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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 470/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n.188/2024 pubblicata in data 25 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Piacenza via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentita la discussione, viste le conclusioni rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
CP_2
In tale ricorso l'odierna appellante deduceva di aver iniziato a lavorare senza
1 alcuna regolarizzazione presso il bar “Kinder Bar” di via Campesio in Piacenza,
a far data dal 13.06.2022, dopo aver preso accordi con socia Controparte_1
accomandataria della società appellata e di aver, poi, aveva sottoscritto contratto di lavoro a termine con durata dal 15.06.2022 al 30.09.2022 solo il successivo
15.06.2022.
Affermava di aver ricevuto il 15.07.2022 dal datore di lavoro un telegramma, seguito da lettera raccomandata di analogo contenuto, con cui le veniva intimato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova e ciò dopo che non aveva dato disponibilità per lavorare anche nella giornata di sabato.
Sosteneva che sussistesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.06.2022, che stante la non contestualità del patto di prova lo stesso fosse nullo e che, comunque, ove ritenuto valido fosse illegittimo per frode alla legge.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del licenziamento e concludeva chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra stessa e la di CP_1 [...]
a decorrere dal 13 giugno 2022, con inquadramento nel quinto livello CP_1
del ccnl turismo pubblici esercizi e retribuzione mensile utile al calcolo del t.f.r. pari ad euro 1.279,54 e l'illegittimità del licenziamento e che, conseguentemente, condannasse la società al pagamento dell'indennità prevista dagli artt. 3, primo comma e 9, d. lgs. 23/2015 nella misura di sei mensilità di retribuzione.
Domandava, infine, che la società fosse condannata al versamento in suo favore della somma lorda di euro 853,02 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione Parte_1 dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della direttiva 1999/70/CE, della direttiva 2008/104/CE, dell'art. 1, d. lgs. 81/2015, degli artt. 2094, 2096 cod. civ., dell'art. 19, d. lgs. 81/2015, dell'art. 2113 cod. civ., dell'art. 26, d. lgs. 151/2015, dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale affermato l'esistenza di due distinti contratti di lavoro, il primo in forma orale dal 13 al 14 giugno 2022 ed il secondo in forma scritta dal 15 giugno 2022, concludendo per la validità del patto di prova apposto al secondo contratto.
2 Con il secondo motivo di appello deduceva illogicità manifesta per avere il primo giudice ritenuto che il profilo di illegittimità del licenziamento, dedotto indipendentemente dalla nullità del patto di prova, fosse assorbito dalla decisione in merito alla legittimità della clausola di prova. Deduceva, quindi, che la sentenza impugnata avesse omesso di esaminare un profilo di illegittimità dedotto, violazione dell'art. 112 c.p.c e dell'art.24 della Costituzione. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene, innanzitutto, a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado, che non sia provato che l'appellante abbia iniziato a lavorare due giorni prima della formale assunzione.
In particolare non sono dirimenti in proposito né i messaggi whatsapp prodotti dall'appellante né la prova testimoniale.
Dai messaggi whatsapp si evince solo che l'appellante il 13 giugno 2022 si è recata al bar e ciò anche evidentemente per parlare del contratto, stante il riferimento ai prospetti paga contenuto in tali messaggi, ma non vi è alcuna prova che abbia effettivamente lavorato.
Si legge, infatti, nel messaggio del 12 giugno 2022: “Tata domani dovrei ricevere prospetti paga domanda…Ti senti di venire domani dalle 15 alla chiusura?”
E', quindi, probabile che l'appellante prima di stipulare il contratto sia andata a parlare con la titolare e abbia visto l'ambiente di lavoro, ma, comunque, non vi
è prova che abbia effettivamente lavorato come dipendente della società appellata.
Né la prova può trarsi dalla deposizione della teste che in relazione Tes_1 alla giornata del 13 giugno 2022 si è limitata a dire di aver visto l'appellante arrivare al bar quando andava via lei e che è stata l'appellante a dirle di aver lavorato il 13 giugno 2022.
Detta teste non ha, poi, saputo dire nulla di preciso in merito al 14 giugno 2022
e alla foto dello scontrino di chiusura.
La suddetta teste è stata, inoltre, comunque, molto imprecisa avendo indicato
3 date e circostanze palesemente errate per cui la sua deposizione non può provare l'inizio del rapporto di lavoro il 13 giugno 2022 e, comunque, prima della stipula del formale contratto tra le parti.
La suddetta teste ha, infatti, riferito: “Ho conosciuto la ricorrente quando ho fatto tre giorni di prova al bar Kinder. I giorni erano il 12, 13 e 14 giugno 2022.
Io andavo per la prova alla mattina mentre la ricorrente c'era al pomeriggio.
Insieme non abbiamo mai lavorato… Posso dire di aver visto la ricorrente nel bar nei tre giorni in cui io ho fatto la prova. Un'altra volta sono passata quando la mi aveva richiesta di lavorare il sabato e la domenica e in CP_1 quell'occasione ho visto che la ricorrente lavorava nel bar. Un'altra volta sono passata nel bar come cliente ed ho visto la ricorrente che vi lavorava. Era tardo pomeriggio”
Tuttavia il 12 giugno 2022, secondo quanto asserito dalla stessa appellante, questa non ha lavorato di pomeriggio al bar.
Né può essere dirimente, in mancanza di altri elementi, lo scambio di messaggi tra appellante e la legale rappresentante dell'appellata del 14 giugno 2022, considerato che sullo stesso la teste nulla ha saputo dire e che non è stato prodotto neppure in forma integrale, come si evince dal fatto che c'è un messaggio delle
23.14 di cui si vede la spunta, ma non il testo.
Né alcun elemento si può trarre dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale della legale rappresentante della parte appellata, considerato che l'ordinanza ammissiva dello stesso è stata notificata alla società
e non alla legale rappresentante.
In mancanza, quindi, di prova sull'inizio del rapporto di lavoro prima della stipulazione del contratto scritto prodotto in atti, si deve ritenere che tra le parti si sia instaurato un valido contratto a tempo determinato con patto di prova con decorrenza dal 15 giugno 2022 e termine al 30 settembre 2022 (cfr. doc n. 3 di parte appellante).
La statuizione della sentenza relativa al fatto che il rapporto di lavoro tra le parti fosse regolato da un contratto a termine con patto di prova, pur nei diversi termini e per la differente motivazione di cui sopra, è, quindi, condivisibile.
Del resto la circostanza che tra le parti non vi fosse un contratto a tempo indeterminato, ma un contratto a termine con patto di prova e che tale fosse la concorde intenzione delle parti trova anche riscontro nel messaggio inviato in
4 data 14 luglio 2022 dalla stessa appellante in risposta alla datrice di lavoro, a seguito della richiesta di quest'ultima di lavorare da settembre anche il sabato mattina o di fare cambi turni.
Nello stesso infatti si legge: “ … eravamo rimasti con un contratto dal lunedì al venerdì..e che ho rispettato fino ad oggi a questo punto visto la tua instabilità…giustamente per le tue necessità…il nostro rapporto di lavoro finisce domani come da contratto”.
Ora è chiaro il riferimento della lavoratrice al patto di prova di trenta giorni contenuto nel contratto stipulato tra le parti il 15 giugno 2022 in cui il termine per esercitare il recesso da parte dei contraenti in costanza di patto di prova scadeva appunto il 15 luglio 2022.
Il primo motivo di appello, quindi, seppur modificando totalmente la motivazione va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Effettivamente il giudice di primo grado non si è espresso sull'illegittimità del recesso durante il periodo di prova della società appellata per frode alla legge ritenendolo erroneamente assorbito.
Tanto premesso si ritiene, però, che detto motivo di appello sia infondato.
Stante il suddetto messaggio risulta, infatti, che in realtà è stata l'appellante a esprimere la volontà di recedere dal contratto di lavoro avvalendosi del patto di prova e la formale comunicazione del datore di lavoro di recesso fatta il 15 luglio
2022 è intervenuta solo il giorno successivo a tale messaggio.
Ne consegue che le doglianze relative all'illegittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova per frode alla legge sono infondate in quanto l'appellante ha espresso la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a termine avvalendosi della facoltà prevista dal patto di prova.
Orbene sia che si interpreti detto messaggio come un vero e proprio recesso, dal momento che al recesso al patto di prova non può applicarsi la disciplina formale delle dimissioni di cui all'art.26 del dlgs n. 151/2015, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come indicato nella stessa circolare del Ministero del lavoro n.12/2016, sia che non lo si consideri recesso in senso formale è, comunque, evidente che avendo espresso il lavoratore la volontà di far cessare il rapporto di lavoro, il recesso del datore di lavoro in quanto conforme alla stessa volontà espressa dal lavoratore non può essere considerato in frode alla legge.
5 Del resto il patto di prova è stipulato nell'interesse di entrambe le parti ed è ragionevole pensare che, stanti le richieste del datore di lavoro in prospettiva e che si trattava di un contratto di breve durata, la lavoratrice abbia preferito la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di prova, evidentemente per trovare migliori soluzioni lavorative.
Né il ripensamento della lavoratrice successivo alla cessazione del rapporto di lavoro può togliere valore alla volontà di recedere chiaramente espressa dalla stessa al datore di lavoro.
Ne consegue, quindi, che anche il secondo motivo di appello per le motivazioni di cui sopra è infondato.
L'appello, seppure con la suddetta diversa motivazione, va, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata.
Stante le condizioni reddituali dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 470/2024 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 470/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza sezione lavoro n.188/2024 pubblicata in data 25 luglio
2024 promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Piacenza via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentita la discussione, viste le conclusioni rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
CP_2
In tale ricorso l'odierna appellante deduceva di aver iniziato a lavorare senza
1 alcuna regolarizzazione presso il bar “Kinder Bar” di via Campesio in Piacenza,
a far data dal 13.06.2022, dopo aver preso accordi con socia Controparte_1
accomandataria della società appellata e di aver, poi, aveva sottoscritto contratto di lavoro a termine con durata dal 15.06.2022 al 30.09.2022 solo il successivo
15.06.2022.
Affermava di aver ricevuto il 15.07.2022 dal datore di lavoro un telegramma, seguito da lettera raccomandata di analogo contenuto, con cui le veniva intimato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova e ciò dopo che non aveva dato disponibilità per lavorare anche nella giornata di sabato.
Sosteneva che sussistesse un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 13.06.2022, che stante la non contestualità del patto di prova lo stesso fosse nullo e che, comunque, ove ritenuto valido fosse illegittimo per frode alla legge.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del licenziamento e concludeva chiedendo che il tribunale accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra stessa e la di CP_1 [...]
a decorrere dal 13 giugno 2022, con inquadramento nel quinto livello CP_1
del ccnl turismo pubblici esercizi e retribuzione mensile utile al calcolo del t.f.r. pari ad euro 1.279,54 e l'illegittimità del licenziamento e che, conseguentemente, condannasse la società al pagamento dell'indennità prevista dagli artt. 3, primo comma e 9, d. lgs. 23/2015 nella misura di sei mensilità di retribuzione.
Domandava, infine, che la società fosse condannata al versamento in suo favore della somma lorda di euro 853,02 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale di Piacenza sezione lavoro decideva nei termini di cui sopra
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione Parte_1 dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della direttiva 1999/70/CE, della direttiva 2008/104/CE, dell'art. 1, d. lgs. 81/2015, degli artt. 2094, 2096 cod. civ., dell'art. 19, d. lgs. 81/2015, dell'art. 2113 cod. civ., dell'art. 26, d. lgs. 151/2015, dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale affermato l'esistenza di due distinti contratti di lavoro, il primo in forma orale dal 13 al 14 giugno 2022 ed il secondo in forma scritta dal 15 giugno 2022, concludendo per la validità del patto di prova apposto al secondo contratto.
2 Con il secondo motivo di appello deduceva illogicità manifesta per avere il primo giudice ritenuto che il profilo di illegittimità del licenziamento, dedotto indipendentemente dalla nullità del patto di prova, fosse assorbito dalla decisione in merito alla legittimità della clausola di prova. Deduceva, quindi, che la sentenza impugnata avesse omesso di esaminare un profilo di illegittimità dedotto, violazione dell'art. 112 c.p.c e dell'art.24 della Costituzione. nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene, innanzitutto, a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado, che non sia provato che l'appellante abbia iniziato a lavorare due giorni prima della formale assunzione.
In particolare non sono dirimenti in proposito né i messaggi whatsapp prodotti dall'appellante né la prova testimoniale.
Dai messaggi whatsapp si evince solo che l'appellante il 13 giugno 2022 si è recata al bar e ciò anche evidentemente per parlare del contratto, stante il riferimento ai prospetti paga contenuto in tali messaggi, ma non vi è alcuna prova che abbia effettivamente lavorato.
Si legge, infatti, nel messaggio del 12 giugno 2022: “Tata domani dovrei ricevere prospetti paga domanda…Ti senti di venire domani dalle 15 alla chiusura?”
E', quindi, probabile che l'appellante prima di stipulare il contratto sia andata a parlare con la titolare e abbia visto l'ambiente di lavoro, ma, comunque, non vi
è prova che abbia effettivamente lavorato come dipendente della società appellata.
Né la prova può trarsi dalla deposizione della teste che in relazione Tes_1 alla giornata del 13 giugno 2022 si è limitata a dire di aver visto l'appellante arrivare al bar quando andava via lei e che è stata l'appellante a dirle di aver lavorato il 13 giugno 2022.
Detta teste non ha, poi, saputo dire nulla di preciso in merito al 14 giugno 2022
e alla foto dello scontrino di chiusura.
La suddetta teste è stata, inoltre, comunque, molto imprecisa avendo indicato
3 date e circostanze palesemente errate per cui la sua deposizione non può provare l'inizio del rapporto di lavoro il 13 giugno 2022 e, comunque, prima della stipula del formale contratto tra le parti.
La suddetta teste ha, infatti, riferito: “Ho conosciuto la ricorrente quando ho fatto tre giorni di prova al bar Kinder. I giorni erano il 12, 13 e 14 giugno 2022.
Io andavo per la prova alla mattina mentre la ricorrente c'era al pomeriggio.
Insieme non abbiamo mai lavorato… Posso dire di aver visto la ricorrente nel bar nei tre giorni in cui io ho fatto la prova. Un'altra volta sono passata quando la mi aveva richiesta di lavorare il sabato e la domenica e in CP_1 quell'occasione ho visto che la ricorrente lavorava nel bar. Un'altra volta sono passata nel bar come cliente ed ho visto la ricorrente che vi lavorava. Era tardo pomeriggio”
Tuttavia il 12 giugno 2022, secondo quanto asserito dalla stessa appellante, questa non ha lavorato di pomeriggio al bar.
Né può essere dirimente, in mancanza di altri elementi, lo scambio di messaggi tra appellante e la legale rappresentante dell'appellata del 14 giugno 2022, considerato che sullo stesso la teste nulla ha saputo dire e che non è stato prodotto neppure in forma integrale, come si evince dal fatto che c'è un messaggio delle
23.14 di cui si vede la spunta, ma non il testo.
Né alcun elemento si può trarre dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale della legale rappresentante della parte appellata, considerato che l'ordinanza ammissiva dello stesso è stata notificata alla società
e non alla legale rappresentante.
In mancanza, quindi, di prova sull'inizio del rapporto di lavoro prima della stipulazione del contratto scritto prodotto in atti, si deve ritenere che tra le parti si sia instaurato un valido contratto a tempo determinato con patto di prova con decorrenza dal 15 giugno 2022 e termine al 30 settembre 2022 (cfr. doc n. 3 di parte appellante).
La statuizione della sentenza relativa al fatto che il rapporto di lavoro tra le parti fosse regolato da un contratto a termine con patto di prova, pur nei diversi termini e per la differente motivazione di cui sopra, è, quindi, condivisibile.
Del resto la circostanza che tra le parti non vi fosse un contratto a tempo indeterminato, ma un contratto a termine con patto di prova e che tale fosse la concorde intenzione delle parti trova anche riscontro nel messaggio inviato in
4 data 14 luglio 2022 dalla stessa appellante in risposta alla datrice di lavoro, a seguito della richiesta di quest'ultima di lavorare da settembre anche il sabato mattina o di fare cambi turni.
Nello stesso infatti si legge: “ … eravamo rimasti con un contratto dal lunedì al venerdì..e che ho rispettato fino ad oggi a questo punto visto la tua instabilità…giustamente per le tue necessità…il nostro rapporto di lavoro finisce domani come da contratto”.
Ora è chiaro il riferimento della lavoratrice al patto di prova di trenta giorni contenuto nel contratto stipulato tra le parti il 15 giugno 2022 in cui il termine per esercitare il recesso da parte dei contraenti in costanza di patto di prova scadeva appunto il 15 luglio 2022.
Il primo motivo di appello, quindi, seppur modificando totalmente la motivazione va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Effettivamente il giudice di primo grado non si è espresso sull'illegittimità del recesso durante il periodo di prova della società appellata per frode alla legge ritenendolo erroneamente assorbito.
Tanto premesso si ritiene, però, che detto motivo di appello sia infondato.
Stante il suddetto messaggio risulta, infatti, che in realtà è stata l'appellante a esprimere la volontà di recedere dal contratto di lavoro avvalendosi del patto di prova e la formale comunicazione del datore di lavoro di recesso fatta il 15 luglio
2022 è intervenuta solo il giorno successivo a tale messaggio.
Ne consegue che le doglianze relative all'illegittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova per frode alla legge sono infondate in quanto l'appellante ha espresso la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a termine avvalendosi della facoltà prevista dal patto di prova.
Orbene sia che si interpreti detto messaggio come un vero e proprio recesso, dal momento che al recesso al patto di prova non può applicarsi la disciplina formale delle dimissioni di cui all'art.26 del dlgs n. 151/2015, trattandosi di norma di stretta interpretazione e come indicato nella stessa circolare del Ministero del lavoro n.12/2016, sia che non lo si consideri recesso in senso formale è, comunque, evidente che avendo espresso il lavoratore la volontà di far cessare il rapporto di lavoro, il recesso del datore di lavoro in quanto conforme alla stessa volontà espressa dal lavoratore non può essere considerato in frode alla legge.
5 Del resto il patto di prova è stipulato nell'interesse di entrambe le parti ed è ragionevole pensare che, stanti le richieste del datore di lavoro in prospettiva e che si trattava di un contratto di breve durata, la lavoratrice abbia preferito la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di prova, evidentemente per trovare migliori soluzioni lavorative.
Né il ripensamento della lavoratrice successivo alla cessazione del rapporto di lavoro può togliere valore alla volontà di recedere chiaramente espressa dalla stessa al datore di lavoro.
Ne consegue, quindi, che anche il secondo motivo di appello per le motivazioni di cui sopra è infondato.
L'appello, seppure con la suddetta diversa motivazione, va, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte appellata.
Stante le condizioni reddituali dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 470/2024 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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