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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5072/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDR 01198261370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090704736000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con odierno gravame il ricorrente impugna Avviso di liquidazione N. TDR /01198261370 emesso da
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cosenza nonché Cartella di pagamento N. 097 2024
0090704736000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione provincia di Roma notificata a mezzo
PEC in data 26 marzo 2024 all'indirizzo telematico della ricorrente. Contro i predetti provvedimenti , il contribuente, propone ricorso a questa Corte lamentando la errata liquidazione della imposta di successione sostenendo che Agenzia delle Entrate abbia erroneamente liquidato l'imposta assumendo come base imponibile per la presunzione pari al 10% dello stesso non l'importo di 43.730,00 relativo al valore dei beni immobiliari ereditato ma il valore complessivo della successione pari ad euro 83.362,00 che comprende valori immobiliari in denaro pari ad euro 39.632,00 per depositi su CC bancari e postali e libretti di risparmio. Si costituisce con memoria in atti Agenzia, sostenendo preliminarmente che il debito tributario di cui trattasi e' basato sull'avviso di liquidazione, che doveva essere a suo tempo impugnato e che non può più essere contestato attraverso un ricorso avverso la cartella esattoriale. La cartella di pagamento, in base a tale principio, può essere impugnata solo per vizi formali dell'iscrizione a ruolo ovvero della stessa cartella e non per quelli dell'atto da cui nasce l'iscrizione a ruolo e/o lo stesso atto esecutivo , e non rimette in termini contribuente che sia decaduto dall'impugnazione dell'atto, presupposto. Nondimeno Agenzia contesta anche il merito sostenendo l'infondatezza delle censure addotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come evidenziato da parte resistente la presunzione considerata da Agenzia non opera ove l'erede dichiari, per “denaro, gioielli e mibilia " un importo pari o superiore a quello presunto. Ipotesi che non e' avvenute nel caso di specie per cui, in ragione da quanto emerge dagli atti, le argomentazione del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento ma piuttosto rilevarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza dell'avviso notificato. Infatti contrariamente a quanto asserito dalla parte in sede di ricorso nei quadri ER1, ER2. ER3, ER4 non è stato dichiarato denaro in contanti bensì conti correnti e libretti postali che rappresentano per natura tutt'altra tipologia di beni. E' opportuno precisare, infatti, che la presunzione di cui trattasi riguarda beni ( denaro, gioielli mobilia) che, nella maggior parte dei casi, sono presenti nel patrimonio della generalità degli individui e che, essendo facilmente occultabili, non possono essere agevolmente riscontrabili dal fisco ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione. La stessa
Corte Costituzionale con la Sentenza n. 109 del 12/7/67 ha affermato che la descritta presunzione non viola il principio della capacità contributiva, poiché “…è fondata sulla comune esperienza e risponde a principi di logica tanto rilevanti da legittimare la certezza giuridica dell'esistenza dei beni ". La stessa pronuncia ha rimarcato il fatto che i beni oggetti di presunzione sono beni facilmente occultabili,
" sfuggenti a qualsiasi accertamento fiscale" , ed in relazione ai quali vi è la necessità del legislatore di quantificare in maniera precisa la pretesa tributaria. Tanto è specificato dalla stessa Corte di
Cassazioneche con ordinanza n.22181/2020 ha accolto la tesi erariale evidenziando che ai fini fiscali l'attivo ereditario è costutuuto da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione esclusi quelli espressamente esentati dall'imposta;
- l'articolo 9 del Tus stabilisce, in via presuntiva, che nell'attivo ereditario sussistano denaro, gioielli e mobilia, per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario;
- tale disposizione è una norma speciale, riferita a beni specifici, caratterizzata da una “…connaturata facilità di occultamento”.
E' quindi evidente che avendo correttamente operato alla stregua di tale quadro normativo e in aderenza all'orientamento della Suprema Corte, nessuna censura può essere mossa ma va riconosciuta la correttezza, la legittimità e la fondatezza dell'atto oggetto dell'odierno gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone: - rigetta il ricorso -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.400, 00 ( 400 euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
LO FEUDO GIUSEPPE, Relatore
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5072/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDR 01198261370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240090704736000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con odierno gravame il ricorrente impugna Avviso di liquidazione N. TDR /01198261370 emesso da
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cosenza nonché Cartella di pagamento N. 097 2024
0090704736000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione provincia di Roma notificata a mezzo
PEC in data 26 marzo 2024 all'indirizzo telematico della ricorrente. Contro i predetti provvedimenti , il contribuente, propone ricorso a questa Corte lamentando la errata liquidazione della imposta di successione sostenendo che Agenzia delle Entrate abbia erroneamente liquidato l'imposta assumendo come base imponibile per la presunzione pari al 10% dello stesso non l'importo di 43.730,00 relativo al valore dei beni immobiliari ereditato ma il valore complessivo della successione pari ad euro 83.362,00 che comprende valori immobiliari in denaro pari ad euro 39.632,00 per depositi su CC bancari e postali e libretti di risparmio. Si costituisce con memoria in atti Agenzia, sostenendo preliminarmente che il debito tributario di cui trattasi e' basato sull'avviso di liquidazione, che doveva essere a suo tempo impugnato e che non può più essere contestato attraverso un ricorso avverso la cartella esattoriale. La cartella di pagamento, in base a tale principio, può essere impugnata solo per vizi formali dell'iscrizione a ruolo ovvero della stessa cartella e non per quelli dell'atto da cui nasce l'iscrizione a ruolo e/o lo stesso atto esecutivo , e non rimette in termini contribuente che sia decaduto dall'impugnazione dell'atto, presupposto. Nondimeno Agenzia contesta anche il merito sostenendo l'infondatezza delle censure addotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come evidenziato da parte resistente la presunzione considerata da Agenzia non opera ove l'erede dichiari, per “denaro, gioielli e mibilia " un importo pari o superiore a quello presunto. Ipotesi che non e' avvenute nel caso di specie per cui, in ragione da quanto emerge dagli atti, le argomentazione del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento ma piuttosto rilevarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza dell'avviso notificato. Infatti contrariamente a quanto asserito dalla parte in sede di ricorso nei quadri ER1, ER2. ER3, ER4 non è stato dichiarato denaro in contanti bensì conti correnti e libretti postali che rappresentano per natura tutt'altra tipologia di beni. E' opportuno precisare, infatti, che la presunzione di cui trattasi riguarda beni ( denaro, gioielli mobilia) che, nella maggior parte dei casi, sono presenti nel patrimonio della generalità degli individui e che, essendo facilmente occultabili, non possono essere agevolmente riscontrabili dal fisco ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione. La stessa
Corte Costituzionale con la Sentenza n. 109 del 12/7/67 ha affermato che la descritta presunzione non viola il principio della capacità contributiva, poiché “…è fondata sulla comune esperienza e risponde a principi di logica tanto rilevanti da legittimare la certezza giuridica dell'esistenza dei beni ". La stessa pronuncia ha rimarcato il fatto che i beni oggetti di presunzione sono beni facilmente occultabili,
" sfuggenti a qualsiasi accertamento fiscale" , ed in relazione ai quali vi è la necessità del legislatore di quantificare in maniera precisa la pretesa tributaria. Tanto è specificato dalla stessa Corte di
Cassazioneche con ordinanza n.22181/2020 ha accolto la tesi erariale evidenziando che ai fini fiscali l'attivo ereditario è costutuuto da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione esclusi quelli espressamente esentati dall'imposta;
- l'articolo 9 del Tus stabilisce, in via presuntiva, che nell'attivo ereditario sussistano denaro, gioielli e mobilia, per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario;
- tale disposizione è una norma speciale, riferita a beni specifici, caratterizzata da una “…connaturata facilità di occultamento”.
E' quindi evidente che avendo correttamente operato alla stregua di tale quadro normativo e in aderenza all'orientamento della Suprema Corte, nessuna censura può essere mossa ma va riconosciuta la correttezza, la legittimità e la fondatezza dell'atto oggetto dell'odierno gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone: - rigetta il ricorso -condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €.400, 00 ( 400 euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.