Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 09/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2025, proposto da
NT BI, RO LO NI RA e IP MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Nunziello Anastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti
TE AN, IV VA, MA IU, AL NI e RE ST, non costituiti in giudizio;
IU MA, rappresentato e difeso dall'avvocato IU Condipodero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IU Condipodero Marchetta in Patti, Via XX Settembre 15;
per l'annullamento
del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025 nelle parti in cui: a) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quali componenti titolare e supplente per la materia “armi e munizioni da caccia” i controinteressati CA TE e VA IV, escludendo il ricorrente NT BI; b) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quale componente titolare per la materia “zoologia applicata alla caccia” il controinteressato IU MA in luogo del ricorrente RO RA; c) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quali componenti titolare e supplente per la materia “legislazione venatoria” i controinteressati NI AL e ST RE, escludendo il ricorrente IP MO.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025 nelle parti in cui: a) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quali componenti titolare e supplente per la materia “armi e munizioni da caccia” i controinteressati CA TE e VA IV, escludendo il ricorrente NT BI; b) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quale componente titolare per la materia “zoologia applicata alla caccia” il controinteressato IU MA in luogo del ricorrente RO RA; c) nomina presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, indicando quali componenti titolare e supplente per la materia “legislazione venatoria” i controinteressati NI AL e ST RE, escludendo il ricorrente IP MO.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) i ricorrenti hanno presentato domanda per la nomina nella commissione d’esame per l’abilitazione venatoria; b) con il decreto impugnato sono stati nominati altri candidati senza alcuna motivazione sulle scelte effettuate e in difetto di una valutazione comparativa dei titoli; b) il provvedimento appare nullo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto di identificazione dei destinatari e indeterminatezza della volontà espressa dall’Amministrazione; c) inoltre, il provvedimento è immotivato, nonché viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità; d) l’Amministrazione ha violato l’obbligo della valutazione comparativa, nonché il principio di trasparenza che regola le decisioni amministrative, come già ritenuto dalla giurisprudenza in occasioni analoghe.
Il controinteressato IU MA si è costituito in giudizio e con memoria in data 12 maggio 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il provvedimento impugnato individua puntualmente i destinatari ed esprime in modo chiaro la volontà dell’Amministrazione, richiamando i criteri contemplati dal decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024; b) l’atto è adeguatamente motivato e dà atto della intervenuta valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati; c) il possesso dei titoli da parte del controinteressato risulta dalla documentazione versata in atti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa, con particolare riferimento alle relazione del Servizio 3 “Gestione Faunistica del Territorio” n. 47475 in data 12 maggio 2025, in cui si precisa quanto segue: a) relativamente alla procedura di selezione di cui si tratta i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio sono indicati nell’allegato B del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024; b) la loro applicazione concreta è stata operata dall’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea; c) deve evidenziarsi, peraltro, quanto riportato al quattordicesimo capoverso del citato decreto assessoriale: “ Tenuto conto che la scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici, riveste carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu personae ”.
Con memoria in data 28 maggio 2025 i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente precisato le loro difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il Collegio deve richiamare le affermazioni contenute nella recente sentenza in forma abbreviata n. 1702 in data 26 maggio 2025, che sono trascritte nel seguito in corsivo:
Come risulta, invero, dall’impugnato decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025 e come è stato evidenziato nella menzionata relazione…, l’Amministrazione ha ritenuto che la scelta dei candidati, “ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici”, rivestisse “carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu personae”.
L’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 stabiliva, invero, che per la materia “legislazione venatoria” era richiesta la laurea in giurisprudenza o in discipline equipollenti o, in subordine, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria.
Non solo, quindi, erano richiesti gli specifici titoli che sono stati indicati per l’accesso alla selezione con riferimento alla materia di cui si tratta, ma la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria era contemplata “in subordine” rispetto al possesso della laurea in giurisprudenza (qualsiasi significato si intenda concretamente assegnare all’espressione “in subordine”).
L’Amministrazione ha, però, affermato e ribadito che, fermi i requisiti di accesso, la nomina è stata effettuata secondo un criterio fiduciario.
Tale affermazione, però, contrasta con il menzionato allegato B e, altresì, con quanto espressamente sancito dal decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024: “ravvisata la necessità di stabilire idonei criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendano più semplice e lineare la fase di istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa”.
Da ciò consegue che - come peraltro già rilevato in analoghe circostanze dal Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, I, 21 aprile 2022, n. 1157 e 1138; 10 luglio 2015, n. 1901; 30 luglio 2015, n. 2093) - il provvedimento di nomina avrebbe dovuto contenere una pur sommaria motivazione in merito alla valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati.
Occorre altresì rilevare che il citato allegato B stabiliva che “a parità di condizioni” sarebbe stata “data priorità ai dell’Amministrazione regionale o statale in servizio o quiescenza”.
L’art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024 prevedeva, poi, che avrebbe potuto “essere data priorità a coloro i quali non” fossero “stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite ai sensi del decreto assessoriale n. 21/GAB del 16 marzo 2018 e del decreto assessoriale n. 44/GAB del 9 agosto 2021.
Va, poi, aggiunto che l’affermazione secondo cui la scelta avrebbe natura fiduciaria appare anche in contrasto con il disposto di cui all’art. 29 della legge regionale n. 33/1997, secondo cui la commissione deve essere composta da “esperti” nelle materie ivi indicate (con rinvio, pertanto, ad un giudizio di valore e non ad una valutazione esclusivamente fondata sull’intuitus personae).
In buona sostanza, fermi i requisiti per accedere alla procedura, la normativa primaria e la specifica disciplina della selezione in esame non consentivano una decisione semplicemente fondata sul cosiddetto intuitus personae, ma imponevano l’osservanza dei vincoli sopra indicati e, conseguentemente, l’adozione di una motivazione che desse conto, pur succintamente, delle ragioni poste a fondamento della scelta adottata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto quanto all’impugnazione del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025… nella parte in cui viene contemplata la nomina quale membro effettivo del soggetto controinteressato.
Per le medesime ragioni va accolto il presente ricorso, anche per quanto attiene alla disciplina “zoologia applicata alla caccia”, per la quale occorre precisare che il requisito di accesso era costituito dalla “laurea in scienze biologiche, naturali o in discipline equipollenti con esperienza sui vertebrati omeotermi”, nonché per quanto attiene alla disciplina “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione”, per la quale occorre precisare che il requisito di accesso era costituito dalla titolarità, al momento della domanda, della licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno tre anni e in corso di validità.
Deve aggiungersi che nello stesso senso si è recentemente espresso il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, con sentenza in forma abbreviata n. 1086 in data 19 maggio 2025.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, mentre restano salvi e riservati gli ulteriori poteri dell’Amministrazione, la quale provvederà, comunque, secondo quanto indicato con la presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare, mentre vanno compensate fra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione e annulla nella sola parte di interesse il decreto assessoriale n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025, con cui è stata nominata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina la commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti, e compensa le spese di giudizio fra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO