TAR Roma, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 8411
TAR
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
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Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del termine triennale di rilevanza dell'illecito professionale

    Il reato in questione (falsità materiale) non rientra tra quelli tassativamente previsti dal d.lgs. n. 36/2023 come causa di esclusione per grave illecito professionale, né sussiste l'obbligo di disclosure alla stazione appaltante per tale tipologia di reato. Pertanto, la condanna è irrilevante ai fini dell'esclusione.

  • Accolto
    Insussistenza dell'obbligo dichiarativo e irrilevanza del fatto

    Non sussistendo l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante per il tipo di reato commesso, non vi è stata violazione dell'obbligo dichiarativo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto dei presupposti

    La valutazione di gravità è stata succintamente motivata e basata sulla mera fattispecie di reato, senza un'analisi concreta della condotta. La motivazione sulle misure di self-cleaning è inconsistente e apodittica.

  • Altro
    Domanda di riammissione nel RTI e subentro

    Non si procede in ordine a tale domanda in quanto non risulta ancora stipulato il contratto né adottato il provvedimento di aggiudicazione relativamente alla posizione di interesse della ricorrente.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per equivalente

    La domanda risarcitoria è respinta allo stato, poiché l'annullamento dell'esclusione non è incompatibile con l'attribuzione alla ricorrente dell'aggiudicazione pro quota.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 8411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8411
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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