Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 259 – sub 1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il giudice designato, dott.ssa Costanza Perri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 259 – sub 1/2025 promosso con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis
69 e seguenti c.p.c. in data 19 marzo 2025 da:
, assistito dall'Avv. Angela Natati Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, assistita dall'Avv. Antonio Stefanelli CP_1
RESISTENTE
***
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, integrato il contraddittorio all'udienza in data odierna, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente
ORDINANZA di conferma di provvedimenti indifferibili ed urgenti ai sensi degli artt. 473 bis. 15 e 70, 3° comma, c.p.c.
Premesso che il ricorrente, nell'ambito del procedimento dal medesimo introdotto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
16/11/2018 e il 07/09/2022 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio fra le parti, con successiva istanza del 20 marzo 2025 ha domandato l'emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ai sensi degli artt. 473 bis 15 e 69 e seguenti c.p.c. a tutela propria e della prole, con cui “- disporre che i minori restino collocati presso il padre nella casa famigliare;
- accertare che la condotta della RA , attualmente ricoverata presso il reparto di Parte_2 psichiatria dell'Ospedale di Cona, è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale del
Signor e dei minori e, per l'effetto, - disporre il divieto di avvicinamento della stessa al Pt_1
compagno ed ai figli ed ai luoghi dai medesimi abitualmente frequentati, salvi, quanto ai minori, i contesti protetti individuati dal servizio sociale;
- disporre che la Procura presso il Tribunale di
Ferrara trasmetta il fascicolo d'indagine n. 5360/2024 RGNR”;
che dal Per_1 Per_2
23 febbraio u.s. a tutt'oggi la resistente si trova, infatti, ricoverata, su base volontaria, presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Cona (ove anche in passato era stata ricoverata in diverse occasioni) ed ove è giunta accompagnata dal 118 al culmine di una violenta lite con il figlio di primo letto , Per_3
ancora minorenne, ed un vicino di casa;
che in occasione di queste crisi la resistente è solita aggredire verbalmente il compagno ed il figlio con urla e pianti, ribaltare il mobilio di casa e danneggiare Per_3
arredi e suppellettili, per poi chiudersi in una stanza, talvolta portando con sé anche il figlioletto di soli due anni;
che da circa tre anni ma soprattutto dal giorno di inizio ricovero, il padre si Per_2
sta occupando della gestione dei figli e (così come del minorenne ), Per_1 Per_2 Per_3
preparando loro colazione, pranzo e cena, provvedendo alla pulizia della casa ed alla spesa, accompagnandoli a scuola ed alle attività e conciliando con non poca difficoltà il proprio lavoro, unica entrata della famiglia;
che, da quando si trova ricoverata nel reparto di psichiatria, la resistente ha fatto talvolta rientro in casa per recuperare alcuni effetti personali ogni volta provocando scompiglio e destabilizzando la ritrovata serenità domestica del compagno e dei figli minori;
dato atto che l'istanza è stata accolta con emissione del decreto inaudita altera parte in data 26 marzo
2025; preso atto della costituzione della resistente e lette le relative difese;
osservato che anche all'esito dell'integrazione del contraddittorio ed alla luce dei fatti verificatisi all'indomani della emissione dei provvedimenti urgenti (come da denuncia sporta in data 8 aprile
2025, confermati dagli informatori sentiti alla odierna udienza), sussistono i presupposti per confermare integralmente le cautele assunte;
ed invero, la descrizione delle condotte della resistente gravemente pregiudizievoli alla serenità, financo alla integrità fisica e morale dei famigliari conviventi appare puntuale e, allo stato, anche riscontrata dai recenti referti del Diagnosi e Cura
(attestanti, fra l'altro, che è in cura al Servizio di Salute Mentale sin dal 2020), nonché dal CP_1 file video ritraente l'ultimo episodio verificatosi fra le mura domestiche;
ma oggi anche dal grave e preoccupante comportamento tenuto dalla resistente in data 2 aprile 2025; ritenuto che la conferma del provvedimento emesso si impone al fine di preservare l'incolumità e la serenità dei minori e del nucleo famigliare in cui vivono, sì da tenerli al riparo, nelle more degli accertamenti che verranno svolti nel prosieguo del procedimento principale, da un contesto familiare divenuto emergenziale, procedendo anzitutto alla immediata separazione della coppia genitoriale
(fortemente conflittuale e problematica, già da svariati anni, infatti, monitorata e supportata dal
Servizio con appositi progetti di sostegno al nucleo ed indagini sociali svolte anche per conto della procura minorile), al collocamento provvisorio della prole col padre nella casa familiare (in ragione della accertata temporanea impossibilità della madre di occuparsene adeguatamente in quanto ricoverata al Diagnosi e Cura dell'Ospedale cittadino), all'incarico al S.S. di monitorare con cadenza almeno settimanale la situazione dei minori anche presso il loro domicilio domestico e di organizzare appena possibile, se non ritenuti disturbanti per i minori, incontri protetti fra madre e figli relazionando a questo giudice sul relativo andamento;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la conferma del provvedimento d'urgenza, poiché il rischio di grave pregiudizio per i minori lamentato dal ricorrente e motivato sulla scorta della attuale alterazione psichica della resistente appare particolarmente grave alla luce della documentazione prodotta e delle allegate specifiche circostanze, nonché dei fatti da ultimo verificatisi nonostante la cautela assunta;
ritenuto, pertanto, che nell'immediatezza e per la durata di mesi nove decorrenti dall'esecuzione del presente provvedimento, va confermato sia l'ordine alla resistente di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti del ricorrente, dei due figli minori e dei familiari con essi conviventi, nonché il divieto di avvicinamento ai predetti oltre che ai luoghi dai medesimi abitualmente frequentati;
la durata da mesi sei a nove si giustifica a fronte della recente grave violazione del divieto da parte della resistente;
visti gli artt. 473 bis 15 e 69 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
conferma integralmente il decreto reso in data 26 marzo 2025, stabilendo la durata dell'ordine di protezione in mesi nove dalla relative esecuzione.
Spese al merito.
Si comunichi a parte ricorrente e al S.S. di Ferrara.
Ferrara, 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Perri