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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8798 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55735/2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., vecchia formulazione, all'udienza del 24.3.2025,con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 23.5.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Farina, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , CP_1 C.F._2 nella qualità di titolare della impresa individuale "Amerina Ristrutturazioni" (P. IVA Controparte_2
, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale il sig. in qualità di titolare della impresa individuale "Amerina CP_1
Ristrutturazioni" , perché venisse accertato l'inadempimento del convenuto in Controparte_2 relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti ed emessa condanna:
a. alla restituzione della somma di € 9.709,72 versata dal sig. per acquisti, concordati ma Parte_1 mai effettuati, di beni e di materiali e, dunque, dall'appaltatore illegittimamente trattenuti, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 8 b. al risarcimento del danno pari a € 6.300,00 e € 350,00 corrispondenti agli importi sostenuti dal sig.
rispettivamente per canoni di locazione e oneri condominiali dovuti a seguito del forzoso Parte_1 prolungamento della locazione, oltre il termine essenziale di scadenza del contratto, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2019;
c. al risarcimento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, ovvero determinata secondo equità, per le opere previste nel capitolato di appalto di cui è causa per le quali il sig. Parte_1 ha corrisposto all'appaltatore il relativo compenso ma che non sono state eseguite ovvero eseguite non a regola d'arte;
oltre al pagamento delle spese comprese quelle relative al procedimento di media conciliazione.
A tal fine ha esposto: - di aver concluso con il convenuto, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Amerina ristrutturazioni”, un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione (manutenzione straordinaria) della propria unità immobiliare per un importo complessivo, determinato a corpo, di € 43.500,00 oltre Iva;
- che il contratto prevedeva l'inizio dei lavori all'11.3.2019 e la fine degli stessi al 25.6.2019 (termine questo essenziale per il Committente il quale era tenuto a rilasciare al 30 giugno l'appartamento che al tempo conduceva in locazione e trasferirsi nella sua casa ristrutturata); che sia il contratto (art. 10) che il capitolato d'appalto (pag. 7) prevedevano che l'acquisto per i materiali occorrenti per i lavori di ristrutturazione e manutenzione nonché per gli impianti da installare nell'appartamento, fosse effettuato dall'appaltatore stesso previo anticipo da parte del sig. della somma occorrente;
- di aver corrisposto € 29.000,00 oltre Parte_1
Iva per compensi richiesti (di cui, € 1.500,00 oltre Iva per lavori extra concordati); - di aver corrisposto
€ 18.060,88 per l'acquisto di materiali, beni e impianti necessari alla ristrutturazione, di cui, tuttavia, il ha effettivamente impiegato soli € 8.351,16 trattenendo indebitamente la differenza, pari ad € CP_2
9.709,72; - che, i particolare, malgrado gli anticipi corrisposti dal committente, non venivano acquistati dall'appaltatore: n. 2 climatizzatori, una cassaforte, pavimenti, rivestimenti e l'impianto radiante a pavimento;
- che il convenuto non aveva rispettato le scadenze contrattualmente fissate, tanto che alla data del 25.6.2019 prevista per la conclusione delle opere era stato eseguito soltanto un sesto dei lavori appaltati (come attestato dalla relazione dell'arch. in atti); - che, con missiva del CP_3
9.7.2019 il committente comunicava al sig. di volersi valere della clausola risolutiva espressa CP_2 di cui all'art. 13 del contratto di appalto, con ciò risolvendo di diritto lo stesso in ragione della mancata consegna dei lavori da parte dell'appaltatore nel termine ultimo di scadenza del 25.6.2019; - che il ritardo nella consegna dei lavori costringeva l'attore a prorogare il contratto di locazione in essere per ulteriori sei mesi (da luglio a dicembre 2019) per permettere il completamento dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento da parte di altra ditta, con esborso di ulteriori € 6.650,00 a titolo di locazione (canone mensile e oneri condominiali trimestrali); - che non era stato possibile definire la controversia mediante conciliazione;
- che, quindi, avrebbe dovuto essere riconosciuto pagina 2 di 8 l'importo di € 9.709,72 a titolo di restituzione delle somme versate dal committente. e non effettivamente utilizzate dall'appaltatore per l'acquisto di materiali e impianti;
- che avrebbe dovuto essere riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno per la somma di € 6.650,00 per canoni di locazione e oneri condominiali imposti al committente dalla necessità di provvedere altrimenti alla ristrutturazione della propria unità abitativa, oltre all'ulteriore somma da accertarsi per le lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte.
Benché regolarmente citata, il convenuto non si è costituito in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
E' stata espletata la prova per testi.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., vecchia formulazione, all'udienza del 24.3.2025, con termine per il deposito di comparsa conclusionale fino al 23.5.2025.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatore convenuto in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di proprietà dell'attore, con conseguente domanda di restituzione delle somme corrisposte per acquisti non effettuati di materiali e impianti e di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni.
Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte è costantemente orientata nel senso di ritenere che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. Cass. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie l'attore ha prodotto in atti il contratto sottoscritto con il sig. che CP_1 conteneva tra l'altro le seguenti previsioni:
a. oggetto: esecuzione di opere di manutenzione straordinaria specificamente indicate nel preventivo-offerta, nel progetto comprensivo di elaborati grafici e nel capitolato d'appalto; pagina 3 di 8 b. corrispettivo: € 43.500,00 a corpo per l'intera realizzazione dell'opera, oneri inclusi, oltre iva;
c. modalità di pagamento: acconto del 10% alla firma del contratto (€ 4.000), acconto del 20% all'inizio dei lavori (€ 8.000, con sconto accordato di € 500), n. 3 acconti del 20% (€ 8.000 ciascuno) a SAL e saldo del 10% (€ 4.000) alla fine dei lavori;
d. termini per l'esecuzione dei lavori: data di inizio fissata per l'11.3.2019 e termine per ultimazione fissato al 25.6.2019, prorogabile eccezionalmente soltanto laddove il committente avesse autorizzato lavori significativi ulteriori a quelli indicati nel preventivo;
e. modalità di acquisto materiali e impianti: “su richiesta del committente, l'Impresa dovrà acquistare anche pavimenti, rivestimenti, sanitari, e ogni altro materiale deciso dal
Committente, il quale li pagherà all'Appaltatore in anticipo, per consentirne la loro ordinazione, ed in modo distinto dal costo del lavoro sopra detto. L'Impresa appaltatrice non effettuerà su questi materiali acquistati per conto del Committente alcun rincaro o sovrapprezzo, di alcun tipo o per qualunque causa e motivazione. L'Appaltatore è tenuto al relativo pagamento di tali materiali al fornitore entro 5 giorni dal ricevimento dell'accredito del pagamento da parte del
Committente” (art. 10).
L'attore fa valere, in primo luogo, l'inadempimento della clausola contenuta all'interno dell'art. 10 del contratto d'appalto relativa all'acquisto di materiali e impianti, domandando la condanna alla restituzione di € 9.709,72 versati all'appaltatore a titolo di anticipo per beni poi effettivamente non acquistati.
A sostegno della propria domanda di restituzione, il committente allega e prova l'avvenuto pagamento di diverse fatture emesse dall'appaltatore per acquisto di materiali e impianti, per un totale di
€ 13.099,47, IVA inclusa. Nel dettaglio, il sig. ha documentato: Parte_1
- la fattura n. 20, saldata con bonifico del 1.5.2019, per l'acquisto di una vasca da bagno e termoarredi di € 688,18, IVA inclusa;
- la fattura n. 23, saldata con bonifico del 6.5.2019, per l'acquisto impianto di riscaldamento radiante da pavimento di € 4.553,44, IVA inclusa;
- la fattura n. 24, saldata con bonifico del 9.5.2019, per l'acquisto della caldaia e di due climatizzatori di € 3.229,16, IVA inclusa;
- la fattura n. 27, saldata con bonifico del 22.5.2019, per l'acquisto di una cassaforte di € 223,05,
IVA inclusa;
- la fattura n. 28, saldata con bonifico del 28.5.2019, per l'acquisto di pavimento in gres e battiscopa di € 3.333,14, IVA inclusa;
- la fattura n. 30, saldata con bonifico del 5.6.2019, per l'acquisto di materiali vari non preventivati di € 1.072,50, IVA inclusa.
pagina 4 di 8 In proposito l'attore deduce che il sig. una volta ricevuto gli anticipi anzidetti, ha provveduto ad CP_2 acquistare – come previsto da contratto – soltanto beni dal valore complessivo compreso tra €
6.100,00 e € 6.700,00, IVA inclusa ed in particolare:
- una vasca da bagno idromassaggio, dal valore di listino compreso tra € 1.000,00 e € 1.300,00;
- la caldaia murale (unitamente ad una parte del materiale funzionale alla installazione e messa in opera della stessa), dal valore di listino compreso tra € 1.700,00 e € 2.000,00;
- i raccordi per le condotte di gas di scarico e presa d'aria, dal valore di circa € 3.400,00.
In mancanza di prova del contrario sul punto, che come in precedenza ricordato avrebbe dovuto essere fornita dall'appaltatore, risulta acclarato l'inadempimento del convenuto in ordine alla clausola contrattuale (art. 10) che obbligava lo stesso ad impiegare, su richiesta del committente, le somme da questi versate per l'acquisto di materiali e impianti. In ragione di ciò, deve disporsi la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'appaltatore nella misura risultante dalla differenza tra le somme allo scopo versate dal sig. (€ 13.099,47, IVA inclusa) e quelle effettivamente impiegate dal Parte_1 sig. per l'acquisto di beni (che si ritiene di stimare in € 6.400,00, IVA inclusa), e cioè pari ad CP_2
€ 6.699,47, IVA inclusa.
In relazione al profilo risarcitorio, parte attrice ha dedotto e provato di aver effettuato pagamenti in acconto per complessivi € 29.000, oltre IVA, di cui € 1.500 per lavorazioni extra, chiedendo che venga ordinata la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari al valore dei lavori non eseguiti.
Nella Relazione di verifica e constatazione dello stato dei luoghi a firma dell'Arch. Controparte_4 depositata dall'attore, si osserva che, pur avendo le parti concordato un appalto a corpo, allegato al contratto di appalto è stato inserito un capitolato con un elenco delle lavorazioni da eseguire, delle quali l'impresa ha fatto una valutazione economica puntuale inserendo il costo a corpo per ogni singola voce. Ciò ha permesso al tecnico di parte di ricostruire nel corso di due sopralluoghi (il
25.6.2019 ed il 10.7.2019) che su 38 voci – di cui una, la n. 24 relativa alla predisposizione dell'impianto di allarme, già esclusa dalle parti al momento della conclusione del contratto -:
1. risultavano eseguite a regola d'arte soltanto sei voci (nn. 4, 5, 7, 8, 15 e 16), per le quali è giustificata l'attribuzione all'appaltatore dell'intero corrispettivo concordato, pari ad € 3.100,00 oltre IVA;
2. risultavano eseguite non a regola d'arte ulteriori tre voci (nn. 1, 11 e 12), il cui corrispettivo originariamente pattuito (pari ad € 2.800,00) può essere ragionevolmente ridotto alla metà e dunque liquidato in € 1.400,00 oltre IVA;
3. risultavano parzialmente eseguite e comunque non a regola d'arte dieci voci (nn. 2, 6, 9, 10,
13, 14, 18, 19, 21 e 26), il cui corrispettivo originariamente pattuito (pari ad € 14.200,00) può essere ragionevolmente ridotto ad un quarto e dunque liquidato in € 3.550 oltre IVA;
pagina 5 di 8 4. non risultavano eseguite le ulteriori diciotto voci (nn. 3, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) per le quali nessun corrispettivo (pari ad € 31.550,00) può essere riconosciuto all'appaltatore.
Quanto alle lavorazioni extra e varianti concordate con la committenza, per le quali l'attore ha provato il pagamento di € 1.500,00 oltre IVA, risulta in atti la realizzazione di soltanto un terzo delle opere concordate (in particolare: la demolizione del ringrosso della colonna tra la sala e il corridoio, che ha determinato la modifica alle dimensioni della lavanderia;
lo spostamento della porta nel bagno 2 e lo spostamento verso l'esterno del muro dietro al wc, con realizzazione del muretto dietro il bidet;
la posa del telaio per porta scorrevole ad incasso), con conseguente riduzione anche del corrispettivo ad un terzo, nella misura di € 500,00 oltre IVA.
La domanda risarcitoria, che va più opportunamente riqualificata come domanda di restituzione conseguente alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto in essere tra le parti, va accolta per le seguenti ragioni. Emergendo con evidenza l'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte, deve disporsi la restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., della differenza tra le somme versate dal sig. a titolo di acconti sul compenso (€ 29.000,00) e quelle effettivamente spettanti al Parte_1 sig. (€ 8.550,00 di cui € 500,00 per lavorazioni extra), nella misura pari a € 20.450,00 oltre CP_2
IVA.
Il sig. ha, inoltre, richiesto la liquidazione di una ulteriore voce di danno pari a € 6.650,00 Parte_1 per spese di locazione (per canoni ed oneri condominiali) sostenute in conseguenza dell'inadempimento del contratto di appalto. A fondamento di tale allegazione lo stesso ha prodotto alcune e-mail intercorse con il sig. (figlio del locatore, sig. Persona_1 [...] ed effettivo interlocutore nella gestione del contratto di affitto) e l'estratto conto degli oneri Parte_2 condominiali, datato 17.7.2019, inviato dall'amministratore del condominio di via Santa Bernadette 34 al sig. proprietario dell'appartamento int. 1 comprovanti, a suo dire: - l'esistenza Parte_2 di un contratto di locazione abitativa per l'immobile di Via S. Bernadette n. 34 – int. 1; - la misura del canone di locazione mensile, pari ad € 1050,00; - la richiesta di un ulteriore periodo di utilizzo dell'immobile dapprima sino ad ottobre 2019, poi esteso sino a dicembre 2019; - l'esistenza di oneri di gestione ordinaria dovuti dal conduttore nella misura di €175,00 a trimestre.
In via preliminare, occorre rilevare che in tema di locazione, l'art 1, comma 4, della L. 431/1998 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità assoluta. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato il contratto di locazione abitativa dell'immobile sito in Via S. Bernadette n. 34 – int. 1, sicché il relativo rapporto locativo – della cui instaurazione lo stesso si duole ai fini del risarcimento del danno – non può in questa sede dirsi provato. In ogni caso, risulta altresì carente la prova dell'avvenuto pagamento degli stessi canoni pagina 6 di 8 mensili nonché delle spese condominiali trimestrali nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2019.
A tal fine non sono, infatti, idonei a comprovare il lamentato danno patrimoniale:
- la comunicazione di disdetta inoltrata per conoscenza il 31.3.2019 al sig. doc. 30), Parte_2 in quanto nulla prova circa l'instaurazione di un nuovo rapporto locativo a partire da luglio
2019;
- la successiva mail di riscontro del sig. (doc. 31), in cui viene contestato a parte Parte_2 attrice il mancato pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, per complessivi
€ 3.150,00, oltre ad oneri condominiali ordinari pendenti, per complessivi € 1.971,04. Entrambe le contestazioni fanno, infatti, riferimento ad un periodo diverso da quello qui in esame e non possono rilevare quali elementi sintomatici della misura del canone e delle spese condominiali imputate al sig. nel periodo successivo alla definizione del suddetto rapporto;
Parte_1
- l'estratto conto trasmesso dall'amministratore di condominio (doc. 33) nel quale l'attore è indicato come conduttore alla data del 18.7.2019, dal momento che non viene dimostrata la successiva permanenza all'interno dell'appartamento nei sei mesi successivi né l'effettivo pagamento al condominio degli oneri imputati per le mensilità di luglio, agosto e settembre
2019;
- la mail dell'11.12.2019 del sig. (doc. 32), in cui si conferma il rilascio Parte_2 dell'appartamento il 23.12.2019 e si invita l'attore a provvedere al pagamento del canone mensile e degli oneri condominiali. Trattasi, infatti, di una comunicazione che fa riferimento alla sola mensilità di dicembre 2019 dell'eventuale rapporto locativo in essere tra le parti, e che, peraltro, attesta il mancato pagamento da parte del sig. dei canoni e degli oneri Parte_1 condominiali per la suddetta mensilità.
Pertanto, non essendo stati forniti sufficienti elementi per ritenere che l'attore, nel periodo da luglio a dicembre 2019, non potendo avere accesso al proprio appartamento sarebbe stato costretto a prendere in locazione altro immobile, sostenendone i relativi oneri, non può essere liquidata alcuna somma per tale voce di danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
accertato l'inadempimento del convenuto in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti, condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma di CP_1 Parte_1
€ 6.699,47, IVA inclusa, a titolo di restituzione delle somme percepite per l'acquisto non eseguito di materiali e impianti, oltre interessi dalla messa in mora (9.7.2019);
condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 20.450,00 a titolo di restituzione pagina 7 di 8 del compenso versato per lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte, oltre interessi dalla messa in mora (9.7.2019);
respinge la domanda di risarcimento del danno pari a € 6.650,00 per canoni di locazione ed oneri condominiali asseritamente patiti in conseguenza dell'inadempimento;
condanna il sig. al pagamento in favore di parte attrice delle spese del procedimento, CP_1 che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Andrea Maria D'Introno, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55735/2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., vecchia formulazione, all'udienza del 24.3.2025,con la concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 23.5.2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Farina, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , CP_1 C.F._2 nella qualità di titolare della impresa individuale "Amerina Ristrutturazioni" (P. IVA Controparte_2
, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale il sig. in qualità di titolare della impresa individuale "Amerina CP_1
Ristrutturazioni" , perché venisse accertato l'inadempimento del convenuto in Controparte_2 relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti ed emessa condanna:
a. alla restituzione della somma di € 9.709,72 versata dal sig. per acquisti, concordati ma Parte_1 mai effettuati, di beni e di materiali e, dunque, dall'appaltatore illegittimamente trattenuti, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 8 b. al risarcimento del danno pari a € 6.300,00 e € 350,00 corrispondenti agli importi sostenuti dal sig.
rispettivamente per canoni di locazione e oneri condominiali dovuti a seguito del forzoso Parte_1 prolungamento della locazione, oltre il termine essenziale di scadenza del contratto, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2019;
c. al risarcimento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, ovvero determinata secondo equità, per le opere previste nel capitolato di appalto di cui è causa per le quali il sig. Parte_1 ha corrisposto all'appaltatore il relativo compenso ma che non sono state eseguite ovvero eseguite non a regola d'arte;
oltre al pagamento delle spese comprese quelle relative al procedimento di media conciliazione.
A tal fine ha esposto: - di aver concluso con il convenuto, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Amerina ristrutturazioni”, un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione (manutenzione straordinaria) della propria unità immobiliare per un importo complessivo, determinato a corpo, di € 43.500,00 oltre Iva;
- che il contratto prevedeva l'inizio dei lavori all'11.3.2019 e la fine degli stessi al 25.6.2019 (termine questo essenziale per il Committente il quale era tenuto a rilasciare al 30 giugno l'appartamento che al tempo conduceva in locazione e trasferirsi nella sua casa ristrutturata); che sia il contratto (art. 10) che il capitolato d'appalto (pag. 7) prevedevano che l'acquisto per i materiali occorrenti per i lavori di ristrutturazione e manutenzione nonché per gli impianti da installare nell'appartamento, fosse effettuato dall'appaltatore stesso previo anticipo da parte del sig. della somma occorrente;
- di aver corrisposto € 29.000,00 oltre Parte_1
Iva per compensi richiesti (di cui, € 1.500,00 oltre Iva per lavori extra concordati); - di aver corrisposto
€ 18.060,88 per l'acquisto di materiali, beni e impianti necessari alla ristrutturazione, di cui, tuttavia, il ha effettivamente impiegato soli € 8.351,16 trattenendo indebitamente la differenza, pari ad € CP_2
9.709,72; - che, i particolare, malgrado gli anticipi corrisposti dal committente, non venivano acquistati dall'appaltatore: n. 2 climatizzatori, una cassaforte, pavimenti, rivestimenti e l'impianto radiante a pavimento;
- che il convenuto non aveva rispettato le scadenze contrattualmente fissate, tanto che alla data del 25.6.2019 prevista per la conclusione delle opere era stato eseguito soltanto un sesto dei lavori appaltati (come attestato dalla relazione dell'arch. in atti); - che, con missiva del CP_3
9.7.2019 il committente comunicava al sig. di volersi valere della clausola risolutiva espressa CP_2 di cui all'art. 13 del contratto di appalto, con ciò risolvendo di diritto lo stesso in ragione della mancata consegna dei lavori da parte dell'appaltatore nel termine ultimo di scadenza del 25.6.2019; - che il ritardo nella consegna dei lavori costringeva l'attore a prorogare il contratto di locazione in essere per ulteriori sei mesi (da luglio a dicembre 2019) per permettere il completamento dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento da parte di altra ditta, con esborso di ulteriori € 6.650,00 a titolo di locazione (canone mensile e oneri condominiali trimestrali); - che non era stato possibile definire la controversia mediante conciliazione;
- che, quindi, avrebbe dovuto essere riconosciuto pagina 2 di 8 l'importo di € 9.709,72 a titolo di restituzione delle somme versate dal committente. e non effettivamente utilizzate dall'appaltatore per l'acquisto di materiali e impianti;
- che avrebbe dovuto essere riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno per la somma di € 6.650,00 per canoni di locazione e oneri condominiali imposti al committente dalla necessità di provvedere altrimenti alla ristrutturazione della propria unità abitativa, oltre all'ulteriore somma da accertarsi per le lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte.
