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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3773/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3773/2022 R.G. vertente tra
, con l'Avv. Alessandro De Ranieri Parte_1
attore opponente e
e per essa con l'Avv. An- Controparte_1 Controparte_2
tonio Christian Faggella Pellegrino
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) emesso dal
Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 6.2.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„
1. IN VIA PRELIMINARE : dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n.
1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) per difetto di valida procura alle liti e, in subordine, per la
1 decadenza della garanzia fideiussoria prestata dal Sig. per la mancata pre- Parte_1
ventiva escussione del debitore principale da parte del creditore e per l'effetto revocare il
decreto ingiuntivo opposto;
2. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE e in caso di rigetto dell'eccezione preliminare:
accogliere la presente opposizione per i motivi di merito descritti in premessa e dichiarare
non dovute le somme richieste con decreto ingiuntivo dalla al Sig. Controparte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2022 (R.G. Parte_1
3167/2022) emesso dal Tribunale di Livorno per i motivi di cui in narrativa
3. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA : nella denegata ipotesi in cui il Giudice riten-
ga parzialmente fondata la pretesa creditoria della decurtare Controparte_1
dall'importo ingiunto al Sig. l'importo di e 16.558,40; Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, iva e cnap come per legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto in-
giuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 22.609,32, oltre successivi interessi Controparte_1
di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della di-
versa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: omissis
2 ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) promosso da
CP
(d'ora in avanti ) con cui il Tribunale di Livorno ingiun- Controparte_1
geva di pagare alla ricorrente la somma di € 22.609,32 oltre interessi e spese di pro-
cedura, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
di Livorno, contrariis reiectis : 1) in via preliminare e nel rito : dichiarare la nullità
e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) per difetto
di valida procura alle liti e, in subordine, per la decadenza della garanzia fideius-
soria prestata dal Sig. per la mancata preventiva escussione del debi- Parte_1
tore principale da parte del creditore e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
opposto; 2) sempre in via preliminare : respingere l'eventuale richiesta di conces-
sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il dirit-
to di credito vantato risulta, per tutti i motivi esposti e documentati, integralmente
contestato e l'opposizione è fondata su prova scritta;
3) nel merito ed in via princi-
pale e in caso di rigetto delle eccezioni preliminari : accogliere la presente opposi-
zione per tutti i motivi indicati in premessa e dichiarare non dovute le somme ri-
chieste con decreto ingiuntivo dalla al Sig. e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2022 (R.G. 3167/2022)
emesso dal Tribunale di Livorno per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito e in
via subordinata : nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga parzialmente fon-
3 data la pretesa creditoria della , decurtare dall'importo in- Controparte_1
giunto al Sig. l'importo di €16.558,40; 5) In ogni caso con vittoria di Parte_1
spese e competenze di giudizio, iva e cnap come per legge”.
Segnatamente, in via preliminare parte opponente contestava la nullità insanabile del ricorso per decreto ingiuntivo e del successivo decreto per difetto di procura alle liti.
Ancora, l'opponente eccepiva la decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata preventiva escussione del debitore principale.
Nel merito, l'opponente sosteneva che dagli estratti conto richiesti da parte opposta all'Istituto di credito si evincerebbe chiaramente che, in data 27/09/2019, il conto corrente in questione riportava un saldo iniziale negativo cosiddetto “a debito” pari ad € 3.672,48, e che esso sarebbe stato “congelato” per cui la non vi po- CP_3
teva in alcun modo accedere per compiere nessun tipo di operazione. In tale fran-
gente sarebbe stata eseguito un pagamento di ben € 16.558,40, e ciò unilateralmente dalla in pagamento di un pignoramento presso terzi, ma non utilizzando le CP_4
somme presenti sul conto corrente della F.lli Biondi Srl, bensì attingendo al fido.
Parte opponente, quindi, eccepiva che il conto corrente affidato con saldo negativo sarebbe impignorabile.
Si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto da par- Controparte_1
te opponente e rassegnando le sopra riportate conclusioni.
Il Giudice, con verbale e provvedimento a seguito di trattazione scritta del
11/05/2023, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del de-
creto ingiuntivo opposto.
4 Esperita infruttuosamente la mediazione, il Giudice assegnava termini per memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed alla successiva udienza il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegna-
zione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccepito difetto di procura
L'eccezione sollevata dall'opponente è totalmente destituita di fondamento.
Emerge dalla semplice consultazione del fascicolo telematico di cui al procedimento monitorio (3167/2022 RG) che l'ingiungente depositava, in file formato “pdf”, uni-
tamente al ricorso, la procura firmata ed autenticata, il che rispetta in toto quanto prescritto dall'art. 83, comma III, c.p.c. (“La procura si considera apposta in calce
anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto
cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferi-
ta su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telema-
tici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissio-
ne e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.”).
Detto questo, la rilevanza dell'indicazione del Tribunale di Lucca, anziché di quello di Livorno è trascurabile e non tale da inficiare la validità della procura alle liti, trat-
5 tandosi all'evidenza di un mero errore materiale.
Proseguendo in tale direzione, si precisa inoltre che la procura allegata con la costi-
tuzione nel presente giudizio (doc. 2 di parte opposta) si riferisce proprio alla facoltà
di incardinare e resistere in giudizi davanti a Tribunali e Corti di ogni grado.
3. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.
Assorbente, sul punto, è il rilievo che nel contratto di garanzia vi è un'esplicita de-
roga al regime di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che veniva pattuito (si veda art. 5
del contratto sub doc. 5 dell'opposta) che il termine entro il quale agire per l'adempimento viene stabilito, appunto in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., in trentasei mesi.
Va quindi considerato che la revoca e chiusura del conto corrente riale al
14.11.2019 (cfr. doc. 6 dell'opposta) e che, poi, il decreto ingiuntivo veniva notifi-
cato il 18.10.2022, sicché il termine di cui sopra veniva rispettato.
Di conseguenza l'eccezione non coglie nel segno, detto pure che non contestata è la circostanza del mancato pagamento da parte del debitore principale.
4. Eccezione di impignorabilità del conto
Quanto all'eccezione di presunta impignorabilità del conto (dal cui passivo il credi-
to/debito de quo), vero è che al 27/09/2019, allorquando veniva eseguito il paga-
mento di un pignoramento presso terzi “RF 87/2018/33665” (cfr. doc. n. 2 di parte opponente), il conto corrente della F.lli Biondi Srl aveva un saldo negativo di €
3.672,48 (si vedano le operazioni di cui all'ultima pagina del medesimo doc. 2), co-
sì come, dunque, è vero che il pagamento del pignoramento presso terzi veniva ope-
6 rato attingendo al fido concesso al correntista.
Detto questo, tuttavia, l'anomalia della vicenda per cui l'istituto bancario procedeva al pagamento del creditore nell'ambito del predetto pignoramento presso terzi avrebbe, al più, potuto essere oggetto di opposizione in sede di ordinanza di asse-
gnazione nel pignoramento presso terzi.
A ben vedere, invece, non si può revocare in dubbio che il credito sussista, non es-
sendo contestato che l'istituto bancario ha messo a disposizione del correntista, be-
neficiario del fido, l'importo predetto, soddisfacendo il credito di un terzo.
Sussistente, quindi, il credito, sull'ammontare dello stesso infondata è la contesta-
zione, invero estremamente generica in punto quantificazione.
Sul punto devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto
certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente
non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della
banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sin-
gole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”
(così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
- 01).
Nel caso di specie, dunque, non contestata la circostanza del saldo debitorio iniziale e della successiva estensione del fido, va valorizzata la cennata circostanza della to-
tale genericità delle doglianze, non contemplanti alcuna censura specifica.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui illustrate l'opposizione deve essere integral-
mente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta opposta dovrà
rifondere a parte attrice opponente le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 di-
cembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigo-
re il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostan-
za che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero,
in euro 4.237,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rim-
8 borso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3773/2022 R.G. vertente tra
, con l'Avv. Alessandro De Ranieri Parte_1
attore opponente e
e per essa con l'Avv. An- Controparte_1 Controparte_2
tonio Christian Faggella Pellegrino
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) emesso dal
Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 6.2.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„
1. IN VIA PRELIMINARE : dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n.
1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) per difetto di valida procura alle liti e, in subordine, per la
1 decadenza della garanzia fideiussoria prestata dal Sig. per la mancata pre- Parte_1
ventiva escussione del debitore principale da parte del creditore e per l'effetto revocare il
decreto ingiuntivo opposto;
2. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE e in caso di rigetto dell'eccezione preliminare:
accogliere la presente opposizione per i motivi di merito descritti in premessa e dichiarare
non dovute le somme richieste con decreto ingiuntivo dalla al Sig. Controparte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2022 (R.G. Parte_1
3167/2022) emesso dal Tribunale di Livorno per i motivi di cui in narrativa
3. NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA : nella denegata ipotesi in cui il Giudice riten-
ga parzialmente fondata la pretesa creditoria della decurtare Controparte_1
dall'importo ingiunto al Sig. l'importo di e 16.558,40; Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, iva e cnap come per legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto in-
giuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 22.609,32, oltre successivi interessi Controparte_1
di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della di-
versa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: omissis
2 ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) promosso da
CP
(d'ora in avanti ) con cui il Tribunale di Livorno ingiun- Controparte_1
geva di pagare alla ricorrente la somma di € 22.609,32 oltre interessi e spese di pro-
cedura, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
di Livorno, contrariis reiectis : 1) in via preliminare e nel rito : dichiarare la nullità
e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1251/2022 (R.G. n. 3167/2022) per difetto
di valida procura alle liti e, in subordine, per la decadenza della garanzia fideius-
soria prestata dal Sig. per la mancata preventiva escussione del debi- Parte_1
tore principale da parte del creditore e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
opposto; 2) sempre in via preliminare : respingere l'eventuale richiesta di conces-
sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il dirit-
to di credito vantato risulta, per tutti i motivi esposti e documentati, integralmente
contestato e l'opposizione è fondata su prova scritta;
3) nel merito ed in via princi-
pale e in caso di rigetto delle eccezioni preliminari : accogliere la presente opposi-
zione per tutti i motivi indicati in premessa e dichiarare non dovute le somme ri-
chieste con decreto ingiuntivo dalla al Sig. e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2022 (R.G. 3167/2022)
emesso dal Tribunale di Livorno per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito e in
via subordinata : nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga parzialmente fon-
3 data la pretesa creditoria della , decurtare dall'importo in- Controparte_1
giunto al Sig. l'importo di €16.558,40; 5) In ogni caso con vittoria di Parte_1
spese e competenze di giudizio, iva e cnap come per legge”.
Segnatamente, in via preliminare parte opponente contestava la nullità insanabile del ricorso per decreto ingiuntivo e del successivo decreto per difetto di procura alle liti.
Ancora, l'opponente eccepiva la decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata preventiva escussione del debitore principale.
Nel merito, l'opponente sosteneva che dagli estratti conto richiesti da parte opposta all'Istituto di credito si evincerebbe chiaramente che, in data 27/09/2019, il conto corrente in questione riportava un saldo iniziale negativo cosiddetto “a debito” pari ad € 3.672,48, e che esso sarebbe stato “congelato” per cui la non vi po- CP_3
teva in alcun modo accedere per compiere nessun tipo di operazione. In tale fran-
gente sarebbe stata eseguito un pagamento di ben € 16.558,40, e ciò unilateralmente dalla in pagamento di un pignoramento presso terzi, ma non utilizzando le CP_4
somme presenti sul conto corrente della F.lli Biondi Srl, bensì attingendo al fido.
Parte opponente, quindi, eccepiva che il conto corrente affidato con saldo negativo sarebbe impignorabile.
Si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto da par- Controparte_1
te opponente e rassegnando le sopra riportate conclusioni.
Il Giudice, con verbale e provvedimento a seguito di trattazione scritta del
11/05/2023, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del de-
creto ingiuntivo opposto.
4 Esperita infruttuosamente la mediazione, il Giudice assegnava termini per memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed alla successiva udienza il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegna-
zione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccepito difetto di procura
L'eccezione sollevata dall'opponente è totalmente destituita di fondamento.
Emerge dalla semplice consultazione del fascicolo telematico di cui al procedimento monitorio (3167/2022 RG) che l'ingiungente depositava, in file formato “pdf”, uni-
tamente al ricorso, la procura firmata ed autenticata, il che rispetta in toto quanto prescritto dall'art. 83, comma III, c.p.c. (“La procura si considera apposta in calce
anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto
cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferi-
ta su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telema-
tici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissio-
ne e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.”).
Detto questo, la rilevanza dell'indicazione del Tribunale di Lucca, anziché di quello di Livorno è trascurabile e non tale da inficiare la validità della procura alle liti, trat-
5 tandosi all'evidenza di un mero errore materiale.
Proseguendo in tale direzione, si precisa inoltre che la procura allegata con la costi-
tuzione nel presente giudizio (doc. 2 di parte opposta) si riferisce proprio alla facoltà
di incardinare e resistere in giudizi davanti a Tribunali e Corti di ogni grado.
3. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.
Assorbente, sul punto, è il rilievo che nel contratto di garanzia vi è un'esplicita de-
roga al regime di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che veniva pattuito (si veda art. 5
del contratto sub doc. 5 dell'opposta) che il termine entro il quale agire per l'adempimento viene stabilito, appunto in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., in trentasei mesi.
Va quindi considerato che la revoca e chiusura del conto corrente riale al
14.11.2019 (cfr. doc. 6 dell'opposta) e che, poi, il decreto ingiuntivo veniva notifi-
cato il 18.10.2022, sicché il termine di cui sopra veniva rispettato.
Di conseguenza l'eccezione non coglie nel segno, detto pure che non contestata è la circostanza del mancato pagamento da parte del debitore principale.
4. Eccezione di impignorabilità del conto
Quanto all'eccezione di presunta impignorabilità del conto (dal cui passivo il credi-
to/debito de quo), vero è che al 27/09/2019, allorquando veniva eseguito il paga-
mento di un pignoramento presso terzi “RF 87/2018/33665” (cfr. doc. n. 2 di parte opponente), il conto corrente della F.lli Biondi Srl aveva un saldo negativo di €
3.672,48 (si vedano le operazioni di cui all'ultima pagina del medesimo doc. 2), co-
sì come, dunque, è vero che il pagamento del pignoramento presso terzi veniva ope-
6 rato attingendo al fido concesso al correntista.
Detto questo, tuttavia, l'anomalia della vicenda per cui l'istituto bancario procedeva al pagamento del creditore nell'ambito del predetto pignoramento presso terzi avrebbe, al più, potuto essere oggetto di opposizione in sede di ordinanza di asse-
gnazione nel pignoramento presso terzi.
A ben vedere, invece, non si può revocare in dubbio che il credito sussista, non es-
sendo contestato che l'istituto bancario ha messo a disposizione del correntista, be-
neficiario del fido, l'importo predetto, soddisfacendo il credito di un terzo.
Sussistente, quindi, il credito, sull'ammontare dello stesso infondata è la contesta-
zione, invero estremamente generica in punto quantificazione.
Sul punto devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto
certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente
non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della
banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sin-
gole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”
(così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905
- 01).
Nel caso di specie, dunque, non contestata la circostanza del saldo debitorio iniziale e della successiva estensione del fido, va valorizzata la cennata circostanza della to-
tale genericità delle doglianze, non contemplanti alcuna censura specifica.
7 Alla luce delle argomentazioni sin qui illustrate l'opposizione deve essere integral-
mente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta opposta dovrà
rifondere a parte attrice opponente le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 di-
cembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigo-
re il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostan-
za che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero,
in euro 4.237,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rim-
8 borso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9