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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND BA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6276/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DARIO CREPALDI, Pt_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in MODENA, V.LE CIRO MENOTTI, n. 43 presso il difensore avv. DARIO CREPALDI ATTORE/I contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNI Controparte_1 P.IVA_1 EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18/2 41123 MODENA presso il difensore avv. FORNI EUGENIO CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 AV MO elettivamente domiciliato in VIALE ERITREA N. 21 ROMA presso il difensore avv. AV MO TERZO CHIAMATO
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_3 C.F._5 MATTEO ALESSANDRO CASTIGLIEGO, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Modena (MO), Via Emilia Est n. 18/2, TERZO CHIAMATO
(p. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., signor , rappresentata e difesa, dall'Avv. ENRICO FELETTO Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valdobbiadene (TV), Viale Vittoria n. 6 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER VIZI DELL'OPERA EX ART. 1669 C.C. -
1 di 14 RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE-VENDITORE PER DIFETTI DEGLI INTONACI INTERNI DI IMMOBILI
DI NUOVA - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PER RESPONSABILITÀ SOLIDALE E CP_6
SUSSIDIARIA.
CONCLUSIONI
, , : Email_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale nel merito: accertare e dichiarare che negli immobili di proprietà dei ricorrenti, costruiti e venduti agli stessi da
[...]
nel giugno 2021, sussistono i gravi vizi e difetti di costruzione sia esterni che Controparte_1 interni esposti in narrativa del presente atto e meglio dettagliati nelle consulenze tecniche prodotte e conseguentemente condannare , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento in favore dei signori e della somma Parte_5 Parte_6 indicata di euro 131.647,54 oltre iva ove dovuta (€ 65.823,77 per ciascuno dei due nuclei familiari ricorrenti) di cui: euro 68.065,65- oltre iva per i vizi riscontrati all'interno delle proprietà immobiliari;
Euro 12.581,89- per compensi dei professionisti;
euro 1.000,00 oltre iva- per ripristino danni interni da carotaggi eseguiti;
euro 50.000,00- per risarcimento danni non patrimoniali da disagio abitativo e/o morale e/o esistenziale ovvero, comunque, quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse emergere in corso di causa ovvero quantificata anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi nonché rifusione integrale delle spese e dei compensi sostenuti dai ricorrenti per il procedimento di accertamento preventivo ed alla fase di negoziazione assistita esperita prima del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede sin da ora l'autorizzazione al deposito in dispositivo/chiavetta USB dei brevi filmati registrati nel cantiere dai ricorrenti. Si richiede, altresì, eventualmente disporsi da parte del Giudicante una CTU tecnica atta a confermare, una volta esaminata la documentazione agli atti, la sussistenza e congruità dei danni e delle conseguenze dei suddetti tenendo conto della metodologia operativa di intervento e di conseguenza anche la stima economica per il ripristino con particolare riferimento al prezzario della regione Emilia Romagna, che dovranno assumere una forma più specifica in termini di fasi lavorative e materiali da utilizzare al fine di garantire nel tempo l'intervento di ripristino ed ovviare ai possibili problemi di durabilità e di funzionalità degli intonaci nonchè eventualmente anche la diminuzione di fruibilità e/o godimento degli immobili e delle aree verdi ed ancora l'eventuale minore valore degli immobili quale conseguenza dei vizi accertati”
Controparte_1
“- Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto:
- in via preliminare :
- rimettere la causa in istruttoria e disporre una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito:
“Dica e accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati i necessari accessi e sopralluoghi, qual è lo stato di fatto degli immobili di proprietà dei ricorrenti situati in Mirandola (MO), Via Ada Negri nn. 3-5, accertando l'esistenza o meno dei gravi vizi e difetti lamentati dai ricorrenti, e specificamente:
1. l'eventuale esistenza di vizi e difformità rispetto alla regola d'arte e del buon costruire;
2. le cause dei vizi e delle difformità riscontrate;
2 di 14
3. le eventuali difformità quantitative e qualitative dei lavori eseguiti dalla Controparte_7
rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto intercorso con
[...] Controparte_1 e nelle schede tecniche dei materiali utilizzati per eseguire l'intonaco;
4. la eventuale responsabilità e le conseguenti obbligazioni della in Controparte_7 relazione ai vizi e alle difformità riscontrate;
5. gli interventi da effettuarsi per porre in via definitiva rimedio agli eventuali vizi e difformità accertate, i relativi costi e tempi di esecuzione e/o la svalutazione degli immobili, qualora non siano eliminabili;
- in via principale :
- rigettare integralmente tutte le domande, istanze e conclusioni formulate nell'intestato procedimento dai ricorrenti in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata :
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: a) accertare che l'eccezione di decadenza formulata da è infondata, in Controparte_7 fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
b) accertare la responsabilità esclusiva della e conseguentemente Controparte_7 condannare la a tenere indenne e manlevata la Controparte_7 Controparte_1 da ogni responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole, di qualunque natura e/o specie, che possa derivare dall'accoglimento del ricorso de quo;
- in ogni caso , con vittoria di spese e compensi d'avvocato ex D.M. 55/2014, oltre a 15% di spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge”.
Controparte_2
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito IN VIA PRELIMINARE DI RITO Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 269 c.p.c.,
- accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1667, 1670 c.c., decaduta dai Controparte_1 termini per la chiamata in causa dei terzi indicati;
- nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della decadenza di cui sopra differire la prima udienza, già fissata per il 20 marzo 2024, al fine di permettere a
[...] di essere autorizzata a chiamare in causa i seguenti soggetti giuridici Controparte_7 e ciò nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c.:
= (C.F.-P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_4 tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, al fine di essere manlevata e tenuta indenne dal pagamento di ogni somma o dalla esecuzione di qualunque condanna che dovesse risultare dovuta dalla convenuta stessa in persona Controparte_7 del legale rapp.te pro tempore, a titolo di risarcimento danni od a qualsivoglia ulteriore titolo;
= (C.F-P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Susegana (TV), Via Bombardieri n. 14, frazione Ponte della Priula;
= Ing. (c.f.: ) nato il [...], Mirandola (MO), con Controparte_3 C.F._5 studio in 41037 Mirandola (MO), Via Posta n. 2, e ciò al fine di accertare le responsabilità e/o corresponsabilità a Loro riconducibili per i fatti denunciati ed allegati in atto, con conseguente mutamento del rito da semplificato a rito ordinario. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
3 di 14 Rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum per i motivi esposti in atto. IN VIA SUBORDINATA Senza alcun riconoscimento di responsabilità, ed esclusivamente nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni ed eccezioni come sopra rassegnate, accertare e dichiarare in concreto in quale percentuale i fatti dedotti dall'ATTRICE siano riconducibili alla
[...] e, quindi la sua quota di responsabilità, anche in via solidale con Controparte_7 [...]
l'Ing. Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 nonché, nel caso, limitare la condanna della stessa alla Controparte_7 percentuale di responsabilità che dovesse emergere in corso di causa in concreto ed esclusivamente alla medesima riconducibile e, in tale percentuale, limitare l'eventuale declaratoria risarcitoria alle sole singole voci di danno che verranno concretamente dimostrate tanto nell'AN, quanto nel quantum;
e, conseguentemente, dichiarare la compagnia di assicurazione in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, indenne e manlevare, e/o come meglio, e, per l'effetto, condannare la compagnia stessa, come sopra, Controparte_7 a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'ATTRICE per la quota di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a Controparte_7 In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di intervenuta decadenza ex artt. 1667 e 1670 c.c. di nei confronti di Controparte_1 si chiede l'esibizione ai sensi degli art. 210 c.p.c. della lettera di incarico da parte di CP_7
al Direttore dei Lavori, Ing. nonché contratto di appalto Controparte_1 Controparte_3 sottoscritto da con l'appaltatore che si è occupato della pittura, in riferimento al contratto CP_1 di appalto oggetto di causa. Si chiede, altresì, ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'operato dei chiamati in causa, Ing. e di in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 ordine a capitolato e vigilanza, ed in particolare, pur aderendo al quesito proposto dagli attori, specificare quanto segue: “dica e precisi le quote percentuali di responsabilità in capo ai soggetti ritenuti responsabili, ivi compresi, , il soggetto e/o Ente incaricato Controparte_4 della pittura, Direzione dei lavori nella figura dell'ing. ed ”. CP_3 CP_1
Controparte_3
“- Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti dell'esponente, in Controparte_7 quanto infondate in fatto e in diritto.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Controparte_4
“NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la mancata denuncia dei (pretesi) vizi ex art. 1495 c.c. nei confronti di
pronunciarsi l'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o Controparte_4 prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
- Rigettarsi, per tutti i fatti e i motivi dedotti in narrativa, e anche in ragione dell'inopponibilità delle risultanze della consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento di ATP (R.G. 7866/
4 di 14 2022), tutte le eccezioni e domande formulate e/o formulande nei confronti di
[...] stante l'infondatezza in fatto e in diritto. Controparte_4 IN OGNI CASO.
- Rigettarsi, per tutti i fatti e i motivi dedotti in narrativa, tutte le eccezioni e domande formulate e/o formulande nei confronti di stante l'infondatezza in fatto e in Controparte_4 diritto dell'odierna deducente.
- Spese e competenza di lite interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA.
- In via istruttoria ci si rimette alla valutazione del Giudice in merito alle richieste avversarie sull'ammissione di nuova CTU, con riserva di formulare istanza in base ed in relazione al quesito che verrà eventualmente sottoposto al tecnico del Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 2 novembre 2023, i signori Parte_1
e proprietari di due unità immobiliari site in Parte_2 Parte_7 Parte_4
Mirandola (MO), Via Ada Negri nn. 3 e 5, convenivano in giudizio la società Controparte_1
quale costruttrice e venditrice degli immobili, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti
[...] da gravi vizi costruttivi degli intonaci interni degli edifici.
I ricorrenti esponevano che, dopo aver acquistato nel giugno 2021 due appartamenti a piano terra con aree cortilive nel complesso condominiale denominato "Le Stelle A-B", già dal 29 giugno 2021 si erano manifestati gravi problemi strutturali con il distacco improvviso del rivestimento esterno in "geopietra" dall'abitazione dei coniugi seguito da ulteriori cedimenti che Parte_6 avevano reso necessari interventi di messa in sicurezza da parte di . CP_1
La vicenda processuale si articolava attraverso diverse fasi: aveva promosso un primo CP_1 accertamento tecnico preventivo (ATP n. 6011/2021 R.G.) limitatamente alle parti esterne degli edifici, mentre i ricorrenti, preoccupati per la tenuta degli intonaci interni e di fronte all'inerzia della società costruttrice, avevano fatto eseguire analisi di laboratorio private che evidenziavano
"caratteristiche meccaniche scadenti" degli intonaci interni, con valori di resistenza "inferiori alla metà della prestazione garantita in scheda tecnica".
Conseguentemente, i ricorrenti avviavano un secondo ATP (n. 7866/2022 R.G.) specificamente dedicato agli intonaci interni, al termine del quale il CTU ing. confermava "le Persona_1 scarse caratteristiche degli intonaci in opera" e la presenza di "malta con scarsa coesione" che "si disgrega con azioni meccaniche anche blande", quantificando i costi di ripristino in euro 16.702,91 oltre IVA.
5 di 14 Falliti i tentativi di conciliazione in sede di ATP e di negoziazione assistita, i ricorrenti formulavano domanda di risarcimento per complessivi euro 131.647,54, comprensivi di: euro 68.065,65 per i vizi riscontrati all'interno delle proprietà immobiliari (calcolati secondo il più dettagliato computo del loro CTP arch. ; euro 12.581,89 per compensi professionali;
euro 1.000,00 per Per_2 ripristino danni da carotaggi;
euro 50.000,00 per danno non patrimoniale da disagio abitativo.
La si costituiva contestando integralmente le domande avversarie e chiedendo, in via CP_1 principale, il loro rigetto per infondatezza, sostenendo che le conclusioni del CTU non erano corrette e che i valori riscontrati erano comunque congrui rispetto alle caratteristiche del prodotto utilizzato. In via subordinata, domandava di essere tenuta indenne e manlevata da
[...]
quale effettiva responsabile dei presunti vizi in quanto esecutrice materiale Controparte_7 dei lavori.
Il Giudice autorizzava a chiamare in causa la Controparte_1 Controparte_7
quale sub-appaltatrice incaricata dell'esecuzione degli intonaci interni.
[...] si costituiva eccependo la decadenza di dai termini ex artt. 1667 Controparte_7 CP_1
e 1670 c.c. per la tardiva denuncia dei vizi (avvenuta solo nel gennaio 2024 a fronte di vizi noti dal giugno 2021), e nel merito contestava ogni responsabilità, attribuendo i problemi alla qualità dei materiali forniti da e alla mancata vigilanza del direttore lavori ing. Controparte_4
Conseguentemente, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa entrambi i Controparte_3 soggetti.
Il Giudice autorizzava le ulteriori chiamate in causa, con conseguente costituzione di tutti i terzi chiamati: l'ing. contestava ogni responsabilità professionale, sostenendo di aver Controparte_3 svolto diligentemente l'incarico di direzione lavori;
eccepiva la Controparte_4 decadenza ex art. 1495 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei vizi dei materiali forniti e l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP cui non aveva partecipato, negando ogni responsabilità in quanto mero fornitore di materiali correttamente consegnati secondo gli ordinativi ricevuti.
All'udienza del 22 maggio 2024 il giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione delegata, che si concludeva con esito negativo.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, il nuovo giudice assegnatario fissava l'udienza del 14 ottobre 2025, poi differita al 5 novembre 2025, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
6 di 14 Alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa, riportandosi integralmente ai propri atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
1. CONDIVISIBILITÀ DELLE RISULTANZE DELL'ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO
Il presente giudizio trova il proprio fondamento tecnico nell'accertamento tecnico preventivo n.
7866/2022 R.G., espletato dal CTU ing. , le cui risultanze devono essere Persona_1 considerate pienamente attendibili e condivisibili.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, risultando liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice.
Nel caso di specie, l'elaborato peritale dell'ing. ha fornito risposte esaustive e tecnicamente Per_1 fondate a tutti i quesiti formulati.
Il CTU ha accertato, mediante indagini specialistiche condotte dal laboratorio che CP_9 gli intonaci interni presentano "scarse caratteristiche meccaniche" dovute a "un incompleto processo di idratazione-carbonatazione della calce", fenomeno noto come "bruciatura della calce".
Le analisi hanno evidenziato che "la malta presenta una scarsa coesione e si disgrega con azioni meccaniche anche blande (ad esempio lo strofinio di un dito)".
Il CTU ha fornito motivato riscontro a tutte le osservazioni mosse dai consulenti di parte.
Come chiarito dalla Cassazione, il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.
2. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE-COSTRUTTORE NEI CONFRONTI DEGLI
ACQUIRENTI
La responsabilità di nei confronti degli acquirenti ricorrenti trova Controparte_1 fondamento, fra l'altro, nell'art. 1669 c.c., che disciplina la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili.
7 di 14 Nel caso di specie, riveste la qualità di costruttore-venditore, avendo realizzato e CP_1 successivamente venduto ai ricorrenti le due unità immobiliari del complesso condominiale "Le
Stelle A-B". Tale circostanza è pacifica e non contestata, come risulta dai rogiti di compravendita del giugno 2021 e dalla stessa documentazione prodotta da . CP_1
I vizi accertati dal CTU integrano i presupposti dell'art. 1669 c.c.
Nel presente caso, gli intonaci interni, pur non avendo funzione strutturale, costituiscono elementi essenziali per la finitura e protezione delle murature e devono presentare caratteristiche di coesione e resistenza meccanica idonee a garantirne l'integrità nel tempo.
La gravità dei vizi è inequivocabilmente dimostrata dalle risultanze tecniche: la malta presenta "una scarsa coesione e si disgrega con azioni meccaniche anche blande (ad esempio lo strofinio di un dito)", compromettendo gravemente la funzionalità dell'opera e il normale godimento degli immobili. Come chiarito dalla giurisprudenza, i gravi difetti che ai sensi dell'articolo 1669 c.c. fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass civ Sez. II ord. n. 24230 del 4 ottobre 2018)
È pacifico che il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano stati appaltati ad un terzo, risponde nei confronti degli acquirenti, dei gravi difetti, a norma dell'articolo 1669 c.c. e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dall'identificazione del contratto con essi intercorso.
Tale principio trova piena applicazione nel caso di specie, dove ha curato la costruzione CP_1 degli immobili servendosi dell'opera di subappaltatori, mantenendo il controllo e la responsabilità complessiva dell'opera.
La responsabilità di è pertanto configurabile e deve comportare la condanna al risarcimento CP_1 di tutti i danni derivanti dai vizi accertati.
3. RESPONSABILITÀ DI DUEPI COSTRUZIONI E TEMPESTIVITÀ DELLA
DENUNCIA DA PARTE DI ACEA
La responsabilità di quale sub-appaltatrice incaricata dell'esecuzione Controparte_7 degli intonaci interni è stata accertata dal CTU, che ha espressamente affermato che "la responsabilità dei vizi riscontrati sia imputabile all'impresa esecutrice degli intonaci interni alle due unità abitative oggetto del presente procedimento".
8 di 14 L'eccezione di decadenza sollevata da deve essere rigettata. Controparte_7
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di decadenza nelle ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui la parte, mediante un accertamento di natura tecnica,
è posta nelle condizioni di riscontrare in modo certo ed obiettivo l'entità e la natura e gravità dei vizi riscontrati che nel caso concreto corrisponde al deposito della (perizia nell') atp che segna il momento della decorrenza del termine annuale per la denuncia.
Nel caso di specie, ha acquisito piena conoscenza della gravità dei vizi e della loro CP_1 imputabilità solo con il deposito della bozza di perizia dell'ing. in data 9 giugno 2023. La Per_1 denuncia a è avvenuta tempestivamente in data 12 giugno 2023, ben entro il Controparte_7 termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1670 c.c.
Come già evidenziato, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La circostanza che non abbia partecipato alla fase dell'ATP non pregiudica, quindi, Controparte_7
l'utilizzabilità delle conclusioni del CTU ing. , che hanno accertato in maniera convincente Per_1 che "la responsabilità dei vizi riscontrati sia imputabile all'impresa esecutrice degli intonaci interni alle due unità abitative oggetto del presente procedimento".
Tali conclusioni, pertanto, risultano pienamente condivise dal Tribunale e conseguentemente, deve tenere indenne e manlevata da ogni Controparte_7 Controparte_1 responsabilità derivante dall'accoglimento delle domande dei ricorrenti, in quanto effettiva esecutrice materiale delle opere viziate.
4. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI Controparte_4
La responsabilità di deve essere esclusa per diverse ragioni. Controparte_4
In primo luogo, sussiste la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c.
La fornitura dei materiali è avvenuta nei mesi di luglio e settembre 2020 (come emerge dai documenti di trasporto prodotti), mentre la prima denuncia da parte di risale al Controparte_7 febbraio 2024 (dopo che la stessa aveva ricevuto a propria volta una Controparte_7
9 di 14 contestazione da già in data 12.06.2023), ben oltre il termine di otto giorni dalla Controparte_1 scoperta e comunque oltre l'anno dalla consegna previsti dalla norma.
Nel merito, poi, le risultanze tecniche dimostrano che i vizi derivano da errori nella fase di posa in opera e non da difetti dei materiali forniti.
Il CTU ha accertato che la causa dei problemi risiede nella "bruciatura della calce" dovuta a inadeguate modalità di miscelazione e applicazione.
Come correttamente osservato da , l'intonaco viene consegnato premiscelato Controparte_4
a secco e deve essere successivamente miscelato e applicato, con la conseguenza che il risultato finale dipende fortemente da fattori esterni quali la temperatura di applicazione, la preparazione dei supporti e il dosaggio dell'acqua.
Tali aspetti tecnici rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'esecutore dei lavori specializzato, come confermato dalla giurisprudenza secondo cui egli ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'esecutore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.
5. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
La responsabilità del direttore dei lavori deve essere esclusa.
Nel caso di specie, i vizi accertati derivano da specifiche modalità di posa dell'intonaco — quali un'inadeguata miscelazione, la mancata bagnatura delle murature e l'applicazione in condizioni climatiche sfavorevoli — che rientrano nell'esclusiva competenza tecnica e nell'autonomia organizzativa dell'esecutore dei lavori.
L'ing. ha allegato di avere regolarmente verificato la conformità dei materiali utilizzati CP_3 alle relative schede tecniche e ai documenti di trasporto, accertando la corrispondenza tra il prodotto scelto dal subappaltatore e quello effettivamente consegnato in cantiere.
Tale allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ditta che ha eseguito l'opera.
In ogni caso, al direttore dei lavori non può essere imputata la responsabilità per vizi derivanti da modalità esecutive non conformi alle regole dell'arte, trattandosi di attività rientranti nella sfera di competenza dell'operatore specializzato.
10 di 14 Nel caso di specie, il fenomeno della "bruciatura della calce" accertato dal CTU deriva, infatti, da un processo chimico interno alla malta che si manifesta durante la fase di carbonatazione dell'idrossido di calcio. Tale processo, come chiarito dalle risultanze tecniche, dipende da fattori quali il dosaggio dell'acqua di impasto, la temperatura di applicazione, l'umidità ambientale e le modalità di miscelazione, tutti elementi che si verificano durante la preparazione e l'applicazione dell'intonaco da parte dell'esecutore specializzato.
Non può dunque essere imputata al DL la responsabilità per vizi derivanti da modalità di posa non conformi alle regole dell'arte che si manifestano attraverso processi chimico-fisici non immediatamente percettibili durante l'esecuzione dei lavori e che costituiscono competenza specifica dell'esecutore dell'opera.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7370 del 13/04/2015).
Nel caso di specie, è proprio questa l'ipotesi che si è verificata: il fenomeno della "bruciatura della calce" non era percettibile durante la fase di posa e si è manifestato solo successivamente attraverso la progressiva perdita di coesione della malta, come confermato dal fatto che lo stesso CTU ha potuto accertarlo solo mediante specifiche analisi di laboratorio.
6. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, deve farsi riferimento alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal CTU ing. , che ha Persona_1 determinato i costi necessari per il ripristino dei vizi accertati in euro 16.702,91 oltre IVA.
Tale importo, determinato sulla base del prezziario DEI del secondo semestre 2022 e comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie (consolidamento degli intonaci con prodotto a base di resine acriliche micronizzate, tinteggiatura, trasloco e sistemazione mobili, sistemazione in appartamento arredato per la durata dei lavori), deve ritenersi congruo e adeguato alle effettive necessità di ripristino. L'importo quantificato dal CTU deve considerarsi comprensivo anche della somma di euro 1.000,00 richiesta dai ricorrenti per il ripristino dei danni derivanti dai carotaggi eseguiti durante le operazioni peritali, trattandosi di interventi già contemplati nell'ambito delle opere di consolidamento e tinteggiatura previste dal consulente tecnico d'ufficio.
11 di 14 Non può accogliersi, invece, la diversa e maggiore quantificazione proposta dal CTP di parte ricorrente arch. (euro 68.065,65), che prevede interventi eccessivamente invasivi e non Per_2 necessari, come correttamente osservato dallo stesso CTU nelle proprie controdeduzioni.
Devono, inoltre, riconoscersi le spese sostenute dai ricorrenti per l'accertamento tecnico preventivo, pari a euro 12.581,89 di cui: € 5.379,35- per la difesa legale per fase stragiudiziale e
ATP e negoziazione, € 1.979,30 per costi di CTP arch. € 2.216,52 per il CTU in Per_2 procedimento di ATP, ing. , € 3.006,72 per per prove Persona_1 CP_10 stratigrafiche meccaniche per conto CTU. Come noto, tra le spese che devono essere regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle sostenute anteriormente all'inizio del medesimo e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle di ufficio e di parte sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo acquisito al processo di merito.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno non patrimoniale richiesto dai ricorrenti nella misura di euro 50.000,00, in quanto non specificamente allegato né provato;
né risulta precisato il nesso causale con i lavori inerenti gli intonaci interni che costituiscono oggetto della presente causa. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno genericamente allegato di aver subito disagio abitativo senza fornire specifica prova della natura e delle caratteristiche concrete del pregiudizio subito in relazione ai vizi degli intonaci interni.
La documentazione prodotta si riferisce prevalentemente ai lavori di ripristino delle parti esterne degli edifici, mentre non risulta dimostrato il nesso causale tra i vizi degli intonaci interni (oggetto del presente giudizio) e il presunto danno non patrimoniale.
Il danno complessivamente risarcibile è pertanto determinato in: - euro 16.702,91 oltre IVA per i costi di ripristino (comprensivi dei danni da carotaggi);- euro 12.581,89 per le spese dell'accertamento tecnico preventivo;
- per un totale di euro 29.284,80 oltre IVA sui costi di ripristino, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Il regolamento delle spese processuali deve essere effettuato secondo i principi di soccombenza stabiliti dall'art. 91 cpc.
La risultando soccombente nei confronti dei ricorrenti, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da questi ultimi per il presente giudizio.
La risultando, a sua volta, soccombente nei confronti di in Controparte_7 CP_1 ragione dell'accertata responsabilità per i vizi degli intonaci interni e del conseguente obbligo di
12 di 14 manleva, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da per il CP_1 presente giudizio.
risultando soccombente anche nei confronti dei terzi chiamati (ing. Controparte_7
e per l'infondatezza delle domande di rivalsa nei Controparte_3 Controparte_4 loro confronti, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da questi ultimi.
I compensi sono liquidati in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa (determinato in relazione all'importo liquidato in dispositivo) applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara che negli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in Mirandola (MO), Via Ada
Negri nn. 3 e 5, costruiti e venduti da nel giugno 2021, sussistono gravi Controparte_1 vizi e difetti di costruzione degli intonaci interni,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_4 della somma di euro 29.284,80 oltre IVA di legge sui costi di ripristino dei vizi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data della domanda ad oggi nonchè interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_7 indenne e manlevata la da ogni responsabilità e conseguenza Controparte_1 pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande dei ricorrenti, con conseguente obbligo di rimborso delle somme che sarà tenuta a corrispondere ai ricorrenti in Controparte_1 esecuzione della presente sentenza;
- condanna la al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in euro 786 per anticipazioni, euro 4358 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali Iva e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali: Controparte_7
13 di 14 a) in favore di liquidate in euro 786 per anticipazioni, € 4358 per Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge;
b) in favore dell'ing. liquidate in euro 4358 per compensi professionali, oltre Controparte_3 al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge;
c) in favore di liquidate in euro 4358 per compensi professionali, Controparte_4 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18.11.2025
Il Giudice
ND BA
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND BA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6276/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DARIO CREPALDI, Pt_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in MODENA, V.LE CIRO MENOTTI, n. 43 presso il difensore avv. DARIO CREPALDI ATTORE/I contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORNI Controparte_1 P.IVA_1 EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18/2 41123 MODENA presso il difensore avv. FORNI EUGENIO CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 AV MO elettivamente domiciliato in VIALE ERITREA N. 21 ROMA presso il difensore avv. AV MO TERZO CHIAMATO
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_3 C.F._5 MATTEO ALESSANDRO CASTIGLIEGO, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Modena (MO), Via Emilia Est n. 18/2, TERZO CHIAMATO
(p. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., signor , rappresentata e difesa, dall'Avv. ENRICO FELETTO Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valdobbiadene (TV), Viale Vittoria n. 6 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER VIZI DELL'OPERA EX ART. 1669 C.C. -
1 di 14 RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE-VENDITORE PER DIFETTI DEGLI INTONACI INTERNI DI IMMOBILI
DI NUOVA - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PER RESPONSABILITÀ SOLIDALE E CP_6
SUSSIDIARIA.
CONCLUSIONI
, , : Email_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale nel merito: accertare e dichiarare che negli immobili di proprietà dei ricorrenti, costruiti e venduti agli stessi da
[...]
nel giugno 2021, sussistono i gravi vizi e difetti di costruzione sia esterni che Controparte_1 interni esposti in narrativa del presente atto e meglio dettagliati nelle consulenze tecniche prodotte e conseguentemente condannare , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento in favore dei signori e della somma Parte_5 Parte_6 indicata di euro 131.647,54 oltre iva ove dovuta (€ 65.823,77 per ciascuno dei due nuclei familiari ricorrenti) di cui: euro 68.065,65- oltre iva per i vizi riscontrati all'interno delle proprietà immobiliari;
Euro 12.581,89- per compensi dei professionisti;
euro 1.000,00 oltre iva- per ripristino danni interni da carotaggi eseguiti;
euro 50.000,00- per risarcimento danni non patrimoniali da disagio abitativo e/o morale e/o esistenziale ovvero, comunque, quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse emergere in corso di causa ovvero quantificata anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi nonché rifusione integrale delle spese e dei compensi sostenuti dai ricorrenti per il procedimento di accertamento preventivo ed alla fase di negoziazione assistita esperita prima del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede sin da ora l'autorizzazione al deposito in dispositivo/chiavetta USB dei brevi filmati registrati nel cantiere dai ricorrenti. Si richiede, altresì, eventualmente disporsi da parte del Giudicante una CTU tecnica atta a confermare, una volta esaminata la documentazione agli atti, la sussistenza e congruità dei danni e delle conseguenze dei suddetti tenendo conto della metodologia operativa di intervento e di conseguenza anche la stima economica per il ripristino con particolare riferimento al prezzario della regione Emilia Romagna, che dovranno assumere una forma più specifica in termini di fasi lavorative e materiali da utilizzare al fine di garantire nel tempo l'intervento di ripristino ed ovviare ai possibili problemi di durabilità e di funzionalità degli intonaci nonchè eventualmente anche la diminuzione di fruibilità e/o godimento degli immobili e delle aree verdi ed ancora l'eventuale minore valore degli immobili quale conseguenza dei vizi accertati”
Controparte_1
“- Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto:
- in via preliminare :
- rimettere la causa in istruttoria e disporre una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito:
“Dica e accerti il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati i necessari accessi e sopralluoghi, qual è lo stato di fatto degli immobili di proprietà dei ricorrenti situati in Mirandola (MO), Via Ada Negri nn. 3-5, accertando l'esistenza o meno dei gravi vizi e difetti lamentati dai ricorrenti, e specificamente:
1. l'eventuale esistenza di vizi e difformità rispetto alla regola d'arte e del buon costruire;
2. le cause dei vizi e delle difformità riscontrate;
2 di 14
3. le eventuali difformità quantitative e qualitative dei lavori eseguiti dalla Controparte_7
rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto intercorso con
[...] Controparte_1 e nelle schede tecniche dei materiali utilizzati per eseguire l'intonaco;
4. la eventuale responsabilità e le conseguenti obbligazioni della in Controparte_7 relazione ai vizi e alle difformità riscontrate;
5. gli interventi da effettuarsi per porre in via definitiva rimedio agli eventuali vizi e difformità accertate, i relativi costi e tempi di esecuzione e/o la svalutazione degli immobili, qualora non siano eliminabili;
- in via principale :
- rigettare integralmente tutte le domande, istanze e conclusioni formulate nell'intestato procedimento dai ricorrenti in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata :
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: a) accertare che l'eccezione di decadenza formulata da è infondata, in Controparte_7 fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
b) accertare la responsabilità esclusiva della e conseguentemente Controparte_7 condannare la a tenere indenne e manlevata la Controparte_7 Controparte_1 da ogni responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole, di qualunque natura e/o specie, che possa derivare dall'accoglimento del ricorso de quo;
- in ogni caso , con vittoria di spese e compensi d'avvocato ex D.M. 55/2014, oltre a 15% di spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge”.
Controparte_2
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito IN VIA PRELIMINARE DI RITO Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 269 c.p.c.,
- accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1667, 1670 c.c., decaduta dai Controparte_1 termini per la chiamata in causa dei terzi indicati;
- nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della decadenza di cui sopra differire la prima udienza, già fissata per il 20 marzo 2024, al fine di permettere a
[...] di essere autorizzata a chiamare in causa i seguenti soggetti giuridici Controparte_7 e ciò nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c.:
= (C.F.-P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_4 tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, al fine di essere manlevata e tenuta indenne dal pagamento di ogni somma o dalla esecuzione di qualunque condanna che dovesse risultare dovuta dalla convenuta stessa in persona Controparte_7 del legale rapp.te pro tempore, a titolo di risarcimento danni od a qualsivoglia ulteriore titolo;
= (C.F-P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Susegana (TV), Via Bombardieri n. 14, frazione Ponte della Priula;
= Ing. (c.f.: ) nato il [...], Mirandola (MO), con Controparte_3 C.F._5 studio in 41037 Mirandola (MO), Via Posta n. 2, e ciò al fine di accertare le responsabilità e/o corresponsabilità a Loro riconducibili per i fatti denunciati ed allegati in atto, con conseguente mutamento del rito da semplificato a rito ordinario. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
3 di 14 Rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum per i motivi esposti in atto. IN VIA SUBORDINATA Senza alcun riconoscimento di responsabilità, ed esclusivamente nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni ed eccezioni come sopra rassegnate, accertare e dichiarare in concreto in quale percentuale i fatti dedotti dall'ATTRICE siano riconducibili alla
[...] e, quindi la sua quota di responsabilità, anche in via solidale con Controparte_7 [...]
l'Ing. Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 nonché, nel caso, limitare la condanna della stessa alla Controparte_7 percentuale di responsabilità che dovesse emergere in corso di causa in concreto ed esclusivamente alla medesima riconducibile e, in tale percentuale, limitare l'eventuale declaratoria risarcitoria alle sole singole voci di danno che verranno concretamente dimostrate tanto nell'AN, quanto nel quantum;
e, conseguentemente, dichiarare la compagnia di assicurazione in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, indenne e manlevare, e/o come meglio, e, per l'effetto, condannare la compagnia stessa, come sopra, Controparte_7 a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'ATTRICE per la quota di responsabilità che dovesse essere accertata in capo a Controparte_7 In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di intervenuta decadenza ex artt. 1667 e 1670 c.c. di nei confronti di Controparte_1 si chiede l'esibizione ai sensi degli art. 210 c.p.c. della lettera di incarico da parte di CP_7
al Direttore dei Lavori, Ing. nonché contratto di appalto Controparte_1 Controparte_3 sottoscritto da con l'appaltatore che si è occupato della pittura, in riferimento al contratto CP_1 di appalto oggetto di causa. Si chiede, altresì, ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'operato dei chiamati in causa, Ing. e di in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 ordine a capitolato e vigilanza, ed in particolare, pur aderendo al quesito proposto dagli attori, specificare quanto segue: “dica e precisi le quote percentuali di responsabilità in capo ai soggetti ritenuti responsabili, ivi compresi, , il soggetto e/o Ente incaricato Controparte_4 della pittura, Direzione dei lavori nella figura dell'ing. ed ”. CP_3 CP_1
Controparte_3
“- Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti dell'esponente, in Controparte_7 quanto infondate in fatto e in diritto.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Controparte_4
“NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la mancata denuncia dei (pretesi) vizi ex art. 1495 c.c. nei confronti di
pronunciarsi l'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o Controparte_4 prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.
- Rigettarsi, per tutti i fatti e i motivi dedotti in narrativa, e anche in ragione dell'inopponibilità delle risultanze della consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento di ATP (R.G. 7866/
4 di 14 2022), tutte le eccezioni e domande formulate e/o formulande nei confronti di
[...] stante l'infondatezza in fatto e in diritto. Controparte_4 IN OGNI CASO.
- Rigettarsi, per tutti i fatti e i motivi dedotti in narrativa, tutte le eccezioni e domande formulate e/o formulande nei confronti di stante l'infondatezza in fatto e in Controparte_4 diritto dell'odierna deducente.
- Spese e competenza di lite interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA.
- In via istruttoria ci si rimette alla valutazione del Giudice in merito alle richieste avversarie sull'ammissione di nuova CTU, con riserva di formulare istanza in base ed in relazione al quesito che verrà eventualmente sottoposto al tecnico del Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 2 novembre 2023, i signori Parte_1
e proprietari di due unità immobiliari site in Parte_2 Parte_7 Parte_4
Mirandola (MO), Via Ada Negri nn. 3 e 5, convenivano in giudizio la società Controparte_1
quale costruttrice e venditrice degli immobili, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti
[...] da gravi vizi costruttivi degli intonaci interni degli edifici.
I ricorrenti esponevano che, dopo aver acquistato nel giugno 2021 due appartamenti a piano terra con aree cortilive nel complesso condominiale denominato "Le Stelle A-B", già dal 29 giugno 2021 si erano manifestati gravi problemi strutturali con il distacco improvviso del rivestimento esterno in "geopietra" dall'abitazione dei coniugi seguito da ulteriori cedimenti che Parte_6 avevano reso necessari interventi di messa in sicurezza da parte di . CP_1
La vicenda processuale si articolava attraverso diverse fasi: aveva promosso un primo CP_1 accertamento tecnico preventivo (ATP n. 6011/2021 R.G.) limitatamente alle parti esterne degli edifici, mentre i ricorrenti, preoccupati per la tenuta degli intonaci interni e di fronte all'inerzia della società costruttrice, avevano fatto eseguire analisi di laboratorio private che evidenziavano
"caratteristiche meccaniche scadenti" degli intonaci interni, con valori di resistenza "inferiori alla metà della prestazione garantita in scheda tecnica".
Conseguentemente, i ricorrenti avviavano un secondo ATP (n. 7866/2022 R.G.) specificamente dedicato agli intonaci interni, al termine del quale il CTU ing. confermava "le Persona_1 scarse caratteristiche degli intonaci in opera" e la presenza di "malta con scarsa coesione" che "si disgrega con azioni meccaniche anche blande", quantificando i costi di ripristino in euro 16.702,91 oltre IVA.
5 di 14 Falliti i tentativi di conciliazione in sede di ATP e di negoziazione assistita, i ricorrenti formulavano domanda di risarcimento per complessivi euro 131.647,54, comprensivi di: euro 68.065,65 per i vizi riscontrati all'interno delle proprietà immobiliari (calcolati secondo il più dettagliato computo del loro CTP arch. ; euro 12.581,89 per compensi professionali;
euro 1.000,00 per Per_2 ripristino danni da carotaggi;
euro 50.000,00 per danno non patrimoniale da disagio abitativo.
La si costituiva contestando integralmente le domande avversarie e chiedendo, in via CP_1 principale, il loro rigetto per infondatezza, sostenendo che le conclusioni del CTU non erano corrette e che i valori riscontrati erano comunque congrui rispetto alle caratteristiche del prodotto utilizzato. In via subordinata, domandava di essere tenuta indenne e manlevata da
[...]
quale effettiva responsabile dei presunti vizi in quanto esecutrice materiale Controparte_7 dei lavori.
Il Giudice autorizzava a chiamare in causa la Controparte_1 Controparte_7
quale sub-appaltatrice incaricata dell'esecuzione degli intonaci interni.
[...] si costituiva eccependo la decadenza di dai termini ex artt. 1667 Controparte_7 CP_1
e 1670 c.c. per la tardiva denuncia dei vizi (avvenuta solo nel gennaio 2024 a fronte di vizi noti dal giugno 2021), e nel merito contestava ogni responsabilità, attribuendo i problemi alla qualità dei materiali forniti da e alla mancata vigilanza del direttore lavori ing. Controparte_4
Conseguentemente, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa entrambi i Controparte_3 soggetti.
Il Giudice autorizzava le ulteriori chiamate in causa, con conseguente costituzione di tutti i terzi chiamati: l'ing. contestava ogni responsabilità professionale, sostenendo di aver Controparte_3 svolto diligentemente l'incarico di direzione lavori;
eccepiva la Controparte_4 decadenza ex art. 1495 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei vizi dei materiali forniti e l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP cui non aveva partecipato, negando ogni responsabilità in quanto mero fornitore di materiali correttamente consegnati secondo gli ordinativi ricevuti.
All'udienza del 22 maggio 2024 il giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione delegata, che si concludeva con esito negativo.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, il nuovo giudice assegnatario fissava l'udienza del 14 ottobre 2025, poi differita al 5 novembre 2025, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
6 di 14 Alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa, riportandosi integralmente ai propri atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
1. CONDIVISIBILITÀ DELLE RISULTANZE DELL'ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO
Il presente giudizio trova il proprio fondamento tecnico nell'accertamento tecnico preventivo n.
7866/2022 R.G., espletato dal CTU ing. , le cui risultanze devono essere Persona_1 considerate pienamente attendibili e condivisibili.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, risultando liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice.
Nel caso di specie, l'elaborato peritale dell'ing. ha fornito risposte esaustive e tecnicamente Per_1 fondate a tutti i quesiti formulati.
Il CTU ha accertato, mediante indagini specialistiche condotte dal laboratorio che CP_9 gli intonaci interni presentano "scarse caratteristiche meccaniche" dovute a "un incompleto processo di idratazione-carbonatazione della calce", fenomeno noto come "bruciatura della calce".
Le analisi hanno evidenziato che "la malta presenta una scarsa coesione e si disgrega con azioni meccaniche anche blande (ad esempio lo strofinio di un dito)".
Il CTU ha fornito motivato riscontro a tutte le osservazioni mosse dai consulenti di parte.
Come chiarito dalla Cassazione, il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.
2. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE-COSTRUTTORE NEI CONFRONTI DEGLI
ACQUIRENTI
La responsabilità di nei confronti degli acquirenti ricorrenti trova Controparte_1 fondamento, fra l'altro, nell'art. 1669 c.c., che disciplina la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili.
7 di 14 Nel caso di specie, riveste la qualità di costruttore-venditore, avendo realizzato e CP_1 successivamente venduto ai ricorrenti le due unità immobiliari del complesso condominiale "Le
Stelle A-B". Tale circostanza è pacifica e non contestata, come risulta dai rogiti di compravendita del giugno 2021 e dalla stessa documentazione prodotta da . CP_1
I vizi accertati dal CTU integrano i presupposti dell'art. 1669 c.c.
Nel presente caso, gli intonaci interni, pur non avendo funzione strutturale, costituiscono elementi essenziali per la finitura e protezione delle murature e devono presentare caratteristiche di coesione e resistenza meccanica idonee a garantirne l'integrità nel tempo.
La gravità dei vizi è inequivocabilmente dimostrata dalle risultanze tecniche: la malta presenta "una scarsa coesione e si disgrega con azioni meccaniche anche blande (ad esempio lo strofinio di un dito)", compromettendo gravemente la funzionalità dell'opera e il normale godimento degli immobili. Come chiarito dalla giurisprudenza, i gravi difetti che ai sensi dell'articolo 1669 c.c. fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass civ Sez. II ord. n. 24230 del 4 ottobre 2018)
È pacifico che il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano stati appaltati ad un terzo, risponde nei confronti degli acquirenti, dei gravi difetti, a norma dell'articolo 1669 c.c. e cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dall'identificazione del contratto con essi intercorso.
Tale principio trova piena applicazione nel caso di specie, dove ha curato la costruzione CP_1 degli immobili servendosi dell'opera di subappaltatori, mantenendo il controllo e la responsabilità complessiva dell'opera.
La responsabilità di è pertanto configurabile e deve comportare la condanna al risarcimento CP_1 di tutti i danni derivanti dai vizi accertati.
3. RESPONSABILITÀ DI DUEPI COSTRUZIONI E TEMPESTIVITÀ DELLA
DENUNCIA DA PARTE DI ACEA
La responsabilità di quale sub-appaltatrice incaricata dell'esecuzione Controparte_7 degli intonaci interni è stata accertata dal CTU, che ha espressamente affermato che "la responsabilità dei vizi riscontrati sia imputabile all'impresa esecutrice degli intonaci interni alle due unità abitative oggetto del presente procedimento".
8 di 14 L'eccezione di decadenza sollevata da deve essere rigettata. Controparte_7
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di decadenza nelle ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui la parte, mediante un accertamento di natura tecnica,
è posta nelle condizioni di riscontrare in modo certo ed obiettivo l'entità e la natura e gravità dei vizi riscontrati che nel caso concreto corrisponde al deposito della (perizia nell') atp che segna il momento della decorrenza del termine annuale per la denuncia.
Nel caso di specie, ha acquisito piena conoscenza della gravità dei vizi e della loro CP_1 imputabilità solo con il deposito della bozza di perizia dell'ing. in data 9 giugno 2023. La Per_1 denuncia a è avvenuta tempestivamente in data 12 giugno 2023, ben entro il Controparte_7 termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1670 c.c.
Come già evidenziato, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La circostanza che non abbia partecipato alla fase dell'ATP non pregiudica, quindi, Controparte_7
l'utilizzabilità delle conclusioni del CTU ing. , che hanno accertato in maniera convincente Per_1 che "la responsabilità dei vizi riscontrati sia imputabile all'impresa esecutrice degli intonaci interni alle due unità abitative oggetto del presente procedimento".
Tali conclusioni, pertanto, risultano pienamente condivise dal Tribunale e conseguentemente, deve tenere indenne e manlevata da ogni Controparte_7 Controparte_1 responsabilità derivante dall'accoglimento delle domande dei ricorrenti, in quanto effettiva esecutrice materiale delle opere viziate.
4. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI Controparte_4
La responsabilità di deve essere esclusa per diverse ragioni. Controparte_4
In primo luogo, sussiste la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c.
La fornitura dei materiali è avvenuta nei mesi di luglio e settembre 2020 (come emerge dai documenti di trasporto prodotti), mentre la prima denuncia da parte di risale al Controparte_7 febbraio 2024 (dopo che la stessa aveva ricevuto a propria volta una Controparte_7
9 di 14 contestazione da già in data 12.06.2023), ben oltre il termine di otto giorni dalla Controparte_1 scoperta e comunque oltre l'anno dalla consegna previsti dalla norma.
Nel merito, poi, le risultanze tecniche dimostrano che i vizi derivano da errori nella fase di posa in opera e non da difetti dei materiali forniti.
Il CTU ha accertato che la causa dei problemi risiede nella "bruciatura della calce" dovuta a inadeguate modalità di miscelazione e applicazione.
Come correttamente osservato da , l'intonaco viene consegnato premiscelato Controparte_4
a secco e deve essere successivamente miscelato e applicato, con la conseguenza che il risultato finale dipende fortemente da fattori esterni quali la temperatura di applicazione, la preparazione dei supporti e il dosaggio dell'acqua.
Tali aspetti tecnici rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'esecutore dei lavori specializzato, come confermato dalla giurisprudenza secondo cui egli ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'esecutore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.
5. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
La responsabilità del direttore dei lavori deve essere esclusa.
Nel caso di specie, i vizi accertati derivano da specifiche modalità di posa dell'intonaco — quali un'inadeguata miscelazione, la mancata bagnatura delle murature e l'applicazione in condizioni climatiche sfavorevoli — che rientrano nell'esclusiva competenza tecnica e nell'autonomia organizzativa dell'esecutore dei lavori.
L'ing. ha allegato di avere regolarmente verificato la conformità dei materiali utilizzati CP_3 alle relative schede tecniche e ai documenti di trasporto, accertando la corrispondenza tra il prodotto scelto dal subappaltatore e quello effettivamente consegnato in cantiere.
Tale allegazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ditta che ha eseguito l'opera.
In ogni caso, al direttore dei lavori non può essere imputata la responsabilità per vizi derivanti da modalità esecutive non conformi alle regole dell'arte, trattandosi di attività rientranti nella sfera di competenza dell'operatore specializzato.
10 di 14 Nel caso di specie, il fenomeno della "bruciatura della calce" accertato dal CTU deriva, infatti, da un processo chimico interno alla malta che si manifesta durante la fase di carbonatazione dell'idrossido di calcio. Tale processo, come chiarito dalle risultanze tecniche, dipende da fattori quali il dosaggio dell'acqua di impasto, la temperatura di applicazione, l'umidità ambientale e le modalità di miscelazione, tutti elementi che si verificano durante la preparazione e l'applicazione dell'intonaco da parte dell'esecutore specializzato.
Non può dunque essere imputata al DL la responsabilità per vizi derivanti da modalità di posa non conformi alle regole dell'arte che si manifestano attraverso processi chimico-fisici non immediatamente percettibili durante l'esecuzione dei lavori e che costituiscono competenza specifica dell'esecutore dell'opera.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7370 del 13/04/2015).
Nel caso di specie, è proprio questa l'ipotesi che si è verificata: il fenomeno della "bruciatura della calce" non era percettibile durante la fase di posa e si è manifestato solo successivamente attraverso la progressiva perdita di coesione della malta, come confermato dal fatto che lo stesso CTU ha potuto accertarlo solo mediante specifiche analisi di laboratorio.
6. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, deve farsi riferimento alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal CTU ing. , che ha Persona_1 determinato i costi necessari per il ripristino dei vizi accertati in euro 16.702,91 oltre IVA.
Tale importo, determinato sulla base del prezziario DEI del secondo semestre 2022 e comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie (consolidamento degli intonaci con prodotto a base di resine acriliche micronizzate, tinteggiatura, trasloco e sistemazione mobili, sistemazione in appartamento arredato per la durata dei lavori), deve ritenersi congruo e adeguato alle effettive necessità di ripristino. L'importo quantificato dal CTU deve considerarsi comprensivo anche della somma di euro 1.000,00 richiesta dai ricorrenti per il ripristino dei danni derivanti dai carotaggi eseguiti durante le operazioni peritali, trattandosi di interventi già contemplati nell'ambito delle opere di consolidamento e tinteggiatura previste dal consulente tecnico d'ufficio.
11 di 14 Non può accogliersi, invece, la diversa e maggiore quantificazione proposta dal CTP di parte ricorrente arch. (euro 68.065,65), che prevede interventi eccessivamente invasivi e non Per_2 necessari, come correttamente osservato dallo stesso CTU nelle proprie controdeduzioni.
Devono, inoltre, riconoscersi le spese sostenute dai ricorrenti per l'accertamento tecnico preventivo, pari a euro 12.581,89 di cui: € 5.379,35- per la difesa legale per fase stragiudiziale e
ATP e negoziazione, € 1.979,30 per costi di CTP arch. € 2.216,52 per il CTU in Per_2 procedimento di ATP, ing. , € 3.006,72 per per prove Persona_1 CP_10 stratigrafiche meccaniche per conto CTU. Come noto, tra le spese che devono essere regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle sostenute anteriormente all'inizio del medesimo e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle di ufficio e di parte sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo acquisito al processo di merito.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno non patrimoniale richiesto dai ricorrenti nella misura di euro 50.000,00, in quanto non specificamente allegato né provato;
né risulta precisato il nesso causale con i lavori inerenti gli intonaci interni che costituiscono oggetto della presente causa. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno genericamente allegato di aver subito disagio abitativo senza fornire specifica prova della natura e delle caratteristiche concrete del pregiudizio subito in relazione ai vizi degli intonaci interni.
La documentazione prodotta si riferisce prevalentemente ai lavori di ripristino delle parti esterne degli edifici, mentre non risulta dimostrato il nesso causale tra i vizi degli intonaci interni (oggetto del presente giudizio) e il presunto danno non patrimoniale.
Il danno complessivamente risarcibile è pertanto determinato in: - euro 16.702,91 oltre IVA per i costi di ripristino (comprensivi dei danni da carotaggi);- euro 12.581,89 per le spese dell'accertamento tecnico preventivo;
- per un totale di euro 29.284,80 oltre IVA sui costi di ripristino, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Il regolamento delle spese processuali deve essere effettuato secondo i principi di soccombenza stabiliti dall'art. 91 cpc.
La risultando soccombente nei confronti dei ricorrenti, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da questi ultimi per il presente giudizio.
La risultando, a sua volta, soccombente nei confronti di in Controparte_7 CP_1 ragione dell'accertata responsabilità per i vizi degli intonaci interni e del conseguente obbligo di
12 di 14 manleva, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da per il CP_1 presente giudizio.
risultando soccombente anche nei confronti dei terzi chiamati (ing. Controparte_7
e per l'infondatezza delle domande di rivalsa nei Controparte_3 Controparte_4 loro confronti, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da questi ultimi.
I compensi sono liquidati in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss. modd., tenuto conto del valore della causa (determinato in relazione all'importo liquidato in dispositivo) applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara che negli immobili di proprietà dei ricorrenti siti in Mirandola (MO), Via Ada
Negri nn. 3 e 5, costruiti e venduti da nel giugno 2021, sussistono gravi Controparte_1 vizi e difetti di costruzione degli intonaci interni,
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_4 della somma di euro 29.284,80 oltre IVA di legge sui costi di ripristino dei vizi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data della domanda ad oggi nonchè interessi legali su quanto liquidato ad oggi fino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_7 indenne e manlevata la da ogni responsabilità e conseguenza Controparte_1 pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande dei ricorrenti, con conseguente obbligo di rimborso delle somme che sarà tenuta a corrispondere ai ricorrenti in Controparte_1 esecuzione della presente sentenza;
- condanna la al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in euro 786 per anticipazioni, euro 4358 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali Iva e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali: Controparte_7
13 di 14 a) in favore di liquidate in euro 786 per anticipazioni, € 4358 per Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge;
b) in favore dell'ing. liquidate in euro 4358 per compensi professionali, oltre Controparte_3 al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge;
c) in favore di liquidate in euro 4358 per compensi professionali, Controparte_4 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18.11.2025
Il Giudice
ND BA
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