Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 176. Revocabilita' della proposta 1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
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La cessione indiretta dell'azienda tra verifiche PEX, realizzo controllato e conferimenti minusvalenti Le norme di comportamento AIDC nn. 235 e 238/2026, la giurisprudenza di legittimità e l'art. 9 del D.Lgs. 148/2026 ridefiniscono il perimetro delle riorganizzazioni propedeutiche al realizzo della partecipazione 1) Il quadro normativo dopo il D.Lgs. 192/2024 e il D.Lgs. 148/2026 Il conferimento d'azienda in regime di neutralità, seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria, rappresenta lo schema principale delle riorganizzazioni finalizzate a un evento di liquidità. L'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in avanti, TUIR) …
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Giurisprudenza • 5
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- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 2697 c.c.·
- consegna documenti·
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- opposizione a decreto ingiuntivo·
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- principio di correttezza e buona fede