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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 825/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Loris Luca Mantia;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. FA La CP_1 P.IVA_1
Rosa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 27.190,48 a titolo di differenze retributive
[...]
(compresi lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e saldo TFR), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, innanzitutto, ha dedotto di aver lavorato per la società resistente dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per trenta ore settimanali (dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana) e dall'1 aprile 2019 al 3 marzo 2022 per 54 ore
1 settimanali (dalle 7 alle 16 sempre per sei giorni alla settimana), in misura superiore, dunque, alle ore denunciate e retribuite dalla datrice di lavoro, usufruendo soltanto di tre settimane di ferie in tutto il rapporto di lavoro;
in secondo luogo, inoltre, ha dedotto di essere stata licenziata senza preavviso, con il consequenziale diritto alla corrispondente indennità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2024 ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso, deducendo, per quanto riguarda l'orario di lavoro, che la CP_2
dall'inizio del rapporto al 31 marzo 2019 avrebbe lavorato soltanto 10 ore settimanali, dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 avrebbe lavorato 30 ore settimanali (dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana), dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 avrebbe lavorato 39 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora), dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 avrebbe lavorato per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo); per quanto concerne la tredicesima mensilità, che la lavoratrice avrebbe ricevuto quanto maturato, considerando il trattamento di CIG fruito (per i mesi da marzo a giugno 2020; novembre e dicembre 2020; da gennaio a giugno 2021) e comprensivo di tale emolumento;
per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che la ricorrente avrebbe integralmente fruito dei giorni di riposo;
per quanto concerne il TFR, di aver corrisposto l'importo satisfattivo di € 2.931,00; per quanto concerne l'indennità sostitutiva di preavviso, che la lavoratrice si sarebbe dimessa assentandosi volontariamente dal lavoro nei mesi di marzo ed aprile 2022 e non più ripresentandosi per svolgere l'attività lavorativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Metodologia di giudizio e criteri generali di valutazione del compendio probatorio.
Questo giudice procederà all'esame delle singole pretese creditorie sulla base della documentazione versata in atti e delle prove orali assunte all'udienza del 2 ottobre 2024.
Per quanto riguarda quest'ultime, in particolare, va osservato quanto segue.
La testimonianza di sarà valutata prudenzialmente per la Controparte_3
sussistenza di altro giudizio in cui la medesima ha azionato un credito nei confronti della sulla base degli stessi presupposti fattuali della . CP_1 Pt_1
2 Le altre testimonianze saranno valutate considerando che ha riferito Pt_2
esclusivamente per un periodo di otto mesi, approssimativamente tra la primavera e l'inverno del 2019; ha riferito per il periodo tra settembre 2019 e gennaio 2020; TE ha riferito soltanto per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2022 e da giugno a CP_4
settembre 2022 (cfr. verbale).
Con riferimento alla testimonianza della va immediatamente evidenziata Pt_2
l'irrilevanza della sua situazione lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. le sue dichiarazioni nella parte in cui ha riferito dei contatti praticamente inesistenti con il titolare della società, intrattenendo i suoi rapporti in via pressoché esclusiva con la dipendente ): alla luce del tenore delle sue dichiarazioni non vi è motivo di dubitare Pt_1
della veridicità delle medesime con riguardo alla sua presenza nelle strutture della CP_1 ed allo svolgimento di attività lavorativa in nero.
[...]
Chiarito quanto precede, può procedere all'esame delle singole pretese creditorie.
Orario di lavoro.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato
• dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per 30 ore settimanali (dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana);
• dall'1 aprile 2019 al 3 marzo 2022 per 54 ore settimanali (dalle 7 alle 16 sempre per sei giorni alla settimana).
La convenuta ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato
• dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per 10 ore settimanali;
• dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 per 30 ore settimanali (dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana);
• dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 per 39 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora);
• dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo).
Ora, se la teste ha sostanzialmente confermato l'orario di lavoro della CP_2 collega (“Iniziavamo verso le 6.30 o 6.40, preparavamo la colazione, poi la servivamo nella sala.
Poi lavavamo i piatti, verso le 11 andavamo a rifare le stanze, sia nell'hotel che nel Bb. Finivamo di
3 lavorare tra le 16 e le 17. (…) Non ci fermavamo per pranzo. Soltanto nel 2022, dopo che fu aperto il ristorante, hanno iniziato a darci un pasto caldo che consumavamo in dieci minuti”), la testimonianza della non può ritenersi attendibile per le svariate contraddizioni ed Pt_2 incertezze del suo contenuto: tralasciando i dubbi circa i suoi rapporti con il datore di lavoro (con il quale non avrebbe avuto praticamente alcun rapporto, né al momento dell'assunzione, né nello svolgimento del lavoro, né per il pagamento della retribuzione: cfr. verbale del 2 ottobre 2024: “Ho lavorato sempre in nero. Prendevo direttive da Pt_1
venivo pagata tramite una busta con i soldi che mi veniva lasciata alla reception. Mi ha portato a lavorare Ho incontrato qualche volta FA, ci siamo parlati, ma io prendevo ordini da Pt_1
La paga mi è stata comunicata da penso che avesse parlato con FA. Lui Pt_1 Pt_1 sapeva tutto. Venivo pagata da , lui sapeva che lavoravo li. Non ho mai preso Parte_3
istruzioni da , soltanto da ), la stessa ha riferito che, iniziando a Parte_3 Pt_1
lavorare nella primavera del 2019, la dipendente fosse già li (quando CP_2 pacificamente quest'ultima iniziava a lavorare il 3 dicembre 2019), nonché sostenuto, contrariamente alla prospettazione attorea, che la e la avessero lavorato a CP_2 Pt_1 giorni alterni (“Ogni giorno eravamo in servizio due persone. Un giorno era e l'altro CP_3
Io invece lavoravo ogni giorno”), iniziando la prestazione addirittura alle 6.40 (cfr. Pt_1
in senso contraria anche la testimonianza resa dalla nell'altro procedimento). Pt_1
C'è da dire, però, che neppure la testimonianza dell' può ritenersi TE
pienamente attendibile, visto che lo stesso, nel confermare la ricostruzione datoriale, ha riferito che preparava il pranzo per lo staff, consumato anche dalla ricorrente, sebbene quest'ultima, secondo la stessa ricostruzione del testimone avrebbe terminato la sua attività lavorativa alle 12.30: appare del tutto inverosimile, infatti, ritenere che lo staff e segnatamente la si fermasse ogni giorno a pranzo presso la struttura, senza che poi Pt_1
continuasse a svolgere attività lavorativa.
Per il periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022, invece, il teste ha riferito che CP_4 la ricorrente lavorava per 8 ore al giorno, con una pausa pranzo che non è riuscito a quantificare nella durata (“Arrivava prima della colazione, quindi verso le 7 o 7.30 e andava via verso le 15 o 15.30. Faceva una pausa pranzo, non so dire la durata, ma le vedevo mangiare”).
In definitiva, l'allegazione attorea risulta confermata per tutto il rapporto di lavoro esclusivamente dalla teste . CP_2
4 Ora, è noto che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass., sez. lav., sentenza n. 16529 del 21 agosto 2004).
All'esito della superiore (difficile) valutazione questo giudice ritiene che le dichiarazioni della non possano ritenersi pienamente attendibili per le seguenti CP_2
ragioni.
Tralasciando l'evidente interesse della testimone a confermare la tesi della collega derivante dalla reciprocità delle testimonianze rese nei due procedimenti, va considerato come la ricorrente, dopo aver indicato numerosi testimoni a sostegno delle proprie pretese, abbia deciso di avvalersi proprio della testimonianza della , CP_2
espressamente esclusa da questo giudice per evidenti ragioni di opportunità con l'ordinanza del 7 febbraio 2024 (cfr. verbale del 2 ottobre 2024). E' opinione di questo giudice che tale strategia processuale non dimostri di per sé l'inattendibilità della testimonianza, ma, nell'incertezza del compendio probatorio, vada opportunamente valorizzata.
E' in questo contesto, dunque, che l'attendibilità della testimonianza va valutata.
Ebbene, considerato che le dichiarazioni della si pongono in radicale CP_2
contrasto con quelle dell' (pur parimenti non pienamente persuasive, come già TE
sopra segnalato), questo giudice ritiene insanabile il contrasto probatorio, con l'inevitabile ricaduta in danno della parte attrice su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6760 del 5 maggio 2003: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un
5 insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”). Basti pensare che il contrasto tra le dichiarazioni dell' e quelle dell' non CP_2 TE riguardano soltanto l'orario di lavoro della teste e dell'odierna ricorrente, ma, in radice, lo stesso impiego dell' presso la società convenuta, con una discrasia di alcuni anni, TE
peraltro separati da un evento difficilmente confondibile come il lockdown del 2020: infatti, se l' ha riferito di aver lavorato per la convenuta tra settembre 2019 e TE
gennaio 2020 soltanto in orario mattutino, la ha riferito che il ristorante prima del CP_2
2022 sarebbe stato aperto soltanto a cena, che prima del 2022 non ci sarebbe stato un addetto alla preparazione del pranzo, che l sarebbe andato a lavorare soltanto la TE
sera (per occuparsi della cena, predisponendo qualche dolce per la colazione del mattino seguente), che l' non avrebbe mai preparato il pranzo per lo staff e che un tale TE
“ ”, altro cuoco della struttura, avrebbe preparato qualche pasto caldo per lo staff Per_1
soltanto dopo il 2022 (“Non ci fermavamo per pranzo. Soltanto nel 2022, dopo che fu aperto il ristorante, hanno iniziato a darci un pasto caldo che consumavamo in dieci minuti. Prima del 2022 il ristorante funzionava soltanto la sera. Prima del 2022 non c'era un addetto che preparava il pranzo. Posso dire che il ragazzo che ho visto uscire dall'aula, preparava qualcosa di dolce Per_2 per la colazione, come delle crostate. A volte però i dolci li preparava . neppure venia Pt_1 Per_2 la mattina per la colazione, infatti preparava i dolci la sera prima. Lui veniva a lavorare soltanto la sera per il ristorante. Io la mattina lavavo tutti i piatti sporchi, anche della sera precedente. Anche dopo il 2022 non veniva di mattina, né a pranzo. I pasti caldi di cui ho detto ci venivano Per_2 preparati da un altro cuoco, tale non ci ha mai preparato il pranzo. Forse ha Per_1 Per_2 cucinato qualcosa per il titolare o per i suoi ospiti, ma non per noi. Il titolare pranzava molto spesso nella struttura a cena, mentre a pranzo raramente. era il cuoco”). Per_2
In definitiva, dunque, va ritenuto processualmente dimostrato che la ricorrente lavorava per la convenuta secondo l'orario esposto dalla datrice di lavoro (dall'1 aprile
6 2018 al 31 marzo 2019 per 10 ore settimanali;
dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 per 30 ore settimanali, dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana;
dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre
2020 per 39 ore settimanali, dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora; dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 per 40 ore settimanali, dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo), prestando attenzione al fatto che anche sulla pausa pranzo i testimoni hanno fornito dichiarazioni insanabilmente contrastanti.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Parte ricorrente ha dedotto di aver goduto complessivamente soltanto di tre settimane di ferie in tutto il rapporto di lavoro.
La convenuta ha contestato tale circostanza, sostenendo che la lavoratrice avrebbe usufruito di tutte le giornate di ferie maturate.
Ebbene, considerato che la ricorrente non ha provato di aver lavorato in giorni destinati alle ferie, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute va riconosciuta nei limiti di quanto accertato dal c.t.u. raffrontando i giorni maturati con quelli riconosciuti dalla datrice di lavoro nelle buste paga (cfr. pagina 39 della relazione di c.t.u.).
Differenze retributive.
Considerando la differenza tra quanto effettivamente maturato dalla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga, in capo alla prima va riconosciuto il credito di €
12.720,31 a titolo di differenze retributive ed € 556,91 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione in atti).
Rispetto alle contestazioni della resistente, infatti, il ragionamento del c.t.u. merita di essere pienamente condiviso.
Con riguardo all'asserita erogazione dei ratei della tredicesima da parte dell'ente previdenziale con la cassa integrazione, va rilevato come la società, gravata del relativo onere secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., non abbia dimostrato tale circostanza
(cfr. osservazioni e relazione di c.t.u.).
Con riguardo ai sei giorni di ferie conteggiati dal c.t.u. per il mese di marzo 2022, invece, va necessariamente considerata la data di formale risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguente correttezza del ragionamento del consulente.
Indennità di preavviso.
7 Parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso sul presupposto, contestato dall'avversaria, di essere stata licenziata ad nutum.
La società, da parte sua, ha sostenuto che la lavoratrice, non presentandosi più al lavoro dal 2 marzo 2022, si sarebbe di fatto dimessa, pur non formalizzando le sue dimissioni.
Ora, secondo la Corte di Cassazione “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art.
2697 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n. 3822 dell'8 febbraio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 25847 del 16 ottobre 2018, secondo cui grava sul lavoratore la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro).
Ebbene, nel caso di specie la prova dell'estromissione della lavoratrice dal rapporto di lavoro da parte della alla luce delle specifiche difese formulate da CP_1 quest'ultima, non può certamente ritenersi raggiunta, visto che la ricorrente non ha allegato, né dimostrato l'intervenuto licenziamento, omettendo perfino di precisare le circostanze in cui sarebbe avvenuta la comunicazione orale del recesso datoriale (cfr. ricorso per l'assoluta carenza di allegazione e prova sul punto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni esposte conducono al parziale accoglimento del ricorso e, quindi, alla condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 13.277,22, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Valutato il complessivo esito del giudizio, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversarie, che, però, si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola
8 processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_1
in favore di della somma di € 13.277,22, oltre accessori nella misura Parte_1
legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 giudiziali, che liquida in € 2.695,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 825/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Loris Luca Mantia;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. FA La CP_1 P.IVA_1
Rosa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 27.190,48 a titolo di differenze retributive
[...]
(compresi lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e saldo TFR), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, innanzitutto, ha dedotto di aver lavorato per la società resistente dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per trenta ore settimanali (dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana) e dall'1 aprile 2019 al 3 marzo 2022 per 54 ore
1 settimanali (dalle 7 alle 16 sempre per sei giorni alla settimana), in misura superiore, dunque, alle ore denunciate e retribuite dalla datrice di lavoro, usufruendo soltanto di tre settimane di ferie in tutto il rapporto di lavoro;
in secondo luogo, inoltre, ha dedotto di essere stata licenziata senza preavviso, con il consequenziale diritto alla corrispondente indennità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2024 ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso, deducendo, per quanto riguarda l'orario di lavoro, che la CP_2
dall'inizio del rapporto al 31 marzo 2019 avrebbe lavorato soltanto 10 ore settimanali, dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 avrebbe lavorato 30 ore settimanali (dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana), dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 avrebbe lavorato 39 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora), dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 avrebbe lavorato per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo); per quanto concerne la tredicesima mensilità, che la lavoratrice avrebbe ricevuto quanto maturato, considerando il trattamento di CIG fruito (per i mesi da marzo a giugno 2020; novembre e dicembre 2020; da gennaio a giugno 2021) e comprensivo di tale emolumento;
per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che la ricorrente avrebbe integralmente fruito dei giorni di riposo;
per quanto concerne il TFR, di aver corrisposto l'importo satisfattivo di € 2.931,00; per quanto concerne l'indennità sostitutiva di preavviso, che la lavoratrice si sarebbe dimessa assentandosi volontariamente dal lavoro nei mesi di marzo ed aprile 2022 e non più ripresentandosi per svolgere l'attività lavorativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Metodologia di giudizio e criteri generali di valutazione del compendio probatorio.
Questo giudice procederà all'esame delle singole pretese creditorie sulla base della documentazione versata in atti e delle prove orali assunte all'udienza del 2 ottobre 2024.
Per quanto riguarda quest'ultime, in particolare, va osservato quanto segue.
La testimonianza di sarà valutata prudenzialmente per la Controparte_3
sussistenza di altro giudizio in cui la medesima ha azionato un credito nei confronti della sulla base degli stessi presupposti fattuali della . CP_1 Pt_1
2 Le altre testimonianze saranno valutate considerando che ha riferito Pt_2
esclusivamente per un periodo di otto mesi, approssimativamente tra la primavera e l'inverno del 2019; ha riferito per il periodo tra settembre 2019 e gennaio 2020; TE ha riferito soltanto per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2022 e da giugno a CP_4
settembre 2022 (cfr. verbale).
Con riferimento alla testimonianza della va immediatamente evidenziata Pt_2
l'irrilevanza della sua situazione lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. le sue dichiarazioni nella parte in cui ha riferito dei contatti praticamente inesistenti con il titolare della società, intrattenendo i suoi rapporti in via pressoché esclusiva con la dipendente ): alla luce del tenore delle sue dichiarazioni non vi è motivo di dubitare Pt_1
della veridicità delle medesime con riguardo alla sua presenza nelle strutture della CP_1 ed allo svolgimento di attività lavorativa in nero.
[...]
Chiarito quanto precede, può procedere all'esame delle singole pretese creditorie.
Orario di lavoro.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato
• dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per 30 ore settimanali (dalle 7 alle 12 per sei giorni alla settimana);
• dall'1 aprile 2019 al 3 marzo 2022 per 54 ore settimanali (dalle 7 alle 16 sempre per sei giorni alla settimana).
La convenuta ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato
• dall'1 aprile 2018 al 31 marzo 2019 per 10 ore settimanali;
• dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 per 30 ore settimanali (dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana);
• dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 per 39 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora);
• dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo).
Ora, se la teste ha sostanzialmente confermato l'orario di lavoro della CP_2 collega (“Iniziavamo verso le 6.30 o 6.40, preparavamo la colazione, poi la servivamo nella sala.
Poi lavavamo i piatti, verso le 11 andavamo a rifare le stanze, sia nell'hotel che nel Bb. Finivamo di
3 lavorare tra le 16 e le 17. (…) Non ci fermavamo per pranzo. Soltanto nel 2022, dopo che fu aperto il ristorante, hanno iniziato a darci un pasto caldo che consumavamo in dieci minuti”), la testimonianza della non può ritenersi attendibile per le svariate contraddizioni ed Pt_2 incertezze del suo contenuto: tralasciando i dubbi circa i suoi rapporti con il datore di lavoro (con il quale non avrebbe avuto praticamente alcun rapporto, né al momento dell'assunzione, né nello svolgimento del lavoro, né per il pagamento della retribuzione: cfr. verbale del 2 ottobre 2024: “Ho lavorato sempre in nero. Prendevo direttive da Pt_1
venivo pagata tramite una busta con i soldi che mi veniva lasciata alla reception. Mi ha portato a lavorare Ho incontrato qualche volta FA, ci siamo parlati, ma io prendevo ordini da Pt_1
La paga mi è stata comunicata da penso che avesse parlato con FA. Lui Pt_1 Pt_1 sapeva tutto. Venivo pagata da , lui sapeva che lavoravo li. Non ho mai preso Parte_3
istruzioni da , soltanto da ), la stessa ha riferito che, iniziando a Parte_3 Pt_1
lavorare nella primavera del 2019, la dipendente fosse già li (quando CP_2 pacificamente quest'ultima iniziava a lavorare il 3 dicembre 2019), nonché sostenuto, contrariamente alla prospettazione attorea, che la e la avessero lavorato a CP_2 Pt_1 giorni alterni (“Ogni giorno eravamo in servizio due persone. Un giorno era e l'altro CP_3
Io invece lavoravo ogni giorno”), iniziando la prestazione addirittura alle 6.40 (cfr. Pt_1
in senso contraria anche la testimonianza resa dalla nell'altro procedimento). Pt_1
C'è da dire, però, che neppure la testimonianza dell' può ritenersi TE
pienamente attendibile, visto che lo stesso, nel confermare la ricostruzione datoriale, ha riferito che preparava il pranzo per lo staff, consumato anche dalla ricorrente, sebbene quest'ultima, secondo la stessa ricostruzione del testimone avrebbe terminato la sua attività lavorativa alle 12.30: appare del tutto inverosimile, infatti, ritenere che lo staff e segnatamente la si fermasse ogni giorno a pranzo presso la struttura, senza che poi Pt_1
continuasse a svolgere attività lavorativa.
Per il periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022, invece, il teste ha riferito che CP_4 la ricorrente lavorava per 8 ore al giorno, con una pausa pranzo che non è riuscito a quantificare nella durata (“Arrivava prima della colazione, quindi verso le 7 o 7.30 e andava via verso le 15 o 15.30. Faceva una pausa pranzo, non so dire la durata, ma le vedevo mangiare”).
In definitiva, l'allegazione attorea risulta confermata per tutto il rapporto di lavoro esclusivamente dalla teste . CP_2
4 Ora, è noto che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass., sez. lav., sentenza n. 16529 del 21 agosto 2004).
All'esito della superiore (difficile) valutazione questo giudice ritiene che le dichiarazioni della non possano ritenersi pienamente attendibili per le seguenti CP_2
ragioni.
Tralasciando l'evidente interesse della testimone a confermare la tesi della collega derivante dalla reciprocità delle testimonianze rese nei due procedimenti, va considerato come la ricorrente, dopo aver indicato numerosi testimoni a sostegno delle proprie pretese, abbia deciso di avvalersi proprio della testimonianza della , CP_2
espressamente esclusa da questo giudice per evidenti ragioni di opportunità con l'ordinanza del 7 febbraio 2024 (cfr. verbale del 2 ottobre 2024). E' opinione di questo giudice che tale strategia processuale non dimostri di per sé l'inattendibilità della testimonianza, ma, nell'incertezza del compendio probatorio, vada opportunamente valorizzata.
E' in questo contesto, dunque, che l'attendibilità della testimonianza va valutata.
Ebbene, considerato che le dichiarazioni della si pongono in radicale CP_2
contrasto con quelle dell' (pur parimenti non pienamente persuasive, come già TE
sopra segnalato), questo giudice ritiene insanabile il contrasto probatorio, con l'inevitabile ricaduta in danno della parte attrice su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6760 del 5 maggio 2003: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un
5 insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”). Basti pensare che il contrasto tra le dichiarazioni dell' e quelle dell' non CP_2 TE riguardano soltanto l'orario di lavoro della teste e dell'odierna ricorrente, ma, in radice, lo stesso impiego dell' presso la società convenuta, con una discrasia di alcuni anni, TE
peraltro separati da un evento difficilmente confondibile come il lockdown del 2020: infatti, se l' ha riferito di aver lavorato per la convenuta tra settembre 2019 e TE
gennaio 2020 soltanto in orario mattutino, la ha riferito che il ristorante prima del CP_2
2022 sarebbe stato aperto soltanto a cena, che prima del 2022 non ci sarebbe stato un addetto alla preparazione del pranzo, che l sarebbe andato a lavorare soltanto la TE
sera (per occuparsi della cena, predisponendo qualche dolce per la colazione del mattino seguente), che l' non avrebbe mai preparato il pranzo per lo staff e che un tale TE
“ ”, altro cuoco della struttura, avrebbe preparato qualche pasto caldo per lo staff Per_1
soltanto dopo il 2022 (“Non ci fermavamo per pranzo. Soltanto nel 2022, dopo che fu aperto il ristorante, hanno iniziato a darci un pasto caldo che consumavamo in dieci minuti. Prima del 2022 il ristorante funzionava soltanto la sera. Prima del 2022 non c'era un addetto che preparava il pranzo. Posso dire che il ragazzo che ho visto uscire dall'aula, preparava qualcosa di dolce Per_2 per la colazione, come delle crostate. A volte però i dolci li preparava . neppure venia Pt_1 Per_2 la mattina per la colazione, infatti preparava i dolci la sera prima. Lui veniva a lavorare soltanto la sera per il ristorante. Io la mattina lavavo tutti i piatti sporchi, anche della sera precedente. Anche dopo il 2022 non veniva di mattina, né a pranzo. I pasti caldi di cui ho detto ci venivano Per_2 preparati da un altro cuoco, tale non ci ha mai preparato il pranzo. Forse ha Per_1 Per_2 cucinato qualcosa per il titolare o per i suoi ospiti, ma non per noi. Il titolare pranzava molto spesso nella struttura a cena, mentre a pranzo raramente. era il cuoco”). Per_2
In definitiva, dunque, va ritenuto processualmente dimostrato che la ricorrente lavorava per la convenuta secondo l'orario esposto dalla datrice di lavoro (dall'1 aprile
6 2018 al 31 marzo 2019 per 10 ore settimanali;
dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 per 30 ore settimanali, dalle 7.30 alle 12.30 per sei giorni alla settimana;
dall'1 aprile 2020 al 31 ottobre
2020 per 39 ore settimanali, dalle 7.30 alle 15, con una pausa pranzo di un'ora; dall'1 novembre 2020 al 2 marzo 2022 per 40 ore settimanali, dalle 7.30 alle 15.10, con un'ora di pausa pranzo), prestando attenzione al fatto che anche sulla pausa pranzo i testimoni hanno fornito dichiarazioni insanabilmente contrastanti.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Parte ricorrente ha dedotto di aver goduto complessivamente soltanto di tre settimane di ferie in tutto il rapporto di lavoro.
La convenuta ha contestato tale circostanza, sostenendo che la lavoratrice avrebbe usufruito di tutte le giornate di ferie maturate.
Ebbene, considerato che la ricorrente non ha provato di aver lavorato in giorni destinati alle ferie, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute va riconosciuta nei limiti di quanto accertato dal c.t.u. raffrontando i giorni maturati con quelli riconosciuti dalla datrice di lavoro nelle buste paga (cfr. pagina 39 della relazione di c.t.u.).
Differenze retributive.
Considerando la differenza tra quanto effettivamente maturato dalla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga, in capo alla prima va riconosciuto il credito di €
12.720,31 a titolo di differenze retributive ed € 556,91 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione in atti).
Rispetto alle contestazioni della resistente, infatti, il ragionamento del c.t.u. merita di essere pienamente condiviso.
Con riguardo all'asserita erogazione dei ratei della tredicesima da parte dell'ente previdenziale con la cassa integrazione, va rilevato come la società, gravata del relativo onere secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., non abbia dimostrato tale circostanza
(cfr. osservazioni e relazione di c.t.u.).
Con riguardo ai sei giorni di ferie conteggiati dal c.t.u. per il mese di marzo 2022, invece, va necessariamente considerata la data di formale risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguente correttezza del ragionamento del consulente.
Indennità di preavviso.
7 Parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso sul presupposto, contestato dall'avversaria, di essere stata licenziata ad nutum.
La società, da parte sua, ha sostenuto che la lavoratrice, non presentandosi più al lavoro dal 2 marzo 2022, si sarebbe di fatto dimessa, pur non formalizzando le sue dimissioni.
Ora, secondo la Corte di Cassazione “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art.
2697 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n. 3822 dell'8 febbraio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 25847 del 16 ottobre 2018, secondo cui grava sul lavoratore la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro).
Ebbene, nel caso di specie la prova dell'estromissione della lavoratrice dal rapporto di lavoro da parte della alla luce delle specifiche difese formulate da CP_1 quest'ultima, non può certamente ritenersi raggiunta, visto che la ricorrente non ha allegato, né dimostrato l'intervenuto licenziamento, omettendo perfino di precisare le circostanze in cui sarebbe avvenuta la comunicazione orale del recesso datoriale (cfr. ricorso per l'assoluta carenza di allegazione e prova sul punto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni esposte conducono al parziale accoglimento del ricorso e, quindi, alla condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 13.277,22, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Valutato il complessivo esito del giudizio, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversarie, che, però, si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola
8 processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento CP_1
in favore di della somma di € 13.277,22, oltre accessori nella misura Parte_1
legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 giudiziali, che liquida in € 2.695,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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