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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5273/2024 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Maria Beatrice Bocchese,
Ricorrente contro
, contumace, Controparte_1
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. lgs. n. 150/2011 depositato il 7.5.2024 lo ha dedotto che: Parte_1
- gli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella hanno svolto ed espletato, in forma associata, tramite lo attività Parte_1
professionale in favore della IG.ra , in virtù di procura alle liti da questa Controparte_1
rilasciata loro a rogito Notar Avv. Paolo Bruno Mangiapane Rep. N. 83812 del
11.02.2019, sia in forma stragiudiziale, sia nel successivo giudizio celebrato dinanzi il
Tribunale monocratico di Bari R.G.N. 10271/2020, Sez. 3, promosso dalla IG.ra CP_1 contro l'
[...] Controparte_2
giudizio, allo stato, ancora pendente;
- in data 18.01.2024 la IG.ra , mediante raccomandata A/R ricevuta in Controparte_1
data 25.01.2024 e trasmessa direttamente agli associati dello
[...]
, Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella, comunicava Parte_1
formale revoca, senza giustificato motivo, dell'incarico professionale a suo tempo dalla stessa conferito;
- l'attività defensionale espletata dai professionisti, in particolare, si concretizzava nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità professionale medico-sanitaria e, successivamente, nella fase dinanzi all'Organismo di mediazione, conclusasi, quest'ultima, con esito negativo, che rendeva necessaria la fase introduttiva del giudizio, la fase di trattazione, con la redazione delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con l'espletamento della C.T.U., e, da ultimo, con la fase dell'esame della C.T.U. depositata, anche a seguito delle osservazioni redatte del C.T.P. Dott. Persona_1
[...]
- malgrado, poi, la stessa stipula del contratto d'opera professionale tra gli Avv. Pompilio
Massafra e Massimo Langella e la IG.ra , e, nonostante i suddetti Controparte_1
professionisti volontariamente abbiano optato per le condizioni di determinazione del compenso, che fossero le più favorevoli alla loro cliente, in tal guisa, rideterminando il compenso stesso sulla base dei più favorevoli parametri tariffari previsti dal D.M.
55/2014, la IG.ra non ha mai, in alcun modo, provveduto al pagamento Controparte_1 degli onorari per l'importo di €.13.686,55, nonché al rimborso delle somme anticipate dallo studio associato, in suo nome e per suo conto, per un complessivo importo di
€.817,24, così di seguito riepilogate: di €.48,80 procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato;
il tutto, comunque ed in ogni caso, spettante, ai professionisti nominati;
- la IG.ra , infatti, nonostante la richiesta del pagamento degli onorari, Controparte_1
inviata alla stessa a mezzo raccomandata A/R direttamente dagli Avvocati Pompilio
Massafra e Massimo Langella, in data 29.01.2024, raccomandata ritirata personalmente dall'odierna resistente in data 01.02.2024, reiterata, poi, nella successiva diffida inviata in data 20.02.2024 (raccomandata ritirata in data 29.02.2024) fosse stata calcolata nella misura media, così come previsto dal D.M. 55/2014, unitamente alla richiesta del rimborso delle spese anticipate dallo studio associato in suo nome e per suo conto, riteneva che nulla dovesse mai corrispondere ai propri precedenti difensori;
la stessa odierna resistente, infatti, mai ha provveduto a riscontrare nessuna delle diffide inviatele, ovvero del successivo invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, né tantomeno a contattare il difensore dell'associazione professionale, anche per concordare, ove del caso, una soluzione stragiudiziale;
tale comportamento appare esclusivamente finalizzato allo scopo di procurarsi un pretesto per giustificare la sua volontà di non voler procedere, in alcun modo, al pagamento di tutto quanto dovuto dalla stessa, in relazione sia alle spese anticipate, sia al compenso per l'opera professionale svolta in suo favore dagli
Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella, riuniti nello Studio Legale
[...]
; Parte_1
- l'aver scelto di voler revocare, senza un giustificato motivo, l'incarico professionale, in relazione al giudizio celebrato dinanzi il Tribunale Monocratico di Bari R.G.N.
10271/2020 non può di certo esimere la IG.ra dal mantenere gli Controparte_1
impegni assunti nei confronti dei suoi precedenti difensori, per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese anticipate dallo studio associato.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di condannare la resistente – sulla base del contratto d'opera professionale e, comunque, sulla base dei valori tabellari ex D.M. 55/2014 – al pagamento, in favore dello , della Parte_1 somma di €.13.686,55, nonché al rimborso delle somme anticipate dallo studio associato, in suo nome e per suo conto, per un complessivo importo di €.817,24 (di cui €.48,80 procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato), e così, complessivamente in €.14.503,79, oltre interessi di legge, sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di €.1.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per la mancata adesione all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Con decreto depositato il 31.5.2024 è stata fissata l'udienza del 19.2.2025, assegnando alla resistente termine fino a 10 giorni prima per la costituzione ed assegnando a parte ricorrente termine per la notificazione degli atti alla controparte almeno 40 giorni liberi prima dell'udienza.
Parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione il 3.7.2024 ed il 18.7.2024.
L'udienza del 19.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 27.1.2025.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata il 19.2.2025 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
In limine litis, va rilevato che il presente ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D. lgs.
n. 150/2011 – depositato il 7.5.2024 (trovando, quindi, applicazione la novella di cui al
D. lgs. n. 149/2022) – va definito con sentenza in base all'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato nei limiti di cui infra.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico (cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n.
29837/2011).
Nella specie, sebbene il compenso dovuto alla ricorrente risulti determinato consensualmente in forma scritta con il contratto d'opera professionale (allegato al ricorso) - ove all'art. 7 le parti hanno espressamente previsto che, in caso di revoca del cliente senza motivo (come avvenuto nella specie: cfr. racc.ta a/r della resistente del
18.1.2024, allegata al ricorso), la cliente si sarebbe obbligata al pagamento dei compensi per la misura di euro 15.000,00, oltre gli esborsi sostenuti dalla controparte – la ricorrente con la diffida del 29.1.2024 ricevuta l'1.2.2024 (allegata al ricorso) ha limitato i compensi ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per una causa di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, chiedendo euro 2.430,00 per la fase studio, euro
1.550,00 per la fase introduttiva ed euro 5.400,00 per la fase istruttoria, per complessivi euro 9.380,00, oltre accessori di legge ed esborsi, per un totale di euro 14.503,79.
Orbene, in linea generale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001, e, più di recente, Cass.
n. 8615/2006; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015); più in particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nella specie, dalle risultanze di causa è evidente che:
- la resistente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di compensi ed esborsi;
- risultano dimostrati il conferimento dell'incarico alla ricorrente (cfr. procura notarile e contratto di prestazione professionale, allegati al ricorso) nonché lo svolgimento dell'incarico professionale da parte della ricorrente fino al deposito della C.T.U. medico- legale nel giudizio iscritto al n. 10271/2020 R.G. del Tribunale di Bari (cfr. allegati al ricorso), di valore indeterminato;
- il rapporto professionale è da intendersi cessato a seguito della revoca del mandato da parte della resistente (cfr. racc.ta a/r del 18.1.2024, allegata al ricorso).
Quanto ai compensi professionali (eccetto quelli della fase decisoria: cfr. infra), la richiesta della ricorrente risulta congrua, tenuto conto dell'attività espletata e provata, rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 indicati dalla ricorrente nella diffida del
29.1.2024 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022), con la conseguenza che – tenuto conto dell'indubbia complessità dell'affare nonché del valore indeterminabile del giudizio (cui consegue l'individuazione del relativo scaglione di valore in base all'art. 5 c. 6 D.M. citato) – vanno riconosciuti i richiesti importi di cui ai valori medi della tabella n. 2, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ossia euro 2.430,00 per la fase studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva ed euro 5.400,00 per la fase istruttoria (con esclusione del compenso della fase decisoria, non espletata), per un totale di euro 9.380,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. citato, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Va, invece, rigettata la richiesta del compenso per la fase decisoria – richiesta avanzata a partire dalle note di trattazione depositate il 13.2.2025 – in quanto per tale fase non risulta espletata la relativa attività: a tal fine, la documentazione allegata alle suddette note di trattazione non è idonea a provare lo svolgimento dell'attività professionale per la fase decisoria.
Quanto agli esborsi anticipati dalla ricorrente, questi vanno riconosciuti nella misura richiesta e dimostrata di euro 817,24 come da allegati al ricorso, di cui €.48,80 per procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato.
Inoltre, sulle predette somme vanno riconosciuti i richiesti interessi legali dalla messa in mora del 29.1.2024 al soddisfo (cfr. Cass. n. 24973/2022).
Va poi rigettata la richiesta della ricorrente in ordine al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., non risultando comunque provati o desumibili i presupposti della fattispecie (mala fede o colpa grave).
Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2; scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento in Controparte_1
favore dello , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per l'attività defensionale prestata dagli associati in favore della prima nel giudizio indicato in parte motiva, della somma di euro 817,24 per esborsi e della somma di euro 9.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, nonché oltre interessi nella misura legale come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda;
- condanna al pagamento in favore dello Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio, liquidate in euro 276,80 per esborsi ed in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5273/2024 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Maria Beatrice Bocchese,
Ricorrente contro
, contumace, Controparte_1
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. lgs. n. 150/2011 depositato il 7.5.2024 lo ha dedotto che: Parte_1
- gli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella hanno svolto ed espletato, in forma associata, tramite lo attività Parte_1
professionale in favore della IG.ra , in virtù di procura alle liti da questa Controparte_1
rilasciata loro a rogito Notar Avv. Paolo Bruno Mangiapane Rep. N. 83812 del
11.02.2019, sia in forma stragiudiziale, sia nel successivo giudizio celebrato dinanzi il
Tribunale monocratico di Bari R.G.N. 10271/2020, Sez. 3, promosso dalla IG.ra CP_1 contro l'
[...] Controparte_2
giudizio, allo stato, ancora pendente;
- in data 18.01.2024 la IG.ra , mediante raccomandata A/R ricevuta in Controparte_1
data 25.01.2024 e trasmessa direttamente agli associati dello
[...]
, Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella, comunicava Parte_1
formale revoca, senza giustificato motivo, dell'incarico professionale a suo tempo dalla stessa conferito;
- l'attività defensionale espletata dai professionisti, in particolare, si concretizzava nella fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità professionale medico-sanitaria e, successivamente, nella fase dinanzi all'Organismo di mediazione, conclusasi, quest'ultima, con esito negativo, che rendeva necessaria la fase introduttiva del giudizio, la fase di trattazione, con la redazione delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con l'espletamento della C.T.U., e, da ultimo, con la fase dell'esame della C.T.U. depositata, anche a seguito delle osservazioni redatte del C.T.P. Dott. Persona_1
[...]
- malgrado, poi, la stessa stipula del contratto d'opera professionale tra gli Avv. Pompilio
Massafra e Massimo Langella e la IG.ra , e, nonostante i suddetti Controparte_1
professionisti volontariamente abbiano optato per le condizioni di determinazione del compenso, che fossero le più favorevoli alla loro cliente, in tal guisa, rideterminando il compenso stesso sulla base dei più favorevoli parametri tariffari previsti dal D.M.
55/2014, la IG.ra non ha mai, in alcun modo, provveduto al pagamento Controparte_1 degli onorari per l'importo di €.13.686,55, nonché al rimborso delle somme anticipate dallo studio associato, in suo nome e per suo conto, per un complessivo importo di
€.817,24, così di seguito riepilogate: di €.48,80 procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato;
il tutto, comunque ed in ogni caso, spettante, ai professionisti nominati;
- la IG.ra , infatti, nonostante la richiesta del pagamento degli onorari, Controparte_1
inviata alla stessa a mezzo raccomandata A/R direttamente dagli Avvocati Pompilio
Massafra e Massimo Langella, in data 29.01.2024, raccomandata ritirata personalmente dall'odierna resistente in data 01.02.2024, reiterata, poi, nella successiva diffida inviata in data 20.02.2024 (raccomandata ritirata in data 29.02.2024) fosse stata calcolata nella misura media, così come previsto dal D.M. 55/2014, unitamente alla richiesta del rimborso delle spese anticipate dallo studio associato in suo nome e per suo conto, riteneva che nulla dovesse mai corrispondere ai propri precedenti difensori;
la stessa odierna resistente, infatti, mai ha provveduto a riscontrare nessuna delle diffide inviatele, ovvero del successivo invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, né tantomeno a contattare il difensore dell'associazione professionale, anche per concordare, ove del caso, una soluzione stragiudiziale;
tale comportamento appare esclusivamente finalizzato allo scopo di procurarsi un pretesto per giustificare la sua volontà di non voler procedere, in alcun modo, al pagamento di tutto quanto dovuto dalla stessa, in relazione sia alle spese anticipate, sia al compenso per l'opera professionale svolta in suo favore dagli
Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella, riuniti nello Studio Legale
[...]
; Parte_1
- l'aver scelto di voler revocare, senza un giustificato motivo, l'incarico professionale, in relazione al giudizio celebrato dinanzi il Tribunale Monocratico di Bari R.G.N.
10271/2020 non può di certo esimere la IG.ra dal mantenere gli Controparte_1
impegni assunti nei confronti dei suoi precedenti difensori, per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese anticipate dallo studio associato.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di condannare la resistente – sulla base del contratto d'opera professionale e, comunque, sulla base dei valori tabellari ex D.M. 55/2014 – al pagamento, in favore dello , della Parte_1 somma di €.13.686,55, nonché al rimborso delle somme anticipate dallo studio associato, in suo nome e per suo conto, per un complessivo importo di €.817,24 (di cui €.48,80 procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato), e così, complessivamente in €.14.503,79, oltre interessi di legge, sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di €.1.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia per la mancata adesione all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.
Con decreto depositato il 31.5.2024 è stata fissata l'udienza del 19.2.2025, assegnando alla resistente termine fino a 10 giorni prima per la costituzione ed assegnando a parte ricorrente termine per la notificazione degli atti alla controparte almeno 40 giorni liberi prima dell'udienza.
Parte ricorrente ha depositato la prova della notificazione il 3.7.2024 ed il 18.7.2024.
L'udienza del 19.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 27.1.2025.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata il 19.2.2025 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
In limine litis, va rilevato che il presente ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D. lgs.
n. 150/2011 – depositato il 7.5.2024 (trovando, quindi, applicazione la novella di cui al
D. lgs. n. 149/2022) – va definito con sentenza in base all'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato nei limiti di cui infra.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice: l'elencazione predetta ha carattere gerarchico (cfr., sul punto, Cass. n. 1223/2003; 9514/1996; n. 2491/1984), avendo il legislatore conferito criterio preferenziale all'accordo delle parti, con la conseguenza che risulta precluso al giudice il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni, appunto, risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr., sul punto, Cass. n.
29837/2011).
Nella specie, sebbene il compenso dovuto alla ricorrente risulti determinato consensualmente in forma scritta con il contratto d'opera professionale (allegato al ricorso) - ove all'art. 7 le parti hanno espressamente previsto che, in caso di revoca del cliente senza motivo (come avvenuto nella specie: cfr. racc.ta a/r della resistente del
18.1.2024, allegata al ricorso), la cliente si sarebbe obbligata al pagamento dei compensi per la misura di euro 15.000,00, oltre gli esborsi sostenuti dalla controparte – la ricorrente con la diffida del 29.1.2024 ricevuta l'1.2.2024 (allegata al ricorso) ha limitato i compensi ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per una causa di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, chiedendo euro 2.430,00 per la fase studio, euro
1.550,00 per la fase introduttiva ed euro 5.400,00 per la fase istruttoria, per complessivi euro 9.380,00, oltre accessori di legge ed esborsi, per un totale di euro 14.503,79.
Orbene, in linea generale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/2001, e, più di recente, Cass.
n. 8615/2006; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015); più in particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione del suo compenso (cfr. Cass. n. 9254/2006).
Nella specie, dalle risultanze di causa è evidente che:
- la resistente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente a titolo di compensi ed esborsi;
- risultano dimostrati il conferimento dell'incarico alla ricorrente (cfr. procura notarile e contratto di prestazione professionale, allegati al ricorso) nonché lo svolgimento dell'incarico professionale da parte della ricorrente fino al deposito della C.T.U. medico- legale nel giudizio iscritto al n. 10271/2020 R.G. del Tribunale di Bari (cfr. allegati al ricorso), di valore indeterminato;
- il rapporto professionale è da intendersi cessato a seguito della revoca del mandato da parte della resistente (cfr. racc.ta a/r del 18.1.2024, allegata al ricorso).
Quanto ai compensi professionali (eccetto quelli della fase decisoria: cfr. infra), la richiesta della ricorrente risulta congrua, tenuto conto dell'attività espletata e provata, rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 indicati dalla ricorrente nella diffida del
29.1.2024 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022), con la conseguenza che – tenuto conto dell'indubbia complessità dell'affare nonché del valore indeterminabile del giudizio (cui consegue l'individuazione del relativo scaglione di valore in base all'art. 5 c. 6 D.M. citato) – vanno riconosciuti i richiesti importi di cui ai valori medi della tabella n. 2, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ossia euro 2.430,00 per la fase studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva ed euro 5.400,00 per la fase istruttoria (con esclusione del compenso della fase decisoria, non espletata), per un totale di euro 9.380,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. citato, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Va, invece, rigettata la richiesta del compenso per la fase decisoria – richiesta avanzata a partire dalle note di trattazione depositate il 13.2.2025 – in quanto per tale fase non risulta espletata la relativa attività: a tal fine, la documentazione allegata alle suddette note di trattazione non è idonea a provare lo svolgimento dell'attività professionale per la fase decisoria.
Quanto agli esborsi anticipati dalla ricorrente, questi vanno riconosciuti nella misura richiesta e dimostrata di euro 817,24 come da allegati al ricorso, di cui €.48,80 per procedimento di mediazione, €.119,61 per la procura notarile, €.100,00 per consulenza tecnica di parte, €.518,00 per contributo unificato, €.27,00 per marca da bollo, €.3,83 diritti relativi all'acquisto telematico della marca da bollo e contributo unificato.
Inoltre, sulle predette somme vanno riconosciuti i richiesti interessi legali dalla messa in mora del 29.1.2024 al soddisfo (cfr. Cass. n. 24973/2022).
Va poi rigettata la richiesta della ricorrente in ordine al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., non risultando comunque provati o desumibili i presupposti della fattispecie (mala fede o colpa grave).
Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 2; scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento in Controparte_1
favore dello , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per l'attività defensionale prestata dagli associati in favore della prima nel giudizio indicato in parte motiva, della somma di euro 817,24 per esborsi e della somma di euro 9.380,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, nonché oltre interessi nella misura legale come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda;
- condanna al pagamento in favore dello Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio, liquidate in euro 276,80 per esborsi ed in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore