Art. 4.
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.
Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'.
Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , modificati dall' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 .
Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.
Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'.
Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , modificati dall' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 .
Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.