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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI EL LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4951 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato – accertamento negativo dell'obbligo contributivo, TRA
, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te Parte_1
e in proprio, entrambe rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_1 in calce al ricorso, dall'avv. Maria Vittoria Mobilia, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani, 21, elettivamente domiciliano,
RICORRENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Fernando Bagnasco,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente ha esposto:
- che la svolge attività di ristorazione presso i locali siti Parte_1 in Telese Terme, viale Minieri 175, avvalendosi normalmente del lavoro dei sigg. Parte_2
e , rispettivamente padre e marito della socia accomandataria, e
[...] Persona_1 soltanto nei periodi di maggiore affluenza di clienti, di norma coincidenti con il periodo estivo e delle festività natalizie, di prestatori di lavoro esterni;
- che, in particolare, i sigg. e erano stati assunti alle dipendenze della società Parte_1 Persona_1 nei periodi analiticamente indicati in ricorso;
- che a seguito di un accesso ispettivo effettuato il 1° settembre 2023 l' aveva disconosciuto i CP_1 rapporti di lavoro subordinato instaurati con i predetti soggetti, sulla sola base delle dichiarazioni rese dai presenti, non esaminate nella loro esatta portata, e senza valutare la documentazione agli atti;
- che con un primo verbale notificato il 21/12/2023 erano stati annullati i periodi formalmente denunciati come di lavoro subordinato, e che con un secondo verbale notificato il 26/01/2024 era stata disposta l'iscrizione di e alla gestione commercianti, quali Parte_1 Persona_1 collaboratori familiari della titolare nonché socia accomandataria;
- che avverso i verbali aveva inutilmente presentato ricorso in via amministrativa;
- che le conclusioni raggiunte dagli ispettori erano del tutto errate, dal momento che i sigg. Parte_1
e , per quanto padre e marito della socia accomandataria, avevano sempre lavorato – Persona_1
1 esclusivamente nei periodi in cui risultavano formalmente assunti – alle dipendenze e sotto la direzione di costei, venendo regolarmente retribuiti per l'attività prestata. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire – in via principale – CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato così come denunciati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione contributiva di cui al verbale impugnato e annullare ogni provvedimento di iscrizione obbligatoria dei lavoratori Persona_1
e come collaboratori familiari. In subordine, ha chiesto rideterminarsi le
[...] Parte_2 somme eventualmente dovute a titolo di contribuzione per i soli periodi lavorati, tenendo conto della prescrizione quinquennale;
il tutto con vittoria delle spese di lite. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi di cui in atti, oltre le sanzioni, gli interessi e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
con vittoria di spese e onorari. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'escussione di due testi indicati da parte ricorrente – stanti la mancata comparizione dell' e del suo teste all'udienza CP_1 fissata per l'espletamento della prova orale e la rinuncia di parte ricorrente alla terza teste ammessa
– è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007133/DDL del 6/12/2023 ispettori , CP_1 a seguito di un'indagine avviata con un primo accesso effettuato il 1° settembre 2023, hanno disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla Parte_3 con il lavoratore nei periodi dall'1/01/2018 al 22/11/2018; dal 01/07/2019
[...] Persona_1 al 31/10/2020; dal 21/05/2021 al 31/12/2021 e dall'1/07/2023 al 30/09/2023, e con il lavoratore dal 5/06/2020 al 31/10/2020 e dal 3/01/2022 al 30/06/2023, per carenza del requisito Parte_2 essenziale della subordinazione.
Con successivo verbale unico n. 2023008733 del 15/01/2024 gli ispettori hanno provveduto all'iscrizione dei medesimi lavoratori alle gestione commercianti, in qualità di collaboratori familiari, dal 5/06/2020 il sig. e dell'1/01/2018 il sig. , nonché alla quantificazione in Parte_1 Persona_1 complessivi € 44.247,91 della contribuzione dovuta dall'azienda per regolarizzare la loro posizione, maggiorata delle somme aggiuntive.
Va premesso, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, CP_ l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 1399 del 08/02/2000: nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo – e quindi non suscettibile di disapplicazione – il provvedimento dell' di annullamento della posizione previdenziale di un CP_1 procuratore generale di una società che asseritamente – ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari – appariva essere anche dipendente della stessa). Quanto al riparto dell'onere probatorio, si è altresì precisato che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass. 11 giugno 1985,
n. 3512), e si è quindi ritenuto che la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa, non integra una
2 eccezione ma una mera difesa, sicché ad es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae)
è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7845 del
19/05/2003, Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Quand'anche, peraltro, la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità
e della subordinazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17992 del 02/08/2010; Sez. L, Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021). Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo deve ricordarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente va rinvenuto nella subordinazione, da intendersi come disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre
2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Tornando al caso concreto, i sigg. e , rispettivamente padre e Parte_2 Persona_1 marito di socia accomandataria della esercente attività di Parte_1 Parte_3 ristorante, pizzeria, rosticceria presso l'unità locale sita in Telese Terme, viale Minieri 175, risultano essere stati assunti, in vari periodi, quali dipendenti della società, con contratti di lavoro subordinato part time, il primo come “cuoco di ristorante” e il secondo come “cameriere di ristorante”. Specificamente, per quanto di interesse nella presente controversia, è stato assunto nei Persona_1 periodi dall'1/01/2018 al 22/11/2018, dall'1/07/2019 al 31/10/2020, dal 21/05/2021 al 31/12/2021 e dall'1/07/2023 al 30/09/2023, dal 5/06/2020 al 31/10/2020 e dal 3/01/2022 al 30/06/2023, Parte_1 con diverse percentuali di part time e diversi inquadramenti contrattuali (cfr. , buste paga). CP_2
oltre ad essere il padre della socia accomandataria, è anche socio accomandante Parte_2 della società ricorrente.
Risulta, inoltre, dai verbali – e non è stato in alcun modo contestato – che anche in precedenza, e fin dall'avvio dell'attività della s.a.s. (1/04/2009), sia che sono stati assunti in Parte_1 Persona_1 diversi periodi quali lavoratori subordinati della stessa, e che dall'1/01/2013 al 31/03/2014, Parte_1
3 è stato anche iscritto alla gestione degli esercenti attività commerciali quale collaboratore familiare della figlia. All'esito dell'accertamento ispettivo, gli ispettori hanno concluso che l'attività commerciale di CP_1 ristorazione della pur essendo costituita mediante un assetto societario, Parte_1 sostanzialmente è condotta e gestita in ambito familiare dalla sig.ra unitamente al coniuge Parte_1
e al padre, i quali non sono sottoposti ad alcuna eterodirezione della socia accomandataria, ma si autogestiscono. Gli ispettori hanno ritenuto insussistente il vincolo di subordinazione sulla base essenzialmente delle dichiarazioni raccolte, nel corso delle indagini, dall'odierna ricorrente e dagli altri familiari, nonché della presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.
Come risulta dai verbali in atti, il primo accesso è stato effettuato il 1° settembre 2023 alle ore 19.10 e nell'occasione presso la sede operativa della società, dove viene svolta l'attività di ristorazione, sono stati rinvenuti inizialmente soltanto i sigg. , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
(moglie del e madre della ricorrente).
[...] Parte_1
– in quel momento non formalmente assunto quale dipendente – era intento a Parte_2 trasportare legna da ardere per l'accensione del forno per le pizze, e dichiarava agli ispettori che, sin dalla cessione della propria attività nel 2009, aveva sempre aiutato la figlia a condurla, precisando di aver collaborato in maniera abituale e prevalente soltanto nei periodi di formale assunzione. In merito alle modalità di espletamento dell'attività, dichiarava di non avere mai ricevuto ordini da nessuno e di collaborare nella conduzione dell'attività in piena autonomia, di avere percepito, quando era stato assunto, una paga, ma non pattuita in quanto erano “in famiglia”, e che per la medesima motivazione non aveva fatto ferie. Riferiva, infine, di essere addetto alla cottura delle pizze e alla preparazione dei pasti, mentre il genero serviva ai tavoli e la figlia lavorava in cucina insieme a Persona_1 lui.
era all'ingresso del locale, impegnato nello svolgimento di mansioni di Persona_1 cameriere/accoglienza dei clienti, e riferiva agli ispettori che si trattava di un'azienda familiare, a gestione familiare, di avere un contratto part time ma che se era necessario lavorava anche oltre l'orario di lavoro, perché l'azienda era a conduzione familiare, ed in tal caso le ore in più gli venivano pagate;
che si occupava, da solo, della sala, in quanto non si riusciva a trovare personale, mentre la moglie lavorava in cucina e il suocero veniva occasionalmente, quando la moglie non poteva scendere;
che l'attività era aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle 19.30 alle 23.00. Riferiva, inoltre, di non avere altra attività lavorativa. Infine, confermava la veridicità della dichiarazione resa dal suocero, che questi aveva rifiutato di firmare. La madre riferiva di collaborare occasionalmente e di rado nell'attività di Persona_2 ristorazione, quale lavapiatti, e che nell'ambito di tale attività lavoravano invece la figlia, il genero, che serviva ai tavoli e si occupava della cassa, e il marito, che si occupava della preparazione della pizza e della cucina. L'attività (circa 70 coperti) era sempre aperta tranne il martedì. Infine la socia accomandataria, sopraggiunta presso il locale, dichiarava che suo padre non riceveva alcun compenso per l'attività che svolgeva, trattandosi di collaborazione familiare, ed era addetto alla cucina, preparazione pizze e piatti, insieme a lei;
infatti, lei era subentrata con la s.a.s. alla ditta individuale del padre. Aggiungeva che il marito si occupava di servire ai tavoli Persona_1 e della cassa, e che ognuno svolgeva l'attività in via autonoma, senza che nessuno desse ordini, dietro un piccolo compenso. Precisava che il locale era aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, tranne il martedì, e che in estate non chiudeva, essendo i familiari disponibili a soddisfare le esigenze della clientela.
In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di
4 apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del 28/04/2006). Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Sez. L, Ordinanza n. 28286 del 2019). Ancora,
i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3525 del 22/02/2005, Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008). Ebbene, le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva dalla ricorrente, dai sigg. e Parte_1 Persona_1 e dalla sig.ra – tutte allegate alla memoria di costituzione dell' , e riportate per stralcio Per_2 CP_1 all'interno dei verbali – forniscono un quadro chiaro ed esaustivo delle modalità di espletamento dell'attività della s.a.s., che conforta pienamente le conclusioni raggiunte dagli ispettori. Quello che ne emerge è un'attività di ristorazione gestita a livello familiare dalla socia accomandataria unitamente al padre, socio accomandante, con lunga esperienza nel settore per avere precedentemente condotto la medesima attività in forma di ditta individuale, e al marito, impiegato nell'attività della s.a.s. fin dalla relativa apertura nel 2009. Tutti i familiari – ognuno con un proprio ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione aziendale
– espletano i propri compiti in autonomia, con paritaria collaborazione, senza essere assoggettati ad alcuna forma di eterodirezione da parte della socia accomandataria, nel comune interesse dell'azienda familiare (tanto da rendersi disponibili per assicurarne l'apertura continuativa nel periodo estivo, senza fruire di ferie).
Tali conclusioni non sono adeguatamente contrastate dalle prove offerte dalla ricorrente, anche tenuto conto degli strettissimi rapporti intercorrenti fra lei e i pretesi dipendenti. Innanzitutto, si osserva che le dichiarazioni dei diretti interessati agli ispettori sono dotate di particolare attendibilità, in quanto rese nell'immediatezza dell'ispezione, senza consapevolezza delle ricadute previdenziali.
Nessun valore probatorio può essere attribuito alla documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente (buste paga, UNILAV), in quanto documentazione di unilaterale provenienza datoriale, inidonea a dimostrare, a fronte della contestazione in ordine alla conformità fra la realtà dei fatti e quanto dichiarato agli enti competenti da parte del presunto datore di lavoro, l'effettiva sussistenza del rapporto.
Quanto alle deposizioni raccolte nel presente giudizio, si osserva che la deposizione di
[...]
(il quale ha riferito di aver lavorato soltanto nei periodi di formale assunzione, Persona_1 osservando le direttive e gli orari di lavoro indicati dalla moglie, di avere avuto un orario prestabilito, da contratto, dalle 18 alle 22, che veniva autorizzato oralmente dalla moglie per le ferie, e che anche
, il quale stava in cucina, riceveva la direttive da si rivolgeva a lei Parte_2 Parte_1 per ferie e permessi, e aveva un orario da contratto, sebbene il teste abbia dichiarato di non conoscerlo) è di scarsissimo valore probatorio, tenuto conto del rapporto di coniugio che lo lega alla ricorrente e del suo diretto e personale coinvolgimento nell'accertamento contestato. Peraltro, si osserva come la deposizione del teste sia stata anche poco lineare (dapprima, lo stesso ha riferito:
“era mia moglie che sapeva tutto, aveva le prenotazioni, per cui era lei che mi diceva che cosa c'era da fare e gli orari di lavoro;
lei mi diceva vieni alle 18, e io svolgevo le mansioni nell'orario che lei
5 mi diceva”, e poi, a specifica domanda, ha precisato “avevo un orario prestabilito, non sempre mi veniva detto di volta in volta … il mio orario da contratto era dalle 18 alle 22”). Il teste ex dipendente della L&F con mansioni di pizzaiolo, ha dichiarato: Testimone_1 Parte_1
“confermo che e ricevevano direttive dalla ricorrente, sul come
Persona_1 Parte_2 gestire la sala, gli ordini, era lei che ci diceva che cosa dovevamo fare. La ricorrente dava loro indicazioni sul lavoro come le dava a me … e dovevano essere autorizzati
Persona_1 Parte_1 dalla ricorrente per ferie e permessi;
tanto posso dire perché era così per me, inoltre mi è capitato di vedere che chiedevano a lei … e non osservavano un orario di lavoro fisso,
Persona_1 Parte_1 venivano quando serviva, non so a che ora attaccassero … io avevo un orario fisso, più o meno dalle 18 alle 23 circa;
e non erano sempre presenti in questo mio orario … mi
Persona_1 Parte_1 sembra di avere lavorato continuativamente nel periodo 2018-22; e in questo
Persona_1 Parte_1 periodo non hanno lavorato sempre, quando serviva per dare una mano la sig.ra li chiamava Pt_1
… nel periodo in cui ho lavorato c'era anche un'altra dipendente, , che stava in Controparte_3 sala come cameriera”. Innanzitutto, si osserva che il diversamente da quanto dichiarato da lui dichiarato, nel periodo Tes_1
2018-2022 non ha lavorato continuativamente, infatti dalle comunicazioni allegate al CP_2 fascicolo di parte ricorrente emerge che è stato assunto da maggio 2018 con contratto a tempo determinato part time verticale per 15 ore settimanali, trasformato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2018, e poi nuovamente da luglio a dicembre 2021, con contratto di lavoro part time orizzontale per 15 ore settimanali. Pertanto, la sua conoscenza diretta dei fatti di causa deve ritenersi necessariamente circoscritta ai predetti periodi di lavoro e all'orario ridotto osservato. In ogni caso, dalle deposizioni non emerge, in maniera rigorosa e puntuale, l'eterodirezione, o quanto meno l'esistenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione, quali ad esempio l'obbligo di rispettare un orario di lavoro (circostanza smentita dal teste , l'obbligo di e Tes_1 Parte_1
di essere quotidianamente presenti al lavoro e – correlativamente – di essere autorizzati Persona_1 per godere di ferie e permessi (il teste ha genericamente riferito di richieste orali), l'esistenza di un potere di controllo e/o disciplinare della socia accomandataria. Dal complesso degli elementi raccolti, l'unico elemento inconfutabile che potrebbe far propendere per l'instaurazione di un genuino rapporto di lavoro subordinato sono gli ordini di bonifico a titolo di stipendio in favore di , in misura corrispondente alla retribuzione netta indicata Persona_1 in busta paga. Tuttavia, al di là del fatto che sono stati prodotti soltanto alcuni bonifici e alcune buste paga, è dirimente il rilievo che manca qualsiasi altro elemento che induca ad affermare che nell'espletamento dell'attività lavorativa il fosse assoggettato al potere direttivo, Persona_1 gerarchico e disciplinare della moglie.
Quanto a le stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva da lui e dalla figlia rendono evidente Parte_1 come l'emissione delle buste paga fosse esclusivamente formale, e la circostanza trova riscontro nell'assenza di bonifici regolari, con cadenza mensile (risultano, viceversa, bonifici cumulativi per 2, 3, 5 mensilità di stipendio, effettuati a distanza di mesi dalla relativa maturazione, peraltro in misura non perfettamente corrispondente al netto da buste paga, per il periodo di lavoro 2022-2023, e nessun bonifico per l'anno 2020). Per contro, dalle dichiarazioni degli interessati, ma anche dalla deposizione del teste si Tes_1 desume che la prestazione era svolta in sostanziale autonomia ed era caratterizzata da flessibilità nell'organizzazione, verosimilmente proprio in ragione del rapporto intercorrente con la titolare. Le conclusioni raggiunte dagli ispettori in merito all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della s.a.s. vanno pertanto confermate. In merito ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 29 comma 1 della l. 3 giugno 1975, n. 160, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
6 lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Poiché l'iscrizione alla gestione commercianti, fin dalla sua iniziale introduzione, è stata posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, essa si giustifica solo nell'ipotesi in cui il lavoratore autonomo sia assimilabile a quello dipendente in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo. Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione deve, dunque, esservi prova del ricorrere dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996: ovvero, per quanto qui interessa, della titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari e della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
I requisiti di abitualità e prevalenza devono risultare da una comparazione tra l'attività di natura commerciale svolta all'interno della società e le eventuali ulteriori personali attività lavorative svolte
(senza considerare quella eventualmente prestata come amministratore di s.r.l.), applicando un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. n. 4440 del 21/02/2017, conf. Cass. n. 19273 del 19/07/2018, e, ancora più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/06/2019, n. 17352; cfr. anche Sez. L, Ord. n. 1759 del 2021). Parte La è un'impresa commerciale a conduzione familiare, i cui soci sono in rapporto Parte_1 di parentela (padre e figlia); essa è gestita prevalentemente, per quanto emerso dall'istruttoria, con il lavoro proprio di costoro, nonché del marito della socia accomandataria. I sigg. e vi hanno esercitato la propria attività in via sostanzialmente esclusiva Parte_1 Persona_1
– essendo incontestato che né l'uno né l'altro abbiano svolto, dal 2018 in avanti, altre attività lavorative – occupandosi direttamente dell'attività di ristorazione. Quanto all'abitualità, va rilevato che, per come univocamente emerso dall'istruttoria, e Parte_1
avevano compiti ben definiti nell'organizzazione aziendale, infatti il primo aiutava in Persona_1 cucina nella preparazione delle pizze e dei pasti, mentre il secondo stava in sala e teneva la cassa. È del tutto pacifico che il locale fosse aperto, a pranzo e a cena, lungo l'intero arco dell'anno, per sei giorni alla settimana. Tenuto conto del numero di altri dipendenti assunti nel periodo di interesse e dei relativi orari appare evidente che, senza il diretto contributo dei familiari, al di là delle formali assunzioni, non sarebbe stato possibile garantire l'esercizio dell'attività di ristorazione con gli orari suddetti. Infatti, nel periodo dal 2018 al 2023, risultano solo un cuoco pizzaiolo part time a 30 ore settimanali e una cameriera part time a 18 ore settimanali, oltre ad altre persone assunte, sempre a tempo parziale, per periodi di tempo circoscritti. È peraltro significativo come il teste non Tes_1 abbia riferito di alcuna variazione nella presenza e nelle modalità di prestazione dell'attività da parte dei sigg. e , sebbene formalmente gli stessi siano stati denunciati come Parte_1 Persona_1 dipendenti solo per alcuni periodi. A fronte di ciò, il fatto che per alcuni periodi la diretta partecipazione all'attività (in particolare di possa essere stata più o meno assidua Parte_2 non comporta il venir meno dell'abitualità. Sussistono quindi tutti i presupposti per l'iscrizione dei sigg. e alla gestione Parte_1 Persona_1 commercianti, in qualità di coadiutori familiari, con conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo a far data dalla prima assunzione (5/06/2020) per e nei limiti prescrizionali (1/01/2018) per Parte_1
. Persona_1 Da tale iscrizione discende l'obbligo di versare i contributi entro il minimale alle scadenze stabilite, a prescindere dai periodi di formale assunzione e dall'entità, eventualmente variabile, della partecipazione all'attività aziendale nei diversi periodi.
7 Da qui l'infondatezza della pretesa della ricorrente di limitare l'obbligo contributivo ai periodi in cui risultavano formalizzati i rapporti di lavoro annullati. È da respingere anche l'eccezione di parziale prescrizione sollevata con riferimento alla contribuzione richiesta in riferimento alla posizione di a decorrere dal 1° gennaio 2018. Persona_1
I contributi fissi (entro il minimale) vanno versati in quattro rate nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento e nel mese di febbraio dell'anno successivo. Nella fattispecie, il verbale del 15/01/2024, con cui sono stati chiesti i contributi alla gestione commercianti, è stato notificato il 26/01/2024.
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), la notifica del verbale ha validamente interrotto i termini di prescrizione anche per i contributi i cui termini di versamento scadevano il 16 maggio, il 21 agosto e il 16 novembre 2018.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per le cause previdenziali da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, ulteriormente ridotti del 30% stante la minima attività difensiva espletata dall' , non comparso all'udienza fissata per l'espletamento della prova orale. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.246,60 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
CI EL LA RI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI EL LA RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4951 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato – accertamento negativo dell'obbligo contributivo, TRA
, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te Parte_1
e in proprio, entrambe rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_1 in calce al ricorso, dall'avv. Maria Vittoria Mobilia, presso il cui studio in Benevento, via Giustiniani, 21, elettivamente domiciliano,
RICORRENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Fernando Bagnasco,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente ha esposto:
- che la svolge attività di ristorazione presso i locali siti Parte_1 in Telese Terme, viale Minieri 175, avvalendosi normalmente del lavoro dei sigg. Parte_2
e , rispettivamente padre e marito della socia accomandataria, e
[...] Persona_1 soltanto nei periodi di maggiore affluenza di clienti, di norma coincidenti con il periodo estivo e delle festività natalizie, di prestatori di lavoro esterni;
- che, in particolare, i sigg. e erano stati assunti alle dipendenze della società Parte_1 Persona_1 nei periodi analiticamente indicati in ricorso;
- che a seguito di un accesso ispettivo effettuato il 1° settembre 2023 l' aveva disconosciuto i CP_1 rapporti di lavoro subordinato instaurati con i predetti soggetti, sulla sola base delle dichiarazioni rese dai presenti, non esaminate nella loro esatta portata, e senza valutare la documentazione agli atti;
- che con un primo verbale notificato il 21/12/2023 erano stati annullati i periodi formalmente denunciati come di lavoro subordinato, e che con un secondo verbale notificato il 26/01/2024 era stata disposta l'iscrizione di e alla gestione commercianti, quali Parte_1 Persona_1 collaboratori familiari della titolare nonché socia accomandataria;
- che avverso i verbali aveva inutilmente presentato ricorso in via amministrativa;
- che le conclusioni raggiunte dagli ispettori erano del tutto errate, dal momento che i sigg. Parte_1
e , per quanto padre e marito della socia accomandataria, avevano sempre lavorato – Persona_1
1 esclusivamente nei periodi in cui risultavano formalmente assunti – alle dipendenze e sotto la direzione di costei, venendo regolarmente retribuiti per l'attività prestata. Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire – in via principale – CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato così come denunciati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione contributiva di cui al verbale impugnato e annullare ogni provvedimento di iscrizione obbligatoria dei lavoratori Persona_1
e come collaboratori familiari. In subordine, ha chiesto rideterminarsi le
[...] Parte_2 somme eventualmente dovute a titolo di contribuzione per i soli periodi lavorati, tenendo conto della prescrizione quinquennale;
il tutto con vittoria delle spese di lite. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi di cui in atti, oltre le sanzioni, gli interessi e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo;
con vittoria di spese e onorari. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'escussione di due testi indicati da parte ricorrente – stanti la mancata comparizione dell' e del suo teste all'udienza CP_1 fissata per l'espletamento della prova orale e la rinuncia di parte ricorrente alla terza teste ammessa
– è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023007133/DDL del 6/12/2023 ispettori , CP_1 a seguito di un'indagine avviata con un primo accesso effettuato il 1° settembre 2023, hanno disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla Parte_3 con il lavoratore nei periodi dall'1/01/2018 al 22/11/2018; dal 01/07/2019
[...] Persona_1 al 31/10/2020; dal 21/05/2021 al 31/12/2021 e dall'1/07/2023 al 30/09/2023, e con il lavoratore dal 5/06/2020 al 31/10/2020 e dal 3/01/2022 al 30/06/2023, per carenza del requisito Parte_2 essenziale della subordinazione.
Con successivo verbale unico n. 2023008733 del 15/01/2024 gli ispettori hanno provveduto all'iscrizione dei medesimi lavoratori alle gestione commercianti, in qualità di collaboratori familiari, dal 5/06/2020 il sig. e dell'1/01/2018 il sig. , nonché alla quantificazione in Parte_1 Persona_1 complessivi € 44.247,91 della contribuzione dovuta dall'azienda per regolarizzare la loro posizione, maggiorata delle somme aggiuntive.
Va premesso, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, CP_ l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 1399 del 08/02/2000: nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo – e quindi non suscettibile di disapplicazione – il provvedimento dell' di annullamento della posizione previdenziale di un CP_1 procuratore generale di una società che asseritamente – ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari – appariva essere anche dipendente della stessa). Quanto al riparto dell'onere probatorio, si è altresì precisato che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass. 11 giugno 1985,
n. 3512), e si è quindi ritenuto che la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa, non integra una
2 eccezione ma una mera difesa, sicché ad es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae)
è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7845 del
19/05/2003, Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Quand'anche, peraltro, la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità
e della subordinazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17992 del 02/08/2010; Sez. L, Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021). Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo deve ricordarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente va rinvenuto nella subordinazione, da intendersi come disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre
2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Tornando al caso concreto, i sigg. e , rispettivamente padre e Parte_2 Persona_1 marito di socia accomandataria della esercente attività di Parte_1 Parte_3 ristorante, pizzeria, rosticceria presso l'unità locale sita in Telese Terme, viale Minieri 175, risultano essere stati assunti, in vari periodi, quali dipendenti della società, con contratti di lavoro subordinato part time, il primo come “cuoco di ristorante” e il secondo come “cameriere di ristorante”. Specificamente, per quanto di interesse nella presente controversia, è stato assunto nei Persona_1 periodi dall'1/01/2018 al 22/11/2018, dall'1/07/2019 al 31/10/2020, dal 21/05/2021 al 31/12/2021 e dall'1/07/2023 al 30/09/2023, dal 5/06/2020 al 31/10/2020 e dal 3/01/2022 al 30/06/2023, Parte_1 con diverse percentuali di part time e diversi inquadramenti contrattuali (cfr. , buste paga). CP_2
oltre ad essere il padre della socia accomandataria, è anche socio accomandante Parte_2 della società ricorrente.
