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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6340 / 2024
REPYBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 6340/2024
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 10,00, davanti al giudice dott.ssa TE RI, sono presenti per Parte 1 nonché Parte 2 Parte 3 e Pt 4
[...] con l'avv. MORBI PIERALBERTO oggi sostituito dall'avv. Maria Rosaria De Luca;
per Controparte_1 l'avv. PARMA MARIA ESTER;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione. Le difese si riportano alle note conclusive già depositate in vista della presente udienza;
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 10,03. All'esito, assenti i procuratori delle parti che chiedono autorizzazione ad abbandonare l'aula d'udienza, decide, pronunciando sentenza ex artt. 447-bis e 429, comma 2, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE RI
Verbale chiuso alle ore 11:59. N. R.G. 6340/2024
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI, ha pronunciato ex artt. 447 bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6340/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrate MIFA. Parte 1
Brianza (MB), Via Dante Alighieri nn. 26/28, C.F. P.IVA 1 e dai signori Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
C.F. 1 Parte_5 nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. C.F. 2 Parte 6 e 9
nato a [...] il [...] e residente in [...]28, C.F. , rappresentati e difesi dall'avvocato Pieralberto Morbi con studio in C.F. 3
,
Sarnico (BG), Piazza XX Settembre n. 24, C.F. C.F. 4
RICORRENTE
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 2 con sede legale in 20864 Agrate Brianza (Mb) Via della Cascinetta 16, cod.fisc.
[...] P.IVA 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ester Parma con studio in Agrate Brianza (MB)
Via Lecco 72 (cod.fisc. C.F. 5 );
RESISTENTE
OGGETTO:
Affitto di ramo d'azienda
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate ex art. 429 comma secondo c.p.c.
Per parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, riconvenzionale ed incidentale
In via principale e nel merito.
In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, dichiarandolo nullo e/o comunque inefficace.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, anche riconvenzionali, limitare l'eventuale condanna di parte opponente al pagamento della c.d. "indennità" al giusto e provato, per i motivi esposti in narrativa, al netto dell'importo di euro 3.000,00 oltre interessi legali dovuto dalla società opposta alla società opponente per il deposito cauzionale versato in sede di sottoscrizione del contratto di affitto.
In ogni caso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria.
Si sono prodotti nr. 6 documenti."
Per parte resistente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così giudicare:
In via preliminare
- concedere, se del caso, la provvisoria esecuzione del DI 2229/2024 RG 4129/2024 del Tribunale di
Monza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e, anzi, sussistendo prova scritta del credito azionato.
Nel merito
- respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e confermare il DI opposto;
In via riconvenzionale
- Previa conferma del DI impugnato e previa compensazione del deposito cauzionale di € 3.000,00 con l'ulteriore somma dovuta all'opposta di € 4.880,00 per i titoli sopra indicati, condannare gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento di € 1.880,00 per la differenza, oltre interessi moratori commerciali dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo, da calcolarsi sul capitale di €
4.880,00, e oltre al pagamento della somma di € 980,82 per saldo di consumo di acqua, iva compresa, oltre interessi moratori commerciali dal 10 settembre 2024 al saldo effettivo;
In via subordinata
- condannare, comunque e in ogni caso, tutte le parti opponenti, in solido tra di essi, al pagamento della somma di € 49.023,12 per le ragioni e i titoli di cui al ricorso monitorio e qui riproposte, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla data delle scadenze dei ratei di affitto all'effettivo saldo, nonché al pagamento, previa compensazione del deposito cauzionale di € 3.000,00, del saldo di € 1.880,00 per la differenza dovuta per le mensilità di affitto di luglio e agosto 2024, oltre interessi moratori dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo, da calcolarsi sul capitale di € 4.880,00, e oltre al pagamento della somma di € 980,82 per saldo del consumo di acqua nel periodo di affitto di azienda, iva compresa, già detratto l'importo esposto in ricorso monitorio, oltre interessi moratori commerciali dalle singole annualità di bilancio al saldo effettivo;
".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato telematicamente in data 3 ottobre 2024, la società [...]
Parte 1 (nel prosieguo, per brevità, Pt 1 nonché i sig.ri Parte_2
Parte_5 e Parte 3 -soci amministratori della prima, costituita in forma di s.n.c. al momento in cui sorgeva il rapporto contrattuale di cui è causa- hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2229/2024, emesso in data 24 luglio 2024 dall'intestato Tribunale, mediante il quale è stato loro intimato il pagamento, in via solidale, della somma di € 49.023,12, oltre interessi e spese, in favore di Controparte 1 nel prosieguo, per brevità, CP_1
[...] ·
L'importo, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, è dovuto a titolo di "indennità”
d'affitto di ramo d'azienda, dovute dal 14 settembre 2022 al 14 giugno 2024, e rimborso di oneri per consumo acqua fino al 31 ottobre 2023, al netto di acconti, come da contratto del 21 giugno 2017, in autentica Notaio Persona 1 di Carugate, registrato il 29 giugno 2017, stipulato tra Parte 7
[...] in qualità di concedente e Pt_1 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha esposto che:
-con il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2017 la Parte 7 aveva concesso in il ramo d'azienda corrente in Agrate Brianza (MB), affitto a Pt 1 Controparte 3
Via Vismara nn. 87/89/91, destinato ad attività di ristorazione, per una durata di cinque anni, con espressa previsione della prorogabilità per atto scritto, da stipularsi prima della scadenza, e con canone di € 2.000,00 più IVA mensili, oltre spese per i consumi dell'acqua, da addebitare semestralmente secondo le letture dei contatori presenti nel locale e al prezzo applicato dall'Ente gestore del servizio idrico (doc. 2);
- il contratto era stato prorogato con scrittura privata del 14 giugno 2022, data di scadenza del termine di efficacia;
- nella suddetta scrittura le parti avevano convenuto che la durata dell'affitto sarebbe stata differita al
14 settembre 2022 e che, quanto ai canoni insoluti dal 21 marzo 2021 e ai canoni in scadenza nel periodo di proroga, l'importo dovuto doveva essere ridotto ad euro 850,00 mensili (doc. 3);
- non sussisterebbe titolo della avversaria pretesa, poiché la concedente, già convenuta prima della proroga con intimazione di sfratto per finita locazione dai proprietari di uno dei locali destinati all'esercizio dell'impresa (locale cucina), avrebbe indotto l'affittuaria a confidare nel rinnovo del contratto d'affitto, anche per iscritto, senza avere più la disponibilità dei locali. Deduce, infatti,
l'opponente di aver scoperto soltanto successivamente alla proroga della pendenza del procedimento di sfratto per finita locazione a carico della concedente ( CP_1 ) e di essersi a quel punto attivata prendendo contatti con uno dei locatori, sig. CP 4 proponendosi quale nuova conduttrice (cfr.
Incontestate e, comunque, documentalmente provate sono la successione dell'opposta in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Parte 7 per intervenuta fusione, e la astratta titolarità passiva del debito in capo agli opposti, in ragione della posteriorità della trasformazione in società di capitali rispetto al titolo delle obbligazioni oggetto di causa e della pronta "opposizione” alla stessa, equivalente, normativamente, a diniego di liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies (cfr. docc. 4-8-9 fascicolo monitorio). doc. 5, dal quale risulta che le trattative erano giunte a determinare il valore locativo della porzione, oltre garage e beni mobili, in € 650 oltre € 70 mensili per spese condominiali).
Ha dunque contestato di essere tenuta al pagamento di canoni ovvero indennità di affitto e in ogni caso ha chiesto ammettersi ctu, atta a determinare l'esatta quantificazione dell'indennità di occupazione. Ha eccepito la non debenza di una mensilità, la mancata restituzione della cauzione di
€ 3.000 a seguito del rilascio del ramo senza contestazioni, la carenza di prova del credito per rimborso delle spese per erogazione d'acqua e contestato l'esattezza dell'importo richiesto nel ricorso (cfr. calcoli doc. 6).
Ha concluso con la richiesta di revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e, in subordine, con la richiesta di accertamento dell'esatto ammontare dell'indennità di occupazione e conseguente condanna al pagamento della sola somma dovuta, al netto dell'importo dovuto a titolo di restituzione della cauzione.
Si è costituita in giudizio CP 1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando riconvenzionale per il pagamento di ulteriori due mensilità (€ 4.880 iva inclusa) e delle ulteriori somme per consumo d'acqua maturate da settembre 2023 sino al rilascio, coattivo (cfr. doc. 15), del ramo avvenuto il 10 settembre 2024 (€ 980,82 iva inclusa), oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002, rispettivamente dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo ovvero dal 10 settembre 2024 al saldo. In subordine ha chiesto accertarsi il complessivo credito.
L'opposta, per quanto di interesse ai fini della decisione della causa, ha dedotto:
-di avere concesso nel 2020 e con il contratto del 2022, prodotto anche dalla controparte, delle riduzioni del canone di locazione, in considerazione dell'impatto economico delle restrizioni per il covid sull'attività dell'affittuaria;
- che il contratto scadeva inequivocabilmente il 14 settembre 2022 e, a seguito del fallimento delle trattative volte alla stipula del nuovo contratto, veniva intimato sfratto per finito affitto (doc. 14).
Nell'ambito del procedimento si costituiva l'opponente chiedendo accertarsi l'avvenuta rinnovazione del contratto, negando dunque i presupposti del rilascio, e contestando il difetto di legittimazione ad agire in ragione della cessazione del contratto di locazione relativo al locale cucina;
che le mensilità dovute alla data di deposito del ricorso monitorio erano state conteggiate correttamente, poiché includevano la mensilità di giugno, stante la previsione di pagamento anticipato;
- che in realtà nell'ambito del ramo aziendale concesso in affitto erano inclusi anche i diritti di godimento derivanti dai contratti di locazione e che l'affittuaria del ramo non aveva mai perduto la detenzione dei locali destinati a cucina né subito turbative;
- che, in diritto, l'obbligo di proseguire nel pagamento del canone sino alla riconsegna del bene discende dal disposto dell'art. 1591 c.c., applicabile analogicamente all'affitto d'azienda, e che non si tratterebbe di indennità di occupazione ma di corrispettivo e che pertanto per la sua quantificazione dovrebbe farsi esclusivo riferimento all'atto notarile originario. Le riduzioni erano state infatti concesse per periodi ben delimitati;
- che non vi era opposizione alla compensazione, nei limiti della somma di € 3000, dei canoni oggetto della domanda riconvenzionale con il controcredito alla restituzione della cauzione, venuto ad esistenza successivamente al deposito del ricorso monitorio (datato 14 giugno 2024); -che in punto di obbligazione di pagamento dell'acqua, la clausola n. 12 del contratto è stata intesa dalle parti quale espresso rinvio alle spese determinate dall'amministrazione condominiale e approvate con delibera, come emergerebbe dalle produzioni allegate al ricorso monitorio, in particolare si vedano i docc. 10-11. Trattasi di mail inviata dal legale rappresentante di CP 1 al sig. Pt 2 in risposta al conteggio trasmesso via pec dalla società opponente ove si fa riferimento ai dati estrapolati dalle tabelle di ripartizione condominiali (cfr. doc. 6 opposizione), nella quale si ritrasmette il conteggio con alcune correzioni.
In particolare dall'esame dello scambio di mail/pec, emerge che secondo la società opposta il calcolo eseguito dall'opponente sarebbe errato perché non terrebbe conto di alcune mensilità, includerebbe alcuni errori di calcolo e non includerebbe, sulla somma così determinata e già maggiorata dell'iva addebitata al condominio, non detraibile da CP_1 perché non fatturata, un ulteriore importo a titolo di IVA, che costituirebbe spese da addebitare alla affittuaria poiché comunque sostenuta dalla stessa concedente.
L'opposta ha allegato alla costituzione tutte le tabelle condominiali a consuntivo di ripartizione dei consumi d'acqua dal 2016 al 2024, unitamente a prospetto di calcolo contenente i conteggi riepilogativi (cfr. docc. 23-30 e 31).
Con ordinanza del 11 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata disposta la mediazione, conclusasi con esito negativo.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e, all'esito della discussione,
è decisa pronunciando sentenza ex artt. 447-bis e 429, comma 1, primo periodo, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifico e documentale (cfr. doc. n. 1 conv.) è il rapporto di affitto di ramo di azienda intercorso tra le parti ed avente ad oggetto il ramo costituito dal ristorante P.I.E.R. corrente in Agrate Brianza, rapporto cessato per decorso del termine finale, prorogato su concorde volontà delle parti sino al 14 settembre 2022 (cfr. altresì sentenza n. 742/2025, pubblicata l'8.4.2025 nel procedimento r.g.n.
9347/2023).
Oggetto del ramo aziendale erano la “disponibilità" di arredi e attrezzature di proprietà "dei proprietari dei muri affittati alla Parte 7 identificati nell'allegato A, e collocati negli spazi
,
identificati alle planimetrie allegate alla scheda B,C,D, anch'essi nella disponibilità della concedente².
Nessun subingresso nei contratti di locazione afferenti i muri, e probabilmente anche le dotazioni mobiliari, risulta dunque convenuto quale effetto dell'affitto di ramo d'azienda.
La pretesa di parte attrice, da riqualificarsi in parte quale domanda di condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione, stante l'allegata cessazione del rapporto, trova fondamento, quanto alla prima voce di credito, nell'art. 1591 c.c., da applicarsi al contratto di affitto di ramo d'azienda quale fattispecie speciale di locazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/03/2000, n.2306), e nella clausola di cui all'art.8 del contratto d'affitto, non essendo stato richiesto il maggior danno.
Quanto alla seconda voce di credito - pagamento delle spese per consumo d'acqua-, la domanda si fonda in parte sull'adempimento dell'art. 12 del contratto, da interpretarsi alla luce della comune volontà dei contraenti resa esplicita dal tenore dei documenti 6 di parte opponente e 10 e 11 di parte opposta, per quanto concerne le somme dovute sino alla data di cessazione del contratto. Si intende che le parti hanno inteso, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, riferirsi alle letture dei consumi come rilevate dall'amministrazione condominiale e riportate nei riparti consuntivi approvati dall'assemblea. Quanto alle spese maturate successivamente alla scadenza del contratto, la domanda chiede l'accertamento di un'ulteriore componente risarcitoria pur sempre rientrante nella presunzione ex art. 1591 c.c.
Ciò detto, l'opposizione non è fondata.
Anzitutto si osserva che quanto all'obbligo risarcitorio conseguente all'inadempimento dell'obbligo di rilascio, non è stata allegata da parte degli attori l'impossibilità per causa non imputabile né al contrario l'esecuzione di un'offerta anche informale di restituzione del ramo d'azienda.
Il protrarsi di trattative con la concedente e con i proprietari dei muri - finalizzate alla stipula di un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda e di locazione (cfr. doc. 5 opponente)- nel perdurare del pacifico godimento di fatto del ramo da parte dell'opponente, non è idoneo determinare la liberazione dall'obbligo alla relativa restituzione, a prescindere dalle reali intenzioni delle parti e dell'affermato approfittamento della buona fede dei soci amministratori dell'affittuaria.
Pertanto, esclusa qualsiasi rinnovazione tacita -peraltro per espressa e concorde volontà delle parti richiedente la forma scritta, cfr. art. 4 del contratto-, il risarcimento del danno è dovuto dalla data della costituzione in mora che, in caso di scadenza del termine di efficacia del contratto, si verifica istantaneamente alla cessazione (Cassazione civile sez. III, 30/09/2015, n.19528).
Né lo scioglimento o la cessazione dell'efficacia del rapporto locatizio con la proprietà dei muri costituisce circostanza idonea ad escludere la perdurante titolarità della posizione contrattuale sorta dal diverso contratto di affitto di ramo d'azienda in capo alla concedente e la conseguente titolarità del diritto al risarcimento in caso di inadempimento all'obbligo contrattuale di restituzione. Ciò per la basilare circostanza della concordata scissione tra titolarità del diritto di godimento del bene immobile, rimasto in capo al conduttore concedente in affitto, e titolarità del diritto di godimento del complessivo ramo d'azienda, comprensivo della mera detenzione degli spazi destinati all'esercizio dell'azienda, in capo all'affittuaria.
In punto di quantificazione dell'indennità, si rammenta che l'art. 1591 configura una presunzione relativa di danno risarcibile, che non richiede alcun puntuale accertamento di congruità, essendo sovrana a tal proposito la volontà delle parti nella determinazione del valore locativo, salva la prova del maggior danno.
Né si ritiene che sia corretto far riferimento al canone convenuto in sede di proroga.
Infatti, la scrittura del giugno 2022 (così come la scrittura del 28.10.2020 prodotta dall'opposta) aveva lo scopo di disciplinare una sopravvenienza non prevedibile né evitabile, ossia l'epidemia da covid e le conseguenti restrizioni alle modalità di svolgimento dell'attività economica da parte dell'affittuaria, specialmente pregiudizievoli per l'attività economica di ristorazione nel frangente temporale concordato tra le parti e posto, sicuramente, alla base della morosità occorsa dal marzo
2021 al giugno 2022. Tale rinegoziazione contingente non era dunque idonea a superare, in via definitiva, la determinazione del valore di godimento del ramo in circostanze “ordinarie". In tal senso non si ritiene applicabile il percorso argomentativo seguito da Cass. 15899/2024 poiché nel caso ivi deciso le rinegoziazioni del canone originario - peraltro in aumento - avevano avuto specificamente l'oggetto di delimitare l'ambito risarcitorio della "fase di occupazione" successiva allo sfratto, e, in ogni caso, non avevano quale logico presupposto una situazione eccezionale e temporalmente circoscritta, come invece nel caso in esame. Né, peraltro, è stato allegato alcun inadempimento imputabile alla parte opposta, tale da paralizzare la pretesa all'esecuzione del contratto con il pagamento degli oneri maturati nella vigenza dello stesso per consumi d'acqua.
Infatti non risulta che l'affittuaria in costanza o successivamente alla scadenza del contratto abbia subito alcuna turbativa nel godimento dell'azienda.
Al contrario risulta che la concedente abbia pienamente adempiuto alle proprie obbligazioni, consentendo il godimento del ramo d'azienda, composto dai beni mobili indicati nell'allegato "A" e dal godimento degli spazi in cui è svolta l'attività e di cui alle planimetrie allegate "B".
In punto di quantum del risarcimento del danno dedotto nel ricorso monitorio, le contestazioni di parte opponente quanto al rateo di giugno 2024 colgono nel segno, poiché alla data di deposito la mensilità di giugno non era ancora esigibile né possono applicarsi, nella disciplina di una posta risarcitoria, le scadenze contrattuali (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024, in una fattispecie di canone a scadenza annuale). Ciò anche al fine del corretto calcolo degli interessi, che decorrono non sulla base delle scadenze contrattuali ma dal primo giorno del mese successivo a quello cui l'indennità si riferisce sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 15/05/2013), diversamente dal contenuto del ricorso monitorio come inteso dalla ricorrente (cfr. memoria di costituzione).
Tuttavia poiché, come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali ed anche i fatti costitutivi del diritto allegato, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte e, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 16/07/1973, Rv. 365207; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 528 del 11/02/1975, Rv. 373832; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 11/07/1979,
Rv. 400468; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4571 del 13/07/1981, Rv. 415284; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4234 del 20/06/1983, Rv. 429163; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002, Rv. 552449; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5844 del 16/03/2006, Rv. 587799). Ciò determina in sintesi l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, poiché, in considerazione del protrarsi dello stato di occupazione sino al 10 settembre 2024, il credito relativo alla mensilità di giugno 2024, alla data della domanda riconvenzionale, risulta integralmente sussistente. Anche perché alcuna specifica censura è stata sollevata in punto di determinazione del dies a quo degli interessi.
Esaminando a questo punto la riconvenzionale per il pagamento del danno da mancato rilascio maturato successivamente alla domanda monitoria, la domanda è fondata ed è perciò dovuta la somma di € 4.880 (pari alle mensilità di luglio e agosto 2024 inclusa l'iva), oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, trattandosi di debito derivante da inadempimento contrattuale in rapporto commerciale tra imprese senza predeterminazione di interessi convenzionali (Cass. n. 5803/2019), con dies a quo come sopra indicato. Quanto alla domanda di parte opponente relativa al deposito cauzionale, in considerazione della mancanza di contestazione in ordine al controcredito e della imputazione effettuata dalla parte opponente, il credito di € 4.880 oltre interessi da quantificarsi andrà decurtato dell'importo di € 3.000 oltre interessi dalla data del rilascio al medesimo tasso, con conseguente riduzione del debito per indennità di occupazione. Quanto al calcolo delle somme dovute a titolo di consumo d'acqua, parte opposta ha dato prova del titolo del proprio credito (il contratto e in ogni caso il disposto dell'art. 1591 c.c. cfr. Cass. civ., III
Sez., sent. n. 17201 del 2002-) e del criterio di quantificazione dell'obbligazione di pagamento condiviso tra le parti, come si è detto, mediante deposito di tutti i riparti condominiali, non specificamente contestati. Da tali prospetti si evince la quota imputata alle due unità locate dai signori
CP 5 er ciascuna annualità (in separato foglio di calcolo, sono stati precisati Parte 8 e
i giorni di competenza dell'affittuaria, dalla data di stipula del contratto (21 giugno 2017) alla data del 31 agosto 2024, anteriore alla cessazione dell'occupazione, con la proporzione sul totale dell'annualità e riepilogo di tutte le semisomme.
Sul tema della debenza dell'Iva, non risulta una specifica contestazione da parte degli opponenti in questa sede (al di là delle discussioni che hanno preceduto la notifica del decreto ingiuntivo).
In ogni caso, si ritiene che l'iva sia stata correttamente riaddebitata all'affittuaria al 22% per quanto concerne la fornitura d'acqua nella vigenza del contratto. Si tratta di servizio accessorio al godimento del ramo, di cui l'affittuaria ha avuto la disponibilità in forza del contratto, e che gravava in capoalla concedente in forza dei rapporti contrattuali con la parte locatrice proprietaria. Poichè il relativo
"costo", comprensivo dell'iva addebitata al condominio dal gestore del servizio idrico, non era detraibile per la parte opposta, in quanto il Condominio non emette fattura, è corretto che gravi provvisoriamente - essendo da questa detraibile - ma integralmente sulla affittuaria. Non opera sotto questo profilo alcuna esenzione ex art. 15 D.p.R. 633/1972, non avendo parte concedente anticipato un debito altrui ma convenuto il rimborso (cd. riaddebito) di quanto gravante in forza di obbligazione contrattuale (non essendo ella condomina) con la parte locatrice.
Quanto alle spese per acqua successive alla cessazione del contratto, oggetto della richiesta risarcitoria, l'iva sarà dovuta se la relativa spesa sarà fatturata dalla parte opposta.
In conclusione anche per questo titolo vi è il diritto dell'opposta all'ottenimento di condanna al pagamento per l'importo di € 4.379,61 sino alla data del ricorso monitorio, al netto dell'acconto di cui si dà atto anche nel ricorso, oltre all'iva addebitata nel ricorso monitorio, rispetto alla quale non vi è stata contestazione specifica nell'opposizione, oltre interessi.
In proposito non vi era specifica domanda nel ricorso monitorio. Deve intendersi dunque che gli interessi su tale posta di credito siano decorsi dalla data della costituzione in mora.
Quanto alle somme oggetto della riconvenzionale, gli opponenti vanno condannati alla refusione anche della successiva somma maturata di € 980,82, oltre iva se verrà emessa fattura, ed oltre interessi dalla data della domanda (deposito della comparsa di costituzione) al saldo effettivo.
Come per legge, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, con conseguente condanna delle parti opponenti in solido a rifonderle alla società opposta per l'importo liquidato in dispositivo determinato ai valori medi ex D.M. n. 147/2022, con la precisazione che per la “fase istruttoria e/o di trattazione" (non essendovi stata né la predisposizione delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. [estranee al rito da applicare alla materia locatizia], né lo svolgimento di alcuna attività istruttoria) si applicano i minimi, stante la concentrazione del rito, il numero contenuto di documenti e udienze celebrate. L'aumento richiesto dal difensore per la predisposizione di collegamenti ipertestuali può essere riconosciuto sino al 10% stante il numero contenuto di documenti da consultare. In considerazione della fondatezza dell'eccezione relativa all'esigibilità della mensilità di giugno 2024 e della fondatezza della domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione della cauzione, restituzione non avvenuta spontaneamente con conseguente necessità di instaurazione dell'opposizione anche solamente per questa ragione, si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, così liquidate in complessivi € 7.384,30 per compensi, nella misura del
10%.
È dovuta altresì la refusione delle spese vive per l'accesso alla mediazione e per il compenso del difensore che ha assistito la parte opposta vittoriosa, essendo la mediazione stata demandata dal
Giudice, ferma la compensazione nella misura del 10% anche per queste.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 6340/2024 promossa da Pt 1 .
Parte_2 contro Parte 1 Parte 5 Parte_6 e con ricorso depositato il 3.10.2024 disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2229/2024, emesso in data
24 luglio 2024 dal Tribunale di Monza a favore di parte opposta contro parte opponente in solido per la somma di € 49.023,12 oltre interessi e spese dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore importo di € 1.880 a titolo di indennità di occupazione, oltre gli interessi moratori dal primo giorno successivo alla scadenza della mensilità al pagamento, previa decurtazione di quelli da riconoscere alla controparte sull'importo del deposito cauzionale di € 3.000, questi da conteggiarsi dalla data della restituzione del ramo alla data di deposito della comparsa di costituzione dell'opposta, e dell'ulteriore importo di € 980,82, oltre iva se dovuta, ed interessi moratori dalla data della comparsa di costituzione al saldo effettivo;
3) dichiara la compensazione delle spese nella misura del 10% e per l'effetto condanna la parte opponente in solido al pagamento delle residue spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in Euro 6.645,87 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre esborsi relativi alla fase di mediazione di € 171,28 e compensi per l'assistenza legale di € 482, oltre
15% spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Monza, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice
TE RI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'allegato E conteneva invece alcune indicazioni non vincolanti, provenienti dai proprietari, in ordine alla gestione di alcuni aspetti del locale, per mantenere il decoro e il prestigio del locale, sottoscritte per accettazione da tutte le parti, concedente e affittuaria.
REPYBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 6340/2024
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 10,00, davanti al giudice dott.ssa TE RI, sono presenti per Parte 1 nonché Parte 2 Parte 3 e Pt 4
[...] con l'avv. MORBI PIERALBERTO oggi sostituito dall'avv. Maria Rosaria De Luca;
per Controparte_1 l'avv. PARMA MARIA ESTER;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione. Le difese si riportano alle note conclusive già depositate in vista della presente udienza;
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 10,03. All'esito, assenti i procuratori delle parti che chiedono autorizzazione ad abbandonare l'aula d'udienza, decide, pronunciando sentenza ex artt. 447-bis e 429, comma 2, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE RI
Verbale chiuso alle ore 11:59. N. R.G. 6340/2024
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI, ha pronunciato ex artt. 447 bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6340/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrate MIFA. Parte 1
Brianza (MB), Via Dante Alighieri nn. 26/28, C.F. P.IVA 1 e dai signori Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
C.F. 1 Parte_5 nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. C.F. 2 Parte 6 e 9
nato a [...] il [...] e residente in [...]28, C.F. , rappresentati e difesi dall'avvocato Pieralberto Morbi con studio in C.F. 3
,
Sarnico (BG), Piazza XX Settembre n. 24, C.F. C.F. 4
RICORRENTE
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 2 con sede legale in 20864 Agrate Brianza (Mb) Via della Cascinetta 16, cod.fisc.
[...] P.IVA 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ester Parma con studio in Agrate Brianza (MB)
Via Lecco 72 (cod.fisc. C.F. 5 );
RESISTENTE
OGGETTO:
Affitto di ramo d'azienda
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate ex art. 429 comma secondo c.p.c.
Per parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, riconvenzionale ed incidentale
In via principale e nel merito.
In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, dichiarandolo nullo e/o comunque inefficace.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, anche riconvenzionali, limitare l'eventuale condanna di parte opponente al pagamento della c.d. "indennità" al giusto e provato, per i motivi esposti in narrativa, al netto dell'importo di euro 3.000,00 oltre interessi legali dovuto dalla società opposta alla società opponente per il deposito cauzionale versato in sede di sottoscrizione del contratto di affitto.
In ogni caso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria.
Si sono prodotti nr. 6 documenti."
Per parte resistente:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così giudicare:
In via preliminare
- concedere, se del caso, la provvisoria esecuzione del DI 2229/2024 RG 4129/2024 del Tribunale di
Monza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e, anzi, sussistendo prova scritta del credito azionato.
Nel merito
- respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e confermare il DI opposto;
In via riconvenzionale
- Previa conferma del DI impugnato e previa compensazione del deposito cauzionale di € 3.000,00 con l'ulteriore somma dovuta all'opposta di € 4.880,00 per i titoli sopra indicati, condannare gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento di € 1.880,00 per la differenza, oltre interessi moratori commerciali dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo, da calcolarsi sul capitale di €
4.880,00, e oltre al pagamento della somma di € 980,82 per saldo di consumo di acqua, iva compresa, oltre interessi moratori commerciali dal 10 settembre 2024 al saldo effettivo;
In via subordinata
- condannare, comunque e in ogni caso, tutte le parti opponenti, in solido tra di essi, al pagamento della somma di € 49.023,12 per le ragioni e i titoli di cui al ricorso monitorio e qui riproposte, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla data delle scadenze dei ratei di affitto all'effettivo saldo, nonché al pagamento, previa compensazione del deposito cauzionale di € 3.000,00, del saldo di € 1.880,00 per la differenza dovuta per le mensilità di affitto di luglio e agosto 2024, oltre interessi moratori dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo, da calcolarsi sul capitale di € 4.880,00, e oltre al pagamento della somma di € 980,82 per saldo del consumo di acqua nel periodo di affitto di azienda, iva compresa, già detratto l'importo esposto in ricorso monitorio, oltre interessi moratori commerciali dalle singole annualità di bilancio al saldo effettivo;
".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato telematicamente in data 3 ottobre 2024, la società [...]
Parte 1 (nel prosieguo, per brevità, Pt 1 nonché i sig.ri Parte_2
Parte_5 e Parte 3 -soci amministratori della prima, costituita in forma di s.n.c. al momento in cui sorgeva il rapporto contrattuale di cui è causa- hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2229/2024, emesso in data 24 luglio 2024 dall'intestato Tribunale, mediante il quale è stato loro intimato il pagamento, in via solidale, della somma di € 49.023,12, oltre interessi e spese, in favore di Controparte 1 nel prosieguo, per brevità, CP_1
[...] ·
L'importo, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, è dovuto a titolo di "indennità”
d'affitto di ramo d'azienda, dovute dal 14 settembre 2022 al 14 giugno 2024, e rimborso di oneri per consumo acqua fino al 31 ottobre 2023, al netto di acconti, come da contratto del 21 giugno 2017, in autentica Notaio Persona 1 di Carugate, registrato il 29 giugno 2017, stipulato tra Parte 7
[...] in qualità di concedente e Pt_1 Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha esposto che:
-con il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2017 la Parte 7 aveva concesso in il ramo d'azienda corrente in Agrate Brianza (MB), affitto a Pt 1 Controparte 3
Via Vismara nn. 87/89/91, destinato ad attività di ristorazione, per una durata di cinque anni, con espressa previsione della prorogabilità per atto scritto, da stipularsi prima della scadenza, e con canone di € 2.000,00 più IVA mensili, oltre spese per i consumi dell'acqua, da addebitare semestralmente secondo le letture dei contatori presenti nel locale e al prezzo applicato dall'Ente gestore del servizio idrico (doc. 2);
- il contratto era stato prorogato con scrittura privata del 14 giugno 2022, data di scadenza del termine di efficacia;
- nella suddetta scrittura le parti avevano convenuto che la durata dell'affitto sarebbe stata differita al
14 settembre 2022 e che, quanto ai canoni insoluti dal 21 marzo 2021 e ai canoni in scadenza nel periodo di proroga, l'importo dovuto doveva essere ridotto ad euro 850,00 mensili (doc. 3);
- non sussisterebbe titolo della avversaria pretesa, poiché la concedente, già convenuta prima della proroga con intimazione di sfratto per finita locazione dai proprietari di uno dei locali destinati all'esercizio dell'impresa (locale cucina), avrebbe indotto l'affittuaria a confidare nel rinnovo del contratto d'affitto, anche per iscritto, senza avere più la disponibilità dei locali. Deduce, infatti,
l'opponente di aver scoperto soltanto successivamente alla proroga della pendenza del procedimento di sfratto per finita locazione a carico della concedente ( CP_1 ) e di essersi a quel punto attivata prendendo contatti con uno dei locatori, sig. CP 4 proponendosi quale nuova conduttrice (cfr.
Incontestate e, comunque, documentalmente provate sono la successione dell'opposta in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Parte 7 per intervenuta fusione, e la astratta titolarità passiva del debito in capo agli opposti, in ragione della posteriorità della trasformazione in società di capitali rispetto al titolo delle obbligazioni oggetto di causa e della pronta "opposizione” alla stessa, equivalente, normativamente, a diniego di liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies (cfr. docc. 4-8-9 fascicolo monitorio). doc. 5, dal quale risulta che le trattative erano giunte a determinare il valore locativo della porzione, oltre garage e beni mobili, in € 650 oltre € 70 mensili per spese condominiali).
Ha dunque contestato di essere tenuta al pagamento di canoni ovvero indennità di affitto e in ogni caso ha chiesto ammettersi ctu, atta a determinare l'esatta quantificazione dell'indennità di occupazione. Ha eccepito la non debenza di una mensilità, la mancata restituzione della cauzione di
€ 3.000 a seguito del rilascio del ramo senza contestazioni, la carenza di prova del credito per rimborso delle spese per erogazione d'acqua e contestato l'esattezza dell'importo richiesto nel ricorso (cfr. calcoli doc. 6).
Ha concluso con la richiesta di revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e, in subordine, con la richiesta di accertamento dell'esatto ammontare dell'indennità di occupazione e conseguente condanna al pagamento della sola somma dovuta, al netto dell'importo dovuto a titolo di restituzione della cauzione.
Si è costituita in giudizio CP 1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando riconvenzionale per il pagamento di ulteriori due mensilità (€ 4.880 iva inclusa) e delle ulteriori somme per consumo d'acqua maturate da settembre 2023 sino al rilascio, coattivo (cfr. doc. 15), del ramo avvenuto il 10 settembre 2024 (€ 980,82 iva inclusa), oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002, rispettivamente dalla data della scadenza dei canoni al saldo effettivo ovvero dal 10 settembre 2024 al saldo. In subordine ha chiesto accertarsi il complessivo credito.
L'opposta, per quanto di interesse ai fini della decisione della causa, ha dedotto:
-di avere concesso nel 2020 e con il contratto del 2022, prodotto anche dalla controparte, delle riduzioni del canone di locazione, in considerazione dell'impatto economico delle restrizioni per il covid sull'attività dell'affittuaria;
- che il contratto scadeva inequivocabilmente il 14 settembre 2022 e, a seguito del fallimento delle trattative volte alla stipula del nuovo contratto, veniva intimato sfratto per finito affitto (doc. 14).
Nell'ambito del procedimento si costituiva l'opponente chiedendo accertarsi l'avvenuta rinnovazione del contratto, negando dunque i presupposti del rilascio, e contestando il difetto di legittimazione ad agire in ragione della cessazione del contratto di locazione relativo al locale cucina;
che le mensilità dovute alla data di deposito del ricorso monitorio erano state conteggiate correttamente, poiché includevano la mensilità di giugno, stante la previsione di pagamento anticipato;
- che in realtà nell'ambito del ramo aziendale concesso in affitto erano inclusi anche i diritti di godimento derivanti dai contratti di locazione e che l'affittuaria del ramo non aveva mai perduto la detenzione dei locali destinati a cucina né subito turbative;
- che, in diritto, l'obbligo di proseguire nel pagamento del canone sino alla riconsegna del bene discende dal disposto dell'art. 1591 c.c., applicabile analogicamente all'affitto d'azienda, e che non si tratterebbe di indennità di occupazione ma di corrispettivo e che pertanto per la sua quantificazione dovrebbe farsi esclusivo riferimento all'atto notarile originario. Le riduzioni erano state infatti concesse per periodi ben delimitati;
- che non vi era opposizione alla compensazione, nei limiti della somma di € 3000, dei canoni oggetto della domanda riconvenzionale con il controcredito alla restituzione della cauzione, venuto ad esistenza successivamente al deposito del ricorso monitorio (datato 14 giugno 2024); -che in punto di obbligazione di pagamento dell'acqua, la clausola n. 12 del contratto è stata intesa dalle parti quale espresso rinvio alle spese determinate dall'amministrazione condominiale e approvate con delibera, come emergerebbe dalle produzioni allegate al ricorso monitorio, in particolare si vedano i docc. 10-11. Trattasi di mail inviata dal legale rappresentante di CP 1 al sig. Pt 2 in risposta al conteggio trasmesso via pec dalla società opponente ove si fa riferimento ai dati estrapolati dalle tabelle di ripartizione condominiali (cfr. doc. 6 opposizione), nella quale si ritrasmette il conteggio con alcune correzioni.
In particolare dall'esame dello scambio di mail/pec, emerge che secondo la società opposta il calcolo eseguito dall'opponente sarebbe errato perché non terrebbe conto di alcune mensilità, includerebbe alcuni errori di calcolo e non includerebbe, sulla somma così determinata e già maggiorata dell'iva addebitata al condominio, non detraibile da CP_1 perché non fatturata, un ulteriore importo a titolo di IVA, che costituirebbe spese da addebitare alla affittuaria poiché comunque sostenuta dalla stessa concedente.
L'opposta ha allegato alla costituzione tutte le tabelle condominiali a consuntivo di ripartizione dei consumi d'acqua dal 2016 al 2024, unitamente a prospetto di calcolo contenente i conteggi riepilogativi (cfr. docc. 23-30 e 31).
Con ordinanza del 11 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata disposta la mediazione, conclusasi con esito negativo.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e, all'esito della discussione,
è decisa pronunciando sentenza ex artt. 447-bis e 429, comma 1, primo periodo, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifico e documentale (cfr. doc. n. 1 conv.) è il rapporto di affitto di ramo di azienda intercorso tra le parti ed avente ad oggetto il ramo costituito dal ristorante P.I.E.R. corrente in Agrate Brianza, rapporto cessato per decorso del termine finale, prorogato su concorde volontà delle parti sino al 14 settembre 2022 (cfr. altresì sentenza n. 742/2025, pubblicata l'8.4.2025 nel procedimento r.g.n.
9347/2023).
Oggetto del ramo aziendale erano la “disponibilità" di arredi e attrezzature di proprietà "dei proprietari dei muri affittati alla Parte 7 identificati nell'allegato A, e collocati negli spazi
,
identificati alle planimetrie allegate alla scheda B,C,D, anch'essi nella disponibilità della concedente².
Nessun subingresso nei contratti di locazione afferenti i muri, e probabilmente anche le dotazioni mobiliari, risulta dunque convenuto quale effetto dell'affitto di ramo d'azienda.
La pretesa di parte attrice, da riqualificarsi in parte quale domanda di condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione, stante l'allegata cessazione del rapporto, trova fondamento, quanto alla prima voce di credito, nell'art. 1591 c.c., da applicarsi al contratto di affitto di ramo d'azienda quale fattispecie speciale di locazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/03/2000, n.2306), e nella clausola di cui all'art.8 del contratto d'affitto, non essendo stato richiesto il maggior danno.
Quanto alla seconda voce di credito - pagamento delle spese per consumo d'acqua-, la domanda si fonda in parte sull'adempimento dell'art. 12 del contratto, da interpretarsi alla luce della comune volontà dei contraenti resa esplicita dal tenore dei documenti 6 di parte opponente e 10 e 11 di parte opposta, per quanto concerne le somme dovute sino alla data di cessazione del contratto. Si intende che le parti hanno inteso, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, riferirsi alle letture dei consumi come rilevate dall'amministrazione condominiale e riportate nei riparti consuntivi approvati dall'assemblea. Quanto alle spese maturate successivamente alla scadenza del contratto, la domanda chiede l'accertamento di un'ulteriore componente risarcitoria pur sempre rientrante nella presunzione ex art. 1591 c.c.
Ciò detto, l'opposizione non è fondata.
Anzitutto si osserva che quanto all'obbligo risarcitorio conseguente all'inadempimento dell'obbligo di rilascio, non è stata allegata da parte degli attori l'impossibilità per causa non imputabile né al contrario l'esecuzione di un'offerta anche informale di restituzione del ramo d'azienda.
Il protrarsi di trattative con la concedente e con i proprietari dei muri - finalizzate alla stipula di un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda e di locazione (cfr. doc. 5 opponente)- nel perdurare del pacifico godimento di fatto del ramo da parte dell'opponente, non è idoneo determinare la liberazione dall'obbligo alla relativa restituzione, a prescindere dalle reali intenzioni delle parti e dell'affermato approfittamento della buona fede dei soci amministratori dell'affittuaria.
Pertanto, esclusa qualsiasi rinnovazione tacita -peraltro per espressa e concorde volontà delle parti richiedente la forma scritta, cfr. art. 4 del contratto-, il risarcimento del danno è dovuto dalla data della costituzione in mora che, in caso di scadenza del termine di efficacia del contratto, si verifica istantaneamente alla cessazione (Cassazione civile sez. III, 30/09/2015, n.19528).
Né lo scioglimento o la cessazione dell'efficacia del rapporto locatizio con la proprietà dei muri costituisce circostanza idonea ad escludere la perdurante titolarità della posizione contrattuale sorta dal diverso contratto di affitto di ramo d'azienda in capo alla concedente e la conseguente titolarità del diritto al risarcimento in caso di inadempimento all'obbligo contrattuale di restituzione. Ciò per la basilare circostanza della concordata scissione tra titolarità del diritto di godimento del bene immobile, rimasto in capo al conduttore concedente in affitto, e titolarità del diritto di godimento del complessivo ramo d'azienda, comprensivo della mera detenzione degli spazi destinati all'esercizio dell'azienda, in capo all'affittuaria.
In punto di quantificazione dell'indennità, si rammenta che l'art. 1591 configura una presunzione relativa di danno risarcibile, che non richiede alcun puntuale accertamento di congruità, essendo sovrana a tal proposito la volontà delle parti nella determinazione del valore locativo, salva la prova del maggior danno.
Né si ritiene che sia corretto far riferimento al canone convenuto in sede di proroga.
Infatti, la scrittura del giugno 2022 (così come la scrittura del 28.10.2020 prodotta dall'opposta) aveva lo scopo di disciplinare una sopravvenienza non prevedibile né evitabile, ossia l'epidemia da covid e le conseguenti restrizioni alle modalità di svolgimento dell'attività economica da parte dell'affittuaria, specialmente pregiudizievoli per l'attività economica di ristorazione nel frangente temporale concordato tra le parti e posto, sicuramente, alla base della morosità occorsa dal marzo
2021 al giugno 2022. Tale rinegoziazione contingente non era dunque idonea a superare, in via definitiva, la determinazione del valore di godimento del ramo in circostanze “ordinarie". In tal senso non si ritiene applicabile il percorso argomentativo seguito da Cass. 15899/2024 poiché nel caso ivi deciso le rinegoziazioni del canone originario - peraltro in aumento - avevano avuto specificamente l'oggetto di delimitare l'ambito risarcitorio della "fase di occupazione" successiva allo sfratto, e, in ogni caso, non avevano quale logico presupposto una situazione eccezionale e temporalmente circoscritta, come invece nel caso in esame. Né, peraltro, è stato allegato alcun inadempimento imputabile alla parte opposta, tale da paralizzare la pretesa all'esecuzione del contratto con il pagamento degli oneri maturati nella vigenza dello stesso per consumi d'acqua.
Infatti non risulta che l'affittuaria in costanza o successivamente alla scadenza del contratto abbia subito alcuna turbativa nel godimento dell'azienda.
Al contrario risulta che la concedente abbia pienamente adempiuto alle proprie obbligazioni, consentendo il godimento del ramo d'azienda, composto dai beni mobili indicati nell'allegato "A" e dal godimento degli spazi in cui è svolta l'attività e di cui alle planimetrie allegate "B".
In punto di quantum del risarcimento del danno dedotto nel ricorso monitorio, le contestazioni di parte opponente quanto al rateo di giugno 2024 colgono nel segno, poiché alla data di deposito la mensilità di giugno non era ancora esigibile né possono applicarsi, nella disciplina di una posta risarcitoria, le scadenze contrattuali (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024, in una fattispecie di canone a scadenza annuale). Ciò anche al fine del corretto calcolo degli interessi, che decorrono non sulla base delle scadenze contrattuali ma dal primo giorno del mese successivo a quello cui l'indennità si riferisce sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024
e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11736 del 15/05/2013), diversamente dal contenuto del ricorso monitorio come inteso dalla ricorrente (cfr. memoria di costituzione).
Tuttavia poiché, come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali ed anche i fatti costitutivi del diritto allegato, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte e, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 16/07/1973, Rv. 365207; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 528 del 11/02/1975, Rv. 373832; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 11/07/1979,
Rv. 400468; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4571 del 13/07/1981, Rv. 415284; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4234 del 20/06/1983, Rv. 429163; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002, Rv. 552449; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5844 del 16/03/2006, Rv. 587799). Ciò determina in sintesi l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, poiché, in considerazione del protrarsi dello stato di occupazione sino al 10 settembre 2024, il credito relativo alla mensilità di giugno 2024, alla data della domanda riconvenzionale, risulta integralmente sussistente. Anche perché alcuna specifica censura è stata sollevata in punto di determinazione del dies a quo degli interessi.
Esaminando a questo punto la riconvenzionale per il pagamento del danno da mancato rilascio maturato successivamente alla domanda monitoria, la domanda è fondata ed è perciò dovuta la somma di € 4.880 (pari alle mensilità di luglio e agosto 2024 inclusa l'iva), oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, trattandosi di debito derivante da inadempimento contrattuale in rapporto commerciale tra imprese senza predeterminazione di interessi convenzionali (Cass. n. 5803/2019), con dies a quo come sopra indicato. Quanto alla domanda di parte opponente relativa al deposito cauzionale, in considerazione della mancanza di contestazione in ordine al controcredito e della imputazione effettuata dalla parte opponente, il credito di € 4.880 oltre interessi da quantificarsi andrà decurtato dell'importo di € 3.000 oltre interessi dalla data del rilascio al medesimo tasso, con conseguente riduzione del debito per indennità di occupazione. Quanto al calcolo delle somme dovute a titolo di consumo d'acqua, parte opposta ha dato prova del titolo del proprio credito (il contratto e in ogni caso il disposto dell'art. 1591 c.c. cfr. Cass. civ., III
Sez., sent. n. 17201 del 2002-) e del criterio di quantificazione dell'obbligazione di pagamento condiviso tra le parti, come si è detto, mediante deposito di tutti i riparti condominiali, non specificamente contestati. Da tali prospetti si evince la quota imputata alle due unità locate dai signori
CP 5 er ciascuna annualità (in separato foglio di calcolo, sono stati precisati Parte 8 e
i giorni di competenza dell'affittuaria, dalla data di stipula del contratto (21 giugno 2017) alla data del 31 agosto 2024, anteriore alla cessazione dell'occupazione, con la proporzione sul totale dell'annualità e riepilogo di tutte le semisomme.
Sul tema della debenza dell'Iva, non risulta una specifica contestazione da parte degli opponenti in questa sede (al di là delle discussioni che hanno preceduto la notifica del decreto ingiuntivo).
In ogni caso, si ritiene che l'iva sia stata correttamente riaddebitata all'affittuaria al 22% per quanto concerne la fornitura d'acqua nella vigenza del contratto. Si tratta di servizio accessorio al godimento del ramo, di cui l'affittuaria ha avuto la disponibilità in forza del contratto, e che gravava in capoalla concedente in forza dei rapporti contrattuali con la parte locatrice proprietaria. Poichè il relativo
"costo", comprensivo dell'iva addebitata al condominio dal gestore del servizio idrico, non era detraibile per la parte opposta, in quanto il Condominio non emette fattura, è corretto che gravi provvisoriamente - essendo da questa detraibile - ma integralmente sulla affittuaria. Non opera sotto questo profilo alcuna esenzione ex art. 15 D.p.R. 633/1972, non avendo parte concedente anticipato un debito altrui ma convenuto il rimborso (cd. riaddebito) di quanto gravante in forza di obbligazione contrattuale (non essendo ella condomina) con la parte locatrice.
Quanto alle spese per acqua successive alla cessazione del contratto, oggetto della richiesta risarcitoria, l'iva sarà dovuta se la relativa spesa sarà fatturata dalla parte opposta.
In conclusione anche per questo titolo vi è il diritto dell'opposta all'ottenimento di condanna al pagamento per l'importo di € 4.379,61 sino alla data del ricorso monitorio, al netto dell'acconto di cui si dà atto anche nel ricorso, oltre all'iva addebitata nel ricorso monitorio, rispetto alla quale non vi è stata contestazione specifica nell'opposizione, oltre interessi.
In proposito non vi era specifica domanda nel ricorso monitorio. Deve intendersi dunque che gli interessi su tale posta di credito siano decorsi dalla data della costituzione in mora.
Quanto alle somme oggetto della riconvenzionale, gli opponenti vanno condannati alla refusione anche della successiva somma maturata di € 980,82, oltre iva se verrà emessa fattura, ed oltre interessi dalla data della domanda (deposito della comparsa di costituzione) al saldo effettivo.
Come per legge, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, con conseguente condanna delle parti opponenti in solido a rifonderle alla società opposta per l'importo liquidato in dispositivo determinato ai valori medi ex D.M. n. 147/2022, con la precisazione che per la “fase istruttoria e/o di trattazione" (non essendovi stata né la predisposizione delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. [estranee al rito da applicare alla materia locatizia], né lo svolgimento di alcuna attività istruttoria) si applicano i minimi, stante la concentrazione del rito, il numero contenuto di documenti e udienze celebrate. L'aumento richiesto dal difensore per la predisposizione di collegamenti ipertestuali può essere riconosciuto sino al 10% stante il numero contenuto di documenti da consultare. In considerazione della fondatezza dell'eccezione relativa all'esigibilità della mensilità di giugno 2024 e della fondatezza della domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione della cauzione, restituzione non avvenuta spontaneamente con conseguente necessità di instaurazione dell'opposizione anche solamente per questa ragione, si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, così liquidate in complessivi € 7.384,30 per compensi, nella misura del
10%.
È dovuta altresì la refusione delle spese vive per l'accesso alla mediazione e per il compenso del difensore che ha assistito la parte opposta vittoriosa, essendo la mediazione stata demandata dal
Giudice, ferma la compensazione nella misura del 10% anche per queste.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 6340/2024 promossa da Pt 1 .
Parte_2 contro Parte 1 Parte 5 Parte_6 e con ricorso depositato il 3.10.2024 disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2229/2024, emesso in data
24 luglio 2024 dal Tribunale di Monza a favore di parte opposta contro parte opponente in solido per la somma di € 49.023,12 oltre interessi e spese dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore importo di € 1.880 a titolo di indennità di occupazione, oltre gli interessi moratori dal primo giorno successivo alla scadenza della mensilità al pagamento, previa decurtazione di quelli da riconoscere alla controparte sull'importo del deposito cauzionale di € 3.000, questi da conteggiarsi dalla data della restituzione del ramo alla data di deposito della comparsa di costituzione dell'opposta, e dell'ulteriore importo di € 980,82, oltre iva se dovuta, ed interessi moratori dalla data della comparsa di costituzione al saldo effettivo;
3) dichiara la compensazione delle spese nella misura del 10% e per l'effetto condanna la parte opponente in solido al pagamento delle residue spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in Euro 6.645,87 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre esborsi relativi alla fase di mediazione di € 171,28 e compensi per l'assistenza legale di € 482, oltre
15% spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Monza, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice
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2 L'allegato E conteneva invece alcune indicazioni non vincolanti, provenienti dai proprietari, in ordine alla gestione di alcuni aspetti del locale, per mantenere il decoro e il prestigio del locale, sottoscritte per accettazione da tutte le parti, concedente e affittuaria.