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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.38611 /2024
Tra
( avv.BIANCHINI FRANCESCA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
Nonché
L' in persona del legale rapp.te p.t ( avv. MENAFRA Controparte_2
GIUSEPPINA)
FATTO E DIRITTO
Il in epigrafe ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 097760202400009118000 del 23-10-2024 e ai titoli esattoriali sottesi, identificati con i numeri 39720220001867020000, 39720220001866919000, 39720220001866818000, e
39720200000363787000, relativi a contributi . A fondamento dell'opposizione ha CP_1 eccepito: la decadenza;
il difetto di motivazione e sottoscrizione dei ruoli esattoriali;
il vizio di notifica degli atti presupposti e interruttivi, in quanto non eseguite conformemente agli artt. 137
e ss. c.p.c; l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha emesso gli atti esattoriali, in base alla residenza e al domicilio fiscale del;
la prescrizione. Parte_1
L' si è costituita in giudizio contestando integralmente il Controparte_2 ricorso eccependo: l'inammissibilità del ricorso per vizio dello ius postulandi; la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
l'inesistenza della notifica del ricorso;
l' inammissibilità dell'azione per avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
la carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni attinenti alla pretesa impositiva;
l'insussistenza della prescrizione .
L' si è costituito in giudizio eccependo : la carenza di interesse ad agire;
l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione stante la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria, la tardività dell'eccezione di prescrizione, il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi del preavviso di iscrizione ipotecaria;
la regolarità della formazione e notifica degli avvisi di addebito;
la tardività dell'eccezione di prescrizione. 1)L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata poiché, trattandosi di controversia concernente gli obblighi del datore di lavoro ( pagamento DM/10) non rileva il domicilio fiscale del contribuente bensì la sede l'ufficio dell'ente addetto al recupero ( art 444 comma 3 cpc).
2) Nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come si desume dalla documentazione in atti versata dall' gli avvisi indicati in ricorso CP_1 risultano notificati via pec come segue : N 39720220001867020000 il 15.5.22; n.
39720220001866919000 il 15.5.22; n. 39720220001866818000 il 15..5.22 e n.
39720200000363787000 il 29.1.20 sicchè, essendo stato il ricorso depositato il 23.10.24, risulta ampiamente spirato il termine di legge previsto per fare valere eventuali contestazioni nel merito delle pretese dell'Ente impositore (opposizione al ruolo) ovvero per dedurre eventuali vizi di legittimità del titolo (opposizione agli atti esecutivi), rivelandosi del tutto tardive le doglianze espresse, in questa sede.
Va pertanto rigettata la domanda avverso l'iscrizione ipotecaria, atteso che quest'ultima, come emerge dai motivi di ricorso, si fonda sul presupposto dell'annullamento dei ruoli impugnati, annullamento che non può essere pronunciato stante l'inammissibilità dell'opposizione. Come
è noto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale ha natura perentoria, essendo finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del debitore di proporre opposizione e consentire, in tempi brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore.La scadenza del termine per l'opposizione ha pertanto l'effetto preclusivo non soltanto con riferimento alla censura dei vizi formali della cartella, ma anche con riguardo alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta della parte che, non avendo presentato opposizione alla cartella esattoriale, proponga, dopo la scadenza del termine dei quaranta giorni, un'azione di accertamento negativo del credito contributivo .
Tali considerazioni hanno carattere assorbente e giustificano il rigetto della domanda.
Le spese sono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun Parte_1 convenuto dell'importo di euro 3000 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina Menafra, per quanto di spettanza del convenuto dell' Controparte_2
( ).
[...] CP_3
Il Giudice