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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1909/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1909 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
C.F. ), nata in [...], il [...]; Parte_2 C.F._2 con l'Avv. LUCA SCOPA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: 1) annullare e/o dichiarare illegittimi ed inefficaci il Decreto del Questore della Provincia di , n.15/A12/2023/Imm. di data CP_1
17/02/2023, ed ill Decreto del Questore della Provincia di n.14/A12/2023 di CP_1 data 17/02/2023, entrambi notificati in data 20/06/2023, con i quali si rigettano le due istanze di rilascio di permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI per coesione con il figlio presentate da e e tutti gli atti Parte_3 Parte_1 Parte_2 presupposti connessi e consequenziali, 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il permesso di soggiorno per MOTIVI con il figlio Controparte_2
ai sensi dell'art. dall'art.29, comma 1, lett.d) del D.Lgs. N.286/98. Parte_3
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali ai sensi di legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, cittadini del Kosovo, con ricorso depositato il 15-7-2023, agiscono in giudizio avverso i provvedimenti di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emessi dalla Questura della Provincia di il 20-6-2023, notificati CP_1
il 20-6-2023, esponendo:
-di essere giunti in Italia il 13-7-2021 con visto per motivi di turismo, raggiungendo i due figli , nato in [...] (in realtà in Kosovo: doc. 4 ric.) il 21-4- Parte_3
1987 e residente a [...], e , nato in [...] (in realtà Kosovo: doc. Persona_1
8 ric.) il 30-8-1995;
-che il figlio è giunto in Italia nel 2013 ed è titolare di soggiorno Parte_3
UE per soggiornanti di lungo periodo (doc. 4), oltre che titolare di impresa edile (docc. 5
e 6), presso cui lavorano anche il padre e il fratello (docc. Parte_1 Persona_1
11 e 12), quest'ultimo stabilitosi in Italia dal 2022 (docc. 9 e 10);
-di aver presentato in data 13-10-2021 istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio Parte_3
-che l'istanza è stata rigettata in ragione dell'asserito difetto delle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 (docc. 1 e 2);
-che detto provvedimento è illegittimo, in quanto anche l'altro figlio dei ricorrenti,
si è stabilito in Italia dal 2022, abitando presso il fratello ad Ora (BZ) e Persona_1 lavorando presso l'impresa di quest'ultimo, avendo richiesto, inoltre, permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I. presso la Questura di
Gorizia;
-che il provvedimento opposto ha diversamente assunto la residenza di Persona_1 nel Paese d'origine, nonché la mancanza del requisito di vivenza a carico dei ricorrenti rispetto al figlio reputando irrilevanti le dichiarazioni di disoccupazione Parte_3
del Ministero del Lavoro e del Benessere Sociale della Repubblica del Kosovo del 22-10-
2021, oltre a certificazione per cui gli stessi non beneficiano dell'assistenza sociale;
pag. 2/9 -che, inoltre, il figlio dei ricorrenti ha aiutato economicamente i genitori, “inviando agli stessi somme di denaro a mani del fratello (ricorso, pag. 4; docc. 18 Persona_1
e 19);
-che, in seguito al suo arrivo in Italia, il padre è stato assunto presso Parte_1
l'impresa del figlio, così raggiungendo l'indipendenza economica (doc. 25);
-che, inoltre, il ricorrente soffre di problemi cardiaci, necessitando di Parte_1
cure mediche (docc. 21-24); conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento opposto, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Fissata udienza ex artt. 669 bis seg. c.p.c., nessuno è comparso e l'istanza cautelare è stata dichiarata improcedibile con ordinanza del 26-10-2023.
Fissata udienza nel merito, nel costituirsi in giudizio parte resistente deduce che:
-il ricorrente n data 13-7-2021 ha richiesto rilascio del permesso Parte_1
per coesione familiare con il figlio Parte_3
-l'Amministrazione ha rilevato la mancata dimostrazione della condizione di genitore a carico e della circostanza di non avere altri figli nel Paese d'origine ex art. 29, comma
1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.);
-il ricorrente ha depositato dichiarazione del figlio (doc. 3), una Persona_1
dichiarazione del centro di assistenza sociale di , una certificazione del Comune Per_2
Per_ di (doc. 4) e la certificazione di disoccupazione dell'interessato e del figlio Per_2
(doc. 5), da detta documentazione risultando la presenza in Kosovo di figlio abile al lavoro nella persona di Persona_1
-quanto alla vivenza a carico, il ricorrente non ha prodotto documentazione a sostegno del supporto economico in favore del padre;
-in difetto di prova circa la ricezione, in maniera continuativa e prolungata, dell'assistenza economica necessaria per vivere, non sussistono i presupposti di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), T.U.I., secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati alo loro sostentamento per documentati, gravi
pag. 3/9 motivi di salute”;
-quanto alla posizione dell'altro figlio, questi ha dichiarato in data 22- Persona_1
10-2021 di abitare nel Comune di Prizren (Kossovo), risultando aver fatto ingresso irregolarmente in Italia il 18-8-2022 e aver presentato, il 13-10-2022, istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale innanzi alla Questura di Gorizia, istanza rigettata con provvedimento del 25-8-2023, notificato il 24-10-2023 (doc. 6); conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26-3-2024 la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Fissata udienza per la discussione, all'udienza del 3-12-2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice ha riservato la decisione.
*
La domanda dei ricorrenti è infondata e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1, T.U.I., “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: (…)
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Vale precisare che “Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro” (art. 30, comma 2,
pag. 4/9 T.U.I.) e “(…) ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo” (art. 30, comma 3, T.U.I.).
Ai sensi dell'art. 29 T.U.I. “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Ciò premesso, i provvedimenti di diniego risultano motivati, con ragioni sostanzialmente sovrapponibili, in ragione della mancata dimostrazione del requisito di vivenza a carico, oltre che della circostanza di presenza di altro figlio nel Paese d'origine
(docc. 1 e 2 ric.).
A quest'ultimo riguardo vale considerare che il figlio dei ricorrenti in Parte_4
data 22-10-2021, ha reso dichiarazione del seguente tenore: “Io abito nel villaggio Hoce te Qytetit, Comune di , nella mia casa personale. Sono disoccupato e non ho Per_2
nessun tipo di reddito, mentre i miei genitori vivono separati nella loro casa di famiglia.
Dichiaro inoltre che finanziariamente sono separato dai miei genitori e non ho nessun obbligo di mantenimento dei genitori” (doc. 3 res.).
Alla data della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare (13-10-2021) e della comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 (doc. 2 res.), sussisteva, quindi, la presenza di un altro figlio nel Paese d'origine.
Vale, peraltro, precisare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, e che ove la norma prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", debba intendersi anche "quando non siano a carico del rifugiato", dovendosi ritenere che il principio generale del diritto al
pag. 5/9 ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva 2003/86/CE, legate a ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica”, con l'ulteriore precisazione per cui “è compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021).
Ciò detto, se la mera presenza di un figlio nel Paese d'origine non può dirsi sufficiente per escludere i presupposti di cui all'art. 29 cit., in ogni caso insufficiente ai fini della dimostrazione dell'assenza di ipotesi di convivenza e di sostentamento economico una mera dichiarazione di parte, parte resistente ha altresì prodotto una attestazione proveniente dal Centro di Assistenza Sociale del Kosovo del 27-8-2021 da cui risulterebbe che i genitori nel Paese d'origine “vivono soli nel loro luogo di residenza, in condizioni precarie e con la necessità di cure da parte dell'altra persona” (doc. 4), oltre Per_ a certificato di disoccupazione relativo al figlio (doc. 5).
Anche ciò a prescindere e in via dirimente, difetta nel caso de quo la dimostrazione del requisito di vivenza a carico dei ricorrenti nei rapporti con il figlio Parte_3
regolarmente soggiornante sul territorio (doc. 4 ric.).
Deve rammentarsi che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
(CGUE, gran. sez., 9 gennaio 2007 C-1/05: “L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per “(essere) a (loro) carico”, il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello
Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere
pag. 6/9 fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo”) oltre che della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza
n. 24488 del 10/09/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20127/2021 cit.), si rende necessario dimostrare, con onere a carico di chi invochi il rilascio del permesso di soggiorno, in primo luogo, che il familiare non è in condizione di poter provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine; in secondo luogo, la condizione di vivenza “a carico” in termini di necessario sostentamento continuativo, anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle somme inviate dall'Italia nel paese di residenza del genitore.
Ciò premesso, sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno documentato il proprio stato di disoccupazione e l'insussistenza di ausili di assistenza sociale in proprio favore (docc. 15,
16 e 17 ric.), elementi invero significativi e, tuttavia, non esaustivi, tenuto conto che versati agli atti risultano due certificati rilasciati dall'Ufficio di impiego il 20-10-2021
(con “validità 6 mesi dalla data del rilascio”), ove risultano registrate date di prima consulenza risalenti nel tempo (2006 e 2008) senza alcuna allegazione o altri elementi in ordine al frangente temporale intercorrente fra dette date e quella di rilascio del
Per_ certificato;
ciò in uno alla circostanza che, dalla dichiarazione del figlio i ricorrenti sembrerebbero poter disporre nel Paese d'origine di una “loro casa di famiglia” (doc. 3 res.).
Quanto alla già menzionata attestazione del Centro di Assistenza sociale, la stessa invero semmai rivela l'esistenza di problemi di salute e la necessità di cure con assistenza di persona terza.
Sotto il secondo profilo, non vi è prova di un sostegno economico da parte del figlio ancor meno con caratteri di continuità. Pt_3
L'unico trasferimento da parte di quest'ultimo in favore del padre risulta essere quello per euro 974,00 del 17-5-2021 (peraltro pochi mesi prima dell'arrivo dei ricorrenti in
Italia: doc. 19), mentre i restanti trasferimenti sono intervenuti in favore di soggetti terzi
Per_
o del fratello (doc. 18) e la circostanza che il denaro sarebbe, infine, giunto ai genitori per il tramite del fratello, in primo luogo, è rimasta priva di alcuna offerta di prova;
in pag. 7/9 secondo luogo, è semmai smentita dal successivo trasferimento del maggio 2021 (doc.
19) intervenuto, invece, autonomamente e direttamente in favore del padre.
Anche ciò a prescindere i trasferimenti sono intervenuti, quanto agli anni immediatamente precedenti alla data dell'istanza, per complessivi euro 1.050,00 nel 2020
e 1.300,00 nel 2019 (doc. 18), difettando, peraltro, qualsiasi allegazione e argomentazione ad opera della difesa in relazione al potere di acquisto delle somme trasferite, in specie tenuto conto, ove si aderisse alla tesi di parte ricorrente, della pluralità di persone asseritamente beneficiarie di siffatti introiti, profilandosi, pertanto, al più uno sporadico aiuto economico inidoneo a delineare una fattispecie di dipendenza reale.
Vale peraltro osservare che, nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia del figlio (sin dal 2013), non vi è evidenza documentale di alcun trasferimento o sostegno economico in favore dei genitori all'infuori di quello effettuato pochi mesi prima dell'arrivo in Italia.
Difetta, dunque, idonea e adeguata prova dell'effettivo supporto materiale in favore dei genitori da parte del figlio presente sul territorio, né ad ogni modo siffatti trasferimenti di denaro avrebbero assunto il necessario carattere di continuità o entità tale da delineare una situazione di effettiva dipendenza economica o comunque l'integrarsi del presupposto di “vivenza a carico”.
Irrilevante appare, inoltre, la documentazione medica versata agli atti (peraltro non corredata dalla necessaria traduzione in lingua italiana;
cfr. docc. 21-24) tenuto conto che, anche a prescindere dal mancato rispetto del dato anagrafico nel caso de quo (“genitori ultrasessantacinquenni”), i “documentati gravi motivi di salute” ai fini del permesso di soggiorno per cui è si procede devono investire “gli altri figli” sì da giustificare l'impossibilità al sostentamento economico, ciò soltanto consentendo il rilascio del permesso di soggiorno in siffatte ipotesi anche in difetto del requisito di vivenza a carico;
mentre eventuali problemi di salute possono semmai diversamente giustificare, ove ne siano rispettati i presupposti, la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U.I.
Per ciò che concerne, infine, i profili in ordine all'indipendenza economica asseritamente conseguita dal ricorrente sul territorio (docc. 11 e 25 ric.), gli stessi non concorrono quali requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno invocato.
pag. 8/9 Per tutto quanto sopra, in difetto di prova circa i presupposti di cui all'art. 29, comma
1, lett. d), T.U.I., la domanda dei ricorrenti, anche in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva,
e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso.
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 13/12/2024
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1909/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 20 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1909 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
C.F. ), nata in [...], il [...]; Parte_2 C.F._2 con l'Avv. LUCA SCOPA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito: 1) annullare e/o dichiarare illegittimi ed inefficaci il Decreto del Questore della Provincia di , n.15/A12/2023/Imm. di data CP_1
17/02/2023, ed ill Decreto del Questore della Provincia di n.14/A12/2023 di CP_1 data 17/02/2023, entrambi notificati in data 20/06/2023, con i quali si rigettano le due istanze di rilascio di permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI per coesione con il figlio presentate da e e tutti gli atti Parte_3 Parte_1 Parte_2 presupposti connessi e consequenziali, 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il permesso di soggiorno per MOTIVI con il figlio Controparte_2
ai sensi dell'art. dall'art.29, comma 1, lett.d) del D.Lgs. N.286/98. Parte_3
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali ai sensi di legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, cittadini del Kosovo, con ricorso depositato il 15-7-2023, agiscono in giudizio avverso i provvedimenti di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emessi dalla Questura della Provincia di il 20-6-2023, notificati CP_1
il 20-6-2023, esponendo:
-di essere giunti in Italia il 13-7-2021 con visto per motivi di turismo, raggiungendo i due figli , nato in [...] (in realtà in Kosovo: doc. 4 ric.) il 21-4- Parte_3
1987 e residente a [...], e , nato in [...] (in realtà Kosovo: doc. Persona_1
8 ric.) il 30-8-1995;
-che il figlio è giunto in Italia nel 2013 ed è titolare di soggiorno Parte_3
UE per soggiornanti di lungo periodo (doc. 4), oltre che titolare di impresa edile (docc. 5
e 6), presso cui lavorano anche il padre e il fratello (docc. Parte_1 Persona_1
11 e 12), quest'ultimo stabilitosi in Italia dal 2022 (docc. 9 e 10);
-di aver presentato in data 13-10-2021 istanza ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio Parte_3
-che l'istanza è stata rigettata in ragione dell'asserito difetto delle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 (docc. 1 e 2);
-che detto provvedimento è illegittimo, in quanto anche l'altro figlio dei ricorrenti,
si è stabilito in Italia dal 2022, abitando presso il fratello ad Ora (BZ) e Persona_1 lavorando presso l'impresa di quest'ultimo, avendo richiesto, inoltre, permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I. presso la Questura di
Gorizia;
-che il provvedimento opposto ha diversamente assunto la residenza di Persona_1 nel Paese d'origine, nonché la mancanza del requisito di vivenza a carico dei ricorrenti rispetto al figlio reputando irrilevanti le dichiarazioni di disoccupazione Parte_3
del Ministero del Lavoro e del Benessere Sociale della Repubblica del Kosovo del 22-10-
2021, oltre a certificazione per cui gli stessi non beneficiano dell'assistenza sociale;
pag. 2/9 -che, inoltre, il figlio dei ricorrenti ha aiutato economicamente i genitori, “inviando agli stessi somme di denaro a mani del fratello (ricorso, pag. 4; docc. 18 Persona_1
e 19);
-che, in seguito al suo arrivo in Italia, il padre è stato assunto presso Parte_1
l'impresa del figlio, così raggiungendo l'indipendenza economica (doc. 25);
-che, inoltre, il ricorrente soffre di problemi cardiaci, necessitando di Parte_1
cure mediche (docc. 21-24); conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento opposto, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Fissata udienza ex artt. 669 bis seg. c.p.c., nessuno è comparso e l'istanza cautelare è stata dichiarata improcedibile con ordinanza del 26-10-2023.
Fissata udienza nel merito, nel costituirsi in giudizio parte resistente deduce che:
-il ricorrente n data 13-7-2021 ha richiesto rilascio del permesso Parte_1
per coesione familiare con il figlio Parte_3
-l'Amministrazione ha rilevato la mancata dimostrazione della condizione di genitore a carico e della circostanza di non avere altri figli nel Paese d'origine ex art. 29, comma
1, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.);
-il ricorrente ha depositato dichiarazione del figlio (doc. 3), una Persona_1
dichiarazione del centro di assistenza sociale di , una certificazione del Comune Per_2
Per_ di (doc. 4) e la certificazione di disoccupazione dell'interessato e del figlio Per_2
(doc. 5), da detta documentazione risultando la presenza in Kosovo di figlio abile al lavoro nella persona di Persona_1
-quanto alla vivenza a carico, il ricorrente non ha prodotto documentazione a sostegno del supporto economico in favore del padre;
-in difetto di prova circa la ricezione, in maniera continuativa e prolungata, dell'assistenza economica necessaria per vivere, non sussistono i presupposti di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), T.U.I., secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati alo loro sostentamento per documentati, gravi
pag. 3/9 motivi di salute”;
-quanto alla posizione dell'altro figlio, questi ha dichiarato in data 22- Persona_1
10-2021 di abitare nel Comune di Prizren (Kossovo), risultando aver fatto ingresso irregolarmente in Italia il 18-8-2022 e aver presentato, il 13-10-2022, istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale innanzi alla Questura di Gorizia, istanza rigettata con provvedimento del 25-8-2023, notificato il 24-10-2023 (doc. 6); conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26-3-2024 la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Fissata udienza per la discussione, all'udienza del 3-12-2024 la difesa ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice ha riservato la decisione.
*
La domanda dei ricorrenti è infondata e non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1, T.U.I., “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: (…)
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”.
Vale precisare che “Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro” (art. 30, comma 2,
pag. 4/9 T.U.I.) e “(…) ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo” (art. 30, comma 3, T.U.I.).
Ai sensi dell'art. 29 T.U.I. “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (…) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Ciò premesso, i provvedimenti di diniego risultano motivati, con ragioni sostanzialmente sovrapponibili, in ragione della mancata dimostrazione del requisito di vivenza a carico, oltre che della circostanza di presenza di altro figlio nel Paese d'origine
(docc. 1 e 2 ric.).
A quest'ultimo riguardo vale considerare che il figlio dei ricorrenti in Parte_4
data 22-10-2021, ha reso dichiarazione del seguente tenore: “Io abito nel villaggio Hoce te Qytetit, Comune di , nella mia casa personale. Sono disoccupato e non ho Per_2
nessun tipo di reddito, mentre i miei genitori vivono separati nella loro casa di famiglia.
Dichiaro inoltre che finanziariamente sono separato dai miei genitori e non ho nessun obbligo di mantenimento dei genitori” (doc. 3 res.).
Alla data della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare (13-10-2021) e della comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 (doc. 2 res.), sussisteva, quindi, la presenza di un altro figlio nel Paese d'origine.
Vale, peraltro, precisare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, e che ove la norma prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", debba intendersi anche "quando non siano a carico del rifugiato", dovendosi ritenere che il principio generale del diritto al
pag. 5/9 ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva 2003/86/CE, legate a ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica”, con l'ulteriore precisazione per cui “è compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021).
Ciò detto, se la mera presenza di un figlio nel Paese d'origine non può dirsi sufficiente per escludere i presupposti di cui all'art. 29 cit., in ogni caso insufficiente ai fini della dimostrazione dell'assenza di ipotesi di convivenza e di sostentamento economico una mera dichiarazione di parte, parte resistente ha altresì prodotto una attestazione proveniente dal Centro di Assistenza Sociale del Kosovo del 27-8-2021 da cui risulterebbe che i genitori nel Paese d'origine “vivono soli nel loro luogo di residenza, in condizioni precarie e con la necessità di cure da parte dell'altra persona” (doc. 4), oltre Per_ a certificato di disoccupazione relativo al figlio (doc. 5).
Anche ciò a prescindere e in via dirimente, difetta nel caso de quo la dimostrazione del requisito di vivenza a carico dei ricorrenti nei rapporti con il figlio Parte_3
regolarmente soggiornante sul territorio (doc. 4 ric.).
Deve rammentarsi che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
(CGUE, gran. sez., 9 gennaio 2007 C-1/05: “L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per “(essere) a (loro) carico”, il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello
Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere
pag. 6/9 fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo”) oltre che della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza
n. 24488 del 10/09/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20127/2021 cit.), si rende necessario dimostrare, con onere a carico di chi invochi il rilascio del permesso di soggiorno, in primo luogo, che il familiare non è in condizione di poter provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine; in secondo luogo, la condizione di vivenza “a carico” in termini di necessario sostentamento continuativo, anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle somme inviate dall'Italia nel paese di residenza del genitore.
Ciò premesso, sotto il primo profilo, i ricorrenti hanno documentato il proprio stato di disoccupazione e l'insussistenza di ausili di assistenza sociale in proprio favore (docc. 15,
16 e 17 ric.), elementi invero significativi e, tuttavia, non esaustivi, tenuto conto che versati agli atti risultano due certificati rilasciati dall'Ufficio di impiego il 20-10-2021
(con “validità 6 mesi dalla data del rilascio”), ove risultano registrate date di prima consulenza risalenti nel tempo (2006 e 2008) senza alcuna allegazione o altri elementi in ordine al frangente temporale intercorrente fra dette date e quella di rilascio del
Per_ certificato;
ciò in uno alla circostanza che, dalla dichiarazione del figlio i ricorrenti sembrerebbero poter disporre nel Paese d'origine di una “loro casa di famiglia” (doc. 3 res.).
Quanto alla già menzionata attestazione del Centro di Assistenza sociale, la stessa invero semmai rivela l'esistenza di problemi di salute e la necessità di cure con assistenza di persona terza.
Sotto il secondo profilo, non vi è prova di un sostegno economico da parte del figlio ancor meno con caratteri di continuità. Pt_3
L'unico trasferimento da parte di quest'ultimo in favore del padre risulta essere quello per euro 974,00 del 17-5-2021 (peraltro pochi mesi prima dell'arrivo dei ricorrenti in
Italia: doc. 19), mentre i restanti trasferimenti sono intervenuti in favore di soggetti terzi
Per_
o del fratello (doc. 18) e la circostanza che il denaro sarebbe, infine, giunto ai genitori per il tramite del fratello, in primo luogo, è rimasta priva di alcuna offerta di prova;
in pag. 7/9 secondo luogo, è semmai smentita dal successivo trasferimento del maggio 2021 (doc.
19) intervenuto, invece, autonomamente e direttamente in favore del padre.
Anche ciò a prescindere i trasferimenti sono intervenuti, quanto agli anni immediatamente precedenti alla data dell'istanza, per complessivi euro 1.050,00 nel 2020
e 1.300,00 nel 2019 (doc. 18), difettando, peraltro, qualsiasi allegazione e argomentazione ad opera della difesa in relazione al potere di acquisto delle somme trasferite, in specie tenuto conto, ove si aderisse alla tesi di parte ricorrente, della pluralità di persone asseritamente beneficiarie di siffatti introiti, profilandosi, pertanto, al più uno sporadico aiuto economico inidoneo a delineare una fattispecie di dipendenza reale.
Vale peraltro osservare che, nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia del figlio (sin dal 2013), non vi è evidenza documentale di alcun trasferimento o sostegno economico in favore dei genitori all'infuori di quello effettuato pochi mesi prima dell'arrivo in Italia.
Difetta, dunque, idonea e adeguata prova dell'effettivo supporto materiale in favore dei genitori da parte del figlio presente sul territorio, né ad ogni modo siffatti trasferimenti di denaro avrebbero assunto il necessario carattere di continuità o entità tale da delineare una situazione di effettiva dipendenza economica o comunque l'integrarsi del presupposto di “vivenza a carico”.
Irrilevante appare, inoltre, la documentazione medica versata agli atti (peraltro non corredata dalla necessaria traduzione in lingua italiana;
cfr. docc. 21-24) tenuto conto che, anche a prescindere dal mancato rispetto del dato anagrafico nel caso de quo (“genitori ultrasessantacinquenni”), i “documentati gravi motivi di salute” ai fini del permesso di soggiorno per cui è si procede devono investire “gli altri figli” sì da giustificare l'impossibilità al sostentamento economico, ciò soltanto consentendo il rilascio del permesso di soggiorno in siffatte ipotesi anche in difetto del requisito di vivenza a carico;
mentre eventuali problemi di salute possono semmai diversamente giustificare, ove ne siano rispettati i presupposti, la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, T.U.I.
Per ciò che concerne, infine, i profili in ordine all'indipendenza economica asseritamente conseguita dal ricorrente sul territorio (docc. 11 e 25 ric.), gli stessi non concorrono quali requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno invocato.
pag. 8/9 Per tutto quanto sopra, in difetto di prova circa i presupposti di cui all'art. 29, comma
1, lett. d), T.U.I., la domanda dei ricorrenti, anche in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva,
e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso.
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 13/12/2024
Il Giudice
Enrica Poli
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