Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00960/2025REG.PROV.COLL.
N. 04633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2023, proposto da
Consorzio Alto IG EG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Siegfried Brugger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del quarto, in Roma, via Po n. 22;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 00014/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Alto IG EG (di seguito Consorzio o appellante), già aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico nella Provincia di Bolzano per gli anni dal 2014/2015 al 2017/2018, nonché per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 (le ultime due annualità in regime di proroga in virtù di una espressa clausola di opzione contrattuale) disciplinato con contratto stipulato il 27 novembre 2014, beneficiava di due ulteriori proroghe, resesi necessarie a seguito dell’impugnazione degli atti di gara relativi all’affidamento del nuovo servizio (anni scolastici 2020/21 – 2022/23), disposte con le delibere della Giunta provinciale n. 626/2020 (per il periodo settembre-dicembre 2020) e n. 1027/2020 (sino al 23 giugno 2021) delle quali censurava le condizioni economiche riconosciute in conformità all’originario contratto del 2014 (adeguamento sulla base dell’indice FOI pubblicato da ISTAT) con ricorso iscritto al n. 159/2020 R.R., proposto dinanzi al Tar Trentino Alto IG - Sezione autonoma di Bolzano, respinto con sentenza del 12 maggio 2021, n. 141, non impugnata.
Si anticipa sin d’ora che nel richiamato giudizio n. 159/2020 non veniva contestata l’adozione delle proroghe tecniche sopravvenute ma costituivano oggetto di censura le sole condizioni economiche in base alle quali veniva protratto il rapporto deducendo la mancata rimuneratività del corrispettivo.
In particolare il Consorzio lamentava la mancata concessione di un adeguamento dei corrispettivi ulteriore rispetto all’incremento determinato in base all’indice ISTAT-FOI senza tuttavia specificare, come peraltro richiesto dall’amministrazione con nota del 1° ottobre 2020, i fattori di costo che giustificavano la richiesta (allegati in corso di giudizio mediante deposito di documentazione contabile che dall’amministrazione non riteneva probante).
In data 22 ottobre 2021, il Consorzio presentava una nuova istanza di revisione prezzi riferita alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 allegando a sostegno della pretesa la documentazione già depositata nel precedente giudizio (fatture e documenti contabili dai quali emergerebbe l’aumento dei costi sostenuti per assicurare lo svolgimento del servizio).
Con nota del 24 novembre 2021 la Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito Provincia) comunicava al Consorzio che « per la complessità della materia » ed altre esigenze organizzative interne (ivi specificate), sarebbero stati necessari « 90 gg per esaminare più approfonditamente la situazione » e con atto del 25 febbraio 2022 rappresentava di non ravvisare motivi « per avviare una procedura di revisione prezzi ».
A seguito delle osservazioni prodotte dal Consorzio con nota del 7 marzo successivo, la Provincia, con atto del 31 marzo 2022, precisava che la precedente nota del 25 febbraio doveva intendersi quale comunicazione dei motivi ostativi ed assegnava il termine di 30 giorni per contro dedurre.
Acquisite le osservazioni del Consorzio, l’istanza di revisione prezzi veniva respinta con determinazione del 26 maggio 2022, impugnata con ricorso iscritto al n. 161/2022 che il Tar respingeva con sentenza n. 14 del 23 gennaio 2022 ritenendo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che:
- il provvedimento impugnato non si fondasse su motivazioni diverse da quelle già oggetto del preavviso di diniego;
- all’esito dell’istruttoria, ritualmente espletata, non trovassero conferma le allegrate eccezionali e imprevedibili circostanze allegate a sostegno dell’istanza (né era riconosciuto, nei termini dedotti, un negativo impatto dell’emergenza COVID-19 sui costi del servizio);
- non ricorressero i presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2- bis , comma 2, della L. n. 241/1990 stante l’omessa attivazione, da parte del Consorzio, dei poteri sostituivi di cui al comma 9- bis , della medesima fonte legislativa.
Il Consorzio impugnava la sentenza con appello depositato il 30 maggio 2023 deducendone l’erroneità nella parte in cui disattendeva le censure formulate in primo grado, formulando allo scopo i seguenti capi d’impugnazione:
I. « Omessa motivazione, motivazione contraddittoria ed insufficiente; travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 e dell’articolo 11-bis della legge provinciale 17/1993; motivazione carente, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento » lamentando lo svolgimento del procedimento in violazione delle proprie garanzie procedimentali (già primo motivo del ricorso di primo grado);
II. « Omessa motivazione, motivazione contraddittoria ed insufficiente; travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 4 lett. c) e co. 5 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727-2729 del Codice civile; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento » lamentando la mancata attivazione della procedura di revisione prezzi (già secondo motivo del ricorso di primo grado);
III. « Omessa motivazione, motivazione contraddittoria ed insufficiente; travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 4 lett. c) e co. 5 del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727-2729 del Codice civile; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento » sostenendo di aver comprovato la sussistenza delle condizioni eccezionali e imprevedibili che avrebbero giustificato l’invocata revisione (doglianze esposte in sede di secondo motivo del ricorso di primo grado);
IV. (rubricato ancora come III) « Omessa motivazione, motivazione contraddittoria ed insufficiente; travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge provinciale 17/1993; condanna al pagamento del risarcimento per il danno o dell’indennizzo ex art. 2-bis l. 241/1990 » vantando il diritto alla percezione del negato indennizzo per l’intempestiva conclusione del procedimento (già oggetto del terzo motivo del ricorso di primo grado).
La Provincia si costituiva in giudizio il 21 luglio 2023 confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello (difese richiamate con successiva memoria depositata il 20 dicembre 2024).
L’appellante ribadiva le proprie censure con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 23 dicembre 2024.
Appellante e appellata replicavano alle avverse difese con memorie depositate il 2 gennaio 2025.
All’esito della pubblica udienza del 25 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
Con il primo motivo il Consorzio, riproponendo sostanzialmente il primo motivo del ricorso di primo grado, lamenta la violazione dei propri diritti partecipativi evidenziando l’inidoneità dei contenuti del preavviso di diniego, comunicato con nota del 25 febbraio 2022 a consentire di « integrare la propria richiesta iniziale onde superare i motivi di dissenso ostensionati » (pag. 10 dell’appello).
La sentenza viene censurata viene nella parte in cui afferma:
- che « l’impugnato provvedimento finale non contiene motivi del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli contenuti nel c.d. preavviso di rigetto, come lascia intendere la difesa del Consorzio ricorrente » rilevando che richiama la nota del 25 febbraio 2022 con la quale l’amministrazione prendeva posizione in merito alle osservazioni presentate dal ricorrente con propria nota del 29 aprile 2022;
- che il riferimento alla « ponderazione tra l’interesse pubblico all’utilizzo parsimonioso delle risorse pubbliche e l’interesse privato ad ottenere corrispettivi più alti » contenuto nel provvedimento di diniego non potesse considerarsi, come sostenuto dalla ricorrente, « un motivo nuovo e diverso rispetto a quelli già illustrati nel preavviso di rigetto, ma solo un rafforzamento delle motivazioni riportate nella nota del 25 febbraio 2022, pienamente in linea con le stesse ».
Espone in particolare l’appellante che il riferimento da ultimo richiamato non potrebbe considerarsi alla stregua di un « rafforzamento delle motivazioni riportate nella nota del 25 febbraio 2022 » ma di un nuovo articolato motivazionale essendo estraneo al preavviso comunicato.
L’amministrazione avrebbe in ogni caso errato nel ponderare l’interesse all’uso parsimonioso delle risorse pubbliche con l’interesse del Consorzio al conseguimento della revisione e non invece con l’interesse al buon funzionamento del servizio nel rispetto del principio dell’equa rimuneratività della prestazione.
Tale ponderazione, a parere dell’appellante, evocherebbe la generale discrezionalità dell’amministrazione mentre le ragioni sviluppate nel preavviso di diniego erano da considerarsi espressione di una discrezionalità tecnica della stessa.
Il descritto incedere della Provincia avrebbe quindi creato una discontinuità logico-argomentativa fra il preavviso e il diniego ledendo il diritto dell’appellante ad una effettiva partecipazione al procedimento con lesione del proprio diritto di difesa.
La Provincia, in sintesi, contesta la ricostruzione operata dall’appellante sostenendo che la censura sarebbe smentita dal solo confronto dei contenuti dei due atti.
Il motivo è infondato.
I contenuti del provvedimento impugnato sono coerenti con quanto rappresentato in sede di preavviso di diniego e con la corrispondenza intercorsa fra le parti in fase procedimentale.
Per esigenze di completezza espositiva e di corretto inquadramento del profilo di illegittimità fatto valere, si evidenzia che l’appellante fondava la propria richiesta di revisione prezzi sui seguenti elementi:
- l’erronea applicazione dell’indice di adeguamento, individuato nell’indice ISTAT-FOI in luogo di quello ASTAT;
- lo straordinario e imprevedibile aumento dei costi dei fattori di produzione nel corso del periodo di esecuzione del servizio;
- la mancata considerazione dell’emergenza COVID 19 che determinava un ulteriore e generalizzato aumento dei costi delle materie prime e dei fattori di produzione.
Con la più volte richiamata nota del 25 febbraio 2022 la Provincia, rilevato che l’istituto della revisione prezzi non persegue l’obiettivo di neutralizzare il rischio d’impresa ma quello di salvaguardare l’equilibrio contrattuale, precisava:
- che non poteva essere invocata l’applicazione dell’indice ASTAT essendo invece espressamente previsto dall’art. 14 S del contratto di servizio il ricorso all’indice ISTAT-FOI;
- che un adeguamento dei prezzi in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dell’indice FOI si giustificherebbe unicamente in presenza intollerabili perturbazioni dell’equilibrio contrattuale, non rinvenibili nel caso di specie posto che un’apprezzabile spinta inflazionistica si registrava unicamente nell’ultimo periodo (probabilmente a causa dell’emergenza pandemica) e che in ogni caso i costi del carburante, principale materia prima necessaria per l’espletamento del servizio, addirittura registrava un significativo calo;
- che, pur essendo indubbi gli incrementi dei costi registrati durante l’emergenza COVID, le spese « per le misure di protezione necessarie » (indicate in mascherine, disinfettanti e costi aggiuntivi di pulizia) venivano rimborsati mentre l’aumento di altre componenti di costo trovava rimedio nell’applicazione dell’indice pattuito e negli indennizzi previsti per gli operatori di trasporto scolastico in conseguenza dell’evento pandemico.
Il successivo provvedimento di diniego premette che l’amministrazione si determinava conformemente alle statuizioni di cui alla sentenza, già citata, n. 141/2021 ponderando i contrapposti interessi pur pervenendo ad un giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico ad un uso « parsimonioso dei mezzi di bilancio » e dà atto dei contributi procedimentali del Consorzio, sia pur ritenendo che non apportassero elementi sufficienti per superare le conclusioni prospettate in sede di preavviso di diniego non essendo comprovata la sussistenza di eventi eccezionali e imprevedibili e disconoscendo, in particolare, gli allegati incrementi del costo del personale da considerarsi fisiologici nello svolgimento di un servizio di durata pluriennale.
Anche l’evento riconosciuto come straordinario rappresentato dalla pandemia, non poteva costituire oggetto di valutazione ai fini in questione atteso che le spese per dispositivi di protezione venivano rimborsate e che le ulteriori maggiori spese venivano mitigate dalle misure di sostegno approntate per far fronte all’emergenza.
Era inoltre nuovamente precisato che:
- l’utilizzo dell’indice ISTAT era previsto contrattualmente;
- i prezzi a base d’asta indicati nel Bando relativo al nuovo servizio (allegati dal Consorzio a dimostrazione dell’incongruità di quelli pattuito nel 2014), non potevano costituire parametro per adeguare retroattivamente i costi contrattualmente riconosciuti;
- veniva richiamato il significativo calo dei costi del carburante.
Il raffronto fra i due atti evidenzia l’assoluta coerenza dei relativi contenuti e smentisce la dedotta introduzione nel provvedimento definitivo di articolati motivazionali ulteriori a quelli inizialmente comunicati.
Gli stessi atti (cui si rimanda per quanto non espressamente riportato) sono inoltre da considerarsi esaustivi nell’esposizione delle ragioni per le quali l’amministrazione non riteneva di concedere l’adeguamento richiesto, consentendo alla parte il pieno esercizio del proprio diritto di difesa che, come già evidenziato, si sviluppava in concreto attraverso una prolungata interlocuzione fra le parti.
Non può inoltre riconoscersi nel censurato riferimento alla « ponderazione tra l’interesse pubblico all’utilizzo parsimonioso delle risorse pubbliche e l’interesse privato ad ottenere corrispettivi più alti » un supporto motivazionale ulteriore al diniego impugnato trattandosi di locuzione priva di contenuto dispositivo che in alcun modo integra le ragioni sottese all’impugnato diniego fondato, in sintesi, sulla ritenuta mancata prova di quelle circostanza eccezionali e imprevedibili cui, per le ragioni che saranno di seguito esposte, la normativa di settore subordina il riconoscimento di adeguamenti superiori a quelli già oggetto dell’apposita clausola ex lege inserita in contratto.
Con il secondo motivo l’appellante lamenta la mancata attivazione del procedimento di revisione a seguito della propria istanza e censura la decisione del Tar laddove:
- non ritiene sufficiente a comprovare la dedotta omissione la circostanza che « il Direttore della Ripartizione Mobilità, nel provvedimento finale, abbia affermato, in calce al provvedimento, che, per le ragioni espresse, non si poteva dare luogo alla richiesta di avvio del procedimento di revisione dei prezzi, anziché più correttamente, concludere nel senso del rigetto della domanda »;
- afferma che il provvedimento impugnato, « tenuto conto del suo contenuto, non può che considerarsi quale provvedimento di diniego dell’istanza di revisione della richiesta revisione dei prezzi, adottato a conclusione di un’adeguata e complessa istruttoria ».
A conferma della propria tesi (mancata attivazione del procedimento in luogo della immediata definizione in senso sfavorevole dello stesso) allega che l’istruttoria svolta dall’amministrazione non sarebbe in ogni conforme a quanto stabilito dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui dispone che la revisione prezzi avvenga « sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 »: tale criticità non sarebbe stata rilevata dal Tar.
La Provincia confuta le avverse censure eccependo che l’appellante avrebbe fondato il dedotto difetto di motivazione prospettando una lettura parziale delle motivazioni del provvedimento impugnato, strumentale al sostegno dell’erronea tesi della mancata attivazione del procedimento di revisione.
La Provincia richiama ulteriormente la precedente vicenda contenziosa conclusasi con sentenza non impugnata come prima evidenziato (prospettando in relazione alle questioni comuni ai due giudizi una violazione del principio del ne bis in idem ) ed eccepisce in via preliminare la tardività della richiesta del Consorzio, qualora diretta ad avviare un nuovo procedimento teso alla concessione di un adeguamento ulteriore a quello già concesso sulla base dell’indice ISTAT-FOI, posto che la posizione giuridica vantata in relazione al bene della vita preteso assume la consistenza di interesse legittimo la cui lesione non potrebbe che essere fatta valere nel termine decadenziale decorrente dai singoli adeguamenti annuali.
L’appellante sostiene invece che l’odierno thema decidendum riguarderebbe un’istanza di revisione prezzi riferita a « un periodo di proroga unilaterale in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali non era accordata tra le parti ma imposta dal committente in via unilaterale » (pag. 2 dell’appello).
Il motivo, a prescindere dall’eccepita tardività, è infondato.
In primis deve rilevarsi un profilo di contraddittorietà della censura nella misura in cui all’affermazione circa l’omessa attivazione del procedimento di revisione seguono critiche al merito delle valutazioni dell’amministrazione conseguenti all’istruttoria circa la non spettanza di quanto richiesto.
È lo stesso appellante, infatti, che lamenta (punto 7 del capo d’impugnazione) la limitazione dell’istruttoria « alla contestazione generica di alcuni elementi addotti dal consorzio istante » e non già l’assenza di qualsivoglia approfondimento, configurando in tal modo la censura quale vizio di istruttoria e non omissione della stessa.
Ciò posto deve smentirsi la posizione, sottesa alle formulate censure, per la quale nella presente fattispecie non incombesse sul richiedente l’onere di comprovare la sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione della revisione ma competesse all’amministrazione l’accertamento delle stesse.
L’istituto della revisione prezzi, per quanto di interesse ai presenti fini, trovava disciplina nell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 che nel testo ratione temporis vigente stabiliva che «tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5».
Ai sensi delle norme da ultimo richiamate:
- « la sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: … c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell' articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 » (comma 4, lett. c);
- « al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ».
L’istituto rappresenta un rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto a fronte di eventuali future sopravvenienze, che persegue un duplice interesse: quello pubblico al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi di durata che potrebbero essere condizionati da imprevedibili e straordinari incrementi dei costi dei fattori di produzione e quello del prestatore del servizio a non subire uno sconvolgimento dell’equilibrio contrattuale (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667)
In ossequio alla illustrata disciplina grava quindi sull’amministrazione l’obbligo di prevedere in seno al contratto una specifica clausola di revisione ancorata agli indici elaborati dall’ISTAT.
L’obbligo risulta essere stato adempiuto dalla Provincia che inseriva la clausola in questione all’art. 14 S del contratto prevendendo che « i prezzi sono invariabili nel corso della durata del contratto ai sensi dell’articolo 20G. L’appaltatore non vanta alcuna pretesa ad altri rimborsi, adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuali. I prezzi la chilometro oggetto di aggiudicazione saranno adeguati annualmente a partire dal secondo anno contrattuale (...) e per l’intera durata del contratto alla tabella (...) FOI (...) ».
L’avvenuta revisione, e il riconoscimento della legittimità dei parametri utilizzati per la definizione della stessa, ancorché con riferimento alle due sole proroghe tecniche (2018/19 e 2019/20) veniva, con motivazioni che si condividono (risultando spendibili anche per l’intero arco di tempo d’interesse ai presenti fini), riconosciuta dal Tar nel precedente giudizio n. 159/2020 con decisione, si rammenta, non impugnata:
- affermando che « alla luce dei principi sopra citati appare al Collegio legittima la decisione dell’Amministrazione provinciale di applicare alle due proroghe impugnate i medesimi parametri economici pattuiti a suo tempo nel contratto originario, con il solo correttivo dell’adeguamento del prezzo chilometrico di aggiudicazione al tasso di inflazione nazionale dell’indice dei prezzi al consumo per i lavoratori e loro familiari POI, già previsto nel contratto del 2014 »;
- escludendo « la sussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di riconoscere a CAA maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel contratto originario, se non attraverso lo strumento della revisione prezzi di cui all’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis »;
- precisando che « un aumento ulteriore del corrispettivo offerto rispetto all’adeguamento all’indice FOI/ISTAT (previsto nel caso specifico dal contratto del 2014) deve considerarsi del tutto eccezionale e va in ogni caso dimostrato da parte dell’operatore economico, nell’ambito del suddetto procedimento di revisione prezzi, attraverso ulteriori e soddisfacenti elementi, atti a comprovare l’entità del maggior danno rispetto a quello coperto con il ricorso all’indice FOI/ISTAT, escludendo quindi automatismi o presunzioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1309) ».
Ciò premesso, ai fini di un corretto inquadramento della censura, si rendono necessarie due precisazioni.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che la proroga disposta con le impugnate delibere n. 626/2020 e n. 1027/2020 non è contestata dall’appellante che, nel presente contenzioso, lamenta la sola incongruità delle relative condizioni economiche.
Sotto altro profilo che, in presenza di una proroga che determina il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto e non di un rinnovato rapporto contrattuale, la relativa disciplina, anche per quanto riguarda i profili economici, non può che trovare fonte nell’originario contratto con riconoscimento della remunerazione negoziata e adeguata sulla base dell’indice in detta sede pattuito (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8219; id. Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3478).
Deve quindi ritenersi la piena legittimità della condotta dell’amministrazione che negli anni procedeva (e non è contestato) all’adeguamento dei corrispettivi in applicazione meccanismo di adeguamento contrattuale individuato dall’art. 14 S del contratto nell’indice ISTAT-FOI.
Con il terzo motivo l’appellante lamenta il rigetto delle censure formulate in merito al quantum debeatur e, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui afferma che « per quanto concerne il tema della dimostrazione delle circostanze eccezionali e imprevedibili relative all’aumento dei prezzi, tali da giustificare un adeguamento dei corrispettivi superiore all’indice F.O.I./ISTAT, ribadisce il Collegio che la prova di tali circostanze spetta esclusivamente al richiedente la revisione dei prezzi, così come pacificamente riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza. Nel caso di specie l’Amministrazione, nell’ambito dell’esperita istruttoria e nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha ritenuto che la generica documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare il carattere eccezionale e imprevedibile degli aumenti dei prezzi denunciati dal ricorrente. Di fronte all’esibizione di elementi non circostanziati, quali preventivi, offerte e fatture dei propri fornitori, l’Amministrazione non ha ravvisato i presupposti necessari a consentire il riconoscimento di un’ulteriore revisione dei corrispettivi rispetto agli adeguamenti all’indice F.O.I./ISTAT già riconosciuti ».
A supporto della censura il consorzio deduce che la revisione, ai sensi dell’art. 115, non richiederebbe di « dimostrare l’aumento dei prezzi » ma del solo sopravvenire di circostanze eccezionali « impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento » (punto 4 del capo d’impugnazione).
In coerenza con tale premessa l’appellante ritiene che la proroga per l’anno scolastico 2020/21, disposta unilateralmente dall’amministrazione « nel pieno periodo pandemico, caratterizzato da una situazione di mercato notoriamente del tutto straordinaria sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta » non potesse che essere considerata, una volta allegata, come « straordinaria, eccezionale e comunque imprevedibile » (punto 5) al momento della sottoscrizione del contratto nel 2014.
Gli aumenti lamentati riguarderebbero i beni necessari per l’erogazione del servizio ed i costi del personale che, in special modo nel periodo pandemico, scontavano la diminuzione della domanda per servizi NCC con conseguenti fuoriuscita di operatori dal mercato e aumento delle tariffe praticate da quelli rimasti in attività.
Il Tar, a parere dell’appellante, avrebbe errato nel non riconoscere l’eccezionalità e imprevedibilità alla data di sottoscrizione del contratto (2014) della proroga disposta unilateralmente dall’amministrazione, per l’anno scolastico 2020/21, in ragione dell’evento pandemico che determinava un significativo aumento dei costi a fronte di una remunerazione chilometrica adeguata nel tempo sulla base dell’indice ISTAT e non del più favorevole indice ASTAT.
In sintesi, il Tar avrebbe errato nel ritenere che gravi sul richiedente la revisione non solo la dimostrazione dei fatti imprevedibili ed eccezionali che determinano l’esigenza dell’adeguamento dei prezzi ma anche dell’ammontare dell’aumento dei costi che invece dovrebbe costituire oggetto di un’istruttoria condotta dall’amministrazione committente.
Il motivo è infondato
In primis deve rilevarsi, sotto un primo profilo, che l’adeguamento prezzi in applicazione dell’indice ISTAT-FOI (e non ASTAT), come ripetutamente evidenziato, è previsto espressamente dal contratto e la relativa clausola di revisione prezzi non è oggetto di contestazione; sotto altro profilo che la proroga per l’anno scolastico 2020/21 (determinata, come anticipato, dall’impugnazione da parte dello stesso Consorzio dell’indizione della nuova gara, (fatto che non può essere considerato indifferente nella valutazione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede essendo stata l’appellante mantenuta nel servizio nonostante il contenzioso da lei promosso infondatamente ) non costituiva oggetto di impugnazione in primo grado se non per i profili economici.
Le delibere della Giunta provinciale n. 626/2020 e n. 1027/2020 in virtù delle quali veniva assicurato il servizio sino al 23 giugno 2021 venivano invece impugnate nel precedente giudizio, definito dal Tar con sentenza n. 141/2021 ma, in detta sede, erano censurate unicamente « nella parte in cui [avevano, ndr] disposto “di prorogare, alle stesse condizioni economiche e tecniche, il contratto d'appalto per il servizio di trasporto speciale raccolta n. 68/38.2, stipulato il 27.11.2014, tra il Consorzio Alto IG EG (in breve “CAA“) e la Provincia di Bolzano per il periodo strettamente necessario per la conclusione della procedura di affidamento e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi ».
La circostanza che il profilo oggetto di contestazione fosse limitato agli aspetti economici emerge inequivocabilmente dalla sentenza laddove il giudice di prime cure (si ribadisce che la sentenza in commento è definitiva) afferma che « é bene chiarire anzitutto che oggetto del presente ricorso non è il ricorso da parte dell’Amministrazione all’istituto della proroga tecnica in quanto tale, ma esclusivamente il mancato riconoscimento di un adeguato corrispettivo per il servizio da espletare ».
Richiamato quanto già esposto in ordine alla finalità dell’istituto della revisione prezzi può ulteriormente precisarsi, aderendo alle consolidate posizioni della giurisprudenza, come « lo scopo principale dell’istituto sia e resti quello di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l’interesse dell'impresa, a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verificano durante l’arco del rapporto (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4362 del 19-07-2011; conforme Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; id., 24 gennaio 2013 n. 465) » (Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2019, n. 1980).
Nessun diritto all’adeguamento prezzi può pertanto discendere dal solo aumento dei costi entro margini fisiologici e compatibili con il rischio connaturato allo svolgimento di qualsivoglia attività di impresa.
Quanto allo specifico tema oggetto del presente giudizio non può che evidenziarsi come il periodo in relazione al quale il Consorzio richiede l’adeguamento in misura superiore all’indice previsto contrattualmente spazia dal 2016 al 2021.
Quanto al periodo interessato dall’emergenza COVID 19 (peraltro già oggetto del più volte citato precedente contenzioso definito in senso sfavorevole all’odierno appellante), non possono che riconoscersi l’esaustività e ragionevolezza delle già illustrate motivazioni esposte dall’amministrazione a sostegno del diniego trattandosi di emergenza i cui effetti negativi (lievitazione significativa dei costi dei fattori di produzione) erano fortemente mitigati dal rimborso delle spese relative ai dispositivi di sicurezza e dai ristori erogati a sostegno delle imprese danneggiate, nonché, dall’altrettanto significativo calo del prezzo del carburante che, in materia di trasporto pubblico, rappresenta una delle più rilevanti voci di costo (elementi favorevoli che si sommano all’adeguamento già previsto contrattualmente).
Quanto al periodo 2019-2020, in relazione al quale, si ribadisce, l’adeguamento prezzi secondo l’indice ISTAT-FOI non è contestato sia stato omesso, la pretesa dell’appellante, come correttamente rilevato dal Tar, non è supportata da fondate allegazioni circa la sussistenza di eventi straordinari e imprevedibili suscettibili di alterare l’originario equilibrio contrattuale in misura tale da non essere contenuto entro quello che può essere definito, come già esposto, il rischio imprenditoriale insito nello svolgimento di qualsiasi attività economica.
Gli incrementi di costo lamentati infatti, affermati in forma estremamente generica (l’istanza veniva dal Consorzio presentata limitandosi a richiedere l’« avvio ed esecuzione del procedimento di adeguamento prezzi ai sensi e con gli effetti dell’art. 115 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 ») sono da considerarsi assolutamente fisiologici, e quindi prevedibili, in presenza di servizi di durata pluriennale (a mero titolo esemplificativo, la lievitazione dei costi del personale).
Più esaustivi e rilevanti elementi non si rinvengono nemmeno nelle osservazioni prodotte dal Consorzio con nota del 29 aprile 2022 con la quale, richiamando la pregressa corrispondenza, si affermava apoditticamente che la revisione « soprattutto per l’anno scolastico 2020/2021 [periodo pandemico i cui effetti negativi trovavano ristoro nei sensi sopra esposti, ndr] – è in ogni caso giustificata e anche necessaria, in quanto l’equilibrio contrattuale è stato sempre più soggetto a disturbi nel corso degli anni e lo squilibrio è diventato insopportabile vista l’esplosione dei costi nel trasporto scolastico ».
In detta sede il Consorzio allegava:
- la mancata applicazione dell’indice ASTAT;
- che « in assenza di costi standard aggiornati annualmente per la fornitura dei servizi in questione o di informazioni dettagliate sull'origine dei rispettivi prezzi di gara (circostanze che non sono certamente imputabili alla CAA), l’andamento dei costi per i fattori di produzione del servizio oggetto dell’appalto nella situazione iniziale è generalmente da classificare come un “fatto sconosciuto” » da ritenersi comprovata in via presuntiva;
- « il CAA ha inoltre fornito alla Provincia una panoramica delle singole offerte (fatti noti) relative a tutti i servizi e le forniture rilevanti relative all’esecuzione del servizio e da cui si può chiaramente dedurre l'incognita da dimostrare, ovvero il significativo andamento dei prezzi nel periodo 2014 – 2021 »;
- un generico diverso andamento dei prezzi in Alto IG rispetto al restante territorio nazionale;
- la differenza dei prezzi fra i prezzi previsti a base di gara nel 2014 rispetto a quelli di cui alla lex specialis del 2019;
- l’incidenza della pandemia COVID 19.
Le suesposte allegazioni, in parte di dubbia pertinenza, non sono sufficienti ad assolvere l’onere di allegazione posto a carico della parte non essendo probanti in ordine al preteso sconvolgimento dell’equilibrio contrattuale che legittimerebbe la revisione prezzi invocata.
Si è, infatti, già affermato che l’applicazione dell’indice ASTAT è esclusa dal contratto che prevede un diverso parametro e che gli effetti derivanti dalla pandemia erano comunque neutralizzati da specifiche misure di sostegno.
Prive di rilievo nei sensi invocati sono altresì l’affermato elevato livello dei prezzi praticati in provincia rispetto al restante territorio nazionale (che viene affermato in assenza di dati certi e di alcun approfondimento ulteriore quale, a mero titolo semplificativo, un’analisi circa la redditività del servizio rispetto ad altri contesti territoriali) e il non allineamento dei prezzi considerati in sede di indizione della gara del 2019 rispetto a quelli del 2014 (da ritenersi fisiologica e in ogni caso neutralizzata dalla clausola di adeguamento ISTAT).
Quanto alle ulteriori allegazioni (secondo e terzo alinea), a tacere della non agevole percepibilità del profilo di illegittimità fatto valere, non può che evidenziarsi come l’amministrazione abbia dato atto nel provvedimento della scarsa incidenza degli aumenti dei prezzi nel periodo di interesse pre -pandemico escludendone, sulla base dell’istruttoria effettuata (non smentita con dati probanti dall’appellante), la straordinarietà ed eccezionalità che avrebbe consentito l’accoglimento dell’istanza di revisione.
Con il quarto motivo (indicato ancora come terzo) l’appellante lamenta il mancato riconoscimento del « risarcimento per il danno o dell’indennizzo ex art. del dell’indennizzo ex art. 2-bis della l. 241/1990 » in ragione della tardiva conclusione del procedimento (oltre 180 giorni) che la poneva in condizione di non conoscere gli importi disponibili per nuovi investimenti e di effettuare scelte aziendali informate.
La sentenza è censurata nella parte in cui afferma che « per disattendere questa censura è sufficiente rilevare che la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presuppone che il proponente abbia dato corso alla procedura di cui all’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), la quale subordina l’indennizzo all’attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine di perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: “Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo, previsto dall'art. 2-bis della L. n. 241/1990, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c. 9-bis, L. n. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato. Ne consegue che in assenza di previo ricorso all'autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis della stessa L. n. 241/1990” (cfr., ex pluribus, TAR Molise, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 365; nello stesso senso: TAR Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 3 giugno 2022, n. 475; TAR Liguria, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 408; TAR Lazio, Roma, Sez. stralcio, 20 aprile 2022, n. 4727 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 giugno 2021, n. 1074) ».
La decisione sarebbe errata poiché ai fini dell’accesso alla tutela indennitaria prevista in presenza di violazioni dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, non sussisterebbe alcun obbligo di ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all’art. 2, comma 9- bis della L. n. 241/1990, come peraltro stabilito da questo Consiglio di Stato, con Adunanza Plenaria 23 aprile 2021, n. 7, precisando che « la mancata sollecitazione del potere di avocazione previsto dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, l. n. 241 del 1990 –così come la mancata proposizione di ricorsi giurisdizionali- non ha rilievo come presupposto processuale dell’azione risarcitoria ex art. 2-bis della medesima legge, la quale, al pari dell’azione risarcitoria per illegittimità provvedimentale, è ormai svincolata da ogni forma di pregiudiziale amministrativa ».
L’appellante evidenzia ulteriormente che il preavviso di diniego veniva comunicato a 126 giorni di distanza dall’istanza di revisione e a 93 giorni dal primo riscontro dell’amministrazione (24 novembre 2021) mentre la normativa prevede che venga trasmesso « tempestivamente » (L. n. 241/1990) o « immediatamente » (L.P. n. 17/1993).
Il motivo è infondato.
Quanto al contesto normativo di riferimento che viene in rilievo ai presenti fini, l’art. 2 bis della L. n. 241/1990 recante « Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento » dispone che « le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento» (comma 1), prevedendo che «in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento » (comma 1 bis ).
In merito all’istituto in commento questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che « per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Consiglio di Stato, a.p., sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell’onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno » (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3375).
Quanto alla Plenaria invocata, come rilevato dalla giurisprudenza successiva, « in tema di danno da ritardo, va segnalata la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato che, con la citata sentenza n. 7 del 2021, ha qualificato il danno ingiusto in termini di illecito extracontrattuale, con la conseguenza che occorre valutare la condotta del privato, nell’esaminare la domanda di risarcimento, in termini di partecipazione da parte di questo al procedimento amministrativo e di attenuazione della posizione di supremazia dell’amministrazione nell’esercizio della funzione. Il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo di mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il rapporto amministrativo si caratterizza per l'esercizio unilaterale del potere nell'interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale, e in presenza di altri elementi costitutivi dell'illecito, a ingenerare la responsabilità aquiliana dell'amministrazione. Secondo la pronuncia, poiché la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. » (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8299).
In coerenza con gli illustrati principi deve quindi ritenersi che ai fini dell’accoglimento della domanda in questione sia necessario che la parte fornisca prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria rappresentati da una condotta antigiuridica dell’amministrazione (nel caso di specie, la violazione del termine per la conclusione del procedimento), dal danno ingiusto arrecato ad una situazione sostanziale protetta, dal nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili (considerando i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e l’evitabilità del pregiudizio con l’ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.), nonché, dall’imputabilità del danno all’amministrazione a titolo di dolo o colpa.
Gli illustrati orientamenti trovano conferma nella più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che, con chiarezza e sintesi, ha avuto modi di affermare che « ai fini del risarcimento del danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non basta il mero ritardo della P.A. nel provvedere - di cui si è data sopra la dimostrazione - ma è necessaria la dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse (cfr., tra le più recenti, C.d.S., Sez. IV, 16 aprile 2024, n. 3446; id., 17 agosto 2023, n. 7797; Sez. III, 15 gennaio 2024, n. 514; Sez. VI, 4 gennaio 2022, n. 31)» precisando che «il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Consiglio di Stato, a.p., sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell'affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno » (Cons. Stato, Sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422).
In merito, non può che rilevarsi come l’amministrazione, a seguito della ricezione della domanda del 22 ottobre 2022, avesse rappresentato all’istante la difficoltà che presentava l’esame della questione, anche a causa di lamentate carenze organiche che impedivano una sollecita conclusine del procedimento.
La già citata prospettazione della necessità di disporre di un termine di 90 giorni non trovava resistenze da parte dell’appellante che nulla obiettava salvo affermare in giudizio che il termine sarebbe spirato il 22 novembre 2021, né profili di tardività venivano rilevati nel corso del prolungato confronto procedimentale.
Nel caso di specie, inoltre, mancano tanto la prova di un danno patito dall’appellante quale conseguenza diretta e immediata della condotta contra ius dell’amministrazione quanto della spettanza della revisione prezzi pretesa.
Quanto all’indennizzo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013 – pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo - esso non può essere riconosciuto se non previa attivazione del potere sostitutivo previsto dalla stessa norma.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le causali di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000, oltre omeri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO