Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4239/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4239 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12.03.2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cerignola alla Via Gubbio n.10, presso lo studio dell'avv.
Ditommaso Sabina (c.f. ), dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: All'udienza del 12.03.2025 il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 20.07.2022, ha esposto: di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Cerignola in data Controparte_1
28.08.2007; che dal matrimonio sono nati tre figli (nt. il Persona_1
20.02.2009), (nt. il 02.07.2010) e (nt. il Parte_2 Parte_3
17.02.2012), tutti minori;
che con decreto di omologa del 01.08.2017 il
Tribunale di Foggia ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che il subito dopo la separazione si è trasferito a vivere a Milano Pt_4
disinteressandosi completamente dei figli minori sia effettivamente che economicamente;
che gli unici contatti con i figli minori avevano l'obbiettivo di minacciare la moglie poiché stava intentando azioni legali per il recupero delle somme a favore dei figli;
che anche in occasione della Prima
Comunione dei due figli il si presentava come ospite dimenticandosi CP_1
di fare il regalo;
che il pur svolgendo attività lavorativa, con un Pt_4
tenore di vita tale da garantirgli vacanze e feste, non si preoccupava di ottemperare al mantenimento dei tre figli, rendendo anche infruttuose le azioni legali intraprese per il recupero;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970).
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Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori a sé medesima con collocamento prevalente presso la stessa, senza alcuna regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché ad un ulteriore contributo pari a 100,00 euro mensili per la locazione di un immobile, mendiate pagamento diretto, ex art. 156 c.c., da parte del datore di lavoro.
non si è costituito sebbene ritualmente citato in giudizio. Controparte_2
Con decreto del 21.07.2022 il Presidente ha fissato l'udienza del 20.10.2022 per la comparizione dei coniugi, all'esito della quale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 25.01.2023, assegnando alle stesse i relativi termini per la costituzione.
Con memoria integrativa depositata in data 29.11.2022 Parte_1
ha reiterato le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 10.01.2024 il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di
, concesso i termini ex art 183 comma VI cpc e ha rinvia la Controparte_2 causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 26.09.2024 l'odierno Giudice istruttore rilevata la genericità e superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il decesso del resistente , Controparte_2
avvenuto in data 20.10.2024.
La causa, quindi, veniva riservata per la decisione collegiale, con il parere favorevole del P.M.
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Orbene, rilevato che parte resistente è deceduto in data Controparte_2
20.10.2024, come da documentazione in atti (cfr. certificato di morte allegato alle note di trattazione scritta del 28.02.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, in pendenza di un giudizio di separazione o di un giudizio di divorzio, la morte di uno dei due coniugi determina la cessazione del rapporto coniugale e la cessazione della stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status di coniuge, sia su quello relativo alle domande accessorie (ex multis, Cass. civ. n. 4092/2018;
Cass. civ. n. 5441/2008).
Non potrebbe, invero, esservi alcuno spazio neppure per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del defunto, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., in ordine alle domande di natura economica (es. assegno di mantenimento) non potendo gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare, ad esempio, l'insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento, dal momento i diritti e gli obblighi che discendono dal rapporto coniugale sono personalissimi e dunque intrasmissibili agli eredi (ex multis, Cass. civ. n. 10065/2003).
Per le medesime considerazioni, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge
[...]
, avvenuta in corso di causa il 20.10.2024; CP_2
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Foggia, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro
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