Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza pretesa tributaria per gruppo societario

    Le verifiche della Guardia di Finanza hanno accertato l'esistenza di un unico gruppo societario, basandosi sul rinvenimento di documentazione di diverse società presso la sede di una di esse, sulla coincidenza di sedi legali in passato, sull'alternanza di persone come amministratori in diverse società e sul possesso di partecipazioni societarie da parte di una persona in più società del gruppo. Anche considerando due gruppi distinti, permane una commistione di interessi.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa tributaria per inesistenza operazioni

    La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno ritenuto le operazioni inesistenti poiché la società committente non disponeva di personale e non era credibile che si avvalesse solo del legale rappresentante o di collaboratori esterni/amici per complesse attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, non sono stati rinvenuti documenti tecnici o sanitari a comprovare gli esiti della ricerca. L'onere della prova spetta al contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Legittimità recupero crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interpellato dalla Guardia di Finanza, ha concluso che le attività svolte non erano di ricerca e sviluppo ma ordinarie attività di progettazione e realizzazione basate su competenze già disponibili, prive di concreti elementi di innovazione e quindi non idonee a generare il credito d'imposta. Il contratto si riferiva a uno sfruttamento di brevetto mai rilasciato e le relazioni sulle attività R&S non contenevano riferimenti a ostacoli scientifici o tecnologici da superare. Le operazioni non rispondevano ai criteri normativi e alle linee guida per la R&S.

  • Rigettato
    Legittimità compensazioni con utilizzo credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non configurassero ricerca e sviluppo idonea a generare il credito d'imposta, pertanto le compensazioni basate su tale credito sono state considerate illegittime.

  • Rigettato
    Legittimità norme su attività di ricerca e sviluppo e credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non soddisfacessero i requisiti di ricerca e sviluppo previsti dalla normativa, indipendentemente dalla documentazione formale.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa tributaria per inesistenza operazioni

    La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno ritenuto le operazioni inesistenti poiché la società committente non disponeva di personale e non era credibile che si avvalesse solo del legale rappresentante o di collaboratori esterni/amici per complesse attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, non sono stati rinvenuti documenti tecnici o sanitari a comprovare gli esiti della ricerca. L'onere della prova spetta al contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Legittimità recupero crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interpellato dalla Guardia di Finanza, ha concluso che le attività svolte non erano di ricerca e sviluppo ma ordinarie attività di progettazione e realizzazione basate su competenze già disponibili, prive di concreti elementi di innovazione e quindi non idonee a generare il credito d'imposta. Il contratto si riferiva a uno sfruttamento di brevetto mai rilasciato e le relazioni sulle attività R&S non contenevano riferimenti a ostacoli scientifici o tecnologici da superare. Le operazioni non rispondevano ai criteri normativi e alle linee guida per la R&S.

  • Rigettato
    Legittimità compensazioni con utilizzo credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non configurassero ricerca e sviluppo idonea a generare il credito d'imposta, pertanto le compensazioni basate su tale credito sono state considerate illegittime.

  • Rigettato
    Legittimità norme su attività di ricerca e sviluppo e credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non soddisfacessero i requisiti di ricerca e sviluppo previsti dalla normativa, indipendentemente dalla documentazione formale.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa tributaria per inesistenza operazioni

    La Guardia di Finanza e l'Ufficio hanno ritenuto le operazioni inesistenti poiché la società committente non disponeva di personale e non era credibile che si avvalesse solo del legale rappresentante o di collaboratori esterni/amici per complesse attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, non sono stati rinvenuti documenti tecnici o sanitari a comprovare gli esiti della ricerca. L'onere della prova spetta al contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Legittimità recupero crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interpellato dalla Guardia di Finanza, ha concluso che le attività svolte non erano di ricerca e sviluppo ma ordinarie attività di progettazione e realizzazione basate su competenze già disponibili, prive di concreti elementi di innovazione e quindi non idonee a generare il credito d'imposta. Il contratto si riferiva a uno sfruttamento di brevetto mai rilasciato e le relazioni sulle attività R&S non contenevano riferimenti a ostacoli scientifici o tecnologici da superare. Le operazioni non rispondevano ai criteri normativi e alle linee guida per la R&S.

  • Rigettato
    Legittimità compensazioni con utilizzo credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non configurassero ricerca e sviluppo idonea a generare il credito d'imposta, pertanto le compensazioni basate su tale credito sono state considerate illegittime.

  • Rigettato
    Legittimità norme su attività di ricerca e sviluppo e credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte non soddisfacessero i requisiti di ricerca e sviluppo previsti dalla normativa, indipendentemente dalla documentazione formale.

  • Rigettato
    Operazioni inesistenti relative alla fattura n. 8/2019

    L'Ufficio ha ritenuto la fattura n. 8/2019 per operazioni inesistenti poiché ha consentito la fuoriuscita di denaro dalla ricorrente alla Società_3 s.r.l. (socio) attraverso pagamenti compensati con la registrazione della fattura nel conto 'crediti verso soci'. La fattura è stata interamente compensata con prestiti a socio, come risulta dalla scheda contabile e dall'esame del conto corrente bancario. L'Ufficio ha quindi contestato l'indebita deduzione dell'imponibile e dell'IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni
    Numero : 10
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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