Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2026, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
AM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti, Annunziata Valeria Porreca, Stefania De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- a r.l., -OMISSIS- Società Consortile a r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 5.2.2026, comunicato in pari data, con il quale AM S.p.A. ha escluso dalla procedura di gara -OMISSIS- S.r.l., mandante del R.T.I. con mandataria -OMISSIS- Scarl, comunicando che, previa estromissione della mandante, l’aggiudicazione sarà disposta in favore del RTI -OMISSIS---OMISSIS- in composizione ridotta;
- della nota prot. -OMISSIS- del 14.1.2026 con la quale AM S.p.A., all’esito dei primi chiarimenti ricevuti, ha “confermato” il procedimento di esclusione;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente nel RTI -OMISSIS-, con dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto, ove stipulato con il RTI in composizione ridotta, e conseguente subentro;
- nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AM S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 13.2.2026 ai soggetti in epigrafe e tempestivamente depositato il 17.2.2026, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 5.2.2026, comunicato in pari data, con il quale AM S.p.A. ha escluso dalla procedura di gara -OMISSIS- S.r.l., mandante del R.T.I. con mandataria -OMISSIS- Scarl, comunicando che, previa estromissione della mandante, l’aggiudicazione sarà disposta in favore del RTI -OMISSIS---OMISSIS- in composizione ridotta;
- della nota prot. -OMISSIS- del 14.1.2026 con la quale AM S.p.A., all’esito dei primi chiarimenti ricevuti, ha “confermato” il procedimento di esclusione;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente nel RTI -OMISSIS-, con dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto, ove stipulato con il RTI in composizione ridotta, e conseguente subentro;
- nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente (di seguito anche solo “-OMISSIS-”) avversa le summenzionate determinazioni, con le quali, in relazione alla gara in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante (AM SP, di seguito solo “AM”), preso atto della estromissione di -OMISSIS- dall’Ati -OMISSIS-, ha disposto l’esclusione della ricorrente dal procedimento.
La procedura, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, con più operatori economici.
Il Bando è articolato in n.2 lotti merceologici, afferenti ai servizi da erogare, rispettivamente, nei cimiteri capitolini tranne il VE (lotto 1) e nel VE (lotto 2); ogni lotto a sua volta risulta articolato in n.3 sub-lotti prestazionali, relativi a: servizi tecnici (1.1 e 2.1), servizi di collaudo (1.2 e 2.2) e servizi di verifica (1.3 e 2.3).
L’aggiudicazione opera a livello di sub-lotto in favore dei primi tre graduati del procedimento.
La società ricorrente ha presentato offerta in Ati quale mandante con le società -OMISSIS- s.c.a.r.l. e -OMISSIS- s.c.a.r.l., per i sub lotti 1.1 e 2.1 (servizi tecnici), risultando, in esito alla valutazione delle offerte, utilmente collocata in terza posizione.
Senonchè, la società ricorrente veniva successivamente esclusa dal procedimento, previa estromissione dall’Ati.
In particolare, l’esclusione di -OMISSIS- è stata disposta in dichiarata applicazione della fattispecie espulsiva di cui all’art.95, co.1, lett. e) del Codice dei contratti di cui al d.lgs.n.36/2023, in relazione all’esistenza di una condanna, divenuta definitiva in data 12.5.2025, a carico dell’odierno legale rappresentante di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato).
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate ed esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
3.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 96, COMMA 10, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 57, PAR. 7, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE; DECORSO TRIENNIO DI RILEVANZA DELL’ILLECITO PROFESSIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE (ARTT. 10, 1 E 3 DEL D.LGS. N. 36/2023).
Si sostiene che il provvedimento di esclusione è illegittimo per violazione dell’art.96, co.10 d.lgs.n.36/2023, nella misura in cui non avrebbe considerato che, per il reato ascritto al legale rappresentante, il periodo triennale di rilevanza dell’illecito penale ai fini dell’eventuale sussistenza della fattispecie espulsiva del grave illecito professionale (rif. art.95, co.1, lett. e) sarebbe interamente decorso al momento di pubblicazione della gara (4.12.2024), dovendosi al contempo fissare il dies a quo nella data di commissione del fatto (2017) o, al più, della citazione diretta a giudizio (2.11.2021).
3.2 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, 95, 96 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023, INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DICHIARATIVO E IRRILEVANZA DEL TT SOTTO ALTRO PROFILO.
Si contesta altresì che l’esclusione sarebbe stata adottata in violazione del combinato disposto degli artt. 96, co. 14, 95, comma 1, lett. e, e 98 del D.Lgs. n. 36/2026 e del connesso principio di tassatività delle cause di esclusione, non essendo predicabile alcuna violazione di obblighi comunicativi in capo alla ricorrente.
3.3 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 98 DEL D.LGS. N. 36/2023.
Si contesta inoltre il deficit motivazionale e istruttorio e comunque l’erroneità del provvedimento in relazione al profilo della gravità del reato, supposta in modo astratto sulla base del mero nomen iuris, senza analisi del fatto storico.
3.4 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DELL’ART. 96 DEL D.LGS. N. 36/2023; VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE E DELL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI GARA.
Si contesta infine il deficit motivazionale e istruttorio e comunque l’erroneità del provvedimento sotto il profilo della valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico.
Oltre all’annullamento degli atti impugnati, la ricorrente insta altresì per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente nel RTI -OMISSIS-, con dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto, ove stipulato con il RTI in composizione ridotta, e conseguente subentro, nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.
4. AM SP si costituiva in giudizio in data 18.2.2026, per resistere al ricorso.
5. In esito alla camera di consiglio del giorno 11.3.2026, con ordinanza n.1578/2026 del 12.3.2026, il Tribunale respingeva, per difetto di periculum, la domanda cautelare e fissava comunque, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 29 aprile 2026.
6. Seguiva, a cura delle parti, il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie, anche in replica.
Inter alias, AM depositava il provvedimento di aggiudicazione definitiva parziale, con particolare riferimento al lotto 1 sub lotto 1.1 in favore di altro operatore economico (Rtp Next-A), quale primo graduato nella relativa graduatoria.
7. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, occorre prendere atto e quindi valutare i possibili effetti derivanti dall’adozione della determina n.-OMISSIS-, comunicata ai concorrenti, a mezzo della quale la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva parziale della procedura, limitatamente al Lotto 1 - Sub Lotto 1.1 in favore dell’operatore economico RTP NEXT-A S.r.l., primo classificato in graduatoria.
Sul punto, si concorda con la prospettazione di parte ricorrente (cfr., memoria di replica del 16.4.2026) secondo cui trattasi di atto non lesivo, e quindi insuscettibile, stante la relativa mancata impugnazione, di determinare la parziale improcedibilità del presente gravame, atteso che, con tale provvedimento, l’AM ha aggiudicato la procedura esclusivamente in favore del primo graduato, facendo riserva, all’esito delle verifiche di rito, di formalizzare, con successivi e separati provvedimenti, le aggiudicazioni in favore del secondo e del terzo graduato. Del resto, la ricorrente non mira, con l’odierno ricorso, a contestare la graduatoria rilevata al termine della valutazione delle offerte, bensì, unicamente, la riammissione in gara nell’ambito dell’Ati di provenienza, dalla quale è stata estromessa in forza della gravata determinazione di esclusione.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati.
8.1 In relazione al primo motivo (sub 3.1), parte ricorrente assume che la condanna penale intervenuta a carico del legale rappresentante della società non possa essere ostativa ai fini dell’integrazione della fattispecie dei gravi illeciti professionali, come invece ritenuto dalla stazione appaltante, tenuto conto che l’art.96, co.10, lett. c, nn.ri 1-3, di cui si prospetta la violazione, fissa, come dies a quo, per la rilevanza triennale delle fattispecie delittuose, rispettivamente:
a) il rinvio a giudizio (ovvero, se anteriore, l’adozione di misure cautelari) per i reati di cui all’art.94, co.1 e per quelli di all’art.98, co.3, lett. h) del Codice;
b) per tutti gli altri casi, il fatto ascritto come penalmente illecito.
La doglianza è sicuramente fondata, e finanche per una ulteriore ragione più significativa, come di seguito esplicato.
Nell’ambito del terzo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.n.36/2023, che governa ratione temporis la procedura selettiva in esame, per i gravi illeciti professionali, fattispecie espulsiva non automatica di cui all’art.95, co.1, lett. e (invocato da AM a fondamento dell’esclusione), vige il principio di tassatività, come previsto dal secondo periodo dell’art.95, co.1, lett. e: “All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”. In altri termini, fermo restando che i gravi illeciti professionali continuano a costituire una causa di esclusione di natura non vincolata, come nei precedenti regimi, tuttavia, nel nuovo codice, tale discrezionalità è esercitabile all’interno dei parametri tassativamente fissati dal Codice.
In tale contesto, alla luce delle motivazioni addotte dalla stazione appaltante, fondate sulla condanna penale definitivamente inflitta al legale rappresentante di -OMISSIS- per il reato di cui agli artt.477 e 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato) l’irrilevanza, nella circostanza, della condanna ascritta al legale rappresentante di -OMISSIS- può (recte: deve) desumersi dal combinato disposto delle seguenti norme applicabili del d.lgs.n.36/2023:
1) secondo l’art.98, co.3, lettere g) e h), possono essere rilevanti esclusivamente i reati previsti dall’art.94, co.1 (rif. lett.h- e semprechè non siano definitivamente accertati, s’intende, altrimenti scatterebbe l’esclusione automatica ai sensi della disposizione testè citata) ovvero quelli indicati alla lett. g) del predetto co.3 dell’art.98. In tale elenco (numeri da 1 a 5), non figurano i reati di falso, né il falso ex artt.477-482 c.p. è previsto dal d.lgs.n.231/2001, menzionato al n.5 di detto elenco, che pure contiene il riferimento ad alcune, specifiche ipotesi di falsità (rif.artt. da 24 a 26), ad esempio con riguardo all’art.25-bis, ma non il falso ex artt.477-482 c.p.;
2) in coerenza con quanto precede, l’art.96, co.12 d.lgs.n.36/2023, nel prevedere l’obbligo di disclosure alla stazione appaltante nell’ambito del procedimento, non richiama genericamente in ordine alla necessità di comunicare ogni e qualsivoglia condanna o procedimento penale, ma solo quelli di cui al n.1 del co.10 (“ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98”).
L’obbligo di disclosure è dunque limitato alla fattispecie suscettibili, ad una prospettiva astratta ed ex antea di valutazione, all’integrazione della fattispecie del grave illecito professionale (in tal senso, anche il co.14 rafforza l’assunto che precede, prevedendo che “L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale”).
In definitiva, dunque, il triennio di rilevanza del reato definitivamente ascritto al legale rappresentante di -OMISSIS- è irrilevante, posto che attiene ad un reato diverso da quelli di cui alle lett. g) e h) dell’art.98, non sussistendo al contempo l’obbligo di disclosure alla stazione appaltante, né essendo configurabile una falsa dichiarazione, ovvero un’omissione suscettibile di rilevare quale ipotesi espulsiva di cui all’art.98, co.3 lett. b (né la stazione appaltante ha fatto comunque richiamo a tale previsione), non concernendo il falso ascritto in sede penale ad attività inerente alla gara di cui trattasi.
Fermo quanto precede, è quindi anche vero e corretto ritenere che, come rilevato dalla parte ricorrente, nella circostanza il triennio di rilevanza della condanna ai fini del dies a quo non potrebbe mai avere decorrenza, mancando il relativo e imprescindibile presupposto applicativo, concernendo ipotesi delittuosa astrattamente non rilevante. Per converso, invece, solo laddove fosse stata in astratto rilevante, allora, ai sensi del co.12, secondo periodo, dell’art.96, in assenza di disclosure alla stazione appaltante il dies a quo sarebbe coinciso con l’accertamento compiuto dalla stazione appaltante e, quindi, sarebbe stato in pratica compatibile con la supposta (rilevanza) della sopravvenuta definitività della condanna.
8.2 Le conclusioni che precedono consentono di accogliere anche il secondo motivo di ricorso, collegato al primo, non sussistendo, per quanto sinora detto, alcuna violazione dell’obbligo comunicativo fissato dal d.lgs.n.36/2023.
8.3 Ferma e assorbente la fondatezza dei primi due motivi di gravame, risultano anche fondati, per difetto di motivazione, il terzo e il quarto motivo di ricorso, posto che:
- la valutazione di gravità è stata succintamente motivata e, oltre tutto, desunta in modo astratto, ossia sulla base della sola fattispecie di reato ascritta al legale rappresentante di -OMISSIS- (“La condanna per falsità materiale in atti, in particolare la falsificazione di atti notarili, è un fatto di notevole gravità, poiché tale reato incide sull'affidabilità dell'operatore nella formazione e nella presentazione di documenti. La natura del reato commesso è dunque da ritenersi inerente allo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, minando la fiducia nella capacità dell'operatore di adempiere agli obblighi contrattuali con la necessaria integrità”), contravvenendo in tal modo all’obbligo di valutazione puntuale e in concreto della condotta (cfr., sul punto, quam multis, Tar Salerno, 15.10.2025, n.1666, secondo cui “Costituisce regola generale - da ritenersi valida anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 - quella secondo cui la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione. Dunque, la stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate dal concorrente incisive della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni”);
- sulle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico, la motivazione esternata dalla stazione appaltante è vieppiù inconsistente ed apodittica, senza analisi obiettiva e concreta delle misure adottate, laddove in particolare, nella gravata determinazione di esclusione, la stazione appaltante si limita ad osservare che “Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'onere di fornire la prova che le misure adottate siano "sufficienti a dimostrare la sua affidabilità" ricade sull'operatore economico. La valutazione di tale sufficienza è espressione di discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante. Nel caso di specie, all'esito di un'attenta valutazione, si ritiene che le misure descritte siano insufficienti e non adeguatamente provate. Più precisamente, le misure di self-cleaning non sono state provate in modo sufficiente a ristabilire quel rapporto di fiducia gravemente compromesso dalla condotta pregressa”.
9. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre:
- disporre l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione, di cui alle note AM SP prot. -OMISSIS-del 5.2.2026 e prot. -OMISSIS- del 14.1.2026;
- dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente (dichiarazione di inefficacia del contratto e relativo subentro), atteso che non consta né l’avvenuta stipula del contratto con l’Ati -OMISSIS- né l’adozione del provvedimento di aggiudicazione relativamente alla posizione di interesse della parte ricorrente (terza posizione);
- respingere, allo stato, la domanda risarcitoria, anche per equivalente, dal momento che l’annullamento dell’esclusione della ricorrente, in combinato disposto con le successive determinazioni a cura della stazione appaltante, non è, ad una prospettiva astratta di valutazione, incompatibile con l’attribuzione alla odierna ricorrente del bene della vita (aggiudicazione pro quota dell’Accordo Quadro, quale terzo graduato nell’ambito dell’Ati -OMISSIS- in formazione originaria).
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte resistente nei confronti della parte ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre sussistono valide ragioni per disporne l’irripetibilità in confronto delle restanti società intimate, di cui in epigrafe, tenuto conto della non costituzione in giudizio e dell’estraneità ai riscontrati vizi provvedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna altresì AM SP al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, unitamente al rimborso del contributo unificato, se versato. Spese irripetibili nei confronti delle restanti società in epigrafe e non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
GO IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GO IL | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.