Ordinanza cautelare 3 maggio 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12241 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva, del decreto di rigetto della cittadinanza italiana n. domanda K10/0663221 del 12/10/2021 notificata in data 27/12/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina albanese, riferisce nel ricorso che, una volta entrata nel territorio nazionale italiano, veniva regolarizzata, richiedendo un permesso di soggiorno. A seguito di rinnovi, la stessa richiedeva ed otteneva da parte della Questura di Roma, in data 30/12/2011, il permesso di soggiorno per lungo periodo. Riferisce, altresì, che il proprio nucleo familiare, di cittadinanza albanese, è residente in Italia da molti anni e che hanno ottenuto il permesso di lungo periodo sia i figli minorenni, che i genitori, evidenziando reddito derivante da lavoro.
A seguito del tempo trascorso nel territorio italiano, la ricorrente presentava domanda di cittadinanza italiana il 31/12/2016.
A fronte della richiesta il Ministero comunicava, tuttavia, che la richiedente non era in possesso dei requisiti richiesti.
Il preavviso di rigetto, rimasto senza riscontro, aveva il seguente tenore “ Nel corso della rituale istruttoria, è emerso che la SV si è iscritta residente nelle liste del comune di Roma in data 17/09/2012 proveniente da -OMISSIS- (Albania) protocollo immigrazione 2012/044107. Per quanto esposto la S.V. sembrerebbe aver interrotto la residenza legale decennale nel territorio italiano e, conseguentemente, difetterebbe il requisito previsto dal combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera f), citata legge n. 91/92, e dell’art. 1, comma 2, lett a), d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Inoltre, risulta che il reddito dalla S.V., è inferiore rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari a €. 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a €. 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori €. 516,00 per ogni figlio a carico). Al riguardo, si informa che, conformemente alle direttive emanate con circolare del Ministro dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, per la valutazione delle istanze di richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, citata legge n. 91/1992, possono essere presi in considerazione i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare dell’istante, debitamente dichiarati all’agenzia delle entrate”.
In data 12/10/2021 veniva emesso il decreto di rigetto, notificato in data 27/12/2021, con cui si confermavano i rilievi esposti nell’avviso ex art. 10 bis L. 241/1990.
Tale atto è stato gravato con un unico motivo di diritto: eccesso di potere per carenza di istruttoria - erroneità sui presupposti – violazione dell'art. 97 Cost.
Il provvedimento impugnato appare, si dice, erroneamente motivato nella parte in cui presuppone che si debba tener conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso. Pertanto, valutando il complesso reddituale del nucleo familiare i requisiti ai fini della concessione della cittadinanza italiana venivano soddisfatti e per l’effetto alla ricorrente poteva essere concessa la naturalizzazione così come richiesta. In merito al requisito dell’iscrizione all’anagrafe, viene evidenziato come da documentazione depositata la stessa era già in possesso dei requisiti e benché possa dichiararsi tardiva l’iscrizione questo non sarebbe elemento utile al rigetto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va rigettato essendo manifestamente infondato.
Alla data di presentazione dell’istanza, la ricorrente non risultava in possesso della residenza legale continuativa per almeno dieci anni nel territorio dello Stato, prevista dal combinato disposto dell’art. 9 co.1 lett. f) della legge n. 91/92 e dall’art. 1, comma 2, del dPR n. 572/1993, che deve permanere fino alla prestazione del giuramento.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nell’avviso ex art. 10bis L. 241/1990, non si fa riferimento al solo reddito personale, affermandosi, viceversa, espressamente che “ possono essere presi in considerazione i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare dell’istante, debitamente dichiarati all’agenzia delle entrate ”.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Si ravvisano sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.