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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17/5/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campo nell'Elba (LI) il 18/04/2009 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 18/03/2012 a Piombino. Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 22/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11/9/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 11/9/2024, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 11.09.2024 il Tribunale in composizione collegiale emetteva sentenza di separazione consensuale e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 05.06.2025 in trattazione scritta.
In data 24.04.2025 le parti depositavano istanza di correzione di errore materiale della sentenza di separazione n. 193/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 12.9.2024, in quanto in detta sentenza ricorreva un errore materiale nel senso indicato dall'avv. Giuliani in ordine al Comune ove le parti hanno contratto matrimonio ed all'Ufficio di Stato Civile competente.
In data 29.04.2025 il Tribunale in composizione collegiale emetteva ordinanza con la quale disponeva, a correzione del dispositivo della sentenza di separazione n. 193/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 12.9.2024, che ove sta scritto “ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino” si intenda scritto “ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo nell'Elba di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campo nell'Elba”.
All'udienza del 05.06.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 17/5/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campo nell'Elba (LI) il 18/04/2009 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile d ne o Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie B n.
2. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata in Loc. Casone alla Sughera n. 207, nel comune di Piombino (LI) di proprietà del sig. rimarrà nella disponibilità dello stesso CP_1 unitamente ai mobili e arredi, mentre l minore sarà collocata presso la residenza della madre sita in via W. Tobagi n. 3 - 57025 Piombino (LI) ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamen ponsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in via Per_1
W. Tobagi, 5 Piombino (LI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4. 4/a) tutti i mercoledì sera la prenderà da casa della madre dalle 19.30 fino alla mattina successiva quando la porterà a scuola e, in via alternata nel weekend la prenderà da casa della madre dal venerdì sera dalle 19.30 fino alla mattina del lunedì successivo quando la porterà a scuola;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: dopo pranzo, se la mamma ha la possibilità di lavorare da casa, la bambina rimane con lei, altrimenti viene accompagnata presso l'abitazione dei nonni paterni dove rimane fino all'uscita del lavoro della Sig.ra intorno alle 18.00, invece nei giorni di martedì e Parte_1 mercoledì quando la madre lav ina, la bambina viene pressa da scuola dai nonni paterni con i quali pranza e attende l'arrivo della mamma, mentre nei giorni di lunedì, giovedì e il venerdì viene presa da scuola dalla mamma;
Sport: frequenta Per_1 Per_1 corso di nuoto per lte a settimana il martedì ed il venerdì dal alle 18.30 presso il quale verrà accompagnata e ripresa dalla madre;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con ciascun genitore n. 4 giorni continuativi che verranno individuati dai genitori sulla base del piano ferie di entrambi;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi tra i genitori alla luce del piano estivo di ferie. Gli altri giorni, in particolare dal lunedi al venerdi, la figlia trascorrerà la giornata con i nonni paterni dalle ore 8.30 alle ore 18.00, orario in cui i genitori terminano il lavoro e preleveranno la figlia dai nonni, il tutto con le alternanze indicate nel piano previsto per il periodo invernale. Sempre nel periodo estivo, in accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà un periodo di 10 giorni (anche non consecutivi) presso la residenza della nonna materna,
, sita in san Piero in Campo, Isola d'Elba. Persona_2 verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 (euro quattrocento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In proposito, al fine di facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato apposite Linee Guida, che in questa sede espressamente si applicano così come integralmente riportate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: - libri scolastici, - spese sanitarie urgenti - acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco - spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) - spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato - spese protesiche - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per l'organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il padre, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 05.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. LAURA GIULIANI;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17/5/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campo nell'Elba (LI) il 18/04/2009 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 18/03/2012 a Piombino. Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c.
Con provvedimento in data 22/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11/9/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 11/9/2024, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 11.09.2024 il Tribunale in composizione collegiale emetteva sentenza di separazione consensuale e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 05.06.2025 in trattazione scritta.
In data 24.04.2025 le parti depositavano istanza di correzione di errore materiale della sentenza di separazione n. 193/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 12.9.2024, in quanto in detta sentenza ricorreva un errore materiale nel senso indicato dall'avv. Giuliani in ordine al Comune ove le parti hanno contratto matrimonio ed all'Ufficio di Stato Civile competente.
In data 29.04.2025 il Tribunale in composizione collegiale emetteva ordinanza con la quale disponeva, a correzione del dispositivo della sentenza di separazione n. 193/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 12.9.2024, che ove sta scritto “ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino” si intenda scritto “ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo nell'Elba di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campo nell'Elba”.
All'udienza del 05.06.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa per la decisione.
Il ricorso, depositato in data 17/5/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campo nell'Elba (LI) il 18/04/2009 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile d ne o Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie B n.
2. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. La dimora coniugale ubicata in Loc. Casone alla Sughera n. 207, nel comune di Piombino (LI) di proprietà del sig. rimarrà nella disponibilità dello stesso CP_1 unitamente ai mobili e arredi, mentre l minore sarà collocata presso la residenza della madre sita in via W. Tobagi n. 3 - 57025 Piombino (LI) ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamen ponsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in via Per_1
W. Tobagi, 5 Piombino (LI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4. 4/a) tutti i mercoledì sera la prenderà da casa della madre dalle 19.30 fino alla mattina successiva quando la porterà a scuola e, in via alternata nel weekend la prenderà da casa della madre dal venerdì sera dalle 19.30 fino alla mattina del lunedì successivo quando la porterà a scuola;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: dopo pranzo, se la mamma ha la possibilità di lavorare da casa, la bambina rimane con lei, altrimenti viene accompagnata presso l'abitazione dei nonni paterni dove rimane fino all'uscita del lavoro della Sig.ra intorno alle 18.00, invece nei giorni di martedì e Parte_1 mercoledì quando la madre lav ina, la bambina viene pressa da scuola dai nonni paterni con i quali pranza e attende l'arrivo della mamma, mentre nei giorni di lunedì, giovedì e il venerdì viene presa da scuola dalla mamma;
Sport: frequenta Per_1 Per_1 corso di nuoto per lte a settimana il martedì ed il venerdì dal alle 18.30 presso il quale verrà accompagnata e ripresa dalla madre;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con ciascun genitore n. 4 giorni continuativi che verranno individuati dai genitori sulla base del piano ferie di entrambi;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi tra i genitori alla luce del piano estivo di ferie. Gli altri giorni, in particolare dal lunedi al venerdi, la figlia trascorrerà la giornata con i nonni paterni dalle ore 8.30 alle ore 18.00, orario in cui i genitori terminano il lavoro e preleveranno la figlia dai nonni, il tutto con le alternanze indicate nel piano previsto per il periodo invernale. Sempre nel periodo estivo, in accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà un periodo di 10 giorni (anche non consecutivi) presso la residenza della nonna materna,
, sita in san Piero in Campo, Isola d'Elba. Persona_2 verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 400,00 (euro quattrocento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie, previamente convenute tra i genitori e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In proposito, al fine di facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato apposite Linee Guida, che in questa sede espressamente si applicano così come integralmente riportate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: - libri scolastici, - spese sanitarie urgenti - acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco - spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private) - spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato - spese protesiche - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie.
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per l'organizzazione di ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Il padre, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 05.06.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra