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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO S. EF Presidente
dott. CE FE Giudice Relatore
dott. Claudio TO Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35434/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GIULIO ATTILIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 24 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROCCI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO, per tutti i fatti esposti in narrativa,
in via principale, accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni datate 28.1.2013 intestate ai
signori classe 1985 e per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera Parte_2 Parte_1
a) Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust) e/o ai sensi dell'art. 1419 comma 1 CC, con conseguente
liberazione dei Sigg. e dal vincolo fideiussorio e conseguente Parte_1 Parte_2
condanna della , convenuta, a risarcire ai Sigg. e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
tutti i danni subiti e subendi, derivanti anche dall'illegittima segnalazione nelle centrali dei
[...]
rischi RI e CR BA d'TA dei propri nominativi, quali fideiussori dei debitori principali, che si
quantificano in Euro o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle clausole di
cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 15 e 16 per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990
e/o ai sensi dell'art. 1419 comma 2 CC e/o per violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice
del Consumo).
Accertare e dichiarare la decadenza dell'azione e/o prescrizione del diritto di credito ex art. 1957 c.c.
nei confronti dei signori e;
Parte_1 Pt_2
accertare e dichiarare la decadenza della ad agire in giudizio sulla base Controparte_3
delle fideiussioni datate 28.01.2013, non essendosi tempestivamente attivata, in via giudiziale, nei
confronti della società dal sorgere del debito dal luglio Parte_3
2021.
In ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa che i signori e Parte_1
classe 1985 nulla devono alla in relazione al debito Parte_2 Controparte_3
della per Euro 25.509,14= o qualsiasi altra somma che Parte_3 Parte_2
dovesse risultare in corso di causa. pagina 2 di 13 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si chiede che venga ammessa la prova orale per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui
in narrativa, da intendersi qui ritrascritte precedute dall'inciso “vero che”; con riserva di articolare i
mezzi di prova e produzione documentali ex art. 171 ter c.p.c..
Con richiesta, inoltre, di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Controparte_3
di tutti gli estratti di conto corrente dal giugno 2021 sino alla chiusura del c/c n.
[...]
7555/1000/3785 intestato a di e del c/c 466 intesto a Parte_3 Parte_2 [...]
di acceso presso la filiale di Cinisello Balsamo di Parte_3 Parte_2 Controparte_3
, nonché delle fideiussioni sottoscritte con altri clienti nel gennaio 2013 e mesi successivi.
[...]
Con richiesta altresì di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fideiussioni del mese di gennaio 2013 e
successivi delle Banche NI spa, BA PO di LA ed altre Banche che il Tribunale
riterrà necessarie.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, le domande tutte proposte da parte attrice
contro assolvendola da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di
CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità di fideiussioni pestate dagli attori e che Controparte_1
fosse accertato che questi nulla dovessero alla convenuta.
Gli attori in particolare esponevano: pagina 3 di 13 - che il 28.1.2013 la convenuta concedeva alla una Parte_3
linea di credito di anticipo fatture sino a euro 40.000,00;
- che, contestualmente, faceva sottoscrivere agli attori due fideiussioni omnibus sino all'ammontare di euro 52.000,00;
Parte
- che nel 2020 la banca convenuta concedeva alla un prestito garantito dallo Stato di euro
25.000,00 collegato alle esigenze insorte per fronteggiare la pandemia da Covid 19;
Parte
- che l'amministratore nonché socio unico della era , classe 1941, nonno Parte_2
dell'attore omonimo, nato nel 1985;
- che il 24.7.2021 decedeva , classe 1941; Parte_2
- che, nonostante di tale circostanza la banca fosse stata resa edotta dai parenti, l'istituto di credito manteneva illegittimamente in essere il rapporto di conto corrente, pur essendo venuto
Parte meno il socio unico della;
- che solo successivamente la banca inviava agli attori missive, pretendendo il pagamento di un saldo debitore del conto corrente, saldo inesistente alla data del decesso di , Parte_2
classe 1941, ossia quando il rapporto di conto corrente avrebbe dovuto essere chiuso;
- che le fideiussioni prestate dagli attori erano nulle, in quanto rilasciate su moduli predisposti dalla banca, aderenti allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 e riconosciuto lesivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA;
- che, in particolare, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. implicava la liberazione dei garanti;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. era comunque nulla, essendo la relativa clausola abusiva, in violazione della disciplina posta a tutela dei consumatori;
- che, infatti, gli attori non avevano avuto alcun legame con la debitrice principale e, pertanto,
dovevano essere considerati quali consumatori;
- che la banca non aveva provato il saldo debitore del conto corrente, non avendo in particolare pagina 4 di 13 giustificato come avesse considerato alcuni pagamenti effettuati erroneamente da terzi su detto conto e non restituiti dall'istituto di credito;
- che la banca avrebbe dovuto valutare le condizioni economiche della debitrice principale in sede di concessione del credito, non potendo illecitamente contare sulla solvibilità dei garanti.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come gli attori, rispettivamente figlio e padre, avessero all'epoca dei fatti rivestito cariche all'interno della società debitrice principale, essendo il primo socio accomandatario e il secondo socio accomandante;
che solo in un secondo momento, a partire dal 2019, la qualifica di socio accomandatario era stata assunta da , classe 1941; che, pertanto, gli attori non Parte_2
erano consumatori e le fideiussioni da loro prestate erano pienamente valide.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 25.6.2025 tratteneva la causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA ECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Nullità delle fideiussioni.
Va osservato come il testo delle fideiussioni omnibus oggetto di causa nella sostanza risulti conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003, quanto alle prime 10
clausole, differenziandosi in modo più netto per le ulteriori 7 pattuizioni, a fronte di 13 clausole complessive contenute nel modulo del 2003.
E' noto come la BA d'TA, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni pagina 5 di 13 garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la BA d'TA, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la BA d'TA, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la BA d'TA, osservando come “l'articolo 2, comma 1, pagina 6 di 13 della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla BA d'TA nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di pagina 7 di 13 comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo,
che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio,
ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo
de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più
latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state pagina 8 di 13 riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla BA d'TA.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla BA d'TA, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
- Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della BA d'TA.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla BA d'TA siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa BA d'TA), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla BA d'TA),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime pagina 9 di 13 di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi, predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n.
55 del 2005 della BA d'TA, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione pagina 10 di 13 dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della BA d'TA, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra le due fideiussioni oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità totale o, quanto meno, parziale delle garanzie non può trovare accoglimento.
Abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte attrice ha, in ogni caso, eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., considerando detta clausola abusiva ai sensi del codice del consumo, sul presupposto che i garanti fossero consumatori.
La difesa non può trovare accoglimento per difetto del presupposto stesso, ossia la qualifica soggettiva attribuibile agli attori.
A differenza di quanto dichiarato con l'atto introduttivo, , alla data di rilascio della Parte_2
garanzia, rivestiva la qualifica di socio accomandatario della debitrice principale, essendo stato sostituito in tale veste dal nonno , classe 1941, solo nel 2019; parimenti Parte_2 Pt_1
pagina 11 di 13 era titolare di una impresa individuale con la medesima denominazione della società garantita, Pt_2
impresa cessata in prossimità della erogazione del primo finanziamento da parte di , Controparte_1
divenendo socio accomandante della garantita tre mesi dopo l'erogazione dell'importo finanziato, a conferma della continuità delle due attività commerciali, chiaramente gestite dall'intero nucleo famigliare e che, al di là del profilo propriamente anagrafico, dimostrano in modo inequivoco come anche fosse portatore di un interesse diretto al buon andamento della società di Parte_1
famiglia.
Si configura, pertanto, quel collegamento funzionale esistente tra il garante e la società garantita, tale da escludere la possibilità di attribuire al primo la qualifica soggettiva di consumatore, secondo gli insegnamenti sul punto resi dalla giurisprudenza comunitario e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Sussistenza della posta debitoria.
Parte attrice, a prescindere dall'accoglimento o meno della domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni, ha comunque chiesto che fosse accertato di nulla dovere alla banca convenuta in ragione dell'esposizione debitoria della correntista, sostenendo come la banca non avesse ottemperato all'onere probatorio diretto ad attestare il credito, avendo omesso di produrre gli estratti conto e le movimentazioni del conto.
Sennonché deve osservarsi come gli attori non abbiano contestato i due finanziamenti posti alla base della pretesa creditoria prospettata dalla banca, né, tanto meno, il saldo debitore residuo in conseguenza di tali due finanziamenti, con l'effetto che, in ragione dei principi di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, avrebbero dovuto loro provare l'adempimento della correntista e,
quindi, la restituzione delle somme oggetto dei finanziamenti alle condizioni ivi pattuite.
In difetto di tale prova, pertanto, la pretesa di accertamento negativo della sussistenza del debito non può trovare accoglimento.
Del tutto generica, inoltre, è rimasta la contestazione in ordine alla mancata contabilizzazione di pagamenti che sarebbero stati effettuati da terzi, pagamenti che solo successivamente allo spirare dei pagina 12 di 13 termini istruttori sono stati almeno in parte indicati.
Trattasi di allegazione tardiva e come tale inammissibile, essendo intervenuta per la prima volta in chiave sufficientemente specifica a preclusioni assertive ormai maturate e, quindi, precludendo alla convenuta di poter controdedurre e fornire prove a sostegno delle proprie difese sul punto.
Parimenti del tutto generica è rimasta la contestazione incentrata su una pretesa liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. per concessione abusiva di credito ad opera della banca, non avendo parte attrice neppure provato quali fossero le condizioni economico finanziarie della debitrice principale alla data di concessione del secondo finanziamento e la conoscenza delle stesse in capo alla banca creditrice.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 4.485,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
[...]
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.485,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali.
Così deciso in LA il 9 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
CE FE TO EF
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. TO S. EF Presidente
dott. CE FE Giudice Relatore
dott. Claudio TO Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35434/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GIULIO ATTILIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 24 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROCCI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO, per tutti i fatti esposti in narrativa,
in via principale, accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni datate 28.1.2013 intestate ai
signori classe 1985 e per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera Parte_2 Parte_1
a) Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust) e/o ai sensi dell'art. 1419 comma 1 CC, con conseguente
liberazione dei Sigg. e dal vincolo fideiussorio e conseguente Parte_1 Parte_2
condanna della , convenuta, a risarcire ai Sigg. e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
tutti i danni subiti e subendi, derivanti anche dall'illegittima segnalazione nelle centrali dei
[...]
rischi RI e CR BA d'TA dei propri nominativi, quali fideiussori dei debitori principali, che si
quantificano in Euro o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni, limitata alle clausole di
cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 15 e 16 per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990
e/o ai sensi dell'art. 1419 comma 2 CC e/o per violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice
del Consumo).
Accertare e dichiarare la decadenza dell'azione e/o prescrizione del diritto di credito ex art. 1957 c.c.
nei confronti dei signori e;
Parte_1 Pt_2
accertare e dichiarare la decadenza della ad agire in giudizio sulla base Controparte_3
delle fideiussioni datate 28.01.2013, non essendosi tempestivamente attivata, in via giudiziale, nei
confronti della società dal sorgere del debito dal luglio Parte_3
2021.
In ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa che i signori e Parte_1
classe 1985 nulla devono alla in relazione al debito Parte_2 Controparte_3
della per Euro 25.509,14= o qualsiasi altra somma che Parte_3 Parte_2
dovesse risultare in corso di causa. pagina 2 di 13 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si chiede che venga ammessa la prova orale per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui
in narrativa, da intendersi qui ritrascritte precedute dall'inciso “vero che”; con riserva di articolare i
mezzi di prova e produzione documentali ex art. 171 ter c.p.c..
Con richiesta, inoltre, di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Controparte_3
di tutti gli estratti di conto corrente dal giugno 2021 sino alla chiusura del c/c n.
[...]
7555/1000/3785 intestato a di e del c/c 466 intesto a Parte_3 Parte_2 [...]
di acceso presso la filiale di Cinisello Balsamo di Parte_3 Parte_2 Controparte_3
, nonché delle fideiussioni sottoscritte con altri clienti nel gennaio 2013 e mesi successivi.
[...]
Con richiesta altresì di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fideiussioni del mese di gennaio 2013 e
successivi delle Banche NI spa, BA PO di LA ed altre Banche che il Tribunale
riterrà necessarie.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, le domande tutte proposte da parte attrice
contro assolvendola da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di
CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità di fideiussioni pestate dagli attori e che Controparte_1
fosse accertato che questi nulla dovessero alla convenuta.
Gli attori in particolare esponevano: pagina 3 di 13 - che il 28.1.2013 la convenuta concedeva alla una Parte_3
linea di credito di anticipo fatture sino a euro 40.000,00;
- che, contestualmente, faceva sottoscrivere agli attori due fideiussioni omnibus sino all'ammontare di euro 52.000,00;
Parte
- che nel 2020 la banca convenuta concedeva alla un prestito garantito dallo Stato di euro
25.000,00 collegato alle esigenze insorte per fronteggiare la pandemia da Covid 19;
Parte
- che l'amministratore nonché socio unico della era , classe 1941, nonno Parte_2
dell'attore omonimo, nato nel 1985;
- che il 24.7.2021 decedeva , classe 1941; Parte_2
- che, nonostante di tale circostanza la banca fosse stata resa edotta dai parenti, l'istituto di credito manteneva illegittimamente in essere il rapporto di conto corrente, pur essendo venuto
Parte meno il socio unico della;
- che solo successivamente la banca inviava agli attori missive, pretendendo il pagamento di un saldo debitore del conto corrente, saldo inesistente alla data del decesso di , Parte_2
classe 1941, ossia quando il rapporto di conto corrente avrebbe dovuto essere chiuso;
- che le fideiussioni prestate dagli attori erano nulle, in quanto rilasciate su moduli predisposti dalla banca, aderenti allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 e riconosciuto lesivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA;
- che, in particolare, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. implicava la liberazione dei garanti;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. era comunque nulla, essendo la relativa clausola abusiva, in violazione della disciplina posta a tutela dei consumatori;
- che, infatti, gli attori non avevano avuto alcun legame con la debitrice principale e, pertanto,
dovevano essere considerati quali consumatori;
- che la banca non aveva provato il saldo debitore del conto corrente, non avendo in particolare pagina 4 di 13 giustificato come avesse considerato alcuni pagamenti effettuati erroneamente da terzi su detto conto e non restituiti dall'istituto di credito;
- che la banca avrebbe dovuto valutare le condizioni economiche della debitrice principale in sede di concessione del credito, non potendo illecitamente contare sulla solvibilità dei garanti.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come gli attori, rispettivamente figlio e padre, avessero all'epoca dei fatti rivestito cariche all'interno della società debitrice principale, essendo il primo socio accomandatario e il secondo socio accomandante;
che solo in un secondo momento, a partire dal 2019, la qualifica di socio accomandatario era stata assunta da , classe 1941; che, pertanto, gli attori non Parte_2
erano consumatori e le fideiussioni da loro prestate erano pienamente valide.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 25.6.2025 tratteneva la causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA ECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Nullità delle fideiussioni.
Va osservato come il testo delle fideiussioni omnibus oggetto di causa nella sostanza risulti conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003, quanto alle prime 10
clausole, differenziandosi in modo più netto per le ulteriori 7 pattuizioni, a fronte di 13 clausole complessive contenute nel modulo del 2003.
E' noto come la BA d'TA, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni pagina 5 di 13 garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la BA d'TA, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'A.B.I. e sottoposto al suo vaglio preventivo.
In particolare la BA d'TA, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la BA d'TA, osservando come “l'articolo 2, comma 1, pagina 6 di 13 della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla BA d'TA nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di pagina 7 di 13 comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo,
che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio,
ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo
de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più
latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall'A.B.I. nel 1987 e che le stesse erano state pagina 8 di 13 riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla BA d'TA.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla BA d'TA, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
- Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della BA d'TA.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla BA d'TA siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa BA d'TA), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla BA d'TA),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
Va, piuttosto, osservato come la diffusione di clausole simili se non identiche, specie in settori caratterizzati dalla presenza di un numero circoscritto di operatori professionali, sottoposti a un regime pagina 9 di 13 di vigilanza pubblicistico, non necessariamente possa e debba essere spiegato quale inequivoco sintomo di una illecita condotta lesiva della concorrenza sul mercato.
Nel momento in cui, infatti, un'impresa adotta una clausola ritenuta vantaggiosa o comunque tutelante i propri interessi, le altre imprese concorrenti saranno naturalmente indotte ad accodarsi, predisponendo clausole simili o identiche, per non lasciare altrimenti alla prima vantaggi competitivi.
Ciò, tuttavia, non è riconducibile a una condotta emulativa, finalizzata a comprimere i margini di concorrenzialità in un determinato settore di mercato, né, tanto meno, configura un'intesa anticoncorrenziale;
al contrario, tale condotta rappresenta il frutto di una legittima scelta imprenditoriale di ciascun singolo partecipante al mercato, da considerarsi semplicemente razionale.
Vanno, infatti, richiamate e condivise le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, secondo cui l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (CgCe 31.3.1993, in cause riunite
C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85), dovendosi escludere tale conclusione là dove la condotta possa rispondere ad altre finalità.
Trattasi di un principio s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
Se si ragionasse diversamente, del resto, si giungerebbe alla conclusione, questa sì fuorviante e potenzialmente lesiva della concorrenza, per cui una determinata clausola contrattuale, il cui contenuto venga ritenuto vantaggioso per l'operatore professionale, una volta adottata da un imprenditore, diventi potenzialmente non più “sfruttabile” dai concorrenti, in ragione della primazia nel suo impiego da parte del primo, escludendo in tal modo tutti gli altri imprenditori dai vantaggi che una simile clausola comporterebbe e relegando questi a una posizione di irrimediabile svantaggio competitivo.
Le considerazioni sopra esposte, pertanto, portano a non ritenere condivisibile l'orientamento giurisprudenziale forse preminente, il quale, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n.
55 del 2005 della BA d'TA, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione pagina 10 di 13 dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della BA d'TA, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Tale argomentazione, nella sua assolutezza, confligge con quanto detto sopra, ossia che il mero utilizzo della clausola ad opera di più operatori del mercato di per sé possa trovare una spiegazione differente dalla finalità lesiva della concorrenza e ciò basta a escludere un sillogistico riconoscimento di un nesso di collegamento fra le istruzioni all'epoca impartite dall'associazione di categoria e i contratti a valle stipulati dagli imprenditori.
In difetto, pertanto, della prova dei presupposti per poter affermare la sussistenza di un nesso di collegamento tra le due fideiussioni oggetto di causa e una condotta lesiva della concorrenza, la domanda attorea rivolta a ottenere una declaratoria di nullità totale o, quanto meno, parziale delle garanzie non può trovare accoglimento.
Abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte attrice ha, in ogni caso, eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., considerando detta clausola abusiva ai sensi del codice del consumo, sul presupposto che i garanti fossero consumatori.
La difesa non può trovare accoglimento per difetto del presupposto stesso, ossia la qualifica soggettiva attribuibile agli attori.
A differenza di quanto dichiarato con l'atto introduttivo, , alla data di rilascio della Parte_2
garanzia, rivestiva la qualifica di socio accomandatario della debitrice principale, essendo stato sostituito in tale veste dal nonno , classe 1941, solo nel 2019; parimenti Parte_2 Pt_1
pagina 11 di 13 era titolare di una impresa individuale con la medesima denominazione della società garantita, Pt_2
impresa cessata in prossimità della erogazione del primo finanziamento da parte di , Controparte_1
divenendo socio accomandante della garantita tre mesi dopo l'erogazione dell'importo finanziato, a conferma della continuità delle due attività commerciali, chiaramente gestite dall'intero nucleo famigliare e che, al di là del profilo propriamente anagrafico, dimostrano in modo inequivoco come anche fosse portatore di un interesse diretto al buon andamento della società di Parte_1
famiglia.
Si configura, pertanto, quel collegamento funzionale esistente tra il garante e la società garantita, tale da escludere la possibilità di attribuire al primo la qualifica soggettiva di consumatore, secondo gli insegnamenti sul punto resi dalla giurisprudenza comunitario e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Sussistenza della posta debitoria.
Parte attrice, a prescindere dall'accoglimento o meno della domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni, ha comunque chiesto che fosse accertato di nulla dovere alla banca convenuta in ragione dell'esposizione debitoria della correntista, sostenendo come la banca non avesse ottemperato all'onere probatorio diretto ad attestare il credito, avendo omesso di produrre gli estratti conto e le movimentazioni del conto.
Sennonché deve osservarsi come gli attori non abbiano contestato i due finanziamenti posti alla base della pretesa creditoria prospettata dalla banca, né, tanto meno, il saldo debitore residuo in conseguenza di tali due finanziamenti, con l'effetto che, in ragione dei principi di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, avrebbero dovuto loro provare l'adempimento della correntista e,
quindi, la restituzione delle somme oggetto dei finanziamenti alle condizioni ivi pattuite.
In difetto di tale prova, pertanto, la pretesa di accertamento negativo della sussistenza del debito non può trovare accoglimento.
Del tutto generica, inoltre, è rimasta la contestazione in ordine alla mancata contabilizzazione di pagamenti che sarebbero stati effettuati da terzi, pagamenti che solo successivamente allo spirare dei pagina 12 di 13 termini istruttori sono stati almeno in parte indicati.
Trattasi di allegazione tardiva e come tale inammissibile, essendo intervenuta per la prima volta in chiave sufficientemente specifica a preclusioni assertive ormai maturate e, quindi, precludendo alla convenuta di poter controdedurre e fornire prove a sostegno delle proprie difese sul punto.
Parimenti del tutto generica è rimasta la contestazione incentrata su una pretesa liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. per concessione abusiva di credito ad opera della banca, non avendo parte attrice neppure provato quali fossero le condizioni economico finanziarie della debitrice principale alla data di concessione del secondo finanziamento e la conoscenza delle stesse in capo alla banca creditrice.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 4.485,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
[...]
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.485,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 585,00 per spese generali.
Così deciso in LA il 9 luglio 2025
Il giudice est. Il Presidente
CE FE TO EF
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