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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO MI Presidente dott.ssa AB MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3834/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo Rita Rossi, rappresentante e difensore e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Maria Mannino, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 18 e il 19 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/8/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a LE (PA) il 15/6/2010, unione dalla quale sono nate le figlie Per_1
Per_ (il 21/9/2012) ed (il 10/3/2016) – hanno dedotto che, dalla comparizione dinanzi al
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 23/9-1/10/2021, non si erano più riconciliati e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di
1 note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a LE (PA) il
15/6/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 23/9-1/10/2021.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte: Per_
“Disporre che le figlie minorenni e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e che mantengano la residenza e dimora abituale presso la madre;
Dare atto che il padre potrà tenere con sé le minori liberamente durante le settimane e nei fine settimana in cui egli si trovi a LE. In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: durante ciascun mese, sempre che il padre non sia impossibilitato per motivi di lavoro, per un periodo non inferiore a 7 gg consecutivi presso l'abitazione dei nonni paterni. Periodo da concordarsi tra i genitori di mese in mese in base ai turni di lavoro del signor una settimana durante le Festività natalizie alternando il periodo come segue: Parte_1 dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio - festività pasquali o di carnevale ad anni alterni;
- vacanze estive: sempre avendo riguardo al calendario scolastico ed agli impegni di lavoro del padre tre o quattro settimane di vacanza - anche non consecutive- con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
- Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 (euro 225,00 per Per_ ciascuna figlia) quale contributo per il mantenimento di ed Per_1
- Disporre altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo di Intesa in vigore presso del Tribunale di Palermo. A precisazione di quanto previsto dal suddetto protocollo, dare atto che in riferimento alle modalità e ai tempi di rimborso delle spese sostenute da uno dei genitori, i coniugi faranno riferimento all'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione familiare, da intendersi parte integrante del presente ricorso introduttivo.
2 - Dare atto che l'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla signora;
Pt_2
- Dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
- Disporre che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
LE (Pa) il 15/6/2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Parte_2
predetto Comune dell'anno 2010, al n. 3, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MM CO MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO MI Presidente dott.ssa AB MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3834/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo Rita Rossi, rappresentante e difensore e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Maria Mannino, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 18 e il 19 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/8/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a LE (PA) il 15/6/2010, unione dalla quale sono nate le figlie Per_1
Per_ (il 21/9/2012) ed (il 10/3/2016) – hanno dedotto che, dalla comparizione dinanzi al
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 23/9-1/10/2021, non si erano più riconciliati e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 20/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di
1 note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a LE (PA) il
15/6/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 23/9-1/10/2021.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte: Per_
“Disporre che le figlie minorenni e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e che mantengano la residenza e dimora abituale presso la madre;
Dare atto che il padre potrà tenere con sé le minori liberamente durante le settimane e nei fine settimana in cui egli si trovi a LE. In caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: durante ciascun mese, sempre che il padre non sia impossibilitato per motivi di lavoro, per un periodo non inferiore a 7 gg consecutivi presso l'abitazione dei nonni paterni. Periodo da concordarsi tra i genitori di mese in mese in base ai turni di lavoro del signor una settimana durante le Festività natalizie alternando il periodo come segue: Parte_1 dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio - festività pasquali o di carnevale ad anni alterni;
- vacanze estive: sempre avendo riguardo al calendario scolastico ed agli impegni di lavoro del padre tre o quattro settimane di vacanza - anche non consecutive- con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno;
- Disporre che il padre versi entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 (euro 225,00 per Per_ ciascuna figlia) quale contributo per il mantenimento di ed Per_1
- Disporre altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come da Protocollo di Intesa in vigore presso del Tribunale di Palermo. A precisazione di quanto previsto dal suddetto protocollo, dare atto che in riferimento alle modalità e ai tempi di rimborso delle spese sostenute da uno dei genitori, i coniugi faranno riferimento all'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione familiare, da intendersi parte integrante del presente ricorso introduttivo.
2 - Dare atto che l'assegno unico per le figlie erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla signora;
Pt_2
- Dare atto che i coniugi sono economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
- Disporre che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
LE (Pa) il 15/6/2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Parte_2
predetto Comune dell'anno 2010, al n. 3, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MM CO MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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