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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/07/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. 3289/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa LI Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via Apulia n. Parte_1 C.F._1
3, presso lo studio degli avvocati Valeria Virdis (C.F. e Matteo Faedda (C.F. C.F._2
) che la rappresentano e difendono in forza di delega in calce al ricorso C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pileci (C.F. ) del Foro di Tempio CodiceFiscale_5
Pausania, con studio in Sassari Via Roma n. 106 in virtù di procura rilasciata con atto separato dell'11 aprile 2024
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 14 e 15 maggio 2024 in sostituzione dell'udienza del 28 05 2024
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione del matrimonio contratto tra le parti CP_1
in BU (SS) in data 24.06.1989, con atto trascritto nel registro del predetto Comune al Nr.
4 - Parte
I, dalla cui unione coniugale erano nati i figli ad Ozieri il 26.9.1995, maggiore di età ed Per_1
economicamente indipendente e la minore LI nata a [...] il [...], studentessa.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di svolge lavoro casalingo, mentre per contro il resistente CP_1
lavorava come operaio a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze della ditta Lombarda
Costruzioni, che a sua volta lavorava per committenze con un reddito annuo pari a circa Per_2
21.000 euro.
Ha precisato che dal 2022 percepiva mensilmente la somma di euro 2.375,00 a titolo di canone di locazione di un immobile sito in BU in comproprietà al 50% con la sorella dono dei Per_3
genitori e attualmente locato ad uso commerciale.
Ha anche rappresentato di essere comproprietaria con due sorelle ( e ) di un secondo Per_3 Per_4
immobile sempre a BU, destinato a civile abitazione, che intendeva utilizzare (con il consenso delle sorelle) come abitazione sua e della figlia LI dopo la separazione, mentre la casa familiare di via Presidente A. Lincoln n. 2 era di proprietà esclusiva del marito.
Ha dedotto che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, per cui non possedevano beni in comune eccetto il conto corrente n. 1446 acceso presso il Banco di Sardegna di
BU, da sempre utilizzato per l'accredito dello stipendio del marito, da cui la ricorrente poteva attingere per le spese di casa.
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale in epigrafe, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare la separazione tra i coniugi e , alle seguenti condizioni:
1. i coniugi Parte_1 CP_1 vivranno separati, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la signora lascerà la casa coniugale Pt_1 nella esclusiva disponibilità del signor , e trasferirà la propria residenza nell'abitazione sita nello CP_1
stesso Comune di BU, via Monsignor Sini n. 1; la figlia LI, di anni 17, andrà a vivere con la madre;
3. il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, e trascorrerà con lei una giornata del fine settimana, o il sabato o la domenica, dalle ore 11 a.m. alle ore 20 della sera, orientativamente a settimane alterne. Tutte le visite e le permanenze dovranno essere comunque concordate preventivamente, in considerazione degli impegni della minore stessa, secondo le indicazioni specificate nel piano genitoriale che si allega (doc.6);
4. i coniugi dovranno comunicarsi vicendevolmente e senza ritardo ogni mutamento della residenza e/o del domicilio che implichi una pagina 2 di 6 diversa abitazione/permanenza della figlia minore;
5. i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale e solo le questioni più importanti - relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute - dovranno essere concertate;
6. a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore LI, il padre verserà alla signora un assegno mensile pari a euro 600, da Pt_1
rivalutarsi annualmente, come per legge, in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche, ludiche, scolastiche) che si rendessero necessarie, ovvero di quelle concordate preventivamente;
7. il marito provvederà ad acconsentire all'estromissione della signora dalla Pt_1
contitolarità del conto corrente cointestato n. 1446 Banco di Sardegna BU;
8. tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità del marito, ad eccezione di una poltrona in legno e tessuto blu e panna (dono della sorella ), e di una sedia in legno e paglia Vienna Per_3
(dono dell'altra sorella ), che la signora ritirerà al momento del trasloco presso la nuova Per_4 Pt_1
abitazione, unitamente agli effetti personali. Con vittoria delle spese del giudizio, in caso di opposizione”.
Si è costituito il resistente, aderendo alla domanda di separazione e deducendo quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno a titolo di mantenimento per la figlia minore che era più equo, in base alle condizioni economiche delle parti, un contributo al mantenimento di € 300,00, oltre il 50% dell'assegno unico e le spese straordinarie secondo il protocollo licenziato dal CNF di Roma.
Ha concluso chiedendo: “Tutto ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito voglia: 1) contrariis reiectis;
2) dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nei capi successivi;
3) accogliendo la richiesta del coniuge allocatario preferenziale della minore, assegnare la casa coniugale in BU, Via Abramo Lincoln n. 1, al Sig. , con arredi e corredi ad CP_1 eccezione della poltrona donata dalla sorella della ricorrente e di quella donata dall'altra Per_3
sorella , stabilendo un congruo termine per il ritiro degli effetti personali e per il trasloco. 4) Per_4
affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione preferenziale della stessa presso la casa materna in BU Via Via Monsignor Sini n. 1, stabilendo altresì le modalità di visita, in considerazione del piano genitoriale allegato;
5) stabilire un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 300,00, attribuendo gli assegni familiari ai coniugi nella misura del 50%, nonché la partecipazione del genitore non allocatario alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Sassari e corrispondete al protocollo licenziato dal CNF in data 29.11.2017; 6) Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro coniuge previa esibizione di idonea documentazione contabile fiscale, fermo restando, per tutte le altre spese straordinarie di carattere eccezionale, il principio che debbano essere concordate e condivise da pagina 3 di 6 entrambi nella causale e nella spesa, sempre con obbligo di rimborso al genitore che le avrà anticipate in tutto o in parte, entro il termine essenziale di quindici giorni dall'esborso e previa esibizione del documento di spesa. 7) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili, i coniugi espressamente si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente delle esigenze della minore, ma anche la soluzione economicamente più congrua. 8) I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico di ciascuno al
50%.9) Le spese deducibili sostenute nell'interesse della minore verranno parimenti dichiarate dai coniugi nella misura del 50%. I genitori concordano fin d'ora che usufruiranno entrambi della detrazione IRPEF nella misura del 50% ciascuno. 10) Le parti si obbligano a procedere al trasferimento della titolarità del conto corrente n. 1446 stipulato presso il Banco di Sardegna, con eventuali spese a carico del Sig. ; 11) I coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso al CP_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio sia per essi stessi che per la figlia minore. 7) con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione;
Le parti con note di trattazione scritta depositate in data 14 e 15 maggio 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale in BU, Via Abramo Lincoln n. 2, viene assegnata al signor , con CP_1
arredi e corredi ad eccezione della poltrona donata dalla sorella della ricorrente e di Per_3 quella donata dall'altra sorella che la signora provvederà a ritirare unitamente con Per_4 Pt_1
propri effetti personali. 3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione preferenziale della stessa presso la casa materna in BU, Via Monsignor Sini n. 1; il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, e trascorrerà con lei una giornata del fine settimana, o il sabato o la domenica, dalle ore 11 a.m. alle ore 20 della sera, orientativamente a settimane alterne.
Tutte le visite e le permanenze dovranno essere concordate preventivamente, in considerazione degli impegni della minore stessa (soprattutto di studio, per il fatto che la ragazza frequenta da pendolare il quarto anno delle superiori, e si avvia alla maturità) ma anche di quelli lavorativi del padre, assai spesso comandato per lavoro fuori dal paese di residenza. Per quanto riguarda le feste pasquali e natalizie, la madre si impegna a far sì che la figlia trascorra con il padre il giorno della festività, dalla mattina alla sera, alternativamente un anno il Natale e l'anno successivo la Pasqua, ed una settimana continuativa durante le vacanze estive ((come da piano genitoriale già in atti). 4) Il padre provvederà al mantenimento della figlia minore con un contributo mensile di euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), e parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50% di esse, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Sassari e corrispondente al protocollo licenziato dal pagina 4 di 6 CNF in data 29.11.2017. 5) Il padre si obbliga a partecipare alle spese per la formazione universitaria della figlia LI (tasse, affitti, mensa etc.), parimenti nella misura del 50%.
6) Le spese straordinarie e quelle universitarie, dovranno essere rimborsate all'altro coniuge previa esibizione di idonea documentazione contabile fiscale, fermo restando, per tutte le altre spese straordinarie di carattere eccezionale, il principio che debbano essere concordate e condivise da entrambi nella causale e nella spesa, sempre con obbligo di rimborso al genitore che le avrà anticipate in tutto o in parte, entro il termine essenziale di quindici giorni dall'esborso e previa esibizione del documento di spesa. 7) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili ed alle spese universitarie, i coniugi espressamente si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente delle esigenze della minore, la facoltà più adatta, ma anche la soluzione economicamente più congrua. 8) I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico della madre al 100%. 9) Le parti si obbligano a procedere al trasferimento della titolarità del conto corrente n. 1446 stipulato presso il Banco di Sardegna, con eventuali spese a carico del Sig. . 10) I coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso al CP_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio sia per essi stessi che per la figlia minore”.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28 maggio 2024, su invito del
Giudice relatore, le parti hanno chiesto di modificare la clausola di cui al punto 8 delle condizioni di separazione (“I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico della madre al 100%”) nei seguenti termini:
8) I coniugi concordano sul fatto che nella dichiarazione dei redditi la figlia verrà indicata al 100% a carico della madre, la quale potrà percepire l'assegno unico, allo stato quantificabile in misura compresa tra 150/200 euro, secondo il livello di reddito della signora come dichiarato nel Pt_1 modello 730 allegato in atti”.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo gli accordi rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore LI in quanto garantiscono sia la pagina 5 di 6 prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (C.F. ), nato a [...] C.F._6
BU il 6.4.1964, entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio civile del Comune di BU (SS) in data 25.06.1994, atto Nr.
4 - Parte
I^, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa LI Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa LI Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via Apulia n. Parte_1 C.F._1
3, presso lo studio degli avvocati Valeria Virdis (C.F. e Matteo Faedda (C.F. C.F._2
) che la rappresentano e difendono in forza di delega in calce al ricorso C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pileci (C.F. ) del Foro di Tempio CodiceFiscale_5
Pausania, con studio in Sassari Via Roma n. 106 in virtù di procura rilasciata con atto separato dell'11 aprile 2024
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note del 14 e 15 maggio 2024 in sostituzione dell'udienza del 28 05 2024
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione del matrimonio contratto tra le parti CP_1
in BU (SS) in data 24.06.1989, con atto trascritto nel registro del predetto Comune al Nr.
4 - Parte
I, dalla cui unione coniugale erano nati i figli ad Ozieri il 26.9.1995, maggiore di età ed Per_1
economicamente indipendente e la minore LI nata a [...] il [...], studentessa.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di svolge lavoro casalingo, mentre per contro il resistente CP_1
lavorava come operaio a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze della ditta Lombarda
Costruzioni, che a sua volta lavorava per committenze con un reddito annuo pari a circa Per_2
21.000 euro.
Ha precisato che dal 2022 percepiva mensilmente la somma di euro 2.375,00 a titolo di canone di locazione di un immobile sito in BU in comproprietà al 50% con la sorella dono dei Per_3
genitori e attualmente locato ad uso commerciale.
Ha anche rappresentato di essere comproprietaria con due sorelle ( e ) di un secondo Per_3 Per_4
immobile sempre a BU, destinato a civile abitazione, che intendeva utilizzare (con il consenso delle sorelle) come abitazione sua e della figlia LI dopo la separazione, mentre la casa familiare di via Presidente A. Lincoln n. 2 era di proprietà esclusiva del marito.
Ha dedotto che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni, per cui non possedevano beni in comune eccetto il conto corrente n. 1446 acceso presso il Banco di Sardegna di
BU, da sempre utilizzato per l'accredito dello stipendio del marito, da cui la ricorrente poteva attingere per le spese di casa.
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale in epigrafe, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare la separazione tra i coniugi e , alle seguenti condizioni:
1. i coniugi Parte_1 CP_1 vivranno separati, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la signora lascerà la casa coniugale Pt_1 nella esclusiva disponibilità del signor , e trasferirà la propria residenza nell'abitazione sita nello CP_1
stesso Comune di BU, via Monsignor Sini n. 1; la figlia LI, di anni 17, andrà a vivere con la madre;
3. il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, e trascorrerà con lei una giornata del fine settimana, o il sabato o la domenica, dalle ore 11 a.m. alle ore 20 della sera, orientativamente a settimane alterne. Tutte le visite e le permanenze dovranno essere comunque concordate preventivamente, in considerazione degli impegni della minore stessa, secondo le indicazioni specificate nel piano genitoriale che si allega (doc.6);
4. i coniugi dovranno comunicarsi vicendevolmente e senza ritardo ogni mutamento della residenza e/o del domicilio che implichi una pagina 2 di 6 diversa abitazione/permanenza della figlia minore;
5. i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale e solo le questioni più importanti - relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute - dovranno essere concertate;
6. a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore LI, il padre verserà alla signora un assegno mensile pari a euro 600, da Pt_1
rivalutarsi annualmente, come per legge, in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche, ludiche, scolastiche) che si rendessero necessarie, ovvero di quelle concordate preventivamente;
7. il marito provvederà ad acconsentire all'estromissione della signora dalla Pt_1
contitolarità del conto corrente cointestato n. 1446 Banco di Sardegna BU;
8. tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità del marito, ad eccezione di una poltrona in legno e tessuto blu e panna (dono della sorella ), e di una sedia in legno e paglia Vienna Per_3
(dono dell'altra sorella ), che la signora ritirerà al momento del trasloco presso la nuova Per_4 Pt_1
abitazione, unitamente agli effetti personali. Con vittoria delle spese del giudizio, in caso di opposizione”.
Si è costituito il resistente, aderendo alla domanda di separazione e deducendo quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno a titolo di mantenimento per la figlia minore che era più equo, in base alle condizioni economiche delle parti, un contributo al mantenimento di € 300,00, oltre il 50% dell'assegno unico e le spese straordinarie secondo il protocollo licenziato dal CNF di Roma.
Ha concluso chiedendo: “Tutto ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito voglia: 1) contrariis reiectis;
2) dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nei capi successivi;
3) accogliendo la richiesta del coniuge allocatario preferenziale della minore, assegnare la casa coniugale in BU, Via Abramo Lincoln n. 1, al Sig. , con arredi e corredi ad CP_1 eccezione della poltrona donata dalla sorella della ricorrente e di quella donata dall'altra Per_3
sorella , stabilendo un congruo termine per il ritiro degli effetti personali e per il trasloco. 4) Per_4
affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione preferenziale della stessa presso la casa materna in BU Via Via Monsignor Sini n. 1, stabilendo altresì le modalità di visita, in considerazione del piano genitoriale allegato;
5) stabilire un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 300,00, attribuendo gli assegni familiari ai coniugi nella misura del 50%, nonché la partecipazione del genitore non allocatario alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Sassari e corrispondete al protocollo licenziato dal CNF in data 29.11.2017; 6) Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro coniuge previa esibizione di idonea documentazione contabile fiscale, fermo restando, per tutte le altre spese straordinarie di carattere eccezionale, il principio che debbano essere concordate e condivise da pagina 3 di 6 entrambi nella causale e nella spesa, sempre con obbligo di rimborso al genitore che le avrà anticipate in tutto o in parte, entro il termine essenziale di quindici giorni dall'esborso e previa esibizione del documento di spesa. 7) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili, i coniugi espressamente si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente delle esigenze della minore, ma anche la soluzione economicamente più congrua. 8) I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico di ciascuno al
50%.9) Le spese deducibili sostenute nell'interesse della minore verranno parimenti dichiarate dai coniugi nella misura del 50%. I genitori concordano fin d'ora che usufruiranno entrambi della detrazione IRPEF nella misura del 50% ciascuno. 10) Le parti si obbligano a procedere al trasferimento della titolarità del conto corrente n. 1446 stipulato presso il Banco di Sardegna, con eventuali spese a carico del Sig. ; 11) I coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso al CP_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio sia per essi stessi che per la figlia minore. 7) con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione;
Le parti con note di trattazione scritta depositate in data 14 e 15 maggio 2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale in BU, Via Abramo Lincoln n. 2, viene assegnata al signor , con CP_1
arredi e corredi ad eccezione della poltrona donata dalla sorella della ricorrente e di Per_3 quella donata dall'altra sorella che la signora provvederà a ritirare unitamente con Per_4 Pt_1
propri effetti personali. 3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con allocazione preferenziale della stessa presso la casa materna in BU, Via Monsignor Sini n. 1; il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, e trascorrerà con lei una giornata del fine settimana, o il sabato o la domenica, dalle ore 11 a.m. alle ore 20 della sera, orientativamente a settimane alterne.
Tutte le visite e le permanenze dovranno essere concordate preventivamente, in considerazione degli impegni della minore stessa (soprattutto di studio, per il fatto che la ragazza frequenta da pendolare il quarto anno delle superiori, e si avvia alla maturità) ma anche di quelli lavorativi del padre, assai spesso comandato per lavoro fuori dal paese di residenza. Per quanto riguarda le feste pasquali e natalizie, la madre si impegna a far sì che la figlia trascorra con il padre il giorno della festività, dalla mattina alla sera, alternativamente un anno il Natale e l'anno successivo la Pasqua, ed una settimana continuativa durante le vacanze estive ((come da piano genitoriale già in atti). 4) Il padre provvederà al mantenimento della figlia minore con un contributo mensile di euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), e parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50% di esse, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Sassari e corrispondente al protocollo licenziato dal pagina 4 di 6 CNF in data 29.11.2017. 5) Il padre si obbliga a partecipare alle spese per la formazione universitaria della figlia LI (tasse, affitti, mensa etc.), parimenti nella misura del 50%.
6) Le spese straordinarie e quelle universitarie, dovranno essere rimborsate all'altro coniuge previa esibizione di idonea documentazione contabile fiscale, fermo restando, per tutte le altre spese straordinarie di carattere eccezionale, il principio che debbano essere concordate e condivise da entrambi nella causale e nella spesa, sempre con obbligo di rimborso al genitore che le avrà anticipate in tutto o in parte, entro il termine essenziale di quindici giorni dall'esborso e previa esibizione del documento di spesa. 7) Con riferimento alle visite specialistiche non mutuabili ed alle spese universitarie, i coniugi espressamente si impegnano a consultarsi in modo da concordare non solo il nominativo del sanitario più confacente delle esigenze della minore, la facoltà più adatta, ma anche la soluzione economicamente più congrua. 8) I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico della madre al 100%. 9) Le parti si obbligano a procedere al trasferimento della titolarità del conto corrente n. 1446 stipulato presso il Banco di Sardegna, con eventuali spese a carico del Sig. . 10) I coniugi concedono sin d'ora il reciproco consenso al CP_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio sia per essi stessi che per la figlia minore”.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28 maggio 2024, su invito del
Giudice relatore, le parti hanno chiesto di modificare la clausola di cui al punto 8 delle condizioni di separazione (“I coniugi indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico della madre al 100%”) nei seguenti termini:
8) I coniugi concordano sul fatto che nella dichiarazione dei redditi la figlia verrà indicata al 100% a carico della madre, la quale potrà percepire l'assegno unico, allo stato quantificabile in misura compresa tra 150/200 euro, secondo il livello di reddito della signora come dichiarato nel Pt_1 modello 730 allegato in atti”.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte depositate dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo gli accordi rispondenti e conformi nell'interesse della figlia minore LI in quanto garantiscono sia la pagina 5 di 6 prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (C.F. ), nato a [...] C.F._6
BU il 6.4.1964, entrambi residenti in [...], che hanno contratto matrimonio civile del Comune di BU (SS) in data 25.06.1994, atto Nr.
4 - Parte
I^, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa LI Carta
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