 dicembre 2018 la competente UVMD ha autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’inserimento del ricorrente a tempo pieno presso la struttura residenziale-OMISSIS-”, tra l’altro specificando che “l’ente comunale, in accordo con l’A.S. provvederà alla copertura integrale della quota alberghiera” (doc. 6 in atti deposito ricorrente);
- la quota della retta sociale - alberghiera per l’inserimento nella struttura è di 91,50 euro al giorno, per un importo mensile di circa 2.800 euro;
- in data 15.03.2019 l’amministratore di sostegno ha inviato al Comune l’attestazione ISEE 2019 del ricorrente (rilasciata dall’INPS in data 08.02.2019) per l’importo pari a “0,00”, comunicando anche “il totale delle spese personali (abbigliamento, farmaci, barbiere, bar ecc.) sostenute nel 2018 ... pari ad € 1.292,66 e chiedendo al Comune di compartecipare alla copertura della retta (doc.23 in atti deposito ricorrente);
- dopo uno scambio di note, il Comune, con nota prot. n.-OMISSIS-del 03.05.2019 ha affermato “la disponibilità alla copertura della quota alberghiera dal 01.01.2019 al 31.03.2019, come da determina del 03.05.2019 n. 92” ritenendo “obbligati” “per i successivi periodi” “i fratelli per una quota giornaliera di € 15,00, corrispondenti agli alimenti ai sensi del Codice Civile all’art. 439 per una quota mensile di € 450,00”;
-in particolare, con detta determina n.-OMISSIS-del 03.05.2019, il Comune ha approvato “per il periodo gennaio-marzo 2019 l’integrazione della retta” impegnando “la somma di € 5.031,51” ed ha stabilito che il ricorrente “provvederà al pagamento della propria retta mensile con le proprie pensioni”.
3. Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa nazionale, costituzionale e internazionale di tutela dei disabili e dei principi di non discriminazione e di accomodamento ragionevole e, in particolare, della disciplina nazionale in materia di ISEE, nonché per non avere verificato il Comune il corretto riparto degli oneri tra sanità e assistenza e difetto di istruttoria e di motivazione, e ne chiede l’annullamento previa sospensione cautelare, deducendo nove motivi di diritto, così rubricati:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile ;
II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; artt. 2, 3, 32, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria ;
III) SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3 e 23 Cost.;
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3, 19, 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; artt. 1, 2, 3, 4, 6, 14, 22 L. 328/2000; DPCM 14.02.2001; D.lgs. 502/92; art 54 L. 289/2002; art. 13 bis LRV 5/1996, art. 2, 3, 23, 32, artt. 117, co. 2 lett m) Cost., ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, carenza assoluta di motivazione, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione principi di libertà di scelta, appropriatezza, sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità ;
V) INCOMPETENZA; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento presupposti di fatto; sviamento di potere; VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 12 disp. prel. c.c.; DPCM 159/2013, artt. 2, 14 e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; art. 32, 38, 117 co. 2, lett. m) Cost.;
VI) ERRATA INTERPRETAZIONE e VIOLAZIONE di LEGGE: artt. 23, 32, 38, 117 lett m) COST.; Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 54 L. 289/2002; art. 3 SEPTIES D.LGS. 504/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2011, 29.11.2001, 12.01.2017; art. 26 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; L.R.V. 30/2009; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009; SVIAMENTO: incompetenza, eccesso di potere, carenza di motivazione ;
VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, art. 5 D.L. 201/2011; artt. 2 e 6 DPCM 159/2013, art. 3, 23, 32, 38, 117, co. 2 lett l) ed m) Cost., DPCM 14.02.2001, art 54 L. 289/2002; art. 438 e 439 c.c. ;
VIII) ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, carenza e/o insufficienza di motivazione; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; sviamento di potere; perplessità; irragionevolezza manifesta; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 3, 32, 117, co. 2, lett. m) Cost; art 3 septies D.Lgs. 502/1992; L. 289/2002; DPCM 14.02.2001; L. 328/2000; L 833/78; L 730/1983; DPCM 159/2013 ;
IX) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole e principio di non discriminazione .
3. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nei sensi e termini indicati in memoria, e contrastando nel merito le avverse pretese.
4. Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, il Presidente, su accordo fra le parti, ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 4 dicembre 2019.
5. In prossimità della camera di consiglio del 4 dicembre 2019, il Comune ha depositato memoria e documentazione, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto, nelle more, il Comune, con determinazione n.-OMISSIS-del 29.11.2019, notificata al ricorrente in pari data, si era nuovamente espresso sulla questione, provvedendo alla rideterminazione della compartecipazione alla retta, con revoca espressa della precedente determinazione oggetto del ricorso introduttivo.
6. Il Comune, infatti, con determinazione n.-OMISSIS-del 29.11.2019, a seguito di ulteriore istruttoria decideva:
- di approvare per il periodo gennaio - ottobre 2019 il concorso del Comune nel pagamento della retta di ospitalità ("quota alberghiera") del ricorrente nella misura di € -OMISSIS-;
- di dare atto quindi che il ricorrente “concorrerà al pagamento di tale retta ("quota alberghiera"), per il medesimo periodo 1.1.2019 - 31.10.2019, con l'importo di € 10.504,90 giuste le considerazioni ed i computi effettuati in premessa e tramite quota parte delle risorse a questo revenienti nei modi sopra indicati”;
- di “revocare contestualmente la determinazione n°-OMISSIS-del 3.5.2019”, per le ragioni espresse i premessa e con effetto immediato dall'emanazione del provvedimento e comunque di “autoannullare, sempre con effetto immediato, ogni diversa valutazione che potesse ritenersi di indole provvedimentale contenuta nelle citate note comunali del 19.4.2019 prot. n°-OMISSIS-e del 3.5.2019 prot. n° 8412”.
E ciò sulla base delle seguenti valutazioni e conteggi, come espressi nelle premesse del provvedimento:
- la spesa giornaliera inerente la "quota alberghiera" a carico del ricorrente per l'ospitalità all'interno della struttura è “di € 91,50; a partire dal 1.1.2019 e sino al 31.10.2019, costandosi complessivamente giorni 304, l'importo complessivo dovuto è di € 27.816,00”;
- “è necessario che a questo costo concorra in termini percentuali e in misura ragionevole anche l'Assistito, che nell'anno 2019 risulta disporre dei seguenti proventi:
- pensione di invalidità civile dell'importo mensile di € 295,99 erogata per n° 13 mensilità annue e che quindi incide, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di 2.959,90;
- indennità di accompagnamento dell'importo mensile di € 517,84 collegata alla predetta pensione di invalidità che viene erogata per n° 12 mensilità annue e che quindi incide, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di € 5.178,40;
- quota della pensione di reversibilità dell'importo mensile di € 336,66 spettante al medesimo in relazione alla sua situazione soggettiva che viene erogata per n° 13 mensilità annue e che quindi incide, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di 3.366,60;
- complessivamente, dunque, il Sig. OMISSIS 1 è percettore nel corso di un anno dell'importo totale di € -OMISSIS-, che dunque nei dieci mesi considerati nel presente provvedimento incide per € 11.504,90;
- va tenuto peraltro conto che dev'essere mantenuta in capo al Percettore la quota di conservazione del reddito, pari al 20% della pensione minima Inps, pari ad € 100,00 al mese, da destinarsi alle sue esigenze personali e alle spese primarie non comprimibili; dal complessivo importo annuale vanno dunque detratti € 1.200,00 che per quanto concerne i primi dieci mesi dell'anno in corso incidono per € 1.000,00;
- è dunque ragionevole e congruo ritenere che il Sig. OMISSIS 1, per il tramite del proprio Amministratore di Sostegno, possa concorrere nel complessivo costo concernente la "quota alberghiera" del suo mantenimento presso OMISSIS 2 per la somma annuale di € 13.238,53, e per quanto concerne i primi 10 mesi dell'anno in corso per la somma di € 10.504,90, avendo già previamente accantonata la somma ritenuta congrua per le sue esigenze personali;
- al contempo l'Amministrazione, rivista la posizione espressa sul tema nei provvedimenti che sono rimasti oggetto di impugnazione, ritiene che non possa operare, nella presente fattispecie, la norma di cui agli artt. 439, 438 e 433 Codice Civile in materia di "obbligo alimentare" e di "misura degli alimenti— tra fratelli e sorelle; questo aspetto normativo non viene ritenuto pertinente al caso, sicché viene omesso dalla determinazione sulla misura del concorso anche dei familiari del ricorrente, con risorse proprie, nell'onere per la più volte detta "quota alberghiera"”.
7. Alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2020, il Presidente, “ad istanza di parte ricorrente, nulla eccependo controparte” ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 8 febbraio 2020, il ricorrente ha impugnato la determinazione n.-OMISSIS-del 29.11.2019 sopracitata e, in parte qua, gli atti presupposti, come indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); L. 18/2009; artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile .
Con questo motivo si lamenta che con la determinazione impugnata il Comune ha disposto la compartecipazione a carico del ricorrente “per la somma annuale di euro 13.238,53, e per quanto concerne i primi 10 mesi dell’anno in corso per la somma di 10.504,90”, quale risultato della somma dei “proventi” indicati in “pensione di invalidità civile ..., indennità di accompagnamento ... quota della pensione di reversibilità”, detratta la “quota di conservazione del reddito, pari al 20% della pensione minima Inps, pari ad € 100,00 al mese”, invocando non meglio precisati (e del tutto generici) criteri di ragionevolezza e congruità, non indicando invece alcun criterio normativo tale da giustificare detto calcolo.
La pretesa di fare partecipare il ricorrente con “pensione di invalidità civile ..., indennità di accompagnamento ... pensione di reversibilità” sarebbe illegittima in quanto prescinderebbe totalmente dalle puntuali indicazioni della legislazione nazionale che impone l'applicazione del criterio ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013, criterio che rileva anche per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come affermato dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia alla luce della ricostruzione complessiva del quadro normativo costituzionale, nazionale e internazionale di riferimento e che non può essere derogato dal Comuni. A fronte del criterio statuito dalla normativa di rango primario richiamata, il Comune non potrebbe “invocare “termini percentuali” o ritenere “ragionevole e congruo” porre a carico del ricorrente “importi del tutto avulsi rispetto al principio generale dell’ISEE, così dando rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel DPCM 159/2013 al fine di determinare “…sia in punto di an che di quantum, il livello di capacità economica dell’assistito”.
II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; artt. 2, 3, 32, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità manifesta, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria .
Con tale motivo si contesta che il ricorrente abbia una “pensione Inps di reversibilità” e che l’abbia “percepita” “nell’anno 2019”. Si lamenta, quindi, l’insussistenza e/o il travisamento dei presupposti di fatto nel conteggiare un “provento” che il ricorrente nel 2019 non aveva.
Il ricorrente avrebbe, come unici “proventi”, la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento – Categoria IN n. -OMISSIS- (doc. 17 e 28 in atti deposito ricorrente nel ricorso introduttivo), e pretendere che li versi interamente equivarrebbe ad intaccare detti sussidi esenti (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) che, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, non rientrano nell’ISEE ( norma inserita a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016). Intaccare interamente detti sussidi costituirebbe una grave violazione delle “norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali” e, di fatto, equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura.
In particolare, il ricorrente godrebbe di una pensione IN n. -OMISSIS- (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) per un totale lordo annuo di € 9.765,96 (oltre alla tredicesima pari all’importo lordo di € 295,99); importi mensili che rapportati ai “primi dieci mesi dell’anno” porterebbero ad un totale lordo nel 2019 di € 8.384,95. Per il periodo gennaio-ottobre 2019 (“complessivamente giorni 304”), l’importo di “€ 10.504,90” che l’ente locale pone a carico del ricorrente sarebbe addirittura superiore all’importo totale dei detti sussidi per detto periodo. Parimenti, per l’intero anno, la determina impugnata porrebbe a carico del ricorrente “la somma annuale di euro 13.238,53”, ben superiore all’intero importo annuo di detta pensione IN e senza considerare le spese personali. Per cui sarebbe evidente la lesione del principio di proporzionalità e del principio di indipendenza della persona disabile.
III) SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3 e 23 Cost..
Inoltre, gli importi relativi alla “pensione di invalidità” ed “indennità di accompagnamento” erogati al ricorrente concorrono alla formazione del “patrimonio mobiliare” considerato nell’ISEE, secondo i criteri di cui al DPCM richiamato e, pertanto, sarebbe irragionevole pretendere di “conteggiare” - peraltro integralmente - detta pensione IN al di fuori dell’ISEE ed indipendentemente dallo stesso.
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità manifesta, violazione principio di indipendenza della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto, carenza di potere .
Illegittima sarebbe la determinazione impugnata laddove prevede di lasciare al ricorrente una “quota di conservazione del reddito” per le “esigenze personali” e le “spese primarie non comprimibili”, determinata in modo del tutto astratto ed avulso dalle concrete esigenze del disabile in un importo indicato essere “pari al 20% della pensione minima Inps, pari ad € 100,00 al mese”, dovendo essere invece tale quota calcolata in relazione ed in proporzione alle necessità della singola persona disabile in considerazione della sua vita concreta. In particolare, il ricorrente avrebbe sostenuto spese personali nel 2018 per € 1.292,66 e nel 2019 per circa € 7.500,00.
La determinazione comunale sarebbe, quindi, illegittima per violazione del principio di proporzionalità e indipendenza della persona disabile, senza peraltro considerare che la determina impugnata, che porrebbe “a carico del ricorrente costi ben superiori all’importo totale della misera pensione IN”, comunque non lascerebbe al ricorrente neppure l’importo astrattamente individuato in “€ 100,00 al mese”.
V) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3, 19, 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; artt. 1, 2, 3, 4, 6, 14, 22 L. 328/2000; DPCM 14.02.2001; D.lgs. 502/92; art 54 L. 289/2002; art. 13 bis LRV 5/1996, art. 2, 3, 23, 32, artt. 117, co. 2 lett m) Cost., ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, carenza assoluta di motivazione, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione principi di libertà di scelta, appropriatezza, sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità .
Il Comune, inoltre, per il periodo successivo ad ottobre 2019, condizionerebbe illegittimamente la determinazione di compartecipazione- in punto di an e di quantum – ad “un’eventuale diversa collocazione” del ricorrente “in altra struttura idonea”, con ciò arrogandosi poteri che non gli competerebbero. L’ordinamento sancirebbe, infatti, il principio della libertà di scelta, fatta salva l’appropriatezza, garantita dal sistema dell’accreditamento della struttura. E la valutazione dell’appropriatezza del ricovero competerebbe all’autorità sanitaria e non potrebbe essere messa in discussione dal Comune chiamato ex lege all’integrazione della retta. Nel caso di specie, la “appropriatezza” della struttura è già stata valutata positivamente: la-OMISSIS-”, in sede di definizione del progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000, è stata designata da “tutti i membri della UVMD” in data 05.12.2018 come la struttura residenziale più adeguata per il ricorrente (vedi doc. 6 in atti deposito ricorrente per ricorso introduttivo) e trattasi di struttura accreditata e convenzionata. Né tantomeno il Comune potrebbe pretendere di valutare l’appropriatezza della struttura esclusivamente sulla base di motivi economici, pena la evidente violazione di diritti inviolabili all’assistenza e alla salute e la lesione del principio di eguaglianza sostanziale, tutti costituzionalmente garantiti. Sarebbe, quindi, evidente l’illegittimità della pretesa del Comune “di abdicare alla propria competenza istituzionale arrogandosi un potere (quello della valutazione circa l’appropriatezza della struttura) di cui è privo, costringendo AL a conferire l’intera pensione IN (ed addirittura, una “reversibilità” che non ha) ledendone la dignità e l’indipendenza sino a relegarlo in una struttura valutata “migliore” esclusivamente in quanto meno costosa”.
VI) ERRATA INTERPRETAZIONE e VIOLAZIONE di LEGGE: artt. 23, 32, 38, 117 lett m) COST.; Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 54 L. 289/2002; art. 3 SEPTIES D.LGS. 504/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2011, 29.11.2001, 12.01.2017; art. 26 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; L.R.V. 30/2009; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, SVIAMENTO: incompetenza, eccesso di potere, carenza di motivazione .
Quanto alle esigenze di bilancio evocate dal Comune, il ricorrente lamenta che le stesse sono state solo genericamente invocate dal Comune e che comunque una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili indurrebbero ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.
VII) ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, carenza e/o insufficienza di motivazione; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; sviamento di potere; perplessità; irragionevolezza manifesta; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 3, 32, 117, co. 2, lett. m) Cost; art 3 septies D.Lgs. 502/1992; L. 289/2002; DPCM 14.02.2001; L. 328/2000; L 833/78; L 730/1983; DPCM 159/2013 .
La determinazione impugnata sarebbe illegittima anche per contraddittorietà con l’impegno che invece sarebbe stato assunto dal Comune in sede di UVMD in data 05.12.2018 alla copertura della retta alberghiera. Né gioverebbe al Comune richiamare il verbale UVMD in data 19.11.2019 in funzione della “verifica dell’Accordo contrattuale” stipulato tra AULSS3 e -OMISSIS-ed, in particolare, quanto ivi previsto “all’art. 3, comma 5”, che riguarderebbe i diversi rapporti tra la struttura e la ULSS.
E, comunque, il ricorrente lamenta anche che il Comune, prima di appellarsi genericamente a esigenze di bilancio, avrebbe dovuto pretendere il rispetto da parte della Regione (e dell’AULSS) della corretta ripartizione delle prestazioni socio-sanitarie erogate al ricorrente, in osservanza della normativa nazionale in materia, evitando così di scaricare sullo stesso (e su di sé) oneri di natura sanitaria.
Il Comune avrebbe, così, dovuto considerare che il ricorrente è soggetto affetto da disturbi mentali in cura al CSM di -OMISSIS- con periodici controlli psichiatrici e terapia farmacologica con neurolettici: situazione che comporterebbe il totale accollo al SSN dei relativi costi. E, in via subordinata, avrebbe dovuto rilevare che la situazione di “gravissima disabilità” del ricorrente sarebbe tale da comportare quantomeno l’applicazione del criterio di riparto 70 % SSN e 30% Comune e/o utente, secondo il D.P.C.M. 14.2.2001;
VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole, di non discriminazione, di proporzionalità; sviamento; illogicità manifesta .
La determina impugnata, nell’accollare al ricorrente per il periodo in questione un importo che supererebbe le sue entrate e tale da non lasciargli di fatto neppure quanto necessario per le spese personali, sarebbe, infine, illegittima in quanto violerebbe il principio di “accomodamento ragionevole” e provocherebbe una discriminazione negativa e una violazione dei diritti del disabile.
9. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- eccependo in via preliminare l’inammissibilità/irritualità del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui impugna il provvedimento identificato come “verbale di UVMD in data 29.11.2019” (per non essere stato promosso anche “contro” l’AULSS n° 3 Serenissima, nei riguardi della quale l’atto è stato semplicemente “notiziato”, e in quanto non verrebbe articolata alcuna argomentazione di eventuale illegittimità nei confronti del verbale UVMD impugnato con motivi aggiunti, in violazione dell’art. 40, comma 1, lettera d) c.p.a.), nonché eccependo la carenza di interesse del ricorrente alla definizione del ricorso in relazione alla misura della compartecipazione comunale finché non verrà definita la questione della natura sanitaria o meno delle prestazioni e della loro incidenza, tanto che l’ULSS 3 in sede di UVMD si sarebbe impegnata a verificare ulteriormente questo profilo prettamente “sanitario”; e contrastando nel merito le avverse pretese.
10. Con ordinanza n.96 del 27 febbraio 2020, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55, comma, 10 c.p.a., alla data del 2 dicembre 2020.
11. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche insistendo nelle loro pretese, e, in particolare, il Comune ha eccepito anche il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, ritenendo che in realtà questione prioritaria oggetto del giudizio sarebbe quella del riparto degli oneri tra sanità e assistenza, e ha insistito comunque per l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non avrebbe provato se la prestazione per cui è causa sia prevalentemente sociale o invece sanitaria (secondo il Comune il ricorso “andrebbe respinto per difetto di prova circa la sussistenza del profilo “sociale” prevalente e quindi di una “quota alberghiera” da sostenere”), e perché la determinazione del Comune sarebbe stata adottata temporaneamente nelle more degli ulteriori accertamenti della ULSS 3 (e da qui deriverebbe la carenza di interesse al ricorso proposto nei confronti del provvedimento comunale impugnato).
12. All’udienza del 2 dicembre 2020, tenutasi in forma telematica tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primis , quanto al difetto di giurisdizione sollevato dal Comune, si ritiene che sulla controversia sussista la giurisdizione di questo giudice amministrativo in quanto nella controversia in questione non vengono in rilievo posizioni diritto soggettivo nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, bensì viene in rilievo il complesso quadro regolamentare relativo al concorso del privato, del servizio sanitario regionale e del Comune di residenza in ordine al pagamento delle prestazioni assistenziali e sanitarie, che ha comportato l’adozione di determinazioni dei soggetti pubblici coinvolti, che sono frutto di valutazioni di carattere tecnico-amministrativo ed espressione dell’esercizio di un potere amministrativo e non paritetico, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo. Si discute, infatti, delle determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’ an e al quantum di contribuzione alla retta di residenzialità del ricorrente, disabile grave dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua, accolto nella struttura residenziale-OMISSIS-”, previa valutazione multidimensionale da parte della competente Unità della ULSS che ha riconosciuto adeguata tale struttura e ha autorizzato l’inserimento accollandosi la quota di residenzialità di rilievo sanitario di “secondo livello” (49 euro al giorno), sulla base di quanto disposto dalla disciplina regionale in materia: atti che involgono valutazioni di carattere discrezionale e sono frutto dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione, la cui verifica di legittimità spetta a questo giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017; Tar Salerno, sent. n.594 del 2014).
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo, proposto contro gli atti comunali con cui, in un primo momento, il Comune si era determinato in relazione alla compartecipazione alla retta, considerato che con la successiva determina n.-OMISSIS-del 29 novembre 2019, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, il Comune si è rideterminato in merito alla quota di compartecipazione alla retta, sulla base di una ulteriore istruttoria e secondo le motivazioni espresse nel provvedimento, e, contestualmente e con effetto immediato, ha provveduto espressamente a “revocare” la determinazione n.-OMISSIS-del 3 maggio 2019 e ad “autoannullare” “ogni diversa valutazione che potesse ritenersi di indole provvedimentale contenuta nelle citate note comunali del 19.4.2019 prot. n°-OMISSIS-e del 3.5.2019 prot. n° 8412”.
La nuova determinazione, quindi, va a disciplinare ex novo la compartecipazione alla retta per il periodo di interesse, sulla base di un diverso percorso argomentativo, sostituendosi alle precedenti determinazioni comunali ed privandole espressamente di ogni effetto, per cui il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è condivisibile, infatti, quanto evidenziato dalla difesa del ricorrente che segnala che ci sarebbe comunque un residuo interesse alla decisione con riferimento all’annullamento del Regolamento Comunale, approvato con D.C.C. n. 14 del 11.04.2012: il Regolamento in questione era stato impugnato con il ricorso introduttivo quale atto presupposto degli atti comunali impugnati, che ne invocavano l’applicazione analogica, mentre il nuovo provvedimento comunale, nel determinare la compartecipazione, si basa un differente percorso argomentativo e non richiama più tale Regolamento, tanto è vero che la sua impugnativa non è stata riproposta con i motivi aggiunti, per cui non può residuare alcun interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso anche su questo profilo. Né può residuare un interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso introduttivo con riferimento all’annullamento della “nota del 08.01.2019 prot. n. -OMISSIS- Uff. SS.SS”, anch’essa impugnata come mero atto presupposto degli originari atti comunali impugnati e non avente alcun contenuto provvedimentale autonomo.
3. Per quanto riguarda, poi, l’eccepita inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per asserita carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso perché la determinazione del Comune sarebbe stata adottata solo temporaneamente nelle more degli ulteriori accertamenti della ULSS3 in riferimento alla quota sanitaria, nonché perché il ricorrente non avrebbe provato se la prestazione per cui è causa sia prevalentemente sociale o invece sanitaria (mentre questa sarebbe la ragione prevalente del ricorso), le stesse non sono fondate in quanto con il provvedimento impugnato il Comune ha determinato per il periodo da gennaio ad ottobre 2019 l’entità della quota di contribuzione a suo carico per l’inserimento del ricorrente nella struttura in questione con riferimento espresso alla c.d. “quota alberghiera”, avendo invece la ULSS riconosciuto a suo carico un’impegnativa di rilievo sanitario di secondo livello per l’inserimento del ricorrente nella struttura considerata idonea per le esigenze del disabile, per cui è nel provvedimento impugnato che viene già riconosciuta la sussistenza di una quota di rilievo sociale nella misura indicata di 91,50 euro al giorno, oltre che quella di rilievo sanitario come individuata dalla ULSS, e il ricorrente lamenta l’illegittimità del calcolo della contribuzione da parte del Comune a tale quota c.d. “ alberghiera” sotto diversi profili, tra cui il riferimento al riparto degli oneri è solo uno degli elementi per evidenziare un asserito difetto di istruttoria; inoltre, tenuto conto che con il provvedimento impugnato il Comune ha determinato “di approvare per il periodo gennaio - ottobre 2019 il concorso del Comune nel pagamento della retta di ospitalità ("quota alberghiera") nella misura di € -OMISSIS- risultante dalle considerazioni e dai compiti innanzi espressi” e “di dare atto che il Sig.. OMISSIS 1, per il tramite del proprio Amministratore di Sostegno, concorrerà al pagamento di tale retta ("quota alberghiera"), per il medesimo periodo 1.1.2019 - 31.10.2019, con l'importo di € 10.504,90 giuste le considerazioni ed i computi effettuati in premessa e tramite quota parte delle risorse a questo revenienti nei modi sopra indicati”, è evidente l’attualità dell’interesse del ricorrente a contestare l’entità della contribuzione così come definita dal Comune per il periodo in questione, considerato anche che nel verbale dell’UMVD del 19 novembre 2019, richiamato dal provvedimento, la ULSS per “l’aspetto sanitario” si è semplicemente impegnata “a verificare l’esecuzione dell’Accordo contrattuale per la gestione del servizio di “Comunità Alloggio per persone con disabilità”.
4. Passando all’esame di merito del ricorso per motivi aggiunti, fondati, nei limiti e termini che seguono, sono i motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità - per violazione della disciplina in materia di ISEE nonché dei principi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei disabili, di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione - del provvedimento comunale che ha determinato la misura della compartecipazione comunale alla retta c.d. “alberghiera” per l’inserimento del ricorrente nella Comunità Alloggio “-OMISSIS-.
5. Si premette, innanzitutto, che, per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come da ultimo ribadito anche nella sent. n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni ”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, “ l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “ accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione ”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “ un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti ” (Cons. di Stato, sent. n.3671 del 2018; cfr. anche, con riferimento al regolamento del Comune di Venezia Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha, inoltre, affermato – quanto all’aspetto relativo alle esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio – che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016), sottolineando l’onere della parte di dimostrare l’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario conseguente alla prestazione (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6926 del 2020 con i precedenti richiamati).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che “ Va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013 ” (e, in tal senso, cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1458 del 2019; Cons. di Stato sent. n. 5684 del 2019 che ha concluso nel senso che “ In definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune di Salò avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata ”; nonché Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020, che ha confermato l’annullamento del Regolamento del Comune di Venezia in quanto “ attraverso la considerazione, ai fini della compartecipazione alla spesa per la prestazione assistenziale, delle voci indennitarie, previdenziali e assistenziali che non possono essere valutate ai fini ISEE, ha comportato il ricalcolo, in melius, della condizione economica del disabile; ha ricalcolato anche i beni mobili non tenendo conto che erano stati presi in considerazione nel rilascio dell’ISEE; sulla base di questa nuova condizione economica – diversa da quella prevista dalla normativa statale e regionale ed ancorata all’ISEE – è stata valutata la concreta spettanza della prestazione assistenziale a carico del Comune ”; e ha affermato che “ In pratica attraverso questa metodica, il regolamento comunale ha eluso la normativa nazionale recata dal DPCM n. 159/2013 e quella regionale”, mentre non è “consentito all’Amministrazione Comunale introdurre un sistema che, surrettiziamente, ponga nel nulla i principi che regolano la materia ”, evidenziando, inoltre, che “ la chiara previsione normativa non può essere superata dal richiamo ai principi generali contenuti nella legge quadro n. 328/2000, tenuto conto della chiara disciplina di settore recata dal DPCM n. 159/2013 così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa prima richiamata ”).
6. Tanto premesso con riferimento alla valenza del criterio dell’ISEE, si evidenzia, poi, che il provvedimento comunale impugnato, in assenza peraltro di una apposita disciplina regolamentare comunale (non richiamata nel medesimo provvedimento), invocando genericamente esigenze di bilancio e di ragionevolezza, ha ritenuto necessario che al costo della retta alberghiera di residenzialità concorra il ricorrente con tutte le sue entrate (“ - pensione di invalidità civile dell'importo mensile di € 295,99 erogata per n° 13 mensilità annue e che quindi incidere, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di 2.959,90”;- indennità di accompagnamento dell'importo mensile di € 517,84 collegata alla predetta pensione di invalidità che viene erogata per n° 12 mensilità annue e che quindi incide, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di € 5.178,40;- quota della pensione di reversibilità dell'importo mensile di € 336,66 spettante al medesimo in relazione alla sua situazione soggettiva che viene erogata per n° 13 mensilità annue e che quindi incide, per i primi dieci mesi dell'anno, per l'importo di 3.366,60”), che complessivamente porterebbero nell’anno all'importo totale di “€ -OMISSIS-”, e che per i dieci mesi considerati nel provvedimento inciderebbero per “€ 11.504,90”, fatto salvo a favore del disabile un importo di “€ 100,00 al mese, da destinarsi alle sue esigenze personali e alle spese primarie non comprimibili”, per cui, dal complessivo importo annuale “vanno dunque detratti € 1.200,00 che per quanto concerne i primi dieci mesi dell'anno in corso incidono per € 1.000,00”.
Per cui, il Comune ha ritenuto “ragionevole e congruo” che il ricorrente concorra “nel complessivo costo concernente la “quota alberghiera”… per la somma annuale di € 13.238,53, e per quanto concerne i primi 10 mesi dell'anno in corso per la somma di € 10.504,90, avendo già previamente accantonata la somma ritenuta congrua per le sue esigenze personali” e, per differenza, ha calcolato in € -OMISSIS-, per il periodo gennaio - ottobre 2019, il concorso del Comune nel pagamento della “quota alberghiera".
7. Tanto premesso, è da ritenersi fondata la censura con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera nella parte in cui ha considerato tra le entrate a favore del ricorrente anche la percezione di una “quota di pensione di reversibilità dell'importo mensile di € 336,66 spettante al medesimo” in quanto dalla certificazione INPS 2019 depositata in giudizio dal ricorrente (doc. 28 in atti deposito ricorrente) risultano riconosciute a favore del ricorrente per il 2019 solo la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, mentre non risulta che il ricorrente abbia percepito dall’INPS per il periodo in questione anche la quota di pensione di reversibilità nella misura indicata nel provvedimento, né il Comune ha depositato in giudizio ulteriore documentazione specifica sul punto a supporto di quanto invece ritenuto nel provvedimento.
8. Fondate, poi, sono le censure con cui si lamenta, in sostanza, il mancato rispetto della disciplina in materia di ISEE e dei principi di proporzionalità e adeguamento ragionevole nei confronti dei soggetti disabili.
La determinazione comunale, infatti, considerando ai fini del calcolo della compartecipazione del ricorrente in toto anche la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento (che, invece, per espressa disposizione di legge, ex art. 2-sexies del decreto legge, n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, inserito in conseguenza delle sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del C.d.S., sono esclusi dal calcolo della componente reddituale dell’ISEE, mentre le stesse indennità, come affermato dal Consiglio di Stato, sent. n. 1548 del 2019, concorrono eventualmente a costituire il patrimonio della ricorrente e, quindi, rilevano comunque in sede di ISEE ma in relazione al diverso indicatore della situazione patrimoniale e secondo i parametri di calcolo definiti dal DPCM n.159 del 2013) è da ritenersi illegittima, ponendosi in evidente violazione della normativa nazionale in materia di ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento, come ricostruito dalle citate sentenze del Consiglio di Stato.
Inoltre, il Comune ha accollato per il periodo da gennaio ad ottobre 2019 al ricorrente, a fronte di un ISEE per il 2019 pari a zero (doc. 11 in atti deposito Comune del 21 febbraio 2020 e doc. 23 in atti deposito ricorrente) e a fronte delle entrate a favore del ricorrente derivanti dalla pensione di invalidità civile e dalla indennità di accompagnamento per un totale di circa € 8.400,00 per i dieci mesi del 2019 considerati (come da certificazione INPS 2019, doc. 28 in atti deposito ricorrente, e rendiconto dell’amministratore di sostegno per il 2019, doc. 36 in atti deposito ricorrente), una somma di euro € 10.504,90, superiore anche a tali entrate per il periodo, senza garantire di fatto neppure la quota di conservazione di 100 euro per le spese personali rispetto a tali entrate, e ciò, oltre che in violazione della disciplina in materia di ISEE, in violazione del principio di proporzionalità e adeguamento ragionevole con riferimento alla condizione di disabilità del ricorrente.
9. Quanto poi alle censure con cui si lamenta il difetto di istruttoria da parte del Comune, in particolare con riferimento al fatto che il Comune avrebbe dovuto verificare il corretto riparto degli oneri tra Sanità e Assistenza in quanto la situazione del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’accollo totale della retta a carico del SSN o, in subordine, nella misura del 70% a carico del SSN e del 30% a carico del Comune o dell’utente, le stesse non sono fondate in quanto il ricorrente è stato comunque inserito in una struttura accreditata per disabili, a seguito di apposita valutazione multidisciplinare (vedi verbale UVMD del 5 dicembre 2018, in cui la struttura-OMISSIS-” è stata considerata adeguata alle esigenze del ricorrente, e verbale UVMD del 19 novembre 2019, in cui pur dandosi atto che “il Comune individua come strutture adeguate il CSA -OMISSIS-e il CSA di -OMISSIS-” non si revoca l’inserimento del ricorrente nella struttura-OMISSIS-”), con la quale la competente Unità di Valutazione Multidisciplinare della ULSS ha ritenuto che fosse adeguata alle esigenze del ricorrente la Casa Alloggio per disabili “ -OMISSIS- e ha valutato le esigenze sanitarie del ricorrente compatibili con una impegnativa di residenzialità sanitaria di secondo livello (che è il livello medio dei tre previsti dalla disciplina regionale in materia), non ritenendo, quindi, necessario il ricovero presso una struttura accreditata per pazienti psichiatrici o presso una struttura con oneri a totale carico del SSN, né riconoscendo l’esigenza di un più alto livello di intensità assistenziale per cui riconoscere l’accollo del 70% al SSN (in tal senso cfr. la recente giurisprudenza del Cons. di Stato, sent. n. n.6926 del 2020; sent. n. 1505 del 2020). E tali valutazioni tecnico- discrezionali della UVMD, oltre a non essere state contestate ritualmente in sede del presente ricorso, non appaiono manifestamente incongrue, considerato che: - la situazione del ricorrente risulta stabilizzata a seguito dell’assunzione dei medicinali prescritti e grazie all’assistenza fornita nella struttura, come rilevato anche dal medico curante che ha riscontrato il miglioramento complessivo delle condizioni del ricorrente (cfr. certificato depositato in giudizio, doc. 40 in atti deposito ricorrente); - dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge una situazione tale da poter considerare le prestazioni di cui beneficia il ricorrente quali prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza, che comportino l’accollo totale al SSN, nè tale da integrare la necessità di prestazioni di più elevata intensità assistenziale che comportino l’accollo al SSN nella misura del 70%, ex art. 34 del DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA.
11. Per quanto sopra, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti in parte va respinto e in parte va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e, per l’effetto, il provvedimento comunale impugnato va annullato in parte qua .
12. In definitiva, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi aggiunti in parte va respinto e in parte va accolto, nei sensi e per gli effetti di cui sopra.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse possono essere compensate sia per il ricorso introduttivo che per il ricorso per motivi aggiunti, considerate le peculiarità e la problematicità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- in parte respinge e in parte accoglie il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.