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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1851/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 14/5/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1851 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. BORTONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA IGEA MARIA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 8/5/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto con il 15/9/2012 in Badesi e trascritto nei registri del detto Comune al n. CP_1
4, Parte II, Serie B, Anno 2012, deducendo: che dal matrimonio erano nati i figli (27/7/2014) e (4.12.2020); Per_1 Per_2
che con decreto del 30/12/2021 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti sintetiche condizioni: “affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con assegnazione a lei della casa coniugale ( di proprietà della stessa;
Pt_1 diritto/dovere del di tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana presso l'abitazione CP_1
dei propri genitori;
inoltre, alle stesse condizioni, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo e, durante le altre vacanze dell'anno, i giorni da concordare previamente con la madre;
obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di euro
600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%”; che il , assuntore di bevande alcoliche e ludopatico, non aveva mai adempiuto agli obblighi CP_1
indicati nel detto decreto omologato, non aveva mai tenuto alcun rapporto significativo con i figli;
che, allo scopo di rendere infruttuosa l'azione per il recupero del credito vantato dalla ricorrente nei suoi confronti, il aveva dato le dimissioni dal proprio lavoro (Ditta Lepori Impianti) ed CP_1
aveva iniziato a lavorare in nero, per essere poi assunto dall'impresa Arca Nicola Maurizio di
Valledoria; che le condotte del sono riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.. CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
trascritto nei registri del Comune di Badesi al n° 4 Parte II Serie B Anno 2012, CP_1 mandando all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda sentenza
b) confermare l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e , disponendo che Per_1 Persona_3 il potrà vedere e tenere con sé i figli presso l'abitazione dei propri genitori (anche CP_1 conducendoli all'esterno) ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la ed in ogni Pt_1
caso: il mercoledì dalle ore 17,30 fino alla mattina del giovedì, nonché, alternativamente, il sabato
o la domenica dalle ore 10 fino alla mattina del giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nei giorni del 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e 1 gennaio;
il giorno di Pasqua
o quello del lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive, i figli staranno con il CP_1
2 per periodi da concordarsi preventivamente con la per le altre festività civili e religiose Pt_1 dell'anno, nonché per il giorni del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza.
c) confermare l'assegnazione alla dell'abitazione familiare, di proprietà della stessa, sita Pt_1
in Badesi alla Via L. da Vinci n° 4, ove abitano i minori;
d) porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 da aggiornarsi annualmente su Pt_1
base ISTAT, nonché di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori (come da protocollo CNF).
e) disporre sin d'ora che, per ogni violazione o inosservanza degli obblighi genitoriali posti a suo carico con l'emananda sentenza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di natura economica, il sia tenuto a corrispondere alla una somma di danaro, ex artt. CP_1 Pt_1
473bis.39, primo comma e 614bis C.C.
f) accertate le gravi inadempienze del in relazione sia agli obblighi di mantenimento che di CP_1
assistenza morale, di cura e di educazione dei figli minori, condannare questi al risarcimento del danno in favore della e dei figli minori, da quantificarsi nella misura che il Tribunale Pt_1
riterrà di giustizia, ex art. 473bis. 39, secondo comma, C.C.
g) Con il favore delle spese del giudizio al caso di opposizione”. non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio nei suoi confronti, dimostrando concreto disinteresse all'esito del giudizio e della propria famiglia, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 8/5/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, non formulando istanza di concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
Con ordinanza del 17/5/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, essendo decorso il termine di legge decorrente dalla omologa della separazione consensuale tra i coniugi e stante l'evidente mancata riconciliazione tra i coniugi per tutto il tempo intermedio, che dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che, non essendo intervenute sostanziali modifiche alla situazione infraconiugale esistente al momento della omologa della separazione consensuale, possano essere confermate le disposizioni di affidamento esclusivo
3 dei due figli minori alla madre, anche e soprattutto in forza del totale disinteresse mostrato dal resistente , oltre che nella vita quotidiana, anche in sede processuale. CP_1
Va da sé che debba essere confermata anche l'assegnazione della casa coniugale in favore di alla quale sono affidati in via esclusivi i due figli minori e con i quali Parte_1
convive.
Va ancora confermata la disposizione patrimoniale indicata consensualmente dai coniugi in sede di separazione, ovvero l'obbligo per il di contribuire al mantenimento dei due figli CP_1
minori mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 da aggiornarsi annualmente su base
ISTAT e di partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori (come da protocollo CNF).
Stante la mancata costituzione in giudizio del - che ha dimostrato, anzi ribadito, il CP_1
proprio disinteresse non solo alle sorti del giudizio ma anche e soprattutto ai rapporti con la ex coniuge e con i figli - ritiene il Tribunale del tutto verosimile quanto affermato dalla ricorrente circa il persistente inadempimento da parte del resistente all'obbligo di contribuzione ora detto, già indicato in sede di omologa della separazione consensuale.
Di qui la necessità, allo scopo di interrompere tale inaccettabile comportamento persistentemente inadempiente del , ed in applicazione del combinato disposto degli artt. 473 bis.39 e 614 bis CP_1
c.p.c., di condannare al versamento della somma di ulteriori € 250,00 al mese per CP_1
ogni ulteriore violazione delle condizioni patrimoniali (obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli) sopra indicato, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Badesi il 15/9/2012 e trascritto nei registri del detto Comune al n. 4, Parte II, CP_1
Serie B, Anno 2012;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Badesi;
3. CONFERMA l'affidamento esclusivo a dei figli minori Parte_1 Per_1
(27/7/2014) e (4/12/2020), con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le Per_2
condizioni indicate in sede di separazione consensuale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
4 4. CONFERMA l'assegnazione a della casa familiare sita in Badesi in via L. Parte_1
Da Vinci n. 4, nella quale abiterà insieme ai due figli minori;
5. DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo della separazione coniugale, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6. CONDANNA al versamento della ulteriore somma di € 250,00 mensili per ogni CP_1
ulteriore violazione delle condizioni patrimoniali (obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli) sopra indicato, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.39 e 614 bis c.p.c.;
7. CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 14/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1851/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 14/5/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1851 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. BORTONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA IGEA MARIA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 8/5/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto con il 15/9/2012 in Badesi e trascritto nei registri del detto Comune al n. CP_1
4, Parte II, Serie B, Anno 2012, deducendo: che dal matrimonio erano nati i figli (27/7/2014) e (4.12.2020); Per_1 Per_2
che con decreto del 30/12/2021 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti sintetiche condizioni: “affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con assegnazione a lei della casa coniugale ( di proprietà della stessa;
Pt_1 diritto/dovere del di tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana presso l'abitazione CP_1
dei propri genitori;
inoltre, alle stesse condizioni, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo e, durante le altre vacanze dell'anno, i giorni da concordare previamente con la madre;
obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di euro
600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%”; che il , assuntore di bevande alcoliche e ludopatico, non aveva mai adempiuto agli obblighi CP_1
indicati nel detto decreto omologato, non aveva mai tenuto alcun rapporto significativo con i figli;
che, allo scopo di rendere infruttuosa l'azione per il recupero del credito vantato dalla ricorrente nei suoi confronti, il aveva dato le dimissioni dal proprio lavoro (Ditta Lepori Impianti) ed CP_1
aveva iniziato a lavorare in nero, per essere poi assunto dall'impresa Arca Nicola Maurizio di
Valledoria; che le condotte del sono riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c.. CP_1
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
trascritto nei registri del Comune di Badesi al n° 4 Parte II Serie B Anno 2012, CP_1 mandando all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda sentenza
b) confermare l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e , disponendo che Per_1 Persona_3 il potrà vedere e tenere con sé i figli presso l'abitazione dei propri genitori (anche CP_1 conducendoli all'esterno) ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la ed in ogni Pt_1
caso: il mercoledì dalle ore 17,30 fino alla mattina del giovedì, nonché, alternativamente, il sabato
o la domenica dalle ore 10 fino alla mattina del giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nei giorni del 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e 1 gennaio;
il giorno di Pasqua
o quello del lunedì dell'Angelo; durante le vacanze scolastiche estive, i figli staranno con il CP_1
2 per periodi da concordarsi preventivamente con la per le altre festività civili e religiose Pt_1 dell'anno, nonché per il giorni del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza.
c) confermare l'assegnazione alla dell'abitazione familiare, di proprietà della stessa, sita Pt_1
in Badesi alla Via L. da Vinci n° 4, ove abitano i minori;
d) porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 da aggiornarsi annualmente su Pt_1
base ISTAT, nonché di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori (come da protocollo CNF).
e) disporre sin d'ora che, per ogni violazione o inosservanza degli obblighi genitoriali posti a suo carico con l'emananda sentenza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di natura economica, il sia tenuto a corrispondere alla una somma di danaro, ex artt. CP_1 Pt_1
473bis.39, primo comma e 614bis C.C.
f) accertate le gravi inadempienze del in relazione sia agli obblighi di mantenimento che di CP_1
assistenza morale, di cura e di educazione dei figli minori, condannare questi al risarcimento del danno in favore della e dei figli minori, da quantificarsi nella misura che il Tribunale Pt_1
riterrà di giustizia, ex art. 473bis. 39, secondo comma, C.C.
g) Con il favore delle spese del giudizio al caso di opposizione”. non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio nei suoi confronti, dimostrando concreto disinteresse all'esito del giudizio e della propria famiglia, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 8/5/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, non formulando istanza di concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
Con ordinanza del 17/5/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, essendo decorso il termine di legge decorrente dalla omologa della separazione consensuale tra i coniugi e stante l'evidente mancata riconciliazione tra i coniugi per tutto il tempo intermedio, che dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Venendo alle domande accessorie formulate dalla parte ricorrente, si ritiene che, non essendo intervenute sostanziali modifiche alla situazione infraconiugale esistente al momento della omologa della separazione consensuale, possano essere confermate le disposizioni di affidamento esclusivo
3 dei due figli minori alla madre, anche e soprattutto in forza del totale disinteresse mostrato dal resistente , oltre che nella vita quotidiana, anche in sede processuale. CP_1
Va da sé che debba essere confermata anche l'assegnazione della casa coniugale in favore di alla quale sono affidati in via esclusivi i due figli minori e con i quali Parte_1
convive.
Va ancora confermata la disposizione patrimoniale indicata consensualmente dai coniugi in sede di separazione, ovvero l'obbligo per il di contribuire al mantenimento dei due figli CP_1
minori mediante versamento di un assegno mensile di € 600,00 da aggiornarsi annualmente su base
ISTAT e di partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori (come da protocollo CNF).
Stante la mancata costituzione in giudizio del - che ha dimostrato, anzi ribadito, il CP_1
proprio disinteresse non solo alle sorti del giudizio ma anche e soprattutto ai rapporti con la ex coniuge e con i figli - ritiene il Tribunale del tutto verosimile quanto affermato dalla ricorrente circa il persistente inadempimento da parte del resistente all'obbligo di contribuzione ora detto, già indicato in sede di omologa della separazione consensuale.
Di qui la necessità, allo scopo di interrompere tale inaccettabile comportamento persistentemente inadempiente del , ed in applicazione del combinato disposto degli artt. 473 bis.39 e 614 bis CP_1
c.p.c., di condannare al versamento della somma di ulteriori € 250,00 al mese per CP_1
ogni ulteriore violazione delle condizioni patrimoniali (obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli) sopra indicato, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Badesi il 15/9/2012 e trascritto nei registri del detto Comune al n. 4, Parte II, CP_1
Serie B, Anno 2012;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Badesi;
3. CONFERMA l'affidamento esclusivo a dei figli minori Parte_1 Per_1
(27/7/2014) e (4/12/2020), con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le Per_2
condizioni indicate in sede di separazione consensuale, da intendersi qui richiamate e trascritte;
4 4. CONFERMA l'assegnazione a della casa familiare sita in Badesi in via L. Parte_1
Da Vinci n. 4, nella quale abiterà insieme ai due figli minori;
5. DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo della separazione coniugale, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6. CONDANNA al versamento della ulteriore somma di € 250,00 mensili per ogni CP_1
ulteriore violazione delle condizioni patrimoniali (obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli) sopra indicato, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.39 e 614 bis c.p.c.;
7. CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 14/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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