Risulta, inoltre, dai verbali – e non è stato in alcun modo contestato – che anche in precedenza, e fin dall'avvio dell'attività della s.a.s. (1/04/2009), sia che sono stati assunti in Parte_1 Persona_1 diversi periodi quali lavoratori subordinati della stessa, e che dall'1/01/2013 al 31/03/2014, Parte_1
3 è stato anche iscritto alla gestione degli esercenti attività commerciali quale collaboratore familiare della figlia. All'esito dell'accertamento ispettivo, gli ispettori hanno concluso che l'attività commerciale di CP_1 ristorazione della pur essendo costituita mediante un assetto societario, Parte_1 sostanzialmente è condotta e gestita in ambito familiare dalla sig.ra unitamente al coniuge Parte_1
e al padre, i quali non sono sottoposti ad alcuna eterodirezione della socia accomandataria, ma si autogestiscono. Gli ispettori hanno ritenuto insussistente il vincolo di subordinazione sulla base essenzialmente delle dichiarazioni raccolte, nel corso delle indagini, dall'odierna ricorrente e dagli altri familiari, nonché della presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.
Come risulta dai verbali in atti, il primo accesso è stato effettuato il 1° settembre 2023 alle ore 19.10 e nell'occasione presso la sede operativa della società, dove viene svolta l'attività di ristorazione, sono stati rinvenuti inizialmente soltanto i sigg. , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
(moglie del e madre della ricorrente).
[...] Parte_1
– in quel momento non formalmente assunto quale dipendente – era intento a Parte_2 trasportare legna da ardere per l'accensione del forno per le pizze, e dichiarava agli ispettori che, sin dalla cessione della propria attività nel 2009, aveva sempre aiutato la figlia a condurla, precisando di aver collaborato in maniera abituale e prevalente soltanto nei periodi di formale assunzione. In merito alle modalità di espletamento dell'attività, dichiarava di non avere mai ricevuto ordini da nessuno e di collaborare nella conduzione dell'attività in piena autonomia, di avere percepito, quando era stato assunto, una paga, ma non pattuita in quanto erano “in famiglia”, e che per la medesima motivazione non aveva fatto ferie. Riferiva, infine, di essere addetto alla cottura delle pizze e alla preparazione dei pasti, mentre il genero serviva ai tavoli e la figlia lavorava in cucina insieme a Persona_1 lui.
era all'ingresso del locale, impegnato nello svolgimento di mansioni di Persona_1 cameriere/accoglienza dei clienti, e riferiva agli ispettori che si trattava di un'azienda familiare, a gestione familiare, di avere un contratto part time ma che se era necessario lavorava anche oltre l'orario di lavoro, perché l'azienda era a conduzione familiare, ed in tal caso le ore in più gli venivano pagate;
che si occupava, da solo, della sala, in quanto non si riusciva a trovare personale, mentre la moglie lavorava in cucina e il suocero veniva occasionalmente, quando la moglie non poteva scendere;
che l'attività era aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle 19.30 alle 23.00. Riferiva, inoltre, di non avere altra attività lavorativa. Infine, confermava la veridicità della dichiarazione resa dal suocero, che questi aveva rifiutato di firmare. La madre riferiva di collaborare occasionalmente e di rado nell'attività di Persona_2 ristorazione, quale lavapiatti, e che nell'ambito di tale attività lavoravano invece la figlia, il genero, che serviva ai tavoli e si occupava della cassa, e il marito, che si occupava della preparazione della pizza e della cucina. L'attività (circa 70 coperti) era sempre aperta tranne il martedì. Infine la socia accomandataria, sopraggiunta presso il locale, dichiarava che suo padre non riceveva alcun compenso per l'attività che svolgeva, trattandosi di collaborazione familiare, ed era addetto alla cucina, preparazione pizze e piatti, insieme a lei;
infatti, lei era subentrata con la s.a.s. alla ditta individuale del padre. Aggiungeva che il marito si occupava di servire ai tavoli Persona_1 e della cassa, e che ognuno svolgeva l'attività in via autonoma, senza che nessuno desse ordini, dietro un piccolo compenso. Precisava che il locale era aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, tranne il martedì, e che in estate non chiudeva, essendo i familiari disponibili a soddisfare le esigenze della clientela.
In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di
4 apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del 28/04/2006). Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Sez. L, Ordinanza n. 28286 del 2019). Ancora,
i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3525 del 22/02/2005, Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008). Ebbene, le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva dalla ricorrente, dai sigg. e Parte_1 Persona_1 e dalla sig.ra – tutte allegate alla memoria di costituzione dell' , e riportate per stralcio Per_2 CP_1 all'interno dei verbali – forniscono un quadro chiaro ed esaustivo delle modalità di espletamento dell'attività della s.a.s., che conforta pienamente le conclusioni raggiunte dagli ispettori. Quello che ne emerge è un'attività di ristorazione gestita a livello familiare dalla socia accomandataria unitamente al padre, socio accomandante, con lunga esperienza nel settore per avere precedentemente condotto la medesima attività in forma di ditta individuale, e al marito, impiegato nell'attività della s.a.s. fin dalla relativa apertura nel 2009. Tutti i familiari – ognuno con un proprio ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione aziendale
– espletano i propri compiti in autonomia, con paritaria collaborazione, senza essere assoggettati ad alcuna forma di eterodirezione da parte della socia accomandataria, nel comune interesse dell'azienda familiare (tanto da rendersi disponibili per assicurarne l'apertura continuativa nel periodo estivo, senza fruire di ferie).
Tali conclusioni non sono adeguatamente contrastate dalle prove offerte dalla ricorrente, anche tenuto conto degli strettissimi rapporti intercorrenti fra lei e i pretesi dipendenti. Innanzitutto, si osserva che le dichiarazioni dei diretti interessati agli ispettori sono dotate di particolare attendibilità, in quanto rese nell'immediatezza dell'ispezione, senza consapevolezza delle ricadute previdenziali.
Nessun valore probatorio può essere attribuito alla documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente (buste paga, UNILAV), in quanto documentazione di unilaterale provenienza datoriale, inidonea a dimostrare, a fronte della contestazione in ordine alla conformità fra la realtà dei fatti e quanto dichiarato agli enti competenti da parte del presunto datore di lavoro, l'effettiva sussistenza del rapporto.
Quanto alle deposizioni raccolte nel presente giudizio, si osserva che la deposizione di
[...]
(il quale ha riferito di aver lavorato soltanto nei periodi di formale assunzione, Persona_1 osservando le direttive e gli orari di lavoro indicati dalla moglie, di avere avuto un orario prestabilito, da contratto, dalle 18 alle 22, che veniva autorizzato oralmente dalla moglie per le ferie, e che anche
, il quale stava in cucina, riceveva la direttive da si rivolgeva a lei Parte_2 Parte_1 per ferie e permessi, e aveva un orario da contratto, sebbene il teste abbia dichiarato di non conoscerlo) è di scarsissimo valore probatorio, tenuto conto del rapporto di coniugio che lo lega alla ricorrente e del suo diretto e personale coinvolgimento nell'accertamento contestato. Peraltro, si osserva come la deposizione del teste sia stata anche poco lineare (dapprima, lo stesso ha riferito:
“era mia moglie che sapeva tutto, aveva le prenotazioni, per cui era lei che mi diceva che cosa c'era da fare e gli orari di lavoro;
lei mi diceva vieni alle 18, e io svolgevo le mansioni nell'orario che lei
5 mi diceva”, e poi, a specifica domanda, ha precisato “avevo un orario prestabilito, non sempre mi veniva detto di volta in volta … il mio orario da contratto era dalle 18 alle 22”). Il teste ex dipendente della L&F con mansioni di pizzaiolo, ha dichiarato: Testimone_1 Parte_1
“confermo che e ricevevano direttive dalla ricorrente, sul come
Persona_1 Parte_2 gestire la sala, gli ordini, era lei che ci diceva che cosa dovevamo fare. La ricorrente dava loro indicazioni sul lavoro come le dava a me … e dovevano essere autorizzati
Persona_1 Parte_1 dalla ricorrente per ferie e permessi;
tanto posso dire perché era così per me, inoltre mi è capitato di vedere che chiedevano a lei … e non osservavano un orario di lavoro fisso,
Persona_1 Parte_1 venivano quando serviva, non so a che ora attaccassero … io avevo un orario fisso, più o meno dalle 18 alle 23 circa;
e non erano sempre presenti in questo mio orario … mi
Persona_1 Parte_1 sembra di avere lavorato continuativamente nel periodo 2018-22; e in questo
Persona_1 Parte_1 periodo non hanno lavorato sempre, quando serviva per dare una mano la sig.ra li chiamava Pt_1
… nel periodo in cui ho lavorato c'era anche un'altra dipendente, , che stava in Controparte_3 sala come cameriera”. Innanzitutto, si osserva che il diversamente da quanto dichiarato da lui dichiarato, nel periodo Tes_1
2018-2022 non ha lavorato continuativamente, infatti dalle comunicazioni allegate al CP_2 fascicolo di parte ricorrente emerge che è stato assunto da maggio 2018 con contratto a tempo determinato part time verticale per 15 ore settimanali, trasformato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2018, e poi nuovamente da luglio a dicembre 2021, con contratto di lavoro part time orizzontale per 15 ore settimanali. Pertanto, la sua conoscenza diretta dei fatti di causa deve ritenersi necessariamente circoscritta ai predetti periodi di lavoro e all'orario ridotto osservato. In ogni caso, dalle deposizioni non emerge, in maniera rigorosa e puntuale, l'eterodirezione, o quanto meno l'esistenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione, quali ad esempio l'obbligo di rispettare un orario di lavoro (circostanza smentita dal teste , l'obbligo di e Tes_1 Parte_1
di essere quotidianamente presenti al lavoro e – correlativamente – di essere autorizzati Persona_1 per godere di ferie e permessi (il teste ha genericamente riferito di richieste orali), l'esistenza di un potere di controllo e/o disciplinare della socia accomandataria. Dal complesso degli elementi raccolti, l'unico elemento inconfutabile che potrebbe far propendere per l'instaurazione di un genuino rapporto di lavoro subordinato sono gli ordini di bonifico a titolo di stipendio in favore di , in misura corrispondente alla retribuzione netta indicata Persona_1 in busta paga. Tuttavia, al di là del fatto che sono stati prodotti soltanto alcuni bonifici e alcune buste paga, è dirimente il rilievo che manca qualsiasi altro elemento che induca ad affermare che nell'espletamento dell'attività lavorativa il fosse assoggettato al potere direttivo, Persona_1 gerarchico e disciplinare della moglie.
Quanto a le stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva da lui e dalla figlia rendono evidente Parte_1 come l'emissione delle buste paga fosse esclusivamente formale, e la circostanza trova riscontro nell'assenza di bonifici regolari, con cadenza mensile (risultano, viceversa, bonifici cumulativi per 2, 3, 5 mensilità di stipendio, effettuati a distanza di mesi dalla relativa maturazione, peraltro in misura non perfettamente corrispondente al netto da buste paga, per il periodo di lavoro 2022-2023, e nessun bonifico per l'anno 2020). Per contro, dalle dichiarazioni degli interessati, ma anche dalla deposizione del teste si Tes_1 desume che la prestazione era svolta in sostanziale autonomia ed era caratterizzata da flessibilità nell'organizzazione, verosimilmente proprio in ragione del rapporto intercorrente con la titolare. Le conclusioni raggiunte dagli ispettori in merito all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della s.a.s. vanno pertanto confermate. In merito ai presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 203 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 29 comma 1 della l. 3 giugno 1975, n. 160, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il
6 lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Poiché l'iscrizione alla gestione commercianti, fin dalla sua iniziale introduzione, è stata posta a protezione non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, essa si giustifica solo nell'ipotesi in cui il lavoratore autonomo sia assimilabile a quello dipendente in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo. Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione deve, dunque, esservi prova del ricorrere dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996: ovvero, per quanto qui interessa, della titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari e della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
I requisiti di abitualità e prevalenza devono risultare da una comparazione tra l'attività di natura commerciale svolta all'interno della società e le eventuali ulteriori personali attività lavorative svolte
(senza considerare quella eventualmente prestata come amministratore di s.r.l.), applicando un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. n. 4440 del 21/02/2017, conf. Cass. n. 19273 del 19/07/2018, e, ancora più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/06/2019, n. 17352; cfr. anche Sez. L, Ord. n. 1759 del 2021). Parte La è un'impresa commerciale a conduzione familiare, i cui soci sono in rapporto Parte_1 di parentela (padre e figlia); essa è gestita prevalentemente, per quanto emerso dall'istruttoria, con il lavoro proprio di costoro, nonché del marito della socia accomandataria. I sigg. e vi hanno esercitato la propria attività in via sostanzialmente esclusiva Parte_1 Persona_1
– essendo incontestato che né l'uno né l'altro abbiano svolto, dal 2018 in avanti, altre attività lavorative – occupandosi direttamente dell'attività di ristorazione. Quanto all'abitualità, va rilevato che, per come univocamente emerso dall'istruttoria, e Parte_1
avevano compiti ben definiti nell'organizzazione aziendale, infatti il primo aiutava in Persona_1 cucina nella preparazione delle pizze e dei pasti, mentre il secondo stava in sala e teneva la cassa. È del tutto pacifico che il locale fosse aperto, a pranzo e a cena, lungo l'intero arco dell'anno, per sei giorni alla settimana. Tenuto conto del numero di altri dipendenti assunti nel periodo di interesse e dei relativi orari appare evidente che, senza il diretto contributo dei familiari, al di là delle formali assunzioni, non sarebbe stato possibile garantire l'esercizio dell'attività di ristorazione con gli orari suddetti. Infatti, nel periodo dal 2018 al 2023, risultano solo un cuoco pizzaiolo part time a 30 ore settimanali e una cameriera part time a 18 ore settimanali, oltre ad altre persone assunte, sempre a tempo parziale, per periodi di tempo circoscritti. È peraltro significativo come il teste non Tes_1 abbia riferito di alcuna variazione nella presenza e nelle modalità di prestazione dell'attività da parte dei sigg. e , sebbene formalmente gli stessi siano stati denunciati come Parte_1 Persona_1 dipendenti solo per alcuni periodi. A fronte di ciò, il fatto che per alcuni periodi la diretta partecipazione all'attività (in particolare di possa essere stata più o meno assidua Parte_2 non comporta il venir meno dell'abitualità. Sussistono quindi tutti i presupposti per l'iscrizione dei sigg. e alla gestione Parte_1 Persona_1 commercianti, in qualità di coadiutori familiari, con conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo a far data dalla prima assunzione (5/06/2020) per e nei limiti prescrizionali (1/01/2018) per Parte_1
. Persona_1 Da tale iscrizione discende l'obbligo di versare i contributi entro il minimale alle scadenze stabilite, a prescindere dai periodi di formale assunzione e dall'entità, eventualmente variabile, della partecipazione all'attività aziendale nei diversi periodi.
7 Da qui l'infondatezza della pretesa della ricorrente di limitare l'obbligo contributivo ai periodi in cui risultavano formalizzati i rapporti di lavoro annullati. È da respingere anche l'eccezione di parziale prescrizione sollevata con riferimento alla contribuzione richiesta in riferimento alla posizione di a decorrere dal 1° gennaio 2018. Persona_1
I contributi fissi (entro il minimale) vanno versati in quattro rate nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento e nel mese di febbraio dell'anno successivo. Nella fattispecie, il verbale del 15/01/2024, con cui sono stati chiesti i contributi alla gestione commercianti, è stato notificato il 26/01/2024.
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma 2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), la notifica del verbale ha validamente interrotto i termini di prescrizione anche per i contributi i cui termini di versamento scadevano il 16 maggio, il 21 agosto e il 16 novembre 2018.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per le cause previdenziali da € 26.001 a € 52.000, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, ulteriormente ridotti del 30% stante la minima attività difensiva espletata dall' , non comparso all'udienza fissata per l'espletamento della prova orale. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.246,60 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
CI EL LA RI
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