Benché regolarmente citata, il convenuto non si è costituito in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
E' stata espletata la prova per testi.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., vecchia formulazione, all'udienza del 24.3.2025, con termine per il deposito di comparsa conclusionale fino al 23.5.2025.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'appaltatore convenuto in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di proprietà dell'attore, con conseguente domanda di restituzione delle somme corrisposte per acquisti non effettuati di materiali e impianti e di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni.
Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte è costantemente orientata nel senso di ritenere che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. Cass. in tal senso Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie l'attore ha prodotto in atti il contratto sottoscritto con il sig. che CP_1 conteneva tra l'altro le seguenti previsioni:
a. oggetto: esecuzione di opere di manutenzione straordinaria specificamente indicate nel preventivo-offerta, nel progetto comprensivo di elaborati grafici e nel capitolato d'appalto; pagina 3 di 8 b. corrispettivo: € 43.500,00 a corpo per l'intera realizzazione dell'opera, oneri inclusi, oltre iva;
c. modalità di pagamento: acconto del 10% alla firma del contratto (€ 4.000), acconto del 20% all'inizio dei lavori (€ 8.000, con sconto accordato di € 500), n. 3 acconti del 20% (€ 8.000 ciascuno) a SAL e saldo del 10% (€ 4.000) alla fine dei lavori;
d. termini per l'esecuzione dei lavori: data di inizio fissata per l'11.3.2019 e termine per ultimazione fissato al 25.6.2019, prorogabile eccezionalmente soltanto laddove il committente avesse autorizzato lavori significativi ulteriori a quelli indicati nel preventivo;
e. modalità di acquisto materiali e impianti: “su richiesta del committente, l'Impresa dovrà acquistare anche pavimenti, rivestimenti, sanitari, e ogni altro materiale deciso dal
Committente, il quale li pagherà all'Appaltatore in anticipo, per consentirne la loro ordinazione, ed in modo distinto dal costo del lavoro sopra detto. L'Impresa appaltatrice non effettuerà su questi materiali acquistati per conto del Committente alcun rincaro o sovrapprezzo, di alcun tipo o per qualunque causa e motivazione. L'Appaltatore è tenuto al relativo pagamento di tali materiali al fornitore entro 5 giorni dal ricevimento dell'accredito del pagamento da parte del
Committente” (art. 10).
L'attore fa valere, in primo luogo, l'inadempimento della clausola contenuta all'interno dell'art. 10 del contratto d'appalto relativa all'acquisto di materiali e impianti, domandando la condanna alla restituzione di € 9.709,72 versati all'appaltatore a titolo di anticipo per beni poi effettivamente non acquistati.
A sostegno della propria domanda di restituzione, il committente allega e prova l'avvenuto pagamento di diverse fatture emesse dall'appaltatore per acquisto di materiali e impianti, per un totale di
€ 13.099,47, IVA inclusa. Nel dettaglio, il sig. ha documentato: Parte_1
- la fattura n. 20, saldata con bonifico del 1.5.2019, per l'acquisto di una vasca da bagno e termoarredi di € 688,18, IVA inclusa;
- la fattura n. 23, saldata con bonifico del 6.5.2019, per l'acquisto impianto di riscaldamento radiante da pavimento di € 4.553,44, IVA inclusa;
- la fattura n. 24, saldata con bonifico del 9.5.2019, per l'acquisto della caldaia e di due climatizzatori di € 3.229,16, IVA inclusa;
- la fattura n. 27, saldata con bonifico del 22.5.2019, per l'acquisto di una cassaforte di € 223,05,
IVA inclusa;
- la fattura n. 28, saldata con bonifico del 28.5.2019, per l'acquisto di pavimento in gres e battiscopa di € 3.333,14, IVA inclusa;
- la fattura n. 30, saldata con bonifico del 5.6.2019, per l'acquisto di materiali vari non preventivati di € 1.072,50, IVA inclusa.
pagina 4 di 8 In proposito l'attore deduce che il sig. una volta ricevuto gli anticipi anzidetti, ha provveduto ad CP_2 acquistare – come previsto da contratto – soltanto beni dal valore complessivo compreso tra €
6.100,00 e € 6.700,00, IVA inclusa ed in particolare:
- una vasca da bagno idromassaggio, dal valore di listino compreso tra € 1.000,00 e € 1.300,00;
- la caldaia murale (unitamente ad una parte del materiale funzionale alla installazione e messa in opera della stessa), dal valore di listino compreso tra € 1.700,00 e € 2.000,00;
- i raccordi per le condotte di gas di scarico e presa d'aria, dal valore di circa € 3.400,00.
In mancanza di prova del contrario sul punto, che come in precedenza ricordato avrebbe dovuto essere fornita dall'appaltatore, risulta acclarato l'inadempimento del convenuto in ordine alla clausola contrattuale (art. 10) che obbligava lo stesso ad impiegare, su richiesta del committente, le somme da questi versate per l'acquisto di materiali e impianti. In ragione di ciò, deve disporsi la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'appaltatore nella misura risultante dalla differenza tra le somme allo scopo versate dal sig. (€ 13.099,47, IVA inclusa) e quelle effettivamente impiegate dal Parte_1 sig. per l'acquisto di beni (che si ritiene di stimare in € 6.400,00, IVA inclusa), e cioè pari ad CP_2
€ 6.699,47, IVA inclusa.
In relazione al profilo risarcitorio, parte attrice ha dedotto e provato di aver effettuato pagamenti in acconto per complessivi € 29.000, oltre IVA, di cui € 1.500 per lavorazioni extra, chiedendo che venga ordinata la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari al valore dei lavori non eseguiti.
Nella Relazione di verifica e constatazione dello stato dei luoghi a firma dell'Arch. Controparte_4 depositata dall'attore, si osserva che, pur avendo le parti concordato un appalto a corpo, allegato al contratto di appalto è stato inserito un capitolato con un elenco delle lavorazioni da eseguire, delle quali l'impresa ha fatto una valutazione economica puntuale inserendo il costo a corpo per ogni singola voce. Ciò ha permesso al tecnico di parte di ricostruire nel corso di due sopralluoghi (il
25.6.2019 ed il 10.7.2019) che su 38 voci – di cui una, la n. 24 relativa alla predisposizione dell'impianto di allarme, già esclusa dalle parti al momento della conclusione del contratto -:
1. risultavano eseguite a regola d'arte soltanto sei voci (nn. 4, 5, 7, 8, 15 e 16), per le quali è giustificata l'attribuzione all'appaltatore dell'intero corrispettivo concordato, pari ad € 3.100,00 oltre IVA;
2. risultavano eseguite non a regola d'arte ulteriori tre voci (nn. 1, 11 e 12), il cui corrispettivo originariamente pattuito (pari ad € 2.800,00) può essere ragionevolmente ridotto alla metà e dunque liquidato in € 1.400,00 oltre IVA;
3. risultavano parzialmente eseguite e comunque non a regola d'arte dieci voci (nn. 2, 6, 9, 10,
13, 14, 18, 19, 21 e 26), il cui corrispettivo originariamente pattuito (pari ad € 14.200,00) può essere ragionevolmente ridotto ad un quarto e dunque liquidato in € 3.550 oltre IVA;
pagina 5 di 8 4. non risultavano eseguite le ulteriori diciotto voci (nn. 3, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) per le quali nessun corrispettivo (pari ad € 31.550,00) può essere riconosciuto all'appaltatore.
Quanto alle lavorazioni extra e varianti concordate con la committenza, per le quali l'attore ha provato il pagamento di € 1.500,00 oltre IVA, risulta in atti la realizzazione di soltanto un terzo delle opere concordate (in particolare: la demolizione del ringrosso della colonna tra la sala e il corridoio, che ha determinato la modifica alle dimensioni della lavanderia;
lo spostamento della porta nel bagno 2 e lo spostamento verso l'esterno del muro dietro al wc, con realizzazione del muretto dietro il bidet;
la posa del telaio per porta scorrevole ad incasso), con conseguente riduzione anche del corrispettivo ad un terzo, nella misura di € 500,00 oltre IVA.
La domanda risarcitoria, che va più opportunamente riqualificata come domanda di restituzione conseguente alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto in essere tra le parti, va accolta per le seguenti ragioni. Emergendo con evidenza l'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte, deve disporsi la restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., della differenza tra le somme versate dal sig. a titolo di acconti sul compenso (€ 29.000,00) e quelle effettivamente spettanti al Parte_1 sig. (€ 8.550,00 di cui € 500,00 per lavorazioni extra), nella misura pari a € 20.450,00 oltre CP_2
IVA.
Il sig. ha, inoltre, richiesto la liquidazione di una ulteriore voce di danno pari a € 6.650,00 Parte_1 per spese di locazione (per canoni ed oneri condominiali) sostenute in conseguenza dell'inadempimento del contratto di appalto. A fondamento di tale allegazione lo stesso ha prodotto alcune e-mail intercorse con il sig. (figlio del locatore, sig. Persona_1 [...] ed effettivo interlocutore nella gestione del contratto di affitto) e l'estratto conto degli oneri Parte_2 condominiali, datato 17.7.2019, inviato dall'amministratore del condominio di via Santa Bernadette 34 al sig. proprietario dell'appartamento int. 1 comprovanti, a suo dire: - l'esistenza Parte_2 di un contratto di locazione abitativa per l'immobile di Via S. Bernadette n. 34 – int. 1; - la misura del canone di locazione mensile, pari ad € 1050,00; - la richiesta di un ulteriore periodo di utilizzo dell'immobile dapprima sino ad ottobre 2019, poi esteso sino a dicembre 2019; - l'esistenza di oneri di gestione ordinaria dovuti dal conduttore nella misura di €175,00 a trimestre.
In via preliminare, occorre rilevare che in tema di locazione, l'art 1, comma 4, della L. 431/1998 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità assoluta. Nel caso di specie, l'attore non ha allegato il contratto di locazione abitativa dell'immobile sito in Via S. Bernadette n. 34 – int. 1, sicché il relativo rapporto locativo – della cui instaurazione lo stesso si duole ai fini del risarcimento del danno – non può in questa sede dirsi provato. In ogni caso, risulta altresì carente la prova dell'avvenuto pagamento degli stessi canoni pagina 6 di 8 mensili nonché delle spese condominiali trimestrali nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2019.
A tal fine non sono, infatti, idonei a comprovare il lamentato danno patrimoniale:
- la comunicazione di disdetta inoltrata per conoscenza il 31.3.2019 al sig. doc. 30), Parte_2 in quanto nulla prova circa l'instaurazione di un nuovo rapporto locativo a partire da luglio
2019;
- la successiva mail di riscontro del sig. (doc. 31), in cui viene contestato a parte Parte_2 attrice il mancato pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, per complessivi
€ 3.150,00, oltre ad oneri condominiali ordinari pendenti, per complessivi € 1.971,04. Entrambe le contestazioni fanno, infatti, riferimento ad un periodo diverso da quello qui in esame e non possono rilevare quali elementi sintomatici della misura del canone e delle spese condominiali imputate al sig. nel periodo successivo alla definizione del suddetto rapporto;
Parte_1
- l'estratto conto trasmesso dall'amministratore di condominio (doc. 33) nel quale l'attore è indicato come conduttore alla data del 18.7.2019, dal momento che non viene dimostrata la successiva permanenza all'interno dell'appartamento nei sei mesi successivi né l'effettivo pagamento al condominio degli oneri imputati per le mensilità di luglio, agosto e settembre
2019;
- la mail dell'11.12.2019 del sig. (doc. 32), in cui si conferma il rilascio Parte_2 dell'appartamento il 23.12.2019 e si invita l'attore a provvedere al pagamento del canone mensile e degli oneri condominiali. Trattasi, infatti, di una comunicazione che fa riferimento alla sola mensilità di dicembre 2019 dell'eventuale rapporto locativo in essere tra le parti, e che, peraltro, attesta il mancato pagamento da parte del sig. dei canoni e degli oneri Parte_1 condominiali per la suddetta mensilità.
Pertanto, non essendo stati forniti sufficienti elementi per ritenere che l'attore, nel periodo da luglio a dicembre 2019, non potendo avere accesso al proprio appartamento sarebbe stato costretto a prendere in locazione altro immobile, sostenendone i relativi oneri, non può essere liquidata alcuna somma per tale voce di danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
accertato l'inadempimento del convenuto in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti, condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma di CP_1 Parte_1
€ 6.699,47, IVA inclusa, a titolo di restituzione delle somme percepite per l'acquisto non eseguito di materiali e impianti, oltre interessi dalla messa in mora (9.7.2019);
condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 20.450,00 a titolo di restituzione pagina 7 di 8 del compenso versato per lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte, oltre interessi dalla messa in mora (9.7.2019);
respinge la domanda di risarcimento del danno pari a € 6.650,00 per canoni di locazione ed oneri condominiali asseritamente patiti in conseguenza dell'inadempimento;
condanna il sig. al pagamento in favore di parte attrice delle spese del procedimento, CP_1 che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Andrea Maria D'Introno, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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