Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 798
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata liquidazione imposta di successione

    La Corte ha ritenuto che la presunzione opera qualora l'erede non dichiari un importo pari o superiore a quello presunto per denaro, gioielli e mobilia. Ha precisato che i conti correnti e i libretti postali non rientrano nella categoria di beni (denaro, gioielli, mobilia) oggetto della presunzione, la quale è volta a colpire beni facilmente occultabili. Ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza dell'avviso di liquidazione, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Contestazione cartella esattoriale per vizi dell'atto presupposto

    La Corte ha implicitamente accolto tale eccezione preliminare rigettando il ricorso nel merito, confermando la correttezza dell'operato dell'ufficio e la fondatezza dell'avviso di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 798
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 798
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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