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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunito in camera di consiglio, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Domenico Maria SPINELLI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 66/2023 R.G. avverso la sentenza n. 762/2022 emessa dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n.
282/2020 R.G., avente ad oggetto : rilascio di immobile occupato senza titolo
T R A
(c.f. n. ), titolare dell'impresa “Centro Parte_1 C.F._1
Allarme Molise di TO Di OR”, con sede in Ferrazzano - partita Iva n.
, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla citazione in appello P.IVA_1 dall'avv. Gianna Cassetta – pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata dall'Avvocatura distrettuale di Campobasso – pec:
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: avv. Cassetta per l'appellante contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte avversa;
ribadisce quanto già sostenuto nei propri atti di causa e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione chiedendone l'accoglimento
Avvocatura distrettuale per l'appellata conclude riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, precisa le conclusioni, siccome rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 769 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
22/12/2022 e notificata il 30/01/2023, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, pronunciando sulle domande di rilascio di immobile occupato senza titolo e di risarcimento danni proposte nei confronti della da CP_1 Parte_1
, quale titolare dell'impresa individuale “Centro Allarme Molise di TO Di
[...]
OR”, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, condannando l'attore al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla CP_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza con citazione Parte_1 notificata il 20/02/2023 chiedendo, in sua totale riforma, l'accoglimento delle domande proposte.
La si è costituita sollecitando la dichiarazione di inammissibilità CP_1 dell'appello e comunque il suo rigetto.
Ritenuti insussistenti i presupposti per l'applicazione del ”filtro” ex art. 348 bis e ss.
c.p.c. in considerazione della probabile necessità di integrare la motivazione della pronuncia impugnata, sulle conclusioni precisate come sopra la corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 13/02/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito
2 di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Con l'unico motivo di appello, il Di OR sostiene l'errata interpretazione degli atti di causa e l'erronea applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di legittimazione passiva nell'azione di rilascio.
La succinta esposizione dei motivi della decisione di primo grado impone il richiamo delle allegazioni della parte appellante, reiterate a sostegno dell'impugnazione.
Con la citazione introduttiva del primo grado, ha esposto: Parte_1
• di essere proprietario del terreno in agro di Sant'Angelo Limosano in catasto al fol. 6, partita 1438, p.lla 63, sul quale insisteva un impianto radio composto da un traliccio sul quale, a far tempo dal 2014, erano installate sette antenne, nonché da un box in cui era custodito materiale tecnologico, il tutto di proprietà della , CP_1 senza che esistesse alcun titolo legittimante tale occupazione;
• di avere inutilmente sollecitato la con nota dell'agosto 2016, a liberare il CP_1 traliccio ed il box, e che l'occupazione senza titolo di tali beni si era protratta, precludendo ad esso attore la percezione, dal 2014 in poi, dei ricavi ritraibili dalla concessione in locazione dell'immobile (pari a 100 -150 euro mensili, come da contratti stipulati in precedenza relativamente allo stesso impianto), per un danno complessivo di
26.000,00 euro, oltre interessi legali.
In seguito alla contestazione della propria legittimazione passiva da parte della CP_1
- per carenza sia di rapporti contrattuali fra le parti, che della prova
[...] dell'impossessamento da parte della convenuta del suolo e dei manufatti ivi esistenti-, con le memorie ex art. 183, co.6, n. 1) e n. 2) c.p.c. l'attore ha specificato la domanda e prodotto documentazione integrativa, aggiungendo:
• che l'impianto di ponte radio realizzato sul proprio terreno era stato utilizzato per la rete regionale wireless RRW, dislocata su 34 siti regionali;
• che alla realizzazione di tale rete aveva partecipato la con la quale Parte_2 esso Di OR aveva concluso un contratto di concessione d'uso il 1/10/2007 avente ad oggetto l'utilizzo dei beni in questione per la durata di sei anni (termine prorogabile);
3 • la si era trasformata prima nella WI spa e successivamente Parte_2 nella WI SR, società della quale è socia la [partecipata dalla Parte_3
, dal che deriverebbe l'indiretta partecipazione della stessa alla CP_1 CP_1
WI SR;
• con nota del 30/07/2013, prodotta in atti, la WI SR aveva comunicato al Di
OR la cessazione del proprio rapporto di gestione di rete con la CP_1 chiedendo al locatore di poter sospendere il pagamento dei canoni locativi e di proseguire la locazione limitatamente ad un impianto, mentre gli impianti ed apparati di proprietà della Regione “potranno continuare ad essere utilizzati dal nuovo operatore aggiudicatario, o dalla (che al momento ha in carico tale rete), o Parte_3 addirittura dalla stessa, che provvederà alla contrattualizzazione dei restanti CP_1 apparati”;
• con nota del 3/08/2016, la “Centro Allarme Molise di TO Di OR” - premettendo che la sua proprietà non era stata liberata dalle antenne e dal materiale né dalla WI SR, né dalla ha chiesto alla di Parte_3 CP_1 provvedere al ritiro delle apparecchiature;
• a tale nota ha fatto riscontro quella rivolta in data 8/08/2016 dalla Presidenza regionale – Servizi informativi alla (e per conoscenza al “Centro Parte_3
Allarme Molise di ”) con cui si sollecitava “ogni azione utile alla Parte_1 salvaguardia dei beni indicati”;
• da tanto l'attore ha concluso per la raggiunta prova della proprietà dei beni esistenti sulla sua proprietà in capo alla nonché della occupazione CP_1 senza titolo con antenne e materiali, dal 2014, del traliccio e del box.
