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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 03.12.1992 con l'avv. Marcello Mione (pec domiciliazione:
. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_2 sede in Bologna, con gli avv.ti Bruno Spanò e Sergio Spanò (pec domiciliazione: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data
10.01.2024 , premesso di essere stato arbitro Parte_1
dilettante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (tessera n. 1623),
aziona giudizialmente, nei confronti della compagnia assicurativa convenuta (dopo aver infruttuosamente esperito la procedura di mediazione), la polizza infortuni n. 156502879 stipulata tra la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e la medesima in relazione CP_2 Controparte_1
all'infortunio riportato, nell'espletamento delle funzioni arbitrali,
durante una gara di playoff del campionato federale di I categoria siciliana, in data 16.04.2023, svoltasi a Piana degli Albanesi (PA).
Espone in particolare di essere stato travolto da un contrasto di gioco tra due calciatori e di aver conseguentemente riportato la
“frattura completa scomposta del III inferiore della tibia. con appuntimento
e parziale sovrapposizione dei monconi, e la frattura completa scomposta
del III inferiore del perone con irregolarità del profilo dei monconi di
frattura e parziale sovrapposizione di essi”, da cui gli è derivato un danno biologico permanente del 12%.
Sulla scorta di tali fatti, il ricorrente chiede condannarsi la compagnia resistente al pagamento di € 25.727,11 a titolo di indennizzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.03.2024 si è costituita la eccependo, Controparte_3
preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente,
posto che la polizza azionata è stata stipulata dalla CP_2
In ogni caso, la compagnia ha evidenziato di aver già
corrisposto al ricorrente € 3.089,00, somma che è stata ricevuta “a
definitiva tacitazione di ogni proprio diritto derivante dalla polizza colpita
dal sinistro ed in conseguenza del sinistro”, come risulta da dichiarazione liberatoria sottoscritta dal medesimo Biunda, recante la data del 28.09.2023.
La resistente chiede pertanto il rigetto integrale delle domande
Tribunale di Trapani Sezione Civile
attoree.
*.*.*
Ai fini della decisione della lite, assorbita ogni altra questione,
ha valore dirimente proprio la dichiarazione liberatoria recante la data 28.09.2023, sottoscritta dal ricorrente dopo il pagamento in suo favore (non contestato) dell'importo di € 3.089,00, che è stata prodotta dalla compagnia resistente.
In tale documento, il ha dichiarato di accettare il Pt_1
pagamento della “somma di euro 3.089,00 a definitiva tacitazione di
ogni proprio diritto derivante dalla polizza colpita dal sinistro ed in
conseguenza del sinistro riconoscendo che con il pagamento di tale somma,
per la quale si rilascia ampia e definitiva quietanza, la Compagnia ha
esaurito ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. Il presente atto
avrà efficacia liberatoria dal momento del concreto pagamento della somma
suindicata e costituisce, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1965 e 1967 del
c.c. prova dell'accordo transattivo irrevocabile tra le parti”. Nella
dichiarazione in questione risulta anche indicato il codice iban per l'esecuzione del pagamento transattivo.
In merito a detta dichiarazione, va evidenziato che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, “tuttavia,
nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di
rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di
particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
o desumibili aliunde, emerga la comune intenzione delle parti di definire
ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al rapporto tra loro in essere”. (Corte appello Milano sez. I, 20/04/2022, n.1242).
Nella specie, il tenore letterale delle espressioni utilizzate nella dichiarazione in questione palesa, inequivocabilmente, che il dichiarante, a fronte del pagamento di € 3.089,00, ha voluto liberare la Compagnia assicurativa da “ogni altro obbligo in dipendenza del
sinistro”, così intendendo tacitare e definire ogni sua pretesa in relazione alla polizza assicurativa federale per l'infortunio subito e rinunciando, in particolare, a reclamare l'indennizzo per l'eventualmente maggior danno.
In seguito alla produzione in giudizio della dichiarazione in questione, il ricorrente ha, però, disconosciuto il documento invocando la produzione in giudizio dell'originale analogico da parte della resistente che ha inteso avvalersene.
Ebbene, al di là della genericità del disconoscimento formulato
(affidato all'assunto “al ricorrente non risulta e, comunque, non ricorda
di aver mai sottoscritto la dichiarazione ex adverso prodotta”), che già di per sé inficia l'ammissibilità della contestazione (Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n.28096), va in ogni caso evidenziato che “il
giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale
potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare
la rispondenza della copia all'originale medesimo, così conferendo al
documento l'idoneità di mezzo di prova” (Cassazione civile sez. III,
12/04/2016, n.7105).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ebbene, non possono sussistere seri dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione in questione (sottoscritta e contenente il codice iban del Biunda), oltre a riferirsi al sinistro per cui è causa, sia stata indirizzata proprio dal ricorrente alla Compagnia assicuratrice resistente.
La ha infatti depositato agli atti l'e-mail (non CP_1
disconosciuta) inviatale il 28.09.2023 dall'indirizzo di posta elettronica (chiaramente riferibile al Email_3
ricorrente), con cui, in allegato, le è stata trasmessa, dall'interessato,
la copia digitale del documento cartaceo contente la dichiarazione
(sottoscritta il giorno stesso) che è stata poi depositata in giudizio
(l'originale analogico della scansione è evidentemente rimasto nella esclusiva disponibilità del mittente).
Posto che il ricorrente non contesta di aver effettivamente incassato dalla la somma (indicata nella dichiarazione CP_1
sottoscritta a tacitazione di ogni pretesa) di € 3.089,00, deve ritenersi estinto ogni ulteriore obbligo della compagnia resistente nei suoi confronti, sicché la domanda introduttiva va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni affrontate) previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
26.000, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta da col ricorso Parte_1
depositato in data 10.01.2024;
condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi Controparte_1
euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 10/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 03.12.1992 con l'avv. Marcello Mione (pec domiciliazione:
. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_2 sede in Bologna, con gli avv.ti Bruno Spanò e Sergio Spanò (pec domiciliazione: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data
10.01.2024 , premesso di essere stato arbitro Parte_1
dilettante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (tessera n. 1623),
aziona giudizialmente, nei confronti della compagnia assicurativa convenuta (dopo aver infruttuosamente esperito la procedura di mediazione), la polizza infortuni n. 156502879 stipulata tra la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e la medesima in relazione CP_2 Controparte_1
all'infortunio riportato, nell'espletamento delle funzioni arbitrali,
durante una gara di playoff del campionato federale di I categoria siciliana, in data 16.04.2023, svoltasi a Piana degli Albanesi (PA).
Espone in particolare di essere stato travolto da un contrasto di gioco tra due calciatori e di aver conseguentemente riportato la
“frattura completa scomposta del III inferiore della tibia. con appuntimento
e parziale sovrapposizione dei monconi, e la frattura completa scomposta
del III inferiore del perone con irregolarità del profilo dei monconi di
frattura e parziale sovrapposizione di essi”, da cui gli è derivato un danno biologico permanente del 12%.
Sulla scorta di tali fatti, il ricorrente chiede condannarsi la compagnia resistente al pagamento di € 25.727,11 a titolo di indennizzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.03.2024 si è costituita la eccependo, Controparte_3
preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente,
posto che la polizza azionata è stata stipulata dalla CP_2
In ogni caso, la compagnia ha evidenziato di aver già
corrisposto al ricorrente € 3.089,00, somma che è stata ricevuta “a
definitiva tacitazione di ogni proprio diritto derivante dalla polizza colpita
dal sinistro ed in conseguenza del sinistro”, come risulta da dichiarazione liberatoria sottoscritta dal medesimo Biunda, recante la data del 28.09.2023.
La resistente chiede pertanto il rigetto integrale delle domande
Tribunale di Trapani Sezione Civile
attoree.
*.*.*
Ai fini della decisione della lite, assorbita ogni altra questione,
ha valore dirimente proprio la dichiarazione liberatoria recante la data 28.09.2023, sottoscritta dal ricorrente dopo il pagamento in suo favore (non contestato) dell'importo di € 3.089,00, che è stata prodotta dalla compagnia resistente.
In tale documento, il ha dichiarato di accettare il Pt_1
pagamento della “somma di euro 3.089,00 a definitiva tacitazione di
ogni proprio diritto derivante dalla polizza colpita dal sinistro ed in
conseguenza del sinistro riconoscendo che con il pagamento di tale somma,
per la quale si rilascia ampia e definitiva quietanza, la Compagnia ha
esaurito ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. Il presente atto
avrà efficacia liberatoria dal momento del concreto pagamento della somma
suindicata e costituisce, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1965 e 1967 del
c.c. prova dell'accordo transattivo irrevocabile tra le parti”. Nella
dichiarazione in questione risulta anche indicato il codice iban per l'esecuzione del pagamento transattivo.
In merito a detta dichiarazione, va evidenziato che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, “tuttavia,
nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di
rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di
particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
o desumibili aliunde, emerga la comune intenzione delle parti di definire
ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al rapporto tra loro in essere”. (Corte appello Milano sez. I, 20/04/2022, n.1242).
Nella specie, il tenore letterale delle espressioni utilizzate nella dichiarazione in questione palesa, inequivocabilmente, che il dichiarante, a fronte del pagamento di € 3.089,00, ha voluto liberare la Compagnia assicurativa da “ogni altro obbligo in dipendenza del
sinistro”, così intendendo tacitare e definire ogni sua pretesa in relazione alla polizza assicurativa federale per l'infortunio subito e rinunciando, in particolare, a reclamare l'indennizzo per l'eventualmente maggior danno.
In seguito alla produzione in giudizio della dichiarazione in questione, il ricorrente ha, però, disconosciuto il documento invocando la produzione in giudizio dell'originale analogico da parte della resistente che ha inteso avvalersene.
Ebbene, al di là della genericità del disconoscimento formulato
(affidato all'assunto “al ricorrente non risulta e, comunque, non ricorda
di aver mai sottoscritto la dichiarazione ex adverso prodotta”), che già di per sé inficia l'ammissibilità della contestazione (Cassazione civile sez. II, 30/12/2009, n.28096), va in ogni caso evidenziato che “il
giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale
potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare
la rispondenza della copia all'originale medesimo, così conferendo al
documento l'idoneità di mezzo di prova” (Cassazione civile sez. III,
12/04/2016, n.7105).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Ebbene, non possono sussistere seri dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione in questione (sottoscritta e contenente il codice iban del Biunda), oltre a riferirsi al sinistro per cui è causa, sia stata indirizzata proprio dal ricorrente alla Compagnia assicuratrice resistente.
La ha infatti depositato agli atti l'e-mail (non CP_1
disconosciuta) inviatale il 28.09.2023 dall'indirizzo di posta elettronica (chiaramente riferibile al Email_3
ricorrente), con cui, in allegato, le è stata trasmessa, dall'interessato,
la copia digitale del documento cartaceo contente la dichiarazione
(sottoscritta il giorno stesso) che è stata poi depositata in giudizio
(l'originale analogico della scansione è evidentemente rimasto nella esclusiva disponibilità del mittente).
Posto che il ricorrente non contesta di aver effettivamente incassato dalla la somma (indicata nella dichiarazione CP_1
sottoscritta a tacitazione di ogni pretesa) di € 3.089,00, deve ritenersi estinto ogni ulteriore obbligo della compagnia resistente nei suoi confronti, sicché la domanda introduttiva va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni affrontate) previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a €
26.000, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda proposta da col ricorso Parte_1
depositato in data 10.01.2024;
condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi Controparte_1
euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 10/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile