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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA PASETTO, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via C. Scalzi n. 20
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAGNOLINI LORENZA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GALVANI
22, 37016 GARDA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti con deposito del 25.11.2024 hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI congiunte parziali:
pagina 1 di 8 1) Le parti concordano di procedere, entro febbraio 2025 alla divisione dell'immobile cointestato sito in Verona Via Faccio n. 12 così identificato al Catasto fabbricati del Comune di Verona Foglio 266, mapp. 23 sub 4, Via Faccio 12 PS1-2 Cat. A/3 Cl. 4 vani 9,5 acquistato il 26.7.2013 a mezzo atto notaio (Rep. 63239 Racc. 15538) previo relativo Per_1
frazionamento e successivo atto divisionale da effettuarsi a mezzo dei professionisti (tecnico incaricato e notaio) scelti dal sig. che ne sosterrà il relativo costo ed eventuali Pt_1
ulteriori oneri e/o tasse. A tale fine la IG si obbliga a sottoscrivere su CP_1
semplice richiesta del sig. ogni documento e atto necessario o comunque Pt_1
funzionale al raggiungimento della divisione immobiliare.
2) Con la divisione al sig. verrà attribuita la proprietà esclusiva dell'appartamento Pt_2
al piano primo mentre alla IG verrà attribuita la proprietà esclusiva di CP_1
quello al piano secondo. La cantina più grande sarà attribuita in proprietà alla IG
con diritto di uso del sig. fino alla successiva vendita del proprio CP_1 Pt_1
appartamento.
3) Al momento del frazionamento e divisione dell'immobile, le utenze dell'immobile verranno separate (ovvero ciascun appartamento verrà dotato di propri contatori) con la conseguente
e inerente spesa per l'operazione a carico del sig. A tale fine la IG Pt_1
si obbliga a sottoscrivere su semplice richiesta del sig. ogni documento CP_1 Pt_1
e atto necessario o comunque funzionale al raggiungimento della divisione/separazione delle utenze.
4) Con decorrenza dalla separazione delle utenze, ciascuna parte provvederà a sostenere esclusivamente gli oneri per le utenze dell'appartamento dalla stessa parte occupato.
5) Il sig. divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento al piano primo, Pt_1
provvederà a metterlo in vendita impegnandosi contestualmente alla vendita ad estinguere
l'intero mutuo ipotecario di gravante sull'intero immobile di Via Faccio n. 12, CP_2 liberando così anche l'appartamento al secondo piano attribuito in proprietà alla IG
; fino alla vendita e all'estinzione del mutuo il sig. si farà carico di CP_1 Pt_1 pagare la rata di mutuo gravante sull'immobile oggetto di accordo, anche dopo la divisione, per intero al 100%.
6) Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui il sig. per qualsiasi ragione si renda Pt_1
inadempiente al pagamento del mutuo successivamente alla divisione dell'immobile, alla
pagina 2 di 8 IG dovrà essere intestato l'appartamento che non risulterà venduto in sede CP_1
esecutiva ed il residuo del ricavato dalla vendita esecutiva verrà attribuito al sig. Pt_1
7) Il sig. a titolo di assegno divorzile una tantum si obbliga 1) all'attribuzione Pt_1 dell'appartamento al piano secondo in proprietà esclusiva alla IG senza CP_1
alcun esborso per la medesima;
2) a versare alla IG , che accetta, la somma CP_1
di euro 11.000,00 omnia, somma che verrà così versata: euro 4.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo, la cui sottoscrizione ne costituisce quietanza;
euro 7.000,00 a mezzo pagamento raterale dell'importo di euro 750,00 mensili con decorrenza dal 15 gennaio 2025;
3) il sig. rinuncia ad ogni pretesa creditoria per il pagamento del mutuo fino ad Pt_1
estinzione dello stesso e alle utenze pagate fino alla suddivisione dei contatori. In ogni caso il sig. si impegna a saldare in unica soluzione le residue rate relative dell'importo di Pt_1
euro 11.000,00 al momento della vendita dell'immobile a sé intestato, se tale momento sarà precedente all'integrale pagamento. La IG rinuncia ad ogni ulteriore pretesa CP_1
di mantenimento a suo favore.
8) Le parti dichiarano fin d'ora di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della
Legge n. 74 del 06/03/1987.
9) Le parti danno atto che il trasferimento della proprietà di cui sopra non costituisce atto di liberalità ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione consensuale del procedimento di divorzio.
10) All'udienza del 26 novembre 2024 nella causa sub RG 2601/2023, la IG rinuncerà all'assegnazione della casa coniugale in relazione all'appartamento al piano primo abitato dal sig. e al contributo al mantenimento personale mensile richiesto e le parti Pt_1
provvederanno al deposito del presente accordo. Le parti chiederanno in ogni caso la compensazione delle spese di causa.
11) Nel caso in cui la IG rifiuti di addivenire al frazionamento e/o ad una CP_1 divisione congiunta dell'immobile e/o ad una divisione delle utenze di Via Faccio come sopra indicato o non rinunci alle domande proposte nel giudizio di divorzio come indicato al precedente punto 10), verrà meno ogni obbligazione prevista a carico del sig. Pt_1
verso la IG che dovrà restituire ogni somma percepita dal sig. in CP_1 Pt_1
forza del presente accordo, senza alcuna rinuncia al recupero del credito pregressi per mutuo
pagina 3 di 8 ed utenze pagate. Gli appuntamenti per il frazionamento e la divisione presso i professionisti dovranno essere comunicati tramite i legali.
12) Con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi causa o ragione le une dalle altre.
13) Le parti quindi si impegnano a precisare in modo conforme prima dell'udienza del 26 novembre 2024 nella causa sub RG 2601/2023 riportando i punti da n. 1 a n. 13. Le parti chiederanno in ogni caso la compensazione delle spese di causa riservandosi ogni domanda già formulata in ordine ai figli”.
Le parti hanno invece mantenuto distinte conclusioni in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, rispettivamente: il ricorrente per la revoca del contributo al mantenimento della LI;
la resistente per il mantenimento del contributo già previsto a carico del padre. Per_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 296/2024 r. sent., pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il
3.02.2024 e passata in giudicao, è sata dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il
20/11/2004 tra ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma XII, l. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, fermi, per l'intanto, i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti con l'ordinanza depositata il 13.11.2023.
A fronte di posizioni mantenutesi difformi nel corso del procedimento, le parti hanno infine depositato il 25.11.2024 le conclusioni congiunte parziali riportate in epigrafe, raggiunte nell'ambito di un procedimento di mediazione relativo alla divisione dell'abitazione familiare in compoprietà tra i coniugi, nelle quali si dà comunque conto che le parti avrebbero precisato diverse conclusioni riguardo al mantenimento dei figli.
Preso atto delle altre intese raggiunte delle parti, vanno qui recepite le conclusioni congiunte riguardanti le sorti dell'abitazione familiare e le attribuzioni patrimoniali in favore della resistente/convenuta a titolo di assegno divorzile una tantum, di cui al punto 7 delle conclusioni. La determinazione, considerate le evidenze documentali ed istruttorie, appare equa e va quindi recepita. Si prende atto degli ulteriori accordi raggiunti.
Restano invece da decidere le domande relative al mantenimento dei figli, , nato il Per_3
nato il [...], e , nata il [...]. Per_2
pagina 4 di 8 Nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti è stato stabilito, a conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale, l'obbligo carico del ricorrente di versare alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della LI la somma di euro 300,00 Per_2
mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese. E' stato a carico del ricorrente il mantenimento integrale del figlio , che prevalentemente con lui. A Per_3
differenza delle condizioni di separazione, sono state poste a carico del padre per il 100% anche spese straordinarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, considerato lo stato di inoccupazione della resistente, lo stato depressivo documentato all'inizio del procedimento, e, ancora, la cessazione – dovuta alla crisi coniugale – Parte dell'attività di che alla aveva precedentemente intrapreso presso l'abitazione familiare.
Quanto alla posizione di , il figlio maggiore, ambo le parti concordano per l'assenza Per_3
di autosufficienza economica. Sono emerse in corso di causa gravi problematiche psicologiche del giovane, che dal giorno 11.09.2023 è stato ricoverato sino al 9.10.2023 nel reparto di psichiatria dell'Ospedale Borgo Trento di Verona, in cui è stato condotto tramite
118 perché trovato in stato di esotossicosi alcolica mentre stringeva una corda attorno al collo
(si veda il doc. 54 rel. psichiatrica, in cui si consiglia una presa in carico terapeutica, e si formula diagnosi di disturbi borderline, evitante e narcisistico di personalià). Negli stessi scritti conclusivi delle parti non è in alcun modo in contestazione la non autosufficienza del figlio, né la sua attuale impossibilità di procurarsi un'occcupazione che lo renda autonomo.
È invece in relazione alla LI , come detto nata il [...], da poco Per_2
diciannovenne, di cui, sul finire della causa, il padre ha sostenuto la sopravvenuta indipendenza, con richiesta di elisione del contributo al mantenimento. A base della richiesta ha chiarito all'udienza del 26.11.2024 (fissata per la remissione della causa in decisione) di avere egli stesso procurato alla LI un'occasione di lavoro presso uno studio di commercialisti (“Sono stato io a metterla in contatto con dei commercialisti conosciuti perché trovasse lavoro presso qualcuno di loro”), come da contratto depositato in pari data (doc. 45).
Si tratta di un contratto di apprendistato professionalizzante ai fin della qualifica di impiegata di quarto livello della durata di 36 mesi, con retribuzione crescente per quaranta ore settimanali, stipulato il 21 novembre 2024 e con previsione di inizio per il giorno 25.11.2024, ossia dal giorno prima dell'udienza. La convenuta/resistente ha replicato di non essere stata informata, se non all'ultimo, di tale rapporto di lavoro, e che la LI si sarebbe licenziata già
pagina 5 di 8 il giorno stesso, ossia il secondo giorno di lavoro. Il ricorrente ha dato atto del malcontento della LI, a suo dire per le condizioni economiche del contratto, ma di non essere a conoscenza delle dimissioni. E' stato successivamente documentato dalla resistente/convenuta che il rapporto di lavoro è cessato il 27 novembre 2024 per mancato superamento del periodo di prova. Del resto in udienza la convenuta ha precisato che il giorno stessola sarebbe stata accompagnata al lavoro dal fratello , di fatto con l'intenzione di convincerla a Per_3
desistere dal dare le dimissioni. Dalla brevissima durata del rapporto lavorativo, che può dirsi non abbia nemmeno avuto svolgimento, si traggono dubbi sull'effettiva volontà di di Per_2 svolgere l'attività lavorativa reperita dal padre. D'altro canto tale dato non può ritenersi di per sé indice di scarso impegno della LI, posta la giovane età (è da poco maggiorenne) e la recente conclusione degli studi superiori.
Anche , al pari del fratello, non è attualmente autosufficiente sul piano economico. Per_2
Quanto alla posizione reddituale/patrimoniale delle parti, nel corso del procedimento è perdurata la situazione di inoccupazione della resistente, che solo in passato aveva potuto destinare uno dei due appartamenti di cui si compone l'abitazione familiare (per quanto non Parte distinti sul piano catastale) a La IG – dotata di capacità lavorativa generica – nel corso del procedimento ha seguito dei corsi di riqualificazione professionale, e di ciò ha dato prova documentale, ma al momento non ha ancora trovato un impiego. Peraltro è documentato da certificato medico del luglio 2023, come la stessa fosse colpita da sindrome depressiva (doc. 6). Sono inoltre documentate sanzioni amministrative a carico della resistente
Parte per la pregressa attività di Al di là, quindi, della definizione dell'assegno divorzile come concordata tra le parti nelle conclusioni congiunte rassegnate, resta, quanto alla necessità di disporre in ordine agli oneri di mantenimento dei figli, la diseguaglianza patrimoniale/reddituale con il ricorrente, che ha una propria attività lavorativa, svolgentesi anche all'estero, che consta gli consenta introiti adeguati. Va confermato quanto già indicato a motivazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti a proposito dei significativi bonifici in entrata riscontrati nei suoi conti correnti.
Non vi sono istanze di modifica di quanto stabilito circa il mantenimento del figlio , Per_3
che vive prevalentemente con il ricorrente, sì che va confermato che esso, incluse le spese accessorie e straordinarie, resti a carico del padre.
pagina 6 di 8 D'altro canto le complessive condizioni in cui attualmente versa la resistente/convenuta, con cui coabita la LI, che, come anticipato, non può dirsi autosufficiente sul piano economico, non sono tali da consentrile – priva, come attualmente è e non per propria inerzia, di un reddito proprio – di contribuire al suo mantenimento.
Anche quanto a , va confermato quanto già disposto in via provvisoria ed urgente, in Per_2
cui si è richiamato il contenuto sul punto degli accordi di separazione consensuale, ossia che il padre contribuisca al suo mantenimento a mezzo versamento di euro 300,00, mensili alla madre, oltre rivalutazione annuale Istat. Va altresì confermato che il padre ne sostenga al100% le spese accessorie, come disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
La circostanza che il padre sia in grado di contribuire con tale esborso si trae da quanto dallo stesso dichiarato in udienza, sulla sua disponibilità ad integrare la retribuzione che sarebbe stata percepita dalla LI se il rapporto di lavoro avesse avesse avuto inizio (“Io ho detto a mia LI che fino a che non avrà uno stipendio di 1.000,00 euro io stesso sono disponibile a darle la differenza per raggiungere 1.000,00 euro a stessa, ed è un accordo che Per_2 abbiamo raggiunto tra di noi”).
Quanto alle spese di lite, debbono essere recepiti gli accordi per l'integrale compensazione, di cui alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che esse stesse hanno espressamente esteso anche alle domande su cui hanno formulate conclusioni distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Recepisce le conclusioni congiunte parziali riportate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
2) Conferma a carico del ricorrente l'integrale mantenimento, anche quanto a spese accessorie/straordinarie, del figlio;
Per_3
3) Conferma a carico del ricorrente la corresponsione alla convenuta/resistente quale contributo al mantenimento della LI , che vive prevalentemente presso di Per_2 lei, dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, come già previsto nel decreto di omologa della separazione personale e con le modalità ivi previste, e 100% delle spese accessorie e straordinarie, come da provvedimenti pagina 7 di 8 temporanei ed urgenti adottati nel presente procedimento;
4) Come da intese tra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTA PASETTO, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via C. Scalzi n. 20
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAGNOLINI LORENZA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GALVANI
22, 37016 GARDA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti con deposito del 25.11.2024 hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI congiunte parziali:
pagina 1 di 8 1) Le parti concordano di procedere, entro febbraio 2025 alla divisione dell'immobile cointestato sito in Verona Via Faccio n. 12 così identificato al Catasto fabbricati del Comune di Verona Foglio 266, mapp. 23 sub 4, Via Faccio 12 PS1-2 Cat. A/3 Cl. 4 vani 9,5 acquistato il 26.7.2013 a mezzo atto notaio (Rep. 63239 Racc. 15538) previo relativo Per_1
frazionamento e successivo atto divisionale da effettuarsi a mezzo dei professionisti (tecnico incaricato e notaio) scelti dal sig. che ne sosterrà il relativo costo ed eventuali Pt_1
ulteriori oneri e/o tasse. A tale fine la IG si obbliga a sottoscrivere su CP_1
semplice richiesta del sig. ogni documento e atto necessario o comunque Pt_1
funzionale al raggiungimento della divisione immobiliare.
2) Con la divisione al sig. verrà attribuita la proprietà esclusiva dell'appartamento Pt_2
al piano primo mentre alla IG verrà attribuita la proprietà esclusiva di CP_1
quello al piano secondo. La cantina più grande sarà attribuita in proprietà alla IG
con diritto di uso del sig. fino alla successiva vendita del proprio CP_1 Pt_1
appartamento.
3) Al momento del frazionamento e divisione dell'immobile, le utenze dell'immobile verranno separate (ovvero ciascun appartamento verrà dotato di propri contatori) con la conseguente
e inerente spesa per l'operazione a carico del sig. A tale fine la IG Pt_1
si obbliga a sottoscrivere su semplice richiesta del sig. ogni documento CP_1 Pt_1
e atto necessario o comunque funzionale al raggiungimento della divisione/separazione delle utenze.
4) Con decorrenza dalla separazione delle utenze, ciascuna parte provvederà a sostenere esclusivamente gli oneri per le utenze dell'appartamento dalla stessa parte occupato.
5) Il sig. divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento al piano primo, Pt_1
provvederà a metterlo in vendita impegnandosi contestualmente alla vendita ad estinguere
l'intero mutuo ipotecario di gravante sull'intero immobile di Via Faccio n. 12, CP_2 liberando così anche l'appartamento al secondo piano attribuito in proprietà alla IG
; fino alla vendita e all'estinzione del mutuo il sig. si farà carico di CP_1 Pt_1 pagare la rata di mutuo gravante sull'immobile oggetto di accordo, anche dopo la divisione, per intero al 100%.
6) Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui il sig. per qualsiasi ragione si renda Pt_1
inadempiente al pagamento del mutuo successivamente alla divisione dell'immobile, alla
pagina 2 di 8 IG dovrà essere intestato l'appartamento che non risulterà venduto in sede CP_1
esecutiva ed il residuo del ricavato dalla vendita esecutiva verrà attribuito al sig. Pt_1
7) Il sig. a titolo di assegno divorzile una tantum si obbliga 1) all'attribuzione Pt_1 dell'appartamento al piano secondo in proprietà esclusiva alla IG senza CP_1
alcun esborso per la medesima;
2) a versare alla IG , che accetta, la somma CP_1
di euro 11.000,00 omnia, somma che verrà così versata: euro 4.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo, la cui sottoscrizione ne costituisce quietanza;
euro 7.000,00 a mezzo pagamento raterale dell'importo di euro 750,00 mensili con decorrenza dal 15 gennaio 2025;
3) il sig. rinuncia ad ogni pretesa creditoria per il pagamento del mutuo fino ad Pt_1
estinzione dello stesso e alle utenze pagate fino alla suddivisione dei contatori. In ogni caso il sig. si impegna a saldare in unica soluzione le residue rate relative dell'importo di Pt_1
euro 11.000,00 al momento della vendita dell'immobile a sé intestato, se tale momento sarà precedente all'integrale pagamento. La IG rinuncia ad ogni ulteriore pretesa CP_1
di mantenimento a suo favore.
8) Le parti dichiarano fin d'ora di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della
Legge n. 74 del 06/03/1987.
9) Le parti danno atto che il trasferimento della proprietà di cui sopra non costituisce atto di liberalità ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione consensuale del procedimento di divorzio.
10) All'udienza del 26 novembre 2024 nella causa sub RG 2601/2023, la IG rinuncerà all'assegnazione della casa coniugale in relazione all'appartamento al piano primo abitato dal sig. e al contributo al mantenimento personale mensile richiesto e le parti Pt_1
provvederanno al deposito del presente accordo. Le parti chiederanno in ogni caso la compensazione delle spese di causa.
11) Nel caso in cui la IG rifiuti di addivenire al frazionamento e/o ad una CP_1 divisione congiunta dell'immobile e/o ad una divisione delle utenze di Via Faccio come sopra indicato o non rinunci alle domande proposte nel giudizio di divorzio come indicato al precedente punto 10), verrà meno ogni obbligazione prevista a carico del sig. Pt_1
verso la IG che dovrà restituire ogni somma percepita dal sig. in CP_1 Pt_1
forza del presente accordo, senza alcuna rinuncia al recupero del credito pregressi per mutuo
pagina 3 di 8 ed utenze pagate. Gli appuntamenti per il frazionamento e la divisione presso i professionisti dovranno essere comunicati tramite i legali.
12) Con il puntuale adempimento di quanto sopra previsto le parti danno atto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi causa o ragione le une dalle altre.
13) Le parti quindi si impegnano a precisare in modo conforme prima dell'udienza del 26 novembre 2024 nella causa sub RG 2601/2023 riportando i punti da n. 1 a n. 13. Le parti chiederanno in ogni caso la compensazione delle spese di causa riservandosi ogni domanda già formulata in ordine ai figli”.
Le parti hanno invece mantenuto distinte conclusioni in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, rispettivamente: il ricorrente per la revoca del contributo al mantenimento della LI;
la resistente per il mantenimento del contributo già previsto a carico del padre. Per_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 296/2024 r. sent., pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il
3.02.2024 e passata in giudicao, è sata dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il
20/11/2004 tra ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma XII, l. 898/70, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande, fermi, per l'intanto, i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti con l'ordinanza depositata il 13.11.2023.
A fronte di posizioni mantenutesi difformi nel corso del procedimento, le parti hanno infine depositato il 25.11.2024 le conclusioni congiunte parziali riportate in epigrafe, raggiunte nell'ambito di un procedimento di mediazione relativo alla divisione dell'abitazione familiare in compoprietà tra i coniugi, nelle quali si dà comunque conto che le parti avrebbero precisato diverse conclusioni riguardo al mantenimento dei figli.
Preso atto delle altre intese raggiunte delle parti, vanno qui recepite le conclusioni congiunte riguardanti le sorti dell'abitazione familiare e le attribuzioni patrimoniali in favore della resistente/convenuta a titolo di assegno divorzile una tantum, di cui al punto 7 delle conclusioni. La determinazione, considerate le evidenze documentali ed istruttorie, appare equa e va quindi recepita. Si prende atto degli ulteriori accordi raggiunti.
Restano invece da decidere le domande relative al mantenimento dei figli, , nato il Per_3
nato il [...], e , nata il [...]. Per_2
pagina 4 di 8 Nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti è stato stabilito, a conferma di quanto già previsto in sede di separazione consensuale, l'obbligo carico del ricorrente di versare alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della LI la somma di euro 300,00 Per_2
mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese. E' stato a carico del ricorrente il mantenimento integrale del figlio , che prevalentemente con lui. A Per_3
differenza delle condizioni di separazione, sono state poste a carico del padre per il 100% anche spese straordinarie per i figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, considerato lo stato di inoccupazione della resistente, lo stato depressivo documentato all'inizio del procedimento, e, ancora, la cessazione – dovuta alla crisi coniugale – Parte dell'attività di che alla aveva precedentemente intrapreso presso l'abitazione familiare.
Quanto alla posizione di , il figlio maggiore, ambo le parti concordano per l'assenza Per_3
di autosufficienza economica. Sono emerse in corso di causa gravi problematiche psicologiche del giovane, che dal giorno 11.09.2023 è stato ricoverato sino al 9.10.2023 nel reparto di psichiatria dell'Ospedale Borgo Trento di Verona, in cui è stato condotto tramite
118 perché trovato in stato di esotossicosi alcolica mentre stringeva una corda attorno al collo
(si veda il doc. 54 rel. psichiatrica, in cui si consiglia una presa in carico terapeutica, e si formula diagnosi di disturbi borderline, evitante e narcisistico di personalià). Negli stessi scritti conclusivi delle parti non è in alcun modo in contestazione la non autosufficienza del figlio, né la sua attuale impossibilità di procurarsi un'occcupazione che lo renda autonomo.
È invece in relazione alla LI , come detto nata il [...], da poco Per_2
diciannovenne, di cui, sul finire della causa, il padre ha sostenuto la sopravvenuta indipendenza, con richiesta di elisione del contributo al mantenimento. A base della richiesta ha chiarito all'udienza del 26.11.2024 (fissata per la remissione della causa in decisione) di avere egli stesso procurato alla LI un'occasione di lavoro presso uno studio di commercialisti (“Sono stato io a metterla in contatto con dei commercialisti conosciuti perché trovasse lavoro presso qualcuno di loro”), come da contratto depositato in pari data (doc. 45).
Si tratta di un contratto di apprendistato professionalizzante ai fin della qualifica di impiegata di quarto livello della durata di 36 mesi, con retribuzione crescente per quaranta ore settimanali, stipulato il 21 novembre 2024 e con previsione di inizio per il giorno 25.11.2024, ossia dal giorno prima dell'udienza. La convenuta/resistente ha replicato di non essere stata informata, se non all'ultimo, di tale rapporto di lavoro, e che la LI si sarebbe licenziata già
pagina 5 di 8 il giorno stesso, ossia il secondo giorno di lavoro. Il ricorrente ha dato atto del malcontento della LI, a suo dire per le condizioni economiche del contratto, ma di non essere a conoscenza delle dimissioni. E' stato successivamente documentato dalla resistente/convenuta che il rapporto di lavoro è cessato il 27 novembre 2024 per mancato superamento del periodo di prova. Del resto in udienza la convenuta ha precisato che il giorno stessola sarebbe stata accompagnata al lavoro dal fratello , di fatto con l'intenzione di convincerla a Per_3
desistere dal dare le dimissioni. Dalla brevissima durata del rapporto lavorativo, che può dirsi non abbia nemmeno avuto svolgimento, si traggono dubbi sull'effettiva volontà di di Per_2 svolgere l'attività lavorativa reperita dal padre. D'altro canto tale dato non può ritenersi di per sé indice di scarso impegno della LI, posta la giovane età (è da poco maggiorenne) e la recente conclusione degli studi superiori.
Anche , al pari del fratello, non è attualmente autosufficiente sul piano economico. Per_2
Quanto alla posizione reddituale/patrimoniale delle parti, nel corso del procedimento è perdurata la situazione di inoccupazione della resistente, che solo in passato aveva potuto destinare uno dei due appartamenti di cui si compone l'abitazione familiare (per quanto non Parte distinti sul piano catastale) a La IG – dotata di capacità lavorativa generica – nel corso del procedimento ha seguito dei corsi di riqualificazione professionale, e di ciò ha dato prova documentale, ma al momento non ha ancora trovato un impiego. Peraltro è documentato da certificato medico del luglio 2023, come la stessa fosse colpita da sindrome depressiva (doc. 6). Sono inoltre documentate sanzioni amministrative a carico della resistente
Parte per la pregressa attività di Al di là, quindi, della definizione dell'assegno divorzile come concordata tra le parti nelle conclusioni congiunte rassegnate, resta, quanto alla necessità di disporre in ordine agli oneri di mantenimento dei figli, la diseguaglianza patrimoniale/reddituale con il ricorrente, che ha una propria attività lavorativa, svolgentesi anche all'estero, che consta gli consenta introiti adeguati. Va confermato quanto già indicato a motivazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti a proposito dei significativi bonifici in entrata riscontrati nei suoi conti correnti.
Non vi sono istanze di modifica di quanto stabilito circa il mantenimento del figlio , Per_3
che vive prevalentemente con il ricorrente, sì che va confermato che esso, incluse le spese accessorie e straordinarie, resti a carico del padre.
pagina 6 di 8 D'altro canto le complessive condizioni in cui attualmente versa la resistente/convenuta, con cui coabita la LI, che, come anticipato, non può dirsi autosufficiente sul piano economico, non sono tali da consentrile – priva, come attualmente è e non per propria inerzia, di un reddito proprio – di contribuire al suo mantenimento.
Anche quanto a , va confermato quanto già disposto in via provvisoria ed urgente, in Per_2
cui si è richiamato il contenuto sul punto degli accordi di separazione consensuale, ossia che il padre contribuisca al suo mantenimento a mezzo versamento di euro 300,00, mensili alla madre, oltre rivalutazione annuale Istat. Va altresì confermato che il padre ne sostenga al100% le spese accessorie, come disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
La circostanza che il padre sia in grado di contribuire con tale esborso si trae da quanto dallo stesso dichiarato in udienza, sulla sua disponibilità ad integrare la retribuzione che sarebbe stata percepita dalla LI se il rapporto di lavoro avesse avesse avuto inizio (“Io ho detto a mia LI che fino a che non avrà uno stipendio di 1.000,00 euro io stesso sono disponibile a darle la differenza per raggiungere 1.000,00 euro a stessa, ed è un accordo che Per_2 abbiamo raggiunto tra di noi”).
Quanto alle spese di lite, debbono essere recepiti gli accordi per l'integrale compensazione, di cui alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che esse stesse hanno espressamente esteso anche alle domande su cui hanno formulate conclusioni distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) Recepisce le conclusioni congiunte parziali riportate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
2) Conferma a carico del ricorrente l'integrale mantenimento, anche quanto a spese accessorie/straordinarie, del figlio;
Per_3
3) Conferma a carico del ricorrente la corresponsione alla convenuta/resistente quale contributo al mantenimento della LI , che vive prevalentemente presso di Per_2 lei, dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, come già previsto nel decreto di omologa della separazione personale e con le modalità ivi previste, e 100% delle spese accessorie e straordinarie, come da provvedimenti pagina 7 di 8 temporanei ed urgenti adottati nel presente procedimento;
4) Come da intese tra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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