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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6862/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Eugenio Loiacono, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio esponendo: in costanza di convivenza extraconiugale con il resistente, titolare della omonima ditta individuale con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia, in Via Don Minzoni, n.
14, esercente l'attività di impresa “Bar e altri esercizi simili senza cucina”, di avere lavorato alle sue dipendenze dal 10.08.2018 al 20.09.2021, svolgendo le mansioni di banconista presso la sede in Giarre, Via Ruggero I s.n.c., Santa Maria La Strada, con applicazione del contratto
“Pubblici esercizi - confesercenti”, con inquadramento nella qualifica professionale di operaio di 5° livello;
di avere osservato l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, per n. 6 giorni settimanali, in orari antimeridiani e pomeridiani, senza godere delle festività e delle ferie;
di non avere mai percepito alcuna retribuzione mentre riceveva e sottoscriveva le relative buste paga che riportano di avere percepito, contrariamente al vero, una media di circa euro 1.300,00
1 mensili;
che, in data 15.09.2021 è stata indotta, stante anche l'interruzione del rapporto sentimentale, alle dimissioni con decorrenza dal 20.09.2021.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Giudice adito di condannare la controparte al pagamento della somma di euro 26.354,61, o della diversa somma da quantificare tramite
C.T.U. per il periodo da agosto 2018 a settembre 2021, a titolo di retribuzione e T.F.R. .
Instauratosi il contraddittorio, il resistente, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. contabile, all'esito delle udienze del
13.09.2024 e del 28.03.2025, trattate in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione, è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, questo non essendosi costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
Procediamo ora ad esaminare il merito della causa.
In proposito, va rammentato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, al fine di accertare i diritti di credito connessi ad un rapporto di lavoro subordinato, è onere del lavoratore che richieda le differenze retributive provare la sussistenza del rapporto, la sua durata, le mansioni esplicate, l'orario di lavoro eseguito, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato CCNL di settore.
Ciò posto, deve ritenersi che, alla stregua delle risultanze dell'attività istruttoria e tenuto conto dell'atteggiamento inerte della parte resistente, rimasta processualmente assente, il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di cui al prosieguo.
Al riguardo, si deve innanzitutto evidenziare che il resistente, chiamato a rendere interrogatorio formale, non si è presentato senza addurre alcuna giustificazione, per cui deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,” il giudice, “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nella specie, il convenuto era stato chiamato a rispondere sui capitolati concernenti la prestazione di attività lavorativa, alla qualifica di banconista ricoperta dalla lavoratrice, il periodo di lavoro, l'orario di lavoro osservato, la mancata fruizione di ferie e festività e la
2 mancata corresponsione della retribuzione, nonostante la sottoscrizione delle relative buste paga.
Pertanto, nella specie deve essere applicato il principio secondo cui l'art. 232 c.p.c. riconnette alla mancata risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte “una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav.,
6.8.2014, n. 17719).
Le circostanze che hanno formato oggetto del mancato interrogatorio possono reputarsi come ammesse e dimostraste perché i testi di parte ricorrente, , madre della Testimone_1
ricorrente, e , amico di famiglia, hanno confermato che, nel periodo Testimone_2
in contestazione, la IG.ra ha lavorato presso il chiosco-bar del convenuto in qualità di Pt_1
banconista, cameriera e addetta alle pulizie, compresi i festivi e senza godere di ferie, e (la sola IG.ra ) senza percepire la retribuzione;
la IG.ra , tuttavia, ha onestamente Tes_1 Tes_1
precisato che il IG. (dopo avere appreso che la IG.ra era in stato di CP_1 Pt_1
gravidanza) non ha pagato la retribuzione alla figlia soltanto negli ultimi otto mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in precedenza il predetto aveva pagato regolarmente lo stipendio alla ricorrente.
A supporto della fondatezza del ricorso, va poi richiamato il condiviso principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “il principio dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della ripartizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi del diritto e fatti estintivi o impeditivi, anche del principio – riconducibile all'art. 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficoltoso l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non solo al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa” (Cass. civ. Sez. lav., 14.1.2016, n. 486; Cass. Sez. lav., 25.7.2008, n.
20484).
Attesa la condotta processuale adottata da parte resistente, rimasta contumace, tale onere probatorio deve ritenersi inadempiuto.
La ricorrente ha quindi diritto a percepire le spettanze dovute a titolo di retribuzione non percepita per gli otto mesi per i quali risulta la mancata corresponsione della retribuzione,
3 nonché, per lo stesso periodo, a titolo di mensilità aggiuntive, di maggiorazione per lavoro festivo, di indennità sostitutiva di ferie non godute e, per tutto il periodo lavorativo, di T.F.R..
Ai fini della relativa quantificazione, il C.T.U. dott.ssa , con Persona_1 argomentazioni logiche e coerenti e pienamente condivise dall'organo giudicante, ha calcolato come dovuta la somma di euro 16.672,31, a titolo di retribuzione spettante ad un operaio banconista di 5° livello, tenendo conto dello svolgimento dell'attività lavorativa per sei giorni la settimana e per quaranta ore settimanali, limitatamente agli ultimi otto mesi di lavoro precedenti alla cessazione del rapporto per dimissioni della lavoratrice;
sono state altresì calcolate la 13^ e la 14^ mensilità, la maggiorazione per lavoro festivo pari al 20% della retribuzione, come previsto nel CCNL applicato, l'indennità sostitutiva di ferie non godute e il T.F.R..
Il resistente, quindi, va condannato a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 16.672,31, dei quali euro 15.591,23 a titolo di retribuzione ed euro 1.081,08 a titolo di
T.F.R., oltre accessori.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del resistente soccombente e distratte in favore del procuratore della ricorrente, che, con la nota del 25.03.2025, se ne è dichiarato antistastario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6862/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: condanna a corrispondere a la somma di euro 16.672,31 Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente, avv. Mario Eugenio Loiacono.
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6862/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Eugenio Loiacono, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio esponendo: in costanza di convivenza extraconiugale con il resistente, titolare della omonima ditta individuale con sede legale in Fiumefreddo di Sicilia, in Via Don Minzoni, n.
14, esercente l'attività di impresa “Bar e altri esercizi simili senza cucina”, di avere lavorato alle sue dipendenze dal 10.08.2018 al 20.09.2021, svolgendo le mansioni di banconista presso la sede in Giarre, Via Ruggero I s.n.c., Santa Maria La Strada, con applicazione del contratto
“Pubblici esercizi - confesercenti”, con inquadramento nella qualifica professionale di operaio di 5° livello;
di avere osservato l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, per n. 6 giorni settimanali, in orari antimeridiani e pomeridiani, senza godere delle festività e delle ferie;
di non avere mai percepito alcuna retribuzione mentre riceveva e sottoscriveva le relative buste paga che riportano di avere percepito, contrariamente al vero, una media di circa euro 1.300,00
1 mensili;
che, in data 15.09.2021 è stata indotta, stante anche l'interruzione del rapporto sentimentale, alle dimissioni con decorrenza dal 20.09.2021.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Giudice adito di condannare la controparte al pagamento della somma di euro 26.354,61, o della diversa somma da quantificare tramite
C.T.U. per il periodo da agosto 2018 a settembre 2021, a titolo di retribuzione e T.F.R. .
Instauratosi il contraddittorio, il resistente, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. contabile, all'esito delle udienze del
13.09.2024 e del 28.03.2025, trattate in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione, è stata acquisita la nota di trattazione della ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, questo non essendosi costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
Procediamo ora ad esaminare il merito della causa.
In proposito, va rammentato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, al fine di accertare i diritti di credito connessi ad un rapporto di lavoro subordinato, è onere del lavoratore che richieda le differenze retributive provare la sussistenza del rapporto, la sua durata, le mansioni esplicate, l'orario di lavoro eseguito, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato CCNL di settore.
Ciò posto, deve ritenersi che, alla stregua delle risultanze dell'attività istruttoria e tenuto conto dell'atteggiamento inerte della parte resistente, rimasta processualmente assente, il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di cui al prosieguo.
Al riguardo, si deve innanzitutto evidenziare che il resistente, chiamato a rendere interrogatorio formale, non si è presentato senza addurre alcuna giustificazione, per cui deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,” il giudice, “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nella specie, il convenuto era stato chiamato a rispondere sui capitolati concernenti la prestazione di attività lavorativa, alla qualifica di banconista ricoperta dalla lavoratrice, il periodo di lavoro, l'orario di lavoro osservato, la mancata fruizione di ferie e festività e la
2 mancata corresponsione della retribuzione, nonostante la sottoscrizione delle relative buste paga.
Pertanto, nella specie deve essere applicato il principio secondo cui l'art. 232 c.p.c. riconnette alla mancata risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte “una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav.,
6.8.2014, n. 17719).
Le circostanze che hanno formato oggetto del mancato interrogatorio possono reputarsi come ammesse e dimostraste perché i testi di parte ricorrente, , madre della Testimone_1
ricorrente, e , amico di famiglia, hanno confermato che, nel periodo Testimone_2
in contestazione, la IG.ra ha lavorato presso il chiosco-bar del convenuto in qualità di Pt_1
banconista, cameriera e addetta alle pulizie, compresi i festivi e senza godere di ferie, e (la sola IG.ra ) senza percepire la retribuzione;
la IG.ra , tuttavia, ha onestamente Tes_1 Tes_1
precisato che il IG. (dopo avere appreso che la IG.ra era in stato di CP_1 Pt_1
gravidanza) non ha pagato la retribuzione alla figlia soltanto negli ultimi otto mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in precedenza il predetto aveva pagato regolarmente lo stipendio alla ricorrente.
A supporto della fondatezza del ricorso, va poi richiamato il condiviso principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “il principio dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della ripartizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi del diritto e fatti estintivi o impeditivi, anche del principio – riconducibile all'art. 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficoltoso l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non solo al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa” (Cass. civ. Sez. lav., 14.1.2016, n. 486; Cass. Sez. lav., 25.7.2008, n.
20484).
Attesa la condotta processuale adottata da parte resistente, rimasta contumace, tale onere probatorio deve ritenersi inadempiuto.
La ricorrente ha quindi diritto a percepire le spettanze dovute a titolo di retribuzione non percepita per gli otto mesi per i quali risulta la mancata corresponsione della retribuzione,
3 nonché, per lo stesso periodo, a titolo di mensilità aggiuntive, di maggiorazione per lavoro festivo, di indennità sostitutiva di ferie non godute e, per tutto il periodo lavorativo, di T.F.R..
Ai fini della relativa quantificazione, il C.T.U. dott.ssa , con Persona_1 argomentazioni logiche e coerenti e pienamente condivise dall'organo giudicante, ha calcolato come dovuta la somma di euro 16.672,31, a titolo di retribuzione spettante ad un operaio banconista di 5° livello, tenendo conto dello svolgimento dell'attività lavorativa per sei giorni la settimana e per quaranta ore settimanali, limitatamente agli ultimi otto mesi di lavoro precedenti alla cessazione del rapporto per dimissioni della lavoratrice;
sono state altresì calcolate la 13^ e la 14^ mensilità, la maggiorazione per lavoro festivo pari al 20% della retribuzione, come previsto nel CCNL applicato, l'indennità sostitutiva di ferie non godute e il T.F.R..
Il resistente, quindi, va condannato a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 16.672,31, dei quali euro 15.591,23 a titolo di retribuzione ed euro 1.081,08 a titolo di
T.F.R., oltre accessori.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del resistente soccombente e distratte in favore del procuratore della ricorrente, che, con la nota del 25.03.2025, se ne è dichiarato antistastario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6862/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: condanna a corrispondere a la somma di euro 16.672,31 Controparte_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente, avv. Mario Eugenio Loiacono.
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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