Articolo 60 del Codice del consumo
Articolo 58Articolo 61
Versione
23 ottobre 2005
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Versione
13 giugno 2014
Art. 60. ((Ambito di applicazione)) (( 1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita.
Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale. )) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 13 giugno 2014
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