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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1855/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 febbraio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, e precisamente l'avv. Francesca Pucci per parte attrice opponente e l'avv. Andrea Consorti in sostituzione degli avv. Grassini e Aloia, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione la sig.ra (C.F. ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 256/2022 emesso da questo Tribunale in favore di “
[...]
, già “ ”, (P.IVA ), citando per Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 essa “ “ (P.IVA ), con il quale Decreto le veniva Controparte_3 P.IVA_2 ingiunto di pagare al menzionato Servizio Elettrico Nazionale la somma di € 12.064,03 oltre agli interessi come da domanda e le spese liquidate in € 540,00 per onorario € 145,00 per esborsi oltre
15% per spese generali iva e c.n.p.a. di legge.
L'opposizione era motivata in ragione del mancato deposito delle fatture di riferimento e del contratto di fornitura di energia elettrica. L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti in forza della legge n. 205/2017, in quanto nessuna intimazione risultava comunicata alla stessa.
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle fatture anteriori all'1/3/2018. Concludeva domandando la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva la convenuta opposta ” per conto del “ ”, la quale CP_3 Controparte_1 produceva le fatture azionate in via monitoria, significando comunque che le produzioni effettuate in sede monitoria erano, a suo avviso, già sufficienti ai fini dell'emissione del Decreto opposto.
Rilevava inoltre la correttezza delle misurazioni effettuate e contestava le eccepite prescrizioni, in forza dell'invio della lettera di diffida e negando comunque che potesse applicarsi la prescrizione biennale. Concludeva per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e domandando, nel merito, in via principale la conferma dello stesso Decreto, laddove in via subordinata domandava la condanna di parte
1 opponente al pagamento della somma di € 12.064,03 oltre interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il processo era condotto da altro Giudice che, dopo aver concesso la provvisoria esecutività al
Decreto opposto, concedeva termini per memorie e quindi rinviava per decisione contestuale al
16/2/2024. Alla suddetta udienza provvedeva quindi all'interpello della convenuta opposta sovra la circostanza dedotta da parte attrice opponente a pag. 4 della sua comparsa conclusionale e successivamente concedeva nuovo termine per il deposito di conclusionali, rinviando la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice che differiva l'udienza di discussione alla data odierna.
Nel merito si osserva innanzitutto che parte convenuta opposta ha prodotto in questa sede le fatture azionate in via monitoria, unitamente all'avviso di ricevimento della diffida, ricevuta il
13/11/2021. Ha quindi prodotto, con la sua memoria istruttoria, la certificazione di titolarità della fornitura e la certificazione dei consumi, nei quali è indicato il numero “POD” IT001E40381500, che corrisponde alla persona dell'attrice opponente indicato nelle fatture prodotte, salvo che per l'aggiunta della cifra “4”.
In ordine a tale, apparente, discordanza tra i due numeri “POD”, che parte attrice opponente assume quale indicatore di una pretesa diversità di soggetti, si rileva che l'acronimo “POD” sta a significare, in lingua inglese, “Point Of Delivery”, ossia “Punto di Consegna”, e che lo stesso vale a identificare in maniera univoca l'utenza di energia elettrica di un edificio. In particolare, interessa in questa sede il fatto che l'ultima cifra del codice è un semplice codice di controllo, non obbligatorio, dovendo pertanto riferirsi, per l'identificazione del contatore e della fornitura di energia elettrica, alle sole prime 14 cifre che pertanto, valgono, giusta la produzione delle fatture,
a identificare l'attrice opponente.
Di conseguenza l'eccezione di parte attrice opponente fondata sulla pretesa discordanza delle due cifre “POD” andrà rigettata.
Del pari andrà rigettata l'eccezione relativa alla mancata produzione del contratto di fornitura, giacché "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem e la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., sez. III,
14/7/2023, n. 20267; in senso conforme già Cass., Sez. Unite, 22/5/1996, n. 4715) e, nella fattispecie ora in esame, sussistono sufficienti elementi per ritenere avvenuta la stipulazione del contratto, non avendo parte attrice speso rilevanti considerazioni in ordine alla sussistenza della fornitura, fondando le proprie difese essenzialmente sovra la differenza di intestazione del “POD” nonché sulla, pretesa, intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte ma non contrastando efficacemente, per contro, le presunzioni derivanti dalla produzione delle fatture e delle loro intestazioni.
Sovra la contestazione relativa al pretesa mancata ricezione della raccomandata di intimazione di pagamento e la conseguente prescrizione dei crediti si osserva che, ai sensi della L. 205/2017 al suo art. 1 commi da 4 a 10, per le bollette con scadenza dal 1 marzo 2018 si applica la prescrizione biennale, laddove per le bollette con scadenza precedente continua ad applicarsi la prescrizione
2 quinquennale. Di conseguenza le bollette con scadenza sino al 24/2/2018 sono soggette alla prescrizione quinquennale, laddove le bollette con scadenza dal 24/4/2018 sino alla data del
30/3/2021 sono soggette alla prescrizione biennale.
Ciò rilevato, si osserva altresì che parte convenuta opposta ha prodotto documentazione riguardo alla spedizione dell'avviso di intimazione a parte attrice opponente, che tuttavia non appare idonea a provare l'effettiva consegna della raccomandata alla stessa attrice opponente, essendo da un lato prodotta in sede monitoria il solo testo dell'avviso quale doc. 4, e in sede di cognizione piena soltanto un numero di “barcode”, senza indicazione della ricevente, e un attestato di consegna, senza che da tale documentazione sussista un collegamento specifico del codice alfanumerico con la lettera spedita all'opponente.
Dovrà pertanto applicarsi alla fattispecie ora in esame il regime della prescrizione senza tener conto della sua pretesa e indimostrata interruzione anteriormente alla notifica del Decreto opposto, avvenuta il 29 marzo 2022.
Alla luce delle suesposte considerazioni emerge quindi che le fatture effettivamente prescritte sono quelle con scadenza 24/12/2016 e 24/2/2017 riguardo a quelle con prescrizione quinquennale, nonché quelle con scadenza dal 24/4/2018 al 25/2/2020 riguardo a quelle con prescrizione biennale.
Ne discende che il Decreto opposto dovrà essere revocato e, in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta opposta, parte attrice opponente dovrà essere condannata al pagamento degli importi non prescritti, pari alla somma degli importi delle fatture non prescritte, pari ad € 7.987,60.
Il parziale accoglimento della domanda di parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese processuali, che saranno poste a carico di parte attrice opponente, soccombente sostanziale, compensate per un terzo e liquidate per l'intero come in dispositivo, ai minimi tariffari delle tariffe vigenti in ragione del mancato tempestivo deposito della nota spese di parte convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 7.987,60, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione dei due terzi delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensato il residuo terzo, che liquida per l'intero in complessivi € 1.700,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott, Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 febbraio 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, e precisamente l'avv. Francesca Pucci per parte attrice opponente e l'avv. Andrea Consorti in sostituzione degli avv. Grassini e Aloia, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione la sig.ra (C.F. ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 256/2022 emesso da questo Tribunale in favore di “
[...]
, già “ ”, (P.IVA ), citando per Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 essa “ “ (P.IVA ), con il quale Decreto le veniva Controparte_3 P.IVA_2 ingiunto di pagare al menzionato Servizio Elettrico Nazionale la somma di € 12.064,03 oltre agli interessi come da domanda e le spese liquidate in € 540,00 per onorario € 145,00 per esborsi oltre
15% per spese generali iva e c.n.p.a. di legge.
L'opposizione era motivata in ragione del mancato deposito delle fatture di riferimento e del contratto di fornitura di energia elettrica. L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti in forza della legge n. 205/2017, in quanto nessuna intimazione risultava comunicata alla stessa.
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle fatture anteriori all'1/3/2018. Concludeva domandando la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva la convenuta opposta ” per conto del “ ”, la quale CP_3 Controparte_1 produceva le fatture azionate in via monitoria, significando comunque che le produzioni effettuate in sede monitoria erano, a suo avviso, già sufficienti ai fini dell'emissione del Decreto opposto.
Rilevava inoltre la correttezza delle misurazioni effettuate e contestava le eccepite prescrizioni, in forza dell'invio della lettera di diffida e negando comunque che potesse applicarsi la prescrizione biennale. Concludeva per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e domandando, nel merito, in via principale la conferma dello stesso Decreto, laddove in via subordinata domandava la condanna di parte
1 opponente al pagamento della somma di € 12.064,03 oltre interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il processo era condotto da altro Giudice che, dopo aver concesso la provvisoria esecutività al
Decreto opposto, concedeva termini per memorie e quindi rinviava per decisione contestuale al
16/2/2024. Alla suddetta udienza provvedeva quindi all'interpello della convenuta opposta sovra la circostanza dedotta da parte attrice opponente a pag. 4 della sua comparsa conclusionale e successivamente concedeva nuovo termine per il deposito di conclusionali, rinviando la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice che differiva l'udienza di discussione alla data odierna.
Nel merito si osserva innanzitutto che parte convenuta opposta ha prodotto in questa sede le fatture azionate in via monitoria, unitamente all'avviso di ricevimento della diffida, ricevuta il
13/11/2021. Ha quindi prodotto, con la sua memoria istruttoria, la certificazione di titolarità della fornitura e la certificazione dei consumi, nei quali è indicato il numero “POD” IT001E40381500, che corrisponde alla persona dell'attrice opponente indicato nelle fatture prodotte, salvo che per l'aggiunta della cifra “4”.
In ordine a tale, apparente, discordanza tra i due numeri “POD”, che parte attrice opponente assume quale indicatore di una pretesa diversità di soggetti, si rileva che l'acronimo “POD” sta a significare, in lingua inglese, “Point Of Delivery”, ossia “Punto di Consegna”, e che lo stesso vale a identificare in maniera univoca l'utenza di energia elettrica di un edificio. In particolare, interessa in questa sede il fatto che l'ultima cifra del codice è un semplice codice di controllo, non obbligatorio, dovendo pertanto riferirsi, per l'identificazione del contatore e della fornitura di energia elettrica, alle sole prime 14 cifre che pertanto, valgono, giusta la produzione delle fatture,
a identificare l'attrice opponente.
Di conseguenza l'eccezione di parte attrice opponente fondata sulla pretesa discordanza delle due cifre “POD” andrà rigettata.
Del pari andrà rigettata l'eccezione relativa alla mancata produzione del contratto di fornitura, giacché "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem e la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass., sez. III,
14/7/2023, n. 20267; in senso conforme già Cass., Sez. Unite, 22/5/1996, n. 4715) e, nella fattispecie ora in esame, sussistono sufficienti elementi per ritenere avvenuta la stipulazione del contratto, non avendo parte attrice speso rilevanti considerazioni in ordine alla sussistenza della fornitura, fondando le proprie difese essenzialmente sovra la differenza di intestazione del “POD” nonché sulla, pretesa, intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte ma non contrastando efficacemente, per contro, le presunzioni derivanti dalla produzione delle fatture e delle loro intestazioni.
Sovra la contestazione relativa al pretesa mancata ricezione della raccomandata di intimazione di pagamento e la conseguente prescrizione dei crediti si osserva che, ai sensi della L. 205/2017 al suo art. 1 commi da 4 a 10, per le bollette con scadenza dal 1 marzo 2018 si applica la prescrizione biennale, laddove per le bollette con scadenza precedente continua ad applicarsi la prescrizione
2 quinquennale. Di conseguenza le bollette con scadenza sino al 24/2/2018 sono soggette alla prescrizione quinquennale, laddove le bollette con scadenza dal 24/4/2018 sino alla data del
30/3/2021 sono soggette alla prescrizione biennale.
Ciò rilevato, si osserva altresì che parte convenuta opposta ha prodotto documentazione riguardo alla spedizione dell'avviso di intimazione a parte attrice opponente, che tuttavia non appare idonea a provare l'effettiva consegna della raccomandata alla stessa attrice opponente, essendo da un lato prodotta in sede monitoria il solo testo dell'avviso quale doc. 4, e in sede di cognizione piena soltanto un numero di “barcode”, senza indicazione della ricevente, e un attestato di consegna, senza che da tale documentazione sussista un collegamento specifico del codice alfanumerico con la lettera spedita all'opponente.
Dovrà pertanto applicarsi alla fattispecie ora in esame il regime della prescrizione senza tener conto della sua pretesa e indimostrata interruzione anteriormente alla notifica del Decreto opposto, avvenuta il 29 marzo 2022.
Alla luce delle suesposte considerazioni emerge quindi che le fatture effettivamente prescritte sono quelle con scadenza 24/12/2016 e 24/2/2017 riguardo a quelle con prescrizione quinquennale, nonché quelle con scadenza dal 24/4/2018 al 25/2/2020 riguardo a quelle con prescrizione biennale.
Ne discende che il Decreto opposto dovrà essere revocato e, in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta opposta, parte attrice opponente dovrà essere condannata al pagamento degli importi non prescritti, pari alla somma degli importi delle fatture non prescritte, pari ad € 7.987,60.
Il parziale accoglimento della domanda di parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese processuali, che saranno poste a carico di parte attrice opponente, soccombente sostanziale, compensate per un terzo e liquidate per l'intero come in dispositivo, ai minimi tariffari delle tariffe vigenti in ragione del mancato tempestivo deposito della nota spese di parte convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 7.987,60, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione dei due terzi delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensato il residuo terzo, che liquida per l'intero in complessivi € 1.700,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott, Giovanni Piccioli.
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