3.-- La sentenza impugnata ha fondato la decisione della carenza di legittimazione passiva della convenuta sul rilievo che, indipendentemente dalla proprietà delle attrezzature in discussione, sarebbe stato onere del locatore Di OR -alla cessazione del contratto locativo- curarne la rimozione ed il rilascio del sito nella sua piena disponibilità, così come riscuotere i canoni di fitto stabiliti contrattualmente, la cui mancata percezione egli invece pretendeva dalla a titolo risarcitorio. CP_1
4 La decisione merita conferma.
Dalle circostanze riportate e dalla lettura del contratto di concessione d'uso del
1/10/2007 concluso dalla “Centro Allarme Molise di TO Di OR” con la
(cui è subentrata da ultimo la WI SR), emerge che: Parte_2
- l'art. 2 del contratto prevede la possibilità di recesso anticipato dal rapporto da parte della conduttrice con preavviso di 90 gg., e l'art. 6 stabilisce che la conduttrice, al termine della locazione, su richiesta della parte locatrice, deve provvedere a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino dell'immobile ed alla rimozione delle installazioni (in linea con l'obbligo di restituzione della cosa locata di cui all'art. 1590 c.c.);
- con la nota del 30/07/2013, la conduttrice WI SR ha, viceversa, ipotizzato la prosecuzione dell'utilizzo di parte delle installazioni presenti sull'immobile da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale con il Di OR, ovvero direttamente dalla proprietaria delle apparecchiature -che aveva concluso con la WI CP_1 SR un contratto di gestione della rete, al quale la “Centro Allarme Molise” era estranea-;
- tale indicazione, non conforme alle previsioni contrattuali, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è stata avallata dalla la nota CP_1 dell'8/08/2016 allegata -peraltro non impegnativa per l'ente, in quanto di provenienza del direttore del Servizio sistemi informativi presso la Presidenza regionale- si limita a sollecitare alla (soggetto che aveva in carico la rete) gli interventi Parte_3 opportuni alla conservazione delle apparecchiature, nulla disponendo circa la loro rimozione ed il ripristino dei beni della “Centro Allarme Molise”;
- del tutto inconferenti rispetto alle questioni in esame sono gli arresti della S.C. invocati dall'appellante (Cass. 2004/n. 13625; Cass. 2017/n. 25200), concernenti la possibilità di proporre l'azione di rilascio di beni -detenuti senza titolo da più soggetti- nei confronti di uno solo di essi: nella specie, come rilevato dal primo giudice, anche ritenendo la proprietaria dei beni strumentali concessi in uso alla CP_1
WI SR, solo quest'ultima deteneva quale conduttrice l'immobile sul quale i beni
5 erano installati, immobile che la stessa era tenuta a restituire libero e sgombro al locatore alla cessazione del rapporto contrattuale;
- non porta a diversa conclusione la tesi dell'appellante (ove pure valutata fondata) della partecipazione indiretta della alla società conduttrice, che quale società di CP_1 capitali resta il soggetto titolare della posizione contrattuale e delle conseguenti obbligazioni;
- ne deriva, sulla base delle stesse prospettazioni e produzioni della parte (da valutare nel loro complesso risultante dalla lettura delle memorie ex art. 183 c.p.c.:
Cass. civ., sezione III, 28 ottobre 2015 n. 21925; Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n.
11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699) che il soggetto tenuto alla rimessione in pristino del suolo di proprietà del Di OR andava piuttosto identificato dall'appellante nella sua controparte contrattuale.
4.-- Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute per il presente grado dalla parte appellata, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi relativi al valore indeterminabile di non particolare complessità della controversia per l'attività prestata di studio, introduttiva e decisionale (Cass. civ. 19/09/2025 n. 25664).
Si dà infine atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , quale titolare Parte_1 dell'impresa “Centro Allarme Molise di TO Di OR”, con citazione notificata il
20/02/2023, avverso la sentenza n. 769/2022 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nei confronti della in persona del l.r.p.t., CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
6 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 5.209,50 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 16/10/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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