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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. v.g. 1028/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 1028/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. CHRISTIAN CANNIZZARO Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. CHRISTIAN CANNIZZARO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Affidamento dei figli minori RA e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
Un giorno infrasettimanale, previo accordo tra le parti ed in base agli impegni lavorativi di ciascuna, dalle ore
17:00 (o comunque dall'orario di uscita dal lavoro) il Sig. passerà a prendere i bambini presso l'abitazione Pt_2 pagina 1 di 3 della madre e resterà con i figli fino alla mattina del giorno successivo, accompagnandoli all'asilo/scuola oppure nuovamente dalla madre.
Tre Weekend, da concordarsi tra le parti di mese in mese, il sig. preleverà i figli dall'abitazione materna il Pt_2 venerdì sera alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 19:00. Il quarto weekend del mese i minori lo trascorreranno con la madre. In caso di espresso accordo tra le parti, il sig. potrà trascorrere, con i medesimi orari anzidetti, Pt_2 anche il quarto weekend del mese con i figli.
I predetti giorni verranno in ogni caso gestiti a tutela delle esigenze e delle abitudini dei minori, nell'esclusivo interesse degli stessi.
La Sig.ra previo congruo preavviso e dietro richiesta del sig. potrà autorizzare Parte_1 Pt_2 quest'ultimo ad andare a prendere i figli RA e all'asilo/scuola anche nei giorni spettanti alla madre. Per_1
Le festività, ivi inclusi Natale, il giorno di Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno verranno concordate di anno in anno, con preavviso di almeno 2 settimane, nell'ottica di garantire una gestione condivisa e equa di tali giornate.
Le vacanze di agosto verranno concordate di anno in anno, con preavviso di almeno 2 settimane, nell'ottica di garantire una gestione condivisa ed equa delle giornate di vacanze al fine di garantire ai minori di trascorrere tempo sereno con entrambi i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a lasciare in custodia, se ciò è dipende da loro assenze strettamente necessarie, i figli RA e solo ed esclusivamente a persone di specchiata moralità ed idonee capacità psico/fisiche. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a garantire che i luoghi domestici frequentati dai bambini non siano frequentati da persone non raccomandabili o resisi responsabili di comportamenti illeciti.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00, pari a € 300,00 per RA e € 300,00 per da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, fino al loro raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica dei figli.
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà versato alla madre nell'interesse dei figli.
Le spese sanitarie di natura straordinaria nonché le spese scolastiche straordinarie, e comunque tutte le spese di carattere straordinario saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi pagina 2 di 3 d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. I genitori manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto dei minori.
7. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 10/10/2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di RA, nato il [...], e di nato il [...], chiedevano la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 27/03/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 1028/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. CHRISTIAN CANNIZZARO Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. CHRISTIAN CANNIZZARO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Affidamento dei figli minori RA e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
Un giorno infrasettimanale, previo accordo tra le parti ed in base agli impegni lavorativi di ciascuna, dalle ore
17:00 (o comunque dall'orario di uscita dal lavoro) il Sig. passerà a prendere i bambini presso l'abitazione Pt_2 pagina 1 di 3 della madre e resterà con i figli fino alla mattina del giorno successivo, accompagnandoli all'asilo/scuola oppure nuovamente dalla madre.
Tre Weekend, da concordarsi tra le parti di mese in mese, il sig. preleverà i figli dall'abitazione materna il Pt_2 venerdì sera alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 19:00. Il quarto weekend del mese i minori lo trascorreranno con la madre. In caso di espresso accordo tra le parti, il sig. potrà trascorrere, con i medesimi orari anzidetti, Pt_2 anche il quarto weekend del mese con i figli.
I predetti giorni verranno in ogni caso gestiti a tutela delle esigenze e delle abitudini dei minori, nell'esclusivo interesse degli stessi.
La Sig.ra previo congruo preavviso e dietro richiesta del sig. potrà autorizzare Parte_1 Pt_2 quest'ultimo ad andare a prendere i figli RA e all'asilo/scuola anche nei giorni spettanti alla madre. Per_1
Le festività, ivi inclusi Natale, il giorno di Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno verranno concordate di anno in anno, con preavviso di almeno 2 settimane, nell'ottica di garantire una gestione condivisa e equa di tali giornate.
Le vacanze di agosto verranno concordate di anno in anno, con preavviso di almeno 2 settimane, nell'ottica di garantire una gestione condivisa ed equa delle giornate di vacanze al fine di garantire ai minori di trascorrere tempo sereno con entrambi i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a lasciare in custodia, se ciò è dipende da loro assenze strettamente necessarie, i figli RA e solo ed esclusivamente a persone di specchiata moralità ed idonee capacità psico/fisiche. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a garantire che i luoghi domestici frequentati dai bambini non siano frequentati da persone non raccomandabili o resisi responsabili di comportamenti illeciti.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00, pari a € 300,00 per RA e € 300,00 per da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, fino al loro raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica dei figli.
L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà versato alla madre nell'interesse dei figli.
Le spese sanitarie di natura straordinaria nonché le spese scolastiche straordinarie, e comunque tutte le spese di carattere straordinario saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi pagina 2 di 3 d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. I genitori manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto dei minori.
7. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 10/10/2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di RA, nato il [...], e di nato il [...], chiedevano la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 27/03/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 3 di 3