Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa NZ UC Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3136/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to MEANDRO RICCARDO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Napoli (NA) il 03/06/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di LA (al N. 61, Parte II, Serie A, Sezione U, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio nati due figli,
(a Massa di Somma il 02/10/2008) e (a Napoli il Persona_1 Persona_2
09/12/2017), entrambi ancora minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Il Giudice, rilevata la mancanza del ricorso sottoscritto, assegnava alle parti nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
20/05/2025. Lette le note di parte, assegnava la causa in decisione.
5. La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento, avendo i ricorrenti confermato la volontà di volersi separare e che la convivenza è divenuta intollerabile.
6. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 17/03/2025 e il
04/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto, presso la residenza che ciascuno di essi liberamente sceglierà. Essi si comunicheranno reciprocamente ogni trasferimento di residenza a mezzo raccomandata A/R, da inviare all'indirizzo di residenza risultante dagli uffici dell'Anagrafe, entro 10 giorni dal trasferimento;
2) i coniugi sin da ora si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo delle carte di identità valide per l'espatrio e/o dei passaporti anche in favore dei minori essendo gli stessi necessari sia per turismo che per lavoro;
2 3) i coniugi hanno inteso salvaguardare e tutelare la crescita ed il sereno sviluppo psico-fisico dei tre figli minori, contemperando le loro rispettive esigenze ed interessi con quelle primarie e fondamentali dei figli stessi. Pertanto, sarà atteso il diritto dei due figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) i figli minori restano affidati congiuntamente ai genitori con residenza, relativo collocamento e dimora prevalente presso la madre per il piccolo mentre il oramai sedicenne avrà la residenza, Persona_2 Persona_1 relativo collocamento e dimora prevalente presso il padre. Il potrà vedere il minore e tenerlo con Parte_1 sé senza limitazioni di giorni e di ore previa intesa con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e relazionali del minore stesso al fine di garantire la bigenitorialità, con l'onere di riaccompagnarlo presso la residenza della madre,
o dove eventualmente sarà concordato di volta in volta. Viceversa, la madre potrà vedere il minore e tenerlo con sé senza limitazioni di giorni e di ore previa intesa con il padre e nel rispetto degli impegni lavorativi e relazionali del minore stesso al fine di garantire la bigenitorialità, con l'onere di riaccompagnarlo presso la residenza del padre, o dove eventualmente sarà concordato di volta in volta;
5) Quanto all'esercizio del diritto di visita del figlio minore, più piccolo, si precisa che il padre potrà averlo e tenerlo con sé quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori ed in caso di disaccordo tra i genitori secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
b) due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; c) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli minori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
e) tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
f) per le altre festività
e per il giorno di compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale con la madre;
6) la casa coniugale, sita in LA (Napoli) alla Via Argine n. 27 c.a.p. 80040 resterà assegnata alla SI.ra presso cui sarà collocato il minore Parte_2 Per_2
7) entrambi i coniugi hanno una propria autonomia economica, sebbene svolgano lavori saltuari e discontinui;
8) il SI. verserà, a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00 Parte_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat per le famiglie di operai e impiegati (FOI), assegno che sarà versato direttamente alla moglie entro e non oltre il giorno 04 di ogni mese;
9) le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche, scolastiche e sportive, ritenute necessarie saranno a carico del padre nella misura del 50%. Egli dovrà essere reso partecipe delle decisioni per le spese di cui al presente punto;
10) i coniugi, prima dell'udienza di prima comparizione, dopo la firma del presente ricorso, dichiarano di essere giunti all'accordo per cui il SI. ha già lasciato la casa coniugale ed ha provveduto ad asportare Parte_1 dalla stessa i suoi effetti ed indumenti personali;
3 11) I mobili e le suppellettili che costituiscono l'arredamento della casa coniugale vengono assegnati alla SI.ra
. Parte_2
I suddetti patti e condizioni saranno poi ritrascritti nel verbale da redigersi ai sensi dell'art. 711 comma 3 c.p.c.;
12) ai sensi e per gli effetti dell'art 473-bis.12 c.p.c. tenuto conto che si è in presenza di figli minori e vi è richiesta di contributo economico si allegano: a) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
b) documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
7. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16/03/1986, e , nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a Napoli (NA) il 03/06/2008 trascritto presso il Comune di
LA (atto n. 11, Parte II, Serie B, anno 2008);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa NZ UC
4