Art. 1.
I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186 , per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , sono ulteriormente prorogati come segue:
al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.
I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186 , per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , sono ulteriormente prorogati come segue:
al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.