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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 492/2021
R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa DA:
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna ed elett.te dom.ta presso i propri uffici in Bologna. Appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Bocchino Enrico ed CP_2 elett.te dom.ta presso la sede amministrativa della società medesima in La Spezia e/o all'indirizzo pec:
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Appellata
rappresentato e difeso dall'Avv. Paganucci Parte_1
Lorenzo, dall'Avv. De Lerma Romita Elena dell'Avvocatura Comunale del Comune di Forlì ed elett.te dom.to presso gli uffici di quest'ultima in Forlì.
Appellato avverso la sentenza n. 690/2020 emessa dal Tribunale di Forlì l'11.9.2020 e pubblicata il 14.9.2020.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, l' Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...]
Forlì, il Comune di Forlì e contestando l'avviso di CP_2 accertamento n. 31 del 7.1.2017, ricevuto dalla medesima in data
16.1.2017, per l'importo complessivo di €72.014,00, a titolo di canone per l'occupazione di spazi pubblici (CO), sanzioni ed interessi. Esponeva, in fatto, che tale occupazione era consistita nel transennamento degli spazi stradali antistanti l'immobile di cui era condomino – e cioè, il Palazzo Uffici Statali di Forlì – in adempimento dell'Ordinanza sindacale del Comune di Forlì n. 59 del
26.10.2016, emessa per talune criticità relative alla stabilità degli intonaci;
che, in data 31.10.2016, l'amministratore del condominio aveva richiesto al Comune di Forlì il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento per finalità di tutela del patrimonio storico e culturale perseguita con l'intervento di transennamento.
Asseriva che, ciò nonostante, in data 9.12.2016 le era pervenuta dal Comune una comunicazione che aveva riaffermato la debenza del canone e, quindi, in data 7.1.2017 era stato notificato l'avviso di accertamento. L' concludeva chiedendo di accertare che l'avviso di CP_1 accertamento n. 31 del 7.1.2017, ricevuto il 16.1.2017, fosse illegittimo e che, conseguentemente, fosse dichiarato che nulla era dovuto dalla medesima a tale titolo.
-Si costituiva in giudizio il Comune di Forlì contestando la domanda avversaria, concludeva chiedendo di dichiarare infondate e/o inammissibili e/o non provate le domande proposte dall' CP_1 nei suoi confronti.
-La rimaneva contumace nel presente grado. CP_2
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava ogni domanda attorea. In particolare, il primo giudice, ricostruita la normativa applicabile alla fattispecie in esame e richiamata la giurisprudenza intervenuta in materia, rilevava la distinzione/separazione del sistema normativo della Tosap rispetto a quello del CO, desumendone l'impossibilità di applicare il regime di esenzione di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993 in materia di CO, essendo stati previsti dall'art. 63 co. 1 del d. lgs. n. 446/1997 come regimi alternativi tra loro. Riteneva altresì legittimo l'art. 27 del Regolamento comunale in relazione all'assenza di una specifica previsione che esentasse dal pagamento del CO le occupazioni realizzate dalle Amministrazioni statali e riteneva non potesse condividersi la pretesa attorea ad un'applicazione analogica dell'art. 49 disposto in materia di Tosap;
ancora, il primo giudice non condivideva le censure di illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per profili di ragionevolezza e proporzionalità, e neppure le asserzioni relative all'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale che prevedeva l'esenzione degli enti pubblici per “finalità di cultura” trattandosi di immobile sottoposto a vincolo architettonico dal D.M. del Ministero dei Beni culturali del 21.12.2004.
-Avverso tale decisione, l' Parte_2 proponeva appello formulando le
[...] seguenti doglianze.
1) Con il primo motivo, la appellante deduceva l'illegittimità del Regolamento del Comune di Forlì in materia di CO con riguardo alla mancata previsione di esenzioni per le amministrazioni statali.
2) Con il secondo motivo, censurava la sentenza in relazione alla ritenuta legittimità dell'assenza di esenzioni per le amministrazioni statali nei Regolamenti comunali in materia di
CO; richiamava altresì la Cass. n. 2174/2020.
In particolare, tra i vari argomenti difensivi sviluppati, si doleva del travisamento delle norme che regolano la potestà regolamentare dei Comuni in materia di CO e, in specie, di quelle relative alla determinazione del perimetro d'applicazione soggettivo del canone;
deduceva che l'esercizio di tale potestà dovesse avvenire nei limiti fissati dalla normativa statale per ciò che attiene ai presupposti di fatto, ai soggetti passivi e all'aliquota massima e che, fra tali limiti, rientrassero le esenzioni soggettive ed oggettive disciplinate a livello statuale come l'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993.
Sosteneva la difesa della appellante che le esenzioni di cui all'art. 49 del decreto menzionato fossero applicabili anche nel caso di CO e che, per le occupazioni poste in essere da amministrazioni dello Stato o suoi organi, oltreché dagli enti territoriali, operasse un'esenzione “assoluta” sull'assunto che Stato ed enti territoriali “godono del beneficio per ragioni puramente soggettive”, senza alcuna limitazione. Deduceva ancora, tra le varie difese, l'illegittimità del
Regolamento comunale in materia di CO per violazione dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 e dell'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993 e che detto regolamento dovesse essere disapplicato.
3) Con il terzo motivo di doglianza, l' allegava CP_1
l'illegittimità della sentenza nel capo in cui il giudice escludeva la violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale CO e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Adduceva, tra i vari argomenti difensivi, che era stato richiesto il pagamento del CO in relazione all'immobile denominato “Palazzo Uffici Statali di Forlì”, sottoposto a vincolo architettonico del Ministero dei Beni culturali con Decreto in data 21.12.2004, e che, per tale ragione, gli interventi per cui era stata realizzata l'occupazione potessero rientrare nelle
“finalità di cultura” che costituiscono un'ipotesi di esenzione di cui all'art. 27 del Regolamento CO del Comune di Forlì.
Osservava l' che, trattandosi di un'esenzione che opera CP_1 oggettivamente, non ricorressero termini di decadenza per la sua segnalazione e, inoltre, rilevava che l'istanza richiamata in questo capo dal primo giudice, presentata in data 2.11.2016 dall'amministratore di condominio, fosse comunque ben precedente l'emissione dell'avviso di accertamento di cui alla presente causa emesso il 7.1.2017; contestava poi l'altra ragione addotta dal giudice che argomentava in relazione all'inerzia del titolare della concessione nel rimuovere le cause che avevano reso necessaria l'occupazione, sostenendo l'insussistenza di precisi limiti temporali per l'esecuzione di tali interventi e di tempestività. A tal proposito, evidenziava la difesa della appellante che, con riguardo al periodo cui si riferisce l'intimazione di pagamento del COSAP, non era stata contestata alcuna inerzia da parte del Comune.
4) Con il quarto motivo d'appello, l' prospettava CP_1
l'illegittimità della sentenza nel capo relativo alla sanzione, il travisamento della sanzione irrogata dal Comune di Forlì,
l'indeterminatezza della violazione contestata, la violazione del principio di legalità e tassatività e la sproporzione ed abnormità della sanzione.
Secondo la tesi sviluppata in questo motivo di doglianza, non troverebbero applicazione al caso in esame né l'art. 34 co. 3 né
l'art. 19 che non avrebbero qualificato come “abusiva” la fattispecie di omesso pagamento del canone dovuto a seguito di concessione regolarmente rilasciata.
Contestava l' l'errore del giudice nell'individuare la CP_1 sanzione irrogata dal Comune in quella di cui all'art. 34 co. 3 del Regolamento, posto che invece il Comune aveva dichiarato di volere contestare l'omesso pagamento a seguito di rilascio regolare di concessione rilevante a norma dell'art. 34 co. 4 del
Regolamento e non per la violazione per occupazione abusiva, tant'è che, nella motivazione dell'avviso di accertamento, non vi era alcuna menzione del carattere abusivo dell'occupazione, ma soltanto nella quantificazione delle somme;
quindi, criticava la sentenza laddove il giudice riteneva legittima la quantificazione della sanzione nella misura del 200% in relazione al carattere abusivo dell'occupazione. 5) Sosteneva l' , con il quinto motivo d'appello che, sotto CP_1 il profilo temporale, l'Ordinanza sindacale era già stata emessa durante il primo periodo di occupazione e che, quindi, per 66 dei
79 giorni complessivi, l'occupazione era stata posta in essere in ottemperanza dell'Ordinanza sindacale;
che, sotto il profilo spaziale, quest'ultima riguardasse “Corso Mazzini” così come l'avviso di accertamento.
-Si costituiva nel presente grado il Comune di Forlì che formulava le sue difese contestando i motivi d'impugnazione poiché infondati e/o inammissibili e chiedendone pertanto il rigetto.
-Nel presente grado si costituiva anche che CP_2 provvedeva a contestare l'appello e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi, oltreché la loro inammissibilità, e, quindi, di confermare la gravata sentenza.
-L'appello principale è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di legittimazione passiva del Comune di Forlì poiché, a prescindere dalla titolarità del rapporto sostanziale controverso, questi ha assunto il ruolo di parte nella presente vicenda, dovendosi, per ragioni di economia processuale, subordinare la questione – che pure costituisce un profilo pregiudiziale – all'esame del merito.
-A) Il primo motivo formulato dalla appellante, pur rubricato “La sentenza del Tribunale di Forlì n. 690/2020 – Ritenuta legittimità del regolamento del Comune di Forlì in materia di CO con riguardo alla mancata previsione di esenzioni per le amministrazioni statali”, contiene la mera riproposizione di alcuni passaggi argomentativi sviluppati dal primo giudice in sentenza ed è privo di specifica critica.
Non è, infatti, stato addotto, a sostegno della prima doglianza, alcun iter argomentativo alternativo a quello adottato dal primo giudice, che fosse idoneo ad intersecare le sue statuizioni, minando il fondamento del ragionamento logico-giuridico cristallizzato nella sentenza;
pertanto, la prima censura deve ritenersi inammissibile.
-B) Quanto agli altri motivi di doglianza, giova, in via preliminare, ricostruire la normativa applicabile alla materia in esame per quanto è di utilità ai fini del decidere. L'art. 63 del d. lgs. n. 446/1997, ratione temporis vigente, disponeva al comma 1 che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. […]”. L'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 al comma 1 stabiliva inoltre che
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. […]”. Deve rilevarsi, e tanto è confermato dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 23188/2025 intervenuta in un caso diverso, che l'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993, intervenendo in materia di esenzioni, possa operare anche in materia di CO, essendo, in ultima analisi, rimesso alla legge statale di individuare i
“soggetti passivi” anche di quelle entrate che siano disciplinate a norma degli artt. 52 e 63 del d.lgs. n. 446/1997.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità nella pronuncia appena richiamata riscontra un ulteriore argomento che milita a favore di tale tesi nel disposto dell'art. 63 del d. lgs. n.
446/1997: questa disposizione prevede che il Regolamento comunale, adottato da parte dei Comuni che abbiano favorito il regime del
CO, possa individuare “speciali agevolazioni”, e ciò “sul presupposto implicito che l'introduzione di “esenzioni” dal Canone spetti, invece, allo Stato con propria norma primaria”.
Chiarito in questi termini il contesto normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, va tuttavia ribadita, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la distinzione per natura e presupposti della Tosap e del CO.
La prima consta di un tributo che trova la sua ratio nell'espressione da parte del contribuente di una sua capacità contributiva, mentre il secondo è un canone, da intendersi quale corrispettivo dovuto per la concessione, reale o presunta, relativa all'occupazione di suolo pubblico;
quest'ultimo intervenuto nell'ambito di un processo politico-istituzionale di defiscalizzazione delle entrate rimesse agli enti locali, così come dettagliatamente esposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25614/2024.
La tesi insistita dall'appellante nel secondo motivo d'appello deve essere ritenuta infondata poiché, pur in astratto applicabile al caso in esame l'esenzione di cui all'art. 49 del d. lgs. n.
507/1993, non ne ricorrono i presupposti. Ai fini dell'art. 49 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993 risultano esenti dalla tassa “[…] a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
[…]”.
Perché possa trovare applicazione l'esenzione in esame, debbono sussistere e il requisito soggettivo per cui deve trattarsi di un soggetto individuato dalla norma, e quello oggettivo per cui l'occupazione deve essere realizzata per il perseguimento di una delle finalità tipizzate dalla stessa norma individuate in quelle
“di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. Al fine di una valutazione di tale requisito oggettivo, si osserva che l' appellante deduceva con l'atto introduttivo del CP_1 giudizio di prime cure che l'occupazione di cui si discute era avvenuta per il “[…] transennamento degli spazi stradali antistanti il predetto immobile, effettuati in adempimento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Forlì, n. 59 del 26 ottobre 2016, a fronte di accertate criticità concernenti la stabilità degli intonaci […]”. Era stata versata in atti, inoltre, l'Ordinanza sindacale n. 59 del 24.10.2016 (doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì) con cui il Comune, per quanto rileva in questa sede, aveva ordinato di realizzare un transennamento dell'area pubblica prospicente l'immobile “[…] con funzione di antintrusione e antieffrazione atta ad impedire l'accesso alle persone nelle aree interdette e garantire
l'incolumità dei passanti dal rischio di caduta di frammenti dall'immobile adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza di cui all'art. 21 del Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione.[…]”, si deve escludere che le funzioni di messa in sicurezza di tali attività possano essere sussunte tra le finalità tipiche di cui al menzionato art. 49, tantopiù ove si consideri il principio per cui tutte le norme che regolano agevolazioni o esenzioni tributarie debbono essere interpretate restrittivamente.
Sotto tale profilo, si osserva che la Cassazione, con la sentenza n. 386/2022, ha escluso che l'occupazione realizzata nell'ambito di attività comunque riconducibili all'edilizia pubblica rientrasse nelle finalità tipiche previste dalla menzionata disposizione. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, pur diversa, poiché riguardante un caso in cui erano stati sottoposti a tassazione i marciapiedi occupati da strutture metalliche per l'esecuzione di lavori edili su un edificio di proprietà dell' casa CP_3
(ex IACP) le cui unità erano date in locazione a canone agevolato
– e, in particolare, era stata realizzata “[…]una occupazione di suolo con ponteggi a protezione del perimetro del fabbricato per la necessità di messa in sicurezza dello stabile, al fine di garantire inquilini e passanti dal rischio di caduta di calcinacci[…]” – statuisce un principio di diritto che si reputa applicabile anche nella fattispecie de quo. A motivo di tale decisione, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che “[…]l'attività di manutenzione straordinaria dello stabile compete al proprietario non solo in ragione degli obblighi propri del contratto di locazione, ma anche in ragione dei doveri di protezione verso i terzi e della responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. […]”, giungendo ad affermare che
“[…]trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, difetta il requisito richiesto dall'art 49 lett. a) del D. lgs. 507/1993 per fruire della esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo[…]”. Contestato l'avviso di accertamento notificato all' CP_1
che aveva i suoi uffici nel Palazzo Uffici Statali di
[...]
Forlì di cui era condomino, per quanto dedotto in atto di citazione in primo grado, occorre rammentare che, in quanto condomino, l'odierna appellante avrebbe risposto ex art. 2051 c.c. dei danni che fossero stati cagionati a terzi da parti comuni, potendosi affermare che anche il transennamento dell'area prospiciente l'immobile che presentava problemi di sicurezza consistesse in un'attività che i condomini erano tenuti a realizzare in adempimento di obblighi extracontrattuali e, dunque, non potesse essere ricondotta ad una delle finalità tipiche di cui all'art. 49.
-C) Non può essere accolto, inoltre, l'argomento sollevato nel secondo motivo di doglianza, per cui, trattandosi di immobile di proprietà dello Stato e della Regione per ciò Parte_2 stesso, potesse applicarsi l'esenzione, da doversi ritenere in questi casi “assoluta” senza che spiegasse alcuna rilevanza l'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla disposizione. A prescindere dalla bontà di tale interpretazione con riguardo ai casi in cui l'occupazione fosse posta in essere da enti pubblici territoriali, si osserva che, nella fattispecie in esame,
l'occupazione dell'area prospicente l'immobile – quest'ultimo di proprietà dello Stato e della Regione – veniva materialmente realizzata dai condomini, tra cui l' tanto è vero che a CP_1 richiedere la concessione era stato l'amministratore condominiale.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, perché operi l'esenzione di cui all'art. 49 lett.
a) comma 1, prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici,
l'occupazione deve poter essere ascrivibile al soggetto esente e, in alternativa, deve essere fornita la prova che il concessionario agisse quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 19841/2009).
In primo luogo, occorre distinguere, sul piano della soggettività,
l' appellante dallo Stato o dagli altri enti territoriali, CP_1 atteso che questa è ente pubblico non economico e dispone di una sua autonomia amministrativa e contabile e, secondariamente, che non possa dirsi che abbia occupato il suolo pubblico “quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni”, non essendo prerogativa dell'ente territoriale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la messa in sicurezza di un luogo, ma competendo ad ogni cittadino, non solo allo Stato o ad altri enti territoriali, il dovere di osservare il generale principio del neminem laedere e, più dettagliatamente, riguardo al caso in esame, essendo previsto che ogni condomino possa rispondere per il danno procurato dalla res di cui abbia la disponibilità e sulla quale eserciti la propria signoria ex art. 2051 c.c. ed essendo, peraltro, operante, laddove il danno sia rapportabile alle parti comuni, il regime di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
-D) Infine, con riguardo all'asserzione mossa in atto di impugnazione relativa all'illegittimità del Regolamento comunale in materia di CO per violazione dell'art. 52 del d. lgs. n.
446/1997 e dell'art. 49 del d. lgs. 507/1993, pur rammentato, per completezza, che, in simili ipotesi, il potere del giudice ordinario può esitare nella mera disapplicazione, si osserva che la ricostruzione normativa sopra esposta basta a valutare infondato l'assunto non ponendosi alcuna frizione normativa;
in ogni caso, si rileva, ancor prima sul piano logico, che le argomentazioni sviluppate in atto di citazione di primo grado erano tese ad infirmare l'avviso d'accertamento per violazione di legge.
Rimangono inoltre irrilevanti le dedotte modifiche del Regolamento
Comunale avvenute successivamente ai fatti di causa.
-E) Parimenti è altresì infondato il terzo motivo di doglianza con cui la appellante si duole della violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento Comunale in materia di CO che pone l'esenzione anche per “finalità di […] cultura”, asseritamente applicabile nel caso in esame, poiché riguardante un immobile sottoposto a vincolo architettonico da parte del Ministero dei Beni Culturali con D.M.
21.12.2004. Relativamente a ciò, si osserva, come correttamente rilevava il primo giudice, che l'istanza protocollata con n. 92787/2016, a firma del che reca la data del 31.10.2016, pervenuta Per_1 al Comune soltanto in data 2.11.2016 – peraltro, con riferimento alla normativa di cui all'art. 49 e non all'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale – veniva rifiutata, per quanto allegato, in data 29.11.2016 dal Comune di Forlì (doc. n. 12 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì). Risulta quindi ragionevole quanto affermato dal primo giudice e, cioè che tale richiesta con la quale era stata rappresentato il vincolo architettonico che gravava sull'immobile e dedotta l'esenzione per pretese finalità culturali era stata presentata solo successivamente a quella del 30.9.2016, quando tale argomento non veniva allegato. Risultando comunque doveroso informare tale valutazione al principio rigorosamente affermato dalla Suprema Corte di interpretazione restrittiva delle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni, si ritiene che, in un'ottica complessiva, osservata la documentazione versata in atti, non ricorrano i presupposti perché possa farsi applicazione dell'esenzione per finalità culturali, dovendosi apprezzare, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, le finalità oggettivamente perseguite dall'occupazione; nel caso in esame, come già visto, risulta tesa all'“interdizione aree per pericolo di caduta materiali ed installazione tettoie di protezione” per la messa in sicurezza dell'area “a carattere di urgenza”, come dichiarato nella richiesta di concessione, sottoscritta dallo stesso in Per_1 data 30.9.2016 protocollata come n. 82232/2016 (doc n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì) e come anche si indicava nell'Ordinanza sindacale del 24.10.2016
(doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì).
-F) Quanto al motivo sub. 4) e al 5) che, per la omogeneità degli argomenti difensivi si ritiene di trattare congiuntamente, si ritengono parimenti infondati.
Limitatamente alle critiche che sono state in questa formulate, a prescindere da quanto indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento del Comune, occorre rilevare la correttezza del calcolo del quantum della sanzione secondo l'art. 34 co. 3 del
Regolamento comunale allora vigente che richiama, per la determinazione di ciò che è considerato abusivo ai sensi di tale Regolamento, l'art. 19 dello stesso.
In quest'ultima disposizione si legge, in particolare, alla lett.
a) che debbono essere considerate tali “[…]le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione[…]” e alla lett. b) “[…]le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell'istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima[…]”.
Si legge in particolare nella documentazione con il quale il
Comune di Forlì concedeva l'occupazione di suolo pubblico per i taluni periodi e, tuttavia, tali concessioni erano “subordinate all'osservanza delle seguenti prescrizioni” fra le quali, al sub.
8) risulta che: “[…]la validità del presente provvedimento è subordinata al pagamento, da parte del titolare della concessione del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, entro la data di decorrenza della Concessione […].” In conclusione, non essendo stato corrisposto il canone per i periodi risultanti dall'avviso di accertamento del 7.1.2017 (allegato n. 13 alla comparsa di costituzione in primo grado del
Comune di Forlì) è corretto, per le norme esaminate, e in particolare per la lett. a) dell'art. 19 del Regolamento comunale in materia di CO vigente al momento dei fatti per cui è causa, che l'occupazione fosse ritenuta abusiva e che la relativa sanzione fosse assoggettata al meccanismo di calcolo di cui all'art. 34 co. 3 del Regolamento medesimo.
Ciò basta a disattendere le argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di doglianza sub. 4) e, parimenti, deve essere esclusa la fondatezza di ogni questione di ragionevolezza posta con il motivo sub. 5) alla luce della specifica disciplina regolamentare disposta dal Comune, a nulla rilevando che, in origine,
l'Ordinanza sindacale avesse prescritto con urgenza l'occupazione, non essendo stata prevista, per simili ipotesi, alcuna esenzione.
Nondimeno, va precisato quanto, ancora, è stato affermato dalla Cassazione e cioè che il canone, disciplinato con apposito regolamento, non può essere oggetto di negoziazione con il privato, poiché l'obbligazione sorge per il fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico, precisando, nell'ambito di una distinta fattispecie, il principio di diritto per cui “il diritto al canone CO e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia” (arg. ex Cass. Civ. 18171/2022).
Quanto esposto di ragione vale a ritenere assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti in causa.
-G) Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto dall'
[...]
Controparte_1
-2)condanna l'appellante alla rifusione a favore di ciascuna appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 14.10.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 492/2021
R.G., trattenuta in decisione il 9.10.2024 e promossa DA:
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna ed elett.te dom.ta presso i propri uffici in Bologna. Appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Bocchino Enrico ed CP_2 elett.te dom.ta presso la sede amministrativa della società medesima in La Spezia e/o all'indirizzo pec:
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Appellata
rappresentato e difeso dall'Avv. Paganucci Parte_1
Lorenzo, dall'Avv. De Lerma Romita Elena dell'Avvocatura Comunale del Comune di Forlì ed elett.te dom.to presso gli uffici di quest'ultima in Forlì.
Appellato avverso la sentenza n. 690/2020 emessa dal Tribunale di Forlì l'11.9.2020 e pubblicata il 14.9.2020.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, l' Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...]
Forlì, il Comune di Forlì e contestando l'avviso di CP_2 accertamento n. 31 del 7.1.2017, ricevuto dalla medesima in data
16.1.2017, per l'importo complessivo di €72.014,00, a titolo di canone per l'occupazione di spazi pubblici (CO), sanzioni ed interessi. Esponeva, in fatto, che tale occupazione era consistita nel transennamento degli spazi stradali antistanti l'immobile di cui era condomino – e cioè, il Palazzo Uffici Statali di Forlì – in adempimento dell'Ordinanza sindacale del Comune di Forlì n. 59 del
26.10.2016, emessa per talune criticità relative alla stabilità degli intonaci;
che, in data 31.10.2016, l'amministratore del condominio aveva richiesto al Comune di Forlì il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento per finalità di tutela del patrimonio storico e culturale perseguita con l'intervento di transennamento.
Asseriva che, ciò nonostante, in data 9.12.2016 le era pervenuta dal Comune una comunicazione che aveva riaffermato la debenza del canone e, quindi, in data 7.1.2017 era stato notificato l'avviso di accertamento. L' concludeva chiedendo di accertare che l'avviso di CP_1 accertamento n. 31 del 7.1.2017, ricevuto il 16.1.2017, fosse illegittimo e che, conseguentemente, fosse dichiarato che nulla era dovuto dalla medesima a tale titolo.
-Si costituiva in giudizio il Comune di Forlì contestando la domanda avversaria, concludeva chiedendo di dichiarare infondate e/o inammissibili e/o non provate le domande proposte dall' CP_1 nei suoi confronti.
-La rimaneva contumace nel presente grado. CP_2
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava ogni domanda attorea. In particolare, il primo giudice, ricostruita la normativa applicabile alla fattispecie in esame e richiamata la giurisprudenza intervenuta in materia, rilevava la distinzione/separazione del sistema normativo della Tosap rispetto a quello del CO, desumendone l'impossibilità di applicare il regime di esenzione di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993 in materia di CO, essendo stati previsti dall'art. 63 co. 1 del d. lgs. n. 446/1997 come regimi alternativi tra loro. Riteneva altresì legittimo l'art. 27 del Regolamento comunale in relazione all'assenza di una specifica previsione che esentasse dal pagamento del CO le occupazioni realizzate dalle Amministrazioni statali e riteneva non potesse condividersi la pretesa attorea ad un'applicazione analogica dell'art. 49 disposto in materia di Tosap;
ancora, il primo giudice non condivideva le censure di illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per profili di ragionevolezza e proporzionalità, e neppure le asserzioni relative all'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale che prevedeva l'esenzione degli enti pubblici per “finalità di cultura” trattandosi di immobile sottoposto a vincolo architettonico dal D.M. del Ministero dei Beni culturali del 21.12.2004.
-Avverso tale decisione, l' Parte_2 proponeva appello formulando le
[...] seguenti doglianze.
1) Con il primo motivo, la appellante deduceva l'illegittimità del Regolamento del Comune di Forlì in materia di CO con riguardo alla mancata previsione di esenzioni per le amministrazioni statali.
2) Con il secondo motivo, censurava la sentenza in relazione alla ritenuta legittimità dell'assenza di esenzioni per le amministrazioni statali nei Regolamenti comunali in materia di
CO; richiamava altresì la Cass. n. 2174/2020.
In particolare, tra i vari argomenti difensivi sviluppati, si doleva del travisamento delle norme che regolano la potestà regolamentare dei Comuni in materia di CO e, in specie, di quelle relative alla determinazione del perimetro d'applicazione soggettivo del canone;
deduceva che l'esercizio di tale potestà dovesse avvenire nei limiti fissati dalla normativa statale per ciò che attiene ai presupposti di fatto, ai soggetti passivi e all'aliquota massima e che, fra tali limiti, rientrassero le esenzioni soggettive ed oggettive disciplinate a livello statuale come l'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993.
Sosteneva la difesa della appellante che le esenzioni di cui all'art. 49 del decreto menzionato fossero applicabili anche nel caso di CO e che, per le occupazioni poste in essere da amministrazioni dello Stato o suoi organi, oltreché dagli enti territoriali, operasse un'esenzione “assoluta” sull'assunto che Stato ed enti territoriali “godono del beneficio per ragioni puramente soggettive”, senza alcuna limitazione. Deduceva ancora, tra le varie difese, l'illegittimità del
Regolamento comunale in materia di CO per violazione dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 e dell'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993 e che detto regolamento dovesse essere disapplicato.
3) Con il terzo motivo di doglianza, l' allegava CP_1
l'illegittimità della sentenza nel capo in cui il giudice escludeva la violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale CO e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Adduceva, tra i vari argomenti difensivi, che era stato richiesto il pagamento del CO in relazione all'immobile denominato “Palazzo Uffici Statali di Forlì”, sottoposto a vincolo architettonico del Ministero dei Beni culturali con Decreto in data 21.12.2004, e che, per tale ragione, gli interventi per cui era stata realizzata l'occupazione potessero rientrare nelle
“finalità di cultura” che costituiscono un'ipotesi di esenzione di cui all'art. 27 del Regolamento CO del Comune di Forlì.
Osservava l' che, trattandosi di un'esenzione che opera CP_1 oggettivamente, non ricorressero termini di decadenza per la sua segnalazione e, inoltre, rilevava che l'istanza richiamata in questo capo dal primo giudice, presentata in data 2.11.2016 dall'amministratore di condominio, fosse comunque ben precedente l'emissione dell'avviso di accertamento di cui alla presente causa emesso il 7.1.2017; contestava poi l'altra ragione addotta dal giudice che argomentava in relazione all'inerzia del titolare della concessione nel rimuovere le cause che avevano reso necessaria l'occupazione, sostenendo l'insussistenza di precisi limiti temporali per l'esecuzione di tali interventi e di tempestività. A tal proposito, evidenziava la difesa della appellante che, con riguardo al periodo cui si riferisce l'intimazione di pagamento del COSAP, non era stata contestata alcuna inerzia da parte del Comune.
4) Con il quarto motivo d'appello, l' prospettava CP_1
l'illegittimità della sentenza nel capo relativo alla sanzione, il travisamento della sanzione irrogata dal Comune di Forlì,
l'indeterminatezza della violazione contestata, la violazione del principio di legalità e tassatività e la sproporzione ed abnormità della sanzione.
Secondo la tesi sviluppata in questo motivo di doglianza, non troverebbero applicazione al caso in esame né l'art. 34 co. 3 né
l'art. 19 che non avrebbero qualificato come “abusiva” la fattispecie di omesso pagamento del canone dovuto a seguito di concessione regolarmente rilasciata.
Contestava l' l'errore del giudice nell'individuare la CP_1 sanzione irrogata dal Comune in quella di cui all'art. 34 co. 3 del Regolamento, posto che invece il Comune aveva dichiarato di volere contestare l'omesso pagamento a seguito di rilascio regolare di concessione rilevante a norma dell'art. 34 co. 4 del
Regolamento e non per la violazione per occupazione abusiva, tant'è che, nella motivazione dell'avviso di accertamento, non vi era alcuna menzione del carattere abusivo dell'occupazione, ma soltanto nella quantificazione delle somme;
quindi, criticava la sentenza laddove il giudice riteneva legittima la quantificazione della sanzione nella misura del 200% in relazione al carattere abusivo dell'occupazione. 5) Sosteneva l' , con il quinto motivo d'appello che, sotto CP_1 il profilo temporale, l'Ordinanza sindacale era già stata emessa durante il primo periodo di occupazione e che, quindi, per 66 dei
79 giorni complessivi, l'occupazione era stata posta in essere in ottemperanza dell'Ordinanza sindacale;
che, sotto il profilo spaziale, quest'ultima riguardasse “Corso Mazzini” così come l'avviso di accertamento.
-Si costituiva nel presente grado il Comune di Forlì che formulava le sue difese contestando i motivi d'impugnazione poiché infondati e/o inammissibili e chiedendone pertanto il rigetto.
-Nel presente grado si costituiva anche che CP_2 provvedeva a contestare l'appello e chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi, oltreché la loro inammissibilità, e, quindi, di confermare la gravata sentenza.
-L'appello principale è infondato e la sentenza deve essere confermata per le ragioni che si espongono.
-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di legittimazione passiva del Comune di Forlì poiché, a prescindere dalla titolarità del rapporto sostanziale controverso, questi ha assunto il ruolo di parte nella presente vicenda, dovendosi, per ragioni di economia processuale, subordinare la questione – che pure costituisce un profilo pregiudiziale – all'esame del merito.
-A) Il primo motivo formulato dalla appellante, pur rubricato “La sentenza del Tribunale di Forlì n. 690/2020 – Ritenuta legittimità del regolamento del Comune di Forlì in materia di CO con riguardo alla mancata previsione di esenzioni per le amministrazioni statali”, contiene la mera riproposizione di alcuni passaggi argomentativi sviluppati dal primo giudice in sentenza ed è privo di specifica critica.
Non è, infatti, stato addotto, a sostegno della prima doglianza, alcun iter argomentativo alternativo a quello adottato dal primo giudice, che fosse idoneo ad intersecare le sue statuizioni, minando il fondamento del ragionamento logico-giuridico cristallizzato nella sentenza;
pertanto, la prima censura deve ritenersi inammissibile.
-B) Quanto agli altri motivi di doglianza, giova, in via preliminare, ricostruire la normativa applicabile alla materia in esame per quanto è di utilità ai fini del decidere. L'art. 63 del d. lgs. n. 446/1997, ratione temporis vigente, disponeva al comma 1 che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. […]”. L'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 al comma 1 stabiliva inoltre che
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. […]”. Deve rilevarsi, e tanto è confermato dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 23188/2025 intervenuta in un caso diverso, che l'art. 49 del d. lgs. n. 507/1993, intervenendo in materia di esenzioni, possa operare anche in materia di CO, essendo, in ultima analisi, rimesso alla legge statale di individuare i
“soggetti passivi” anche di quelle entrate che siano disciplinate a norma degli artt. 52 e 63 del d.lgs. n. 446/1997.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità nella pronuncia appena richiamata riscontra un ulteriore argomento che milita a favore di tale tesi nel disposto dell'art. 63 del d. lgs. n.
446/1997: questa disposizione prevede che il Regolamento comunale, adottato da parte dei Comuni che abbiano favorito il regime del
CO, possa individuare “speciali agevolazioni”, e ciò “sul presupposto implicito che l'introduzione di “esenzioni” dal Canone spetti, invece, allo Stato con propria norma primaria”.
Chiarito in questi termini il contesto normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, va tuttavia ribadita, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la distinzione per natura e presupposti della Tosap e del CO.
La prima consta di un tributo che trova la sua ratio nell'espressione da parte del contribuente di una sua capacità contributiva, mentre il secondo è un canone, da intendersi quale corrispettivo dovuto per la concessione, reale o presunta, relativa all'occupazione di suolo pubblico;
quest'ultimo intervenuto nell'ambito di un processo politico-istituzionale di defiscalizzazione delle entrate rimesse agli enti locali, così come dettagliatamente esposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25614/2024.
La tesi insistita dall'appellante nel secondo motivo d'appello deve essere ritenuta infondata poiché, pur in astratto applicabile al caso in esame l'esenzione di cui all'art. 49 del d. lgs. n.
507/1993, non ne ricorrono i presupposti. Ai fini dell'art. 49 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993 risultano esenti dalla tassa “[…] a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
[…]”.
Perché possa trovare applicazione l'esenzione in esame, debbono sussistere e il requisito soggettivo per cui deve trattarsi di un soggetto individuato dalla norma, e quello oggettivo per cui l'occupazione deve essere realizzata per il perseguimento di una delle finalità tipizzate dalla stessa norma individuate in quelle
“di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. Al fine di una valutazione di tale requisito oggettivo, si osserva che l' appellante deduceva con l'atto introduttivo del CP_1 giudizio di prime cure che l'occupazione di cui si discute era avvenuta per il “[…] transennamento degli spazi stradali antistanti il predetto immobile, effettuati in adempimento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Forlì, n. 59 del 26 ottobre 2016, a fronte di accertate criticità concernenti la stabilità degli intonaci […]”. Era stata versata in atti, inoltre, l'Ordinanza sindacale n. 59 del 24.10.2016 (doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì) con cui il Comune, per quanto rileva in questa sede, aveva ordinato di realizzare un transennamento dell'area pubblica prospicente l'immobile “[…] con funzione di antintrusione e antieffrazione atta ad impedire l'accesso alle persone nelle aree interdette e garantire
l'incolumità dei passanti dal rischio di caduta di frammenti dall'immobile adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza di cui all'art. 21 del Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione.[…]”, si deve escludere che le funzioni di messa in sicurezza di tali attività possano essere sussunte tra le finalità tipiche di cui al menzionato art. 49, tantopiù ove si consideri il principio per cui tutte le norme che regolano agevolazioni o esenzioni tributarie debbono essere interpretate restrittivamente.
Sotto tale profilo, si osserva che la Cassazione, con la sentenza n. 386/2022, ha escluso che l'occupazione realizzata nell'ambito di attività comunque riconducibili all'edilizia pubblica rientrasse nelle finalità tipiche previste dalla menzionata disposizione. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, pur diversa, poiché riguardante un caso in cui erano stati sottoposti a tassazione i marciapiedi occupati da strutture metalliche per l'esecuzione di lavori edili su un edificio di proprietà dell' casa CP_3
(ex IACP) le cui unità erano date in locazione a canone agevolato
– e, in particolare, era stata realizzata “[…]una occupazione di suolo con ponteggi a protezione del perimetro del fabbricato per la necessità di messa in sicurezza dello stabile, al fine di garantire inquilini e passanti dal rischio di caduta di calcinacci[…]” – statuisce un principio di diritto che si reputa applicabile anche nella fattispecie de quo. A motivo di tale decisione, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che “[…]l'attività di manutenzione straordinaria dello stabile compete al proprietario non solo in ragione degli obblighi propri del contratto di locazione, ma anche in ragione dei doveri di protezione verso i terzi e della responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. […]”, giungendo ad affermare che
“[…]trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, difetta il requisito richiesto dall'art 49 lett. a) del D. lgs. 507/1993 per fruire della esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo[…]”. Contestato l'avviso di accertamento notificato all' CP_1
che aveva i suoi uffici nel Palazzo Uffici Statali di
[...]
Forlì di cui era condomino, per quanto dedotto in atto di citazione in primo grado, occorre rammentare che, in quanto condomino, l'odierna appellante avrebbe risposto ex art. 2051 c.c. dei danni che fossero stati cagionati a terzi da parti comuni, potendosi affermare che anche il transennamento dell'area prospiciente l'immobile che presentava problemi di sicurezza consistesse in un'attività che i condomini erano tenuti a realizzare in adempimento di obblighi extracontrattuali e, dunque, non potesse essere ricondotta ad una delle finalità tipiche di cui all'art. 49.
-C) Non può essere accolto, inoltre, l'argomento sollevato nel secondo motivo di doglianza, per cui, trattandosi di immobile di proprietà dello Stato e della Regione per ciò Parte_2 stesso, potesse applicarsi l'esenzione, da doversi ritenere in questi casi “assoluta” senza che spiegasse alcuna rilevanza l'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla disposizione. A prescindere dalla bontà di tale interpretazione con riguardo ai casi in cui l'occupazione fosse posta in essere da enti pubblici territoriali, si osserva che, nella fattispecie in esame,
l'occupazione dell'area prospicente l'immobile – quest'ultimo di proprietà dello Stato e della Regione – veniva materialmente realizzata dai condomini, tra cui l' tanto è vero che a CP_1 richiedere la concessione era stato l'amministratore condominiale.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, perché operi l'esenzione di cui all'art. 49 lett.
a) comma 1, prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici,
l'occupazione deve poter essere ascrivibile al soggetto esente e, in alternativa, deve essere fornita la prova che il concessionario agisse quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 19841/2009).
In primo luogo, occorre distinguere, sul piano della soggettività,
l' appellante dallo Stato o dagli altri enti territoriali, CP_1 atteso che questa è ente pubblico non economico e dispone di una sua autonomia amministrativa e contabile e, secondariamente, che non possa dirsi che abbia occupato il suolo pubblico “quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni”, non essendo prerogativa dell'ente territoriale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la messa in sicurezza di un luogo, ma competendo ad ogni cittadino, non solo allo Stato o ad altri enti territoriali, il dovere di osservare il generale principio del neminem laedere e, più dettagliatamente, riguardo al caso in esame, essendo previsto che ogni condomino possa rispondere per il danno procurato dalla res di cui abbia la disponibilità e sulla quale eserciti la propria signoria ex art. 2051 c.c. ed essendo, peraltro, operante, laddove il danno sia rapportabile alle parti comuni, il regime di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
-D) Infine, con riguardo all'asserzione mossa in atto di impugnazione relativa all'illegittimità del Regolamento comunale in materia di CO per violazione dell'art. 52 del d. lgs. n.
446/1997 e dell'art. 49 del d. lgs. 507/1993, pur rammentato, per completezza, che, in simili ipotesi, il potere del giudice ordinario può esitare nella mera disapplicazione, si osserva che la ricostruzione normativa sopra esposta basta a valutare infondato l'assunto non ponendosi alcuna frizione normativa;
in ogni caso, si rileva, ancor prima sul piano logico, che le argomentazioni sviluppate in atto di citazione di primo grado erano tese ad infirmare l'avviso d'accertamento per violazione di legge.
Rimangono inoltre irrilevanti le dedotte modifiche del Regolamento
Comunale avvenute successivamente ai fatti di causa.
-E) Parimenti è altresì infondato il terzo motivo di doglianza con cui la appellante si duole della violazione dell'art. 27 lett. e) del Regolamento Comunale in materia di CO che pone l'esenzione anche per “finalità di […] cultura”, asseritamente applicabile nel caso in esame, poiché riguardante un immobile sottoposto a vincolo architettonico da parte del Ministero dei Beni Culturali con D.M.
21.12.2004. Relativamente a ciò, si osserva, come correttamente rilevava il primo giudice, che l'istanza protocollata con n. 92787/2016, a firma del che reca la data del 31.10.2016, pervenuta Per_1 al Comune soltanto in data 2.11.2016 – peraltro, con riferimento alla normativa di cui all'art. 49 e non all'art. 27 lett. e) del Regolamento comunale – veniva rifiutata, per quanto allegato, in data 29.11.2016 dal Comune di Forlì (doc. n. 12 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì). Risulta quindi ragionevole quanto affermato dal primo giudice e, cioè che tale richiesta con la quale era stata rappresentato il vincolo architettonico che gravava sull'immobile e dedotta l'esenzione per pretese finalità culturali era stata presentata solo successivamente a quella del 30.9.2016, quando tale argomento non veniva allegato. Risultando comunque doveroso informare tale valutazione al principio rigorosamente affermato dalla Suprema Corte di interpretazione restrittiva delle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni, si ritiene che, in un'ottica complessiva, osservata la documentazione versata in atti, non ricorrano i presupposti perché possa farsi applicazione dell'esenzione per finalità culturali, dovendosi apprezzare, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, le finalità oggettivamente perseguite dall'occupazione; nel caso in esame, come già visto, risulta tesa all'“interdizione aree per pericolo di caduta materiali ed installazione tettoie di protezione” per la messa in sicurezza dell'area “a carattere di urgenza”, come dichiarato nella richiesta di concessione, sottoscritta dallo stesso in Per_1 data 30.9.2016 protocollata come n. 82232/2016 (doc n. 6 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì) e come anche si indicava nell'Ordinanza sindacale del 24.10.2016
(doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del Comune di Forlì).
-F) Quanto al motivo sub. 4) e al 5) che, per la omogeneità degli argomenti difensivi si ritiene di trattare congiuntamente, si ritengono parimenti infondati.
Limitatamente alle critiche che sono state in questa formulate, a prescindere da quanto indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento del Comune, occorre rilevare la correttezza del calcolo del quantum della sanzione secondo l'art. 34 co. 3 del
Regolamento comunale allora vigente che richiama, per la determinazione di ciò che è considerato abusivo ai sensi di tale Regolamento, l'art. 19 dello stesso.
In quest'ultima disposizione si legge, in particolare, alla lett.
a) che debbono essere considerate tali “[…]le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione[…]” e alla lett. b) “[…]le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell'istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima[…]”.
Si legge in particolare nella documentazione con il quale il
Comune di Forlì concedeva l'occupazione di suolo pubblico per i taluni periodi e, tuttavia, tali concessioni erano “subordinate all'osservanza delle seguenti prescrizioni” fra le quali, al sub.
8) risulta che: “[…]la validità del presente provvedimento è subordinata al pagamento, da parte del titolare della concessione del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto, entro la data di decorrenza della Concessione […].” In conclusione, non essendo stato corrisposto il canone per i periodi risultanti dall'avviso di accertamento del 7.1.2017 (allegato n. 13 alla comparsa di costituzione in primo grado del
Comune di Forlì) è corretto, per le norme esaminate, e in particolare per la lett. a) dell'art. 19 del Regolamento comunale in materia di CO vigente al momento dei fatti per cui è causa, che l'occupazione fosse ritenuta abusiva e che la relativa sanzione fosse assoggettata al meccanismo di calcolo di cui all'art. 34 co. 3 del Regolamento medesimo.
Ciò basta a disattendere le argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo di doglianza sub. 4) e, parimenti, deve essere esclusa la fondatezza di ogni questione di ragionevolezza posta con il motivo sub. 5) alla luce della specifica disciplina regolamentare disposta dal Comune, a nulla rilevando che, in origine,
l'Ordinanza sindacale avesse prescritto con urgenza l'occupazione, non essendo stata prevista, per simili ipotesi, alcuna esenzione.
Nondimeno, va precisato quanto, ancora, è stato affermato dalla Cassazione e cioè che il canone, disciplinato con apposito regolamento, non può essere oggetto di negoziazione con il privato, poiché l'obbligazione sorge per il fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico, precisando, nell'ambito di una distinta fattispecie, il principio di diritto per cui “il diritto al canone CO e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia” (arg. ex Cass. Civ. 18171/2022).
Quanto esposto di ragione vale a ritenere assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti in causa.
-G) Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)rigetta l'appello proposto dall'
[...]
Controparte_1
-2)condanna l'appellante alla rifusione a favore di ciascuna appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno 14.10.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)