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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7341/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7341/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CP_2
Controparte_3
[...]
TERZO CHIAMATO
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
per l'avv. GARDELLI CLAUDIO Parte_1
per l'avv. GRILLI GINO DANILO Controparte_1
per l'Avv. Tommaso Rosati CP_4
per , l'Avv. Luca Ferrini CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Sabrina Luperini
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg 7341/2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Firenze, via Lungarno Parte_1 C.F._1
Vespucci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudio Gardelli, c.f. , che la C.F._2
rappresenta e la difende come da mandato allegato;
PARTE ATTRICE
Contro
, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8 presso Controparte_5 lo studio dell' avv. Gino D. Grilli (C.F.: e dell'avv. Giuseppina Venuti, C.F.: C.F._3
che la rappresentano e la difendono come da mandato allegato;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
E contro
(c.f. , in persona del titolare , Controparte_3 C.F._5 CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pier Capponi n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Luca
Ferrini (C.F. ) che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
C.F._6
TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 10 , in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.nte Sig. , elettivamente CP_3 CP_6
domiciliata in Prato, Via Francesco Ferrucci n° 41, presso lo studio dell'Avvocato Tommaso Rosati
(CF: ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato. C.F._7
TERZA CHIAMATA
CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Le parti convenute hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , al fine di sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto concluso interpartes nel luglio 2020, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della predetta parte attrice e il di lei compagno.
La parte attrice nel dedurre che la scelta del professionista incaricato di Parte_1 seguire le varie fasi di realizzazione dell'opera (l'Arch. è avvenuta ad esclusiva CP_7
discrezionalità della convenuta-appaltatrice , che ebbe altresì ad Controparte_1
individuare anche le imprese esecutrice, ha eccepito la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, richiamando sul punto le conclusioni espresse dal consulente d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per ATP ex art.696 bis (Trib. Fi. n.10391/2021 RG, Dott.
, previamente esperito, il quale, ha quantificato nella misura di € 7.629,11 al netto Per_1 dell'iva (pag. 23 elaborato peritale), quanto necessario per la rimessa in pristino delle opere risultate in effetti viziate ed ha altresì evidenziato il mancato completamento dell'opera rispetto al contratto di appalto, tra cui vi erano alcune porte interne, alcuni corpi scaldanti e la cucina, per un importo quantificabile in € 9.663,00.
Si è costituita in giudizio , al fine di ottenere il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, chiedendo ad ogni buon conto in via preliminare la HI in causa delle imprese subappaltatrici, asseritamente esecutrici delle opere viziate, per essere da queste rilevata indenne;
nel costituirsi in giudizio la convenuta ha altresì Controparte_1 domandato in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al pagamento dell'importo ancora dovuto di €. 2.873,20, opposto se del caso in compensazione.
pagina 3 di 10 Autorizzata la HI in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la società
[...]
, per eccepire la nullità dell'atto di HI, il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva e l'assenza di propria responsabilità in ordine ai vizi lamentati dalla parte attrice ed ottenere pertanto il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta.
Si è altresì costituita la terza HI , per eccepire la decadenza della CP_3 convenuta dall'azione di regresso ex art 1670 c.c., contestare le risultanze Controparte_1 dell' ATP ed ottenere il rigetto della domanda di manleva e/o garanzia avanzata dalla convenuta nei suoi confronti.
L'altra impresa terza HI, , è invece rimasta contumace. CP_2
La causa passa in decisione sufficientemente istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, in seguito all'inutile esperimento del tentativo di mediazione delegata ex art
5 quater del Dlgs 28/2010.
La domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
1) Sulla disciplina di riferimento e sul riparto degli oneri probatori
Nella fattispecie non è forse inutile preliminarmente richiamare la norme speciali dettate in tema di contratto di appalto sulla garanzia per vizi di cui agli artt. 1667-1668 c.c. e quelle generali in materia di inadempimento del contratto.
Quanto alle norme dell'appalto, l'art 1667 c.c. dispone che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (…) mentre, l'art 1668 c.c., afferma che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (…).
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la scelta tra il rimedio dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la diminuzione del prezzo dipende esclusivamente dal committente, trattandosi di scelta del tutto indipendente dalla volontà dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2421/2022, Cass. n. 31378/2022).
Nel caso, giova anche richiamare il disposto di cui all'art. 1670 c.c., norma che delinea il regime di responsabilità tra appaltatore e sub-appaltatore, il quale prevede che:
“L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.
pagina 4 di 10 Quanto alle regole generali in materia di inadempimento, occorre ricordare che, come noto, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2001, la giurisprudenza è costante nel ritenere che chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione, in adempimento o per il risarcimento, provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass.
S.U. 13533.2001, Cass. 3472. 2008, Cass. 8736.2014). Inoltre, sempre in punto di inadempimento, secondo quanto affermato in giurisprudenza, nei (…) contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. n.13627/2017).
2)Sui vizi riscontrati in sede di ATP
La parte attrice ha fondato la propria domanda sulle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, la quale ha evidenziato sia la mancata esecuzione di alcune delle opere richieste dalla committente sia anche l'esistenza dei vizi nelle opere eseguite.
Al riguardo va osservato che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo" (C. Cass.
8496/2023).
Ebbene, non vi è motivo di discostarsi, in questa sede decisoria, dalle conclusioni espresse dal consulente d'ufficio Geom. nominato in sede di ATP, poiché Persona_2
frutto di scrupolose indagini e scaturite da condiviso percorso argomentativo immune da vizi logici e di altra natura.
Sul punto, merita rilevare che per costante orientamento della giurisprudenza, il
Giudice, (…) quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione,
pagina 5 di 10 abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (ex multis, cfr. Cass. n. 12195/2024).
Nel procedimento per ATP il CTU ha riscontrato dei vizi nel locale bagno, nei vani porta, nella posa in opera della pavimentazione e nel massetto, nell'installazione dell'impianto termico, determinando i costi di ripristino in € 7.629,11 al netto dell'iva (pag. 23 della perizia) pari quindi a complessivi € 8.391,22. Inoltre, il CTU ha accertato, stimandole in percentuale, le singole responsabilità delle imprese e dei soggetti che sono stati coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile, ovvero della Ditta Appaltante ( ) del Direttore Controparte_1
dei Lavori sia anche delle Ditte Subappaltatrici a cui aveva dato incarico Controparte_1 di realizzare le varie parti dell'opera (pag. 25 della perizia).
Inoltre il CTU ha accertato che rispetto alle opere oggetto del contratto che risultano pagate dall'attrice “risulta la mancata fornitura ed installazione di numero 5 porte interne, mancata posa in opera di numero 7 corpi riscaldanti dell'impianto termico e fornitura e posa in opera di cucina per un importo complessivo quantificabile facendo riferimento all'imponibile delle fatture versate in atti, e pari ad euro 9.663,00”. Il mancato completamento dell'opera è dipeso dalla volontà dell'attrice che, vista la presenza dei vizi di cui causa, aveva disposto l'interruzione dei lavori, anche in seguito alle ripetute richieste a e l'Arch. Controparte_1
di eliminare i vizi, richieste che tuttavia erano rimaste inascoltate (doc. 3-11). CP_7
3)Nel merito
a-Sulla responsabilità dell'appaltatore Controparte_8
la fattispecie alla luce dei sopraesposti principi, va condiviso quanto
[...]
affermato dal CTU sul fatto che nonostante abbia eseguito solo Per_2 Controparte_1
la parte dei lavori concernenti le opere edili non specificatamente oggetto dei vizi lamentati dalla Committente, questo non esclude la responsabilità della stessa per i vizi dell'opera complessivamente realizzata, visto il ruolo assunto di “dominus dell'intervento”, come peraltro pubblicizzato sul sito web della stessa società convenuta.
Infatti, la principale obbligazione che deriva all'appaltatore dal relativo contratto, è proprio quella di dare corretta esecuzione ai lavori concordati secondo le modalità stabilite nel pagina 6 di 10 contratto e seguendo la fondamentale regola dell'arte: l'organizzazione dei mezzi necessari richiesta dall'art. 1665 c.c., può difatti consistere anche nella capacità dell'appaltatore di realizzare una vasta rete di subappalti tra imprese strutturate, purchè rimanga a carico dell'appaltatore la responsabilità verso il committente dell'opera o del servizio.
Anche il fatto che della supervisione e coordinamento dei lavori fosse incaricata la
Direttrice dei Lavori non esclude la responsabilità di . CP_7 Controparte_1
L'Arch. come argomentato anche nella CTU, è del resto espressione della CP_7
, dato che la stessa è (…) uno degli architetti del team di professionisti Controparte_1 architetti e designer che il portale della società resistente offre in affiancamento ai clienti”.
L'appaltatore in ragione della conclusione del contratto d'appalto Controparte_1 per cui è controversia, è dunque tenuto, ai sensi dell'art.1667 c.c, alla garanzia per la presenza di difformità o vizi tra l'opera realizzata e quella prevista secondo le prescrizioni contrattuali.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene che , secondo quanto Controparte_1
accertato in sede di ATP, la parte attrice ha diritto di ricevere oltre alla restituzione della somma di € 9.663,00 per le opere non realizzate, la somma di €. 8.391,22 per i costi di rimessa in pristino, a cui detrarre l'importo di €. 2.873,20 non ancora corrisposto, e così complessivamente alla somma pari ad €. 15.181,02.
Va disattesa invece la domanda attorea diretta ad ottenere l'ulteriore importo di €.
5.583,96 oltre iva, dato che tale danno costituirebbe una duplicazione -ingiustificata- del danno già risarcito.
b) Sulle responsabilità delle imprese subappaltatrici
Secondo condiviso orientamento dottrinario e giurisprudenziale, il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza tra loro e da un nesso di derivazione, sono dotati comunque di piena e distinta autonomia.
Elemento naturale del contratto di subappalto è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal sub-committente, tanto che va escluso l'insorgere di un rapporto diretto tra originario committente e subappaltatrice.
Secondo la Suprema Corte, la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, vale a legittimare ex art. 1656 c.c. l'appaltatore a siffatta modalità di esecuzione dell'opera, senza che tuttavia determini l'istaurazione di un rapporto diretto tra committente e subappaltatore (cfr. C. Cass.
16917/2011).
pagina 7 di 10 Conseguentemente, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente.
c-Sull'azione di regresso
Coerentemente ai superiori principi, va rilevato che all'appaltatore che agisce nei confronti del sub-appaltante, competono gli stessi rimedi contro di lui esperiti dal committente.
Nel caso di specie, ha proposto azione di malleva nei confronti Controparte_1 delle che hanno lavorato alla ristrutturazione, sulla base dell'art 3 dei Controparte_9
contratti di subappalto allegati (doc. 6, doc.8, doc.10 della comparsa di costituzione della convenuta), da cui si rileva che le predette Ditte si impegnavano a eseguire i predetti lavori a perfetta regola d'arte, e sulla base dell'art 19 dei medesimi contratti, secondo cui, le Ditte subappaltatrici si obbligavano a … garantire, mallevare, tenere indenne l'impresa appaltante da ogni e qualsiasi richiesta, domanda, pretesa che dovesse provenire dal proprio
Committente principale o da terzi…”.
L'azione di regresso svolta da parte della convenuta verso le società terza chiamate è pertanto ammissibile, oltre che rispondente a giusti principi di economia processuale.
La terza HI , società che ha realizzato l'impianto Controparte_3 elettrico nell'ambito dell'appalto-subappalto per cui è causa, ha tuttavia condivisibilmente contestato la propria responsabilità, come accertato nel qui richiamato ATP (pag 24).
La domanda di regresso verso va quindi respinta. CP_3
Passando all'esame della domanda di regresso rivolta da verso la Controparte_1 terza HI , va anch'essa respinta, in accoglimento dell'eccezione di CP_3
decadenza dalla garanzia di regresso ex art 1670 c.c. sollevata da . CP_3
Infatti, ai sensi dell'art 1670 c.c., l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, a pena di decadenza, comunicare la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento, denuncia, quest'ultima, che deve essere fatta dall'appaltatore stesso, visto l'autonomia dei rapporti tra appalto e subappalto, come ha sottolineato a più riprese la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. n. 6192/2021).
Dalla corrispondenza in atti, risulta pacifico e non contestato che Controparte_1
fosse a conoscenza della contestazione dei vizi fin, quantomeno, dal 13.4.2021 (doc. 11 dell'atto di citazione dell'attrice), data in cui l'attrice aveva formalmente contestato i vizi dell'appalto tramite pec, circostanza, peraltro, mai contestata da . Controparte_1
pagina 8 di 10 Nel caso invece, dal momento di contestazione formale dei vizi all'instaurazione del procedimento per ATP, non risulta che la convenuta abbia mai contestato i vizi.
Pertanto, in base alla documentazione di causa, il primo momento di contestazione dei vizi alla subappaltante deve essere fatto risalire alla notifica dell'atto di citazione di
[...]
CP
alla nel procedimento per ATP, risalente al 9.11.2021 (doc. 4 CP_1 Parte_2 della terza HI contenente il fascicolo di ATP compreso l'atto di HI in CP_3
causa), ben oltre quindi il termine di 60 giorni dalla contestazione formale della committente dei vizi.
Venendo infine alla domanda di regresso svolta dalla convenuta verso la ditta terza rimasta contumace, va rilevato che, in base al contratto di subappalto sottoscritto tra la convenuta e la ditta , questa doveva (occuparsi degli oneri della sicurezza del CP_2 cantiere nonché di molteplici lavori interni dell'immobile medesimo (posa pavimentazione, posa battiscopa, rivestimenti, opere di demolizione ecc. doc.6 allegato alla comparsa della convenuta).
Pertanto, alla luce dell'ATP, va accolta la domanda di regresso svolta dalla convenuta verso la terza HI rimasta contumace, seppure nei condivisi limiti percentuali (30%) prospettati dal CTU Geom. Per_2
-Sulle spese e sulla richiesta di condanna ex art. 96 cpc
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei paramenti minimi aggiornati al DM 147/2022 tenuto di conto dell'effettiva attività espletata
La convenuta in ragione della riportata soccombenza va dunque Controparte_1
condannata a rifondere la parte attrice oltre che delle spese di ATP della presente lite e di mediazione, anche delle spese sostenute per il giudizio di ATP oltre che per la difesa tecnica di parte, nella misura di cui alle fatture prodotte in atti, stante il relativo carattere di allegazione difensiva e dato che di importo congruo.
La convenuta in ragione della riportata soccombenza va altresì Controparte_1
condannata a rifondere la terza HI alla refusione delle Controparte_3
spese del presente giudizio, così come a quelle sostenute dalla terza HI , CP_3 che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dell'attribuito secondo i parametri minimi aggiornati al DM 147/2022, dato la ridotta attività espletata pagina 9 di 10 Nella fattispecie non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, stante la non ravvisata mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario, dott. Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1-CONDANNA la convenuta , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 15.181,02;
2-CONDANNA la convenuta a rifondere parte attrice delle Controparte_1 spese di lite, che liquidata nella misura di € 3.950,00 per compensi, oltre contributo unificato, marca iscrizione, rimborso forfettario spese al 15 %, IVA e CAP;
3-CONDANNA ristrutturare a rifondere la parte attrice delle spese di CTU e CTP CP_1 per complessivi € 6.874,60;
4-RIGETTA la domanda di regresso della convenuta verso le terze chiamate
; Controparte_10
5-CONDANNA la convenuta a rifondere le predette terze Controparte_1
chiamate delle spese del presente giudizio, che Controparte_10 liquida per ciascuna nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, IVA e CAP;
6-ACCOGLIE la domanda di regresso promossa da nei confronti di Controparte_1
nei limiti del 30% delle somme che andrà a corrispondere a parte attrice in CP_2
ragione del superiore punto 1-
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.03
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
1 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7341/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CP_2
Controparte_3
[...]
TERZO CHIAMATO
Oggi 1 aprile 2025 alle ore 10.00, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
per l'avv. GARDELLI CLAUDIO Parte_1
per l'avv. GRILLI GINO DANILO Controparte_1
per l'Avv. Tommaso Rosati CP_4
per , l'Avv. Luca Ferrini CP_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Sabrina Luperini
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg 7341/2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Firenze, via Lungarno Parte_1 C.F._1
Vespucci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudio Gardelli, c.f. , che la C.F._2
rappresenta e la difende come da mandato allegato;
PARTE ATTRICE
Contro
, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott. elettivamente domiciliata in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8 presso Controparte_5 lo studio dell' avv. Gino D. Grilli (C.F.: e dell'avv. Giuseppina Venuti, C.F.: C.F._3
che la rappresentano e la difendono come da mandato allegato;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
E contro
(c.f. , in persona del titolare , Controparte_3 C.F._5 CP_3
elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pier Capponi n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Luca
Ferrini (C.F. ) che la rappresenta e la difende come da mandato allegato;
C.F._6
TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 10 , in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.nte Sig. , elettivamente CP_3 CP_6
domiciliata in Prato, Via Francesco Ferrucci n° 41, presso lo studio dell'Avvocato Tommaso Rosati
(CF: ), che la rappresenta e la difende come da mandato allegato. C.F._7
TERZA CHIAMATA
CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Le parti convenute hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , al fine di sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto concluso interpartes nel luglio 2020, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della predetta parte attrice e il di lei compagno.
La parte attrice nel dedurre che la scelta del professionista incaricato di Parte_1 seguire le varie fasi di realizzazione dell'opera (l'Arch. è avvenuta ad esclusiva CP_7
discrezionalità della convenuta-appaltatrice , che ebbe altresì ad Controparte_1
individuare anche le imprese esecutrice, ha eccepito la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, richiamando sul punto le conclusioni espresse dal consulente d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per ATP ex art.696 bis (Trib. Fi. n.10391/2021 RG, Dott.
, previamente esperito, il quale, ha quantificato nella misura di € 7.629,11 al netto Per_1 dell'iva (pag. 23 elaborato peritale), quanto necessario per la rimessa in pristino delle opere risultate in effetti viziate ed ha altresì evidenziato il mancato completamento dell'opera rispetto al contratto di appalto, tra cui vi erano alcune porte interne, alcuni corpi scaldanti e la cucina, per un importo quantificabile in € 9.663,00.
Si è costituita in giudizio , al fine di ottenere il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, chiedendo ad ogni buon conto in via preliminare la HI in causa delle imprese subappaltatrici, asseritamente esecutrici delle opere viziate, per essere da queste rilevata indenne;
nel costituirsi in giudizio la convenuta ha altresì Controparte_1 domandato in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al pagamento dell'importo ancora dovuto di €. 2.873,20, opposto se del caso in compensazione.
pagina 3 di 10 Autorizzata la HI in causa dei terzi, si è costituita in giudizio la società
[...]
, per eccepire la nullità dell'atto di HI, il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva e l'assenza di propria responsabilità in ordine ai vizi lamentati dalla parte attrice ed ottenere pertanto il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta.
Si è altresì costituita la terza HI , per eccepire la decadenza della CP_3 convenuta dall'azione di regresso ex art 1670 c.c., contestare le risultanze Controparte_1 dell' ATP ed ottenere il rigetto della domanda di manleva e/o garanzia avanzata dalla convenuta nei suoi confronti.
L'altra impresa terza HI, , è invece rimasta contumace. CP_2
La causa passa in decisione sufficientemente istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti, in seguito all'inutile esperimento del tentativo di mediazione delegata ex art
5 quater del Dlgs 28/2010.
La domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
1) Sulla disciplina di riferimento e sul riparto degli oneri probatori
Nella fattispecie non è forse inutile preliminarmente richiamare la norme speciali dettate in tema di contratto di appalto sulla garanzia per vizi di cui agli artt. 1667-1668 c.c. e quelle generali in materia di inadempimento del contratto.
Quanto alle norme dell'appalto, l'art 1667 c.c. dispone che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (…) mentre, l'art 1668 c.c., afferma che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (…).
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la scelta tra il rimedio dell'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o la diminuzione del prezzo dipende esclusivamente dal committente, trattandosi di scelta del tutto indipendente dalla volontà dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 2421/2022, Cass. n. 31378/2022).
Nel caso, giova anche richiamare il disposto di cui all'art. 1670 c.c., norma che delinea il regime di responsabilità tra appaltatore e sub-appaltatore, il quale prevede che:
“L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.
pagina 4 di 10 Quanto alle regole generali in materia di inadempimento, occorre ricordare che, come noto, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2001, la giurisprudenza è costante nel ritenere che chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione, in adempimento o per il risarcimento, provare di aver adempiuto;
ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass.
S.U. 13533.2001, Cass. 3472. 2008, Cass. 8736.2014). Inoltre, sempre in punto di inadempimento, secondo quanto affermato in giurisprudenza, nei (…) contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. n.13627/2017).
2)Sui vizi riscontrati in sede di ATP
La parte attrice ha fondato la propria domanda sulle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, la quale ha evidenziato sia la mancata esecuzione di alcune delle opere richieste dalla committente sia anche l'esistenza dei vizi nelle opere eseguite.
Al riguardo va osservato che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo" (C. Cass.
8496/2023).
Ebbene, non vi è motivo di discostarsi, in questa sede decisoria, dalle conclusioni espresse dal consulente d'ufficio Geom. nominato in sede di ATP, poiché Persona_2
frutto di scrupolose indagini e scaturite da condiviso percorso argomentativo immune da vizi logici e di altra natura.
Sul punto, merita rilevare che per costante orientamento della giurisprudenza, il
Giudice, (…) quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione,
pagina 5 di 10 abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (ex multis, cfr. Cass. n. 12195/2024).
Nel procedimento per ATP il CTU ha riscontrato dei vizi nel locale bagno, nei vani porta, nella posa in opera della pavimentazione e nel massetto, nell'installazione dell'impianto termico, determinando i costi di ripristino in € 7.629,11 al netto dell'iva (pag. 23 della perizia) pari quindi a complessivi € 8.391,22. Inoltre, il CTU ha accertato, stimandole in percentuale, le singole responsabilità delle imprese e dei soggetti che sono stati coinvolti nella ristrutturazione dell'immobile, ovvero della Ditta Appaltante ( ) del Direttore Controparte_1
dei Lavori sia anche delle Ditte Subappaltatrici a cui aveva dato incarico Controparte_1 di realizzare le varie parti dell'opera (pag. 25 della perizia).
Inoltre il CTU ha accertato che rispetto alle opere oggetto del contratto che risultano pagate dall'attrice “risulta la mancata fornitura ed installazione di numero 5 porte interne, mancata posa in opera di numero 7 corpi riscaldanti dell'impianto termico e fornitura e posa in opera di cucina per un importo complessivo quantificabile facendo riferimento all'imponibile delle fatture versate in atti, e pari ad euro 9.663,00”. Il mancato completamento dell'opera è dipeso dalla volontà dell'attrice che, vista la presenza dei vizi di cui causa, aveva disposto l'interruzione dei lavori, anche in seguito alle ripetute richieste a e l'Arch. Controparte_1
di eliminare i vizi, richieste che tuttavia erano rimaste inascoltate (doc. 3-11). CP_7
3)Nel merito
a-Sulla responsabilità dell'appaltatore Controparte_8
la fattispecie alla luce dei sopraesposti principi, va condiviso quanto
[...]
affermato dal CTU sul fatto che nonostante abbia eseguito solo Per_2 Controparte_1
la parte dei lavori concernenti le opere edili non specificatamente oggetto dei vizi lamentati dalla Committente, questo non esclude la responsabilità della stessa per i vizi dell'opera complessivamente realizzata, visto il ruolo assunto di “dominus dell'intervento”, come peraltro pubblicizzato sul sito web della stessa società convenuta.
Infatti, la principale obbligazione che deriva all'appaltatore dal relativo contratto, è proprio quella di dare corretta esecuzione ai lavori concordati secondo le modalità stabilite nel pagina 6 di 10 contratto e seguendo la fondamentale regola dell'arte: l'organizzazione dei mezzi necessari richiesta dall'art. 1665 c.c., può difatti consistere anche nella capacità dell'appaltatore di realizzare una vasta rete di subappalti tra imprese strutturate, purchè rimanga a carico dell'appaltatore la responsabilità verso il committente dell'opera o del servizio.
Anche il fatto che della supervisione e coordinamento dei lavori fosse incaricata la
Direttrice dei Lavori non esclude la responsabilità di . CP_7 Controparte_1
L'Arch. come argomentato anche nella CTU, è del resto espressione della CP_7
, dato che la stessa è (…) uno degli architetti del team di professionisti Controparte_1 architetti e designer che il portale della società resistente offre in affiancamento ai clienti”.
L'appaltatore in ragione della conclusione del contratto d'appalto Controparte_1 per cui è controversia, è dunque tenuto, ai sensi dell'art.1667 c.c, alla garanzia per la presenza di difformità o vizi tra l'opera realizzata e quella prevista secondo le prescrizioni contrattuali.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene che , secondo quanto Controparte_1
accertato in sede di ATP, la parte attrice ha diritto di ricevere oltre alla restituzione della somma di € 9.663,00 per le opere non realizzate, la somma di €. 8.391,22 per i costi di rimessa in pristino, a cui detrarre l'importo di €. 2.873,20 non ancora corrisposto, e così complessivamente alla somma pari ad €. 15.181,02.
Va disattesa invece la domanda attorea diretta ad ottenere l'ulteriore importo di €.
5.583,96 oltre iva, dato che tale danno costituirebbe una duplicazione -ingiustificata- del danno già risarcito.
b) Sulle responsabilità delle imprese subappaltatrici
Secondo condiviso orientamento dottrinario e giurisprudenziale, il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza tra loro e da un nesso di derivazione, sono dotati comunque di piena e distinta autonomia.
Elemento naturale del contratto di subappalto è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal sub-committente, tanto che va escluso l'insorgere di un rapporto diretto tra originario committente e subappaltatrice.
Secondo la Suprema Corte, la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, vale a legittimare ex art. 1656 c.c. l'appaltatore a siffatta modalità di esecuzione dell'opera, senza che tuttavia determini l'istaurazione di un rapporto diretto tra committente e subappaltatore (cfr. C. Cass.
16917/2011).
pagina 7 di 10 Conseguentemente, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e non anche nei confronti del committente.
c-Sull'azione di regresso
Coerentemente ai superiori principi, va rilevato che all'appaltatore che agisce nei confronti del sub-appaltante, competono gli stessi rimedi contro di lui esperiti dal committente.
Nel caso di specie, ha proposto azione di malleva nei confronti Controparte_1 delle che hanno lavorato alla ristrutturazione, sulla base dell'art 3 dei Controparte_9
contratti di subappalto allegati (doc. 6, doc.8, doc.10 della comparsa di costituzione della convenuta), da cui si rileva che le predette Ditte si impegnavano a eseguire i predetti lavori a perfetta regola d'arte, e sulla base dell'art 19 dei medesimi contratti, secondo cui, le Ditte subappaltatrici si obbligavano a … garantire, mallevare, tenere indenne l'impresa appaltante da ogni e qualsiasi richiesta, domanda, pretesa che dovesse provenire dal proprio
Committente principale o da terzi…”.
L'azione di regresso svolta da parte della convenuta verso le società terza chiamate è pertanto ammissibile, oltre che rispondente a giusti principi di economia processuale.
La terza HI , società che ha realizzato l'impianto Controparte_3 elettrico nell'ambito dell'appalto-subappalto per cui è causa, ha tuttavia condivisibilmente contestato la propria responsabilità, come accertato nel qui richiamato ATP (pag 24).
La domanda di regresso verso va quindi respinta. CP_3
Passando all'esame della domanda di regresso rivolta da verso la Controparte_1 terza HI , va anch'essa respinta, in accoglimento dell'eccezione di CP_3
decadenza dalla garanzia di regresso ex art 1670 c.c. sollevata da . CP_3
Infatti, ai sensi dell'art 1670 c.c., l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, a pena di decadenza, comunicare la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento, denuncia, quest'ultima, che deve essere fatta dall'appaltatore stesso, visto l'autonomia dei rapporti tra appalto e subappalto, come ha sottolineato a più riprese la giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. n. 6192/2021).
Dalla corrispondenza in atti, risulta pacifico e non contestato che Controparte_1
fosse a conoscenza della contestazione dei vizi fin, quantomeno, dal 13.4.2021 (doc. 11 dell'atto di citazione dell'attrice), data in cui l'attrice aveva formalmente contestato i vizi dell'appalto tramite pec, circostanza, peraltro, mai contestata da . Controparte_1
pagina 8 di 10 Nel caso invece, dal momento di contestazione formale dei vizi all'instaurazione del procedimento per ATP, non risulta che la convenuta abbia mai contestato i vizi.
Pertanto, in base alla documentazione di causa, il primo momento di contestazione dei vizi alla subappaltante deve essere fatto risalire alla notifica dell'atto di citazione di
[...]
CP
alla nel procedimento per ATP, risalente al 9.11.2021 (doc. 4 CP_1 Parte_2 della terza HI contenente il fascicolo di ATP compreso l'atto di HI in CP_3
causa), ben oltre quindi il termine di 60 giorni dalla contestazione formale della committente dei vizi.
Venendo infine alla domanda di regresso svolta dalla convenuta verso la ditta terza rimasta contumace, va rilevato che, in base al contratto di subappalto sottoscritto tra la convenuta e la ditta , questa doveva (occuparsi degli oneri della sicurezza del CP_2 cantiere nonché di molteplici lavori interni dell'immobile medesimo (posa pavimentazione, posa battiscopa, rivestimenti, opere di demolizione ecc. doc.6 allegato alla comparsa della convenuta).
Pertanto, alla luce dell'ATP, va accolta la domanda di regresso svolta dalla convenuta verso la terza HI rimasta contumace, seppure nei condivisi limiti percentuali (30%) prospettati dal CTU Geom. Per_2
-Sulle spese e sulla richiesta di condanna ex art. 96 cpc
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei paramenti minimi aggiornati al DM 147/2022 tenuto di conto dell'effettiva attività espletata
La convenuta in ragione della riportata soccombenza va dunque Controparte_1
condannata a rifondere la parte attrice oltre che delle spese di ATP della presente lite e di mediazione, anche delle spese sostenute per il giudizio di ATP oltre che per la difesa tecnica di parte, nella misura di cui alle fatture prodotte in atti, stante il relativo carattere di allegazione difensiva e dato che di importo congruo.
La convenuta in ragione della riportata soccombenza va altresì Controparte_1
condannata a rifondere la terza HI alla refusione delle Controparte_3
spese del presente giudizio, così come a quelle sostenute dalla terza HI , CP_3 che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dell'attribuito secondo i parametri minimi aggiornati al DM 147/2022, dato la ridotta attività espletata pagina 9 di 10 Nella fattispecie non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, stante la non ravvisata mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario, dott. Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1-CONDANNA la convenuta , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di € 15.181,02;
2-CONDANNA la convenuta a rifondere parte attrice delle Controparte_1 spese di lite, che liquidata nella misura di € 3.950,00 per compensi, oltre contributo unificato, marca iscrizione, rimborso forfettario spese al 15 %, IVA e CAP;
3-CONDANNA ristrutturare a rifondere la parte attrice delle spese di CTU e CTP CP_1 per complessivi € 6.874,60;
4-RIGETTA la domanda di regresso della convenuta verso le terze chiamate
; Controparte_10
5-CONDANNA la convenuta a rifondere le predette terze Controparte_1
chiamate delle spese del presente giudizio, che Controparte_10 liquida per ciascuna nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, IVA e CAP;
6-ACCOGLIE la domanda di regresso promossa da nei confronti di Controparte_1
nei limiti del 30% delle somme che andrà a corrispondere a parte attrice in CP_2
ragione del superiore punto 1-
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17.03
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
1 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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