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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 14601/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Leonardo Goffredo;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
– premesso di aver lavorato, quale bracciante Parte_1 agricolo alle dipendenze della Controparte_2 nell'anno 2020 per complessive n. 28 giornate;
di essere stata addetta, nel corso del predetto rapporto di lavoro, alla raccolta delle cipolle, lavorando dalle ore 06.00 alle ore 12.00 nei terreni siti in Contrada Casal Sabini – S.S. Altamura
Santeramo;
di essere stata assoggettata, nel corso del suddetto rapporto di lavoro, alle direttive date da tale , fiduciario della Per_1 società e di avere percepito una retribuzione giornaliera di € 67,01;
di aver percepito, relativamente alla annualità 2020 il trattamento di disoccupazione agricola per le giornate denunciate;
di aver scoperto, a seguito del provvedimento ricevuto in data
26.9.2023, la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per n. 28 giornate nell'anno 2020 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previo accertamento della natura agricola dell'attività di lavoro svolta dalla ricorrente alle dipendenze della Controparte_3
accertare e dichiarare l'illegittimità del
[...] provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della operato Controparte_3 dall e della cancellazione dal relativo elenco delle 28 giornate CP_1 prestate, conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti residenti nel Comune di Santeramo in Colle nel 2020 per gg.
117;
- per l'effetto, condannare l Controparte_4
(c.f. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla Via Ciro il Grande
n. 21, ad iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi suddetti nel 2020 per 117 gg. e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite per il trattamento di disoccupazione e A.N.F.”. Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle richieste della ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande.
All'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, appare utile ricordare che, secondo un pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. civ., Sez. lav., 30.5.2018, n. 13677). In tali frangenti, spetta al giudice la comparazione degli elementi istruttori, sulla scorta di un prudente apprezzamento (Cass. civ., Sez. lav., 16/10/2019, n.
26230).
Applicando gli esposti principi al caso in esame, deve ritenersi che le prove acquisite non siano sufficienti a dimostrare il fatto controverso, ossia che la ricorrente abbia realmente lavorato alle dipendenze della ditta nel 2020. Controparte_2
.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza come conseguenza di un accertamento eseguito dall le cui risultanze CP_1 sono riportate nel verbale del 28.04.2023 (allegato in atti).
Ebbene, nel presente giudizio, la testimone Testimone_1 anch'essa destinataria di analogo provvedimento di disconoscimento per i medesimi motivi, nonché promotrice di analogo giudizio, è risultata destinataria di sentenza sfavorevole che ha confermato la legittimità del provvedimento di disconoscimento adottato dall'istituto e da questa impugnato (sentenza n.2366/2025 allegata dall ). CP_1
La testimone pur avendo dichiarato di aver Testimone_2 lavorato con la ricorrente, si è limitata a confermare i capitoli di prova in maniera generica e ha dichiarato di non ricordare esattamente il periodo, il numero delle giornate e la retribuzione giornaliera percepita.
Deve conseguentemente ritenersi che non sia stata raggiunta la prova del fatto costitutivo posto a base della pretesa fatta valere dalla ricorrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 14601/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Leonardo Goffredo;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
– premesso di aver lavorato, quale bracciante Parte_1 agricolo alle dipendenze della Controparte_2 nell'anno 2020 per complessive n. 28 giornate;
di essere stata addetta, nel corso del predetto rapporto di lavoro, alla raccolta delle cipolle, lavorando dalle ore 06.00 alle ore 12.00 nei terreni siti in Contrada Casal Sabini – S.S. Altamura
Santeramo;
di essere stata assoggettata, nel corso del suddetto rapporto di lavoro, alle direttive date da tale , fiduciario della Per_1 società e di avere percepito una retribuzione giornaliera di € 67,01;
di aver percepito, relativamente alla annualità 2020 il trattamento di disoccupazione agricola per le giornate denunciate;
di aver scoperto, a seguito del provvedimento ricevuto in data
26.9.2023, la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per n. 28 giornate nell'anno 2020 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previo accertamento della natura agricola dell'attività di lavoro svolta dalla ricorrente alle dipendenze della Controparte_3
accertare e dichiarare l'illegittimità del
[...] provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della operato Controparte_3 dall e della cancellazione dal relativo elenco delle 28 giornate CP_1 prestate, conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti residenti nel Comune di Santeramo in Colle nel 2020 per gg.
117;
- per l'effetto, condannare l Controparte_4
(c.f. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Roma alla Via Ciro il Grande
n. 21, ad iscrivere la ricorrente negli elenchi nominativi suddetti nel 2020 per 117 gg. e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite per il trattamento di disoccupazione e A.N.F.”. Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle richieste della ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande.
All'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria orale, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, appare utile ricordare che, secondo un pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. civ., Sez. lav., 30.5.2018, n. 13677). In tali frangenti, spetta al giudice la comparazione degli elementi istruttori, sulla scorta di un prudente apprezzamento (Cass. civ., Sez. lav., 16/10/2019, n.
26230).
Applicando gli esposti principi al caso in esame, deve ritenersi che le prove acquisite non siano sufficienti a dimostrare il fatto controverso, ossia che la ricorrente abbia realmente lavorato alle dipendenze della ditta nel 2020. Controparte_2
.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza come conseguenza di un accertamento eseguito dall le cui risultanze CP_1 sono riportate nel verbale del 28.04.2023 (allegato in atti).
Ebbene, nel presente giudizio, la testimone Testimone_1 anch'essa destinataria di analogo provvedimento di disconoscimento per i medesimi motivi, nonché promotrice di analogo giudizio, è risultata destinataria di sentenza sfavorevole che ha confermato la legittimità del provvedimento di disconoscimento adottato dall'istituto e da questa impugnato (sentenza n.2366/2025 allegata dall ). CP_1
La testimone pur avendo dichiarato di aver Testimone_2 lavorato con la ricorrente, si è limitata a confermare i capitoli di prova in maniera generica e ha dichiarato di non ricordare esattamente il periodo, il numero delle giornate e la retribuzione giornaliera percepita.
Deve conseguentemente ritenersi che non sia stata raggiunta la prova del fatto costitutivo posto a base della pretesa fatta valere dalla ricorrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile