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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1490/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FIORICA ALFONSO e Parte_1
CUCCHIARA MARIA CRISTINA
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
, Controparte_2 Controparte_3
- contumace-
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 16.1.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la ricorrente in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2021 90008220 38, notificatale in data 1.10.2021, al fine di sentire dichiarare la non debenza dei crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
59120140000394160000; 59120140001023429000, 59120150001135113000, 59120160000176380000 per un totale di € 24.137,33, a titolo di contributi IVS fissi/entro il minimale, sanzioni e interessi relativi a periodi dal 2013 al 2015.
A sostegno della pretesa, l'opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione dei crediti essendo decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995, e ciò anche considerando quale dies a quo la data di notifica dei rispettivi titoli riportata nella intimazione di pagamento;
ha poi contestato la fondatezza della pretesa creditoria non risultando la prova del credito contributivo.
Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_4 fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
(ora innanzi non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_2 CP_5
stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, in accoglimento della richiesta avanzata da , il giudicante ha CP_1
ordinato ad di esibire gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti portati nella CP_5
intimazione di pagamento, indicando in la parte tenuta alla notifica della relativa CP_1
ordinanza.
All'udienza del 12.10.2023, preso atto che non aveva provveduto alla notifica della CP_1
suddetta ordinanza, la causa è stata rinviata e quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è in parte fondato.
eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva portata nella Parte_1
intimazione di pagamento, maturata successivamente alla formazione degli avvisi di addebito.
Trattandosi di avvisi riguardanti l'omesso versamento di contributi previdenziali, la fattispecie applicabile è l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Pag. 2 di 8 Ciò premesso, costituendosi in giudizio, ha provato la notifica degli avvisi di addebito CP_1
contenuti nella intimazione di pagamento, idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Quanto all'avviso di addebito n. 59120140000394160000, relativo ai contributi in misura fissa periodo gennaio – marzo 2013, ha depositato avviso di ricevimento che dimostra la CP_1
notifica a mezzo posta avvenuta il 31.5.2014.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito 59120140001023429 000, relativo ai contributi in misura fissa per il periodo ottobre – dicembre 2013, ha depositato avviso di ricevimento CP_1
che dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta il 3.10.2014.
Quanto agli avvisi di addebito 59120150001135113000 (riferiti al periodo da luglio a dicembre 2014) e 59120160000176380000 (periodo da gennaio a dicembre 2015), ha CP_1
depositato file in formato.xml delle ricevute di accettazione e consegna delle PEC del
27.10.2015 (relativa all'avviso 591 2015 00011351 13 000) e del 3.4.2016
(59120160000176380000), aventi ad oggetto “avvisi di addebito – artigiani” indirizzati a
Email_1
Deve ritenersi raggiunta la prova della notifica dei due ultimi avvisi menzionati, considerato che file xml rientra tra quelli consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (cfr. art 13 del Provvedimento 16 aprile 2014 “Specifiche tecniche previste dall'art. 34,
c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”) e che la opponente non ha mai contestato la riferibilità dell'indirizzo
alla medesima. Email_1
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (cfr. Cass. 25819/2017).
Devono inoltre ritenersi certamente operanti, anche alla notifica a mezzo PEC, i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di notifica a mezzo posta, secondo cui “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta
Pag. 3 di 8 e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. 24149/2018;
Cass. 10630/2015).
Nel caso di specie, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna delle PEC in CP_1
formato xml e la copia degli avvisi di addebito (rectius atti interruttivi della prescrizione), sicché era semmai la convenuta a dover superare la presunzione di corrispondenza tra quanto notificatole a mezzo PEC e gli avvisi di addebito prodotti. Sul punto, parte ricorrente nulla tuttavia ha dedotto. Risulta pertanto irrilevante che non siano state prodotte in giudizio le ricevute in formato eml. della ricevuta di consegna, la cui produzione avrebbe consentito la verifica giudiziale del contenuto della busta telematica, verifica che, in assenza di alcuna deduzione attorea idonea a superare il meccanismo presuntivo sopra delineato, non appare necessaria.
Appurata la notifica degli avvisi di addebito, non rimane che verificare la tempestività della notificazione della intimazione di pagamento avvenuta il 10.10.2021.
Ebbene, i contributi portati negli avvisi di addebito 59120140000394160000,
59120140001023429 000 devono ritenersi prescritti tenuto conto che è decorso il termine di 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica della intimazione di pagamento. Era onere delle convenute fornire prova di atti interruttivi prima del decorso del quinquennio
(31.5.2019 e 3.10.2019) ma nessuna prova è stata fornita da rimasta contumace, né da CP_5
che, onerata ai sensi dell'art. 95 disp. att. c.p.c., non ha provveduto a notificare ad CP_1
l'ordinanza con cui è stata disposto l'ordine di esibizione degli eventuali atti CP_5
interruttivi.
Diversamente non risultano prescritti i contributi portati negli avvisi di addebito n.
59120150001135113000 (riferiti a contributi dal luglio al dicembre 2014), e n.
59120160000176380000 (da gennaio a dicembre 2015), considerato che dalla data di notifica degli atti interruttivi (27.10.2015 e 3.4.2016), prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid 19, che ha sospeso i termini di prescrizione (confr. 37 D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020 (per 129 giorni) e dall'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e art. 68
D.L. 18/2020 (per i carichi affidati alla riscossione).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020
– 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pag. 5 di 8 Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_6
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione per la riscossione dei contributi contenuti negli avvisi di addebito 59120150001135113000 e n. 59120160000176380000, andavano a scadere il 25.10.2020 e il 3.4.2021 (5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito), periodo compreso in quello di sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e pertanto da intendersi prorogati al 31.12.2023 in forza del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 interamente richiamato dall'art. 68 d.l.
18/2020). Ne consegue che alla data di notifica della intimazione di pagamento (1.10.2021) i contributi non erano prescritti.
Parte opponente si duole altresì della mancata prova del credito contenuto nella intimazione di pagamento, in particolare perché “l' si limita a riportare gli estremi degli Controparte_7
avvisi di addebito che ne costituirebbero il presupposto omettendo di allegarli. La mancata allegazione degli atti che ne costituirebbero il presupposto e, comunque, la mancata indicazione degli elementi identificativi della pretesa e i relativi criteri di calcolo delle singole poste di preteso credito non permettono di accertare ed occorrendo, verificare sia misura che debenza, ad ogni utile e consequenziale effetto.
Il motivo di opposizione è inammissibile.
La mancata impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999, pacificamente perentorio, ha prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo in essi contenuto. In conseguenza: deve ritenersi inammissibile ogni contestazione volta a rimettere in discussione il merito della pretesa contributiva sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, diversamente opinando si realizzerebbe una palese
Pag. 6 di 8 violazione del termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'opposizione opposizione di merito ai sensi del succitato art. 24.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento nella parte in cui contiene solo gli estremi del titolo presupposto (senza allegarlo) è del tutto conforme al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell' del 17.2.2015, richiamato dall'art., 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la prescrizione dei contributi di cui agli avvisi di addebito: 59120140000394160000;
59120140001023429000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad parte processuale, che CP_5
avendo notificato la intimazione di pagamento oltre il termine prescrizionale, ha dato causa all'odierno giudizio e sono liquidate tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
L'accoglimento parziale della opposizione giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
Vanno invece compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e . CP_1
Spese distratte a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contenuti negli avvisi di addebito
59120140000394160000; 59120140001023429000 che per l'effetto annulla;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara la compensazione nella misura di ½ delle spese di lite tra la ricorrente e CP_5 liquidate per l'intero in € 3.000,00 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento della rimanente parte di € 1.500,00, con distrazione a favore di procuratori antistatari.
Spese compensate tra la opponente e . CP_1
Pag. 7 di 8 Così deciso in Sciacca, 17/02/2025
Pag. 8 di 8
Il Giudice
Leonardo Modica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FIORICA ALFONSO e Parte_1
CUCCHIARA MARIA CRISTINA
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
, Controparte_2 Controparte_3
- contumace-
OGGETTO: opposizione intimazione pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 16.1.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la ricorrente in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2021 90008220 38, notificatale in data 1.10.2021, al fine di sentire dichiarare la non debenza dei crediti portati nei seguenti avvisi di addebito:
59120140000394160000; 59120140001023429000, 59120150001135113000, 59120160000176380000 per un totale di € 24.137,33, a titolo di contributi IVS fissi/entro il minimale, sanzioni e interessi relativi a periodi dal 2013 al 2015.
A sostegno della pretesa, l'opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione dei crediti essendo decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995, e ciò anche considerando quale dies a quo la data di notifica dei rispettivi titoli riportata nella intimazione di pagamento;
ha poi contestato la fondatezza della pretesa creditoria non risultando la prova del credito contributivo.
Si è costituito in giudizio contestando la Controparte_4 fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
(ora innanzi non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_2 CP_5
stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, in accoglimento della richiesta avanzata da , il giudicante ha CP_1
ordinato ad di esibire gli atti interruttivi della prescrizione dei crediti portati nella CP_5
intimazione di pagamento, indicando in la parte tenuta alla notifica della relativa CP_1
ordinanza.
All'udienza del 12.10.2023, preso atto che non aveva provveduto alla notifica della CP_1
suddetta ordinanza, la causa è stata rinviata e quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è in parte fondato.
eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva portata nella Parte_1
intimazione di pagamento, maturata successivamente alla formazione degli avvisi di addebito.
Trattandosi di avvisi riguardanti l'omesso versamento di contributi previdenziali, la fattispecie applicabile è l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Pag. 2 di 8 Ciò premesso, costituendosi in giudizio, ha provato la notifica degli avvisi di addebito CP_1
contenuti nella intimazione di pagamento, idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Quanto all'avviso di addebito n. 59120140000394160000, relativo ai contributi in misura fissa periodo gennaio – marzo 2013, ha depositato avviso di ricevimento che dimostra la CP_1
notifica a mezzo posta avvenuta il 31.5.2014.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito 59120140001023429 000, relativo ai contributi in misura fissa per il periodo ottobre – dicembre 2013, ha depositato avviso di ricevimento CP_1
che dimostra la notifica a mezzo posta avvenuta il 3.10.2014.
Quanto agli avvisi di addebito 59120150001135113000 (riferiti al periodo da luglio a dicembre 2014) e 59120160000176380000 (periodo da gennaio a dicembre 2015), ha CP_1
depositato file in formato.xml delle ricevute di accettazione e consegna delle PEC del
27.10.2015 (relativa all'avviso 591 2015 00011351 13 000) e del 3.4.2016
(59120160000176380000), aventi ad oggetto “avvisi di addebito – artigiani” indirizzati a
Email_1
Deve ritenersi raggiunta la prova della notifica dei due ultimi avvisi menzionati, considerato che file xml rientra tra quelli consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (cfr. art 13 del Provvedimento 16 aprile 2014 “Specifiche tecniche previste dall'art. 34,
c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”) e che la opponente non ha mai contestato la riferibilità dell'indirizzo
alla medesima. Email_1
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (cfr. Cass. 25819/2017).
Devono inoltre ritenersi certamente operanti, anche alla notifica a mezzo PEC, i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di notifica a mezzo posta, secondo cui “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta
Pag. 3 di 8 e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. 24149/2018;
Cass. 10630/2015).
Nel caso di specie, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna delle PEC in CP_1
formato xml e la copia degli avvisi di addebito (rectius atti interruttivi della prescrizione), sicché era semmai la convenuta a dover superare la presunzione di corrispondenza tra quanto notificatole a mezzo PEC e gli avvisi di addebito prodotti. Sul punto, parte ricorrente nulla tuttavia ha dedotto. Risulta pertanto irrilevante che non siano state prodotte in giudizio le ricevute in formato eml. della ricevuta di consegna, la cui produzione avrebbe consentito la verifica giudiziale del contenuto della busta telematica, verifica che, in assenza di alcuna deduzione attorea idonea a superare il meccanismo presuntivo sopra delineato, non appare necessaria.
Appurata la notifica degli avvisi di addebito, non rimane che verificare la tempestività della notificazione della intimazione di pagamento avvenuta il 10.10.2021.
Ebbene, i contributi portati negli avvisi di addebito 59120140000394160000,
59120140001023429 000 devono ritenersi prescritti tenuto conto che è decorso il termine di 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito alla notifica della intimazione di pagamento. Era onere delle convenute fornire prova di atti interruttivi prima del decorso del quinquennio
(31.5.2019 e 3.10.2019) ma nessuna prova è stata fornita da rimasta contumace, né da CP_5
che, onerata ai sensi dell'art. 95 disp. att. c.p.c., non ha provveduto a notificare ad CP_1
l'ordinanza con cui è stata disposto l'ordine di esibizione degli eventuali atti CP_5
interruttivi.
Diversamente non risultano prescritti i contributi portati negli avvisi di addebito n.
59120150001135113000 (riferiti a contributi dal luglio al dicembre 2014), e n.
59120160000176380000 (da gennaio a dicembre 2015), considerato che dalla data di notifica degli atti interruttivi (27.10.2015 e 3.4.2016), prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid 19, che ha sospeso i termini di prescrizione (confr. 37 D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020 (per 129 giorni) e dall'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e art. 68
D.L. 18/2020 (per i carichi affidati alla riscossione).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020
– 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pag. 5 di 8 Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_6
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione per la riscossione dei contributi contenuti negli avvisi di addebito 59120150001135113000 e n. 59120160000176380000, andavano a scadere il 25.10.2020 e il 3.4.2021 (5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito), periodo compreso in quello di sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e pertanto da intendersi prorogati al 31.12.2023 in forza del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 interamente richiamato dall'art. 68 d.l.
18/2020). Ne consegue che alla data di notifica della intimazione di pagamento (1.10.2021) i contributi non erano prescritti.
Parte opponente si duole altresì della mancata prova del credito contenuto nella intimazione di pagamento, in particolare perché “l' si limita a riportare gli estremi degli Controparte_7
avvisi di addebito che ne costituirebbero il presupposto omettendo di allegarli. La mancata allegazione degli atti che ne costituirebbero il presupposto e, comunque, la mancata indicazione degli elementi identificativi della pretesa e i relativi criteri di calcolo delle singole poste di preteso credito non permettono di accertare ed occorrendo, verificare sia misura che debenza, ad ogni utile e consequenziale effetto.
Il motivo di opposizione è inammissibile.
La mancata impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999, pacificamente perentorio, ha prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo in essi contenuto. In conseguenza: deve ritenersi inammissibile ogni contestazione volta a rimettere in discussione il merito della pretesa contributiva sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, diversamente opinando si realizzerebbe una palese
Pag. 6 di 8 violazione del termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'opposizione opposizione di merito ai sensi del succitato art. 24.
In ogni caso, l'intimazione di pagamento nella parte in cui contiene solo gli estremi del titolo presupposto (senza allegarlo) è del tutto conforme al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell' del 17.2.2015, richiamato dall'art., 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la prescrizione dei contributi di cui agli avvisi di addebito: 59120140000394160000;
59120140001023429000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad parte processuale, che CP_5
avendo notificato la intimazione di pagamento oltre il termine prescrizionale, ha dato causa all'odierno giudizio e sono liquidate tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
L'accoglimento parziale della opposizione giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
Vanno invece compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e . CP_1
Spese distratte a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contenuti negli avvisi di addebito
59120140000394160000; 59120140001023429000 che per l'effetto annulla;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara la compensazione nella misura di ½ delle spese di lite tra la ricorrente e CP_5 liquidate per l'intero in € 3.000,00 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento della rimanente parte di € 1.500,00, con distrazione a favore di procuratori antistatari.
Spese compensate tra la opponente e . CP_1
Pag. 7 di 8 Così deciso in Sciacca, 17/02/2025
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Il Giudice
Leonardo Modica