Sentenza 4 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/02/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01457/2025REG.PROV.COLL.
N. 07962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2024, proposto da
Margherita s.r.l. - IO UN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 396/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avvocato Pier Vettor Grimani per la società appellante e l'avvocato Stefano Gattamelata per il Comune appellato hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Saraceno s.a.s. di DO IN & C, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia, in prossimità del Canal Grande, ha presentato in data 12 novembre 2012 istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, per l’installazione di parapetto su suolo pubblico a delimitazione del plateatico in concessione, ancorato a terra e fissato fra le fughe dei masegni.
L’istruttoria che ne è scaturita ha visto l’interessamento delle direzioni comunali competenti che hanno espresso il loro parere favorevole condizionato.
L’istanza è stata quindi esaminata, assieme ad altre, nella conferenza di servizi istruttoria del 20 giugno 2013, all’esito della quale, con nota p.g. 369394 del 23 agosto 2013, sono stati comunicati alla società i motivi ostativi all’accoglimento della stessa per contrasto con l’art. 8 del regolamento di polizia urbana.
La società, pertanto, ha presentato, in data 27 settembre 2013, le proprie osservazioni, che sono state esaminate nel corso di un’ulteriore seduta della conferenza di servizi istruttoria del 5 dicembre 2013, nell’ambito della quale la Direzione Lavori Pubblici – Settore Viabilità ha espresso nuovamente parere condizionato, ribadendo la vigenza dell’art. 8 del Regolamento di polizia urbana. La Direzione Sportello UN Edilizio – richiamando quest’ultimo parere, secondo cui i parapetti dovevano “ essere posati in opera con modalità conformi alle prescrizioni del citato regolamento di polizia urbana e alla distanza tale da garantire un idoneo percorso di accesso ai natanti dalla riva pubblica ” – ha conseguentemente adottato il provvedimento di diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, evidenziando il “ contrasto con l’art. 8 del regolamento di polizia urbana che vieta a coloro che utilizzano aree pubbliche qualsiasi sistema di infissione ”.
Tale provvedimento di diniego è stato così impugnato, con ricorso notificato in data 20 marzo 2014, con la formulazione delle censure così rubricate: 1) violazione dell’art. 146 d. lgs. n. 42/04; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; sviamento di potere; 2) violazione dell’art. 15 preleggi; violazione dell’art. 3 L. 7.8.90 n. 241; violazione del principio di specialità; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 396/24 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società Margherita s.r.l. - IO UN (nel frattempo subentrata all’iniziale ricorrente) ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in IU ; violazione dell’art. 88 c.p.a; errata valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 146 d. lgs. n. 42/04; 2) error in IU ; violazione dell’art. 88 c.p.a; errata valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 15 preleggi.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Venezia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 13.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che la questione relativa alla possibilità o meno di infliggere chiodi o perni nel suolo, e in generale le prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana concernenti la collocazione degli arredi, sono estranee alla tutela paesaggistica, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento non avrebbe potuto fondarsi su tali prescrizioni.
Il motivo è infondato.
3. L’art. 8 del Regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 454/87 vieta di “ infiggere pali o punte nel suolo ”.
All’evidenza, la ratio di tale previsione normativa – così come di tutte le ulteriori prescrizioni di tale Regolamento – è da ravvisarsi in esigenze squisitamente paesaggistiche, non essendo conforme al decoro della città di Venezia – particolarmente in prossimità del Canal Grande – l’infissione di pali o punte nel suolo, le quali, proprio per il loro carattere di stabilità e di tendenziale perpetuità, costituiscono un ingombro visivo per il visitatore, e pertanto, un ostacolo alla completa visione dell’intorno paesaggistico di riferimento.
Per tali ragioni, del tutto correttamente l’Amministrazione ha negato il chiesto titolo, avendo fondato il proprio divieto sulla base di una chiara previsione normativa (art. 8 Reg. di Polizia urbana cit.), mirante alla tutela del paesaggio urbano.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
4. Con il secondo motivo di appello, la società deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, in ragione del fatto che il citato Regolamento di Polizia urbana costituirebbe una normativa di carattere generale, residuale e datata nel tempo, come tale inapplicabile nell’ipotesi in cui ci siano altre discipline puntuali di settore, quale il regolamento comunale Cosap, il quale autorizzerebbe – in thesi – l’infissione di pali sul suolo.
Il motivo è infondato.
Il Regolamento comunale Cosap ha ad oggetto la disciplina del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Trattasi dunque di una entrata extratributaria, con funzione sinallagmatica, quale corrispettivo dovuto per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune.
Ne consegue che è del tutto estranea alla Cosap una funzione di tutela del paesaggio, presente invece nel citato Regolamento di Polizia urbana.
Per tali ragioni, non può in alcun modo ipotizzarsi un rapporto da genus ad species tra le due fonti normative citate, sicché in alcun modo il regolamento Cosap può dirsi fonte speciale rispetto al Regolamento di Polizia Urbana, sì da prevalere in presenza di conflitti di norme.
5.Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Venezia, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO