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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 436/2022 promossa da: on il patrocinio degli Avv.ti Augusto Parte_1
AL BI e RG AC
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Vitali Controparte_1
APPELLATO nonché contro
(già Controparte_2 [...]
, con il patrocinio degli Avv.ti Marco Dimola, Controparte_3
SA RI e ID RI NO
APPELLATA
Oggetto: contratto d'opera professionale. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 reiectis, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Bologna n. 2021/2021 e in accoglimento dei motivi di gravame: condannare al risarcimento, in favore della società appellante, Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali patiti per i titoli e fatti di cui è causa, danni meglio specificati nella parte espositiva dell'atto di appello, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
dichiarare
pagina 1 di 19 tenute e quindi condannare gli appellati e Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare alla società appellante le spese legali di soccombenza i
[...] compensi corrisposti al CTU, versati in esecuzione della sentenza di primo grado e al CTP. In ogni caso col favore dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, addizionali di legge e rimborso forfettario inclusi.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, istanza e deduzione, In via principale rigettare l'impugnazione proposta dalla società perché fondata su motivi Parte_2 palesemente errati ed infondati in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza n. 2021/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 19.8.2021, pubblicata il 3.9.2021. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello svolto da voglia Parte_1 condannare già Controparte_2 [...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore - a garantire Controparte_3
e tenere indenne il IT Ind. da ogni e qualsiasi somma che questo dovesse Controparte_1 essere condannato a pagare alla Con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite del presente grado di giudizio, incluso rimborso forfettario per spese generali 15%, CPA e Iva come per legge.”
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello di Parte_1 per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2021/2021 resa dal Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di : accertare e dichiarare la non operatività Parte_1 della copertura assicurativa di cui alla polizza n. IFL0006678.0995 (o comunque di cui alla polizza n. Con IFL0006678.2844) per le ragioni esposte in narrativa, espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal Sig. Con nei confronti di;
In via di estremo subordine: accertare e dichiarare l'obbligo CP_1 Con indennitario di in base alla polizza n. IFL0006678.0995 (o comunque in base alla polizza n. IFL0006678.2844): - con esclusione dei danni da mancata partecipazione e/o adesione al procedimento di mediazione;
previa riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
previa detrazione della franchigia pari ad Euro 500,00; - nei limiti del massimale pari ad Euro 1.000.000,00; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 21.1.2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la società e il Controparte_4 perito industriale a seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione esperito dinanzi Controparte_1
l'Ufficio Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Bologna su iniziativa dell'attrice.
pagina 2 di 19 A sostegno della propria domanda, allegava di aver conferito tra il 2010 e il 2011 al perito industriale l'incarico di selezionare, previo studio di fattibilità, la migliore soluzione tecnico- Controparte_1 economica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con sistema di pala eolica nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, Località Pian Del Voglio, Via Voglio 9/A sul terreno, di proprietà del sig. , identificato al C.T. del predetto Comune al Foglio 49, Parte_3 particella 45.
A seguito delle valutazioni positive espresse nella relazione redatta dal convenuto, l'attrice si determinava a concludere, in data 25.7.2011, il contratto di appalto per la realizzazione e posa in opera dell'impianto eolico con la società consigliata dallo stesso perito, che controfirmava il CP_4 contratto di appalto, assumendo la qualifica di consulente tecnico e direttore tecnico dell'intervento.
Successivamente si avvedeva, però, che l'impianto, una volta realizzato, anche in Parte_1 condizioni di vento, non forniva una produzione di energia elettrica tale da permettere non solo di trarre profitto, ma nemmeno di rientrare dall'investimento. Allegava, quindi, di essersi rivolta al IT
Industriale a parere del quale la scarsa produttività dell'impianto era da Persona_1 ricondurre “principalmente alla mancata verifica preliminare della producibilità, mediante una campagna di misurazione della risorsa vento” e che, inoltre “i dati forniti dal produttore (producibilità ed ore di funzionamento) erano calcolati su dati provenienti da una fonte con errore dichiarato di 1,3
m/sec (atlante eolico Italiano ERSE), che su una velocità presa a riferimento pari a 5,5 m/sec introduce una incertezza del 24%. Inoltre, il produttore non aveva dichiarato il comportamento della turbina alle turbolenze (fermo produzione per autoprotezione e tempo di ripristino) determinando un ulteriore fattore di perdita di producibilità; quanto sopra aveva causato una scelta economica dell'investimento totalmente errata”.
Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice chiedeva la condanna delle parti convenute, in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, come per legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contenente anche la chiamata in causa a manleva della compagnia assicurativa per la RCP, CP_3
. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto
[...] delle domande formulate in quanto generiche e infondate e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle pretese attoree, la condanna di a tenerlo indenne e garantito da qualsiasi Controparte_3 somma dovesse risultare dovuta all'attrice.
pagina 3 di 19 A seguito dell'integrazione documentale degli atti mancanti al momento dell'iscrizione a ruolo di parte attrice, cui seguiva l'integrazione delle difese del all'udienza del 13.10.2016 il Giudice CP_1 autorizzava la chiamata in causa del terzo che si costituiva in giudizio, Controparte_3 contestando, nel merito, la fondatezza dell'azione spiegata da parte attrice ed eccependo, in relazione alla domanda di manleva svolta dall'assicurato, la non operatività della copertura assicurativa nel caso di specie.
Con comparsa tardivamente depositata si costituiva anche la convenuta , Controparte_4 già dichiarata contumace, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e, nel merito, di aver correttamente adempiuto al contratto di appalto concluso con la società
PI NO S.a.s., chiedendo, di conseguenza, il rigetto delle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria nella misura risultante in corso di giudizio e, in ogni caso, di provvedere alla ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i due convenuti.
2. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al IT Industriale Massimiliano Nanni, con sentenza n. 2021/2021 resa in data 19.8.2021 e pubblicata in data 3.9.2021, rigettava la domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute e, dichiarato il conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti della chiamata in causa ,
[...] Controparte_2 già , condannava parte attrice alla rifusione Controparte_3 delle spese di lite a favore dei convenuti e nonché della terza chiamata CP_4 CP_1 [...]
ponendo a carico di parte attrice anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_3
Il Giudice di prime cure osservava, per quanto di interesse ai fini della decisione della presente impugnazione, che l'impianto – pacificamente consegnato in data 30 settembre 2012 – era stato successivamente abbandonato e mai sottoposto a manutenzione, che parte attrice non aveva tempestivamente denunciato i riscontrati vizi, né attivato le garanzie contrattuali e che, inoltre, la documentazione prodotta risultava gravemente carente. Sulla scorta di tali motivazioni, sinteticamente riscostruite, riteneva pertanto non accertata la responsabilità dei convenuti, in mancanza della prova del nesso causale tra la loro condotta e i danni allegati dall'attrice, escludendo altresì la risarcibilità del danno per la mancata partecipazione alla mediazione.
3. Avverso la Sentenza n. 2021/2021 del Tribunale di Bologna ha proposto appello
[...] nei confronti del P.I. e della sua compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1 per la R.C. professionale avendo parte attrice, odierna appellante, ritenuto inutile Controparte_2
pagina 4 di 19 coinvolgere nel giudizio di gravame la società , la cui solvibilità Controparte_4 risulterebbe, a parere di , compromessa. Parte_1
3. I. Con il primo motivo di appello, la società ha Parte_1 lamentato l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa la presunta accettazione tacita dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 co. 1 c.c. da parte del committente, rilevando, come, in particolare, di presunta accettazione dell'opera non si dovrebbe parlare per quel che concerne i rapporti tra la committente e che ha ricoperto molteplici ruoli, tra cui Controparte_1 quello di consulente, progettista, direttore dei lavori nonché direttore tecnico dell'intervento e nei cui confronti, trattandosi di contratto d'opera intellettuale, non sarebbero applicabili le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, attesa l'eterogeneità della prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, rispetto alla prestazione manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c..
3.II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa la presunta responsabilità di nella Parte_1 mancata produzione in giudizio della documentazione a supporto delle sue pretese e della mancata manutenzione dell'impianto, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento al riparto dell'onere probatorio. Sul punto, ha rilevato che l'obbligazione del direttore dei lavori, pur essendo funzionalmente collegata a quella dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, era qualificabile come obbligazioni di mezzi e, come da giurisprudenza formatasi sul punto, doveva valutata alla stregua delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, consistendo nell'alta sorveglianza dell'opus, nel controllo della sua realizzazione nelle varie fasi e nella verifica del pieno rispetto delle regole dell'arte. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non incombeva certamente alla società appellante l'onere di produrre la documentazione di supporto, la pratica edilizia, il progetto, la dichiarazione di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione, che peraltro, come ribadito più volte anche in primo grado, non aveva mai ricevuto né al momento della consegna del macchinario, né successivamente, non potendo, di conseguenza, esserle addossata la prova di un fatto negativo qual è la mancata consegna dei documenti.
Altrettanto irragionevole era, a parere dell'appellante, l'attribuzione a suo carico della responsabilità per l'omessa attività manutentiva sulla pala eolica, trattandosi di impianto che non avrebbe dovuto nemmeno essere consegnato ed installato poiché rivelatosi non conforme alla normativa applicabile, nonché carente da un punto di vista documentale e di manualistica e, pertanto, non suscettibile della dovuta manutenzione per assenza delle pertinenti e adeguate, oltre che necessarie, istruzioni pagina 5 di 19 impiantistiche. Stesse considerazioni venivano svolte dalla società committente in ordine all'addebito di responsabilità a suo carico contenuto nella sentenza di primo grado per la non conformità della casetta in legno a valere quale cabina elettrica, trattandosi di installazione effettuata sotto la direzione lavori dello stesso perito Controparte_1
3.III. Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che gli studi anemometrici fossero a carico della committente precisando altresì che la stessa “inputet sibi se, per fare Parte_1 presto, si accontentò eventualmente dello studio anemometrico del 28 dicembre 2010 in vista della gara di appalto, salvo solo dopo capire che la frettolosità iniziale stava ricadendo a suo svantaggio”.
In realtà, il perito in qualità di consulente e di direttore tecnico dei lavori, avrebbe Controparte_1 dovuto comunicare alla committente la necessità di far svolgere sul terreno opzionato una verifica preliminare della producibilità, mediante una campagna di misurazione della risorsa - vento attraverso uno studio anemometrico della durata di almeno un anno, invece che avvalersi, come nei fatti era poi avvenuto, di una misurazione durata solo quattro mesi e commissionata un anno prima alla ditta
Ropatec dal sig. , peraltro su un sito diverso rispetto a quello per cui è causa. Parte_3
L'appellante ha dunque chiesto la condanna del perito e di Controparte_1 [...]
, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei costi Controparte_2 sostenuti per l'investimento (spese relative al mutuo e/o ai costi di appalto, ai costi di costituzione della società di scopo, alle spese per attività accessorie), pari a complessivi euro 42.275,13 oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi al saldo (afferenti ai costi di costituzione e gestione della società e ai costi connessi all'opera) e a complessivi euro 135.000,00 o 96.500,00 (iva esclusa), afferenti agli importi versati a per la fornitura della pala eolica, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei CP_4 rispettivi pagamenti al saldo, con il favore dei compensi e delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituito chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione, con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza n. 2021/2021 del Tribunale di Bologna e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna di
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a manlevarlo. Controparte_2
5.Si è costituita altresì domandando, in via Controparte_2 principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla società di accertare e Parte_1 dichiarare la non operatività della copertura assicurativa e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dall'assicurato. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiarare pagina 6 di 19 Con l'obbligo indennitario di con esclusione dei danni da mancata partecipazione e/o adesione al procedimento di mediazione, previa riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c. in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento, previa detrazione della franchigia pari ad euro 500,00 e, in ogni caso, nei limiti del massimale pari a complessivi euro 1.000.000,00.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza del 6.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
6. Preliminarmente, occorre dare atto che, in virtù dell'espressa rinuncia dell'odierna appellante a proporre impugnazione anche nei confronti di le statuizioni di primo grado, CP_4 relativamente alla posizione di quest'ultima, sono coperte dall'intervenuto giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
7. Con riferimento al primo motivo di appello, è pacifico e documentale che:
- la conferiva oralmente al Dott. Controparte_5 CP_1
a fini di investimento, l'incarico di effettuare uno “studio di fattibilità” e di selezionare
[...] la migliore soluzione tecnico-economica per realizzare, se possibile, l'impianto di produzione di energia elettrica con sistema di pala eolica della consigliata potenza nominale di 50 KW nel
Comune di San Benedetto Val di Sambro, Località Pian Del Voglio, Via Voglio 9/A, sul terreno identificato al C.T. del predetto Comune al Foglio 49, Particella 45 (doc. 1);
- il perito industriale , al fine di ottemperare all'incarico ricevuto, in primis, Controparte_1 conduceva uno “studio di fattibilità”, redigendo la relazione del 31/05/2011 ed evidenziando un costo totale di investimento pari ad € 139.500,00, la previsione di una produzione di energia corrispondente a 91600kWh annui, il pareggio tra costi e ricavi in un arco temporale di 6,5 anni, un ricavo pari ad € 503.800,00 nei 25 anni successivi (doc. n. 2);
- egli, inoltre, all'esito del processo di comparazione tra lo studio condotto – e dunque tra i dati qualitativi e quantitativi del suo progetto - e le offerte di pale eoliche pervenute dai fornitori ai quali si era rivolto, comunicava alla società appellante che il “business plan” maggiormente in linea con le verifiche effettuate e le valutazioni tecniche operate era quello formulato dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Pesaro, Via CP_4
Del Carso n. 27, già via degli Abeti n.134 (P.I.: (doc. 3); P.IVA_1
- alla luce di tali valutazioni, la società stipulava il 25.7.2011 con la società Parte_1 il contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto eolico, CP_4
pagina 7 di 19 sottoscritto anche da , nella dichiarata veste di “consulente con la qualifica di Controparte_1 direttore tecnico dell'intervento in oggetto” (doc. n. 4).
Pur non essendo stato redatto in forma scritta, è incontestato che tra la società appellante e il perito industriale appellato sia stato stipulato un contratto d'opera intellettuale.
Com' è noto, tale contratto, disciplinato dall'art.2230 c.c., costituisce una sottocategoria del contratto d'opera, disciplinato dagli artt.2222 e ss. c.c., la cui normativa si applica in quanto compatibile con la natura della prestazione professionale.
Il contratto d'opera intellettuale è infatti connotato da alcuni elementi caratterizzanti che lo differiscono dal contratto d'opera di cui all'art.2222 c.c.: a) la prestazione dovuta ha carattere intellettuale, essendo prevalente tale aspetto sul lavoro manuale;
b) il professionista è dotato di discrezionalità nell'esecuzione del suo obbligo;
c) la prestazione dovuta consiste nel diligente compimento di un'attività e dunque prescinde dal risultato.
Proprio in ragione della presenza di tali elementi distintivi del contratto d'opera intellettuale e della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, la Corte ritiene fondata la censura formulata dall'appellante in ordine all'inapplicabilità della disciplina relativa all'accettazione dell'opera nei confronti del perito Controparte_1
Infatti, per pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata." (Cass. Sez. 3 Ord. n. 24981 del 9.11.2020; Cass. Sez.
Un. 15781/ 2005; Cass. 5091 del 2006; Cass. 28575/ 2013; Cass. 12871/ 2015).
Pertanto, come condivisibilmente rilevato dall'appellante, al contratto in esame, trattandosi di prestazione intellettuale, non è applicabile la disciplina in forza della quale l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il professionista da responsabilità per vizi o difformità della medesima. pagina 8 di 19 8. Analogamente, sono fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di contratti d'opera professionale, laddove ha affermato che “la mancanza di documentazione di supporto è ascrivibile a che doveva operosamente attivarsi per conservare eventuali Parte_1 documenti utili”, che dunque “tale condotta aveva precluso verifiche stringenti del CTU”, che “gli studi anemometrici erano a suo esclusivo carico”, peraltro evidenziando di essere giunta a tali conclusioni per aver condiviso le valutazioni dello stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2 laddove dalla semplice lettura della relazione peritale si evince come, in realtà, il Tribunale di Bologna le abbia, nei fatti, disattese senza congruamente motivare sul punto.
Invero, in materia di contratti d'opera intellettuale, la Suprema Corte ha chiarito, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30.10.2001, che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. n. 3855/2020; Cass. Sez. 3 - , n. 10050 del 29/03/2022;
Cass.Sez. 3 - , n. 27142 del 21/10/2024).
Nella fattispecie in esame, è pacifica la fonte della pretesa creditoria di parte appellante, costituita dal contratto d'opera intellettuale e dall'incarico di consulente e direttore dei lavori conferito a CP_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla società Pinko NO S.a.s. con
[...] CP_4
[...]
Parimenti, l'appellante ha assolto all'onere di provare il danno derivante dalla condotta del professionista ed il nesso di causalità.
Sotto il primo profilo, la società committente ha infatti dedotto che, a causa degli errori e della negligenza del professionista, “l'impianto eolico realizzato non forniva produzione significativa di energia elettrica in termini di rientro dell'investimento e di generazione di profitto”.
Il consulente tecnico d'ufficio, con una valutazione pienamente condivisibile in quanto fondata sull'esame della documentazione prodotta dalle parti ed esente da vizi di natura logico-giuridica, ha concluso che “sulla scorta delle sole informazioni rese disponibili in atti, tale doglianza della
[...] risulta pienamente giustificata”. Parte_1
pagina 9 di 19 Il dott. (ma il dato è anche documentale) ha sottolineato che il perito nello Per_2 Controparte_1 studio di fattibilità riportato nella relazione del 31/05/2011, prevedeva una produzione di energia corrispondente a 91600kWh annui, il pareggio tra costi e ricavi in un arco temporale di 6,5 anni, un ricavo pari ad € 503.800,00 nei 25 anni successivi (doc. n. 2), mentre - sulla base delle fatture CP_4
n.1/2 del 26.1.2012 e di quelle liquidate dal Gestore dei Servizi Energetici n.1 del 5.11.2012, n.2 del
30.11.2012 e n.3 del 31.12.2012, l'aerogeneratore risultava essere stato messo in esercizio nel mese di gennaio 2012, consentendo ricavi nell'unico anno di attività dell'aerogeneratore (2012) pari ad euro
358,58, ossia all'1,3 % del ricavo atteso di euro 27.480,00.
Quanto al nesso di causalità, è indiscusso che la società committente aveva commissionato all'appellato lo studio di fattibilità con incarico di selezionare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e che, di conseguenza, la concreta realizzazione dell'impianto eolico per cui è causa era riconducibile alla prestazione professionale svolta da Controparte_1
Assolvendo al suo onere di allegazione, la società ha allegato l'inadempimento del Parte_1 professionista.
Incombeva sul professionista convenuto la prova dell'esatto inadempimento o del non imputabilità a se stesso dell'inadempimento.
Orbene, il perito a fronte di tali rilievi, ha in primo luogo eccepito di aver adempiuto Controparte_1 esattamente, essendosi attivato presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro depositando la relazione tecnica del 2 aprile 2011 (doc.3), redigendo lo studio di fattibilità del 31.5.2011, avendo acquisito e valutato offerte di varie aziende e riferendo gli esiti a nonché contattato Parte_1 le banche al fine di consentire la stipula di un contratto di mutuo di scopo. Ha proseguito affermando di aver consegnato l'impianto funzionante in data 30 settembre 2012, che gli enti preposti e GSE CP_6 avevano consentito la connessione in rete dell'opera, avendo evidentemente ricevuto la documentazione completa e la certificazione CE dell'impianto e che il mancato funzionamento dell'impianto era dovuto esclusivamente all'incuria e all'omessa manutenzione ascrivibili a
[...]
Parte_1
In secondo luogo, ha sottolineato che l'analisi anemometrica non costituiva oggetto del contratto d'opera professionale a lui conferito: egli avrebbe rappresentato a e Parte_1 CP_7
la preliminare necessità di analizzare per la durata di un anno il comportamento del vento
[...] nella zona di interesse, ma la società committente lo aveva informato che tale studio era stato già effettuato da con relazione del 28.12.2010, chiedendo espressamente che il perito Controparte_8 procedesse allo studio di fattibilità avvalendosi di tale documento e senza procedere a nuova valutazione. Conseguentemente, se gli studi sulla ventosità del sito si erano nel tempo rivelati errati, ciò pagina 10 di 19 non era addebitabile a colpa del perito industriale che si era limitato a recepire studi già CP_1 effettuati da un altro professionista di costante fiducia del committente.
Tali allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio ed anzi il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che:
- l'aerogeneratore si trovava in area incolta e non accessibile, se non con veicoli fuori strada, con mezzi agricoli o a piedi, condizioni che rendevano impossibile l'accesso al sito con i comuni mezzi in dotazione alle ditte di manutenzione, con conseguente particolare onerosità di interventi manutentivi da parte delle ditte specializzate;
- in ragione dell'orografia specifica del sito, di versante e non di crinale e della diffusa vegetazione ad alto fusto circostante, l'installazione dell'aerogeneratore avrebbe dovuto essere fondata su di un accurato studio preliminare che andasse ben oltre le indicazione dell'Atlante
Eolico dell'RSE;
- infine, il quadro elettrico, il quadro di controllo (PLC) e il sistema oleodinamico (centralina e comandi) si trovavano alloggiati in una “casetta” in legno a fianco della torre, inadeguata a contenere apparecchiature elettriche ed elettroniche conformemente alla normativa, adeguatamente protette;
- risultavano, inoltre, assenti le targhette con marcature CE sulla macchina, sul quadro elettrico e sul quadro di controllo, la documentazione di accompagnamento, gli schemi elettrici, il libretto di manutenzione.
Alla luce di tale accertamento, il dott. individuava le cause della discrepanza tra i ricavi attesi Per_2 dall'investimento e quelli realmente percepiti come segue:
“
1. Sito non idoneo alla produzione di energia eolica, ovvero l'aerogeneratore è posizionato in un sito privo di adeguata ventosità, che non consente alla macchina di produrre energia elettrica;
2. Aerogeneratore non funzionante, ovvero la macchina non ha prodotto l'energia elettrica che doveva produrre secondo le caratteristiche tecniche dichiarate;
3. Tariffa incentivante non applicata: fatturazione basata soltanto sul prezzo dell'energia di
7,8cEuro/kWh rispetto ai 30cEuro/kWh della tariffa incentivante.”
Con particolare riferimento al punto n.
2. e alla condotta professionale di il P.I. Controparte_1 Per_2 evidenziava, in particolare, che “i progettisti di qualsiasi impianto eolico sono quindi vincolati nelle loro decisioni alla conoscenza della ventosità nello specifico sito individuato. Normalmente è uso, in via preliminare, far riferimento a dati di bibliografia e a strumenti quali l'Atlante Eolico per individuare un'area promettente;
una volta individuato il sito viene avviata una campagna
pagina 11 di 19 anemometrica, della durata minima di un anno, necessaria per caratterizzare la specifica ventosità del sito, installando più anemometri che acquisiscono sul campo i dati ricercati.”
Dalla tabella dell'impianto riportata nella relazione di progetto redatta da il c.t.u. si Controparte_1 avvedeva, invece, che “il calcolo della producibilità del sito risulta eseguito esclusivamente sulla base di dati dell'atlante eolico”, producibilità che, a seguito dei calcoli eseguiti dallo stesso ctu, è risultata essere stata considerevolmente sovrastimata (+ 75%) dal professionista appellato.
In altri termini, il dott. ha osservato come abbia ampiamente sovrastimato la Per_2 Controparte_1 producibilità del sito, eseguendo detto calcolo sulla base esclusiva dei generici dati forniti dall'Atlante
Eolico Nazionale, i cui dati sono scarsamente attendibili come riportato dallo stesso sito di pertinenza.
Il professionista avrebbe dovuto, invece, avviare una campagna anemometrica della durata minima di un anno.
In proposito, risulta del tutto inconferente l'eccezione avanzata dalla difesa di Controparte_1 secondo cui sarebbero stati i soci di a riferirgli di aver già fatto effettuare l'analisi Parte_1 anemometrica sul luogo, consegnandogli la relazione datata 28.12.2010 e chiedendogli espressamente di procedere allo studio di fattibilità sulla base della stessa, in quanto, in primo luogo, tale studio anemometrico parziale non risulta essere stato utilizzato in fase di progettazione (cfr. pag. 26 Relazione peritale e relazione tecnica depositata presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro ove il perito si riferisce esclusivamente ai dati dell'Atlante Eolico) e, soprattutto, l'appellato ben avrebbe potuto e dovuto rifiutare di compiere uno studio di fattibilità sulla base di dati scarsamente attendibili, in quanto, come evidenziato dalla Cass., Sez. 6, Ord. n. 12407 del 24.6.2020, “La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi.”
Sotto tale profilo, a nulla varrebbe l'ammissione di prova per testi richiesta dal con la memoria CP_1 ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di gravame, che viene pertanto dichiarata inammissibile e superflua, in quanto la scelta dello stesso di procedere comunque alla redazione dello studio di fattibilità sulla base di studi anemometrici “scarsi se non inesistenti” (Cfr. pg.
4 Valutazione sintetica delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte) integra, di per sé, la violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale.
pagina 12 di 19 Del resto, la lettura della relazione del 28.12.2010 – che l'appellato espressamente ammette di aver assunto a base del suo studio di fattibilità, non basato a suo avviso esclusivamente sui dati dell'Atlante
Eolico - evidenzia che si tratta di una rilevazione durata solo quattro mesi, parziale e presumibilmente attinente ad un altro sito di proprietà del Signor che aveva già installato aliunde un' altra pala Pt_4 eolica, concedendo alla società il diritto di superficie del sito oggetto di causa. In tale Parte_1 rapporto si legge altresì che lo stesso studio tecnico che l'aveva redatta suggeriva di rivalutare e aggiornare i dati in epoca successiva, verificandoli concretamente (cfr. relazione del 28/12/2010 ove si legge “nel caso dell'area in esame, esiste al momento una buona intensità che sembra non legata a fenomeni di stagionalità” ed ancora “queste considerazioni devono comunque essere verificate alla luce delle caratteristiche della turbina definitivamente scelta per il sito” nonché “la producibilità attesa è dipendente dalle caratteristiche del generatore installato e dal mantenimento delle condizioni di vento registrate”).
Conseguentemente, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'appellato e a ritenere che il professionista fosse stato “costretto” ad avvalersi di tale studio anemometrico dalla società committente
– circostanza comunque non provata ed in ogni caso superflua in quanto il professionista in tal caso avrebbe dovuto rifiutare di effettuare lo studio di fattibilità, come dianzi chiarito – è evidente che la diligenza professionale richiesta al perito avrebbe imposto una concreta ed attuale verifica CP_1 della ventosità prolungata per un ulteriore e congruo periodo temporale e alla luce della turbina effettivamente scelta, prima di emettere un giudizio positivo sull'idoneità del sito e sulla produttività dell'investimento.
Per di più, oltre che per la scarsa ventosità, il sito, in esito alla consulenza tecnica d'ufficio, si è rivelato del tutto inadeguato, trovandosi in zona di versante e non di crinale, circondato da una fitta vegetazione che si frapponeva come ulteriore ostacolo al flusso del vento e che avrebbe comportato un ulteriore aggravio di costi per le relative operazioni di potatura.
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla “casetta in legno”, adibita a cabina elettrica, rivelatasi inadeguata allo scopo e non conforme alla normativa. A nulla vale eccepire che anche questa cabina fosse stata realizzata su iniziativa esclusiva della società committente, essendo documentale che la stessa veniva costruita da PI NO su precisa indicazione e, quindi, sotto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori che, nella sua Relazione Tecnica (doc. 3 fasc. primo Controparte_1 grado così disponeva: “Il controllo di tutte le funzioni elettriche è affidato ad un PLC CP_1 posizionato all'interno dell'unico quadro elettrico che risulterà installato alla base della torre. Il quadro elettrico generale contiene tutte le apparecchiature per proteggere e controllare tutte le funzioni richieste sia per l'esercizio che per la sicurezza delle persone e dei beni. Alla base della torre pagina 13 di 19 sarà installato un prefabbricato in legno per diminuire le costruzioni in murature/cemento e trovarsi un oggetto più idoneo all'ambiente circostante. Il prefabbricato assume le dimensioni massime pari a:
1. 2,6 metri (lato maggiore misura esterna); 2. 2,0 metri (lato minore misura esterna); 1,9 – 2,5 metri
(altezza – 2 falde). All'interno del prefabbricato possono avere accesso solo le persone autorizzate alla conduzione e manutenzione del sistema. […] Il prefabbricato in legno sarà posizionato su una piattaforma in cls che avrà anche la funzione di accesso pulito al quadro elettrico ed alla base della torre per agevolare tutte le operazioni di controllo e manutenzione”.
Per di più, come sottolineato anche dal ctu p.i. a pg. 3 della Valutazione sintetica delle Per_2 osservazioni dei consulenti tecnici di parte, nella lettera di comunicazione del recesso dal contratto verbale per prestazioni professionali, inviata in data 11.6.2012 dal perito alla committente, lo CP_1 stesso faceva riferimento ad alcune opere non ancora incominciate, come la strada di accesso all'impianto che non erano ancora state realizzate da PP, non citando, invece, in alcun modo la casetta in legno, sottintendendo, così, che fosse già stata montata e accettata come idonea a contenere le componenti impiantistiche per un lungo periodo.
Dalla condivisibile relazione del consulente tecnico d'ufficio, emerge quindi, indubitabilmente, la sussistenza della responsabilità contrattuale di in ordine all'infausto esito Controparte_1 dell'investimento di , ascrivibile, in parte, direttamente alla prestazione d'opera Parte_1 intellettuale del P.I. Controparte_1
L'art. 1176 co. 2 c.c., prevede, infatti, per l'esercente un'attività professionale, un obbligo di diligenza qualificata nell'esecuzione della prestazione, diligenza che deve essere valutata in rapporto “alla natura dell'attività esercitata”.
Non può invece essere considerato esente da responsabilità il prestatore intellettuale che non compia quanto necessario ai fini della buona riuscita del proprio lavoro.
In particolare, l'irrealizzabilità dell'opera per errore o inadeguatezza del progetto affidato ad un professionista (anche per colpa lieve) costituisce inadempimento dell'incarico (Cass.02/11728; Cass.
Sez. 2 - , n. 9063 del 31/03/2023).
In base a quanto sin qui esposto, la Corte ritiene accertata la condotta negligente e il conseguente inadempimento dell'appellato nell'esecuzione del contratto d'opera per: a) aver scelto un sito non idoneo alla produzione di energia eolico, in quanto privo di adeguata ventosità, in salita e coperto da una fitta vegetazione;
b) aver operato lo studio di fattibilità e la successiva valutazione dell'offerta tecnica economicamente e tecnicamente più vantaggiosa senza effettuare il doveroso studio anemometrico della durata di un anno;
c) avere sovrastimato abbondantemente la producibilità del sito;
d) non aver considerato la limitatissima accessibilità del sito per effettuare i necessari interventi pagina 14 di 19 manutentivi;
e) aver consentito, anche quale consulente e direttore dei lavori, l'installazione di una baracca di legno inadeguata all'alloggiamento di impianti e non conforme alla normativa impiantistica.
Tenuto conto che l'esito infausto dell'investimento era altresì riconducibile, quale concausa, anche al comportamento contrattuale di (fornitura di un aerogeneratore che non aveva prodotto CP_9
l'energia elettrica promessa secondo le caratteristiche tecniche dichiarate;
mancanza di idoneo supporto al professionista e alla società committente nelle scelte e nella successiva installazione e posa in opera della macchina nell'ambito del contratto di appalto) – in ordine alla quale la sentenza di primo grado è comunque passata in giudicato - la Corte ritiene altrettanto condivisibile la valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale la quota di responsabilità del perito industriale CP_1 può essere limitata nella misura del 30%, corrispondente al costo di realizzazione delle
[...] infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, quest'ultimo escluso.
Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, l'omessa manutenzione dell'impianto ascrivibile a ed accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 90) non vale Parte_1 ad interrompere né ad incidere sul nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista convenuto e l'evento dannoso, posto che il dott. ha accertato in primo luogo che, dalla sua messa Per_2 in funzione fino a dicembre 2012, l'aerogeneratore aveva consentito ricavi pari ad euro 358,58 (che applicando la tariffa incentivante avrebbero potuto aumentare ad euro 1374,00), ben lontani da quelli attesi di euro 27.480,00 nel primo anno di esercizio dell'attività ed in secondo luogo che, in ogni caso,
l'esito infausto dell'investimento era dovuto proprio alla scelta di un sito idoneo e all'omessa verifica anemometrica, ascrivibili al perito (oltre che alla condotta contrattuale di ). CP_1 CP_4
In quest'ottica, il comportamento omissivo della società committente, riconducibile al periodo successivo al dicembre 2012 e alla presa di coscienza dell'esito infausto dell'investimento, può rilevare ai fini della quantificazione e delimitazione del danno risarcibile.
è pertanto tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da tale Controparte_1 inadempimento ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile, esso è riferibile solo a quanto risulti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del contratto d'opera intellettuale e, quindi, ai costi sostenuti dalla società committente per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, non potendo essere addossati all'appellato, contrariamente a quanto richiesto da parte appellante, tutti i costi diretti sostenuti dalla stessa per l'investimento e per la sua stessa esistenza quale società in accomandita semplice e, quindi, i costi connessi al mutuo, alla costituzione della società, alle spese notarili, alle fatture emesse da Confindustria, alle pratiche amministrative presso gli enti competenti, in quanto rientranti nell'alveo del rischio d'impresa facente capo esclusivamente a Parte_1
pagina 15 di 19 Parimenti non possono essere addossati allo stesso i costi imputabili al comportamento colposo di
(costi di appalto e manutenzione). CP_4
Nel computo del danno, come dianzi precisato, si dovrà, altresì, tenere conto dello stato di incuria in cui è stato rinvenuto l'impianto dal fatto che ha comportato un aggravamento del danno Per_3 Per_2 subito dall'appellante, che chiaramente avrebbe potuto essere, invece, evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza nella manutenzione e conservazione della macchina o mediante un eventuale dislocamento della stessa in altro sito più idoneo o ancora attraverso una sua eventuale commercializzazione come bene usato.
Pertanto, l'appellato dovrà essere condannato a rifondere alla società committente solo le spese dalla stessa sostenute e documentate di cui alle fatture versate in atti nn. 18.12 (compenso di euro 3063,88 a favore di , 18.13 e 18.15 (materiali edili di per l'importo di euro 671,73 Controparte_1 CP_10
e 83,09), 18.14 e 18.16 (materiale elettrico di per euro 10825,66 e per euro 659,45), 18.19 CP_11
(materiale edile fornito da per euro 392,81), 19.04 (lavori edili effettuati da per euro CP_12 Pt_5
5786,05), 19.08 (realizzazione impianti elettrici per euro 1430,00) e 19.15 (compenso CP_13 perito per euro 1265,27), per una somma complessiva pari a euro 24.177,94 oltre interessi CP_1 legali dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo effettivo.
Trattasi, infatti, dei soli costi strettamente connessi alla realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, quest'ultimo escluso, come condivisibilmente stimato equo al consulente tecnico d'ufficio.
9. L'accoglimento della domanda di condanna dell'appellato impone di esaminare la Controparte_1 domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della Compagnia Assicurativa
[...]
. Controparte_2
La domanda è fondata.
La polizza n. IFL0006678.0995, valida per il periodo 17 dicembre 2014 – 29 febbraio 2016, stipulata da con la compagnia assicurativa è del tipo claims made, valida, cioè, a coprire le Controparte_1 richieste risarcitorie presentate dall' per la prima volta nel periodo di validità della polizza. Parte_6
La prima richiesta risarcitoria svolta dall'assicurato corrisponde, nel caso di specie, alla CP_1 domanda di mediazione notificata all'Assicurato nel maggio 2015. Con La pretesa di , la quale vorrebbe vedere accertata l'esclusione dalla copertura assicurativa per il sinistro in questione, in quanto conseguenza di atti volontariamente compiuti dall'assicurato e non di mere condotte erronee e colpose che derivino da negligenza, imprudenza o imperizia, risulta del tutto inconferente, non risultando dimostrato nel presente giudizio un eventuale dolo dell'appellato.
pagina 16 di 19 Né può escludersi l'operatività della polizza assicurativa ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c., come Con invece vorrebbe , per effetto di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato al momento della stipula della polizza nel dicembre 2014, il quale, a detta dell'Assicurazione, avrebbe omesso di riferire circa le possibili pretese risarcitorie che PP avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti.
Sul punto occorre osservare che i rapporti tra e il p.i. si concludevano a seguito Parte_1 CP_1 della comunicazione di recesso inviata da quest'ultimo in data 11.6.2012. Non risulta dagli atti di causa alcuna pretesa avanzata da nei confronti dell'assicurato sino all'invito alla mediazione Parte_1
Con del maggio 2015. L'unico elemento addotto da per dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. è proprio la comunicazione di recesso dal contratto d'opera intellettuale del giugno
2012 che, a detta dell'Assicurazione, dimostrerebbe come i rapporti con fossero già Parte_1 deteriorati e che, quindi, fosse a conoscenza della sussistenza di possibili pretese Controparte_1 risarcitorie nei suoi confronti e, nonostante ciò, nulla riferisse in proposito.
Occorre chiarire che la configurabilità di dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi dell'art. 1892 c.c. va riscontrata in relazione a dati di fatto oggettivi e non alla valutazione di tali dati.
Nel caso di specie, invero, dalla comunicazione di recesso inviata dal professionista alla società committente, null'altro può desumersi se non che i rapporti, pur deteriorati, tra gli stessi si concludevano formalmente nel giugno 2012, peraltro con il completamento della prestazione da parte di e il pagamento del compenso ad opera di , non potendo invece dirsi in Controparte_1 Parte_1 alcun modo dimostrato che al momento della stipula della polizza nel dicembre 2014, Controparte_1 potesse oggettivamente figurarsi che la società committente avrebbe poi avanzato pretese risarcitorie nei suoi confronti e che quindi la circostanza fosse rilevante ai fini della stipula della polizza stessa, considerazione corroborata, nei fatti, anche dal notevole lasso di tempo trascorso tra la conclusione dei rapporti tra le parti e l'invito alla mediazione, giunto dopo tre anni. Con Per tali motivi, la polizza assicurativa risulta pienamente operante nel caso di specie e sarà quindi tenuta a manlevare l'assicurato di quanto condannato a pagare nei confronti di parte appellante.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Avendo la società appellante formulato espressa domanda di restituzione di quanto già versato a titolo di spese processuali e di consulenza tecnica in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_1
e devono altresì essere condannati alla restituzione di tali somme, sia pure in
[...] CP_3 conformità al disposto dell'art. 97 c.p.c., a norma del quale “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa”.
Conseguentemente, non possono essere addebitate al convenuto e odierno appellato Controparte_1
pagina 17 di 19 anche le spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio che sarebbero, eventualmente, risultate di competenza di se non fosse stato precluso l'accertamento delle sue responsabilità CP_4 dall'intervenuto giudicato. Pertanto, sia sia Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati alla restituzione delle spese legali del giudizio di primo
[...] grado versate dall'appellante in loro favore e il dott. deve essere altresì condannato (salvo CP_1 manleva) al rimborso anche del trenta per cento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, in tal modo parametrate al solo quantum di responsabilità a suo carico accertata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2021/2021, resa in data 19.8.2021 e pubblicata in data 3.9.2021 e in conseguente riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale di Controparte_1 nei confronti di Parte_1 condanna, per l'effetto, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma pari a euro 24.177,94 oltre rivalutazione ed interessi
[...] dal giorno della domanda al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione, a favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 518,00 per esborsi ed euro
8.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta e per il secondo grado in euro 1165,50 per esborsi ed euro 9991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Dichiara tenuta a manlevare Controparte_2 Controparte_1 di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno e delle spese processuali dei due gradi di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio, detratta la franchigia di euro 500,00.
Condanna e alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 di quanto ricevuto da a titolo di spese legali di Parte_1 soccombenza (euro 8400,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA se dovuta).
Condanna alla restituzione a del trenta Controparte_1 Parte_1 per cento dell'importo complessivamente pagato a favore del consulente tecnico d'ufficio in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al pagina 18 di 19 saldo effettivo, fatta salva la garanzia e manleva di Controparte_2
anche in relazione a tale importo.
[...]
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 23 ottobre 2025.
Si Comunichi.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 436/2022 promossa da: on il patrocinio degli Avv.ti Augusto Parte_1
AL BI e RG AC
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Vitali Controparte_1
APPELLATO nonché contro
(già Controparte_2 [...]
, con il patrocinio degli Avv.ti Marco Dimola, Controparte_3
SA RI e ID RI NO
APPELLATA
Oggetto: contratto d'opera professionale. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 reiectis, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Bologna n. 2021/2021 e in accoglimento dei motivi di gravame: condannare al risarcimento, in favore della società appellante, Controparte_1 di tutti i danni patrimoniali patiti per i titoli e fatti di cui è causa, danni meglio specificati nella parte espositiva dell'atto di appello, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
dichiarare
pagina 1 di 19 tenute e quindi condannare gli appellati e Controparte_1 Controparte_3
a rimborsare alla società appellante le spese legali di soccombenza i
[...] compensi corrisposti al CTU, versati in esecuzione della sentenza di primo grado e al CTP. In ogni caso col favore dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, addizionali di legge e rimborso forfettario inclusi.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, istanza e deduzione, In via principale rigettare l'impugnazione proposta dalla società perché fondata su motivi Parte_2 palesemente errati ed infondati in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza n. 2021/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 19.8.2021, pubblicata il 3.9.2021. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello svolto da voglia Parte_1 condannare già Controparte_2 [...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore - a garantire Controparte_3
e tenere indenne il IT Ind. da ogni e qualsiasi somma che questo dovesse Controparte_1 essere condannato a pagare alla Con vittoria di spese e Parte_1 compensi di lite del presente grado di giudizio, incluso rimborso forfettario per spese generali 15%, CPA e Iva come per legge.”
Per RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale, rigettare l'appello di Parte_1 per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2021/2021 resa dal Tribunale di Bologna;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di : accertare e dichiarare la non operatività Parte_1 della copertura assicurativa di cui alla polizza n. IFL0006678.0995 (o comunque di cui alla polizza n. Con IFL0006678.2844) per le ragioni esposte in narrativa, espressamente riproposte da nel presente atto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal Sig. Con nei confronti di;
In via di estremo subordine: accertare e dichiarare l'obbligo CP_1 Con indennitario di in base alla polizza n. IFL0006678.0995 (o comunque in base alla polizza n. IFL0006678.2844): - con esclusione dei danni da mancata partecipazione e/o adesione al procedimento di mediazione;
previa riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
previa detrazione della franchigia pari ad Euro 500,00; - nei limiti del massimale pari ad Euro 1.000.000,00; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 21.1.2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la società e il Controparte_4 perito industriale a seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione esperito dinanzi Controparte_1
l'Ufficio Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Bologna su iniziativa dell'attrice.
pagina 2 di 19 A sostegno della propria domanda, allegava di aver conferito tra il 2010 e il 2011 al perito industriale l'incarico di selezionare, previo studio di fattibilità, la migliore soluzione tecnico- Controparte_1 economica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con sistema di pala eolica nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, Località Pian Del Voglio, Via Voglio 9/A sul terreno, di proprietà del sig. , identificato al C.T. del predetto Comune al Foglio 49, Parte_3 particella 45.
A seguito delle valutazioni positive espresse nella relazione redatta dal convenuto, l'attrice si determinava a concludere, in data 25.7.2011, il contratto di appalto per la realizzazione e posa in opera dell'impianto eolico con la società consigliata dallo stesso perito, che controfirmava il CP_4 contratto di appalto, assumendo la qualifica di consulente tecnico e direttore tecnico dell'intervento.
Successivamente si avvedeva, però, che l'impianto, una volta realizzato, anche in Parte_1 condizioni di vento, non forniva una produzione di energia elettrica tale da permettere non solo di trarre profitto, ma nemmeno di rientrare dall'investimento. Allegava, quindi, di essersi rivolta al IT
Industriale a parere del quale la scarsa produttività dell'impianto era da Persona_1 ricondurre “principalmente alla mancata verifica preliminare della producibilità, mediante una campagna di misurazione della risorsa vento” e che, inoltre “i dati forniti dal produttore (producibilità ed ore di funzionamento) erano calcolati su dati provenienti da una fonte con errore dichiarato di 1,3
m/sec (atlante eolico Italiano ERSE), che su una velocità presa a riferimento pari a 5,5 m/sec introduce una incertezza del 24%. Inoltre, il produttore non aveva dichiarato il comportamento della turbina alle turbolenze (fermo produzione per autoprotezione e tempo di ripristino) determinando un ulteriore fattore di perdita di producibilità; quanto sopra aveva causato una scelta economica dell'investimento totalmente errata”.
Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice chiedeva la condanna delle parti convenute, in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, come per legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 contenente anche la chiamata in causa a manleva della compagnia assicurativa per la RCP, CP_3
. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto
[...] delle domande formulate in quanto generiche e infondate e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle pretese attoree, la condanna di a tenerlo indenne e garantito da qualsiasi Controparte_3 somma dovesse risultare dovuta all'attrice.
pagina 3 di 19 A seguito dell'integrazione documentale degli atti mancanti al momento dell'iscrizione a ruolo di parte attrice, cui seguiva l'integrazione delle difese del all'udienza del 13.10.2016 il Giudice CP_1 autorizzava la chiamata in causa del terzo che si costituiva in giudizio, Controparte_3 contestando, nel merito, la fondatezza dell'azione spiegata da parte attrice ed eccependo, in relazione alla domanda di manleva svolta dall'assicurato, la non operatività della copertura assicurativa nel caso di specie.
Con comparsa tardivamente depositata si costituiva anche la convenuta , Controparte_4 già dichiarata contumace, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e, nel merito, di aver correttamente adempiuto al contratto di appalto concluso con la società
PI NO S.a.s., chiedendo, di conseguenza, il rigetto delle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria nella misura risultante in corso di giudizio e, in ogni caso, di provvedere alla ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i due convenuti.
2. Il Tribunale di Bologna, istruita la causa documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al IT Industriale Massimiliano Nanni, con sentenza n. 2021/2021 resa in data 19.8.2021 e pubblicata in data 3.9.2021, rigettava la domanda proposta da nei confronti delle Parte_1 convenute e, dichiarato il conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti della chiamata in causa ,
[...] Controparte_2 già , condannava parte attrice alla rifusione Controparte_3 delle spese di lite a favore dei convenuti e nonché della terza chiamata CP_4 CP_1 [...]
ponendo a carico di parte attrice anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_3
Il Giudice di prime cure osservava, per quanto di interesse ai fini della decisione della presente impugnazione, che l'impianto – pacificamente consegnato in data 30 settembre 2012 – era stato successivamente abbandonato e mai sottoposto a manutenzione, che parte attrice non aveva tempestivamente denunciato i riscontrati vizi, né attivato le garanzie contrattuali e che, inoltre, la documentazione prodotta risultava gravemente carente. Sulla scorta di tali motivazioni, sinteticamente riscostruite, riteneva pertanto non accertata la responsabilità dei convenuti, in mancanza della prova del nesso causale tra la loro condotta e i danni allegati dall'attrice, escludendo altresì la risarcibilità del danno per la mancata partecipazione alla mediazione.
3. Avverso la Sentenza n. 2021/2021 del Tribunale di Bologna ha proposto appello
[...] nei confronti del P.I. e della sua compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1 per la R.C. professionale avendo parte attrice, odierna appellante, ritenuto inutile Controparte_2
pagina 4 di 19 coinvolgere nel giudizio di gravame la società , la cui solvibilità Controparte_4 risulterebbe, a parere di , compromessa. Parte_1
3. I. Con il primo motivo di appello, la società ha Parte_1 lamentato l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa la presunta accettazione tacita dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 co. 1 c.c. da parte del committente, rilevando, come, in particolare, di presunta accettazione dell'opera non si dovrebbe parlare per quel che concerne i rapporti tra la committente e che ha ricoperto molteplici ruoli, tra cui Controparte_1 quello di consulente, progettista, direttore dei lavori nonché direttore tecnico dell'intervento e nei cui confronti, trattandosi di contratto d'opera intellettuale, non sarebbero applicabili le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, attesa l'eterogeneità della prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, rispetto alla prestazione manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c..
3.II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado circa la presunta responsabilità di nella Parte_1 mancata produzione in giudizio della documentazione a supporto delle sue pretese e della mancata manutenzione dell'impianto, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con riferimento al riparto dell'onere probatorio. Sul punto, ha rilevato che l'obbligazione del direttore dei lavori, pur essendo funzionalmente collegata a quella dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, era qualificabile come obbligazioni di mezzi e, come da giurisprudenza formatasi sul punto, doveva valutata alla stregua delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, consistendo nell'alta sorveglianza dell'opus, nel controllo della sua realizzazione nelle varie fasi e nella verifica del pieno rispetto delle regole dell'arte. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non incombeva certamente alla società appellante l'onere di produrre la documentazione di supporto, la pratica edilizia, il progetto, la dichiarazione di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione, che peraltro, come ribadito più volte anche in primo grado, non aveva mai ricevuto né al momento della consegna del macchinario, né successivamente, non potendo, di conseguenza, esserle addossata la prova di un fatto negativo qual è la mancata consegna dei documenti.
Altrettanto irragionevole era, a parere dell'appellante, l'attribuzione a suo carico della responsabilità per l'omessa attività manutentiva sulla pala eolica, trattandosi di impianto che non avrebbe dovuto nemmeno essere consegnato ed installato poiché rivelatosi non conforme alla normativa applicabile, nonché carente da un punto di vista documentale e di manualistica e, pertanto, non suscettibile della dovuta manutenzione per assenza delle pertinenti e adeguate, oltre che necessarie, istruzioni pagina 5 di 19 impiantistiche. Stesse considerazioni venivano svolte dalla società committente in ordine all'addebito di responsabilità a suo carico contenuto nella sentenza di primo grado per la non conformità della casetta in legno a valere quale cabina elettrica, trattandosi di installazione effettuata sotto la direzione lavori dello stesso perito Controparte_1
3.III. Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che gli studi anemometrici fossero a carico della committente precisando altresì che la stessa “inputet sibi se, per fare Parte_1 presto, si accontentò eventualmente dello studio anemometrico del 28 dicembre 2010 in vista della gara di appalto, salvo solo dopo capire che la frettolosità iniziale stava ricadendo a suo svantaggio”.
In realtà, il perito in qualità di consulente e di direttore tecnico dei lavori, avrebbe Controparte_1 dovuto comunicare alla committente la necessità di far svolgere sul terreno opzionato una verifica preliminare della producibilità, mediante una campagna di misurazione della risorsa - vento attraverso uno studio anemometrico della durata di almeno un anno, invece che avvalersi, come nei fatti era poi avvenuto, di una misurazione durata solo quattro mesi e commissionata un anno prima alla ditta
Ropatec dal sig. , peraltro su un sito diverso rispetto a quello per cui è causa. Parte_3
L'appellante ha dunque chiesto la condanna del perito e di Controparte_1 [...]
, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei costi Controparte_2 sostenuti per l'investimento (spese relative al mutuo e/o ai costi di appalto, ai costi di costituzione della società di scopo, alle spese per attività accessorie), pari a complessivi euro 42.275,13 oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi al saldo (afferenti ai costi di costituzione e gestione della società e ai costi connessi all'opera) e a complessivi euro 135.000,00 o 96.500,00 (iva esclusa), afferenti agli importi versati a per la fornitura della pala eolica, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei CP_4 rispettivi pagamenti al saldo, con il favore dei compensi e delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituito chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione, con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza n. 2021/2021 del Tribunale di Bologna e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna di
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a manlevarlo. Controparte_2
5.Si è costituita altresì domandando, in via Controparte_2 principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla società di accertare e Parte_1 dichiarare la non operatività della copertura assicurativa e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dall'assicurato. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiarare pagina 6 di 19 Con l'obbligo indennitario di con esclusione dei danni da mancata partecipazione e/o adesione al procedimento di mediazione, previa riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c. in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento, previa detrazione della franchigia pari ad euro 500,00 e, in ogni caso, nei limiti del massimale pari a complessivi euro 1.000.000,00.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza del 6.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
6. Preliminarmente, occorre dare atto che, in virtù dell'espressa rinuncia dell'odierna appellante a proporre impugnazione anche nei confronti di le statuizioni di primo grado, CP_4 relativamente alla posizione di quest'ultima, sono coperte dall'intervenuto giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
7. Con riferimento al primo motivo di appello, è pacifico e documentale che:
- la conferiva oralmente al Dott. Controparte_5 CP_1
a fini di investimento, l'incarico di effettuare uno “studio di fattibilità” e di selezionare
[...] la migliore soluzione tecnico-economica per realizzare, se possibile, l'impianto di produzione di energia elettrica con sistema di pala eolica della consigliata potenza nominale di 50 KW nel
Comune di San Benedetto Val di Sambro, Località Pian Del Voglio, Via Voglio 9/A, sul terreno identificato al C.T. del predetto Comune al Foglio 49, Particella 45 (doc. 1);
- il perito industriale , al fine di ottemperare all'incarico ricevuto, in primis, Controparte_1 conduceva uno “studio di fattibilità”, redigendo la relazione del 31/05/2011 ed evidenziando un costo totale di investimento pari ad € 139.500,00, la previsione di una produzione di energia corrispondente a 91600kWh annui, il pareggio tra costi e ricavi in un arco temporale di 6,5 anni, un ricavo pari ad € 503.800,00 nei 25 anni successivi (doc. n. 2);
- egli, inoltre, all'esito del processo di comparazione tra lo studio condotto – e dunque tra i dati qualitativi e quantitativi del suo progetto - e le offerte di pale eoliche pervenute dai fornitori ai quali si era rivolto, comunicava alla società appellante che il “business plan” maggiormente in linea con le verifiche effettuate e le valutazioni tecniche operate era quello formulato dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Pesaro, Via CP_4
Del Carso n. 27, già via degli Abeti n.134 (P.I.: (doc. 3); P.IVA_1
- alla luce di tali valutazioni, la società stipulava il 25.7.2011 con la società Parte_1 il contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto eolico, CP_4
pagina 7 di 19 sottoscritto anche da , nella dichiarata veste di “consulente con la qualifica di Controparte_1 direttore tecnico dell'intervento in oggetto” (doc. n. 4).
Pur non essendo stato redatto in forma scritta, è incontestato che tra la società appellante e il perito industriale appellato sia stato stipulato un contratto d'opera intellettuale.
Com' è noto, tale contratto, disciplinato dall'art.2230 c.c., costituisce una sottocategoria del contratto d'opera, disciplinato dagli artt.2222 e ss. c.c., la cui normativa si applica in quanto compatibile con la natura della prestazione professionale.
Il contratto d'opera intellettuale è infatti connotato da alcuni elementi caratterizzanti che lo differiscono dal contratto d'opera di cui all'art.2222 c.c.: a) la prestazione dovuta ha carattere intellettuale, essendo prevalente tale aspetto sul lavoro manuale;
b) il professionista è dotato di discrezionalità nell'esecuzione del suo obbligo;
c) la prestazione dovuta consiste nel diligente compimento di un'attività e dunque prescinde dal risultato.
Proprio in ragione della presenza di tali elementi distintivi del contratto d'opera intellettuale e della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto, la Corte ritiene fondata la censura formulata dall'appellante in ordine all'inapplicabilità della disciplina relativa all'accettazione dell'opera nei confronti del perito Controparte_1
Infatti, per pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata." (Cass. Sez. 3 Ord. n. 24981 del 9.11.2020; Cass. Sez.
Un. 15781/ 2005; Cass. 5091 del 2006; Cass. 28575/ 2013; Cass. 12871/ 2015).
Pertanto, come condivisibilmente rilevato dall'appellante, al contratto in esame, trattandosi di prestazione intellettuale, non è applicabile la disciplina in forza della quale l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il professionista da responsabilità per vizi o difformità della medesima. pagina 8 di 19 8. Analogamente, sono fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di contratti d'opera professionale, laddove ha affermato che “la mancanza di documentazione di supporto è ascrivibile a che doveva operosamente attivarsi per conservare eventuali Parte_1 documenti utili”, che dunque “tale condotta aveva precluso verifiche stringenti del CTU”, che “gli studi anemometrici erano a suo esclusivo carico”, peraltro evidenziando di essere giunta a tali conclusioni per aver condiviso le valutazioni dello stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2 laddove dalla semplice lettura della relazione peritale si evince come, in realtà, il Tribunale di Bologna le abbia, nei fatti, disattese senza congruamente motivare sul punto.
Invero, in materia di contratti d'opera intellettuale, la Suprema Corte ha chiarito, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30.10.2001, che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. n. 3855/2020; Cass. Sez. 3 - , n. 10050 del 29/03/2022;
Cass.Sez. 3 - , n. 27142 del 21/10/2024).
Nella fattispecie in esame, è pacifica la fonte della pretesa creditoria di parte appellante, costituita dal contratto d'opera intellettuale e dall'incarico di consulente e direttore dei lavori conferito a CP_1 nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla società Pinko NO S.a.s. con
[...] CP_4
[...]
Parimenti, l'appellante ha assolto all'onere di provare il danno derivante dalla condotta del professionista ed il nesso di causalità.
Sotto il primo profilo, la società committente ha infatti dedotto che, a causa degli errori e della negligenza del professionista, “l'impianto eolico realizzato non forniva produzione significativa di energia elettrica in termini di rientro dell'investimento e di generazione di profitto”.
Il consulente tecnico d'ufficio, con una valutazione pienamente condivisibile in quanto fondata sull'esame della documentazione prodotta dalle parti ed esente da vizi di natura logico-giuridica, ha concluso che “sulla scorta delle sole informazioni rese disponibili in atti, tale doglianza della
[...] risulta pienamente giustificata”. Parte_1
pagina 9 di 19 Il dott. (ma il dato è anche documentale) ha sottolineato che il perito nello Per_2 Controparte_1 studio di fattibilità riportato nella relazione del 31/05/2011, prevedeva una produzione di energia corrispondente a 91600kWh annui, il pareggio tra costi e ricavi in un arco temporale di 6,5 anni, un ricavo pari ad € 503.800,00 nei 25 anni successivi (doc. n. 2), mentre - sulla base delle fatture CP_4
n.1/2 del 26.1.2012 e di quelle liquidate dal Gestore dei Servizi Energetici n.1 del 5.11.2012, n.2 del
30.11.2012 e n.3 del 31.12.2012, l'aerogeneratore risultava essere stato messo in esercizio nel mese di gennaio 2012, consentendo ricavi nell'unico anno di attività dell'aerogeneratore (2012) pari ad euro
358,58, ossia all'1,3 % del ricavo atteso di euro 27.480,00.
Quanto al nesso di causalità, è indiscusso che la società committente aveva commissionato all'appellato lo studio di fattibilità con incarico di selezionare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e che, di conseguenza, la concreta realizzazione dell'impianto eolico per cui è causa era riconducibile alla prestazione professionale svolta da Controparte_1
Assolvendo al suo onere di allegazione, la società ha allegato l'inadempimento del Parte_1 professionista.
Incombeva sul professionista convenuto la prova dell'esatto inadempimento o del non imputabilità a se stesso dell'inadempimento.
Orbene, il perito a fronte di tali rilievi, ha in primo luogo eccepito di aver adempiuto Controparte_1 esattamente, essendosi attivato presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro depositando la relazione tecnica del 2 aprile 2011 (doc.3), redigendo lo studio di fattibilità del 31.5.2011, avendo acquisito e valutato offerte di varie aziende e riferendo gli esiti a nonché contattato Parte_1 le banche al fine di consentire la stipula di un contratto di mutuo di scopo. Ha proseguito affermando di aver consegnato l'impianto funzionante in data 30 settembre 2012, che gli enti preposti e GSE CP_6 avevano consentito la connessione in rete dell'opera, avendo evidentemente ricevuto la documentazione completa e la certificazione CE dell'impianto e che il mancato funzionamento dell'impianto era dovuto esclusivamente all'incuria e all'omessa manutenzione ascrivibili a
[...]
Parte_1
In secondo luogo, ha sottolineato che l'analisi anemometrica non costituiva oggetto del contratto d'opera professionale a lui conferito: egli avrebbe rappresentato a e Parte_1 CP_7
la preliminare necessità di analizzare per la durata di un anno il comportamento del vento
[...] nella zona di interesse, ma la società committente lo aveva informato che tale studio era stato già effettuato da con relazione del 28.12.2010, chiedendo espressamente che il perito Controparte_8 procedesse allo studio di fattibilità avvalendosi di tale documento e senza procedere a nuova valutazione. Conseguentemente, se gli studi sulla ventosità del sito si erano nel tempo rivelati errati, ciò pagina 10 di 19 non era addebitabile a colpa del perito industriale che si era limitato a recepire studi già CP_1 effettuati da un altro professionista di costante fiducia del committente.
Tali allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio ed anzi il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che:
- l'aerogeneratore si trovava in area incolta e non accessibile, se non con veicoli fuori strada, con mezzi agricoli o a piedi, condizioni che rendevano impossibile l'accesso al sito con i comuni mezzi in dotazione alle ditte di manutenzione, con conseguente particolare onerosità di interventi manutentivi da parte delle ditte specializzate;
- in ragione dell'orografia specifica del sito, di versante e non di crinale e della diffusa vegetazione ad alto fusto circostante, l'installazione dell'aerogeneratore avrebbe dovuto essere fondata su di un accurato studio preliminare che andasse ben oltre le indicazione dell'Atlante
Eolico dell'RSE;
- infine, il quadro elettrico, il quadro di controllo (PLC) e il sistema oleodinamico (centralina e comandi) si trovavano alloggiati in una “casetta” in legno a fianco della torre, inadeguata a contenere apparecchiature elettriche ed elettroniche conformemente alla normativa, adeguatamente protette;
- risultavano, inoltre, assenti le targhette con marcature CE sulla macchina, sul quadro elettrico e sul quadro di controllo, la documentazione di accompagnamento, gli schemi elettrici, il libretto di manutenzione.
Alla luce di tale accertamento, il dott. individuava le cause della discrepanza tra i ricavi attesi Per_2 dall'investimento e quelli realmente percepiti come segue:
“
1. Sito non idoneo alla produzione di energia eolica, ovvero l'aerogeneratore è posizionato in un sito privo di adeguata ventosità, che non consente alla macchina di produrre energia elettrica;
2. Aerogeneratore non funzionante, ovvero la macchina non ha prodotto l'energia elettrica che doveva produrre secondo le caratteristiche tecniche dichiarate;
3. Tariffa incentivante non applicata: fatturazione basata soltanto sul prezzo dell'energia di
7,8cEuro/kWh rispetto ai 30cEuro/kWh della tariffa incentivante.”
Con particolare riferimento al punto n.
2. e alla condotta professionale di il P.I. Controparte_1 Per_2 evidenziava, in particolare, che “i progettisti di qualsiasi impianto eolico sono quindi vincolati nelle loro decisioni alla conoscenza della ventosità nello specifico sito individuato. Normalmente è uso, in via preliminare, far riferimento a dati di bibliografia e a strumenti quali l'Atlante Eolico per individuare un'area promettente;
una volta individuato il sito viene avviata una campagna
pagina 11 di 19 anemometrica, della durata minima di un anno, necessaria per caratterizzare la specifica ventosità del sito, installando più anemometri che acquisiscono sul campo i dati ricercati.”
Dalla tabella dell'impianto riportata nella relazione di progetto redatta da il c.t.u. si Controparte_1 avvedeva, invece, che “il calcolo della producibilità del sito risulta eseguito esclusivamente sulla base di dati dell'atlante eolico”, producibilità che, a seguito dei calcoli eseguiti dallo stesso ctu, è risultata essere stata considerevolmente sovrastimata (+ 75%) dal professionista appellato.
In altri termini, il dott. ha osservato come abbia ampiamente sovrastimato la Per_2 Controparte_1 producibilità del sito, eseguendo detto calcolo sulla base esclusiva dei generici dati forniti dall'Atlante
Eolico Nazionale, i cui dati sono scarsamente attendibili come riportato dallo stesso sito di pertinenza.
Il professionista avrebbe dovuto, invece, avviare una campagna anemometrica della durata minima di un anno.
In proposito, risulta del tutto inconferente l'eccezione avanzata dalla difesa di Controparte_1 secondo cui sarebbero stati i soci di a riferirgli di aver già fatto effettuare l'analisi Parte_1 anemometrica sul luogo, consegnandogli la relazione datata 28.12.2010 e chiedendogli espressamente di procedere allo studio di fattibilità sulla base della stessa, in quanto, in primo luogo, tale studio anemometrico parziale non risulta essere stato utilizzato in fase di progettazione (cfr. pag. 26 Relazione peritale e relazione tecnica depositata presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro ove il perito si riferisce esclusivamente ai dati dell'Atlante Eolico) e, soprattutto, l'appellato ben avrebbe potuto e dovuto rifiutare di compiere uno studio di fattibilità sulla base di dati scarsamente attendibili, in quanto, come evidenziato dalla Cass., Sez. 6, Ord. n. 12407 del 24.6.2020, “La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi.”
Sotto tale profilo, a nulla varrebbe l'ammissione di prova per testi richiesta dal con la memoria CP_1 ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di gravame, che viene pertanto dichiarata inammissibile e superflua, in quanto la scelta dello stesso di procedere comunque alla redazione dello studio di fattibilità sulla base di studi anemometrici “scarsi se non inesistenti” (Cfr. pg.
4 Valutazione sintetica delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte) integra, di per sé, la violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale.
pagina 12 di 19 Del resto, la lettura della relazione del 28.12.2010 – che l'appellato espressamente ammette di aver assunto a base del suo studio di fattibilità, non basato a suo avviso esclusivamente sui dati dell'Atlante
Eolico - evidenzia che si tratta di una rilevazione durata solo quattro mesi, parziale e presumibilmente attinente ad un altro sito di proprietà del Signor che aveva già installato aliunde un' altra pala Pt_4 eolica, concedendo alla società il diritto di superficie del sito oggetto di causa. In tale Parte_1 rapporto si legge altresì che lo stesso studio tecnico che l'aveva redatta suggeriva di rivalutare e aggiornare i dati in epoca successiva, verificandoli concretamente (cfr. relazione del 28/12/2010 ove si legge “nel caso dell'area in esame, esiste al momento una buona intensità che sembra non legata a fenomeni di stagionalità” ed ancora “queste considerazioni devono comunque essere verificate alla luce delle caratteristiche della turbina definitivamente scelta per il sito” nonché “la producibilità attesa è dipendente dalle caratteristiche del generatore installato e dal mantenimento delle condizioni di vento registrate”).
Conseguentemente, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'appellato e a ritenere che il professionista fosse stato “costretto” ad avvalersi di tale studio anemometrico dalla società committente
– circostanza comunque non provata ed in ogni caso superflua in quanto il professionista in tal caso avrebbe dovuto rifiutare di effettuare lo studio di fattibilità, come dianzi chiarito – è evidente che la diligenza professionale richiesta al perito avrebbe imposto una concreta ed attuale verifica CP_1 della ventosità prolungata per un ulteriore e congruo periodo temporale e alla luce della turbina effettivamente scelta, prima di emettere un giudizio positivo sull'idoneità del sito e sulla produttività dell'investimento.
Per di più, oltre che per la scarsa ventosità, il sito, in esito alla consulenza tecnica d'ufficio, si è rivelato del tutto inadeguato, trovandosi in zona di versante e non di crinale, circondato da una fitta vegetazione che si frapponeva come ulteriore ostacolo al flusso del vento e che avrebbe comportato un ulteriore aggravio di costi per le relative operazioni di potatura.
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla “casetta in legno”, adibita a cabina elettrica, rivelatasi inadeguata allo scopo e non conforme alla normativa. A nulla vale eccepire che anche questa cabina fosse stata realizzata su iniziativa esclusiva della società committente, essendo documentale che la stessa veniva costruita da PI NO su precisa indicazione e, quindi, sotto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori che, nella sua Relazione Tecnica (doc. 3 fasc. primo Controparte_1 grado così disponeva: “Il controllo di tutte le funzioni elettriche è affidato ad un PLC CP_1 posizionato all'interno dell'unico quadro elettrico che risulterà installato alla base della torre. Il quadro elettrico generale contiene tutte le apparecchiature per proteggere e controllare tutte le funzioni richieste sia per l'esercizio che per la sicurezza delle persone e dei beni. Alla base della torre pagina 13 di 19 sarà installato un prefabbricato in legno per diminuire le costruzioni in murature/cemento e trovarsi un oggetto più idoneo all'ambiente circostante. Il prefabbricato assume le dimensioni massime pari a:
1. 2,6 metri (lato maggiore misura esterna); 2. 2,0 metri (lato minore misura esterna); 1,9 – 2,5 metri
(altezza – 2 falde). All'interno del prefabbricato possono avere accesso solo le persone autorizzate alla conduzione e manutenzione del sistema. […] Il prefabbricato in legno sarà posizionato su una piattaforma in cls che avrà anche la funzione di accesso pulito al quadro elettrico ed alla base della torre per agevolare tutte le operazioni di controllo e manutenzione”.
Per di più, come sottolineato anche dal ctu p.i. a pg. 3 della Valutazione sintetica delle Per_2 osservazioni dei consulenti tecnici di parte, nella lettera di comunicazione del recesso dal contratto verbale per prestazioni professionali, inviata in data 11.6.2012 dal perito alla committente, lo CP_1 stesso faceva riferimento ad alcune opere non ancora incominciate, come la strada di accesso all'impianto che non erano ancora state realizzate da PP, non citando, invece, in alcun modo la casetta in legno, sottintendendo, così, che fosse già stata montata e accettata come idonea a contenere le componenti impiantistiche per un lungo periodo.
Dalla condivisibile relazione del consulente tecnico d'ufficio, emerge quindi, indubitabilmente, la sussistenza della responsabilità contrattuale di in ordine all'infausto esito Controparte_1 dell'investimento di , ascrivibile, in parte, direttamente alla prestazione d'opera Parte_1 intellettuale del P.I. Controparte_1
L'art. 1176 co. 2 c.c., prevede, infatti, per l'esercente un'attività professionale, un obbligo di diligenza qualificata nell'esecuzione della prestazione, diligenza che deve essere valutata in rapporto “alla natura dell'attività esercitata”.
Non può invece essere considerato esente da responsabilità il prestatore intellettuale che non compia quanto necessario ai fini della buona riuscita del proprio lavoro.
In particolare, l'irrealizzabilità dell'opera per errore o inadeguatezza del progetto affidato ad un professionista (anche per colpa lieve) costituisce inadempimento dell'incarico (Cass.02/11728; Cass.
Sez. 2 - , n. 9063 del 31/03/2023).
In base a quanto sin qui esposto, la Corte ritiene accertata la condotta negligente e il conseguente inadempimento dell'appellato nell'esecuzione del contratto d'opera per: a) aver scelto un sito non idoneo alla produzione di energia eolico, in quanto privo di adeguata ventosità, in salita e coperto da una fitta vegetazione;
b) aver operato lo studio di fattibilità e la successiva valutazione dell'offerta tecnica economicamente e tecnicamente più vantaggiosa senza effettuare il doveroso studio anemometrico della durata di un anno;
c) avere sovrastimato abbondantemente la producibilità del sito;
d) non aver considerato la limitatissima accessibilità del sito per effettuare i necessari interventi pagina 14 di 19 manutentivi;
e) aver consentito, anche quale consulente e direttore dei lavori, l'installazione di una baracca di legno inadeguata all'alloggiamento di impianti e non conforme alla normativa impiantistica.
Tenuto conto che l'esito infausto dell'investimento era altresì riconducibile, quale concausa, anche al comportamento contrattuale di (fornitura di un aerogeneratore che non aveva prodotto CP_9
l'energia elettrica promessa secondo le caratteristiche tecniche dichiarate;
mancanza di idoneo supporto al professionista e alla società committente nelle scelte e nella successiva installazione e posa in opera della macchina nell'ambito del contratto di appalto) – in ordine alla quale la sentenza di primo grado è comunque passata in giudicato - la Corte ritiene altrettanto condivisibile la valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale la quota di responsabilità del perito industriale CP_1 può essere limitata nella misura del 30%, corrispondente al costo di realizzazione delle
[...] infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, quest'ultimo escluso.
Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, l'omessa manutenzione dell'impianto ascrivibile a ed accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 90) non vale Parte_1 ad interrompere né ad incidere sul nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista convenuto e l'evento dannoso, posto che il dott. ha accertato in primo luogo che, dalla sua messa Per_2 in funzione fino a dicembre 2012, l'aerogeneratore aveva consentito ricavi pari ad euro 358,58 (che applicando la tariffa incentivante avrebbero potuto aumentare ad euro 1374,00), ben lontani da quelli attesi di euro 27.480,00 nel primo anno di esercizio dell'attività ed in secondo luogo che, in ogni caso,
l'esito infausto dell'investimento era dovuto proprio alla scelta di un sito idoneo e all'omessa verifica anemometrica, ascrivibili al perito (oltre che alla condotta contrattuale di ). CP_1 CP_4
In quest'ottica, il comportamento omissivo della società committente, riconducibile al periodo successivo al dicembre 2012 e alla presa di coscienza dell'esito infausto dell'investimento, può rilevare ai fini della quantificazione e delimitazione del danno risarcibile.
è pertanto tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da tale Controparte_1 inadempimento ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile, esso è riferibile solo a quanto risulti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del contratto d'opera intellettuale e, quindi, ai costi sostenuti dalla società committente per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, non potendo essere addossati all'appellato, contrariamente a quanto richiesto da parte appellante, tutti i costi diretti sostenuti dalla stessa per l'investimento e per la sua stessa esistenza quale società in accomandita semplice e, quindi, i costi connessi al mutuo, alla costituzione della società, alle spese notarili, alle fatture emesse da Confindustria, alle pratiche amministrative presso gli enti competenti, in quanto rientranti nell'alveo del rischio d'impresa facente capo esclusivamente a Parte_1
pagina 15 di 19 Parimenti non possono essere addossati allo stesso i costi imputabili al comportamento colposo di
(costi di appalto e manutenzione). CP_4
Nel computo del danno, come dianzi precisato, si dovrà, altresì, tenere conto dello stato di incuria in cui è stato rinvenuto l'impianto dal fatto che ha comportato un aggravamento del danno Per_3 Per_2 subito dall'appellante, che chiaramente avrebbe potuto essere, invece, evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza nella manutenzione e conservazione della macchina o mediante un eventuale dislocamento della stessa in altro sito più idoneo o ancora attraverso una sua eventuale commercializzazione come bene usato.
Pertanto, l'appellato dovrà essere condannato a rifondere alla società committente solo le spese dalla stessa sostenute e documentate di cui alle fatture versate in atti nn. 18.12 (compenso di euro 3063,88 a favore di , 18.13 e 18.15 (materiali edili di per l'importo di euro 671,73 Controparte_1 CP_10
e 83,09), 18.14 e 18.16 (materiale elettrico di per euro 10825,66 e per euro 659,45), 18.19 CP_11
(materiale edile fornito da per euro 392,81), 19.04 (lavori edili effettuati da per euro CP_12 Pt_5
5786,05), 19.08 (realizzazione impianti elettrici per euro 1430,00) e 19.15 (compenso CP_13 perito per euro 1265,27), per una somma complessiva pari a euro 24.177,94 oltre interessi CP_1 legali dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo effettivo.
Trattasi, infatti, dei soli costi strettamente connessi alla realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'aerogeneratore, quest'ultimo escluso, come condivisibilmente stimato equo al consulente tecnico d'ufficio.
9. L'accoglimento della domanda di condanna dell'appellato impone di esaminare la Controparte_1 domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della Compagnia Assicurativa
[...]
. Controparte_2
La domanda è fondata.
La polizza n. IFL0006678.0995, valida per il periodo 17 dicembre 2014 – 29 febbraio 2016, stipulata da con la compagnia assicurativa è del tipo claims made, valida, cioè, a coprire le Controparte_1 richieste risarcitorie presentate dall' per la prima volta nel periodo di validità della polizza. Parte_6
La prima richiesta risarcitoria svolta dall'assicurato corrisponde, nel caso di specie, alla CP_1 domanda di mediazione notificata all'Assicurato nel maggio 2015. Con La pretesa di , la quale vorrebbe vedere accertata l'esclusione dalla copertura assicurativa per il sinistro in questione, in quanto conseguenza di atti volontariamente compiuti dall'assicurato e non di mere condotte erronee e colpose che derivino da negligenza, imprudenza o imperizia, risulta del tutto inconferente, non risultando dimostrato nel presente giudizio un eventuale dolo dell'appellato.
pagina 16 di 19 Né può escludersi l'operatività della polizza assicurativa ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c., come Con invece vorrebbe , per effetto di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato al momento della stipula della polizza nel dicembre 2014, il quale, a detta dell'Assicurazione, avrebbe omesso di riferire circa le possibili pretese risarcitorie che PP avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti.
Sul punto occorre osservare che i rapporti tra e il p.i. si concludevano a seguito Parte_1 CP_1 della comunicazione di recesso inviata da quest'ultimo in data 11.6.2012. Non risulta dagli atti di causa alcuna pretesa avanzata da nei confronti dell'assicurato sino all'invito alla mediazione Parte_1
Con del maggio 2015. L'unico elemento addotto da per dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. è proprio la comunicazione di recesso dal contratto d'opera intellettuale del giugno
2012 che, a detta dell'Assicurazione, dimostrerebbe come i rapporti con fossero già Parte_1 deteriorati e che, quindi, fosse a conoscenza della sussistenza di possibili pretese Controparte_1 risarcitorie nei suoi confronti e, nonostante ciò, nulla riferisse in proposito.
Occorre chiarire che la configurabilità di dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi dell'art. 1892 c.c. va riscontrata in relazione a dati di fatto oggettivi e non alla valutazione di tali dati.
Nel caso di specie, invero, dalla comunicazione di recesso inviata dal professionista alla società committente, null'altro può desumersi se non che i rapporti, pur deteriorati, tra gli stessi si concludevano formalmente nel giugno 2012, peraltro con il completamento della prestazione da parte di e il pagamento del compenso ad opera di , non potendo invece dirsi in Controparte_1 Parte_1 alcun modo dimostrato che al momento della stipula della polizza nel dicembre 2014, Controparte_1 potesse oggettivamente figurarsi che la società committente avrebbe poi avanzato pretese risarcitorie nei suoi confronti e che quindi la circostanza fosse rilevante ai fini della stipula della polizza stessa, considerazione corroborata, nei fatti, anche dal notevole lasso di tempo trascorso tra la conclusione dei rapporti tra le parti e l'invito alla mediazione, giunto dopo tre anni. Con Per tali motivi, la polizza assicurativa risulta pienamente operante nel caso di specie e sarà quindi tenuta a manlevare l'assicurato di quanto condannato a pagare nei confronti di parte appellante.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Avendo la società appellante formulato espressa domanda di restituzione di quanto già versato a titolo di spese processuali e di consulenza tecnica in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_1
e devono altresì essere condannati alla restituzione di tali somme, sia pure in
[...] CP_3 conformità al disposto dell'art. 97 c.p.c., a norma del quale “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa”.
Conseguentemente, non possono essere addebitate al convenuto e odierno appellato Controparte_1
pagina 17 di 19 anche le spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio che sarebbero, eventualmente, risultate di competenza di se non fosse stato precluso l'accertamento delle sue responsabilità CP_4 dall'intervenuto giudicato. Pertanto, sia sia Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati alla restituzione delle spese legali del giudizio di primo
[...] grado versate dall'appellante in loro favore e il dott. deve essere altresì condannato (salvo CP_1 manleva) al rimborso anche del trenta per cento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, in tal modo parametrate al solo quantum di responsabilità a suo carico accertata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2021/2021, resa in data 19.8.2021 e pubblicata in data 3.9.2021 e in conseguente riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale di Controparte_1 nei confronti di Parte_1 condanna, per l'effetto, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma pari a euro 24.177,94 oltre rivalutazione ed interessi
[...] dal giorno della domanda al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione, a favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 518,00 per esborsi ed euro
8.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta e per il secondo grado in euro 1165,50 per esborsi ed euro 9991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Dichiara tenuta a manlevare Controparte_2 Controparte_1 di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno e delle spese processuali dei due gradi di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio, detratta la franchigia di euro 500,00.
Condanna e alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 di quanto ricevuto da a titolo di spese legali di Parte_1 soccombenza (euro 8400,00 ciascuno per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA se dovuta).
Condanna alla restituzione a del trenta Controparte_1 Parte_1 per cento dell'importo complessivamente pagato a favore del consulente tecnico d'ufficio in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, oltre interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al pagina 18 di 19 saldo effettivo, fatta salva la garanzia e manleva di Controparte_2
anche in relazione a tale importo.
[...]
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 23 ottobre 2025.
Si Comunichi.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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