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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 25 novembre 2015 al numero 9992
avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Salerno contrassegnata da numero 3580 del 2015 depositata in data 17
settembre 2015 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2013 al numero 5976 (avente per oggetto, a sua volta, una opposizione al decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 719 del 2013
emesso dal giudice di pace di Salerno in data 11 aprile 2013)
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa a PA
margine dell'atto di citazione in appello dagli avv. ti Domenico Ventura e
Domenico Antonio Stasio, presso lo studio dei quali, sito in Salerno alla via
Domenico Scaramella n. 15 bis, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
1 CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1
alle liti a stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta del 16
marzo 2016, dall'avv. Stefano Conforti e, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore in aggiunta, dall'avv.
Dario Fusaro presso lo studio dei quali, sito in Salerno alla via F. Prudente n.
9, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 14 febbraio 2013
ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere in via Controparte_1
monitoria il pagamento della somma di euro 1.650,00, oltre al pagamento degli interessi dalla domanda sino al saldo. In particolare, a sostegno dell'esperita pretesa monitoria ha dedotto: a) di avere Controparte_1
svolto la propria attività professionale in favore di attività PA
consistente: 1) nell'ideazione e realizzazione della Corporate Identity; 2)
nell'ideazione, realizzazione grafica e impaginazione di brochure aziendali;
3) nell'ideazione e nella realizzazione di un sito internet afferente all'attività
d'impresa denominata “Orchidea raffinata”; b) che tutte le prestazioni svolte erano state oggetto di regolamentazione contrattuale, come da proposta regolarmente approvata;
c) l'importo era stato determinato in euro
1.650,00, coma da fattura n. 7 del 22 luglio 2011 e aveva rappresentato la differenza rispetto all'acconto già ricevuto.
2 Avverso il decreto ingiuntivo – contrassegnato da numero 719 del 2013 ed emesso in data 11 aprile 2013 – ha promosso opposizione. PA
In particolare, l'opponente non ha contestato il perfezionamento del contratto, avente per oggetto la realizzazione di un “progetto di
comunicazione aziendale da suddividersi in tre fasi, ognuna delle quali
composta da più attività ed avente un prezzo stabilito”, rappresentando altresì l'erogazione, in quattro differenti momenti, di un acconto pari a euro
2.050,00, somma reputata finanche eccessiva rispetto alle attività
effettivamente svolte dal ricorrente.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, ha, infatti, dedotto PA
che: a) in relazione alla prima fase, denominata “Corporate Identity”,
aveva svolto solo tre delle cinque attività indicate, Controparte_1
non ponendo in essere – su proprio invito - né l'attività di “benchmarking”
né quella di “naming”, maturando così un diritto al compenso per euro
360,00, tenuto conto del compenso contrattualizzato e dell'assenza dell'indicazione dei prezzi unitari delle singole attività da svolgersi;
b) in relazione alla seconda fase, denominata “Brouchure”, era stato realizzato dal ricorrente – sempre su proprio invito (“Il medesimo discorso vale”) -
solo il progetto grafico, unitamente alle bozze e al benchmarking, per un corrispettivo di euro 750,00; c) il ricorrente non aveva caricato alcuna pagina sul sito internet, il quale era stato completato in data 6 giugno 2011
ad opera di tale e che, dunque, dall'importo complessivo, pari Persona_1
a euro 3.700,00, avrebbe dovuto essere detratta pure la somma di euro
1.800,00, pattuita quale compenso per le attività – mai svolte - afferenti alla terza fase del rapporto contrattuale, scilicet la realizzazione del sito internet.
3 L'opponente, sulla scorta di quanto dedotto, ha preteso: a) l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
b) in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione dell'importo di euro 950,00 – corrispondente al valore monetario differenziale tra la somma erogata a titolo di acconto, id est euro
2.050,00 e l'importo dovuto al ricorrente quale compenso delle attività
svolte effettivamente svolte in relazione alle tre fasi del rapporto contrattuale –, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto.
Dinanzi al giudice di pace, in data 7 ottobre 2013, ha accettato il contraddittorio , pretendendo il rigetto dell'esperita Controparte_1
opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Più in dettaglio,
l'opposto ha dedotto di aver svolto tutte le prestazioni professionali oggetto delle pattuizioni contrattuali, comprese quelle afferenti alla cd. “Corporate
Identity”, alla “Brochure aziendale” e, infine, alla realizzazione del sito internet, come evincibile dagli scambi epistolari tra le parti e dai dati statistici forniti da “Google” (si confrontino, in particolare, la quinta e la sesta pagina della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace),
profondendo – nonostante l'inadempimento maturato dall'opponente -
finanche un impegno professionale teso alla realizzazione di ulteriori problemi legati al cattivo funzionamento del server.
Rinnovata la citazione introduttiva, all'esito della trattazione del processo il giudice di pace ha esplicitamente rigettato l'opposizione, convinto della fondatezza della pretesa creditoria e dell'adempimento delle prestazioni contrattualmente imposte al ricorrente, e condannato l'opponente alla rifusione degli oneri di lite sopportati dalla parte opposta.
4 Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 3580 del 2015, depositata il 17 settembre 2015 e notificata il 23 ottobre 2015 – , con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015, ha proposto tempestivo appello
(costituitasi in data 25 novembre 2015), censurando il PA
convincimento maturato dal giudice di prime cure circa: 1) l'acquisita prova, all'esito del dibattito processuale, del credito in ragione della mancata contestazione della fattura trasmessa all'opponente; 2) la non corretta valutazione della piattaforma istruttoria in relazione al profilo tematico dell'inadempimento di , rilevante anche ai fini Parte_2
della risoluzione del vincolo contrattuale e della condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Censurando criticamente la decisione, l'appellante, già opponente, ha sviluppato un impianto difensivo volto, ancora una volta, a denunciare il mancato o incompleto svolgimento, da parte di , delle Controparte_1
prestazioni afferenti alle tre fasi del rapporto contrattuale, richiamando altresì le deduzioni poste a sostegno delle pretese esperite in via riconvenzionale, implicitamente rigettate, evidentemente, dal giudice di prime cure.
Anche dinanzi a questo Tribunale, ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, eccependo l'inammissibilità del gravame, in quanto non rispondente alle prescrizioni imposte dall'art. 342 c.p.c., e chiedendone, in ogni caso, il rigetto in ragione della valutata correttezza della trama motivazionale tessuta dal giudice di pace.
La causa – ritenuta sin da subito matura per la decisione - è stata più volte rinviata anche per ottenere l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio e assegnata allo scrivente solo in data 6 luglio 2023.
5 Ricostruito il fascicolo processuale del giudizio svolto dinanzi al giudice di pace [in virtù dell'apporto della parte appellata (si veda il deposito del 10
febbraio 2025)], la causa è stata differita per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va premesso che l'appello promosso da oltre che PA
essere tempestivo (l'atto di appello risulta notificato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza nell'interesse di CP_1
), risulta pienamente rispondente al paradigma di cui all'art. 342
[...]
c.p.c., che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
6 Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che, nel corpo dello scritto difensivo, vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado, specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame,
consentendo, in tal guisa, alla controparte di dispiegare le proprie difese.
Affermata l'ammissibilità del gravame al lume della disposizione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. giova rammentare, in linea generale, che, nel giudizio d'appello, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini delia richiesta,
coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere,
con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.
Pertanto – si rammenti -, non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (si veda Cass. n. 34027 del 2022; Cass. n.
4393 del 2014).
Ciò premesso, appare evidente che i motivi di appello coinvolgono, in buona sostanza, il tema della prova dell'adempimento, da parte di
, degli obblighi contrattualmente assunti con l'odierna Controparte_1
appellante in relazione alle tre differenti fasi del rapporto.
7 Come già rammentato, nel corpo dell'atto, l'appellante si è doluta, in definitiva, della valutazione compiuta dal giudice di prime cure della piattaforma istruttoria delineatasi all'esito del dibattito processuale, che, se correttamente esaminata avrebbe dovuto convincere dell'inadempimento di
, il quale – è stato asserito -, oltre avere realizzato solo Controparte_1
parzialmente le prestazioni contrattuali inerenti alla fase di “Corporate
Identity” e di “Brochure aziendale”, sulla scorta, per giunta, di immagini e idee fornite dall'appellante, non ha mai proceduto alla costruzione delle pagine all'interno dello spazio web acquistato.
Correttamente valutati, gli elementi istruttori raccolti avrebbero dovuto convincere, poi – è stato pure evidenziato -, della fondatezza della pretesa demolitoria del vincolo negoziale e della correlata domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. (si confronti dalla settima pagina dello scritto).
In altri termini, attraverso le argomentate censure mosse PA
alla sentenza qui in scrutinio, ha ribadito, dinanzi a questo Tribunale, al precipuo fine di paralizzare la pretesa dell'appellato, già ricorrente,
l'eccezione d'inadempimento, pretendendo, ancora una volta,
l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in euro 950,00.
Orbene, i temi posti dal gravame de quo vertitur impongono di richiamare il consolidato assetto interpretativo in materia di oneri probatori e responsabilità da inadempimento.
Al riguardo, giova innanzitutto rammentare, in linea generale, che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso
8 all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti, aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è
stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione)
e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità
degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del 2003;
Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo
Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto -
ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999),
gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
9 Più analiticamente, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c.
onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente,
il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento.
Ora, mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere,
cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Cass. n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere,
cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Cass. sez. un. n.
13533 del 2001 e Cass. n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
10 deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche innanzi tracciate, può concludersi che spetta all'odierno appellato, già opposto (attore in senso sostanziale), che agisce per l'adempimento, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, potendosi limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Alla debitrice-opponente spetta – come già rammentato - la dimostrazione del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex
multis, Cass. n. 15328 del 2018; Cass. n. 8615 del 2006).
Orbene, appare chiaro anche a questo giudice dell'appello che l'opponente,
odierna appellante, non ha specificamente contestato il perfezionamento del contratto [che, anzi, è stato ammesso alla quinta pagina dell'atto di opposizione (“Il rapporto contrattuale intercorso tra la attrice opponente e
l'opposto si fonda su di una proposta contrattuale accettata dalla sig.
[...]
”)] con , il quale, proprio per Per_2 Controparte_1
l'atteggiamento difensivo assunto dall'opponente, è stato sollevato dall'onere
11 della prova del titolo costitutivo del credito vantato, titolo che, in ogni caso,
risulta ex actiis [la norma di cui all'art. 2697 c.c. va, infatti, coordinata con il cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve omettere di accertare i fatti non specificatamente contestati,
soprassedendo a "qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato
acquisito al materiale processuale... in quanto l'atteggiamento difensivo delle
parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (Cass. n.
5356 del 2009)].
Se così è, l'onere della prova è tutto a carico di che, al PA
cospetto dell'allegazione del proprio inadempimento, è tenuta provare di avere adempiuto.
A ben vedere, però, l'odierna appellante, già opponente, ha ammesso di non avere pagato, concentrando le proprie difese, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, (solo) sull'inadempimento del ridetto ricorrente, avvelandosi,
dunque, dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c. e,
imponendo, per l'effetto, al creditore l'onere di provare il suo corretto adempimento [si vedano in tal senso, ancora, Cass. sez. un. n. 13533 del
2001, Cass. n. 3472 del 2008, Cass. n. 3587 del 2021 ("In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per
l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore
agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione")].
Tanto chiarito, le argomentazioni spese dal giudice di pace e i motivi di appello enucleati impongono di confrontarsi col valore della fattura sul piano prova dell'adempimento del creditore.
12 Sul punto, è noto che la fattura, pur costituendo titolo "idoneo per l'emissione
di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa" (Cass. n. 5071 del
2009), non costituisce, in seno ad un giudizio a cognizione piena ed esaustiva quale è quello che si instaura per l'effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, che dovrà, viceversa, essere dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova. È pure noto, però, che la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente,
fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura, che - come detto - è documento di parte, "valido elemento
di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore
abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione
del rapporto" (Cass. n. 13651 del 2006).
Ora, le considerazioni di ordine generale che immediatamente precedono hanno rappresentato uno dei poli argomentativi della trama motivazionale tessuta dal giudice di prime cure, che, a ben vedere, alla seconda pagina della decisione, premesso il convincimento circa la dimostrazione del rapporto contrattuale tra le parti (“risulta con evidenza il rapporto contrattuale
esistente tra le parti del presente giudizio”), ha tratto dalla mancata prova della contestazione della fattura commerciale “una ulteriore conferma
dell'accettazione della medesima”, accettazione supponente, evidentemente –
secondo il giudice di pace -, la realizzazione delle prestazioni professionali ivi indicate.
Lo specifico impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure non coglie nel segno, non risultando – come rappresentato dall'appellante – la prova della ricezione della fattura da parta di (che, dunque, PA
nulla avrebbe potuto contestare) prima del deposito del ricorso monitorio,
13 avendo ella ricevuto, in data 10 agosto 2011, solo la missiva di costituzione in mora del 25 luglio 2011, la quale non fa specifico riferimento alla fattura del 22 luglio 2011 (si veda il terzo allegato al ricorso monitorio depositato il
14 febbraio 2013 presso l'ufficio del giudice di pace di Salerno).
Pertanto, non può sostenersi, come fatto dal giudice di pace, che la fattura sia stata portata a conoscenza dell'opponente e che sia stata dalla stessa accettata senza riserve.
Nondimeno, il Tribunale ritiene che la parte appellata, dinanzi al giudice di pace, abbia certamente fornito la prova del proprio adempimento in relazione agli obblighi correlati alla “Fase 3- Sito Internet”, allegando una serie di missive inoltrate dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria di PA
mercé le quali l'odierna appellante ha chiaramente dato atto della
[...]
visibilità della pagina web (missiva del 29 maggio 2010, ore 9,31 – missiva dell'11 giugno 2010, ore 15,09) e dell'opera di costruzione svolta dall'appellato attraverso l'inserimento di fotografie e di testi, missive rappresentative del costante scambio informativo tra i paciscenti circa le correzioni volute dalla committente, supponenti, evidentemente, la piena fruibilità della pagina web (si veda, sul punto, in modo specifico, tra le altre,
la missiva del 20 agosto 2010, ore 9,06).
Del resto, solo in data 4 maggio 2011 ha richiesto PA
all'appellato la risoluzione di un problema di accessibilità al sito, verificatosi due giorni prima, suggerendo, in tal guisa, la piena funzionalità, in punto di accesso e navigazione, della pagina web nei giorni immediatamente precedenti.
Le missive allegate da costituiscono, come noto, Controparte_1
riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c.
14 Ed infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante," Ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (Codice
dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un "documento
informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con
elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei
fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (arg. già da Cass. Sez.
3, 24/11/2005, n. 24814)." (così in Cass. n. 1254 del 2025; Cass. n. 11606 del
2018; Cass. n. 19155 del 2019).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702
c.c. (Cass. n. 22012 del 2023).
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente non ha svolto alcuno specifico e tempestivo disconoscimento dinanzi al giudice di pace e ciò consente di ritenere provati i fatti rappresentati nelle cd. e – mail, ossia le interlocuzioni avvenute tra le odierne parti processuali e l'oggetto delle stesse. Detti fatti sono dotati d'indubbia valenza persuasiva circa la costruzione, in linea con le indicazioni di della pagina web da parte di PA CP_1
e il suo corretto funzionamento, almeno sino al 2 maggio 2011.
[...]
Del resto, il documento contenente la stampa dei dati analitici [settimo allegato alla comparsa di costituzione dinanzi al giudice di pace (“statistiche
di Google analytics”)] dà atto dei diversi accessi e delle visualizzazioni alla pagina web anche nell'anno 2010 e nel primo semestre dell'anno 2011 e ciò è
chiaramente incompatibile con l'affermazione della mancata realizzazione
15 del sito web da parte di all'indomani del Controparte_1
perfezionamento del contratto.
Il documento citato rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice
dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82
del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, ai dati ricavabili dalla pagina web in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, contestazioni che, invero, l'opponente neppure ha svolto dinanzi al giudice di pace (si veda anche Cass. n. 17810 del
2020).
Nessun utile elemento di convincimento, poi, può essere ricavato dalla missiva del 7 maggio 2011 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica dell'odierno appellato. A tale missiva l'appellante pare volere ascrivere un valore confessorio, in vero non riscontrabile. A ben vedere, infatti,
ha rappresentato di avere svolto tutte le attività oggetto Controparte_1
di regolamentazione contrattuale [“Del resto il saldo avviene sempre alla
consegna (consegna avvenuta un anno fa)”].
Ora, è evidente che gli elementi probatori ricavabili dai documenti innanzi indicati cozzano con le dichiarazioni di Tuttavia, la Testimone_1
genericità del contributo dichiarativo espresso dal testimone e il rapporto di vicinanza affettiva dello stesso con l'opponente suggeriscono di considerare irrilevante, sul piano probatorio, la testimonianza resa. A ciò si aggiunga che il ridetto testimone ha pure rappresentato che l'incarico di costruzione del
16 nuovo sito internet sarebbe stato conferito nell'anno 2013 (“Ero presente
quando mia figlia ha conferito incarico ad altro tecnico se non erro nel
2013”), periodo temporale molto distante dall'anno 2011 (discrasia che non può, dunque, essere legata a un difetto di cristallizzazione del ricordo)
indicato dall'opponente nel corpo dei propri scritti difensivi.
Ciò posto, se l'eccezione d'inadempimento degli obblighi professionali relativi alla terza fase del contratto, afferente alla costruzione del sito internet,
appare del tutto destituita di fondamento, avendo la parte opposta, odierna appellata, fornito la compiuta dimostrazione del proprio adempimento,
differentemente, la ridetta eccezione, riferita agli obblighi correlati alla prima e alla seconda fase del rapporto, appare contraria a buona fede.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1460, comma secondo, c.c., l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma generalmente che la mancanza di gravità dell'inadempimento rende l'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. contraria a buona fede (Cass. n. 22626 del 2016; Cass. n. 8880 del 2000).
Tuttavia, ciò non consente di affermare a priori che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni ex art. 1460 c.c. sia nello stesso tempo tale da giustificare la risoluzione del contratto (Cass. n. 5232 del 1985). Infatti, la gravità dell'inadempimento è un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale e definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione di inadempimento non estingue il contratto (Cass. n 1690 del 2006). Il creditore può valersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto adempimento (Cass. n.
17 Nel caso in esame, però, l'inadempimento censurato non assume neppure quel (minore) connotato di gravità idoneo a giustificare l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., ponendo mente all'(assorbente) circostanza che -
come prospettato nel corpo dell'atto di opposizione, prima (si vedano la nona e l'undicesima pagina) e nell'atto di appello, poi [si confrontino la diciassettesima e la diciottesima pagina (“il medesimo discorso”)] - è stata a inibire lo svolgimento delle attività in scrutinio da parte di PA
, valutando la superfluità delle attività rispetto ai propri Controparte_1
interessi.
Può certamente sostenersi, allora - in ragione di quanto dedotto dalla stessa appellante, già opponente - che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in mala fede, in quanto la (denunciata) mancata realizzazione delle prestazioni svolte ha sullo sfondo, chiaramente, la decisione della committente, decisione assunta, a ben vedere, sulla base della (ri)valutazione della convenienza economica dell'affare in sede di esecuzione del rapporto.
Per tutte le articolate ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento, dovendosi confermare le statuizioni (esplicite e implicite) rese dal giudice di pace.
Non resta che statuire sulle spese di lite in relazione al presente grado di giudizio, le quali seguono la soccombenza di nei confronti PA
di , spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1
tenuto conto del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità
in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della
18 Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022)].
Non è possibile scorgere, poi, nelle difese dell'appellante né profili di malafede, intesa come consapevolezza del proprio torto (vedasi Cass. n.
16482 del 2017; Cass. n. 13269 del 2007; Cass. n. 20806 del 2004; Cass. n.
9579 del 2000), né di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese
(vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645 del 2007;
Cass. n. 14789 del 2007; Cass. n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del 1995;
Cass. n. 1592 del 1994). Ed infatti, considerato che la mera infondatezza delle difese non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c. connessa ad ipotesi rimproverabile di abuso del diritto ad agire (condivisibilmente Trib. Genova
19 7.6.2017 e App. Campobasso 25.10.2017), non può ritenersi l'appellante abbia abusato del processo ovvero sia stata gravemente negligente e imperita,
non avendo impiegato difese genericamente formulate ovvero prodotto documenti dal contenuto generico e vago a sostegno della propria richiesta.
Da ultimo, atteso il rigetto dell'impugnazione, ai sensi del d.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, va dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno
contrassegnata da numero 3580 del 2015 depositata in data 17
settembre 2015, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'appello proposto nell'interesse di PA
b) condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da PA
in questo giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
1.280,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
c) rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d) dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
[...]
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Salerno il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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9439 del 2008).