Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 17510/2024 RG TRA
(C.F. , la IG.ra (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e la IG.ra (C.F. ), rappresentate C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difese dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F. ) e Andrea Giannattasio C.F._4
(C.F. ) del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliate in C.F._5
Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso lo studio dei predetti difensori
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti le ricorrenti esponevano che avevano prestato servizio come docenti di scuola secondaria di secondo grado alle dipendenze del con contratti a Controparte_1
tempo determinato per diversi anni scolastici. In particolare:
- la IG.ra aveva prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023 (dal 12/09/2022 Parte_1
al 30/06/2023) e 2023/2024 (dall'11/09/2023 al 30/06/2024) per n° 24 ore settimanali;
- la IG.ra nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 03/12/2021 al 30/06/2022) per Parte_2
n° 14 ore settimanali;
- la IG.ra nell'anno scolastico 2023/2024 (dal 10/11/2023 al 30/06/2024) per n° 25 Parte_3
ore settimanali.
Esponevano che, pur avendo svolto le stesse mansioni dei colleghi di ruolo, non avevano potuto beneficiare della “Carta Elettronica del Docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 dal valore nominale di € 500,00 annui finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentavano l'illegittimità del riconoscimento della Carta del docente al solo personale docente di ruolo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro
e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della P.A. (art. 97), nonché con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, affermato dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Rilevavano che l'esclusione dal beneficio appariva ancora più irragionevole considerando che erano stati inclusi tra i destinatari della carta del docente anche i docenti assunti con contratto a tempo parziale e i docenti in periodo di prova.
A sostegno delle proprie ragioni richiamavano:
- la sentenza del ConIGlio di Stato n. 1842/2022 che aveva annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente;
- l'ordinanza della Corte di Giustizia del 18/05/2022 nella causa C-450/2021, che aveva dichiarato contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro una normativa nazionale che riservava al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della carta del docente;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 29962/2023 che aveva affermato importanti principi di diritto sulla spettanza della Carta del Docente anche ai docenti non di ruolo.
Concludevano chiedendo:
“accertare il diritto ad usufruire del beneficio previsto della carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015; condannare il convenuto all'assegnazione della cd. “Carta docente” per gli anni CP_1
scolastici di servizio prestati con conseguente emissione in favore delle ricorrenti di buoni elettronici da caricare sulla carta del docente per gli scopi e usi consentiti, ciascuno dell'importo di
€ 500.00, per un totale complessivo di € 1.000,00 per la IG.ra , € 500,00 per la Parte_1
IG.ra ed € 500,00 per la IG.ra , con vittoria di spese, diritti Parte_2 Parte_3
ed onorari di causa, a favore del procuratore antistatario.”
Il restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentato lo svolgimento di attività di docenza per i periodi analiticamente riportati in ricorso:
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon 3
andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado…”). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta
Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. 4
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del ConIGlio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in Controparte_1
cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), 5
ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C- Controparte_5
574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la 6
disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Nel caso di specie, risulta documentato lo svolgimento di attività di docenza da parte delle ricorrenti per periodi riconducibili al concetto di “didattica annuale”:
- IG.ra a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 e a.s. 2023/2024 Parte_1
dall'11/09/2023 al 30/06/2024;
- IG.ra : a.s. 2021/2022 dal 03/12/2021 al 30/06/2022; Parte_2
- IG.ra : a.s. 2023/2024 dal 10/11/2023 al 30/06/2024. Parte_3
Le ricorrenti risultano tuttora inserite nelle graduatorie scolastiche valide per le supplenze, come da domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio
2024/2026 in atti.
Pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, alle ricorrenti spetta l'adempimento in forma specifica, con attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta il diritto delle ricorrenti al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015; 7
2) Condanna il ad erogare la Carta elettronica Controparte_1
per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di:
- € 1.000,00 in favore della IG.ra ; Parte_1
- € 500,00 in favore della IG.ra ; Parte_2
- € 500,00 in favore della IG.ra ; Parte_3
3) Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre € 180,00 per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice