Articolo 176 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 88Articolo 90
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1 gennaio 2006
Art. 176. Revocabilita' della proposta 1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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