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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano D'Offizi
RICORRENTE
E
ato a Gharbeya (Egitto) il 14.09.1988 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.10.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1 1. Con ricorso depositato il 17.01.2020, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 4 gennaio 2014, in Guidonia CP_1 Controparte_1
Montecelio (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune anno
2014, n. 1, parte 1, ha adito il Tribunale di Tivoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Via Principale: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi addebitabile esclusivamente ai comportamenti posti in essere per i comportamenti e le violazioni CP_1
sopra brevemente descritte con tutte le conseguenze economiche e successorie derivanti dalla declaratoria richiesta. 2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto reciproco. La scrivente difesa si riserva in merito alle ultronee richieste istruttorie che verranno presentate successivamente nei termini di legge, fatta salva ed impregiudicata ogni altra richiesta che dovesse rendersi necessaria, domandando sin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli di prova eventualmente articolati e formulati da parte avversa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente legale che se ne dichiara antistatario”.
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del 26 maggio 2021 è comparsa solo la ricorrente, che ha insistito nella domanda;
non esperito il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha assegnato in godimento alla moglie la casa coniugale e rimesso quindi le parti innanzi al giudice istruttore.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, la cui notifica si è perfezionata mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale di Tivoli, quale luogo di ultima residenza nota del resistente. Difatti, benché dalla documentazione prodotta risulti che il resistente non sia mai stato iscritto nella popolazione residente del Comune di Tivoli, nel suddetto Comune - segnatamente in viale del Canopo 23 - risulta la residenza della ricorrente successivamente alla celebrazione del matrimonio, sicché avendo la residenza effettiva prevalenza rispetto alle risultanze anagrafiche, va ritenuto che il suddetto luogo, indicato come casa coniugale, sia l'unico noto, anche avuto riguardo al certificato prodotto dalla ricorrente su invito del Tribunale da cui risulta che il resistente non sia mai stato iscritto all'anagrafe nazionale della popolazione residente.
2 3. Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
data 4 gennaio 2014, in Guidonia Montecelio (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2014, n. 1, parte 1.
Le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del resistente, non comparso all'udienza fissata, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
4. In ordine alla pronuncia di addebito di cui all'art. 151 comma 2 c.c., si deve innanzitutto premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Presupposto dell'addebito è, dunque, il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, da accertarsi verificando se tale violazione non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze, recuperando un rapporto armonico: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. 18074/2014; Cass. Civ. 16691/2020; Cass. Civ. 20866/2021).
La semplice violazione dei doveri matrimoniali non è, quindi, sufficiente a pronunciare l'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza.
L'accertamento demandato al giudice non si dovrà arrestare, pertanto, alla esistenza della
3 condotta "illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell'affectio coniugalis.
Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio del marito, deducendo atteggiamneti violenti e prevaricatori del medesimo.
In considerazione della genericità delle deduzioni e in assenza di alcun elemento probatorio a sostegno di quanto allegato, la domanda non può che essere rigettata.
5. In ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte condiviso dal Tribunale secondo cui “Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussion” (Cass. civ., sez. 3,
14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101).
La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata in comparsa conclusionale è dunque inammissibile.
6. In ragione dell'esito della lite, definita con la sola pronuncia sullo status e rigetto delle ulteriori avanzate, vanno compensate le spese processuali.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 4 gennaio 2014, in Guidonia Montecelio
[...]
(RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 2014, n. 1,
Parte 1;
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
4 - dichiara inammissibile la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata in sede di comparsa conclusionale;
- compensa le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 9 gennaio 2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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