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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 480/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 480/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 presso lo studio dell'avv. Mariassunta D'Angelo che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTE/ATTRICE -
E
, (c.f. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lased e della Casa
Comunale in Sulmona (AQ), via P. Mazara n. 21, e rappresentato e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Valeria
Palma (che ha rinunciato all'incarico in data 28.12.2024);
-CONVENUTO–
OGGETTO: impugnazione rilascio
IN FATTO
Con ricorso del 19.9.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del Controparte_1
provvedimento di rilascio di immobile emesso dal Comune di Sulmona e
1 2
l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'assegnazione definitiva di alloggio residenziale del Comune denominato “casa parcheggio”.
In via preliminare, la ricorrente chiedeva comunque la sospensione dell'efficacia del provvedimento anche inaudita altera parte.
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- in data 29.5.2001 il Comune di Sulmona stipulava con la un Pt_1
contratto di locazione di immobile comunale adibito a “Casa
Parcheggio” sito in Via Torta n.36, int. 2, per la durata di anni 2;
- dalla scadenza del contratto ad oggi, la SI.ra ha continuato Pt_1
ad occupare l'immobile in questione senza mai ricevere alcun ordine di rilascio;
- con nota prot. 2612 del 19.01.2023 il Comune di Sulmona diffidava la SI.ra al rilascio dell'alloggio entro 15 giorni, assegnandole Pt_1 lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, come previsto dall'art. 36 della Legge della Regione
Abruzzo n. 96 del 1996 e dall'art 18 del DPR 1035 del 1972, sul presupposto che “il contratto risulta ormai scaduto da tempo”;
- La sig.ra comunicava di aver presentato domanda per Pt_1
l'assegnazione definitiva dell'immobile ex art. 36;
- in data 21/8/2023, il Comune di Sulmona notificava, ai sensi dell'art
.18 del DPR 1035/1972 e dell'art. 36 della Legge Regionale n. 96 del
1996, la Determina del Dirigente di Settore n. 812 del 14/08/2023 con cui intimava alla ricorrente “il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che:
a) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario b) Illegittimità dell'utilizzo della procedura ex art. 18 del DPR
1035/1972 e art. 36 LR 96/1996 in quanto non si verte in ipotesi di
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assenza ab origine o revoca di titolo di legittimazione all'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica;
c) Sussistenza del diritto all'assegnazione definitiva ex art. 36 LR
96/1996.
Con decreto del 20.11.2023, il precedente istruttore, riqualificava la domanda in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, disponeva procedersi secondo il rito ordinario, sospendeva il provvedimento inaudita altera parte e fissava udienza per la continuazione.
In data 20.2.2024 si costituiva il Comune di Sulmona, contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda ed evidenziando che:
- È legittima l'applicazione della procedura di cui all'art. 18 e 36 citati in quanto comunque la ricorrente occupa immobile senza un valido titolo e che questo è scaduto ormai dal 1998;
- È inapplicabile la sanatoria di cui all'art. 36 LR e comunque difettano i presupposti.
All'esito della comparizione delle parti, il precedente istruttore, ritenuto di non dover procedere alla riunione con altri procedimenti aventi medesimo oggetto, fissava udienza per la decisione assegnando termine per note.
All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del
15.5.2025 la difesa evidenziava che la sig.ra aveva riconsegnato Pt_1
l'immobile e quindi era cessata la materia del contendere.
La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
IN DIRITTO
Venendo al merito, considerato che l'immobile oggetto del provvedimento di rilascio è stato riconsegnato all'ente come da verbale del 3.4.2025 allegato dalle parti, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che il convenuto all'udienza del 15.5.2025 non si è CP_1
presentato e non ha insistito per la condanna alle spese, può disporsi la compensazione delle stesse.
3 4
P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere.
• compensa le spese di lite
Sulmona, lì 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 480/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 480/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 presso lo studio dell'avv. Mariassunta D'Angelo che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTE/ATTRICE -
E
, (c.f. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lased e della Casa
Comunale in Sulmona (AQ), via P. Mazara n. 21, e rappresentato e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Valeria
Palma (che ha rinunciato all'incarico in data 28.12.2024);
-CONVENUTO–
OGGETTO: impugnazione rilascio
IN FATTO
Con ricorso del 19.9.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia del Controparte_1
provvedimento di rilascio di immobile emesso dal Comune di Sulmona e
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l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'assegnazione definitiva di alloggio residenziale del Comune denominato “casa parcheggio”.
In via preliminare, la ricorrente chiedeva comunque la sospensione dell'efficacia del provvedimento anche inaudita altera parte.
A sostegno della citata azione la ricorrente ha dedotto che:
- in data 29.5.2001 il Comune di Sulmona stipulava con la un Pt_1
contratto di locazione di immobile comunale adibito a “Casa
Parcheggio” sito in Via Torta n.36, int. 2, per la durata di anni 2;
- dalla scadenza del contratto ad oggi, la SI.ra ha continuato Pt_1
ad occupare l'immobile in questione senza mai ricevere alcun ordine di rilascio;
- con nota prot. 2612 del 19.01.2023 il Comune di Sulmona diffidava la SI.ra al rilascio dell'alloggio entro 15 giorni, assegnandole Pt_1 lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, come previsto dall'art. 36 della Legge della Regione
Abruzzo n. 96 del 1996 e dall'art 18 del DPR 1035 del 1972, sul presupposto che “il contratto risulta ormai scaduto da tempo”;
- La sig.ra comunicava di aver presentato domanda per Pt_1
l'assegnazione definitiva dell'immobile ex art. 36;
- in data 21/8/2023, il Comune di Sulmona notificava, ai sensi dell'art
.18 del DPR 1035/1972 e dell'art. 36 della Legge Regionale n. 96 del
1996, la Determina del Dirigente di Settore n. 812 del 14/08/2023 con cui intimava alla ricorrente “il rilascio dell'alloggio adibito a casa parcheggio entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che:
a) Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario b) Illegittimità dell'utilizzo della procedura ex art. 18 del DPR
1035/1972 e art. 36 LR 96/1996 in quanto non si verte in ipotesi di
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assenza ab origine o revoca di titolo di legittimazione all'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica;
c) Sussistenza del diritto all'assegnazione definitiva ex art. 36 LR
96/1996.
Con decreto del 20.11.2023, il precedente istruttore, riqualificava la domanda in opposizione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, disponeva procedersi secondo il rito ordinario, sospendeva il provvedimento inaudita altera parte e fissava udienza per la continuazione.
In data 20.2.2024 si costituiva il Comune di Sulmona, contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda ed evidenziando che:
- È legittima l'applicazione della procedura di cui all'art. 18 e 36 citati in quanto comunque la ricorrente occupa immobile senza un valido titolo e che questo è scaduto ormai dal 1998;
- È inapplicabile la sanatoria di cui all'art. 36 LR e comunque difettano i presupposti.
All'esito della comparizione delle parti, il precedente istruttore, ritenuto di non dover procedere alla riunione con altri procedimenti aventi medesimo oggetto, fissava udienza per la decisione assegnando termine per note.
All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, all'udienza del
15.5.2025 la difesa evidenziava che la sig.ra aveva riconsegnato Pt_1
l'immobile e quindi era cessata la materia del contendere.
La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
IN DIRITTO
Venendo al merito, considerato che l'immobile oggetto del provvedimento di rilascio è stato riconsegnato all'ente come da verbale del 3.4.2025 allegato dalle parti, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che il convenuto all'udienza del 15.5.2025 non si è CP_1
presentato e non ha insistito per la condanna alle spese, può disporsi la compensazione delle stesse.
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P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere.
• compensa le spese di lite
Sulmona, lì 7.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Marta Sarnelli
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