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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3947 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.86, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
GI Di AT (C.F. ) via Nazionale n.84, che la rappresenta e difende C.F._1 in giudizio procura speciale alle liti apposta su foglio separato alla costituzione di nuovo difensore del
28.6.2024; attore
E
( ), nata a [...] l'1.3.1968 [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Teresa Laurito
(C.F. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta. C.F._3 convenuto
NONCHÈ
( ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_2 C.F._4
GE AT (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._5
e di risposta;
convenuto
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate entro la data odierna ex art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 30.3.2021, iscritto a ruolo il 16.11.2020 e regolarmente notificato, la società rappresentata dalla procuratrice adiva Parte_1 CP_3
l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita di un immobile (appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto
Fabbricati del Comune di AN al foglio di mappa 47, particella 277, sub 1104, via Poerio
Giuseppe n.85, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 3) stipulato tra i convenuti coniugi e redatto dal Notaio Dott. (rep. Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
n.99015/2486, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di AN il 18.2.2016, n. 2131 reg. gen.,
n. 1649 reg. part.).
A sostegno della propria domanda deduceva di aver acquistato dalla banca Controparte_4 la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari con contratto di cessione di crediti
[...] pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data 20.12.17, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 TUB, e di averne dato notizia a mezzo di pubblicazione sulla G.U. (Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017), incaricando alla riscossione la società (oggi CP_3 [...]
; precisava che tra i crediti ceduti vi era anche quello gravante in capo a Parte_2 CP_2
(oltre che e ) garante del debitore principale
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
contenuto nel decreto ingiuntivo n. 83/2017 (RG 4623/2016) emesso dall'intestato Tribunale,
[...] provvisoriamente esecutivo e ottenuto dalla banca per lo scoperto di due Controparte_7 rapporti di conto corrente n. 7513,81 e n. 7514,74 e per la complessiva somma di € 144.983,87, oltre interessi, spese, e competenze di giudizio. Decreto opposto dai debitori e del quale pendeva giudizio di opposizione.
Deduceva, quindi, che a seguito di alcune indagini effettuate dall'istituto bancario emergeva che i coniugi e avevano stipulato il contratto di compravendita citato Controparte_2 Controparte_1 al prezzo di € 25.000,00, di cui € 3.000,00 versati in contanti dalla in favore del a CP_1 CP_2 titolo di caparra confirmatoria;
sosteneva l'attrice, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. ovvero: 1) una fondata ragione di credito anteriore al compimento dell'atto lesivo;
2) l'eventus damni inteso come pregiudizio concreto ed attuale di soddisfacimento della pretesa vantata per maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito de quo; 3) l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore di porre in essere un atto dispositivo pregiudizievole degli interessi del creditore nonché la consapevolezza del terzo del pregiudizio nei confronti del creditore (essendo l'atto di compravendita un negozio a titolo oneroso) considerata l'esistenza del legame di coniugio che avvince i due soggetti contraenti. pagina 2 di 11 Con comparsa depositata il 29.3.2021, si costituiva la quale impugnava le Controparte_1 pretese avverse e chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio di opposizione pendente dinnanzi al Tribunale di
AN nonché l'integrazione del contraddittorio con gli altri contraenti fideiussori soci della società Parte_3
Nel merito, invece, eccepiva l'insussistenza dei requisiti per esperire l'azione revocatoria in quanto, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo dopo la stipula dell'atto di compravendita, era assente il requisito della dolosa preordinazione al pregiudizio degli interessi del creditore poiché ignara delle esposizioni debitorie del marito, anche alla luce della capienza del patrimonio della società; aggiungeva, inoltre, che l'atto di compravendita veniva posto in essere al fine di riequilibrare la sua situazione patrimoniale all'esito di una crisi coniugale poi sfociata in una separazione giudiziale
(privata di efficacia per successiva riconciliazione).
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021 si costituiva in giudizio anche il Controparte_2 quale, contestando la domanda, eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione e inammissibilità della citazione per difetto di legittimazione ad agire e/o la improcedibilità del giudizio per grave violazione del diritto di difesa per non aver parte attrice dimostrato la propria legittimazione attiva ad agire, mancando la prova della titolarità del contratto di fideiussione e del credito in oggetto;
inoltre, rilevava che, trattandosi di fideiussione con beneficio di escussione, essendo fallito il debitore principale (ItalTractor Sud S.p.A.), la MPS, per evitare la decadenza dalla fideiussione avrebbe dovuto proporre domanda di insinuazione al passivo nel termine di 6 mesi dal 01.08.2017.
Nel merito, eccepiva la nullità dei contratti di garanzia stipulati sullo schema ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/90 e per mancata sottoscrizione delle specifiche clausole onerose, oltre che la mancanza dei presupposti di accoglimento dell'azione revocatoria;
in particolare, rilevava la mancanza della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore essendo il credito - individuato nel decreto ingiuntivo emesso nel corso dell'anno 2017 - sorto successivamente all'atto dispositivo impugnato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della Monte dei
Paschi di Siena S.p.A.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., l'attrice, con la memoria n. 1), sosteneva – benchè in via ipotetica – anche la gratuità della cessione contestata, stante la mancata prova da parte della convenuta della effettiva corresponsione della sola caparra pari ad € 3.000,00
(che sarebbe avvenuta in contanti) senza dimostrare l'onerosità del trasferimento. pagina 3 di 11 La causa veniva istruita mediante la produzione dei documenti offerti dalle parti e ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 12.4.2022; rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 21.10.2025, poi sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., veniva definita mediante deposito del presente provvedimento.
***
La domanda attorea è fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio sollevata dal convenuto in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui scaturirebbe il credito tutelato con la presente azione.
Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2673 del
10/02/2016; Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013).
Parimenti, sono da rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . Controparte_2
Con riguardo alla dedotta nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio, si osserva che le parti convenute sono state poste nelle condizioni di esporre le proprie tesi difensive sull'oggetto di causa alla luce del tenore e contenuto dell'atto di citazione, peraltro considerato che le parti si sono pienamente difese nel merito.
Con riferimento all'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla società attrice, occorre evidenziare che la stessa ha dimostrato di aver acquistato il credito dalla banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data
20.12.2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 TUB;
oggetto della cessione risulta, infatti, la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, la cui pubblicità è stata garantita a mezzo di pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017; nella specie, emerge che il credito ceduto traeva origine da un saldo di due rapporti di conto corrente recanti i nn. 7513,81 e pagina 4 di 11 7514,74, stipulati tra la e la banca MPS nell'anno 1993, garantiti dal Parte_3 CP_2
ed altri con fideiussioni omnibus come risulta dal compendio probatorio documentale in atti.
[...]
Tale debito è ricompreso nella suddetta cessione, come si legge dalla pubblicazione della stessa in
G.U secondo la seguente tipologia: “(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al dicembre 2016, per effetto dell'esercizio delle attività bancarie in tutte le sue forme”.
Quanto al subentro dell'attrice anche nel contratto di fideiussione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, T.U.B., “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione…”; parimenti, l'art. 1263 cod. civ. prevede che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.
Ne deriva che la cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, si estende anche alle fideiussioni omnibus, poiché per la normativa le garanzie seguono la sorte del credito principale.
Ciò posto, va anche rammentato che, ai fini della validità della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 25547 del 2025).
Solo ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
Nel caso di specie, il fideiussore convenuto ha contestato soltanto la titolarità del contratto di fideiussione e del credito ma non ha eccepito in modo specifico l'assenza del contratto di cessione;
pertanto, ai fini della sussistenza della titolarità attiva del rapporto di credito è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dal quale emerge che il credito de quo è ricompreso nella cessione.
Data prova della titolarità attiva del credito in favore della società attrice, può essere respinta in questa sede anche l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus mossa dal convenuto CP_2
pagina 5 di 11 Siracusa, essendo la stessa fondata alla luce della presunta nullità dei contratti di garanzia stipulati sullo schema ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287 del 10.10.1990, oltre che per mancata sottoscrizione delle specifiche clausole onerose.
Sul punto, si evidenzia che tale contestazione costituisce rilievo deducibile nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, involgendo la portata della garanzia del credito di cui si discute rendendolo contestato e, quindi, non impedendo la proposizione dell'actio pauliana; ad ogni modo, si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui, anche con la presenza di clausole invalide, il contratto di fideiussione ha perseguito le due utilità del contratto principale, ovvero la concessione del finanziamento in favore della società e il mantenimento della garanzia in favore della banca creditrice, anche espunte le clausole invalide, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia del debito della debitrice principale.
A fortiori, si rammenta che, quando l'azione revocatoria viene promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione;
infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento, in concorso con gli altri requisiti di legge, anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (Cass. civ., Sez. 2, n.
1413/2006) con la conseguenza che, prestata la fideiussione, in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) (Cass. S.U. n.9349/2002).
Volgendo, quindi, l'esame al merito della domanda si ricorda che, alla luce del disposto di cui all'art. 2901 cod. civ., l'attore in revocatoria ha l'onere di dimostrare: a) l'esistenza del credito;
b) l'eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
c) il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di arrecare il suddetto pregiudizio da parte del debitore e, in caso di atto oneroso, anche del terzo (in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessaria la prova della preordinazione dolosa).
Quanto al presupposto dell'esistenza del credito, oltre alla nota sufficienza, ai fini dell'azione revocatoria, del credito c.d. litigioso, nell'ipotesi al vaglio si rammenta il già citato principio dettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione al momento in cui deve ritenersi esistente il credito in relazione alla figura del fideiussore, assumendo rilevanza tutti gli atti incidenti sul patrimonio pagina 6 di 11 del medesimo compiuti successivamente all'apertura del credito e al sorgere della fideiussione
(Cassazione civile sez. III, 27/06/2002, n.9349).
Ebbene, nella specie la società attrice – che ha dimostrato di avere un credito nei confronti del in ragione del richiamato contratto di cessione dei crediti in blocco del 20.12.2017 – risulta CP_2 creditrice del convenuto in virtù di un credito sorto prima del decreto ingiuntivo n. 83/17 del CP_2
7.2.2017, atteso che quest'ultimo (con il quale il credito medesimo è stato ritenuto esigibile, pur essendo sub iudice) ha trovato la propria fonte nel saldo di due contratti di conto corrente (nn.
7513,81 e 7515,74) stipulati nell'anno 1993 dal debitore principale con la Parte_3 banca MPS e di cui il aveva sottoscritto, unitamente ad altri soggetti terzi rispetto a Controparte_2 questo giudizio (e che non assumono la veste di litisconsorti necessari) un contratto di fideiussione omnibus.
Pertanto, l'atto di compravendita di cui si chiede nel presente giudizio la dichiarazione di inefficacia relativa è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, ovvero il 3.2.2016, così rendendo del tutto irrilevante l'accertamento della dolosa preordinazione (art. 2901, comma 1, n. 1) cod. civ.).
Dimostrata la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, occorre verificare la sussistenza del pregiudizio arrecato al creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore da parte del debitore e del terzo (c.d. scientia damni) trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso.
Quanto all'eventus damni, cioè la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, deve rilevarsi che lo stesso ricorre notoriamente non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa di esso;
circostanze ravvisabili nel caso di specie, non avendo, peraltro, il debitore provato che il patrimonio residuo sarebbe stato tale da soddisfare le ragioni creditorie.
Nella specie, non vi è alcun dubbio che l'atto ha reso più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, avendo ad oggetto la compravendita di un bene immobile di proprietà del debitore solidale.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo dell'alienante-convenuto, va ribadito che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. "scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio (c.d. dolo generico), a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia pagina 7 di 11 patrimoniale generica del creditore (c.d. “consilium fraudis”, necessario per gli atti onerosi compiuti prima del sorgere del credito, cfr. Sez. Un., Sentenza n. 1898 del 27/01/2025); è sufficiente, parimenti,
l'esistenza di analoga consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Nel caso di specie, quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore-alienante , non può CP_2 duitarsi che lo stesso era certamente consapevole che l'atto de quo potesse arrecare pregiudizio – nei termini suesposti – alle ragioni creditorie, essendo pienamente consapevole, al momento della conclusione del contratto di compravendita, della sua posizione di fideiussore della società Parte_3
e della sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ.
[...]
Ad abundantiam, si aggiunga che il medesimo era anche socio della debitrice principale, per CP_2 cui appare più che ragionevole ritenere che lo stesso avesse piena cognizione della situazione patrimoniale di crisi e di insolvenza in cui versava la medesima società alla data dell'atto di compravendita, specie in considerazione del fatto che la cessione veniva stipulata (3.2.2016) qualche mese prima della presentazione di una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di AN, presentata nel settembre 2016.
In ordine, invece, all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente occorre, in prima battuta, qualificare in termini di onerosità l'atto di disposizione realizzato dal in favore della moglie CP_2 Controparte_1
Sul punto, deve evidenziarsi che parte attrice, nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ha articolato una mera difesa consistente nel prospettare – alla luce delle difese dei convenuti
– la natura gratuita dell'atto impugnato, desumibile dall'assenza di prova della corresponsione del prezzo, così paventando un alleggerimento dell'onere probatorio consistente nell'irrilevanza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
Tuttavia, in tale sede non è stata proposta – nemmeno in via alternativa – alcuna domanda di simulazione assoluta volta ad accertare la natura gratuita dell'atto impugnato, formalmente oneroso, avendo, peraltro, l'attore sottolineato l'esistenza di indici dimostrativi della consapevolezza della convenuta del pregiudizio alle ragioni creditorie.
A tal riguardo, va precisato che, in essenza di una domanda di simulazione e in presenza di una formale compravendita (tipicamente onerosa) non è possibile riqualificare l'atto come gratuito, ritenuto che tale riqualificazione potrebbe, al più, essere il risultato proprio di un'operazione ermeneutica volta a disvelare un episodio di apparentia iuris.
pagina 8 di 11 Evenienza, tuttavia, mai allegata dall'attore, anche in considerazione della diversità ontologica (per contenuto e finalità) dell'azione di simulazione rispetto a quella revocatoria: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda, invece, tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis; elementi da cui si prescinde nella simulazione
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
Ferma, dunque, la natura onerosa dell'atto impugnato nella fattispecie in esame, in mancanza di elementi di segno contrario va valorizzato il rapporto familiare esistente tra i convenuti.
A tal riguardo, si afferma che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
Ebbene, a fronte delle deduzioni attoree deve rilevarsi che la – moglie del – ha CP_1 CP_2 dedotto di aver “acquistato, con i suoi proventi, l'appartamento peraltro ubicato al piano sottostante ad altro di sua proprietà – abitazione familiare - al solo fine di riequilibrare la sua situazione patrimoniale all'esito di una crisi coniugale che più tardi è sfociata in una separazione giudiziale
(seppur allo stato inefficace per intervenuta temporanea riconciliazione) nonché per conservare la titolarità del bene su di un immobile della propria famiglia di origine ( il lo aveva in CP_2 precedenza acquistato dal di lei cugino, Dott. )” (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione). Per_2
Alla luce di tali allegazioni e in presenza di una presunzione semplice – il rapporto di coniugio tra venditore e acquirente –, la convenuta non ha, tuttavia, fornito elementi a sostegno della sua tesi difensiva.
Si evidenzia, in primo luogo, che la stessa non ha negato di aver avuto contezza dell'esistenza della fideiussione al momento della cessione, deducendo, invece, una situazione di separazione giudiziale con il marito senza, tuttavia, consentire di comprendere a quanto risalisse tale condizione, specie in ragione del risalente momento di costituzione della garanzia fideiussoria;
circostanza che, invero, rafforza l'effetto probatorio scaturente dalla suddetta presunzione semplice (costituita dal rapporto di coniugio con il venditore ). CP_2
In secondo luogo, pur avendo la convenuta dedotto l'esistenza di un provvedimento di separazione giudiziale divenuto inefficacie per successiva riconciliazione, tale circostanza non è stata affatto pagina 9 di 11 dimostrata, né, tantomeno, allegata dal coniuge nelle proprie difese;
la lettura del CP_2 provvedimento di separazione avrebbe comunque avuto una valenza probatoria utile al sostegno della tesi della potendosi da tale atto inferire la cisi coniugale e, quindi, la realistica ignoranza delle CP_1 vicende societarie in cui era inserito il coniuge.
A fortiori, la invece, ha sostenuto che la cessione era riconducibile ad un riassetto CP_1 patrimoniale dovuto alla sperequazione creatasi nel corso del matrimonio, durante il quale solo il patrimonio del si era accresciuto in ragione del regime patrimoniale prescelto (separazione dei CP_2 beni); circostanza, invece, del tutto indimostrata, peraltro non desumibile nemmeno dall'atto pubblico di compravendita (nel quale i coniugi non risultano nemmeno separati giudizialmente).
In accoglimento della domanda attorea, quindi, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita indicato in citazione.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, e quindi avviene secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della causa (ex art. 5 del citato DM), secondo i valori minimi in ragione dell'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Infine, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, deve ordinarsi al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda descritta in epigrafe:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di - e per essa – dell'atto pubblico di Parte_1 Parte_2 compravendita a rogito Notaio Dott. , rep. 99015, racc. 24869, del 3.2.2016 Persona_1 stipulato tra e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. Controparte_2 Controparte_1 di AN il 18.2.2016, al numero 2131 di registro generale e numero 1649 di Registro
Particolare, avente ad oggetto: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto Fabbricati del Comune di AN al foglio di mappa 47, particella 277, sub 1104, Via Poerio Giuseppe
n.85, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 3;
2. condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in € 7.324,50, di cui € 272,50 per esborsi, ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di AN le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; pagina 10 di 11 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3947 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.86, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
GI Di AT (C.F. ) via Nazionale n.84, che la rappresenta e difende C.F._1 in giudizio procura speciale alle liti apposta su foglio separato alla costituzione di nuovo difensore del
28.6.2024; attore
E
( ), nata a [...] l'1.3.1968 [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maria Teresa Laurito
(C.F. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta. C.F._3 convenuto
NONCHÈ
( ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_2 C.F._4
GE AT (C.F. ) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._5
e di risposta;
convenuto
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate entro la data odierna ex art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 30.3.2021, iscritto a ruolo il 16.11.2020 e regolarmente notificato, la società rappresentata dalla procuratrice adiva Parte_1 CP_3
l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di compravendita di un immobile (appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto
Fabbricati del Comune di AN al foglio di mappa 47, particella 277, sub 1104, via Poerio
Giuseppe n.85, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 3) stipulato tra i convenuti coniugi e redatto dal Notaio Dott. (rep. Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
n.99015/2486, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di AN il 18.2.2016, n. 2131 reg. gen.,
n. 1649 reg. part.).
A sostegno della propria domanda deduceva di aver acquistato dalla banca Controparte_4 la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari con contratto di cessione di crediti
[...] pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data 20.12.17, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 TUB, e di averne dato notizia a mezzo di pubblicazione sulla G.U. (Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017), incaricando alla riscossione la società (oggi CP_3 [...]
; precisava che tra i crediti ceduti vi era anche quello gravante in capo a Parte_2 CP_2
(oltre che e ) garante del debitore principale
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
contenuto nel decreto ingiuntivo n. 83/2017 (RG 4623/2016) emesso dall'intestato Tribunale,
[...] provvisoriamente esecutivo e ottenuto dalla banca per lo scoperto di due Controparte_7 rapporti di conto corrente n. 7513,81 e n. 7514,74 e per la complessiva somma di € 144.983,87, oltre interessi, spese, e competenze di giudizio. Decreto opposto dai debitori e del quale pendeva giudizio di opposizione.
Deduceva, quindi, che a seguito di alcune indagini effettuate dall'istituto bancario emergeva che i coniugi e avevano stipulato il contratto di compravendita citato Controparte_2 Controparte_1 al prezzo di € 25.000,00, di cui € 3.000,00 versati in contanti dalla in favore del a CP_1 CP_2 titolo di caparra confirmatoria;
sosteneva l'attrice, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. ovvero: 1) una fondata ragione di credito anteriore al compimento dell'atto lesivo;
2) l'eventus damni inteso come pregiudizio concreto ed attuale di soddisfacimento della pretesa vantata per maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito de quo; 3) l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore di porre in essere un atto dispositivo pregiudizievole degli interessi del creditore nonché la consapevolezza del terzo del pregiudizio nei confronti del creditore (essendo l'atto di compravendita un negozio a titolo oneroso) considerata l'esistenza del legame di coniugio che avvince i due soggetti contraenti. pagina 2 di 11 Con comparsa depositata il 29.3.2021, si costituiva la quale impugnava le Controparte_1 pretese avverse e chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio di opposizione pendente dinnanzi al Tribunale di
AN nonché l'integrazione del contraddittorio con gli altri contraenti fideiussori soci della società Parte_3
Nel merito, invece, eccepiva l'insussistenza dei requisiti per esperire l'azione revocatoria in quanto, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo dopo la stipula dell'atto di compravendita, era assente il requisito della dolosa preordinazione al pregiudizio degli interessi del creditore poiché ignara delle esposizioni debitorie del marito, anche alla luce della capienza del patrimonio della società; aggiungeva, inoltre, che l'atto di compravendita veniva posto in essere al fine di riequilibrare la sua situazione patrimoniale all'esito di una crisi coniugale poi sfociata in una separazione giudiziale
(privata di efficacia per successiva riconciliazione).
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021 si costituiva in giudizio anche il Controparte_2 quale, contestando la domanda, eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione e inammissibilità della citazione per difetto di legittimazione ad agire e/o la improcedibilità del giudizio per grave violazione del diritto di difesa per non aver parte attrice dimostrato la propria legittimazione attiva ad agire, mancando la prova della titolarità del contratto di fideiussione e del credito in oggetto;
inoltre, rilevava che, trattandosi di fideiussione con beneficio di escussione, essendo fallito il debitore principale (ItalTractor Sud S.p.A.), la MPS, per evitare la decadenza dalla fideiussione avrebbe dovuto proporre domanda di insinuazione al passivo nel termine di 6 mesi dal 01.08.2017.
Nel merito, eccepiva la nullità dei contratti di garanzia stipulati sullo schema ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/90 e per mancata sottoscrizione delle specifiche clausole onerose, oltre che la mancanza dei presupposti di accoglimento dell'azione revocatoria;
in particolare, rilevava la mancanza della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore essendo il credito - individuato nel decreto ingiuntivo emesso nel corso dell'anno 2017 - sorto successivamente all'atto dispositivo impugnato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della Monte dei
Paschi di Siena S.p.A.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., l'attrice, con la memoria n. 1), sosteneva – benchè in via ipotetica – anche la gratuità della cessione contestata, stante la mancata prova da parte della convenuta della effettiva corresponsione della sola caparra pari ad € 3.000,00
(che sarebbe avvenuta in contanti) senza dimostrare l'onerosità del trasferimento. pagina 3 di 11 La causa veniva istruita mediante la produzione dei documenti offerti dalle parti e ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 12.4.2022; rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 21.10.2025, poi sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., veniva definita mediante deposito del presente provvedimento.
***
La domanda attorea è fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio sollevata dal convenuto in ragione della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui scaturirebbe il credito tutelato con la presente azione.
Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2673 del
10/02/2016; Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013).
Parimenti, sono da rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . Controparte_2
Con riguardo alla dedotta nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio, si osserva che le parti convenute sono state poste nelle condizioni di esporre le proprie tesi difensive sull'oggetto di causa alla luce del tenore e contenuto dell'atto di citazione, peraltro considerato che le parti si sono pienamente difese nel merito.
Con riferimento all'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla società attrice, occorre evidenziare che la stessa ha dimostrato di aver acquistato il credito dalla banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data
20.12.2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 TUB;
oggetto della cessione risulta, infatti, la titolarità pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, la cui pubblicità è stata garantita a mezzo di pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017; nella specie, emerge che il credito ceduto traeva origine da un saldo di due rapporti di conto corrente recanti i nn. 7513,81 e pagina 4 di 11 7514,74, stipulati tra la e la banca MPS nell'anno 1993, garantiti dal Parte_3 CP_2
ed altri con fideiussioni omnibus come risulta dal compendio probatorio documentale in atti.
[...]
Tale debito è ricompreso nella suddetta cessione, come si legge dalla pubblicazione della stessa in
G.U secondo la seguente tipologia: “(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al dicembre 2016, per effetto dell'esercizio delle attività bancarie in tutte le sue forme”.
Quanto al subentro dell'attrice anche nel contratto di fideiussione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, T.U.B., “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione…”; parimenti, l'art. 1263 cod. civ. prevede che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.
Ne deriva che la cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, si estende anche alle fideiussioni omnibus, poiché per la normativa le garanzie seguono la sorte del credito principale.
Ciò posto, va anche rammentato che, ai fini della validità della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 25547 del 2025).
Solo ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
Nel caso di specie, il fideiussore convenuto ha contestato soltanto la titolarità del contratto di fideiussione e del credito ma non ha eccepito in modo specifico l'assenza del contratto di cessione;
pertanto, ai fini della sussistenza della titolarità attiva del rapporto di credito è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dal quale emerge che il credito de quo è ricompreso nella cessione.
Data prova della titolarità attiva del credito in favore della società attrice, può essere respinta in questa sede anche l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus mossa dal convenuto CP_2
pagina 5 di 11 Siracusa, essendo la stessa fondata alla luce della presunta nullità dei contratti di garanzia stipulati sullo schema ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287 del 10.10.1990, oltre che per mancata sottoscrizione delle specifiche clausole onerose.
Sul punto, si evidenzia che tale contestazione costituisce rilievo deducibile nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, involgendo la portata della garanzia del credito di cui si discute rendendolo contestato e, quindi, non impedendo la proposizione dell'actio pauliana; ad ogni modo, si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui, anche con la presenza di clausole invalide, il contratto di fideiussione ha perseguito le due utilità del contratto principale, ovvero la concessione del finanziamento in favore della società e il mantenimento della garanzia in favore della banca creditrice, anche espunte le clausole invalide, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia del debito della debitrice principale.
A fortiori, si rammenta che, quando l'azione revocatoria viene promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione;
infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento, in concorso con gli altri requisiti di legge, anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (Cass. civ., Sez. 2, n.
1413/2006) con la conseguenza che, prestata la fideiussione, in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) (Cass. S.U. n.9349/2002).
Volgendo, quindi, l'esame al merito della domanda si ricorda che, alla luce del disposto di cui all'art. 2901 cod. civ., l'attore in revocatoria ha l'onere di dimostrare: a) l'esistenza del credito;
b) l'eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
c) il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di arrecare il suddetto pregiudizio da parte del debitore e, in caso di atto oneroso, anche del terzo (in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessaria la prova della preordinazione dolosa).
Quanto al presupposto dell'esistenza del credito, oltre alla nota sufficienza, ai fini dell'azione revocatoria, del credito c.d. litigioso, nell'ipotesi al vaglio si rammenta il già citato principio dettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione al momento in cui deve ritenersi esistente il credito in relazione alla figura del fideiussore, assumendo rilevanza tutti gli atti incidenti sul patrimonio pagina 6 di 11 del medesimo compiuti successivamente all'apertura del credito e al sorgere della fideiussione
(Cassazione civile sez. III, 27/06/2002, n.9349).
Ebbene, nella specie la società attrice – che ha dimostrato di avere un credito nei confronti del in ragione del richiamato contratto di cessione dei crediti in blocco del 20.12.2017 – risulta CP_2 creditrice del convenuto in virtù di un credito sorto prima del decreto ingiuntivo n. 83/17 del CP_2
7.2.2017, atteso che quest'ultimo (con il quale il credito medesimo è stato ritenuto esigibile, pur essendo sub iudice) ha trovato la propria fonte nel saldo di due contratti di conto corrente (nn.
7513,81 e 7515,74) stipulati nell'anno 1993 dal debitore principale con la Parte_3 banca MPS e di cui il aveva sottoscritto, unitamente ad altri soggetti terzi rispetto a Controparte_2 questo giudizio (e che non assumono la veste di litisconsorti necessari) un contratto di fideiussione omnibus.
Pertanto, l'atto di compravendita di cui si chiede nel presente giudizio la dichiarazione di inefficacia relativa è stato stipulato successivamente al sorgere del credito, ovvero il 3.2.2016, così rendendo del tutto irrilevante l'accertamento della dolosa preordinazione (art. 2901, comma 1, n. 1) cod. civ.).
Dimostrata la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, occorre verificare la sussistenza del pregiudizio arrecato al creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore da parte del debitore e del terzo (c.d. scientia damni) trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso.
Quanto all'eventus damni, cioè la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, deve rilevarsi che lo stesso ricorre notoriamente non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa di esso;
circostanze ravvisabili nel caso di specie, non avendo, peraltro, il debitore provato che il patrimonio residuo sarebbe stato tale da soddisfare le ragioni creditorie.
Nella specie, non vi è alcun dubbio che l'atto ha reso più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, avendo ad oggetto la compravendita di un bene immobile di proprietà del debitore solidale.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo dell'alienante-convenuto, va ribadito che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. "scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio (c.d. dolo generico), a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia pagina 7 di 11 patrimoniale generica del creditore (c.d. “consilium fraudis”, necessario per gli atti onerosi compiuti prima del sorgere del credito, cfr. Sez. Un., Sentenza n. 1898 del 27/01/2025); è sufficiente, parimenti,
l'esistenza di analoga consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Nel caso di specie, quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore-alienante , non può CP_2 duitarsi che lo stesso era certamente consapevole che l'atto de quo potesse arrecare pregiudizio – nei termini suesposti – alle ragioni creditorie, essendo pienamente consapevole, al momento della conclusione del contratto di compravendita, della sua posizione di fideiussore della società Parte_3
e della sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ.
[...]
Ad abundantiam, si aggiunga che il medesimo era anche socio della debitrice principale, per CP_2 cui appare più che ragionevole ritenere che lo stesso avesse piena cognizione della situazione patrimoniale di crisi e di insolvenza in cui versava la medesima società alla data dell'atto di compravendita, specie in considerazione del fatto che la cessione veniva stipulata (3.2.2016) qualche mese prima della presentazione di una richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di AN, presentata nel settembre 2016.
In ordine, invece, all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente occorre, in prima battuta, qualificare in termini di onerosità l'atto di disposizione realizzato dal in favore della moglie CP_2 Controparte_1
Sul punto, deve evidenziarsi che parte attrice, nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ha articolato una mera difesa consistente nel prospettare – alla luce delle difese dei convenuti
– la natura gratuita dell'atto impugnato, desumibile dall'assenza di prova della corresponsione del prezzo, così paventando un alleggerimento dell'onere probatorio consistente nell'irrilevanza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente.
Tuttavia, in tale sede non è stata proposta – nemmeno in via alternativa – alcuna domanda di simulazione assoluta volta ad accertare la natura gratuita dell'atto impugnato, formalmente oneroso, avendo, peraltro, l'attore sottolineato l'esistenza di indici dimostrativi della consapevolezza della convenuta del pregiudizio alle ragioni creditorie.
A tal riguardo, va precisato che, in essenza di una domanda di simulazione e in presenza di una formale compravendita (tipicamente onerosa) non è possibile riqualificare l'atto come gratuito, ritenuto che tale riqualificazione potrebbe, al più, essere il risultato proprio di un'operazione ermeneutica volta a disvelare un episodio di apparentia iuris.
pagina 8 di 11 Evenienza, tuttavia, mai allegata dall'attore, anche in considerazione della diversità ontologica (per contenuto e finalità) dell'azione di simulazione rispetto a quella revocatoria: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda, invece, tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis; elementi da cui si prescinde nella simulazione
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005).
Ferma, dunque, la natura onerosa dell'atto impugnato nella fattispecie in esame, in mancanza di elementi di segno contrario va valorizzato il rapporto familiare esistente tra i convenuti.
A tal riguardo, si afferma che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
Ebbene, a fronte delle deduzioni attoree deve rilevarsi che la – moglie del – ha CP_1 CP_2 dedotto di aver “acquistato, con i suoi proventi, l'appartamento peraltro ubicato al piano sottostante ad altro di sua proprietà – abitazione familiare - al solo fine di riequilibrare la sua situazione patrimoniale all'esito di una crisi coniugale che più tardi è sfociata in una separazione giudiziale
(seppur allo stato inefficace per intervenuta temporanea riconciliazione) nonché per conservare la titolarità del bene su di un immobile della propria famiglia di origine ( il lo aveva in CP_2 precedenza acquistato dal di lei cugino, Dott. )” (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione). Per_2
Alla luce di tali allegazioni e in presenza di una presunzione semplice – il rapporto di coniugio tra venditore e acquirente –, la convenuta non ha, tuttavia, fornito elementi a sostegno della sua tesi difensiva.
Si evidenzia, in primo luogo, che la stessa non ha negato di aver avuto contezza dell'esistenza della fideiussione al momento della cessione, deducendo, invece, una situazione di separazione giudiziale con il marito senza, tuttavia, consentire di comprendere a quanto risalisse tale condizione, specie in ragione del risalente momento di costituzione della garanzia fideiussoria;
circostanza che, invero, rafforza l'effetto probatorio scaturente dalla suddetta presunzione semplice (costituita dal rapporto di coniugio con il venditore ). CP_2
In secondo luogo, pur avendo la convenuta dedotto l'esistenza di un provvedimento di separazione giudiziale divenuto inefficacie per successiva riconciliazione, tale circostanza non è stata affatto pagina 9 di 11 dimostrata, né, tantomeno, allegata dal coniuge nelle proprie difese;
la lettura del CP_2 provvedimento di separazione avrebbe comunque avuto una valenza probatoria utile al sostegno della tesi della potendosi da tale atto inferire la cisi coniugale e, quindi, la realistica ignoranza delle CP_1 vicende societarie in cui era inserito il coniuge.
A fortiori, la invece, ha sostenuto che la cessione era riconducibile ad un riassetto CP_1 patrimoniale dovuto alla sperequazione creatasi nel corso del matrimonio, durante il quale solo il patrimonio del si era accresciuto in ragione del regime patrimoniale prescelto (separazione dei CP_2 beni); circostanza, invece, del tutto indimostrata, peraltro non desumibile nemmeno dall'atto pubblico di compravendita (nel quale i coniugi non risultano nemmeno separati giudizialmente).
In accoglimento della domanda attorea, quindi, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita indicato in citazione.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, e quindi avviene secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della causa (ex art. 5 del citato DM), secondo i valori minimi in ragione dell'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Infine, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, deve ordinarsi al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda descritta in epigrafe:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di - e per essa – dell'atto pubblico di Parte_1 Parte_2 compravendita a rogito Notaio Dott. , rep. 99015, racc. 24869, del 3.2.2016 Persona_1 stipulato tra e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. Controparte_2 Controparte_1 di AN il 18.2.2016, al numero 2131 di registro generale e numero 1649 di Registro
Particolare, avente ad oggetto: appartamento posto al piano secondo, censito nel catasto Fabbricati del Comune di AN al foglio di mappa 47, particella 277, sub 1104, Via Poerio Giuseppe
n.85, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 3;
2. condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in € 7.324,50, di cui € 272,50 per esborsi, ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di AN le consequenziali annotazioni e trascrizioni della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; pagina 10 di 11 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 11 di 11