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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 5835 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5835/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difesa, virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia Cafarelli;
ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 il ricorrente in epigrafe ha rappresentato che, in data CP_ 3.11.2023, gli era stato notificato il provvedimento con cui l' richiedeva la restituzione di euro
5.500,00 per pagamento non dovuto, tra il novembre 2021 e il settembre 2022, a titolo di reddito di cittadinanza concesso in accoglimento della domanda n. – RDC – 2021 – 489736”. CP_1
Ha ancora dedotto che la richiesta di indebito fosse “conseguenza – come precisato nello stesso provvedimento - della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza ((domanda prot. CP_1
RDC – 2021-4897360) per la seguente motivazione: accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. CP_ Sottolineando che, contrariamente a quanto sostenuto dall' il ricorrente costituisse legittimamente nucleo monofamiliare, giacché non potesse considerarsi fiscalmente a carico dei suoi genitori, i quali erano privi di reddito adeguato, tanto da godere anch'essi del reddito di cittadinanza, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di CP_ ripetizione di indebito contestato dall' con accertamento dell'obbligo negativo di restituzione.
Sempre perseguendo il medesimo obiettivo, ha - in aggiunta - eccepito la violazione del diritto di difesa giacché il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e il successivo di ripetizione di indebito risultavano carenti sotto il profilo motivazionale dei requisiti minimi di intellegibilità di un atto amministrativo e della sua ratio. CP_
Si è costituito in giudizio l' che, nel contestare la fondatezza della domanda, ha ribadito come la revoca del reddito di cittadinanza sia imposta ex lege che, da un lato, consente ai minori di
26 anni di costituire nucleo familiare a se stante solo allorchè la famiglia non possieda un reddito adeguato, considerando, dall'altro (Testo unico imposta sul reddito), a carico della famiglia, se non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000 euro, i soggetti maggiorenni di età inferiore ai
24 anni” (art 12 TUIR), così come emerso – attraverso l'esame dei dati dell'Agenzia dell'Entrate – in riferimento al ricorrente.
Evidenziando che tali condizioni precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare
“monocomponente” a sé e che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa, avendo potuto il ricorrente ampiamente argomentare la propria tesi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. *****
1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1.2. Il thema decidendum del giudizio attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti ex lege previsti ai fini della percezione del reddito di cittadinanza, e in particolare, se il nucleo familiare possa essere ritenuto composto soltanto da un soggetto, così come dichiarato dal ricorrente nella Dichiarazione sostitutiva unica o, per contro, lo stesso vada incluso nel nucleo familiare dei CP_ genitori, come sostenuto dall'
1.3. Va premesso che il Decreto-legge n. 4 del 2019, che introdusse e disciplinò il Reddito di cittadinanza, nella formulazione applicabile ratione temporis (l'istituto è stato abrogato dalla legge
29 dicembre 2022, n. 197), individuava i beneficiari della misura, richiedendo una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, riferita all'intero nucleo familiare e fissata dall'art. 2 (rubricato Beneficiari).
La stessa disposizione normativa al comma 5 disponeva: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013:
(…) b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ebbene al momento della domanda – come attestato nella DSU – l'attore non ancora ventiseienne, CP_ non coniugato e senza figli e non convivente con i genitori, secondo l' non avrebbe potuto dichiarare di fare parte di un nucleo familiare monocomponente giacché per disposizione di legge sarebbe dovuto esser considerato a carico dei genitori ai fini Irpef, non possedendo – come prevede il Testo unico Imposte reddito – un reddito superiore a euro 4.000,00.
Tale circostanza, in assenza di espressa contestazione, deve ritenersi provata sicché, in applicazione della norma citata, il ricorrente va considerato a carico dei genitori, seppure con essi non convivente, e, dunque, facente parte del loro nucleo familiare.
Occorre tuttavia rilevare come parte ricorrente abbia – per contro – sostenuto l'impossibilità di essere qualificato a carico dei genitori ai fini IRPEF, essendo essi disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, producendo in tal senso il provvedimento di concessione della misura a favore del padre , datato 22 febbraio 2022 su domanda presentata il 24 gennaio 2022. Persona_1 Premesso che quella di vivenza a carico costituisce una nozione tecnica disciplinata dall'ordinamento, lo stato di disoccupazione e la percezione del Rdc non privano di efficacia precettiva il disposto della norma secondo cui il minore di 26 anni non convivente, che sia fiscalmente a carico dei genitori ai fini Irpef per le ragioni esposte, debba essere incluso nel nucleo familiare degli stessi.
Peraltro va rimarcato – in senso opposto all'assunto del ricorrente – che dai documenti allegati in atti emerge che il padre dell'attore aveva presentato, precedentemente alla domanda di Rdc accolta, un'altra (in data 8.2.2021) invero rigettata visto il superamento da parte del suo nucleo familiare della soglia di reddito prevista per l'accesso alla misura assistenziale, nel medesimo anno di richiesta da parte del ricorrente del Rdc, poi revocato.
1.4. Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7 comma 4 del D.L 4 del 2019 prescriveva che“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_ Ne discende che, per le ragioni dianzi esposte, deve ritenersi legittimo l'operato dell' che, rilevando la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal ricorrente, ha avanzato richiesta di restituzione dell'indebito.
Né può ritenersi violato il principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento, contenendo quest'ultimo un'indicazione specifica in ordine alla non veridicità della DSU prodotta ed essendo tenuto il ricorrente a conoscere i profili ostativi alla configurazione della vivenza a carico.
La domanda risulta dunque infondata.
2. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a 26.200,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore dell' che si liquidano nella misura di euro 2.697,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 02/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5835/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difesa, virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia Cafarelli;
ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 il ricorrente in epigrafe ha rappresentato che, in data CP_ 3.11.2023, gli era stato notificato il provvedimento con cui l' richiedeva la restituzione di euro
5.500,00 per pagamento non dovuto, tra il novembre 2021 e il settembre 2022, a titolo di reddito di cittadinanza concesso in accoglimento della domanda n. – RDC – 2021 – 489736”. CP_1
Ha ancora dedotto che la richiesta di indebito fosse “conseguenza – come precisato nello stesso provvedimento - della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza ((domanda prot. CP_1
RDC – 2021-4897360) per la seguente motivazione: accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. CP_ Sottolineando che, contrariamente a quanto sostenuto dall' il ricorrente costituisse legittimamente nucleo monofamiliare, giacché non potesse considerarsi fiscalmente a carico dei suoi genitori, i quali erano privi di reddito adeguato, tanto da godere anch'essi del reddito di cittadinanza, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di CP_ ripetizione di indebito contestato dall' con accertamento dell'obbligo negativo di restituzione.
Sempre perseguendo il medesimo obiettivo, ha - in aggiunta - eccepito la violazione del diritto di difesa giacché il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e il successivo di ripetizione di indebito risultavano carenti sotto il profilo motivazionale dei requisiti minimi di intellegibilità di un atto amministrativo e della sua ratio. CP_
Si è costituito in giudizio l' che, nel contestare la fondatezza della domanda, ha ribadito come la revoca del reddito di cittadinanza sia imposta ex lege che, da un lato, consente ai minori di
26 anni di costituire nucleo familiare a se stante solo allorchè la famiglia non possieda un reddito adeguato, considerando, dall'altro (Testo unico imposta sul reddito), a carico della famiglia, se non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000 euro, i soggetti maggiorenni di età inferiore ai
24 anni” (art 12 TUIR), così come emerso – attraverso l'esame dei dati dell'Agenzia dell'Entrate – in riferimento al ricorrente.
Evidenziando che tali condizioni precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare
“monocomponente” a sé e che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa, avendo potuto il ricorrente ampiamente argomentare la propria tesi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. *****
1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1.2. Il thema decidendum del giudizio attiene alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti ex lege previsti ai fini della percezione del reddito di cittadinanza, e in particolare, se il nucleo familiare possa essere ritenuto composto soltanto da un soggetto, così come dichiarato dal ricorrente nella Dichiarazione sostitutiva unica o, per contro, lo stesso vada incluso nel nucleo familiare dei CP_ genitori, come sostenuto dall'
1.3. Va premesso che il Decreto-legge n. 4 del 2019, che introdusse e disciplinò il Reddito di cittadinanza, nella formulazione applicabile ratione temporis (l'istituto è stato abrogato dalla legge
29 dicembre 2022, n. 197), individuava i beneficiari della misura, richiedendo una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, riferita all'intero nucleo familiare e fissata dall'art. 2 (rubricato Beneficiari).
La stessa disposizione normativa al comma 5 disponeva: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013:
(…) b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ebbene al momento della domanda – come attestato nella DSU – l'attore non ancora ventiseienne, CP_ non coniugato e senza figli e non convivente con i genitori, secondo l' non avrebbe potuto dichiarare di fare parte di un nucleo familiare monocomponente giacché per disposizione di legge sarebbe dovuto esser considerato a carico dei genitori ai fini Irpef, non possedendo – come prevede il Testo unico Imposte reddito – un reddito superiore a euro 4.000,00.
Tale circostanza, in assenza di espressa contestazione, deve ritenersi provata sicché, in applicazione della norma citata, il ricorrente va considerato a carico dei genitori, seppure con essi non convivente, e, dunque, facente parte del loro nucleo familiare.
Occorre tuttavia rilevare come parte ricorrente abbia – per contro – sostenuto l'impossibilità di essere qualificato a carico dei genitori ai fini IRPEF, essendo essi disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, producendo in tal senso il provvedimento di concessione della misura a favore del padre , datato 22 febbraio 2022 su domanda presentata il 24 gennaio 2022. Persona_1 Premesso che quella di vivenza a carico costituisce una nozione tecnica disciplinata dall'ordinamento, lo stato di disoccupazione e la percezione del Rdc non privano di efficacia precettiva il disposto della norma secondo cui il minore di 26 anni non convivente, che sia fiscalmente a carico dei genitori ai fini Irpef per le ragioni esposte, debba essere incluso nel nucleo familiare degli stessi.
Peraltro va rimarcato – in senso opposto all'assunto del ricorrente – che dai documenti allegati in atti emerge che il padre dell'attore aveva presentato, precedentemente alla domanda di Rdc accolta, un'altra (in data 8.2.2021) invero rigettata visto il superamento da parte del suo nucleo familiare della soglia di reddito prevista per l'accesso alla misura assistenziale, nel medesimo anno di richiesta da parte del ricorrente del Rdc, poi revocato.
1.4. Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7 comma 4 del D.L 4 del 2019 prescriveva che“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_ Ne discende che, per le ragioni dianzi esposte, deve ritenersi legittimo l'operato dell' che, rilevando la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal ricorrente, ha avanzato richiesta di restituzione dell'indebito.
Né può ritenersi violato il principio dell'obbligo di motivazione del provvedimento, contenendo quest'ultimo un'indicazione specifica in ordine alla non veridicità della DSU prodotta ed essendo tenuto il ricorrente a conoscere i profili ostativi alla configurazione della vivenza a carico.
La domanda risulta dunque infondata.
2. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a 26.200,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore dell' che si liquidano nella misura di euro 2.697,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 02/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo